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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 02/04/2025, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 495/2021
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Chiara Valle;
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Matteo Belli e Francesca Marchetti;
resistente (495/2021) e ricorrente (108/2022)
e contro
Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Gerin;
resistente e contro
Controparte_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e P.IVA_3
Luca Iero;
interveniente (495/2021) e resistente (108/2022)
OGGETTO: Differenze retributive, risarcimento danni da infortunio, omissione contributi
Conclusioni nel proc. nr. 108/2022 R.G.
Per la parte ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter partes nel periodo marzo 2013 maggio 2017, o in quello diverso che verrà accertato in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al secondo livello di cui al CCNl
“Barbieri e Parruchieri;
2. Conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 43.670,23 di cui € 7.944.45 a titolo di TFR o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
3. condannare la convenuta al versamento in favore del ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato;
4. accertare e dichiarare che il ricorrente in data 31.05.2019 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nl presente ricorso;
5. Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' dal giorno dell'infortunio del CP_2
31.05.2019 alla subentrante risoluzione contrattuale del 3.3.2020 per giorni 277; 6. Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 31.05.2019 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado d'inabilità pari al 45% a (come da relazione ctp del Dott.
o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di Persona_1
CTU.
7. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o
Pag. 2 di 33 all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della CP_2
domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
8. accertare l'ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. per infortunio professionale, nei confronti dell'odierno ricorrente, per omessa adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità del lavoratore;
9. accertare, in via subordinata, l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art.
2043 c.c. per malattia professionale, integrata dalla resistente nei confronti dell'odierno ricorrente, per aver violato il generico obbligo di neminem laedere previsto da tale articolo;
10. per effetto, condannarla al risarcimento del danno differenziale e complementare costituiti dall'ulteriore danno alla capacità lavorativa specifica, dall'ulteriore danno biologico, dal danno per invalidità temporanea ed assoluta e dal danno morale, per un importo residuo pari ad Euro 352.274,50 al netto della somma per cui si chiede la condanna dell' e così ovvero negli importi CP_2
diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. 11.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per “in via principale, nel merito;
– rigettare tutte le Controparte_1
domande promosse da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
– in via di mero subordine accertata l'intervenuta prescrizione di tutti gli eventuali crediti antecedenti il 10.03.2017 (cinque anni antecedenti la domanda giudiziale) e la parziale insussistenza del credito, ridurre
l'ammontare escludendo i crediti prescritti e quelli già saldati;
– rigettare tutte le domande anche riconvenzionali e/o trasversali eventualmente
Pag. 3 di 33 proposte da o da terzi nei confronti di – a seguito CP_2 Controparte_1
della chiamata di terzo, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un risarcimento a favore di e comunque nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento o parziale accoglimento della domanda sub 10 avversaria, accertare e dichiarare che la terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con sede legale in Via Stalingrado 45, Bologna (BO), c.f.
, è tenuta a manlevare in persona del legale P.IVA_4 Controparte_1
rappresentante in carica da ogni pretesa attorea entro il massimale/ i massimali previsti dalla polizza allegata (un milione di euro) e o/a rifondere a in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1
quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a e pertanto Parte_1
condannare la terza chiamata a manlevare Controparte_4
in persona del legale rappresentante in carica da ogni Controparte_1
pretesa attorea e da ogni risarcimento entro il massimale/ i massimali previsti dalla polizza ed a tenerla indenne da ogni danno conseguente alle domande attoree e o/a rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a anche a titolo di danno differenziale e complementare, Parte_1
nonché per i danni di cui al sinistro del 31.05.2019 o altre ipotesi di responsabilità civile;
si chiede che la manleva sia estesa anche alle eventuali domande che dovessero essere azionate da nei confronti di CP_2
nel presente giudizio. – In ogni caso accertata e dichiarata Controparte_1
l'operatività della polizza assicurativa n. 1/59195/87/101496859 allegata sub 17 condannare inpersona del Controparte_4
rappresentante pro tempore a tenere indenne e manlevare nei limiti del
Pag. 4 di 33 massimale previsto Fiscamente srl, in persona del legale rappresentante in carica, relativamente a quanto eventualmente dovuto da a Controparte_1
in relazione al sinistro del 31.05.2019 ed ai conseguenti Parte_1
danni. Con vittoria di spese legali”.
Per : “Nel merito: rigettarsi le domande di parte ricorrente, CP_2
avanzate nei confronti dell'Istituto, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'infortunio lavorativo, erogarsi le sole prestazioni connesse al danno permanente, con esclusione dell'indennità temporanea per le motivazioni esposte in premessa;
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso da avvocati CP_2
iscritti all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto (cfr. TAR Piemonte, Sez.II,
6.10.2017, nr. 1104; TAR Emilia Romagna, Sez.II, 3.02.2016, n.151). Nel merito, in via riconvenzionale subordinata: fissata dal Giudice nuova udienza di discussione, in caso di accertata condanna della Controparte_1
a risarcire un danno a favore del sig. in misura tale che lo stesso Pt_1
debba avere per conseguenza delle prestazioni di cui al D.L.vo 38/2000 ed
a cui sarà tenuto anche l' , condannare ex art. 10 e 11 del T.U. n. CP_2
1124/1965, la suddetta società a rimborsare l' di Controparte_1 CP_2
quanto sarà tenuto a corrispondere ex lege al ricorrente gravato di Pt_1
interessi e rivalutazione. Spese come per legge”.
Per : “Ammettere l'intervento volontario dell' e, disposta la CP_3 CP_2
riunione alla presente controversia di quella pendente tra Controparte_1
Pag. 5 di 33 e sub R.G. 495/2021, previo accertamento della natura subordinata CP_3
del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la società Parte_1
condannare il datore di lavoro a corrispondere all' Controparte_1 CP_3
le somme dovute a titolo di contribuzione così come indicate nell'avviso di addebito n. 414 2021 000021969 92 o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nel procedimento nr. 495/2021 R.G.:
Per “in via principale, nel merito, accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' e CP_3
l'illegittimità, nullità, inefficacia, invalidità, infondatezza, annullabilità dell'avviso di addebito impugnato e disporre l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato n. 4141 202 00002196 92 000 per inesistenza e infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' dichiarandone CP_3
altresì l'inefficacia. In via di mero subordine accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti antecedenti il 1.01.2016 (o la diversa data da cui è maturata la prescrizione quinquennale), per l'effetto accertata la parziale insussistenza del credito, annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito o, in via di ulteriore subordine, ridurne l'ammontare escludendo i crediti prescritti;
In ogni caso, nella denegata ipotesi di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato, ridurre l'importo dell'avviso di addebito relativamente alle pretese risultate indebite all'esito dell'istruttoria perchè riferite a periodi nei quali non vi è stato rapporto di lavoro e/o a orari di lavoro non effettivamente svolti. Con vittoria di spese legali”.
Pag. 6 di 33 Per : “Rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in CP_3
diritto. Confermare l'avviso di addebito n. n. 414 2021 000021969 92, condannando comunque la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell' delle somme CP_3
indicate nello stesso o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2021, presentava Controparte_1
opposizione ex art. 24 comma 5 decreto legislativo 26.02.1999 n. 46 avverso avviso di addebito n. 414 2021 0000219692000, con il quale CP_3
le aveva richiesto il pagamento, relativamente al periodo 7/2014 – 5/2017 di contributi omessi nella misura di € 23.192,29 stante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il sig. svoltosi Parte_1
asseritamente in nero. Contestava la società ricorrente che il sig. Per_2
avesse mai lavorato con rapporto subordinato e rilevava che lo stesso era stato presente in azienda soltanto per rapporti di amicizia e/o per attività di lavoro autonomo, come da contratti di collaborazione allegati, ad eccezione di quando era stato assunto in data 22.05.2017 e per un breve periodo in cui aveva lavorato con voucher. Rilevava altresì che la notifica del verbale di accertamento , presupposto dell'avviso di addebito oggetto di CP_2
impugnazione, non era stata eseguita al trasgressore, ovvero Pt_2
ma a tale e che era stato comunque violato il
[...] Persona_3
termine decadenziale di 90 giorni, con conseguente illegittimità dell'avviso impugnato. Anche la notifica del verbale alla società con immissione
Pag. 7 di 33 dell'avviso in cassetta era oggetto di contestazione, in quanto la non disponeva di cassetta postale e non risultavano Controparte_1
redatti e consegnati verbali di primo accesso ispettivo, con violazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 124/2004 di cui all'art. 14 della legge
689/1981. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale dei contributi omessi in quanto il primo atto interruttivo dell' corrispondeva alla CP_3
diffida bonaria del 1.09.2021 e dunque doveva ritenersi prescritto tutto quanto antecedente il quinquennio da tale data.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , rilevando come l'avviso impugnato era stato CP_3
preceduto da una diffida dell' notificata il 1.9.2021, in cui si era CP_3
quantificato il debito contributivo a seguito del verbale ispettivo n. 2019-
00041 del 19.12.2019 redatto da un ispettore dell' . Le risultanze del CP_2
verbale ispettivo erano convergenti nell'affermazione del ricorrere di un rapporto di lavoro subordinato dal marzo 2013 fino al maggio 2017 e pertanto l'avviso di addebito, come meglio argomentato nella memoria difensiva, andava confermato. Da rigettare era poi l'eccezione di prescrizione, in quanto la denuncia presentata dal lavoratore in data
21.8.2019 a , e aveva esteso il termine CP_2 CP_3 Controparte_5
di prescrizione del diritto al recupero contributivo in favore del lavoratore denunciante da cinque a dieci anni ed inoltre, il verbale ispettivo , CP_2
contenendo una analitica contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro e la quantificazione dell'imponibile contributivo omesso andava pacificamente considerata come atto interruttivo della prescrizione.
Con separato ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.3.2022, il sig.
adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, convenendo in Parte_1
Pag. 8 di 33 giudizio ed ed esponendo di aver iniziato, dal Controparte_1 CP_2
marzo 2013, a prestare attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
società operante nel campo dell'estetica, in assenza di
[...]
regolarizzazione del rapporto, con orario di 35 ore settimanali distribuiti su cinque giorni lavorativi.
Evidenziava che il rapporto di lavoro veniva parzialmente regolarizzato in data 22.05.2017 con assunzione con contratto a tempo indeterminato per 3 ore giornaliere, con orario che di fatto continuava ad essere di 36 ore settimanali, in un contesto nel quale fin dall'inizio aveva svolto mansioni di addetto alla reception ed incarichi “di fatica”, come cambiare le lampadine, spostare attrezzature, piccole riparazioni, lavori di pulizia esterna.
Prima della regolarizzazione del 2017, la retribuzione pari a € 1.100,00, gli era stata pagata in contanti, mentre successivamente, dal 2017, in parte gli era stata bonificata ed in parte gli era stata consegnata in contanti a mani, fino al licenziamento comunicato in data 3.3.2020.
In data 31.5.2019, la titolare dell'azienda, gli aveva chiesto Parte_2
di rimuovere un volatile morto, che si trovava all'esterno dell'istituto di bellezza, sulla pensilina terrazzata posta immediatamente al di sotto della c.d. sala consulenza. Tuttavia, una volta rimosso l'animale con la scopa, il forse inciampando o scivolando, aveva perso l'equilibrio ed era Pt_1
caduto frontalmente, ove non c'era alcuna ringhiera protettiva, da un'altezza di circa 1,50 metri dalla terrazzina al basamento impattando al suolo la spalla destra. A seguito di tale caduta aveva riportato una “plegia incompleta arto superiore dx con grave deficit di funzione in esiti lussazione spalla dx con lesione plesso brachiale in trauma da caduta” con
Pag. 9 di 33 postumi permanenti nella misura del 45% punti ed inabilità temporanea parziale al 75% per 26 giorni.
L' aveva tuttavia rigettato la richiesta di indennizzo. CP_2
Tanto premesso in fatto il ricorrente rilevava l'illegittimità del rigetto opposto dall' , in quanto la condotta del non risultava in alcun CP_2 Pt_1
modo essere abnorme o esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Lamentava dunque la mancata predisposizione, da parte del datore di lavoro, di misure volte a tutelare la propria sicurezza, e la mancanza di formazione per l'esecuzione di attività come quella espletata, prospettando la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito.
Quantificate le differenze retributive e le pretese risarcitorie, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , il quale, dopo aver ricostruito la vicenda CP_2
quanto all'accadimento del sinistro, rilevava che il lavoratore, seppur incaricato dal datore di lavoro di svolgere l'incarico di recuperare il volatile, lo aveva svolto con modalità abnormi così esponendo sé stesso a un rischio elettivo. Rilevava che il avrebbe potuto affacciarsi dalla Pt_1
finestra della sala consulenze e recuperare il corpo dell'animale con la scopa e pattumiera dal manico alto in dotazione ovvero accedere dall'esterno alla pensilina – terrazzetta accedendo dal cancello esterno senza arrampicarsi come fatto, con ciò mettendo in pericolo la sua incolumità.
Ad ogni modo evidenziava che ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del T.U. n.
1124/1965, la condanna civile subita dal responsabile dell'infortunio e
Pag. 10 di 33 della malattia professionale “costituisce in credito” l' per la CP_2
ripetizione degli oneri previdenziali sostenuti e da sostenere, e proponeva per tale motivi domanda riconvenzionale subordinata nella quale chiedeva che, ove avesse dovuto sopportare in conseguenza CP_2
dell'accertamento e della condanna della un qualche Controparte_1
onere di legge, questo gli fosse rimborsato dal datore di lavoro.
In data 20.4.2022, interveniva volontariamente in giudizio l' , CP_3
sostenendo la natura subordinata del rapporto e chiedendo la corresponsione dei relativi contributi e la riunione con il procedimento nr.
495/2021.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, evidenziando come il Pt_1
fino all'assunzione avvenuta nel corso del 2017, avesse frequentato i locali della convenuta solo a causa di un rapporto di amicizia con l'allora socio della Fisicamente Angelo Barasso. Gli unici periodi in cui il aveva Pt_1
lavorato alle dipendenze della società erano stati quelli in cui era stato puntualmente e regolarmente assunto e ciò dal 22.05.2017 sino al licenziamento del marzo 2020, ed un breve periodo, dal 14 al 27 settembre
2016, in cui aveva lavorato presso la Fisicamente con il sistema dei voucher. Eventuali attività svolte in periodo antecedente dovevano essere inquadrate in attività di lavoro autonomo o di prestazioni occasionali con modalità e durata saltuarie, peraltro formalizzate con convenzioni di lavoro autonomo occasionale di data 1.04.2016 e 31.10.2015.
Rilevava che i compensi ricevuti, così come ammesso in ricorso, erano più che sufficienti a compensare il lavoro svolto, ed in ogni caso ogni domanda riferita al periodo dall'1.6.2019 al 3.3.2020, nel quale era stato in malattia
Pag. 11 di 33 risultava inammissibile ed improcedibile, tenuto conto che si trattava di periodi coperti da indennità di malattia l . CP_3
Quanto all'infortunio ricostruiva la vicenda e lo stato dei luoghi, evidenziando come il avrebbe potuto recuperare il corpo del volatile Pt_1
sporgendosi dalla finestra o passando per un cancelletto adiacente, senza recarsi sul parapetto dal quale era asseritamente caduto. A tal proposito deduceva anche che il ricorrente aveva ricostruito la dinamica del sinistro in maniera contraddittoria rispetto a quanto riferito nell'immediatezza degli accadimenti, ad altra dipendente del centro estetico, alla quale aveva detto di essere inciampato nello scavalcare una ringhiera e non di essere caduto dal parapetto come allegato in ricorso.
Ad ogni modo chiedeva disporsi chiamata in garanzia della
[...]
compagnia con la quale aveva stipulato polizza per Controparte_4
copertura di danni da responsabilità civile verso terzi, deducendo altresì la prescrizione quinquennale relativamente alle differenze retributive ed ai contributi legati alle differenze retributive richieste.
La causa nr. 108/2022 R.G. veniva istruita con l'escussione di testi ed il conferimento di CTU contabile, ed all'esito della riunione con la causa
495/2021 R.G., veniva emesso dispositivo all'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande oggetto di ricorso devono essere parzialmente accolte per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Sulla pretesa per infortunio sul lavoro avanzata da Parte_1
La pretesa deve essere rigettata per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Pag. 12 di 33 Come noto (cfr. anche da ultimo Cass. nn. 26495/2018 e 15112/2020),
l'art. 2087 c.c. non contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro e non ascrive automaticamente in capo a costui una responsabilità ogniqualvolta il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, richiedendo invece che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa derivante da obblighi di comportamento concretamente individuati, o imposti da norme di legge e di regolamento, o contrattuali, o ancora suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza. Ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che alleghi di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra l'uno e l'altro. Spetterà a questo punto al datore di lavoro dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, ovvero l'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Vale a dire che il mero fatto che il lavoratore abbia riportato lesioni in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non determinerà automaticamente l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova della nocività dell'ambiente lavorativo e del nesso causale fra tali due elementi costitutivi.
La responsabilità datoriale, pur non avendo natura oggettiva, non è circoscritta alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma è estesa, alla luce delle garanzie costituzionali a tutela del lavoratore, all'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori nel luogo di lavoro, alla luce della concreta realtà aziendale e della incisività
Pag. 13 di 33 dell'indagine sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
Peraltro il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
A monte è necessaria adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio ed a valle è dunque richiesta la predisposizione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza. Naturalmente la formazione deve avvenire in occasione dell'adibizione alle attrezzature di lavoro e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
La relativa responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o di rischio elettivo del lavoratore, ossia di rischio generato da un'attività estranea alle mansioni lavorative o esorbitante da esse in modo irrazionale.
In altre parole l'esonero della responsabilità del datore di lavoro si verifica solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, o dell'atipicità e dell'eccezionalità. Ciò in quanto la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro.
Pag. 14 di 33 Si ha interruzione del nesso causale quando il lavoratore provoca l'infortunio ponendo in essere un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile ed evitabile per il datore di lavoro.
L'orientamento della Cassazione, sul punto, è noto ed uniforme, essendosi anche di recente affermato che: “..in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (Cass. nr. 5794/2021).
E' stato inoltre affermato che “in tema di infortuni sul lavoro è configurabile un concorso colposo della vittima solo nel caso di c.d.
"rischio elettivo". Il rischio elettivo non può dirsi sussistere sol perché un operaio sia stato imprudente. Il datore di lavoro, infatti, giusta la previsione di cui all'art. 2087 cod.civ., ha il dovere di prevenire anche le imprudenze dei suoi lavoratori: vuoi istruendoli adeguatamente, vuoi controllandone l'operato, vuoi dotandoli di strumenti e mezzi idonei e sicuri. La responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. "rischio elettivo" sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere" (così Cass. n. 798 del 2017; Cass. n. 7313 del 2016; secondo cui
Pag. 15 di 33 il c.d. "rischio elettivo" è solo "quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali una situazione diversa da quella ad essa inerente"; in senso conforme,
Cass. n. 3763 del 2021; Cass. n. 12779 del 2012; Cass. n. 21694 del
2011)” (Cass. nr. 37528/2021).
Ha allegato il ricorrente di essersi infortunato rimuovendo un piccione morto che giaceva su una pensilina terrazzata del centro estetico, e di essersi introdotto su tale pensilina recandosi all'esterno, nella corte del antistante all'esercizio, salendo su un muretto laterale sormontato da un'inferriata per poi raggiungere il terrapieno retrostante il giardino e da lì, scavalcando i condizionatori. Una volta rimosso l'animale con la scopa, il forse inciampando o scivolando, nel ricorso non si specifica, Pt_1
perdeva l'equilibrio e cadeva frontalmente, ove non c'era alcuna ringhiera protettiva, da un'altezza di circa 1,50 metri dalla terrazzina al basamento impattando al suolo con la spalla destra.
Da parte sua parte convenuta, ha dedotto l'abnormità della condotta del lavoratore ed ha allegato che lo stesso avrebbe potuto provvedere in svariati modi alternativi, come esplicitato nella sua relazione anche dall'ispettore
, intervenuto a seguito del sinistro. Parte resistente, allegando alla CP_2
memoria difensiva una serie di riproduzioni fotografiche (doc. 11, 12 – da
12 a a 12I), ha spiegato che alla pensilina si poteva pervenire:
“a) accedendo dalla porta che affaccia sul cortile dal magazzino, posto al di sotto della reception (zona in cui il si recava normalmente), al Pt_1
fine di rimuovere con una scopa o a mano il volatile (la pensilina è
Pag. 16 di 33 raggiungibile anche allungando una mano essendo a circa 50 cm dal davanzale), eventualmente con l'ausilio di una scala;
b) con una scopa restando all'interno della finestra della c.d. sala consulenza, senza neppure doversi sporgere stante l'altezza della finestra rispetto alla pensilina di circa 50 cm;
c) avendo accesso al cortile dal cancelletto aperto e percorrendo la superficie in leggera pendenza che dà accesso alla pensilina (il basamento/rampa è ben illustrato dalle immagini sub 12 di questa difesa – ma anche da quella sub 16 avversaria ed evidenzia un altezza di circa 50 cm della pensilina rispetto alla base, quindi sostanzialmente un gradino)”.
Ritiene lo scrivente, alla luce di tali allegazioni, che effettivamente il Pt_1
abbia proceduto nel caso di specie con un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo che gli era stato assegnato, creando condizioni di rischio altrimenti inesistenti, e che l'accesso al cortile dal cancelletto aperto come suggerito nell'ipotesi c) avrebbe consentito lo svolgimento della lavorazione in totale assenza di qualsiasi rischio e contemporaneamente in condizioni di totale discrezione, come facilmente si può evincere dall'esame delle fotografie allegate alla memoria difensiva di parte resistente. In termini analoghi ha concluso anche l , nel rigettare la pratica per infortunio professionale aperta CP_2
dal ricorrente.
Peraltro, ulteriore profilo di rigetto della domanda è da rinvenire anche nella mancanza di specificità e chiarezza nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Sia nel procedimento amministrativo che nel ricorso introduttivo il lavoratore ha dichiarato di non sapere come e dove sia caduto. La ricostruzione della dinamica del sinistro appare omissiva, perché
Pag. 17 di 33 se è di certo ragionevole non ricordare come si sia caduti, se a seguito di scivolamento o di storta, di certo non si può non sapere se si è caduti ai piedi del basamento o nell'atto di scavalcare la ringhiera posta a fianco della pensilina. Circostanza quest'ultima sulla quale il ricorrente, unico testimone dell'accaduto, nulla riferisce.
Anche con riferimento alla dedotta consapevolezza del datore di lavoro in ordine ad un'abitudine del lavoratore nell'eseguire tale manovra rischiosa, sul punto il lavoratore ha chiesto di provare solo di aver posto in essere altre volte tale manovra ma non che il datore di lavoro ne fosse a conoscenza, circostanza specificamente contestata da parte resistente.
La domanda del lavoratore è dunque, da rigettare.
Sulla domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro fra e Parte_1 Controparte_1
La domanda è fondata.
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare e provare elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.
L'istante è tenuto, cioè, a provare non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa
Pag. 18 di 33 obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori, ritenuti indicatori della condizione di subordinazione
Tali elementi, i quali assumono valore indicativo, ma non determinante ai fini che ci occupano, sono quelli semplificativamente di seguito elencati:
- l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato;
- il carattere periodico della retribuzione;
- la misura fissa della retribuzione stessa;
- l'assenza di rischio d'impresa;
- la continuità temporale della prestazione e la esclusività della stessa;
- l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
- la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari;
Tali indici rivelatori sono privi di decisivo valore autonomo, e tuttavia, se globalmente considerati ed avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione del rapporto ed alla natura della prestazione richiesta al datore di lavoro, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione.
Ebbene, alla luce dei principi richiamati e delle risultanze istruttorie del giudizio va esaminato il caso di specie.
Ha dichiarato il teste di parte ricorrente “Conosco Testimone_1
, ho lavorato con lui presso da giugno Parte_1 Controparte_1
del 2013, più o meno abbiamo cominciato insieme…..Come già detto lui è arrivato nel giugno 2013, qualche giorno dopo di me, e posso dire che ha
Pag. 19 di 33 prestato attività lavorativa fino al luglio 2016, quando io sono andata via da Suo nipote, con il quale poi ho continuato a lavorare Controparte_1
mi ha riferito che ha continuato anche dopo, ma non so essere più precisa…Io non ricordo gli orari precisi. So che lui faceva parte dei turni, che erano predisposti da e che era presente Parte_2
quotidianamente in azienda, per qualche ora ma non saprei dire per quanto…Lui era alla reception, accoglieva i clienti, incassava i corrispettivi. Lo faceva quotidianamente fin dal 2013. Alla reception c'era la signora una certa , ed il ovviamente a rotazione. Pt_2 Per_4 Pt_1
era quella più presente alla reception. Non so chi fosse a decidere Per_4
chi dovesse andare alla reception. Io prestavo la mia attività per 4 ore in cabina estetica…con il eravamo solo colleghi, poi non l'ho più visto Pt_1
dopo essere andata via”. ADR: “Era raro che io andassi a lavorare e non lo incontrassi”
Ha dichiarato il teste di parte ricorrente : “Conosco Testimone_2 [...]
, ho lavorato con lui presso da maggio 2013. Parte_1 Controparte_1
Quando io sono arrivata era il 2013. Ricordo bene il periodo perché io ho cominciato a lavorare 4 o 5 mesi dopo aver terminato la maternità di mia figlia, nata nel maggio 2013…..Come già detto io ho cominciato nel 2013 e il lavorava già per Non so dire in che anno sono Pt_1 Controparte_1
andata via, di sicuro ho lavorato quattro o cinque anni per Fisicamente, e il signor è stato sempre presente in quel periodo….“Io ero in cabina Pt_1
e non so dire che orari osservasse il Ricordo solo che era presente Pt_1
ogni giorno. Era una presenza costante in base ai suoi turni. Io non posso sapere chi stabiliva i turni per presumo che fosse Pt_1 Parte_2
perché era lei a stabilirli per me. Non so dire se era presente più la mattina
Pag. 20 di 33 o il pomeriggio…Lui era un po' un tuttofare. Era principalmente alla reception, mansione che lui svolgeva abitualmente. Si occupava degli appuntamenti e l'ho visto personalmente anche incassare delle somme…Posso confermare che lui era in turnazione con le altre colleghe”.
ADR: “Il mio contratto prevedeva una giornata lavorativa di quattro ore, se c'era necessità potevo lavorare di più, come anche, per esigenze opposte, lavorare di meno”. ADR: “Che io mi ricordi, a parte le ferie, di circa due settimane, al massimo tre settimane, sono stata sempre presente
a lavoro”.
Ha dichiarato il teste di parte ricorrente “Conosco il Testimone_3
ricorrente in quanto lavoravamo assieme presso . Io sono CP_1
arrivata nel marzo o aprile del 2014 e sono andata via nel 2020”. “Come ho detto prima lavoravamo assieme, fin dal 2014….Non ricordo che orario faceva, più o meno faceva il mio stesso orario dalle 6 alle 8 ore. Era presente ogni giorno. Poteva capitare che fosse presente anche il sabato, anche lì c'era una turnazione. Era inserito nelle turnazioni…E' vero confermo, confermo che lui stava al banco della reception, quindi accoglieva i clienti, poteva capitare che organizzasse appuntamenti quando rispondeva al telefono e come tutti quelli che a turno erano addetti alla reception. Infatti il corrispettivo della prestazione veniva pagato sempre a chi era di turno alla reception, e molto spesso io ero presente perché accompagnavo la cliente al banco oppure aspettavo che uscisse dalla cabina….Era l'unico uomo nell'organico aziendale quindi si occupava anche delle piccole cose che mi si leggono, quando se ne presentava la necessità…Ho visto di persona le cose che ho riferito, il ricorrente lo vedevo ogni volta che la mia prestazione alla cliente
Pag. 21 di 33 terminava e portavo i soldi in reception, oppure comunque vedevo il ricorrente al banco della reception se c'era qualche buco o se una cliente disdiceva la sua prestazione. Il pagamento veniva fatto sempre in reception”.
Le testimonianze sopra riportate appaiono univoche e concordanti nel collocare il ricorrente nel contesto dell'organico aziendale, in modo permanente e continuativo, con obbligo di osservanza di orari e svolgimento di mansioni elementari quanto alla loro consistenza patrimoniale.
Di segno differente sono le testimonianze rese da e Testimone_4 Tes_5
, le quali hanno riportato la presenza costante del nel centro
[...] Pt_1
estetico a ragioni di rapporti personali. La testimonianza di Testimone_4
appare tuttavia lacunosa, caratterizzata da troppi non ricordo, ed oggettivamente al limite della reticenza, quella di non Testimone_5
abbraccia tutto il periodo di rilevanza per il giudizio e non può dunque essere determinante.
Si può ben dire, allora, che alla luce delle risultanze istruttorie, risulta del tutto sconfessato il quadro fattuale allegato sul punto in memoria difensiva da parte resistente, la quale aveva dedotto che:
-Il sig. ha svolto soltanto prestazioni durante la vigenza dei contratti Per_2
di lavoro intercorsi (voucher e contratto dipendente), mentre in periodi diversi (quali quelli contestati dal se è stato presente in azienda lo è Pt_1
stato saltuariamente, per rapporti di amicizia con l'allora socio della
Fisicamente Angelo AR e non quale lavoratore dipendente;
Pag. 22 di 33 -gli unici periodi in cui il ha lavorato alle dipendenze della società Pt_1
sono quelli in cui è stato puntualmente e regolarmente assunto e ciò dal
22.05.2017 sino al licenziamento del marzo 2020;
-in periodo precedente (dal 14 al 27 settembre 2016) egli inoltre aveva lavorato presso la resistente con il sistema dei voucher con rapporto formalmente dichiarato agli enti.
Costituiscono invece dati incontrovertibilmente accertati, nel caso di specie, la natura elementare e ripetitiva dell'attività lavorativa svolta dal la continuatività e la costanza con le quali tali attività sono state Pt_1
prestate a favore della per il periodo contestato, e Controparte_1
l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione della società.
Costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte in materia, quello secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sè, l'assenza di un potere disciplinare nè quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo
(così da ult. Cass. n. 23846 del 2017, sulla scorta di Cass. nn. 12330 del
2016 e 20367 del 2014; nello stesso senso, v. anche, tra le tante, Cass. nn.
9251 del 2010 e 8569 del 2004).
Pag. 23 di 33 Ed invero, se non è stata in giudizio nemmeno articolata la prova sull'esistenza di un potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, nondimeno, sulla base di quanto enunciato dalla Corte di
Cassazione, si può dire che nel caso di specie risulta provata la natura subordinata del rapporto di lavoro, del resto già accertata da questo
Tribunale con sentenza nr. 24/2023 pronunciata anche nei confronti di fisicamente S.r.l..
Intanto va detto che se il era addetto, come è risultato dall'istruttoria, Pt_1
principalmente all'accoglimento quotidiano della clientela, non è possibile pensare che determinasse autonomamente i propri orari. L'inserimento nell'organizzazione della convenuta con cadenza quotidiana e con la tipologia di mansioni accertate come di pertinenza del ricorrente ha certamente comportato la sottoposizione del lavoratore alle esigenze produttive della convenuta nella determinazione dell'orario di lavoro. Sotto altro profilo, la tipologia di mansioni svolte, quanto a quelle relative all'accoglimento di clientela, porta ad escludere che vi sia stata un'organizzazione imprenditoriale o un'autorganizzazione nella prestazione dell'attività lavorativa.
Ne deriva che va accertata e dichiarata, nel caso di specie, l'esistenza inter partes, nel periodo intercorso fra l'1.4.2013 ed il 21.5.2017, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno. La data dell'1.4.2023, rispetto al diverso periodo dedotto in ricorso si giustifica con la genericità dell'allegazione avversaria (assunzione da marzo), e del resto quanto alla decorrenza del rapporto parte resistente non ha mai negato la presenza del ricorrente in azienda rispetto a quanto dedotto in ricorso, ma l'ha solo riportata a ragioni di amicizia e rapporti personali, prospettazione
Pag. 24 di 33 che si è rivelata del tutto infondata. Quanto alla data finale, quella del
21.5.2017 si giustifica con il fatto che le parti, dal 22.5.2017 hanno inteso concludere un rapporto a tempo parziale, sul quale manca qualsiasi tipo di domanda.
Quanto all'inquadramento del lavoratore, appare corretto attribuire il livello
2 del CCNL barbieri al quale “…appartengono i lavoratori Parte_3
che cooperano con il responsabile del centro nell'attività da questo svolta e eventualmente a loro delegata dal responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell'ambito delle istruzioni a loro impartite e, comunque. con specifica capacità le attività assegnate. Vi appartengono inoltre i lavoratori che su istruzioni del responsabile del centro, curano la corrispondenza e la contabilità, curano la compilazione dei rapporti giornalieri, fissano gli appuntamenti con la clientela, ed in genere svolgono tutte queste funzioni di natura esecutiva necessarie”, in ragione delle prevalenti mansioni da receptionist anche incaricato di raccogliere i pagamenti svolte dal Pt_1
Sulle differenze retributive
Con il ricorso proposto nel procedimento nr. 108/2022 R.G.,
[...]
ha poi chiesto la condanna della convenuta, in ragione Parte_1
dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro nel periodo dedotto, di € 43.670,23 per differenze retributive come da conteggi allegati, di cui € 7.944.45 a titolo di TFR.
In ragione delle descritte risultanze probatorie lo scrivente ha conferito incarico a CTU contabile con il seguente quesito: “calcoli il CTU le retribuzioni dovute al ricorrente per l'attività lavorativa svolta in favore di
provvedendo ad una integrale ricostruzione del Controparte_1
Pag. 25 di 33 rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso fra le parti per il periodo dall'1.4.2013 al 21.5.2017 con orario di lavoro pari a nr. 35 ore settimanali ed inquadramento al secondo livello di cui al CCNL Barbieri e
e tenendo in considerazione gli acconti percepiti nel periodo Parte_3
dal 1.4.2013 al 21.5.2017. Calcoli altresì il CTU il TFR dovuto al 3.3.2020
e maturato in ragione delle differenze retributive risultanti per il periodo sopra indicato calcolando quanto sia ancora dovuto al lavoratore a tale titolo”.
Il CTU incaricato ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…sulla base di quanto specificato nell'allegato 11c del ricorso introduttivo, risulta che il lavoratore abbia percepito in media 1.200,00 € netti per ogni mese del periodo considerato, per un totale di 60.000,00 € netti dall'1.4.2013 al
21.5.2017 (si veda all. 11c del ricorso)…..Sulla base di tutto quanto precede, è possibile quantificare un credito residuo, al netto delle ritenute di legge, in favore del ricorrente come risulta dalle tabelle sotto riportate, distinte a seconda delle ipotesi di cui al precedente punto d), sub 2a) e
2b)”. Segue l'illustrazione di una prima ipotesi nella quale il credito residuo del lavoratore è pari ad € 809,06 se si considera un danno contributivo di € 5.665,44 in quanto il periodo 1.4.2013 – 30.6.2014 risulterebbe prescritto, e di una seconda ipotesi nella quale il credito del lavoratore sarebbe pari ad € 15.522,44, qualora, quanto sempre ai contributi, non si considerasse la prescrizione. Ipotesi tuttavia, quelle sul ricorrere di un danno pensionistico che non possono essere prese in considerazione, attesa l'assenza di una domanda sul punto nel ricorso. Non dovendosi prendere in considerazione tali importi, la domanda è da rigettare, essendo risultato che la resistente abbia corrisposto tutto quanto
Pag. 26 di 33 dovuto in ragione della tipologia di contratto intercorso, del CCNL applicabile e delle mansioni svolte.
Sui contributi non versati
Quanto all'aspetto contributivo del rapporto di lavoro, ha Parte_1
richiesto nel proprio ricorso la condanna della convenuta al versamento in suo favore degli omessi oneri previdenziali e contributivi relativi al rapporto di lavoro. , sempre con riferimento alla contribuzione CP_3
relativa al rapporto di lavoro subordinato emerso solo a seguito di accertamenti ispettivi, oltre che intervenire nel giudizio promosso dal ha notificato a avviso di addebito nr. n. 414 2021 Pt_1 Controparte_1
0000219692000, con il quale ha richiesto il pagamento, relativamente al periodo 7/2014 – 5/2017, di contributi nella misura di € 23.192,29. Ha spiegato , per giustificare la pretesa di contributi con riferimento ad CP_3
un periodo di tempo più ridotto, che la denuncia presentata dal lavoratore in data 21.8.2019 (doc. 3 memoria difensiva in proc. nr. 495/2021) a CP_3
, e espande il termine di prescrizione CP_2 CP_3 Controparte_5
del diritto al recupero contributivo in favore del lavoratore denunciante da cinque a dieci anni e quindi la richiesta dell' dei contributi dal luglio CP_2
Pag. 27 di 33 lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'articolo 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge CP_3
n. 1338 del 1962 (Cass. nr. 2164/2021).
Alla luce di tali principi andrà esaminata unicamente la domanda di corresponsione contributi avanzata dall' con la notifica dell'avviso di CP_3
addebito opposto in questa sede.
Ebbene, opponendosi all'avviso di addebito sopra menzionato, la società ha dedotto che la notifica del verbale di accertamento , presupposto CP_2
dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione, non era stata eseguita al trasgressore, ovvero ma a tale e che era Parte_2 Persona_3
stato comunque violato il termine decadenziale di 90 giorni, con conseguente illegittimità dell'avviso impugnato. Anche la notifica del verbale alla società con immissione dell'avviso in cassetta era oggetto di contestazione, in quanto la non disponeva di cassetta Controparte_1
postale e non risultavano redatti e consegnati verbali di primo accesso ispettivo, con violazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 124/2004 di cui all'art. 14 della legge 689/1981.
Si tratta tuttavia di deduzioni e censure già proposte nell'ambito di diverso giudizio, promosso dalla società avverso ordinanza Controparte_1
ingiunzione dell' che aveva come presupposto il Controparte_5
medesimo avviso di accertamento.
Tali eccezioni sono state rigettate con la sentenza nr. 24/2023 emessa dal
Tribunale di Trieste, la quale risulta passata in giudicato e che essendo stata pronunciata nei confronti della convenuta fa stato, ai sensi dell'art. 2909
c.c. anche nei confronti della stessa (Cass. s.u. 226/2001; Cass. n.
Pag. 28 di 33 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614;
Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass.
5 maggio 2016, n. 9059). In tale occasione è stato affermato che:
“…..l'inserimento del nominativo in luogo di Persona_3 Pt_2
sull'avviso di ricevimento, costituisce un mero errore materiale
[...]
sulla documentazione relativa alla notifica che non è relativa a quanto invece viene ricevuto dal destinatario. Ad ogni modo, è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione che l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. nr. 1079/2004; Cass. nr. 12325/2001; Cass. nr. 6352/2014). Nel caso di specie, alcuna contestazione è stata mossa sull'indirizzo cui la missiva era indirizzata e dunque alcun dubbio può sorgere sull'identità del destinatario. Quanto all'inesistenza di una cassetta postale nel caso della notifica indirizzata alla società, si deve rilevare che quanto dichiarato dal messo notificare fa fede fino a querela di falso, con conseguente necessità di rigettare l'eccezione attesa la mancata proposizione di una querela di falso. I ricorrenti hanno poi rilevato che a fronte di un accertamento avvenuto in data 08.8.2019, la notifica del verbale unico è avvenuta il 19.12.2019 e quindi oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge 689/1981, il quale dispone che, ove non si proceda alla contestazione immediata dell'addebito, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Ha stabilito in materia la Corte di Cassazione (Cass.
Pag. 29 di 33 nr. 7681 del 2.4.2014) che qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari. Nel caso di specie, l resistente, ha CP_2
provato per tabulas (docc. 5 e 6 allegati alla memoria) che ancora in data
27.11.2019 venivano richiesti alla società ricorrente ed ai consulenti della stessa, ulteriori integrazioni documentali inerenti l'oggetto dell'accertamento. Il fatto che l'attività accertativa fosse ancora in corso al 27.11.2019 rende evidente la circostanza del rispetto, nel caso di specie, del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, atteso che la notifica è poi stata eseguita in data 19.12.2019. Parte ricorrente ha inoltre eccepito la mancata redazione e consegna del verbale di primo accesso ispettivo, con violazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 124/2004, circostanza che avrebbe reso noto e delimitato l'ambito di indagine, tutelando il diritto di difesa che invece sarebbe rimasto irrimediabilmente leso. Per quanto in argomento, si ritiene che l'obbligo di consegna o notifica alla parte datoriale del verbale di primo accesso ispettivo non assuma valenza sostanziale laddove il soggetto destinatario dell'atto finale sia venuto comunque a conoscenza dell'avvio del procedimento ispettivo e abbia avuto l'effettiva possibilità di esercitare, nel corso dell'istruttoria, i propri diritti partecipativi. E' proprio quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale la contestazione de quo, per quanto allegato dal resistente senza
Pag. 30 di 33 contestazione di parte attorea, nasce da accertamenti aventi ad oggetto vicenda differente (infortunio del lavoratore).
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla società è invece parzialmente fondata. I contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro convenuto all' , sulla base del maggiore imponibile contributivo determinato dalle CP_3
differenze retributive ricollegabili al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro così come accertata in questa sede, devono ritenersi parzialmente prescritti per decorso del termine quinquennale, atteso che non risultano nel fascicolo di causa atti interruttivi della suddetta prescrizione quinquennale anteriori alla diffida notificata in data 1.9.2021 da parte dell' , unico soggetto legittimato a porli in CP_3
essere quale creditore dei contributi, essendo invece il lavoratore, quale soggetto estraneo al rapporto contributivo, privo di legittimazione a interrompere detta prescrizione (Cass. civ. n. 3661/2019). Non trova applicazione, nella fattispecie, la trasformazione del termine quinquennale di prescrizione in termine decennale in forza della denuncia della omissione contributiva da parte del lavoratore ai sensi dell'art. 9, comma 3,
L. n. 335 del 1995, atteso che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto da tale norma, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 (Cass. nr. 5820/2021).
Pag. 31 di 33 La prescrizione è dunque stata interrotta legittimamente ed efficacemente solo con diffida dell'1.9.2021 (doc. 1 memoria difensiva), risultando che fino al 31.8.2016 i contributi devono considerarsi prescritti.
Dalle superiori argomentazioni deriva che quanto alle domande proposte da
, deve dichiararsi che tra e Parte_1 Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
[...]
indeterminato dall'1.4.2013 al 21.5.2017, mentre per il resto le domande vanno rigettate. Quanto invece all'opposizione proposta da CP_1
devono dichiararsi dovuti gli importi richiesti dall' con avviso
[...] CP_3
di addebito nr. 414 2021 000021969 92 esclusivamente a far data dall'1.9.2016.
Le spese di CTU vanno poste a carico di e liquidate in € Controparte_1
1.164,10 ex artt. 10 DM 30.5.2002 e 55 DPR 115/2002.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) in parziale accoglimento del ricorso proposto da (nr. Controparte_1
proc. 495/2021), ed in parziale accoglimento del ricorso proposto da
(nr. 108/2022), dichiara dovuti gli importi richiesti Parte_1
dall' con avviso di addebito nr. 414 2021 000021969 92 CP_3
esclusivamente a far data dall'1.9.2016, stante la prescrizione maturata per il periodo precedente;
b) in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
(proc. nr. 108/2022), dichiara che tra e Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
[...]
indeterminato dall'1.4.2013 al 21.5.2017; rigetta per il resto il ricorso;
Pag. 32 di 33 c) rigetta per il resto tutte le domande proposte dalle parti;
d) condanna a corrispondere a e ad Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese di lite, che liquida in € 2.694,00 Controparte_6
per ciascuna delle parti a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge;
compensa le spese per il restante 50%; compensa integralmente le spese di lite fra le altre parti del giudizio;
e) pone a carico di le spese di CTU che liquida in € Controparte_1
1.164,10 oltre accessori;
f) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste in data 2/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Paolo Ancora
Pag. 33 di 33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 è avanzata nei limiti della prescrizione maturata per il periodo precedente.
Va premesso che, come pacifico ormai in giurisprudenza, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi, nella parte maggiore, ovvero nell'intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di
Sezione civile – controversie del lavoro
N.R.G. 495/2021
Il Giudice dott. Paolo Ancora, all'udienza del 2.4.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Chiara Valle;
ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso dagli Controparte_1 P.IVA_1
Avv.ti Matteo Belli e Francesca Marchetti;
resistente (495/2021) e ricorrente (108/2022)
e contro
Controparte_2
( ),
[...] P.IVA_2
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Gerin;
resistente e contro
Controparte_3
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e P.IVA_3
Luca Iero;
interveniente (495/2021) e resistente (108/2022)
OGGETTO: Differenze retributive, risarcimento danni da infortunio, omissione contributi
Conclusioni nel proc. nr. 108/2022 R.G.
Per la parte ricorrente: “
1. Accertare e dichiarare per i motivi tutti esposti in ricorso l'esistenza inter partes nel periodo marzo 2013 maggio 2017, o in quello diverso che verrà accertato in corso di causa, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al secondo livello di cui al CCNl
“Barbieri e Parruchieri;
2. Conseguentemente condannare la convenuta a corrispondere al ricorrente la somma di € 43.670,23 di cui € 7.944.45 a titolo di TFR o quella maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa;
3. condannare la convenuta al versamento in favore del ricorrente degli omessi oneri previdenziali e contributivi in relazione all'accertato rapporto di lavoro subordinato;
4. accertare e dichiarare che il ricorrente in data 31.05.2019 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nl presente ricorso;
5. Accertare e dichiarare che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha diritto all'intera indennità temporanea assoluta certificata e comunicata all' dal giorno dell'infortunio del CP_2
31.05.2019 alla subentrante risoluzione contrattuale del 3.3.2020 per giorni 277; 6. Accertare e dichiarare che a seguito dell'infortunio lavorativo del 31.05.2019 il ricorrente ha riportato postumi permanenti con un grado d'inabilità pari al 45% a (come da relazione ctp del Dott.
o una percentuale che risulterà più esatta a seguito di Persona_1
CTU.
7. accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla rendita e/o
Pag. 2 di 33 all'indennizzo da parte dell' per i danni subiti dalla data della CP_2
domanda amministrativa e/o dalla diversa data risultante di giustizia, nella misura da stabilirsi anche a mezzo C.T.U. che sin da adesso si richiede;
8. accertare l'ipotesi di responsabilità contrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art. 2087 c.c. per infortunio professionale, nei confronti dell'odierno ricorrente, per omessa adozione delle misure necessarie a tutelare l'integrità del lavoratore;
9. accertare, in via subordinata, l'ipotesi di responsabilità extracontrattuale del datore di lavoro ai sensi dell'art.
2043 c.c. per malattia professionale, integrata dalla resistente nei confronti dell'odierno ricorrente, per aver violato il generico obbligo di neminem laedere previsto da tale articolo;
10. per effetto, condannarla al risarcimento del danno differenziale e complementare costituiti dall'ulteriore danno alla capacità lavorativa specifica, dall'ulteriore danno biologico, dal danno per invalidità temporanea ed assoluta e dal danno morale, per un importo residuo pari ad Euro 352.274,50 al netto della somma per cui si chiede la condanna dell' e così ovvero negli importi CP_2
diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. 11.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per “in via principale, nel merito;
– rigettare tutte le Controparte_1
domande promosse da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
– in via di mero subordine accertata l'intervenuta prescrizione di tutti gli eventuali crediti antecedenti il 10.03.2017 (cinque anni antecedenti la domanda giudiziale) e la parziale insussistenza del credito, ridurre
l'ammontare escludendo i crediti prescritti e quelli già saldati;
– rigettare tutte le domande anche riconvenzionali e/o trasversali eventualmente
Pag. 3 di 33 proposte da o da terzi nei confronti di – a seguito CP_2 Controparte_1
della chiamata di terzo, nella denegata ipotesi di riconoscimento di un risarcimento a favore di e comunque nella denegata Parte_1
ipotesi di accoglimento o parziale accoglimento della domanda sub 10 avversaria, accertare e dichiarare che la terza chiamata
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore, con sede legale in Via Stalingrado 45, Bologna (BO), c.f.
, è tenuta a manlevare in persona del legale P.IVA_4 Controparte_1
rappresentante in carica da ogni pretesa attorea entro il massimale/ i massimali previsti dalla polizza allegata (un milione di euro) e o/a rifondere a in persona del legale rappresentante in carica Controparte_1
quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a e pertanto Parte_1
condannare la terza chiamata a manlevare Controparte_4
in persona del legale rappresentante in carica da ogni Controparte_1
pretesa attorea e da ogni risarcimento entro il massimale/ i massimali previsti dalla polizza ed a tenerla indenne da ogni danno conseguente alle domande attoree e o/a rifondere a in persona del legale Controparte_1
rappresentante in carica quanto sarà eventualmente tenuta a pagare a anche a titolo di danno differenziale e complementare, Parte_1
nonché per i danni di cui al sinistro del 31.05.2019 o altre ipotesi di responsabilità civile;
si chiede che la manleva sia estesa anche alle eventuali domande che dovessero essere azionate da nei confronti di CP_2
nel presente giudizio. – In ogni caso accertata e dichiarata Controparte_1
l'operatività della polizza assicurativa n. 1/59195/87/101496859 allegata sub 17 condannare inpersona del Controparte_4
rappresentante pro tempore a tenere indenne e manlevare nei limiti del
Pag. 4 di 33 massimale previsto Fiscamente srl, in persona del legale rappresentante in carica, relativamente a quanto eventualmente dovuto da a Controparte_1
in relazione al sinistro del 31.05.2019 ed ai conseguenti Parte_1
danni. Con vittoria di spese legali”.
Per : “Nel merito: rigettarsi le domande di parte ricorrente, CP_2
avanzate nei confronti dell'Istituto, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
Nel merito, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento dell'infortunio lavorativo, erogarsi le sole prestazioni connesse al danno permanente, con esclusione dell'indennità temporanea per le motivazioni esposte in premessa;
Con vittoria di spese e compensi professionali, anche in ordine agli oneri accessori riflessi nella misura di legge del 23,81% (art.2, L. n.335 del 08.08.1995), in luogo dell'IVA e CPA, poiché l' è rappresentato e difeso da avvocati CP_2
iscritti all'Albo Speciale degli “Avvocati degli Enti Pubblici”, incardinati nell'Avvocatura interna allo stesso Istituto (cfr. TAR Piemonte, Sez.II,
6.10.2017, nr. 1104; TAR Emilia Romagna, Sez.II, 3.02.2016, n.151). Nel merito, in via riconvenzionale subordinata: fissata dal Giudice nuova udienza di discussione, in caso di accertata condanna della Controparte_1
a risarcire un danno a favore del sig. in misura tale che lo stesso Pt_1
debba avere per conseguenza delle prestazioni di cui al D.L.vo 38/2000 ed
a cui sarà tenuto anche l' , condannare ex art. 10 e 11 del T.U. n. CP_2
1124/1965, la suddetta società a rimborsare l' di Controparte_1 CP_2
quanto sarà tenuto a corrispondere ex lege al ricorrente gravato di Pt_1
interessi e rivalutazione. Spese come per legge”.
Per : “Ammettere l'intervento volontario dell' e, disposta la CP_3 CP_2
riunione alla presente controversia di quella pendente tra Controparte_1
Pag. 5 di 33 e sub R.G. 495/2021, previo accertamento della natura subordinata CP_3
del rapporto di lavoro intercorso tra il sig. e la società Parte_1
condannare il datore di lavoro a corrispondere all' Controparte_1 CP_3
le somme dovute a titolo di contribuzione così come indicate nell'avviso di addebito n. 414 2021 000021969 92 o quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Nel procedimento nr. 495/2021 R.G.:
Per “in via principale, nel merito, accertare e dichiarare Controparte_1
l'infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' e CP_3
l'illegittimità, nullità, inefficacia, invalidità, infondatezza, annullabilità dell'avviso di addebito impugnato e disporre l'annullamento dell'avviso di addebito impugnato n. 4141 202 00002196 92 000 per inesistenza e infondatezza della pretesa contributiva avanzata dall' dichiarandone CP_3
altresì l'inefficacia. In via di mero subordine accertata l'intervenuta prescrizione dei crediti antecedenti il 1.01.2016 (o la diversa data da cui è maturata la prescrizione quinquennale), per l'effetto accertata la parziale insussistenza del credito, annullare e/o dichiarare inefficace l'avviso di addebito o, in via di ulteriore subordine, ridurne l'ammontare escludendo i crediti prescritti;
In ogni caso, nella denegata ipotesi di riconoscimento di rapporto di lavoro subordinato, ridurre l'importo dell'avviso di addebito relativamente alle pretese risultate indebite all'esito dell'istruttoria perchè riferite a periodi nei quali non vi è stato rapporto di lavoro e/o a orari di lavoro non effettivamente svolti. Con vittoria di spese legali”.
Pag. 6 di 33 Per : “Rigettare il ricorso avversario, in quanto infondato in fatto e in CP_3
diritto. Confermare l'avviso di addebito n. n. 414 2021 000021969 92, condannando comunque la società opponente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell' delle somme CP_3
indicate nello stesso o di quelle diverse accertate come dovute in corso di causa, oltre in ogni caso le sanzioni e le somme aggiuntive da calcolarsi al momento del saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30.12.2021, presentava Controparte_1
opposizione ex art. 24 comma 5 decreto legislativo 26.02.1999 n. 46 avverso avviso di addebito n. 414 2021 0000219692000, con il quale CP_3
le aveva richiesto il pagamento, relativamente al periodo 7/2014 – 5/2017 di contributi omessi nella misura di € 23.192,29 stante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il sig. svoltosi Parte_1
asseritamente in nero. Contestava la società ricorrente che il sig. Per_2
avesse mai lavorato con rapporto subordinato e rilevava che lo stesso era stato presente in azienda soltanto per rapporti di amicizia e/o per attività di lavoro autonomo, come da contratti di collaborazione allegati, ad eccezione di quando era stato assunto in data 22.05.2017 e per un breve periodo in cui aveva lavorato con voucher. Rilevava altresì che la notifica del verbale di accertamento , presupposto dell'avviso di addebito oggetto di CP_2
impugnazione, non era stata eseguita al trasgressore, ovvero Pt_2
ma a tale e che era stato comunque violato il
[...] Persona_3
termine decadenziale di 90 giorni, con conseguente illegittimità dell'avviso impugnato. Anche la notifica del verbale alla società con immissione
Pag. 7 di 33 dell'avviso in cassetta era oggetto di contestazione, in quanto la non disponeva di cassetta postale e non risultavano Controparte_1
redatti e consegnati verbali di primo accesso ispettivo, con violazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 124/2004 di cui all'art. 14 della legge
689/1981. Eccepiva inoltre la prescrizione quinquennale dei contributi omessi in quanto il primo atto interruttivo dell' corrispondeva alla CP_3
diffida bonaria del 1.09.2021 e dunque doveva ritenersi prescritto tutto quanto antecedente il quinquennio da tale data.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , rilevando come l'avviso impugnato era stato CP_3
preceduto da una diffida dell' notificata il 1.9.2021, in cui si era CP_3
quantificato il debito contributivo a seguito del verbale ispettivo n. 2019-
00041 del 19.12.2019 redatto da un ispettore dell' . Le risultanze del CP_2
verbale ispettivo erano convergenti nell'affermazione del ricorrere di un rapporto di lavoro subordinato dal marzo 2013 fino al maggio 2017 e pertanto l'avviso di addebito, come meglio argomentato nella memoria difensiva, andava confermato. Da rigettare era poi l'eccezione di prescrizione, in quanto la denuncia presentata dal lavoratore in data
21.8.2019 a , e aveva esteso il termine CP_2 CP_3 Controparte_5
di prescrizione del diritto al recupero contributivo in favore del lavoratore denunciante da cinque a dieci anni ed inoltre, il verbale ispettivo , CP_2
contenendo una analitica contestazione dell'esistenza del rapporto di lavoro e la quantificazione dell'imponibile contributivo omesso andava pacificamente considerata come atto interruttivo della prescrizione.
Con separato ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 10.3.2022, il sig.
adiva il Giudice del Lavoro di Trieste, convenendo in Parte_1
Pag. 8 di 33 giudizio ed ed esponendo di aver iniziato, dal Controparte_1 CP_2
marzo 2013, a prestare attività lavorativa alle dipendenze della CP_1
società operante nel campo dell'estetica, in assenza di
[...]
regolarizzazione del rapporto, con orario di 35 ore settimanali distribuiti su cinque giorni lavorativi.
Evidenziava che il rapporto di lavoro veniva parzialmente regolarizzato in data 22.05.2017 con assunzione con contratto a tempo indeterminato per 3 ore giornaliere, con orario che di fatto continuava ad essere di 36 ore settimanali, in un contesto nel quale fin dall'inizio aveva svolto mansioni di addetto alla reception ed incarichi “di fatica”, come cambiare le lampadine, spostare attrezzature, piccole riparazioni, lavori di pulizia esterna.
Prima della regolarizzazione del 2017, la retribuzione pari a € 1.100,00, gli era stata pagata in contanti, mentre successivamente, dal 2017, in parte gli era stata bonificata ed in parte gli era stata consegnata in contanti a mani, fino al licenziamento comunicato in data 3.3.2020.
In data 31.5.2019, la titolare dell'azienda, gli aveva chiesto Parte_2
di rimuovere un volatile morto, che si trovava all'esterno dell'istituto di bellezza, sulla pensilina terrazzata posta immediatamente al di sotto della c.d. sala consulenza. Tuttavia, una volta rimosso l'animale con la scopa, il forse inciampando o scivolando, aveva perso l'equilibrio ed era Pt_1
caduto frontalmente, ove non c'era alcuna ringhiera protettiva, da un'altezza di circa 1,50 metri dalla terrazzina al basamento impattando al suolo la spalla destra. A seguito di tale caduta aveva riportato una “plegia incompleta arto superiore dx con grave deficit di funzione in esiti lussazione spalla dx con lesione plesso brachiale in trauma da caduta” con
Pag. 9 di 33 postumi permanenti nella misura del 45% punti ed inabilità temporanea parziale al 75% per 26 giorni.
L' aveva tuttavia rigettato la richiesta di indennizzo. CP_2
Tanto premesso in fatto il ricorrente rilevava l'illegittimità del rigetto opposto dall' , in quanto la condotta del non risultava in alcun CP_2 Pt_1
modo essere abnorme o esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Lamentava dunque la mancata predisposizione, da parte del datore di lavoro, di misure volte a tutelare la propria sicurezza, e la mancanza di formazione per l'esecuzione di attività come quella espletata, prospettando la responsabilità del datore di lavoro per l'infortunio subito.
Quantificate le differenze retributive e le pretese risarcitorie, rassegnava le conclusioni sopra riportate.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio l' , il quale, dopo aver ricostruito la vicenda CP_2
quanto all'accadimento del sinistro, rilevava che il lavoratore, seppur incaricato dal datore di lavoro di svolgere l'incarico di recuperare il volatile, lo aveva svolto con modalità abnormi così esponendo sé stesso a un rischio elettivo. Rilevava che il avrebbe potuto affacciarsi dalla Pt_1
finestra della sala consulenze e recuperare il corpo dell'animale con la scopa e pattumiera dal manico alto in dotazione ovvero accedere dall'esterno alla pensilina – terrazzetta accedendo dal cancello esterno senza arrampicarsi come fatto, con ciò mettendo in pericolo la sua incolumità.
Ad ogni modo evidenziava che ai sensi del comma 2 dell'art. 11 del T.U. n.
1124/1965, la condanna civile subita dal responsabile dell'infortunio e
Pag. 10 di 33 della malattia professionale “costituisce in credito” l' per la CP_2
ripetizione degli oneri previdenziali sostenuti e da sostenere, e proponeva per tale motivi domanda riconvenzionale subordinata nella quale chiedeva che, ove avesse dovuto sopportare in conseguenza CP_2
dell'accertamento e della condanna della un qualche Controparte_1
onere di legge, questo gli fosse rimborsato dal datore di lavoro.
In data 20.4.2022, interveniva volontariamente in giudizio l' , CP_3
sostenendo la natura subordinata del rapporto e chiedendo la corresponsione dei relativi contributi e la riunione con il procedimento nr.
495/2021.
Con memoria difensiva ritualmente e tempestivamente depositata si costituiva in giudizio la società convenuta, evidenziando come il Pt_1
fino all'assunzione avvenuta nel corso del 2017, avesse frequentato i locali della convenuta solo a causa di un rapporto di amicizia con l'allora socio della Fisicamente Angelo Barasso. Gli unici periodi in cui il aveva Pt_1
lavorato alle dipendenze della società erano stati quelli in cui era stato puntualmente e regolarmente assunto e ciò dal 22.05.2017 sino al licenziamento del marzo 2020, ed un breve periodo, dal 14 al 27 settembre
2016, in cui aveva lavorato presso la Fisicamente con il sistema dei voucher. Eventuali attività svolte in periodo antecedente dovevano essere inquadrate in attività di lavoro autonomo o di prestazioni occasionali con modalità e durata saltuarie, peraltro formalizzate con convenzioni di lavoro autonomo occasionale di data 1.04.2016 e 31.10.2015.
Rilevava che i compensi ricevuti, così come ammesso in ricorso, erano più che sufficienti a compensare il lavoro svolto, ed in ogni caso ogni domanda riferita al periodo dall'1.6.2019 al 3.3.2020, nel quale era stato in malattia
Pag. 11 di 33 risultava inammissibile ed improcedibile, tenuto conto che si trattava di periodi coperti da indennità di malattia l . CP_3
Quanto all'infortunio ricostruiva la vicenda e lo stato dei luoghi, evidenziando come il avrebbe potuto recuperare il corpo del volatile Pt_1
sporgendosi dalla finestra o passando per un cancelletto adiacente, senza recarsi sul parapetto dal quale era asseritamente caduto. A tal proposito deduceva anche che il ricorrente aveva ricostruito la dinamica del sinistro in maniera contraddittoria rispetto a quanto riferito nell'immediatezza degli accadimenti, ad altra dipendente del centro estetico, alla quale aveva detto di essere inciampato nello scavalcare una ringhiera e non di essere caduto dal parapetto come allegato in ricorso.
Ad ogni modo chiedeva disporsi chiamata in garanzia della
[...]
compagnia con la quale aveva stipulato polizza per Controparte_4
copertura di danni da responsabilità civile verso terzi, deducendo altresì la prescrizione quinquennale relativamente alle differenze retributive ed ai contributi legati alle differenze retributive richieste.
La causa nr. 108/2022 R.G. veniva istruita con l'escussione di testi ed il conferimento di CTU contabile, ed all'esito della riunione con la causa
495/2021 R.G., veniva emesso dispositivo all'udienza del 2.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le domande oggetto di ricorso devono essere parzialmente accolte per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Sulla pretesa per infortunio sul lavoro avanzata da Parte_1
La pretesa deve essere rigettata per i motivi che di seguito vengono illustrati.
Pag. 12 di 33 Come noto (cfr. anche da ultimo Cass. nn. 26495/2018 e 15112/2020),
l'art. 2087 c.c. non contempla un'ipotesi di responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro e non ascrive automaticamente in capo a costui una responsabilità ogniqualvolta il lavoratore abbia subito un danno nell'esecuzione della prestazione lavorativa, richiedendo invece che l'evento dannoso sia riferibile a sua colpa derivante da obblighi di comportamento concretamente individuati, o imposti da norme di legge e di regolamento, o contrattuali, o ancora suggeriti dalla tecnica e dall'esperienza. Ai fini dell'accertamento della responsabilità datoriale, incombe sul lavoratore che alleghi di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra l'uno e l'altro. Spetterà a questo punto al datore di lavoro dimostrare di aver fatto quanto possibile per evitare il danno, ovvero l'adozione di tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno medesimo. Vale a dire che il mero fatto che il lavoratore abbia riportato lesioni in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa non determinerà automaticamente l'addebito delle conseguenze dannose al datore di lavoro, occorrendo la prova della nocività dell'ambiente lavorativo e del nesso causale fra tali due elementi costitutivi.
La responsabilità datoriale, pur non avendo natura oggettiva, non è circoscritta alla violazione di norme d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma è estesa, alla luce delle garanzie costituzionali a tutela del lavoratore, all'omessa predisposizione di tutte le misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica dei lavoratori nel luogo di lavoro, alla luce della concreta realtà aziendale e della incisività
Pag. 13 di 33 dell'indagine sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
Peraltro il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.
A monte è necessaria adeguata informazione ai singoli lavoratori circa le situazioni di rischio ed a valle è dunque richiesta la predisposizione di tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza. Naturalmente la formazione deve avvenire in occasione dell'adibizione alle attrezzature di lavoro e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
La relativa responsabilità è esclusa solo in caso di dolo o di rischio elettivo del lavoratore, ossia di rischio generato da un'attività estranea alle mansioni lavorative o esorbitante da esse in modo irrazionale.
In altre parole l'esonero della responsabilità del datore di lavoro si verifica solo quando il comportamento del lavoratore presenti i caratteri dell'abnormità, dell'inopinabilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive organizzative ricevute, o dell'atipicità e dell'eccezionalità. Ciò in quanto la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non soltanto dai rischi derivanti da accidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalle sue stesse avventatezze, negligenze e disattenzioni, purché normalmente connesse all'attività lavorativa, cioè non abnormi e non esorbitanti dal procedimento di lavoro.
Pag. 14 di 33 Si ha interruzione del nesso causale quando il lavoratore provoca l'infortunio ponendo in essere un'attività del tutto estranea al processo produttivo o alle mansioni attribuite, realizzando in tal modo un comportamento esorbitante rispetto al lavoro che gli è proprio, assolutamente imprevedibile ed evitabile per il datore di lavoro.
L'orientamento della Cassazione, sul punto, è noto ed uniforme, essendosi anche di recente affermato che: “..in tema di prevenzione antinfortunistica, perché la condotta colposa del lavoratore possa ritenersi abnorme e idonea ad escludere il nesso di causalità tra la condotta del datore di lavoro e l'evento lesivo, è necessario non tanto che essa sia imprevedibile, quanto, piuttosto, che sia tale da attivare un rischio eccentrico o esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia” (Cass. nr. 5794/2021).
E' stato inoltre affermato che “in tema di infortuni sul lavoro è configurabile un concorso colposo della vittima solo nel caso di c.d.
"rischio elettivo". Il rischio elettivo non può dirsi sussistere sol perché un operaio sia stato imprudente. Il datore di lavoro, infatti, giusta la previsione di cui all'art. 2087 cod.civ., ha il dovere di prevenire anche le imprudenze dei suoi lavoratori: vuoi istruendoli adeguatamente, vuoi controllandone l'operato, vuoi dotandoli di strumenti e mezzi idonei e sicuri. La responsabilità esclusiva del lavoratore per c.d. "rischio elettivo" sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, cosi da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere" (così Cass. n. 798 del 2017; Cass. n. 7313 del 2016; secondo cui
Pag. 15 di 33 il c.d. "rischio elettivo" è solo "quello che, estraneo e non attinente all'attività lavorativa, sia dovuto ad una scelta arbitraria del dipendente, che crei ed affronti volutamente, in base a ragioni o ad impulsi personali una situazione diversa da quella ad essa inerente"; in senso conforme,
Cass. n. 3763 del 2021; Cass. n. 12779 del 2012; Cass. n. 21694 del
2011)” (Cass. nr. 37528/2021).
Ha allegato il ricorrente di essersi infortunato rimuovendo un piccione morto che giaceva su una pensilina terrazzata del centro estetico, e di essersi introdotto su tale pensilina recandosi all'esterno, nella corte del antistante all'esercizio, salendo su un muretto laterale sormontato da un'inferriata per poi raggiungere il terrapieno retrostante il giardino e da lì, scavalcando i condizionatori. Una volta rimosso l'animale con la scopa, il forse inciampando o scivolando, nel ricorso non si specifica, Pt_1
perdeva l'equilibrio e cadeva frontalmente, ove non c'era alcuna ringhiera protettiva, da un'altezza di circa 1,50 metri dalla terrazzina al basamento impattando al suolo con la spalla destra.
Da parte sua parte convenuta, ha dedotto l'abnormità della condotta del lavoratore ed ha allegato che lo stesso avrebbe potuto provvedere in svariati modi alternativi, come esplicitato nella sua relazione anche dall'ispettore
, intervenuto a seguito del sinistro. Parte resistente, allegando alla CP_2
memoria difensiva una serie di riproduzioni fotografiche (doc. 11, 12 – da
12 a a 12I), ha spiegato che alla pensilina si poteva pervenire:
“a) accedendo dalla porta che affaccia sul cortile dal magazzino, posto al di sotto della reception (zona in cui il si recava normalmente), al Pt_1
fine di rimuovere con una scopa o a mano il volatile (la pensilina è
Pag. 16 di 33 raggiungibile anche allungando una mano essendo a circa 50 cm dal davanzale), eventualmente con l'ausilio di una scala;
b) con una scopa restando all'interno della finestra della c.d. sala consulenza, senza neppure doversi sporgere stante l'altezza della finestra rispetto alla pensilina di circa 50 cm;
c) avendo accesso al cortile dal cancelletto aperto e percorrendo la superficie in leggera pendenza che dà accesso alla pensilina (il basamento/rampa è ben illustrato dalle immagini sub 12 di questa difesa – ma anche da quella sub 16 avversaria ed evidenzia un altezza di circa 50 cm della pensilina rispetto alla base, quindi sostanzialmente un gradino)”.
Ritiene lo scrivente, alla luce di tali allegazioni, che effettivamente il Pt_1
abbia proceduto nel caso di specie con un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo che gli era stato assegnato, creando condizioni di rischio altrimenti inesistenti, e che l'accesso al cortile dal cancelletto aperto come suggerito nell'ipotesi c) avrebbe consentito lo svolgimento della lavorazione in totale assenza di qualsiasi rischio e contemporaneamente in condizioni di totale discrezione, come facilmente si può evincere dall'esame delle fotografie allegate alla memoria difensiva di parte resistente. In termini analoghi ha concluso anche l , nel rigettare la pratica per infortunio professionale aperta CP_2
dal ricorrente.
Peraltro, ulteriore profilo di rigetto della domanda è da rinvenire anche nella mancanza di specificità e chiarezza nella ricostruzione della dinamica del sinistro. Sia nel procedimento amministrativo che nel ricorso introduttivo il lavoratore ha dichiarato di non sapere come e dove sia caduto. La ricostruzione della dinamica del sinistro appare omissiva, perché
Pag. 17 di 33 se è di certo ragionevole non ricordare come si sia caduti, se a seguito di scivolamento o di storta, di certo non si può non sapere se si è caduti ai piedi del basamento o nell'atto di scavalcare la ringhiera posta a fianco della pensilina. Circostanza quest'ultima sulla quale il ricorrente, unico testimone dell'accaduto, nulla riferisce.
Anche con riferimento alla dedotta consapevolezza del datore di lavoro in ordine ad un'abitudine del lavoratore nell'eseguire tale manovra rischiosa, sul punto il lavoratore ha chiesto di provare solo di aver posto in essere altre volte tale manovra ma non che il datore di lavoro ne fosse a conoscenza, circostanza specificamente contestata da parte resistente.
La domanda del lavoratore è dunque, da rigettare.
Sulla domanda di accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro fra e Parte_1 Controparte_1
La domanda è fondata.
Sul piano propriamente processuale, in coerente applicazione dei principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art.2697 c.c.) spetta a chi chieda accertarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione allegare e provare elementi idonei a configurare il dedotto vincolo di subordinazione.
L'istante è tenuto, cioè, a provare non solo la connessione funzionale della propria attività con l'attività di impresa, che della collaborazione rappresenta elemento indefettibile, ma anche, e qui si coglie l'essenza propria della subordinazione, di aver reso la propria prestazione secondo modalità individuate dal datore di lavoro nell'esercizio dei propri poteri di direzione ed organizzazione dell'impresa, la cui osservanza è resa
Pag. 18 di 33 obbligatoria dalla titolarità in capo all'imprenditore di un potere disciplinare idoneo a sanzionare eventuali inadempienze.
Solo qualora la soggezione del lavoratore al vincolo di natura personale in cui si sostanzia la subordinazione non sia di immediata percezione, vuoi per la peculiarità delle mansioni svolte, vuoi per il concreto atteggiarsi del rapporto, appare corretto valorizzare indici ulteriori, ritenuti indicatori della condizione di subordinazione
Tali elementi, i quali assumono valore indicativo, ma non determinante ai fini che ci occupano, sono quelli semplificativamente di seguito elencati:
- l'obbligo di rispettare un orario di lavoro predeterminato;
- il carattere periodico della retribuzione;
- la misura fissa della retribuzione stessa;
- l'assenza di rischio d'impresa;
- la continuità temporale della prestazione e la esclusività della stessa;
- l'esecuzione del lavoro con materiali ed attrezzature del datore di lavoro;
- la presenza di direttive tecniche e di poteri di controllo e disciplinari;
Tali indici rivelatori sono privi di decisivo valore autonomo, e tuttavia, se globalmente considerati ed avuto riguardo alle concrete modalità di esecuzione del rapporto ed alla natura della prestazione richiesta al datore di lavoro, ben possono ritenersi sintomatici della subordinazione.
Ebbene, alla luce dei principi richiamati e delle risultanze istruttorie del giudizio va esaminato il caso di specie.
Ha dichiarato il teste di parte ricorrente “Conosco Testimone_1
, ho lavorato con lui presso da giugno Parte_1 Controparte_1
del 2013, più o meno abbiamo cominciato insieme…..Come già detto lui è arrivato nel giugno 2013, qualche giorno dopo di me, e posso dire che ha
Pag. 19 di 33 prestato attività lavorativa fino al luglio 2016, quando io sono andata via da Suo nipote, con il quale poi ho continuato a lavorare Controparte_1
mi ha riferito che ha continuato anche dopo, ma non so essere più precisa…Io non ricordo gli orari precisi. So che lui faceva parte dei turni, che erano predisposti da e che era presente Parte_2
quotidianamente in azienda, per qualche ora ma non saprei dire per quanto…Lui era alla reception, accoglieva i clienti, incassava i corrispettivi. Lo faceva quotidianamente fin dal 2013. Alla reception c'era la signora una certa , ed il ovviamente a rotazione. Pt_2 Per_4 Pt_1
era quella più presente alla reception. Non so chi fosse a decidere Per_4
chi dovesse andare alla reception. Io prestavo la mia attività per 4 ore in cabina estetica…con il eravamo solo colleghi, poi non l'ho più visto Pt_1
dopo essere andata via”. ADR: “Era raro che io andassi a lavorare e non lo incontrassi”
Ha dichiarato il teste di parte ricorrente : “Conosco Testimone_2 [...]
, ho lavorato con lui presso da maggio 2013. Parte_1 Controparte_1
Quando io sono arrivata era il 2013. Ricordo bene il periodo perché io ho cominciato a lavorare 4 o 5 mesi dopo aver terminato la maternità di mia figlia, nata nel maggio 2013…..Come già detto io ho cominciato nel 2013 e il lavorava già per Non so dire in che anno sono Pt_1 Controparte_1
andata via, di sicuro ho lavorato quattro o cinque anni per Fisicamente, e il signor è stato sempre presente in quel periodo….“Io ero in cabina Pt_1
e non so dire che orari osservasse il Ricordo solo che era presente Pt_1
ogni giorno. Era una presenza costante in base ai suoi turni. Io non posso sapere chi stabiliva i turni per presumo che fosse Pt_1 Parte_2
perché era lei a stabilirli per me. Non so dire se era presente più la mattina
Pag. 20 di 33 o il pomeriggio…Lui era un po' un tuttofare. Era principalmente alla reception, mansione che lui svolgeva abitualmente. Si occupava degli appuntamenti e l'ho visto personalmente anche incassare delle somme…Posso confermare che lui era in turnazione con le altre colleghe”.
ADR: “Il mio contratto prevedeva una giornata lavorativa di quattro ore, se c'era necessità potevo lavorare di più, come anche, per esigenze opposte, lavorare di meno”. ADR: “Che io mi ricordi, a parte le ferie, di circa due settimane, al massimo tre settimane, sono stata sempre presente
a lavoro”.
Ha dichiarato il teste di parte ricorrente “Conosco il Testimone_3
ricorrente in quanto lavoravamo assieme presso . Io sono CP_1
arrivata nel marzo o aprile del 2014 e sono andata via nel 2020”. “Come ho detto prima lavoravamo assieme, fin dal 2014….Non ricordo che orario faceva, più o meno faceva il mio stesso orario dalle 6 alle 8 ore. Era presente ogni giorno. Poteva capitare che fosse presente anche il sabato, anche lì c'era una turnazione. Era inserito nelle turnazioni…E' vero confermo, confermo che lui stava al banco della reception, quindi accoglieva i clienti, poteva capitare che organizzasse appuntamenti quando rispondeva al telefono e come tutti quelli che a turno erano addetti alla reception. Infatti il corrispettivo della prestazione veniva pagato sempre a chi era di turno alla reception, e molto spesso io ero presente perché accompagnavo la cliente al banco oppure aspettavo che uscisse dalla cabina….Era l'unico uomo nell'organico aziendale quindi si occupava anche delle piccole cose che mi si leggono, quando se ne presentava la necessità…Ho visto di persona le cose che ho riferito, il ricorrente lo vedevo ogni volta che la mia prestazione alla cliente
Pag. 21 di 33 terminava e portavo i soldi in reception, oppure comunque vedevo il ricorrente al banco della reception se c'era qualche buco o se una cliente disdiceva la sua prestazione. Il pagamento veniva fatto sempre in reception”.
Le testimonianze sopra riportate appaiono univoche e concordanti nel collocare il ricorrente nel contesto dell'organico aziendale, in modo permanente e continuativo, con obbligo di osservanza di orari e svolgimento di mansioni elementari quanto alla loro consistenza patrimoniale.
Di segno differente sono le testimonianze rese da e Testimone_4 Tes_5
, le quali hanno riportato la presenza costante del nel centro
[...] Pt_1
estetico a ragioni di rapporti personali. La testimonianza di Testimone_4
appare tuttavia lacunosa, caratterizzata da troppi non ricordo, ed oggettivamente al limite della reticenza, quella di non Testimone_5
abbraccia tutto il periodo di rilevanza per il giudizio e non può dunque essere determinante.
Si può ben dire, allora, che alla luce delle risultanze istruttorie, risulta del tutto sconfessato il quadro fattuale allegato sul punto in memoria difensiva da parte resistente, la quale aveva dedotto che:
-Il sig. ha svolto soltanto prestazioni durante la vigenza dei contratti Per_2
di lavoro intercorsi (voucher e contratto dipendente), mentre in periodi diversi (quali quelli contestati dal se è stato presente in azienda lo è Pt_1
stato saltuariamente, per rapporti di amicizia con l'allora socio della
Fisicamente Angelo AR e non quale lavoratore dipendente;
Pag. 22 di 33 -gli unici periodi in cui il ha lavorato alle dipendenze della società Pt_1
sono quelli in cui è stato puntualmente e regolarmente assunto e ciò dal
22.05.2017 sino al licenziamento del marzo 2020;
-in periodo precedente (dal 14 al 27 settembre 2016) egli inoltre aveva lavorato presso la resistente con il sistema dei voucher con rapporto formalmente dichiarato agli enti.
Costituiscono invece dati incontrovertibilmente accertati, nel caso di specie, la natura elementare e ripetitiva dell'attività lavorativa svolta dal la continuatività e la costanza con le quali tali attività sono state Pt_1
prestate a favore della per il periodo contestato, e Controparte_1
l'inserimento del lavoratore all'interno dell'organizzazione della società.
Costituisce consolidato orientamento della Suprema Corte in materia, quello secondo cui, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, in caso di prestazioni elementari, ripetitive e predeterminate nelle modalità di esecuzione, il criterio rappresentato dall'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo far ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e la sussistenza di un effettivo potere di autorganizzazione in capo al prestatore, senza che rilevi, di per sè, l'assenza di un potere disciplinare nè quello di un potere direttivo esercitato in modo continuativo
(così da ult. Cass. n. 23846 del 2017, sulla scorta di Cass. nn. 12330 del
2016 e 20367 del 2014; nello stesso senso, v. anche, tra le tante, Cass. nn.
9251 del 2010 e 8569 del 2004).
Pag. 23 di 33 Ed invero, se non è stata in giudizio nemmeno articolata la prova sull'esistenza di un potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, nondimeno, sulla base di quanto enunciato dalla Corte di
Cassazione, si può dire che nel caso di specie risulta provata la natura subordinata del rapporto di lavoro, del resto già accertata da questo
Tribunale con sentenza nr. 24/2023 pronunciata anche nei confronti di fisicamente S.r.l..
Intanto va detto che se il era addetto, come è risultato dall'istruttoria, Pt_1
principalmente all'accoglimento quotidiano della clientela, non è possibile pensare che determinasse autonomamente i propri orari. L'inserimento nell'organizzazione della convenuta con cadenza quotidiana e con la tipologia di mansioni accertate come di pertinenza del ricorrente ha certamente comportato la sottoposizione del lavoratore alle esigenze produttive della convenuta nella determinazione dell'orario di lavoro. Sotto altro profilo, la tipologia di mansioni svolte, quanto a quelle relative all'accoglimento di clientela, porta ad escludere che vi sia stata un'organizzazione imprenditoriale o un'autorganizzazione nella prestazione dell'attività lavorativa.
Ne deriva che va accertata e dichiarata, nel caso di specie, l'esistenza inter partes, nel periodo intercorso fra l'1.4.2013 ed il 21.5.2017, di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tempo pieno. La data dell'1.4.2023, rispetto al diverso periodo dedotto in ricorso si giustifica con la genericità dell'allegazione avversaria (assunzione da marzo), e del resto quanto alla decorrenza del rapporto parte resistente non ha mai negato la presenza del ricorrente in azienda rispetto a quanto dedotto in ricorso, ma l'ha solo riportata a ragioni di amicizia e rapporti personali, prospettazione
Pag. 24 di 33 che si è rivelata del tutto infondata. Quanto alla data finale, quella del
21.5.2017 si giustifica con il fatto che le parti, dal 22.5.2017 hanno inteso concludere un rapporto a tempo parziale, sul quale manca qualsiasi tipo di domanda.
Quanto all'inquadramento del lavoratore, appare corretto attribuire il livello
2 del CCNL barbieri al quale “…appartengono i lavoratori Parte_3
che cooperano con il responsabile del centro nell'attività da questo svolta e eventualmente a loro delegata dal responsabile. Svolgono mansioni che richiedono autonomia di iniziativa nell'ambito delle istruzioni a loro impartite e, comunque. con specifica capacità le attività assegnate. Vi appartengono inoltre i lavoratori che su istruzioni del responsabile del centro, curano la corrispondenza e la contabilità, curano la compilazione dei rapporti giornalieri, fissano gli appuntamenti con la clientela, ed in genere svolgono tutte queste funzioni di natura esecutiva necessarie”, in ragione delle prevalenti mansioni da receptionist anche incaricato di raccogliere i pagamenti svolte dal Pt_1
Sulle differenze retributive
Con il ricorso proposto nel procedimento nr. 108/2022 R.G.,
[...]
ha poi chiesto la condanna della convenuta, in ragione Parte_1
dell'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro nel periodo dedotto, di € 43.670,23 per differenze retributive come da conteggi allegati, di cui € 7.944.45 a titolo di TFR.
In ragione delle descritte risultanze probatorie lo scrivente ha conferito incarico a CTU contabile con il seguente quesito: “calcoli il CTU le retribuzioni dovute al ricorrente per l'attività lavorativa svolta in favore di
provvedendo ad una integrale ricostruzione del Controparte_1
Pag. 25 di 33 rapporto di lavoro subordinato asseritamente intercorso fra le parti per il periodo dall'1.4.2013 al 21.5.2017 con orario di lavoro pari a nr. 35 ore settimanali ed inquadramento al secondo livello di cui al CCNL Barbieri e
e tenendo in considerazione gli acconti percepiti nel periodo Parte_3
dal 1.4.2013 al 21.5.2017. Calcoli altresì il CTU il TFR dovuto al 3.3.2020
e maturato in ragione delle differenze retributive risultanti per il periodo sopra indicato calcolando quanto sia ancora dovuto al lavoratore a tale titolo”.
Il CTU incaricato ha rassegnato le seguenti conclusioni: “…sulla base di quanto specificato nell'allegato 11c del ricorso introduttivo, risulta che il lavoratore abbia percepito in media 1.200,00 € netti per ogni mese del periodo considerato, per un totale di 60.000,00 € netti dall'1.4.2013 al
21.5.2017 (si veda all. 11c del ricorso)…..Sulla base di tutto quanto precede, è possibile quantificare un credito residuo, al netto delle ritenute di legge, in favore del ricorrente come risulta dalle tabelle sotto riportate, distinte a seconda delle ipotesi di cui al precedente punto d), sub 2a) e
2b)”. Segue l'illustrazione di una prima ipotesi nella quale il credito residuo del lavoratore è pari ad € 809,06 se si considera un danno contributivo di € 5.665,44 in quanto il periodo 1.4.2013 – 30.6.2014 risulterebbe prescritto, e di una seconda ipotesi nella quale il credito del lavoratore sarebbe pari ad € 15.522,44, qualora, quanto sempre ai contributi, non si considerasse la prescrizione. Ipotesi tuttavia, quelle sul ricorrere di un danno pensionistico che non possono essere prese in considerazione, attesa l'assenza di una domanda sul punto nel ricorso. Non dovendosi prendere in considerazione tali importi, la domanda è da rigettare, essendo risultato che la resistente abbia corrisposto tutto quanto
Pag. 26 di 33 dovuto in ragione della tipologia di contratto intercorso, del CCNL applicabile e delle mansioni svolte.
Sui contributi non versati
Quanto all'aspetto contributivo del rapporto di lavoro, ha Parte_1
richiesto nel proprio ricorso la condanna della convenuta al versamento in suo favore degli omessi oneri previdenziali e contributivi relativi al rapporto di lavoro. , sempre con riferimento alla contribuzione CP_3
relativa al rapporto di lavoro subordinato emerso solo a seguito di accertamenti ispettivi, oltre che intervenire nel giudizio promosso dal ha notificato a avviso di addebito nr. n. 414 2021 Pt_1 Controparte_1
0000219692000, con il quale ha richiesto il pagamento, relativamente al periodo 7/2014 – 5/2017, di contributi nella misura di € 23.192,29. Ha spiegato , per giustificare la pretesa di contributi con riferimento ad CP_3
un periodo di tempo più ridotto, che la denuncia presentata dal lavoratore in data 21.8.2019 (doc. 3 memoria difensiva in proc. nr. 495/2021) a CP_3
, e espande il termine di prescrizione CP_2 CP_3 Controparte_5
del diritto al recupero contributivo in favore del lavoratore denunciante da cinque a dieci anni e quindi la richiesta dell' dei contributi dal luglio CP_2
Pag. 27 di 33 lavoro nel pagamento dei contributi, residuando in suo favore, nel caso di omissione contributiva, il rimedio dell'articolo 2116 cod. civ. e la facoltà di chiedere all' la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della legge CP_3
n. 1338 del 1962 (Cass. nr. 2164/2021).
Alla luce di tali principi andrà esaminata unicamente la domanda di corresponsione contributi avanzata dall' con la notifica dell'avviso di CP_3
addebito opposto in questa sede.
Ebbene, opponendosi all'avviso di addebito sopra menzionato, la società ha dedotto che la notifica del verbale di accertamento , presupposto CP_2
dell'avviso di addebito oggetto di impugnazione, non era stata eseguita al trasgressore, ovvero ma a tale e che era Parte_2 Persona_3
stato comunque violato il termine decadenziale di 90 giorni, con conseguente illegittimità dell'avviso impugnato. Anche la notifica del verbale alla società con immissione dell'avviso in cassetta era oggetto di contestazione, in quanto la non disponeva di cassetta Controparte_1
postale e non risultavano redatti e consegnati verbali di primo accesso ispettivo, con violazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 124/2004 di cui all'art. 14 della legge 689/1981.
Si tratta tuttavia di deduzioni e censure già proposte nell'ambito di diverso giudizio, promosso dalla società avverso ordinanza Controparte_1
ingiunzione dell' che aveva come presupposto il Controparte_5
medesimo avviso di accertamento.
Tali eccezioni sono state rigettate con la sentenza nr. 24/2023 emessa dal
Tribunale di Trieste, la quale risulta passata in giudicato e che essendo stata pronunciata nei confronti della convenuta fa stato, ai sensi dell'art. 2909
c.c. anche nei confronti della stessa (Cass. s.u. 226/2001; Cass. n.
Pag. 28 di 33 13916/2006; Cass. 7 ottobre 2010, n. 20802; Cass. 15 aprile 2011, n. 8614;
Cass. n 6102 del 17 marzo 2014; Cass. n. 11365 del 01 giugno 2015; Cass.
5 maggio 2016, n. 9059). In tale occasione è stato affermato che:
“…..l'inserimento del nominativo in luogo di Persona_3 Pt_2
sull'avviso di ricevimento, costituisce un mero errore materiale
[...]
sulla documentazione relativa alla notifica che non è relativa a quanto invece viene ricevuto dal destinatario. Ad ogni modo, è stato più volte affermato dalla Corte di Cassazione che l'errore sulle generalità del destinatario di un atto è causa di nullità della notificazione solo nel caso in cui sia tale da determinare incertezza assoluta sulla persona cui la notificazione è diretta (Cass. nr. 1079/2004; Cass. nr. 12325/2001; Cass. nr. 6352/2014). Nel caso di specie, alcuna contestazione è stata mossa sull'indirizzo cui la missiva era indirizzata e dunque alcun dubbio può sorgere sull'identità del destinatario. Quanto all'inesistenza di una cassetta postale nel caso della notifica indirizzata alla società, si deve rilevare che quanto dichiarato dal messo notificare fa fede fino a querela di falso, con conseguente necessità di rigettare l'eccezione attesa la mancata proposizione di una querela di falso. I ricorrenti hanno poi rilevato che a fronte di un accertamento avvenuto in data 08.8.2019, la notifica del verbale unico è avvenuta il 19.12.2019 e quindi oltre il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 della legge 689/1981, il quale dispone che, ove non si proceda alla contestazione immediata dell'addebito, “gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. Ha stabilito in materia la Corte di Cassazione (Cass.
Pag. 29 di 33 nr. 7681 del 2.4.2014) che qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981 n. 689 per la notifica degli estremi della violazione, decorre dal compimento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari. Nel caso di specie, l resistente, ha CP_2
provato per tabulas (docc. 5 e 6 allegati alla memoria) che ancora in data
27.11.2019 venivano richiesti alla società ricorrente ed ai consulenti della stessa, ulteriori integrazioni documentali inerenti l'oggetto dell'accertamento. Il fatto che l'attività accertativa fosse ancora in corso al 27.11.2019 rende evidente la circostanza del rispetto, nel caso di specie, del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, atteso che la notifica è poi stata eseguita in data 19.12.2019. Parte ricorrente ha inoltre eccepito la mancata redazione e consegna del verbale di primo accesso ispettivo, con violazione dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 124/2004, circostanza che avrebbe reso noto e delimitato l'ambito di indagine, tutelando il diritto di difesa che invece sarebbe rimasto irrimediabilmente leso. Per quanto in argomento, si ritiene che l'obbligo di consegna o notifica alla parte datoriale del verbale di primo accesso ispettivo non assuma valenza sostanziale laddove il soggetto destinatario dell'atto finale sia venuto comunque a conoscenza dell'avvio del procedimento ispettivo e abbia avuto l'effettiva possibilità di esercitare, nel corso dell'istruttoria, i propri diritti partecipativi. E' proprio quanto avvenuto nel caso di specie, nel quale la contestazione de quo, per quanto allegato dal resistente senza
Pag. 30 di 33 contestazione di parte attorea, nasce da accertamenti aventi ad oggetto vicenda differente (infortunio del lavoratore).
L'eccezione di prescrizione sollevata dalla società è invece parzialmente fondata. I contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro convenuto all' , sulla base del maggiore imponibile contributivo determinato dalle CP_3
differenze retributive ricollegabili al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro così come accertata in questa sede, devono ritenersi parzialmente prescritti per decorso del termine quinquennale, atteso che non risultano nel fascicolo di causa atti interruttivi della suddetta prescrizione quinquennale anteriori alla diffida notificata in data 1.9.2021 da parte dell' , unico soggetto legittimato a porli in CP_3
essere quale creditore dei contributi, essendo invece il lavoratore, quale soggetto estraneo al rapporto contributivo, privo di legittimazione a interrompere detta prescrizione (Cass. civ. n. 3661/2019). Non trova applicazione, nella fattispecie, la trasformazione del termine quinquennale di prescrizione in termine decennale in forza della denuncia della omissione contributiva da parte del lavoratore ai sensi dell'art. 9, comma 3,
L. n. 335 del 1995, atteso che il raddoppio del termine quinquennale di prescrizione, previsto da tale norma, per il caso di denuncia del lavoratore, non si applica ai crediti maturati in epoca successiva all'entrata in vigore della legge, dal momento che la suddetta denuncia ha unicamente l'effetto di mantenere il termine decennale per i crediti maturati anteriormente e non può essere qualificato come atto interruttivo della prescrizione, non potendosi trarre argomento in tal senso dalla previsione speciale di cui all'art. 38, comma 7, della l. n. 289 del 2002 (Cass. nr. 5820/2021).
Pag. 31 di 33 La prescrizione è dunque stata interrotta legittimamente ed efficacemente solo con diffida dell'1.9.2021 (doc. 1 memoria difensiva), risultando che fino al 31.8.2016 i contributi devono considerarsi prescritti.
Dalle superiori argomentazioni deriva che quanto alle domande proposte da
, deve dichiararsi che tra e Parte_1 Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
[...]
indeterminato dall'1.4.2013 al 21.5.2017, mentre per il resto le domande vanno rigettate. Quanto invece all'opposizione proposta da CP_1
devono dichiararsi dovuti gli importi richiesti dall' con avviso
[...] CP_3
di addebito nr. 414 2021 000021969 92 esclusivamente a far data dall'1.9.2016.
Le spese di CTU vanno poste a carico di e liquidate in € Controparte_1
1.164,10 ex artt. 10 DM 30.5.2002 e 55 DPR 115/2002.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così decide:
a) in parziale accoglimento del ricorso proposto da (nr. Controparte_1
proc. 495/2021), ed in parziale accoglimento del ricorso proposto da
(nr. 108/2022), dichiara dovuti gli importi richiesti Parte_1
dall' con avviso di addebito nr. 414 2021 000021969 92 CP_3
esclusivamente a far data dall'1.9.2016, stante la prescrizione maturata per il periodo precedente;
b) in parziale accoglimento del ricorso proposto da Parte_1
(proc. nr. 108/2022), dichiara che tra e Parte_1 CP_1
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed
[...]
indeterminato dall'1.4.2013 al 21.5.2017; rigetta per il resto il ricorso;
Pag. 32 di 33 c) rigetta per il resto tutte le domande proposte dalle parti;
d) condanna a corrispondere a e ad Controparte_1 Parte_1
il 50% delle spese di lite, che liquida in € 2.694,00 Controparte_6
per ciascuna delle parti a titolo di compenso, oltre agli accessori di legge;
compensa le spese per il restante 50%; compensa integralmente le spese di lite fra le altre parti del giudizio;
e) pone a carico di le spese di CTU che liquida in € Controparte_1
1.164,10 oltre accessori;
f) termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trieste in data 2/4/2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Paolo Ancora
Pag. 33 di 33 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2014 è avanzata nei limiti della prescrizione maturata per il periodo precedente.
Va premesso che, come pacifico ormai in giurisprudenza, l'obbligazione contributiva ha quale soggetto attivo l'ente assicuratore e quale soggetto passivo il datore di lavoro, debitore dei contributi, nella parte maggiore, ovvero nell'intero. Ne consegue che il lavoratore non è legittimato ad agire nei confronti dell'Istituto previdenziale per accertare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, né può chiedere di sostituirsi al datore di