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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/10/2025, n. 3379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3379 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 9674/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19.8.2025 da 1) Parte_1
Nato a Milano il 09/8/1969 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Maria Antonietta Amenta presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 02.06.1973 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giuseppe Rizzitelli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Merlino (LO) in data 19/11/2005 (anno 2005 atto n. 4 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data del 20/6/2022 omologato dal Tribunale di Milano con decreto in data 29/6/2022 con i seguenti figli: (C.F. ) nata a [...] il [...] Parte_3 C.F._3 maggiorenne non economicamente autosufficiente, cittadina italiana e (C.F. Parte_4
) nata a [...] il [...] minorenne cittadina italiana;
C.F._4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19/8/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
-Affido condiviso di nata il [...] e nata il [...] con Pt_3 Pt_4 collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, presso e con la mamma in Milano Viale San Gimignano 38;
-Assegnazione della casa coniugale sita in Milano Viale San Gimignano 38, in comproprietà tra i coniugi in ragione dell'80%, di spettanza del marito e del 20% di spettanza della moglie, a Parte_2
che vi abiterà unitamente alle figlie minori;
[...]
- le spese ordinarie tutte relative all'immobile rimarranno a carico della signora mentre le Pt_2 spese straordinarie a carico delle parti in relazione alle rispettive quote di proprietà;
-il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante versamento, in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese della somma di € 700,00 complessive (€ 350,00 A figlia) oltre al 50% delle spese straordinarie individuate come da Linee guida del protocollo del Tribunale di Milano in uso che le parti danno atto di aver letto e compreso ed integralmente accettate;
l'importo verrà rivalutato annualmente secondo l'Indice Istat;
- il padre potrà frequentare liberamente le figlie previ accordi assunti direttamente con le stesse e secondo le modalità da queste indicate, nel rispetto della loro volontà e del loro preminente interesse;
- I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti, carte d'identità e documenti validi per l'espatrio anche con l'iscrizione della figlia minore nel passaporto di ciascuno;
- I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a richiedere assegni di mantenimento e/o qualsiasi altra forma di sostegno economico a loro favore;
- Le parti dichiarano che, con l'adempimento di quanto previsto ai patti che precedono, null'altro avranno a pretendere l'uno dall'altro per alcun titolo o ragione e rinunciano pertanto a qualsivoglia ulteriore azione, diritto e pretesa. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Merlino (LO) in data 19/11/2005 (anno 2005 atto n. 4 parte 2 serie A) tra Parte_1
e
[...] Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Merlino (LO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Milano dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 22.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG