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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/10/2025, n. 1766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1766 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 337/2023
REPY BLICA ITALIABBL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa LA NT
Consigliere Dott.ssa Giulia Conte
Consigliere Estensore Dott.ssa AD FF AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 337/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte 1 (c.f. C.F. 1
MA EL, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI
LUCA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. 230/2023 pubblicata il 25.1.2023 del
Tribunale di Pisa;
trattenuta in decisione in data 16 giugno 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante :” In via principale, si chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione in appello, e cioè: in tesi, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Pisa (giudice dr.ssa Golia) in data 25 gennaio 2023, a definizione del procedimento n. R.g. 434/2016, instaurato ex art. 702 bis c.p.c., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "accertare e dichiarare l'inadempimento con la scrittura della Parte 2 all'impegno assuntosi nei confronti del dr. Parte 1
privata del dicembre 2003, e, per l'effetto, condannare la Parte 2 a risarcire al dr. Pt 1 il danno cagionatogli per via del suddetto inadempimento, pari a € 955.680,00, o a quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di causa"; e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio;
in ipotesi, riformare il capo di condanna relativo alle spese del primo grado, e, per l'effetto, compensarle integralmente o parzialmente. Con vittoria di spese e compensi.
• in via subordinata, se codesta Corte ritenesse efficacemente contestata la stima contenuta nel ns. doc. 8 (fasc. primo grado), si chiede che sia dato incarico ad un Ctu di stimare il valore dei beni indicati nella scrittura privata del dicembre 2003; e, all'esito, che vengano accolte le conclusioni come sopra rassegnate66
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'appello con conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e compensi"
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio avanti il Parte 1
per ivi sentire accogliere le seguenti Tribunale di Pisa la società Parte 2 conclusioni: "Voglia codesto Tribunale adito accertare e dichiarare l'inadempimento della all'impegno assuntosi nei confronti del dr. Parte 2 Parte 1 e con la scrittura privata
Parte 2 a risarcire al dr. Pt 1 il danno del dicembre 2023 e, per l'effetto, condannare la cagionatogli per via del suddetto inadempimento, par ad €955.680,00, o a quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa."
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto: di aver prestato la propria opera professionale per la gestione dell'affare relativo all'acquisizione delle quote della società Parte_3 da parte della MA s.r.l.
(divenuta poi AD Porto di Pisa s.p.a.); che a titolo di compenso per l'attività svolta, con scrittura privata del dicembre 2003
(doc. 3) a firma della Parte 2 (nella persona di CP 2 e della Pt 4 soci di maggioranza della MA s.r.l., gli
[...] nella persona di Controparte_3
era stata promessa la cessione gratuita, da parte della MA s.r.l. allo stato grezzo di uno dei fabbricati storici (dogana- casa Ceccherini- Romboli) ubicati nella zona del
Porto di Pisa oppure, qualora non fosse stato possibile, di immobili di corrispondente valore o dimensione;
- che conclusasi l'acquisizione, la Parte 2 non aveva onorato l'impegno preso, non essendosi in alcun modo adoperata affinchè la società proprietaria dei predetti immobili procedesse a trasferirne uno di essi al Pt_1 a titolo di pagamento delle prestazioni professionali indicate nella scrittura privata e pacificamente eseguite;
che rassegnate le dimissioni nel 2014 da consigliere di amministrazione della
AD Porto di Pisa s.p.a. (nata dalla fusione di MA s.r.l. e Parte 3 ), in data 19.03.2015 il Pt 1 aveva indirizzato una PEC alla AD ed alla Parte 2 per richiedere l'adempimento all'impegno di cui alla richiamata scrittura privata, ricevendo risposta negativa.; che a fronte dell'inadempimento della Parte_2 egli aveva dunque diritto al
-
risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 1381 c.c., pari al valore dei beni immobili dei quali gli era stato promesso il trasferimento, corrispondente ad € 955.680,00 come da stima prodotta in allegato al ricorso, previa qualificazione dell'accordo negoziale come promessa del fatto del terzo, ove la promittente era rappresentata dalla Parte 2 il terzo dalla società MA Srl di cui la prima era socia.
Ritualmente costituitasi, la società convenuta ha eccepito in via preliminare la prescrizione della pretesa azionata dall'attore e la propria carenza di legittimazione passiva, ha disconosciuto la sottoscrizione di apposta sulla scrittura CP 2
privata del dicembre del 2003; nel merito ha dedotto che il compenso richiesto dal ricorrente era in precedenza già stato pagato mediante la cessione gratuita in suo favore di quote sociali della AD Porto di Pisa s.p.a. (succeduta per fusione a
MA RL); ha poi prodotto scrittura privata del 18.06.2014 sostenendo che con essa il ricorrente abbia rinunciato ad ogni ulteriore compenso;
in ulteriore subordine ha contestato la sussistenza di un proprio inadempimento contrattuale, oltre il quantum della avversa domanda.
La causa è stata istruita con perizia grafologica, all'esito della quale è stata accertata l'autenticità della firma di CP 2 apposta sulla scrittura privata costituente il titolo della pretesa del ricorrente. Questi in corso di giudizio ha depositato contro la società resistente ricorso cautelare per sequestro conservativo, rigettato con ordinanza depositata in data 11.03.2021, poi confermata in sede di reclamo.
Con ordinanza pubblicata il 25.1.2023 il tribunale di Pisa ha respinto la domanda dell'attore condannandolo al pagamento delle spese di lite comprese quelle di ctu. Il primo giudice, ha osservato in diritto che la promessa del fatto terzo disciplinata dall'art. 1381 c.c. presuppone che “è il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l'obbligo o a tenere il comportamento oggetto della promessa, consistendo la prestazione del promittente proprio nel procacciamento di una condotta cui il promissario non ha diritto e contemplando la norma di cui all'art. 1381 c.c., come effetto automatico dell'eventuale esito negativo, un debito indennitario del primo, rivolto a compensare il secondo delle conseguenze di una (lecita) inerzia del terzo (così Cass., n. 2965 del 1990 cit., in motivazione). L'istituto di cui all'art. 1381 c.c. costituisce, quindi a carico del promittente, un'obbligazione di facere, consistendo nell'assunzione, da parte dello stesso dell'impegno di adoperarsi affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei confronti del soggetto cui la promessa è fatta, assuma verso costui una obbligazione o addirittura esegua nei confronti del medesimo una determinata prestazione. “Applicando siffatti principi al caso di specie, il tribunale ha rilevato come fosse pacifico fra le parti che il ricorrente avesse svolto la propria attività professionale in favore della MA s.r.l.
e che dal contenuto della scrittura privata del dicembre 2023 non era desumibile un impegno in proprio della società resistente, atteso che sia la sottoscrizione di [...]
CP_2 che quella di Controparte_3 per Parte_4 uniche firme presenti,
figuravano sotto la dicitura "per Assemblea MA", con ciò spostando evidentemente la riferibilità degli impegni assunti dalla propria sfera giuridica a quella della MA
s.r.l., ed è pervenuto a siffatta conclusione: “Dunque, se la scrittura del dicembre 2003 doc.
3 rappresenta la remunerazione per l'attività professionale svolta da Parte 1 a favore della società MA, quale unico soggetto plausibilmente individuabile come beneficiario della prestazione, deve escludersi che quest'ultima, in quanto soggetto già giuridicamente tenuto alla corresponsione dei compensi per l'attività professionale svolta in suo favore, possa qualificarsi quale terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cc. Senza considerare che amministratore della
MA s.r.l. era all'epoca proprio Parte 1 che, evidentemente a conoscenza dell'esistenza della scrittura, ben avrebbe potuto attivarsi per darvi esecuzione in tal modo superando l'inerzia del
"promittente", identificato in giudizio nella società resistente".
Riguardo poi alla scrittura privata datata 9.3.2016 prodotta dal ricorrente in corso di causa, perché, secondo la propria prospettazione, contenente un riconoscimento del debito da parte della società Parte_2 con riferimento agli obblighi nascenti dalla scrittura privata del dicembre 2003, il tribunale ha disatteso siffatta interpretazione ritenendo che il documento nel suo generico contenuto, attesti soltanto che “il Pt_1
e la società resistente valutassero l'opportunità di tentare di raggiungere un accordo transattivo non consente di desumere, neppure facendo ricorso al ragionamento presuntivo, che detta scrittura costituisca un riconoscimento di debito da parte della resistente: la genericità del dato letterale infatti non conforta una simile ricostruzione, che ben potrebbe trovare giustificazione alla luce dei rapporti comunque in essere tra Parte 1 e AD s.p.a.". Non si è infine CP 1
pronunciato sulle eccezioni di prescrizione e difetto di legittimazione sollevate dalla società convenuta, perché ritenute assorbite.
L'attore ha impugnato l' ordinanza decisoria affidandosi a tre motivi di appello: con i primi due ha censurato le argomentazioni che hanno indotto il primo giudice ad escludere da una parte che la scrittura privata del dicembre del 2003 sia qualificabile come promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. e dall'altra che la scrittura privata del 9.3.2016 contenga un riconoscimento da parte della del debito Parte 2
avente titolo in quella precedente;
infine con il terzo motivo ha domandato la riforma del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, invocando la compensazione delle stesse anche parziale per la complessità delle questioni trattate.
Si è costituita parte appellata chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato
e riproponendo le eccezioni sollevate dinanzi al Tribunale e rimaste assorbite.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 13.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 8 ottobre
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. primo motivo di appello : la qualificazione giuridica della scrittura privata del dicembre 2003 come promessa del fatto del terzo
In limine appare opportuno riepilogare alcuni circostanze pacifiche ed incontestate fra le parti, per ricostruire il contesto fattuale in cui si inserisce la scrittura privata del dicembre 2003, costituente il titolo della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta da Parte 1 nei confronti della società
Parte_2
Il 6.10.2003 veniva costituita la società MA s.r.l. con lo scopo di costruire un porto turistico a Marina di Pisa, l'amministratore della società era Parte 1
odierno appellante. Per poter realizzare l'operazione era necessaria l'acquisizione dell'area su cui doveva insistere il porto, di proprietà della Parte 3 il cui presidente del C.d.A. era, dal 25.11.2003, sempre Parte 1 (cfr visura camerale doc. 1 fascicolo attore di primo grado.) Tale acquisizione doveva concretizzarsi mediante l'acquisto da parte della MA s.r.l. dell'intera partecipazione sociale della Parte 3 e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima, di fatto avvenuta nel 2008 ed a cui faceva seguito il cambio di denominazione della
MA RL in AD Porto di Pisa Spa, il cui Presidente del C.D.A era ancora Parte 1 (cfr visura camerale doc. 2 fascicolo attore di primo grado), il quale dismetteva ogni incarico di amministrazione nel giugno 2014.
Coloro i quali dovevano curare l'operazione di acquisizione da parte della MA RL delle quote sociali della Parte 1 e i professionisti Parte 3 erano
CP 4 Per 2 ; soci di maggioranza della MA RL al Per 1 e momento della sua costituzione erano le società e Parte 4 E' altresì Parte 2
pacifico che al momento della redazione della scrittura privata del dicembre del 2003
l'acquisizione delle quote sociali della Parte_3 non era ancora conclusa, atteso che la società convenuta-appellata sostiene che di fatto la società Marararno RL sia divenuta socio unico della Parte 3 nel 2004, mentre l'attore- appellante, valorizzando le risultanze della visura camerale prodotta, afferma che ciò sia formalmente avvenuto nel gennaio del 2006.
Ciò posto, occorre procedere all'esame del contenuto del documento datato dicembre 2003 che di seguito si riporta: Compensi concordati ed in parte corrisposti relativ parte di MA RL delle quote di Borello S.p.a. conclusasi nell'anno 2004.
Professionisti coinvolti
Del Chicca, Baracchini, Bottai, Carrozza
Del Chicca/Barachini: consulenza fiscale, contrattuale, an trattativa - Integralmente liquidati.
Carrozza: consulenza contrattuale per patti parasociali e as trattativa - Integralmente liquidato
Bottai: gestione della trattativa, definizione degli accordi, c in cessione gratuita allo stato grezzo uno dei fabbricati stori romboli) oppure qualora non fosse possibile immobili di co
Pisa dicembre 2003
Per assemblea MA Parte 2 eL'appellante assume che con tale atto le società Parte 4 (mai evocata in giudizio), in qualità di soci di maggioranza della MA RL, si sarebbero impegnate come promittenti ex art. 1381 c.c. nei suoi confronti quale promissario,
a fargli trasferire gratuitamente da parte della MA RL, nella qualità di terzo, uno dei beni immobili menzionati nella scrittura privata de qua, di proprietà della predetta società, a titolo di pagamento del compenso spettante al medesimo Pt 1 per l'attività professionale svolta e finalizzata all'acquisizione delle quote sociali della
Parte 3 da parte della MA RL.
Il giudice di prime cure, nel percorso motivazionale che lo ha indotto ad escludere siffatta qualificazione giuridica della scrittura privata in esame, ha dapprima inquadrato l'istituto giuridico delineato dall'art. 1381 c.c., aderendo sul piano interpretativo, all'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui deve escludersi che nel "fatto del terzo" possa essere compreso anche l'adempimento di una preesistente obbligazione di quest'ultimo nei confronti del promissario, consistendo la prestazione del promittente in una obbligazione di facere, ovvero nell'impegno di adoperarsi affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei confronti del promissario, assuma verso costui una obbligazione o esegua nei confronti del medesimo una determinata prestazione. Essendo quindi pacifico che l'unico soggetto beneficiario della prestazione professionale del Pt_1 sia stata la
MA RL, il Tribunale ha osservato che quest'ultima, poiché già giuridicamente tenuta al pagamento del corrispondente compenso in favore dell'attore, non può considerarsi come soggetto terzo, venendo quindi meno il presupposto indefettibile per l'operatività della fattispecie disciplinata dall'art. 1381 c.c.
Il ragionamento appare del tutto condivisibile considerato che l'attore nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non ha mai allegato che l'incarico di curare l'acquisizione delle quote della Parte 3 nell'interesse della Marano RL di cui era anche amministratore, gli sia stato conferito in proprio dai soci di maggioranza Parte 5 soltanto nell'atto di citazione in appello (cfr pag. 3) ha formulato siffatta nuova allegazione, come tale inammissibile, e di cui peraltro non ha dato alcuna prova. E' verosimile dunque ritenere in assenza di elementi contrari, che l'incarico al Pt 1 sia stato conferito dalla società MA RL, di cui il primo era anche amministratore, nell'interesse della quale la prestazione professionale doveva essere eseguita. Depone in tal senso anche la previsione che il futuro trasferimento di un bene immobile di proprietà della società MA RL in favore del Pt 1 sarebbe dovuto avvenire a
titolo gratuito, dunque quale pagamento traslativo da parte della MA in adempimento di una propria obbligazione, assistito evidentemente da causa solvendi, non potendosi diversamente giustificare un trasferimento immobiliare in proprietà non oneroso.
Si osserva inoltre come dal contenuto del documento in esame non emerga affatto,
in maniera chiara ed inequivocabile, che le società e Parte 4 abbiano Parte 2
inteso assumere in proprio e in favore del Pt 1 una autonoma obbligazione di facere, rappresentata dall'attivarsi per procuragli il trasferimento di uno dei beni immobili indicati, da parte della società proprietaria di cui erano soci di maggioranza
, anzi la dicitura apposta prima delle sottoscrizioni “per assemblea MA “induce ad escluderlo, e a ritenere, al contrario, che esse abbiano agito come meri soci della
MA, e che abbiano voluto semplicemente prevedere con effetti meramente interni, di sottoporre all'assemblea della società, nell'ambito della quale detenevano la maggioranza, una proposta di modalità di adempimento della MA all'obbligazione di pagamento del compenso professionale da quest'ultima dovuto all'odierno appellante, in relazione all'affare rappresentato dall'acquisto dell'intero capitale sociale della Parte 3
Si rileva ancora come la scrittura privata de qua non risulti sottoscritta dal Pt 1 in qualità di promissario (il quale, essendo al contempo l'amministratore della MA
e della Parte 3 si sarebbe trovato in una posizione suscettibile di configurare un conflitto di interessi) pertanto nemmeno vi è prova di una formazione del consenso fra le parti, se si considera che fino al 2015 l'appellante non ne ha mai chiesto l'adempimento né alla società Parte 2 né alla Parte 4 né tantomeno alla
MA poi divenuta AD Porto di Pisa Spa, ovvero non ha mai tenuto un comportamento contestuale all'epoca della scrittura privata che possa qualificarsi come manifestazione di consenso negoziale per facta concludentia.
Deve altresì considerarsi che alla data di formazione del documento (dicembre del
2003) è pacifico che l'acquisizione delle quote della Parte 3 da parte della
MA RL non fosse ancora stata conclusa (lo ribadisce lo stesso appellante), quindi quest'ultima non era ancora divenuta proprietaria dell'area destinata alla costituzione del porto turistico di cui facevano parte gli immobili nominati nella scrittura privata oggetto di causa, sicchè anche questo elemento esclude la riconducibilità dell'atto allo schema negoziale previsto dall'art. 1381 c.c. perché la società appellata si sarebbe obbligata nei confronti del Pt_1 a fargli trasferire dalla
MA RL in pagamento, immobili di cui quest'ultima a quell'epoca non era ancora proprietaria.
Il contenuto del documento dunque non soltanto non è riconducibile allo schema della promessa del fatto del terzo ma in verità, come nella sostanza affermato dal primo giudice, non costituisce fonte di alcuna obbligazione assunta in proprio dalla società appellata in favore del Pt_1
Il motivo va dunque respinto.
3. secondo motivo di appello: la scrittura privata del 9.3.2016
Nel giudizio di primo grado, l'attore ha prodotto un documento denominato
"mandato" redatto dalle parti in causa successivamente alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c ed anteriore alla costituzione della società convenuta, con il quale e la società hanno conferito mandato a dueParte 1 Parte 2
professionisti di loro fiducia "affinché nei giorni successivi, con l'ausilio dei legali di parte, trovino una formula tecnica che permetta di risolvere la causa intentata nei confronti della Parte_2
[...] per la mancata corresponsione dei benefits in natura costituiti da e, dall'altraCP 5 parte, tuteli Parte 1 sul recupero del suddetto credito". L'attore ha sostenuto che questo mandato contenga anche un riconoscimento da parte della Parte 2 del debito avente titolo nella scrittura privata del 2003; il tribunale invece ha disatteso questa interpretazione osservando come nel suo contenuto la scrittura del 9.3.2016 “non chiarisce i rapporti tra le parti, nulla aggiungendo in merito ad una diversa identificazione del beneficiario della prestazione professionale svolta dal dr.
Pt_1 La circostanza, che la produzione attesta, ossia che il Pt 1 e la società resistente valutassero l'opportunità di tentare di raggiungere un accordo transattivo non consente di desumere, neppure facendo ricorso al ragionamento presuntivo, che detta scrittura costituisca un riconoscimento di debito da parte della resistente: la genericità del dato letterale infatti non conforta una simile ricostruzione, che ben potrebbe trovare giustificazione alla luce dei rapporti comunque in essere tra CP 1
Parte 1 e AD s.p.a. 66
L'appellante con il secondo motivo ha impugnato tale statuizione riproponendo le proprie argomentazioni in base alle quali, il documento conterrebbe un palese riconoscimento da parte della Parte 2 degli obblighi assunti con la scrittura privata del 2003 e ciò in ragione dell'espresso riferimento a ossia ad uno CP 5
,
degli immobile da trasferirgli a titolo gratuito, nonché il riconoscimento di essere essa il soggetto obbligato al pagamento del compenso professionale e non la
AD Spa (ex MA RL).
Anche tale doglianza è infondata.
Non vi è dubbio infatti che la dopo aver ricevuto la notifica del ricorso Parte 2
ex art. 702 bis c.p.c fosse pienamente a conoscenza della pretesa azionata nei suoi confronti dal Pt 1 dinanzi al tribunale e che abbia voluto, d'intesa con la
controparte processuale e con la collaborazione di terzi professionisti, provare ad individuare una soluzione transattiva della lite, anche in considerazione della sua qualità di socio di maggioranza della AD Spa;
al di là di questo, non si ravvisa nella scrittura del 9.3.2016 alcun riconoscimento o assunzione di debito da parte della società Parte 2 in quanto difetta una sua espressa e specifica ammissione sia di essere tenuta al pagamento in favore del Pt_1 del compenso per da parte della MA l'operazione di acquisito delle quote sociali della Parte 3
Pt 1 il trasferimento di RL che di essersi impegnata in proprio a far ottenere al a titolo gratuito e CP 5 da
. partedella Controparte_6
"solvendi causa"
4. terzo motivo di appello : la condanna alle spese di primo grado
L'appellante ha chiesto che la Corte, anche qualora non ritenga fondato l'appello, riformi comunque il capo dell'ordinanza impugnata che lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, disponendone invece la compensazione anche parziale, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cp..c. per l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost. n.77/2018) attesa la “particolarità e complessità delle questioni giuridiche poste a fondamento di un provvedimento... in presenza di una giurisprudenza di merito e di legittimità molto contraddittoria sul punto, anche presso lo stesso
Tribunale (v. Cass. sent. N. 4360/ 2019)".
Il motivo è infondato in quanto, preso atto della totale soccombenza dell'attore, confermata in questa sede, non si ravvisa alcuna novità delle questione trattate, essendosi basata tutta la causa sull'interpretazione della scrittura privata del dicembre del 2003, con applicazione di giurisprudenza univoca e consolidata circa i presupposti della fattispecie negoziale disciplinata dall'art. 1381 c.c..
5. Le spese del giudizio di appello
L'appellante soccombente è tenuto a rimborsare a parte appellata le spese di lite del giudizio di appello come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglio fra € 520.000 ed € 1.000.000), considerato un impegno difensivo medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n.230 /2023 del
Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 18.511,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AD FF AR LA NT
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPY BLICA ITALIABBL
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Presidente Dott.ssa LA NT
Consigliere Dott.ssa Giulia Conte
Consigliere Estensore Dott.ssa AD FF AR
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 337/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Parte 1 (c.f. C.F. 1
MA EL, elettivamente domiciliata come da procura in atti
PARTE APPELLANTE
contro
Controparte 1 (c.f. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. COLOMBINI
LUCA, elettivamente domiciliati come da procura in atti
PARTE APPELLATA
avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. 230/2023 pubblicata il 25.1.2023 del
Tribunale di Pisa;
trattenuta in decisione in data 16 giugno 2025 sulle seguenti CONCLUSIONI
Per parte appellante :” In via principale, si chiede che la causa venga decisa con l'accoglimento delle conclusioni spiegate nell'atto di citazione in appello, e cioè: in tesi, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza resa dal Tribunale di Pisa (giudice dr.ssa Golia) in data 25 gennaio 2023, a definizione del procedimento n. R.g. 434/2016, instaurato ex art. 702 bis c.p.c., accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: "accertare e dichiarare l'inadempimento con la scrittura della Parte 2 all'impegno assuntosi nei confronti del dr. Parte 1
privata del dicembre 2003, e, per l'effetto, condannare la Parte 2 a risarcire al dr. Pt 1 il danno cagionatogli per via del suddetto inadempimento, pari a € 955.680,00, o a quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese e onorari di causa"; e, conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi relativi a entrambi i gradi di giudizio;
in ipotesi, riformare il capo di condanna relativo alle spese del primo grado, e, per l'effetto, compensarle integralmente o parzialmente. Con vittoria di spese e compensi.
• in via subordinata, se codesta Corte ritenesse efficacemente contestata la stima contenuta nel ns. doc. 8 (fasc. primo grado), si chiede che sia dato incarico ad un Ctu di stimare il valore dei beni indicati nella scrittura privata del dicembre 2003; e, all'esito, che vengano accolte le conclusioni come sopra rassegnate66
Per parte appellata: “Voglia la Corte di Appello, ogni contraria istanza disattesa, respingere l'appello con conferma dell'ordinanza impugnata, con vittoria di spese e compensi"
MOTIVI della decisione
1. I fatti di causa e le domande proposte.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ha convenuto in giudizio avanti il Parte 1
per ivi sentire accogliere le seguenti Tribunale di Pisa la società Parte 2 conclusioni: "Voglia codesto Tribunale adito accertare e dichiarare l'inadempimento della all'impegno assuntosi nei confronti del dr. Parte 2 Parte 1 e con la scrittura privata
Parte 2 a risarcire al dr. Pt 1 il danno del dicembre 2023 e, per l'effetto, condannare la cagionatogli per via del suddetto inadempimento, par ad €955.680,00, o a quella somma, maggiore o minore, che risulterà di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari di causa."
A sostegno delle proprie ragioni ha dedotto: di aver prestato la propria opera professionale per la gestione dell'affare relativo all'acquisizione delle quote della società Parte_3 da parte della MA s.r.l.
(divenuta poi AD Porto di Pisa s.p.a.); che a titolo di compenso per l'attività svolta, con scrittura privata del dicembre 2003
(doc. 3) a firma della Parte 2 (nella persona di CP 2 e della Pt 4 soci di maggioranza della MA s.r.l., gli
[...] nella persona di Controparte_3
era stata promessa la cessione gratuita, da parte della MA s.r.l. allo stato grezzo di uno dei fabbricati storici (dogana- casa Ceccherini- Romboli) ubicati nella zona del
Porto di Pisa oppure, qualora non fosse stato possibile, di immobili di corrispondente valore o dimensione;
- che conclusasi l'acquisizione, la Parte 2 non aveva onorato l'impegno preso, non essendosi in alcun modo adoperata affinchè la società proprietaria dei predetti immobili procedesse a trasferirne uno di essi al Pt_1 a titolo di pagamento delle prestazioni professionali indicate nella scrittura privata e pacificamente eseguite;
che rassegnate le dimissioni nel 2014 da consigliere di amministrazione della
AD Porto di Pisa s.p.a. (nata dalla fusione di MA s.r.l. e Parte 3 ), in data 19.03.2015 il Pt 1 aveva indirizzato una PEC alla AD ed alla Parte 2 per richiedere l'adempimento all'impegno di cui alla richiamata scrittura privata, ricevendo risposta negativa.; che a fronte dell'inadempimento della Parte_2 egli aveva dunque diritto al
-
risarcimento del danno subito ai sensi dell'art. 1381 c.c., pari al valore dei beni immobili dei quali gli era stato promesso il trasferimento, corrispondente ad € 955.680,00 come da stima prodotta in allegato al ricorso, previa qualificazione dell'accordo negoziale come promessa del fatto del terzo, ove la promittente era rappresentata dalla Parte 2 il terzo dalla società MA Srl di cui la prima era socia.
Ritualmente costituitasi, la società convenuta ha eccepito in via preliminare la prescrizione della pretesa azionata dall'attore e la propria carenza di legittimazione passiva, ha disconosciuto la sottoscrizione di apposta sulla scrittura CP 2
privata del dicembre del 2003; nel merito ha dedotto che il compenso richiesto dal ricorrente era in precedenza già stato pagato mediante la cessione gratuita in suo favore di quote sociali della AD Porto di Pisa s.p.a. (succeduta per fusione a
MA RL); ha poi prodotto scrittura privata del 18.06.2014 sostenendo che con essa il ricorrente abbia rinunciato ad ogni ulteriore compenso;
in ulteriore subordine ha contestato la sussistenza di un proprio inadempimento contrattuale, oltre il quantum della avversa domanda.
La causa è stata istruita con perizia grafologica, all'esito della quale è stata accertata l'autenticità della firma di CP 2 apposta sulla scrittura privata costituente il titolo della pretesa del ricorrente. Questi in corso di giudizio ha depositato contro la società resistente ricorso cautelare per sequestro conservativo, rigettato con ordinanza depositata in data 11.03.2021, poi confermata in sede di reclamo.
Con ordinanza pubblicata il 25.1.2023 il tribunale di Pisa ha respinto la domanda dell'attore condannandolo al pagamento delle spese di lite comprese quelle di ctu. Il primo giudice, ha osservato in diritto che la promessa del fatto terzo disciplinata dall'art. 1381 c.c. presuppone che “è il terzo non sia già giuridicamente vincolato ad assumere l'obbligo o a tenere il comportamento oggetto della promessa, consistendo la prestazione del promittente proprio nel procacciamento di una condotta cui il promissario non ha diritto e contemplando la norma di cui all'art. 1381 c.c., come effetto automatico dell'eventuale esito negativo, un debito indennitario del primo, rivolto a compensare il secondo delle conseguenze di una (lecita) inerzia del terzo (così Cass., n. 2965 del 1990 cit., in motivazione). L'istituto di cui all'art. 1381 c.c. costituisce, quindi a carico del promittente, un'obbligazione di facere, consistendo nell'assunzione, da parte dello stesso dell'impegno di adoperarsi affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei confronti del soggetto cui la promessa è fatta, assuma verso costui una obbligazione o addirittura esegua nei confronti del medesimo una determinata prestazione. “Applicando siffatti principi al caso di specie, il tribunale ha rilevato come fosse pacifico fra le parti che il ricorrente avesse svolto la propria attività professionale in favore della MA s.r.l.
e che dal contenuto della scrittura privata del dicembre 2023 non era desumibile un impegno in proprio della società resistente, atteso che sia la sottoscrizione di [...]
CP_2 che quella di Controparte_3 per Parte_4 uniche firme presenti,
figuravano sotto la dicitura "per Assemblea MA", con ciò spostando evidentemente la riferibilità degli impegni assunti dalla propria sfera giuridica a quella della MA
s.r.l., ed è pervenuto a siffatta conclusione: “Dunque, se la scrittura del dicembre 2003 doc.
3 rappresenta la remunerazione per l'attività professionale svolta da Parte 1 a favore della società MA, quale unico soggetto plausibilmente individuabile come beneficiario della prestazione, deve escludersi che quest'ultima, in quanto soggetto già giuridicamente tenuto alla corresponsione dei compensi per l'attività professionale svolta in suo favore, possa qualificarsi quale terzo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1381 cc. Senza considerare che amministratore della
MA s.r.l. era all'epoca proprio Parte 1 che, evidentemente a conoscenza dell'esistenza della scrittura, ben avrebbe potuto attivarsi per darvi esecuzione in tal modo superando l'inerzia del
"promittente", identificato in giudizio nella società resistente".
Riguardo poi alla scrittura privata datata 9.3.2016 prodotta dal ricorrente in corso di causa, perché, secondo la propria prospettazione, contenente un riconoscimento del debito da parte della società Parte_2 con riferimento agli obblighi nascenti dalla scrittura privata del dicembre 2003, il tribunale ha disatteso siffatta interpretazione ritenendo che il documento nel suo generico contenuto, attesti soltanto che “il Pt_1
e la società resistente valutassero l'opportunità di tentare di raggiungere un accordo transattivo non consente di desumere, neppure facendo ricorso al ragionamento presuntivo, che detta scrittura costituisca un riconoscimento di debito da parte della resistente: la genericità del dato letterale infatti non conforta una simile ricostruzione, che ben potrebbe trovare giustificazione alla luce dei rapporti comunque in essere tra Parte 1 e AD s.p.a.". Non si è infine CP 1
pronunciato sulle eccezioni di prescrizione e difetto di legittimazione sollevate dalla società convenuta, perché ritenute assorbite.
L'attore ha impugnato l' ordinanza decisoria affidandosi a tre motivi di appello: con i primi due ha censurato le argomentazioni che hanno indotto il primo giudice ad escludere da una parte che la scrittura privata del dicembre del 2003 sia qualificabile come promessa del fatto del terzo ex art. 1381 c.c. e dall'altra che la scrittura privata del 9.3.2016 contenga un riconoscimento da parte della del debito Parte 2
avente titolo in quella precedente;
infine con il terzo motivo ha domandato la riforma del capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, invocando la compensazione delle stesse anche parziale per la complessità delle questioni trattate.
Si è costituita parte appellata chiedendo la reiezione del gravame in quanto infondato
e riproponendo le eccezioni sollevate dinanzi al Tribunale e rimaste assorbite.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 13.6.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti come in epigrafe trascritte e decisa nella camera di consiglio del 8 ottobre
2025, dopo la scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. primo motivo di appello : la qualificazione giuridica della scrittura privata del dicembre 2003 come promessa del fatto del terzo
In limine appare opportuno riepilogare alcuni circostanze pacifiche ed incontestate fra le parti, per ricostruire il contesto fattuale in cui si inserisce la scrittura privata del dicembre 2003, costituente il titolo della domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta da Parte 1 nei confronti della società
Parte_2
Il 6.10.2003 veniva costituita la società MA s.r.l. con lo scopo di costruire un porto turistico a Marina di Pisa, l'amministratore della società era Parte 1
odierno appellante. Per poter realizzare l'operazione era necessaria l'acquisizione dell'area su cui doveva insistere il porto, di proprietà della Parte 3 il cui presidente del C.d.A. era, dal 25.11.2003, sempre Parte 1 (cfr visura camerale doc. 1 fascicolo attore di primo grado.) Tale acquisizione doveva concretizzarsi mediante l'acquisto da parte della MA s.r.l. dell'intera partecipazione sociale della Parte 3 e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella prima, di fatto avvenuta nel 2008 ed a cui faceva seguito il cambio di denominazione della
MA RL in AD Porto di Pisa Spa, il cui Presidente del C.D.A era ancora Parte 1 (cfr visura camerale doc. 2 fascicolo attore di primo grado), il quale dismetteva ogni incarico di amministrazione nel giugno 2014.
Coloro i quali dovevano curare l'operazione di acquisizione da parte della MA RL delle quote sociali della Parte 1 e i professionisti Parte 3 erano
CP 4 Per 2 ; soci di maggioranza della MA RL al Per 1 e momento della sua costituzione erano le società e Parte 4 E' altresì Parte 2
pacifico che al momento della redazione della scrittura privata del dicembre del 2003
l'acquisizione delle quote sociali della Parte_3 non era ancora conclusa, atteso che la società convenuta-appellata sostiene che di fatto la società Marararno RL sia divenuta socio unico della Parte 3 nel 2004, mentre l'attore- appellante, valorizzando le risultanze della visura camerale prodotta, afferma che ciò sia formalmente avvenuto nel gennaio del 2006.
Ciò posto, occorre procedere all'esame del contenuto del documento datato dicembre 2003 che di seguito si riporta: Compensi concordati ed in parte corrisposti relativ parte di MA RL delle quote di Borello S.p.a. conclusasi nell'anno 2004.
Professionisti coinvolti
Del Chicca, Baracchini, Bottai, Carrozza
Del Chicca/Barachini: consulenza fiscale, contrattuale, an trattativa - Integralmente liquidati.
Carrozza: consulenza contrattuale per patti parasociali e as trattativa - Integralmente liquidato
Bottai: gestione della trattativa, definizione degli accordi, c in cessione gratuita allo stato grezzo uno dei fabbricati stori romboli) oppure qualora non fosse possibile immobili di co
Pisa dicembre 2003
Per assemblea MA Parte 2 eL'appellante assume che con tale atto le società Parte 4 (mai evocata in giudizio), in qualità di soci di maggioranza della MA RL, si sarebbero impegnate come promittenti ex art. 1381 c.c. nei suoi confronti quale promissario,
a fargli trasferire gratuitamente da parte della MA RL, nella qualità di terzo, uno dei beni immobili menzionati nella scrittura privata de qua, di proprietà della predetta società, a titolo di pagamento del compenso spettante al medesimo Pt 1 per l'attività professionale svolta e finalizzata all'acquisizione delle quote sociali della
Parte 3 da parte della MA RL.
Il giudice di prime cure, nel percorso motivazionale che lo ha indotto ad escludere siffatta qualificazione giuridica della scrittura privata in esame, ha dapprima inquadrato l'istituto giuridico delineato dall'art. 1381 c.c., aderendo sul piano interpretativo, all'indirizzo consolidato della Corte di Cassazione, secondo cui deve escludersi che nel "fatto del terzo" possa essere compreso anche l'adempimento di una preesistente obbligazione di quest'ultimo nei confronti del promissario, consistendo la prestazione del promittente in una obbligazione di facere, ovvero nell'impegno di adoperarsi affinché il terzo, non tenuto da precedenti vincoli nei confronti del promissario, assuma verso costui una obbligazione o esegua nei confronti del medesimo una determinata prestazione. Essendo quindi pacifico che l'unico soggetto beneficiario della prestazione professionale del Pt_1 sia stata la
MA RL, il Tribunale ha osservato che quest'ultima, poiché già giuridicamente tenuta al pagamento del corrispondente compenso in favore dell'attore, non può considerarsi come soggetto terzo, venendo quindi meno il presupposto indefettibile per l'operatività della fattispecie disciplinata dall'art. 1381 c.c.
Il ragionamento appare del tutto condivisibile considerato che l'attore nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c. non ha mai allegato che l'incarico di curare l'acquisizione delle quote della Parte 3 nell'interesse della Marano RL di cui era anche amministratore, gli sia stato conferito in proprio dai soci di maggioranza Parte 5 soltanto nell'atto di citazione in appello (cfr pag. 3) ha formulato siffatta nuova allegazione, come tale inammissibile, e di cui peraltro non ha dato alcuna prova. E' verosimile dunque ritenere in assenza di elementi contrari, che l'incarico al Pt 1 sia stato conferito dalla società MA RL, di cui il primo era anche amministratore, nell'interesse della quale la prestazione professionale doveva essere eseguita. Depone in tal senso anche la previsione che il futuro trasferimento di un bene immobile di proprietà della società MA RL in favore del Pt 1 sarebbe dovuto avvenire a
titolo gratuito, dunque quale pagamento traslativo da parte della MA in adempimento di una propria obbligazione, assistito evidentemente da causa solvendi, non potendosi diversamente giustificare un trasferimento immobiliare in proprietà non oneroso.
Si osserva inoltre come dal contenuto del documento in esame non emerga affatto,
in maniera chiara ed inequivocabile, che le società e Parte 4 abbiano Parte 2
inteso assumere in proprio e in favore del Pt 1 una autonoma obbligazione di facere, rappresentata dall'attivarsi per procuragli il trasferimento di uno dei beni immobili indicati, da parte della società proprietaria di cui erano soci di maggioranza
, anzi la dicitura apposta prima delle sottoscrizioni “per assemblea MA “induce ad escluderlo, e a ritenere, al contrario, che esse abbiano agito come meri soci della
MA, e che abbiano voluto semplicemente prevedere con effetti meramente interni, di sottoporre all'assemblea della società, nell'ambito della quale detenevano la maggioranza, una proposta di modalità di adempimento della MA all'obbligazione di pagamento del compenso professionale da quest'ultima dovuto all'odierno appellante, in relazione all'affare rappresentato dall'acquisto dell'intero capitale sociale della Parte 3
Si rileva ancora come la scrittura privata de qua non risulti sottoscritta dal Pt 1 in qualità di promissario (il quale, essendo al contempo l'amministratore della MA
e della Parte 3 si sarebbe trovato in una posizione suscettibile di configurare un conflitto di interessi) pertanto nemmeno vi è prova di una formazione del consenso fra le parti, se si considera che fino al 2015 l'appellante non ne ha mai chiesto l'adempimento né alla società Parte 2 né alla Parte 4 né tantomeno alla
MA poi divenuta AD Porto di Pisa Spa, ovvero non ha mai tenuto un comportamento contestuale all'epoca della scrittura privata che possa qualificarsi come manifestazione di consenso negoziale per facta concludentia.
Deve altresì considerarsi che alla data di formazione del documento (dicembre del
2003) è pacifico che l'acquisizione delle quote della Parte 3 da parte della
MA RL non fosse ancora stata conclusa (lo ribadisce lo stesso appellante), quindi quest'ultima non era ancora divenuta proprietaria dell'area destinata alla costituzione del porto turistico di cui facevano parte gli immobili nominati nella scrittura privata oggetto di causa, sicchè anche questo elemento esclude la riconducibilità dell'atto allo schema negoziale previsto dall'art. 1381 c.c. perché la società appellata si sarebbe obbligata nei confronti del Pt_1 a fargli trasferire dalla
MA RL in pagamento, immobili di cui quest'ultima a quell'epoca non era ancora proprietaria.
Il contenuto del documento dunque non soltanto non è riconducibile allo schema della promessa del fatto del terzo ma in verità, come nella sostanza affermato dal primo giudice, non costituisce fonte di alcuna obbligazione assunta in proprio dalla società appellata in favore del Pt_1
Il motivo va dunque respinto.
3. secondo motivo di appello: la scrittura privata del 9.3.2016
Nel giudizio di primo grado, l'attore ha prodotto un documento denominato
"mandato" redatto dalle parti in causa successivamente alla notifica del ricorso ex art. 702 bis c.p.c ed anteriore alla costituzione della società convenuta, con il quale e la società hanno conferito mandato a dueParte 1 Parte 2
professionisti di loro fiducia "affinché nei giorni successivi, con l'ausilio dei legali di parte, trovino una formula tecnica che permetta di risolvere la causa intentata nei confronti della Parte_2
[...] per la mancata corresponsione dei benefits in natura costituiti da e, dall'altraCP 5 parte, tuteli Parte 1 sul recupero del suddetto credito". L'attore ha sostenuto che questo mandato contenga anche un riconoscimento da parte della Parte 2 del debito avente titolo nella scrittura privata del 2003; il tribunale invece ha disatteso questa interpretazione osservando come nel suo contenuto la scrittura del 9.3.2016 “non chiarisce i rapporti tra le parti, nulla aggiungendo in merito ad una diversa identificazione del beneficiario della prestazione professionale svolta dal dr.
Pt_1 La circostanza, che la produzione attesta, ossia che il Pt 1 e la società resistente valutassero l'opportunità di tentare di raggiungere un accordo transattivo non consente di desumere, neppure facendo ricorso al ragionamento presuntivo, che detta scrittura costituisca un riconoscimento di debito da parte della resistente: la genericità del dato letterale infatti non conforta una simile ricostruzione, che ben potrebbe trovare giustificazione alla luce dei rapporti comunque in essere tra CP 1
Parte 1 e AD s.p.a. 66
L'appellante con il secondo motivo ha impugnato tale statuizione riproponendo le proprie argomentazioni in base alle quali, il documento conterrebbe un palese riconoscimento da parte della Parte 2 degli obblighi assunti con la scrittura privata del 2003 e ciò in ragione dell'espresso riferimento a ossia ad uno CP 5
,
degli immobile da trasferirgli a titolo gratuito, nonché il riconoscimento di essere essa il soggetto obbligato al pagamento del compenso professionale e non la
AD Spa (ex MA RL).
Anche tale doglianza è infondata.
Non vi è dubbio infatti che la dopo aver ricevuto la notifica del ricorso Parte 2
ex art. 702 bis c.p.c fosse pienamente a conoscenza della pretesa azionata nei suoi confronti dal Pt 1 dinanzi al tribunale e che abbia voluto, d'intesa con la
controparte processuale e con la collaborazione di terzi professionisti, provare ad individuare una soluzione transattiva della lite, anche in considerazione della sua qualità di socio di maggioranza della AD Spa;
al di là di questo, non si ravvisa nella scrittura del 9.3.2016 alcun riconoscimento o assunzione di debito da parte della società Parte 2 in quanto difetta una sua espressa e specifica ammissione sia di essere tenuta al pagamento in favore del Pt_1 del compenso per da parte della MA l'operazione di acquisito delle quote sociali della Parte 3
Pt 1 il trasferimento di RL che di essersi impegnata in proprio a far ottenere al a titolo gratuito e CP 5 da
. partedella Controparte_6
"solvendi causa"
4. terzo motivo di appello : la condanna alle spese di primo grado
L'appellante ha chiesto che la Corte, anche qualora non ritenga fondato l'appello, riformi comunque il capo dell'ordinanza impugnata che lo ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, disponendone invece la compensazione anche parziale, ai sensi dell'art. 92 comma 2 cp..c. per l'esistenza di gravi ed eccezionali ragioni (Corte Cost. n.77/2018) attesa la “particolarità e complessità delle questioni giuridiche poste a fondamento di un provvedimento... in presenza di una giurisprudenza di merito e di legittimità molto contraddittoria sul punto, anche presso lo stesso
Tribunale (v. Cass. sent. N. 4360/ 2019)".
Il motivo è infondato in quanto, preso atto della totale soccombenza dell'attore, confermata in questa sede, non si ravvisa alcuna novità delle questione trattate, essendosi basata tutta la causa sull'interpretazione della scrittura privata del dicembre del 2003, con applicazione di giurisprudenza univoca e consolidata circa i presupposti della fattispecie negoziale disciplinata dall'art. 1381 c.c..
5. Le spese del giudizio di appello
L'appellante soccombente è tenuto a rimborsare a parte appellata le spese di lite del giudizio di appello come liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022, in base al valore della controversia (scaglio fra € 520.000 ed € 1.000.000), considerato un impegno difensivo medio, esclusa la fase di trattazione/istruttoria in quanto non espletata.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c n.230 /2023 del
Tribunale di Pisa, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del presente grado di giudizio che si liquidano in € 18.511,00 per compenso professionale, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater d.P.R. 115/2002 per il versamento, ove dovuto, da parte dell'appellante dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'articolo stesso.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 8 ottobre 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
AD FF AR LA NT
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.