Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 13/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 4413/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Nola
Appelli Giudice di Pace CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 13/02/2025, nella I sez. civile del Tribunale Ordinario di Nola, all'udienza del Giudice dott.ssa Dora Tagliafierro, è chiamata la causa in intesta- zione.
E' presente per parte appellante Avv. MONICA CARANNANTE per delega dell'avv. ALFONSO FERRARA per parte appellata l'Avv. CESAREO PA-
SQUALE per delega dell'avv. RAIO ROBERTO. I difensori delle parti conclu- dono riportandosi ai propri atti di cui chiedono l'integrale accoglimento.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, allorquando i difensori si sono allontanati, decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola, in composizione monocratica ed in perso- na del giudice, dott.ssa Dora Tagliafierro, pronunciando ai sensi del combinato disposto degli artt. 352 e dell'art'art.282 sexies c.p.c., ovvero con redazione e lettu- ra in udienza del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, ha emesso la presente la seguente
1
TRA
(c.f. , parte elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli (NA) alla via L. Caldieri n. 63 presso lo studio dell'avv. Al- fonso Ferrara, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
- già Controparte_1 Controparte_2
(c.f. ), parte elettivamente domiciliata in Napoli (NA) alla via Ugo P.IVA_1
Niutta n. 4, presso lo studio dell'Avv. Roberto Raio, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
APPELLATO
(c.f. Controparte_3 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: APPELLO
Conclusioni: all'udienza del 13.02.2025 i procuratori delle parti concludevano come da verbali di causa riportandosi ai propri scritti e chiedendone l'integrale accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello il sig. conveniva in giudizio la Parte_1 CP_2
e il sig. per chiedere la riforma della sentenza
[...] Controparte_3
n.1586/2018, emessa il 19.12.2018 dal Giudice di Pace di Sant'Anastasia.
Lo stesso esponeva di aver adito il Giudice di Pace di Sant'Anastasia per vedersi accertare il diritto al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale
2
occorso in data 11.03.2014 in Napoli alla via Evangelista Torricelli tra l'autovettura di sua proprietà tipo Renault Megane Tg. CY486ND e l'auto tipo
Fiat 500 tg. AT795GM di proprietà del sig. . Denunciava Controparte_3
l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di Pace aveva valutato le istanze istruttorie, (ritenendo inattendibile l'unico teste escusso) e fatto propria la
CTU mutuandone i vizi (il CTU ha rilevato la mancanza di compatibilità tra i danni evincibili dai soli rilievi fotografici esibiti in atti e la dinamica del sinistro).
Concludeva, quindi, chiedendo l'accoglimento dell'appello e la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva, con comparsa di risposta, la contestando integral- Controparte_2
mente quanto dedotto ed eccepito dall'appellante. Concludeva chiedendo, preli- minarmente, dichiararsi l'inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, il ri- getto delle domande, la conferma della sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
Il sig. , pur regolarmente citato, rimaneva contumace. Controparte_3
Acquisito il fascicolo di primo grado e precisate le conclusioni innanzi alla scri- vente come in epigrafe riassunte, la causa veniva rinviata per la discussione e de- cisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Sotto il profilo dell'ammissibilità, giova preliminarmente osservare che, il presen- te giudizio è stato introdotto in epoca successiva alla modifica apportata all'art. 342 cod.proc.civ. dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7, agosto 2012, n. 134 e che esso supera il vaglio di ammissibilità contenendo tutti i
3
requisiti richiesti dalla nuova formulazione della norma innanzi richiamata e, se- gnatamente, indica analiticamente 1) le parti che si intendono appellate e le modi- fiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudicante;
2) le circostanze da cui deriva la violazione della legge.
Altresì, la doglianza di parte appellata relativa all'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis è da ritenersi infondata, non risultando prima facie la manifesta infon- datezza del gravame proposto avverso la sentenza di primo grado.
In via preliminare, inoltre, va precisato che, secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello
(principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipen- de dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia va- lutazione in merito.
Passando all'esame del merito, questo Tribunale ritiene corrette le valutazioni ef- fettuate dal Giudice di Pace.
Dalla valutazione del reso istruttorio nel suo complesso, infatti, non può ritenersi accertato che si sia effettivamente verificato il fatto dedotto dall'attore in primo grado, odierno appellante.
E' noto che, nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valuta- zione delle prove, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudi- zio sull'attendibilità del teste e sulla credibilità dello stesso, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motiva- zione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio con-
4
vincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilie- vi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097;
Cass., sez. lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-052006, n. 12362).
Orbene, facendo applicazione dei suddetti principi e calandoli nel caso concreto, dal quadro probatorio allegato emergono discrepanze ed elementi contraddittori che determinano incertezze circa l'esatta dinamica dell'evento e che influiscono sul convincimento del Giudice sulla bontà della pretesa risarcitoria avanzata.
Il Giudice di prime cure ha evidenziato come i fatti descritti da parte appellante, sia per quanto riguarda l'evento dannoso che la compatibilità tra i danni e la di- namica del sinistro appaiono sforniti di adeguato supporto probatorio.
Orbene, in maniera del tutto condivisibile il Giudice di Pace di Sant'Anastasia ha fondato la propria decisione sulle numerose incongruenze emerse durante l'i- struttoria e, pertanto, sul mancato raggiungimento della prova circa l'an ed il con- seguente quantum dell'incidente. Deve, infatti ribadirsi, da lato, la estrema lacuno- sità e genericità della deposizione resa dall'unico teste escusso e, dall'altro, la in- compatibilità tra i danni lamentati e la dinamica del sinistro evidenziata dal con- sulente tecnico d'ufficio (la cui relazione deve essere condivisa e fatta propria an- che nella presente sede), il quale, innanzitutto evidenzia di non aver potuto ispe- zionare i veicoli e di aver potuto espletare le proprie valutazione unicamente sulla scorta della documentazione acclusa, per altro estremamente scarna, alla luce del- la quale le (già insufficienti) dichiarazioni rese dal teste restano (finanche) prive di qualunque riscontro estrinseco, oltre che intrinseco. Non ritenendosi provato il fatto, la domanda avanzata in primo grado correttamente il giudice di pace ha ri-
5
gettato la domanda e, pertanto, la sentenza impugnata va confermata.
Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte appellante. Le stesse si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, in ragione al valore della controversa e dell'entità delle questioni trattate.
Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R: n. 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo alla parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, Prima sezione civile, in composizione monocratica, ed in funzione di giudice dell'appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:
1) dichiara la contumacia del sig. ; Controparte_3
2) rigetta l'appello e conferma la sentenza di primo grado;
3) condanna l'appellante alla refusione, in favore della Compagnia appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge secondo le aliquote vi- genti, ed oltre rimborso spese generali nella misura del 15%;
Visto l'art. 13, comma 1 quater D.P.R: n. 115/02 si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma, con conseguente obbligo in capo alla parte appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
È verbale.
Nola, 13.02.2025
Il Giudice
6
dott.ssa Dora Tagliafierro
7