Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
n. 463/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 463 del Ruolo Generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
(c.f. , nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(c.f. ), nato ad [...] il [...], entrambi Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Giusy Capoluongo (c.f. ), presso il cui studio C.F._3
in San Cipriano d'Aversa (CE), Via Buonarroti n. 30, elettivamente domiciliano, in virtù di procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte nel termine perentorio del 22.05.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'omologa della separazione alle condizioni indicate.
Il PM apponeva il visto in data 20.03.2025.
pagina 1 di 3
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c depositato in data 05.02.2025, i ricorrenti e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 25.03.1995, dalla cui Parte_2
unione nascevano due figli, (a Caserta il 26.08.1995) e (a Caserta il 15.03.2001), e Per_1 Per_2
dedotta una crisi coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del matrimonio, chiedevano all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, con omologa delle condizioni indicate nel proprio atto introduttivo.
All'udienza del 22.05.2025, sostituita con note scritte, depositate il 21.05.2025, i ricorrenti ribadivano la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento. Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto l'omologa delle condizioni di cui al ricorso, che di seguito si riportano:
“a) Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzando gli stessi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto;
b) La casa coniugale resta alla sig.ra che ci vivrà con la figlia;
Pt_1 Per_1
c) Il sig. andrà ad abitare presso un ulteriore abitazione sita in Villa Literno, a partire dalla Pt_2
data 30.11.2024;
d) Nulla è richiesto a titolo di mantenimento ai figli, i quali sono maggiorenni e economicamente indipendenti;
e) Il sig. verserà a titolo di contributo per il coniuge la somma di € 300,00 settimanali Pt_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
f) Il sig. dichiara di provvedere ad un'auto per la sig.ra rendendola automunita, con Pt_2 Pt_1
pagina 2 di 3 spese a suo carico.
g) I coniugi provvederanno in maniera condivisa al 50% per le spese straordinarie sostenute per i figli, purchè previamente concordate e debitamente documentate dalla madre.
I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e ordine pubblico, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire, dando atto della natura obbligatoria delle condizioni concordate tra le parti relative all'autovettura.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
09.03.1977, e , nato ad [...] il [...], ai sensi dell'art. 151 co. 1 c.c. Parte_2
ed omologa le condizioni di cui al ricorso come riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 (Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Villa Literno (CE) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 8, Parte II – Serie A – Anno 1995);
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 23.05.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
pagina 3 di 3