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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 28/10/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 28/10/2025, davanti al GL VE IN, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. BALBI LUCA GIORGIO per la parte convenuta nessuno è comparso
Il Giudice ON Verificata la regolarità DEla notifica nei confronti DE e DEl' ONroparte_2
ne dichiara la contumacia.
[...]
A questo punto l'avv. Balbi discute oralmente la causa, insistendo come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
VE IN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice DE Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona DEla Dott.ssa VE
IN, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 476 / 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. BALBI LUCA GIORGIO che Parte_1 la rappresenta e difende giusta DEega in atti;
ricorrente
contro
[...]
ONroparte_3 Resistenti contumaci
Conclusioni:
Parte ricorrente ha concluso come in atti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare –previa ONroparte_3 dichiarazione di nullità dei termini apposti e/o trasformazione e/o riqualificazione dei contratti, il tutto come a mente di quanto esposto, avendo riguardo al ricorso formale a rapporto di lavoro precario, a tempo determinato, contratti da considerarsi reiterati, quantomeno a far data dall'anno scolastico 2004-2005 sino ad oggi, e dunque per 21 anni consecutivi, di cui non meno di 18 in illegittima ininterrotta reiterazione-, o come meglio;
2) Per le ragioni in merito esposte, condannare il datore di lavoro convenuto alla CP_3 corresponsione a titolo di indennizzo, risarcimento e/o misura idonea, DEla somma massima di legge,
e cioè corrispondente a non meno di n. 16 mensilità DEla ultima retribuzione globale di fatto, calcolata al lordo DEle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero, in subordine, a minore numero di mensilità meglio ritenute e nel quantum meglio visto dal Giudice, anche a mente DEl'art. 1226 cod. civ.;
Il tutto oltre agli interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo;
3) In via istruttoria, e senza con ciò acconsentire ad inversione di onere probatorio, ovvero supplire alla mancata prova e/o contestazione di controparte, e comunque se DE caso ed ove meglio visto e ritenuto, per mero tuziorismo: ON
• disporsi e/o ordinarsi al e/o all' , ovvero alla PA/Istituti scolastici interessati e/o CP_3 soggetto meglio visto e ritenuto, ove necessario e/o contestato, la esibizione/produzione dei documenti inerenti la presente causa e l'attività lavorativa DEla Prof. nonché, ove Pt_1 necessario e/o contestato, dei documenti inerenti la individuazione DEle dotazioni organiche relative all'insegnamento DEla religione OL negli istituiti DEla scuola primaria, nell'ambito DEla
Diocesi di San Remo-Ventimiglia, con riferimento ai periodi tutti interessati dall'attività lavorativa DEla Prof. quanto sopra, se DE caso, anche con riferimento agli atti/documenti contrattuali, Pt_1 se ritenuti necessari e/o, laddove mancanti, in quanto mai consegnati e/o non nel possesso attuale DEla lavoratrice.
Con riserva di disporre ogni ulteriore e diverso mezzo istruttorio, anche all'esito DEla posizione assunta dalla parte resistente;
Vinte le spese”.
A sostegno DEla propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che a partire dall'anno scolastico 2004-2005 ha prestato servizio annuale (e tutt'ora presta), previa la designazione di legge, alle dipendenze DE (già ), quale insegnante ONroparte_3 CP_5 di religione OL, presso la scuola primaria, con contratti formalmente indicati a tempo determinato, e formalmente reiterati/prorogati senza soluzione di continuità alcuna, per ogni anno scolastico;
-che i contratti, sino ad oggi (anno 2024-2025), sono stati stipulati con decorrenza dal giorno 1 mese di settembre sino al giorno 31 agosto DEl'anno successivo (doc. 1);
-che l'attività è stata svolta con gli orari e modalità formali sopra descritti, nel settore formativo DEla scuola primaria, nell'ambito DEle Diocesi di San Remo-Ventimiglia ( CP_6 [...]
), in sostituzione di organico di diritto, anzitutto su quota DE c.d. 70% ex lege ONroparte_7
186/2003, ovverosia su quota che avrebbe necessariamente dovuto essere coperta con insegnanti di ruolo, e dunque su posto di organico vacante;
-che nello specifico, come documentato da certificato matricolare di servizio rilasciato dallo stesso ON
(docc. 1) ella ha prestato servizio a partire dall'anno 2004-2005 con incarico annuale dal 01/09 al 31/08 di ogni anno scolastico e precisamente:
- dal 21/09/2004 al 31/08/2005, servizio annuale, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- dal 01/09/2005 al 31/08/2006, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- 01/09/2006 al 31/08/2007, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- dal 01/09/2007 al 31/08/2008, Cd NR Terzo RC NR (IMEE013009) dal 01/09/2008 al 31/08/2009, IC S. AR - NR (IMEE01302B)
- dal 01/09/2009 al 31/08/2010, IC S. AR - NR (IMEE01302B)
- dal 01/09/2010 al 31/08/2011,IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2011 al 31/08/2012, IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2012 al 31/08/2013, IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2013 al 31/08/2014, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2014 al 31/08/2015, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2016 al 31/08/2017, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2017 al 31/08/2018, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B) - dal 01/09/2018 al 31/08/2019, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2019 al 31/08/2020, Ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris - "e.ruffini" - AG
(IMRH00401R) e Ist Tecnico Commerciale - "e.colombo" -NR (IMTD00701A)
- dal 01/09/2020 al 31/08/2021, ist Prof per L'agricoltura e L'ambiente - "d. Aicardi" - NR
(IMRA00401L) e ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris "e.ruffini" – AG (IMRH00401R) e Istituto
Tecnico per il Turismo -Istituto Tecnico per il Turismo -NR (IMTN00402T)
- dal 01/09/2021 al 31/08/2022, Ist Prof per L'agricoltura e L'ambiente - "d. Aicardi" - NR
(IMRA00401L)
-dal 01/09/2022 al 31/08/2023, Ist Prof - "d. Aicardi" - NR ONroparte_8
(IMRA00401L)
- dal 01/09/2023 al 31/08/2024, Ist Prof - "d. Aicardi" - NR ONroparte_8
(IMRA00401L)
- dal 01/09/2024 al 31/08/2025, Ist Prof - "d. Aicardi" - NR ONroparte_8
(IMRA00401L)
- che nessuno dei contratti reca valida indicazione DEla esigenza o DEla ragione ovvero DEla presenza DE fabbisogno, e nelle debite proporzioni nonché tempistiche, comunque necessari ai sensi di legge, ovvero degli ineludibili principi stabiliti dagli artt. 4 e 5 DEla Direttiva 1999/70/ce, nonché DEl'art. 21 DEla Carta dei diritti fondamentali DEl'unione europea, anche solo in astratto per poter, legittimare il rapporto a tempo determinato;
-che con comunicazione pec inviata in data 18 giugno 2025 ha contestato al Ministero qui intimato la illegittimità e lo svolgimento in contrasto con le norme imperative di legge, dei predetti termini apposti ai contratti, nonché DEle reiterazioni/rinnovi, rivendicando il diritto al risarcimento DE danno c.d. comunitario in ragione DEla impossibilità di procedere alla conversione DE rapporto, nonché il pagamento DEle maggiori somme tutte dovute, sia a titolo retributivo e/o previdenziale, che indennitario e/o risarcitorio (docc. 3 e 3 bis).
In sostanza, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'accertamento DEla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in assenza di ragioni sostitutive, con conseguente condanna DE
al risarcimento DE “danno comunitario” ai sensi DEl'art. 36, comma 5, DE ONroparte_3
D. Lgs. n. 165 DE 2001.
Malgrado la regolarità DEla notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
[...]
e per l' , di cui è ONroparte_3 ONroparte_2 stata, quindi, dichiarata la contumacia.
*** Alla luce DEla trattazione svolta, il ricorso è risultato fondato, dovendosi ribadire le argomentazioni svolte in altre pronunce di questo stesso Tribunale (n. 99/2020, nonché n. 14/2018, confermata dalla sentenza n. 345/2019 DEla Corte di Appello di Genova).
Pare opportuno, innanzitutto, prendere atto DEl'assetto - sostanzialmente definitivo - che ha assunto la vicina questione degli insegnanti (e DE personale ATA) assunto a tempo determinato per la cura DEle altre discipline.
In esito alla complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (cfr. Corte Cost., ord. n. 207/2013; CGCU 26 novembre 2014, ; Per_1
Corte Cost. n. 187/2016), la Cassazione ha, con più pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 22558/2016
e n. 22552/2016), enunciato i principi che possono così sintetizzarsi:
a. il corpo normativo che regola le assunzioni DE personale scolastico (sia docente, sia ATA) è norma di carattere speciale rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e ciò anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b. le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine DEle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano un'esauriente previsione, cristallizzata ex ante, dei casi in cui è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato;
c. fermo quanto sopra, tuttavia l'abuso DElo strumento contrattuale a termine deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva, e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a tempo determinato;
d. non sussiste, in ogni caso, l'abuso, nei casi di supplenze disposte fino al termine DEle attività didattiche (cd. organico di fatto) e nel caso di supplenze temporanee;
e. nel caso di supplenze annuali (cd. organico di diritto), al contrario, si ha abuso quando nel complesso le stesse siano durate più di 36 mesi, salvo che non sia, medio tempore, intervenuta assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015;
f. riscontrato l'abuso, la sanzione è quella individuata dalla sentenza a Sezioni Unite DEla Cassazione
n. 5072/2016;
g. nella irrilevanza DEla eventuale illegittimità DE termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto DEl'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Fatta tale premessa di sintesi DEla disciplina DEl'insegnamento precario, occorre ora verificare se essa possa essere mutuata anche per la regolamentazione DEla presente controversia e, quindi, più in particolare, se possa e debba ritenersi che una condizione di precarietà di durata superiore a trentasei mesi rappresenti un abuso DE tipo contrattuale ai sensi DEla Direttiva 1999/70/CE anche per i docenti di religione cattolica, che, come noto, sono soggetti alla disciplina speciale di cui alla Legge
186/2003.
Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, caratterizzato dalla subordinazione, sia nella fase genetica, sia in quella funzionale, al gradimento DEl'Autorità ecclesiastica, è oggi regolamentato dalla Legge n. 186/2003.
Quest'ultima non solo ha istituito due distinti ruoli regionali e disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, ma ha anche limitato al 70% DE fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, istituendo, al tempo stesso, una quota di riserva (DE residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”.
In tale ambito, peraltro, si rammenta come sia operante, quale vera e propria peculiarità DE settore, un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata DE servizio.
Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, si rinvengono nella necessità di adeguamento flessibile DE corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza DEle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno DEl'insegnamento di religione.
Certamente la prima DEle circostanze è senz'altro comune anche agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità DE settore di cui si discute;
la sua eventuale rilevanza, in ogni caso,
è stata già oggetto di vaglio da parte DEla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso.
La seconda circostanza, invece, attiene allo specifico ambito DEl'insegnamento DEla religione cattolica, in quanto il numero dei docenti è strettamente connesso al numero di alunni che hanno optato per la partecipazione alle lezioni di religione e oscilla anche in ragione degli attuali flussi migratori da parte si soggetti appartenenti ad altri credi religiosi, destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Inoltre, sussiste anche un terzo elemento di specificità caratterizzante il settore di cui trattasi, che si concretizza nel gradimento DEl'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica DE rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione DE rapporto. Tuttavia, anche questa circostanza, sulla quale ha in particolare insistito parte resistente, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, essendo la stessa comune sia ai contratti a termine sia a quelli a tempo indeterminato che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica.
In conclusione, quindi, le fluttuazioni di frequenza legate agli indici di natalità sono comuni a tutte le materie di insegnamento, non essendo caratterizzanti DE solo ambito DEl'insegnamento DEla religione cattolica, mentre le variazioni demografiche ed il c.d. gradimento DEl'autorità ecclesiastica si rivelano entrambe circostanze neutre rispetto al problema sotteso alla controversia.
Si deve, dunque, concludere che la previsione normativa di rango primario che stabilisce la riserva nella misura DE 30% per i posti non di ruolo abbia come giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una parte DE fabbisogno, al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni di tipo oggettivo, ben essendo ipotizzabile che il legislatore sia stato ispirato dalla massima di esperienza secondo cui, tendenzialmente, il 70% degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi DEl'insegnamento di religione.
Quanto sopra, se certamente rende lecito l'uso DE contratto a termine, certamente non fa altrettanto con riferimento all'abuso DE medesimo strumento.
Infatti, anche con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale già richiamata, deve affermarsi che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato non sia illimitata, ma che, al contrario, a fronte di una precarietà che abbia assunto i connotati di ripetitività, continuità e durata nel tempo
(quasi a potersi parlare di “stabile precarietà”) possa e debba operare la presunzione per cui quella posizione lavorativa sia (divenuta) una posizione stabile e che continuare a coprirla mediante la stipula di contratti a termine rappresenti un'ipotesi di abuso, per come definito dalla CE (cfr.,
CE DE 26 novembre 2014, cd. sentenza ). Per_1
Ed effettivamente le disposizioni esaminate devono essere lette secondo il criterio DEla c.d. interpretazione conforme;
a tal proposito, quanto alla specifica individuazione dei limiti DEl'interpretazione conforme, la Corte di Giustizia (cfr. C. 378/07 - 23 aprile Persona_2
2009, punti da 197 a 200) ha affermato che “nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce DE testo e DElo scopo DEla direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art.
249, terzo comma, CE. Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme DEle disposizioni DE diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi … trova i suoi limiti nei principi generali DE diritto, in particolare in quelli DEla certezza DE diritto e DEl'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem DE diritto nazionale
… Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti DE loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia DEla direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima”.
Alla luce DEla pronuncia europea sopra richiamata si evince la chiara regola secondo cui la durata DE precariato deve essere limitata a tre anni (trentasei mesi), da cui consegue che l'aver prestato attività oltre tale periodo in seno alla medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità DE posto.
In conclusione, quindi, se la specificità DE settore (anche rispetto alla disciplina generale DEl'insegnamento pubblico) fornisce la spiegazione DEle ragioni e giustifica il ricorso al contratto a tempo determinato, la stessa, però, non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori
(e solo per loro) sia possibile abusare DE tipo contrattuale, giacché, come si è detto, la durata DE rapporto oltre i trentasei mesi denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) DEla ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (cfr. art. 2 Legge n. 186/2003).
Non può neppure sostenersi, poi, che lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnati di religione cattolica a tempo determinato (caratterizzato dalla progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo;
e ciò sia perché anche per gli altri insegnanti sussiste il diritto alla progressione economica, sia perché gli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato, qualora venga meno il gradimento DEl'autorità ecclesiastica, possono, se ne possiedono i titoli, transitare nell'insegnamento di altre discipline, cosa che, per contro, è esclusa per i docenti a termine.
Inoltre, fallace sarebbe l'affermazione atta a sostenere l'esclusione – tout court – DEl'abuso ad opera DEla previsione DEla norma primaria di settore, posto che la stessa non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo “automatico” di anno in anno per gli insegnanti precari: il non aver previsto un limite, infatti, non preclude affatto l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (cfr., per tutte, la pronuncia già richiamata), anche a fronte Per_1 DE complessivo sistema DE nostro ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione DE contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni
(trentasei mesi).
Infine, quanto al rapporto fra la normativa primaria nazionale di riferimento (Legge 186/2003) e le fonti di rango costituzionale (art. 7 Cost., secondo cui “lo Stato e la Chiesa OL sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Le ONroparte_9 modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”), si osserva come la disciplina nazionale sia senz'altro conforme a quella regolante le intese fra Stato e Chiesa OL sia per quanto riguarda la garanzia DEla presenza di un corpo insegnante di religione cattolica, sia per le garanzie DE gradimento DEl'Autorità religiosa e DEla istituzione di un “ruolo” pubblico di insegnanti specialisti a livello di singole diocesi. Tuttavia, se è vero che la norma nazionale non può discostarsi dagli impegni assunti con la Santa Sede, anche per quanto riguarda l'insegnamento DEla religione cattolica, occorre però considerare che la questione DEla eventuale durata DE precariato (fenomeno DE tutto neutro rispetto agli impegni internazionali assunti nel 1929 e nel 1984) si pone su un piano DE tutto diverso, attenendo alla parametrazione DEla disciplina di legge alla direttiva europea cui si è fatto più volte riferimento (clausola n. 5) e di ricostruire una interpretazione conforme anche sulla base dei principi generali DEl'ordinamento interno.
Conclusivamente, quindi, anche quest'ultimo profilo di specialità DE rapporto - e la sua eventuale protezione costituzionale ex art. 7 Cost. – riveste carattere di neutralità ai fini DEla decisione. In proposito, di recente, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione nella pronuncia DE 13 gennaio
2022 – YT e alti, escludendo che, sullo specifico argomento, assuma importanza la specialità DE sistema, derivante dal fatto che l'insegnamento DEla materia è condizionato dal permanere DEl'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Ed infatti, detta peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finirebbe per assumere portata sostanzialmente neutra sotto il profilo DE pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non potendo come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
Ad avviso DEla Corte di Giustizia, pertanto, il tema di rilievo atterrebbe alla compatibilità DEla regolazione nazionale DE diritto DE lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, poi, ancor più recentemente, traendo le fila dalla pronuncia sovranazionale, ha enucleato le seguenti affermazioni: “a) I fattori di oscillazione DEle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore DEl'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce DEla clausola 5, punto 1, lett. a), DEl'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento DE fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il
70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine); b) Tuttavia "l'osservanza DEla clausola 5, punto 1, lett.
a), DEl'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli DE datore di lavoro in materia di personale (sentenza DE
y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e ONroparte_10 giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia DEla direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza DE 24 giugno 2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze DE caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro"; c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi DEla clausola 5, punto 1, DEl'accordo quadro" (punto 116); d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze DEla violazione DE diritto DEl'Unione" (punto
118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117)” (cfr.,
Cass., Lav., n. 18698/2022).
Ad avviso DEla summenzionata pronuncia, poi, “il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura DE sistema conseguente alla pronuncia DEla Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali”,
e ciò in quanto “la regola in ordine al ricorrere, per quella quota DE 30 % non di ruolo, di contratti
a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita DEl'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte DEl'eccedenza DEl'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie DEla mobilità”, mentre sono “certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento DE posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione DE posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi DE personale di ruolo: medesino ccnl, art. 17, comma
1). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti DE personale di ruolo
e quelli DE personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, DE c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo DEla stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito DE precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 DE 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere DE triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica DE 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica DE triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_3 complessivo DE sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo DEl'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi DE singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi DEl'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella DEl'inosservanza DEl'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione DE sistema quale congegnato dal legislatore”.
L'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine assume, facendo leva proprio sulla precarietà DEl'interessato, con tutte le conseguenze che ne derivano sulla gestione DEla sua vita.
Per definire quando l'abuso effettivamente si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento DEla condizione di precarietà: è la stessa triennalità, da valutare attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione DE singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio DE settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Esulano dall'ambito DEl'abuso solamente i contratti a termine effettivamente stipulati, per periodi inferiori all'anno scolastico, in occasione di effettive necessità temporanee, come affermato anche dalla Corte di Giustizia, secondo cui il ricorrere di “esigenze provvisorie” (punto 106) rende, di fatto, rispettata la clausola 5, punto 1 DEl'Accordo Quadro, essendo in tali circostanze i contratti ab origine instaurati nella consapevolezza – di entrambe le parti - di una durata limitata nel tempo e DEla rispondenza ad esigenze transitorie.
In proposito, si rileva come l'onere probatorio DEla effettività DEla ragione giustificativa sia a carico ON DE , come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “causali”: nel caso di specie tale prova non è stata offerta dal resistente, rimasto contumace.
Nella controversia in oggetto è documentale che la ricorrente abbia prestato attività in regime di contratto a tempo determinato per oltre tre anni, cioè oltre il limite dei trentasei mesi.
In particolare, infatti, , come ben risulta dallo stato matricolare in atti (cfr. prod. 1), Parte_1 ha prestato servizio come docente di religione cattolica nei seguenti anni:
- dal 21/09/2004 al 31/08/2005, servizio annuale, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- dal 01/09/2005 al 31/08/2006, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- 01/09/2006 al 31/08/2007, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- dal 01/09/2007 al 31/08/2008, Cd NR Terzo RC NR (IMEE013009) dal 01/09/2008 al 31/08/2009, IC S. AR - NR (IMEE01302B)
- dal 01/09/2009 al 31/08/2010, IC S. AR - NR (IMEE01302B)
- dal 01/09/2010 al 31/08/2011,IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2011 al 31/08/2012, IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2012 al 31/08/2013, IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2013 al 31/08/2014, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2014 al 31/08/2015, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2016 al 31/08/2017, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2017 al 31/08/2018, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2018 al 31/08/2019, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2019 al 31/08/2020, Ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris - "e.ruffini" - AG
(IMRH00401R) e Ist Tecnico Commerciale - "e.colombo" -NR (IMTD00701A)
- dal 01/09/2020 al 31/08/2021, ist Prof per L'agricoltura e L' - "d. Aicardi" - NR CP_8
(IMRA00401L) e ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris "e.ruffini" – AG (IMRH00401R) e Istituto
Tecnico per il Turismo -Istituto Tecnico per il Turismo -NR (IMTN00402T)
- dal 01/09/2021 al 31/08/2022, Ist Prof per L'agricoltura e - "d. Aicardi" - NR CP_8
(IMRA00401L)
-dal 01/09/2022 al 31/08/2023, Ist Prof per L' e L' - "d. Aicardi" - NR CP_8 CP_8
(IMRA00401L) - dal 01/09/2023 al 31/08/2024, Ist Prof per - "d. Aicardi" - NR ONroparte_8
(IMRA00401L)
- dal 01/09/2024 al 31/08/2025, Ist Prof per L' L' - "d. Aicardi" - NR CP_8 CP_8
(IMRA00401L)
Quanto alle conseguenze DE sopra evidenziato abuso, si richiama quanto statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, secondo cui “Nel regime DE lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso DE ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione DE rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione DE contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento DE danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 L. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604”.
Al riguardo, si rammenta che il recente D.L. 131/2024 ha introdotto nel comma 5 DEl'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le
24 mensilità, avuto riguardo al numero in successione dei contratti intervenuti (“All'articolo 36, comma 5, DE decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un' indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' DEl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo DE trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' DEla violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva DE rapporto”).
Posto quindi, che:
- la materia è regolata dalla L. n. 186 DE 2003 (e non dal D.Lgs. 368/2001);
- l'art. 3 L. 186/2003 stabilisce l'obbligo DEl'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità DEle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche (pari al 70% dei posti funzionanti);
- l'art. 3 c. 10 L. 186/2003 prevede la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato solo per i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dopo l'entrata in vigore DEla Legge n. 186 cit. il ha indetto un unico concorso nel 2004 CP_3
(D.D.G. 2.2.2004).
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali per la copertura DEle vacanze nelle dotazioni organiche con contratti a tempo indeterminato, il reclutamento attraverso la reiterazione di contratti a termine di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, integra un abuso rilevante anche sotto il profilo DEla clausola 5 Direttiva 1999/70/CE.
Poiché nella presente causa si prende in considerazione la situazione di abuso per il periodo ricompreso tra l'a.s 2004-2005 e l'as 2024/2025, è da considerarsi equo un risarcimento DE danno pari a sedici mensilità DEla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, il tutto oltre interessi di legge sino all'effettivo saldo e non già con ulteriore rivalutazione, vertendosi in materia di pubblico impiego.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, giusta il D.M.
147/2022, valori prossimi a quelli minimi, tenuto conto DEla bassa complessità DEla vertenza (la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale), con esclusione DEla fase istruttoria che non è stata svolta
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico DE Tribunale di Imperia quale giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara tenuto e condanna il a ONroparte_3 corrispondere a sedici mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre Parte_1 interessi di legge dalla pronuncia al saldo;
2. Condanna il a rimborsare a ONroparte_3 Parte_1 le spese di lite, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Imperia, il 28/10/2025
Il Giudice
VE IN
VERBALE DI UDIENZA
Addì 28/10/2025, davanti al GL VE IN, sono comparsi per la parte ricorrente l'Avv. BALBI LUCA GIORGIO per la parte convenuta nessuno è comparso
Il Giudice ON Verificata la regolarità DEla notifica nei confronti DE e DEl' ONroparte_2
ne dichiara la contumacia.
[...]
A questo punto l'avv. Balbi discute oralmente la causa, insistendo come in atti e come nelle conclusioni rassegnate.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
VE IN REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice DE Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona DEla Dott.ssa VE
IN, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 476 / 2025
promossa da:
, elettivamente domiciliata presso l'Avv. BALBI LUCA GIORGIO che Parte_1 la rappresenta e difende giusta DEega in atti;
ricorrente
contro
[...]
ONroparte_3 Resistenti contumaci
Conclusioni:
Parte ricorrente ha concluso come in atti
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., la sig.ra ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare –previa ONroparte_3 dichiarazione di nullità dei termini apposti e/o trasformazione e/o riqualificazione dei contratti, il tutto come a mente di quanto esposto, avendo riguardo al ricorso formale a rapporto di lavoro precario, a tempo determinato, contratti da considerarsi reiterati, quantomeno a far data dall'anno scolastico 2004-2005 sino ad oggi, e dunque per 21 anni consecutivi, di cui non meno di 18 in illegittima ininterrotta reiterazione-, o come meglio;
2) Per le ragioni in merito esposte, condannare il datore di lavoro convenuto alla CP_3 corresponsione a titolo di indennizzo, risarcimento e/o misura idonea, DEla somma massima di legge,
e cioè corrispondente a non meno di n. 16 mensilità DEla ultima retribuzione globale di fatto, calcolata al lordo DEle ritenute fiscali e previdenziali, ovvero, in subordine, a minore numero di mensilità meglio ritenute e nel quantum meglio visto dal Giudice, anche a mente DEl'art. 1226 cod. civ.;
Il tutto oltre agli interessi di legge e rivalutazione, dal dovuto al saldo;
3) In via istruttoria, e senza con ciò acconsentire ad inversione di onere probatorio, ovvero supplire alla mancata prova e/o contestazione di controparte, e comunque se DE caso ed ove meglio visto e ritenuto, per mero tuziorismo: ON
• disporsi e/o ordinarsi al e/o all' , ovvero alla PA/Istituti scolastici interessati e/o CP_3 soggetto meglio visto e ritenuto, ove necessario e/o contestato, la esibizione/produzione dei documenti inerenti la presente causa e l'attività lavorativa DEla Prof. nonché, ove Pt_1 necessario e/o contestato, dei documenti inerenti la individuazione DEle dotazioni organiche relative all'insegnamento DEla religione OL negli istituiti DEla scuola primaria, nell'ambito DEla
Diocesi di San Remo-Ventimiglia, con riferimento ai periodi tutti interessati dall'attività lavorativa DEla Prof. quanto sopra, se DE caso, anche con riferimento agli atti/documenti contrattuali, Pt_1 se ritenuti necessari e/o, laddove mancanti, in quanto mai consegnati e/o non nel possesso attuale DEla lavoratrice.
Con riserva di disporre ogni ulteriore e diverso mezzo istruttorio, anche all'esito DEla posizione assunta dalla parte resistente;
Vinte le spese”.
A sostegno DEla propria domanda, la ricorrente ha dedotto:
- che a partire dall'anno scolastico 2004-2005 ha prestato servizio annuale (e tutt'ora presta), previa la designazione di legge, alle dipendenze DE (già ), quale insegnante ONroparte_3 CP_5 di religione OL, presso la scuola primaria, con contratti formalmente indicati a tempo determinato, e formalmente reiterati/prorogati senza soluzione di continuità alcuna, per ogni anno scolastico;
-che i contratti, sino ad oggi (anno 2024-2025), sono stati stipulati con decorrenza dal giorno 1 mese di settembre sino al giorno 31 agosto DEl'anno successivo (doc. 1);
-che l'attività è stata svolta con gli orari e modalità formali sopra descritti, nel settore formativo DEla scuola primaria, nell'ambito DEle Diocesi di San Remo-Ventimiglia ( CP_6 [...]
), in sostituzione di organico di diritto, anzitutto su quota DE c.d. 70% ex lege ONroparte_7
186/2003, ovverosia su quota che avrebbe necessariamente dovuto essere coperta con insegnanti di ruolo, e dunque su posto di organico vacante;
-che nello specifico, come documentato da certificato matricolare di servizio rilasciato dallo stesso ON
(docc. 1) ella ha prestato servizio a partire dall'anno 2004-2005 con incarico annuale dal 01/09 al 31/08 di ogni anno scolastico e precisamente:
- dal 21/09/2004 al 31/08/2005, servizio annuale, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- dal 01/09/2005 al 31/08/2006, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- 01/09/2006 al 31/08/2007, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- dal 01/09/2007 al 31/08/2008, Cd NR Terzo RC NR (IMEE013009) dal 01/09/2008 al 31/08/2009, IC S. AR - NR (IMEE01302B)
- dal 01/09/2009 al 31/08/2010, IC S. AR - NR (IMEE01302B)
- dal 01/09/2010 al 31/08/2011,IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2011 al 31/08/2012, IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2012 al 31/08/2013, IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2013 al 31/08/2014, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2014 al 31/08/2015, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2016 al 31/08/2017, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2017 al 31/08/2018, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B) - dal 01/09/2018 al 31/08/2019, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2019 al 31/08/2020, Ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris - "e.ruffini" - AG
(IMRH00401R) e Ist Tecnico Commerciale - "e.colombo" -NR (IMTD00701A)
- dal 01/09/2020 al 31/08/2021, ist Prof per L'agricoltura e L'ambiente - "d. Aicardi" - NR
(IMRA00401L) e ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris "e.ruffini" – AG (IMRH00401R) e Istituto
Tecnico per il Turismo -Istituto Tecnico per il Turismo -NR (IMTN00402T)
- dal 01/09/2021 al 31/08/2022, Ist Prof per L'agricoltura e L'ambiente - "d. Aicardi" - NR
(IMRA00401L)
-dal 01/09/2022 al 31/08/2023, Ist Prof - "d. Aicardi" - NR ONroparte_8
(IMRA00401L)
- dal 01/09/2023 al 31/08/2024, Ist Prof - "d. Aicardi" - NR ONroparte_8
(IMRA00401L)
- dal 01/09/2024 al 31/08/2025, Ist Prof - "d. Aicardi" - NR ONroparte_8
(IMRA00401L)
- che nessuno dei contratti reca valida indicazione DEla esigenza o DEla ragione ovvero DEla presenza DE fabbisogno, e nelle debite proporzioni nonché tempistiche, comunque necessari ai sensi di legge, ovvero degli ineludibili principi stabiliti dagli artt. 4 e 5 DEla Direttiva 1999/70/ce, nonché DEl'art. 21 DEla Carta dei diritti fondamentali DEl'unione europea, anche solo in astratto per poter, legittimare il rapporto a tempo determinato;
-che con comunicazione pec inviata in data 18 giugno 2025 ha contestato al Ministero qui intimato la illegittimità e lo svolgimento in contrasto con le norme imperative di legge, dei predetti termini apposti ai contratti, nonché DEle reiterazioni/rinnovi, rivendicando il diritto al risarcimento DE danno c.d. comunitario in ragione DEla impossibilità di procedere alla conversione DE rapporto, nonché il pagamento DEle maggiori somme tutte dovute, sia a titolo retributivo e/o previdenziale, che indennitario e/o risarcitorio (docc. 3 e 3 bis).
In sostanza, la ricorrente agisce in giudizio per ottenere l'accertamento DEla abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato, in assenza di ragioni sostitutive, con conseguente condanna DE
al risarcimento DE “danno comunitario” ai sensi DEl'art. 36, comma 5, DE ONroparte_3
D. Lgs. n. 165 DE 2001.
Malgrado la regolarità DEla notifica, nessuno si è costituito in giudizio per il
[...]
e per l' , di cui è ONroparte_3 ONroparte_2 stata, quindi, dichiarata la contumacia.
*** Alla luce DEla trattazione svolta, il ricorso è risultato fondato, dovendosi ribadire le argomentazioni svolte in altre pronunce di questo stesso Tribunale (n. 99/2020, nonché n. 14/2018, confermata dalla sentenza n. 345/2019 DEla Corte di Appello di Genova).
Pare opportuno, innanzitutto, prendere atto DEl'assetto - sostanzialmente definitivo - che ha assunto la vicina questione degli insegnanti (e DE personale ATA) assunto a tempo determinato per la cura DEle altre discipline.
In esito alla complessa vicenda che ha riguardato la sorte dei contratti a termine (c.d. supplenze) nel settore scolastico statale (cfr. Corte Cost., ord. n. 207/2013; CGCU 26 novembre 2014, ; Per_1
Corte Cost. n. 187/2016), la Cassazione ha, con più pronunce (cfr., tra le tante, Cass. n. 22558/2016
e n. 22552/2016), enunciato i principi che possono così sintetizzarsi:
a. il corpo normativo che regola le assunzioni DE personale scolastico (sia docente, sia ATA) è norma di carattere speciale rispetto alle previsioni di cui al D.Lgs. n. 368/2001 e ciò anche prima che la legge lo prevedesse espressamente;
b. le regole e le diverse ipotesi di assunzione precaria (supplenze annuali, supplenze fino al termine DEle attività didattiche, supplenze temporanee) rappresentano un'esauriente previsione, cristallizzata ex ante, dei casi in cui è ammessa la stipula di contratti a tempo determinato;
c. fermo quanto sopra, tuttavia l'abuso DElo strumento contrattuale a termine deve essere adeguatamente sanzionato mediante strumenti di dissuasione effettiva, e ciò a partire dal luglio 2001, termine ultimo per adeguare la normativa interna alla direttiva europea sul contratto a tempo determinato;
d. non sussiste, in ogni caso, l'abuso, nei casi di supplenze disposte fino al termine DEle attività didattiche (cd. organico di fatto) e nel caso di supplenze temporanee;
e. nel caso di supplenze annuali (cd. organico di diritto), al contrario, si ha abuso quando nel complesso le stesse siano durate più di 36 mesi, salvo che non sia, medio tempore, intervenuta assunzione in ruolo o che la fattispecie non rientri fra le previsioni di concreta e tempestiva stabilizzazione di cui alla L. n. 107/2015;
f. riscontrato l'abuso, la sanzione è quella individuata dalla sentenza a Sezioni Unite DEla Cassazione
n. 5072/2016;
g. nella irrilevanza DEla eventuale illegittimità DE termine, al dipendente assunto a tempo determinato va corrisposta la retribuzione tenendo conto DEl'anzianità effettivamente maturata nella successione dei contratti e secondo le previsioni dei CCNL tempo per tempo vigenti.
Fatta tale premessa di sintesi DEla disciplina DEl'insegnamento precario, occorre ora verificare se essa possa essere mutuata anche per la regolamentazione DEla presente controversia e, quindi, più in particolare, se possa e debba ritenersi che una condizione di precarietà di durata superiore a trentasei mesi rappresenti un abuso DE tipo contrattuale ai sensi DEla Direttiva 1999/70/CE anche per i docenti di religione cattolica, che, come noto, sono soggetti alla disciplina speciale di cui alla Legge
186/2003.
Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, caratterizzato dalla subordinazione, sia nella fase genetica, sia in quella funzionale, al gradimento DEl'Autorità ecclesiastica, è oggi regolamentato dalla Legge n. 186/2003.
Quest'ultima non solo ha istituito due distinti ruoli regionali e disciplinato l'accesso ai ruoli mediante concorso per titoli ed esami, ma ha anche limitato al 70% DE fabbisogno totale le cattedre da coprire mediante lavoratori a tempo indeterminato, istituendo, al tempo stesso, una quota di riserva (DE residuo 30%) da assegnare “mediante contratto di incarico annuale”.
In tale ambito, peraltro, si rammenta come sia operante, quale vera e propria peculiarità DE settore, un meccanismo di progressione economica rapportata alla durata DE servizio.
Le ragioni che giustificano quella “riserva” di cui si è detto e, dunque, il reclutamento a tempo determinato per incarico annuale, si rinvengono nella necessità di adeguamento flessibile DE corpo insegnanti alle fluttuazioni di frequenza DEle scuole, legate, come è noto, all'indice di natalità in generale ed alla scelta familiare in particolare, se avvalersi o meno DEl'insegnamento di religione.
Certamente la prima DEle circostanze è senz'altro comune anche agli altri insegnamenti e, pertanto, non può ritenersi una specificità DE settore di cui si discute;
la sua eventuale rilevanza, in ogni caso,
è stata già oggetto di vaglio da parte DEla giurisprudenza richiamata in premessa e, dunque, non è significativa al fine di qualificare l'abuso.
La seconda circostanza, invece, attiene allo specifico ambito DEl'insegnamento DEla religione cattolica, in quanto il numero dei docenti è strettamente connesso al numero di alunni che hanno optato per la partecipazione alle lezioni di religione e oscilla anche in ragione degli attuali flussi migratori da parte si soggetti appartenenti ad altri credi religiosi, destinati a rendere incerto il numero di insegnanti di religione cattolica da impiegare anno per anno.
Inoltre, sussiste anche un terzo elemento di specificità caratterizzante il settore di cui trattasi, che si concretizza nel gradimento DEl'Autorità ecclesiastica che, come si è accennato, opera sia nella fase genetica DE rapporto che nella fase funzionale, potendo comportare, mediante l'esercizio di un ampio potere discrezionale, anche la risoluzione DE rapporto. Tuttavia, anche questa circostanza, sulla quale ha in particolare insistito parte resistente, non è rilevante per giustificare l'assunzione a tempo determinato, essendo la stessa comune sia ai contratti a termine sia a quelli a tempo indeterminato che legano gli insegnanti di religione cattolica all'amministrazione scolastica.
In conclusione, quindi, le fluttuazioni di frequenza legate agli indici di natalità sono comuni a tutte le materie di insegnamento, non essendo caratterizzanti DE solo ambito DEl'insegnamento DEla religione cattolica, mentre le variazioni demografiche ed il c.d. gradimento DEl'autorità ecclesiastica si rivelano entrambe circostanze neutre rispetto al problema sotteso alla controversia.
Si deve, dunque, concludere che la previsione normativa di rango primario che stabilisce la riserva nella misura DE 30% per i posti non di ruolo abbia come giustificazione l'esigenza di reclutare a tempo determinato una parte DE fabbisogno, al fine di consentire una certa flessibilità determinata da ragioni di tipo oggettivo, ben essendo ipotizzabile che il legislatore sia stato ispirato dalla massima di esperienza secondo cui, tendenzialmente, il 70% degli alunni manifesti l'opzione per avvalersi DEl'insegnamento di religione.
Quanto sopra, se certamente rende lecito l'uso DE contratto a termine, certamente non fa altrettanto con riferimento all'abuso DE medesimo strumento.
Infatti, anche con riferimento all'evoluzione giurisprudenziale già richiamata, deve affermarsi che la possibilità di utilizzare il contratto a tempo determinato non sia illimitata, ma che, al contrario, a fronte di una precarietà che abbia assunto i connotati di ripetitività, continuità e durata nel tempo
(quasi a potersi parlare di “stabile precarietà”) possa e debba operare la presunzione per cui quella posizione lavorativa sia (divenuta) una posizione stabile e che continuare a coprirla mediante la stipula di contratti a termine rappresenti un'ipotesi di abuso, per come definito dalla CE (cfr.,
CE DE 26 novembre 2014, cd. sentenza ). Per_1
Ed effettivamente le disposizioni esaminate devono essere lette secondo il criterio DEla c.d. interpretazione conforme;
a tal proposito, quanto alla specifica individuazione dei limiti DEl'interpretazione conforme, la Corte di Giustizia (cfr. C. 378/07 - 23 aprile Persona_2
2009, punti da 197 a 200) ha affermato che “nell'applicare il diritto interno i giudici nazionali sono tenuti ad interpretarlo per quanto possibile alla luce DE testo e DElo scopo DEla direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art.
249, terzo comma, CE. Siffatto obbligo d'interpretazione conforme riguarda l'insieme DEle disposizioni DE diritto nazionale, sia anteriori che posteriori alla direttiva di cui trattasi … trova i suoi limiti nei principi generali DE diritto, in particolare in quelli DEla certezza DE diritto e DEl'irretroattività, e non può servire a fondare un'interpretazione contra legem DE diritto nazionale
… Tuttavia, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti DE loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia DEla direttiva di cui trattasi e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima”.
Alla luce DEla pronuncia europea sopra richiamata si evince la chiara regola secondo cui la durata DE precariato deve essere limitata a tre anni (trentasei mesi), da cui consegue che l'aver prestato attività oltre tale periodo in seno alla medesima struttura coincida con la presunzione di stabilità DE posto.
In conclusione, quindi, se la specificità DE settore (anche rispetto alla disciplina generale DEl'insegnamento pubblico) fornisce la spiegazione DEle ragioni e giustifica il ricorso al contratto a tempo determinato, la stessa, però, non è sufficiente ad escludere che per questa categoria di lavoratori
(e solo per loro) sia possibile abusare DE tipo contrattuale, giacché, come si è detto, la durata DE rapporto oltre i trentasei mesi denuncia il venir meno (se non l'originaria insussistenza) DEla ragione di flessibilità prevista dalla legge speciale (cfr. art. 2 Legge n. 186/2003).
Non può neppure sostenersi, poi, che lo speciale trattamento retributivo previsto per gli insegnati di religione cattolica a tempo determinato (caratterizzato dalla progressione di carriera) assimili la categoria a quella degli assunti in ruolo;
e ciò sia perché anche per gli altri insegnanti sussiste il diritto alla progressione economica, sia perché gli insegnanti di religione assunti a tempo indeterminato, qualora venga meno il gradimento DEl'autorità ecclesiastica, possono, se ne possiedono i titoli, transitare nell'insegnamento di altre discipline, cosa che, per contro, è esclusa per i docenti a termine.
Inoltre, fallace sarebbe l'affermazione atta a sostenere l'esclusione – tout court – DEl'abuso ad opera DEla previsione DEla norma primaria di settore, posto che la stessa non esprime alcun limite temporale e che prevede il rinnovo “automatico” di anno in anno per gli insegnanti precari: il non aver previsto un limite, infatti, non preclude affatto l'operazione ermeneutica di interpretazione conforme alla direttiva europea (cfr., per tutte, la pronuncia già richiamata), anche a fronte Per_1 DE complessivo sistema DE nostro ordinamento, che, come si è visto, considera abusiva l'utilizzazione DE contratto a tempo determinato quando la durata complessiva superi i tre anni
(trentasei mesi).
Infine, quanto al rapporto fra la normativa primaria nazionale di riferimento (Legge 186/2003) e le fonti di rango costituzionale (art. 7 Cost., secondo cui “lo Stato e la Chiesa OL sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Le ONroparte_9 modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”), si osserva come la disciplina nazionale sia senz'altro conforme a quella regolante le intese fra Stato e Chiesa OL sia per quanto riguarda la garanzia DEla presenza di un corpo insegnante di religione cattolica, sia per le garanzie DE gradimento DEl'Autorità religiosa e DEla istituzione di un “ruolo” pubblico di insegnanti specialisti a livello di singole diocesi. Tuttavia, se è vero che la norma nazionale non può discostarsi dagli impegni assunti con la Santa Sede, anche per quanto riguarda l'insegnamento DEla religione cattolica, occorre però considerare che la questione DEla eventuale durata DE precariato (fenomeno DE tutto neutro rispetto agli impegni internazionali assunti nel 1929 e nel 1984) si pone su un piano DE tutto diverso, attenendo alla parametrazione DEla disciplina di legge alla direttiva europea cui si è fatto più volte riferimento (clausola n. 5) e di ricostruire una interpretazione conforme anche sulla base dei principi generali DEl'ordinamento interno.
Conclusivamente, quindi, anche quest'ultimo profilo di specialità DE rapporto - e la sua eventuale protezione costituzionale ex art. 7 Cost. – riveste carattere di neutralità ai fini DEla decisione. In proposito, di recente, la Corte di Giustizia ha affrontato la questione nella pronuncia DE 13 gennaio
2022 – YT e alti, escludendo che, sullo specifico argomento, assuma importanza la specialità DE sistema, derivante dal fatto che l'insegnamento DEla materia è condizionato dal permanere DEl'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano. Ed infatti, detta peculiarità, riguardando indistintamente i docenti di ruolo e quelli assunti a tempo determinato, finirebbe per assumere portata sostanzialmente neutra sotto il profilo DE pari trattamento e comunque quell'idoneità, venendo rilasciata una sola volta fino a revoca, non potendo come tale costituire motivo obiettivo per giustificare il ricorso a reiterati rapporti a termine.
Ad avviso DEla Corte di Giustizia, pertanto, il tema di rilievo atterrebbe alla compatibilità DEla regolazione nazionale DE diritto DE lavoro scolastico, con riferimento ai docenti di religione cattolica, sotto il profilo dei sistemi di prevenzione e reazione ai possibili abusi nel ricorso alla contrattazione a tempo determinato.
La Corte di Cassazione, poi, ancor più recentemente, traendo le fila dalla pronuncia sovranazionale, ha enucleato le seguenti affermazioni: “a) I fattori di oscillazione DEle esigenze di docenti di religione cattolica "attestano, nel settore DEl'insegnamento di cui trattasi nel procedimento principale, un'esigenza particolare di flessibilità che è idonea, in tale specifico settore, a giustificare oggettivamente, alla luce DEla clausola 5, punto 1, lett. a), DEl'accordo quadro, il ricorso a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato per rispondere in maniera adeguata alla domanda scolastica ed evitare di esporre lo Stato, quale datore di lavoro in tale settore, al rischio di dover immettere in ruolo un numero di docenti significativamente superiore a quello effettivamente necessario per adempiere i propri obblighi in materia" (punto 104): in breve, si ritiene in sé non illegittimo il sistema di reperimento DE fabbisogno di docenti di religione, con l'articolazione tra il
70% (ruolo) e il 30% (contratti a termine); b) Tuttavia "l'osservanza DEla clausola 5, punto 1, lett.
a), DEl'accordo quadro esige... che sia verificato concretamente che il rinnovo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi miri a soddisfare esigenze provvisorie, e che una disposizione nazionale come quella di cui al procedimento principale non sia utilizzata, di fatto, per soddisfare esigenze permanenti e durevoli DE datore di lavoro in materia di personale (sentenza DE
y Servicios Públicos e Acciona Agua, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 63 e ONroparte_10 giurisprudenza ivi citata)", occorrendo a tal fine che il giudice nazionale faccia "tutto quanto (gli) compete.... prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia DEla direttiva di cui trattasi e pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (sentenza DE 24 giugno 2021, Obras y Servicios)", procedendo ad "esaminare di volta in volta tutte le circostanze DE caso, prendendo in considerazione, in particolare, il numero di detti contratti successivi stipulati con la stessa persona oppure per lo svolgimento di uno stesso lavoro"; c) Il giudice interno è chiamato a verificare se "non esistano "norme equivalenti per la prevenzione degli abusi", ai sensi DEla clausola 5, punto 1, DEl'accordo quadro" (punto 116); d) Il giudice interno deve "interpretare e applicare le pertinenti disposizioni di diritto interno in modo da sanzionare debitamente tale abuso e da eliminare le conseguenze DEla violazione DE diritto DEl'Unione" (punto
118), curando peraltro ("vegliando") di evitare che i lavoratori che hanno subito quell'abuso "non siano dissuasi, nella speranza di continuare a lavorare nel settore determinato", dal far valere anche in sede giurisdizionale le misure preventive finalizzate ad impedire l'abuso stesso (punto 117)” (cfr.,
Cass., Lav., n. 18698/2022).
Ad avviso DEla summenzionata pronuncia, poi, “il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura DE sistema conseguente alla pronuncia DEla Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali”,
e ciò in quanto “la regola in ordine al ricorrere, per quella quota DE 30 % non di ruolo, di contratti
a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà. Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita DEl'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare. I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte DEl'eccedenza DEl'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie DEla mobilità”, mentre sono “certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento DE posto presso la
Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione DE posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l.
29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi DE personale di ruolo: medesino ccnl, art. 17, comma
1). Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti DE personale di ruolo
e quelli DE personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, DE c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo DEla stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito DE precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 DE 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo. Ne' è pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere DE triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica DE 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica DE triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi. Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_3 complessivo DE sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati. In ciò sta l'abuso lesivo DEl'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi DE singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi DEl'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella DEl'inosservanza DEl'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione DE sistema quale congegnato dal legislatore”.
L'abuso nell'utilizzo dei contratti a termine assume, facendo leva proprio sulla precarietà DEl'interessato, con tutte le conseguenze che ne derivano sulla gestione DEla sua vita.
Per definire quando l'abuso effettivamente si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento DEla condizione di precarietà: è la stessa triennalità, da valutare attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione DE singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio DE settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva.
Esulano dall'ambito DEl'abuso solamente i contratti a termine effettivamente stipulati, per periodi inferiori all'anno scolastico, in occasione di effettive necessità temporanee, come affermato anche dalla Corte di Giustizia, secondo cui il ricorrere di “esigenze provvisorie” (punto 106) rende, di fatto, rispettata la clausola 5, punto 1 DEl'Accordo Quadro, essendo in tali circostanze i contratti ab origine instaurati nella consapevolezza – di entrambe le parti - di una durata limitata nel tempo e DEla rispondenza ad esigenze transitorie.
In proposito, si rileva come l'onere probatorio DEla effettività DEla ragione giustificativa sia a carico ON DE , come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo determinato legittimati da specifiche “causali”: nel caso di specie tale prova non è stata offerta dal resistente, rimasto contumace.
Nella controversia in oggetto è documentale che la ricorrente abbia prestato attività in regime di contratto a tempo determinato per oltre tre anni, cioè oltre il limite dei trentasei mesi.
In particolare, infatti, , come ben risulta dallo stato matricolare in atti (cfr. prod. 1), Parte_1 ha prestato servizio come docente di religione cattolica nei seguenti anni:
- dal 21/09/2004 al 31/08/2005, servizio annuale, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- dal 01/09/2005 al 31/08/2006, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- 01/09/2006 al 31/08/2007, IC -Via Pelloux - Bordighera (IMEE007013)
- dal 01/09/2007 al 31/08/2008, Cd NR Terzo RC NR (IMEE013009) dal 01/09/2008 al 31/08/2009, IC S. AR - NR (IMEE01302B)
- dal 01/09/2009 al 31/08/2010, IC S. AR - NR (IMEE01302B)
- dal 01/09/2010 al 31/08/2011,IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2011 al 31/08/2012, IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2012 al 31/08/2013, IC -Rubino - NR (IMEE014027)
- dal 01/09/2013 al 31/08/2014, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2014 al 31/08/2015, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2015 al 31/08/2016, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2016 al 31/08/2017, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2017 al 31/08/2018, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2018 al 31/08/2019, Ventimiglia "G.biancheri" -Ventimiglia (IMMM81801B)
- dal 01/09/2019 al 31/08/2020, Ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris - "e.ruffini" - AG
(IMRH00401R) e Ist Tecnico Commerciale - "e.colombo" -NR (IMTD00701A)
- dal 01/09/2020 al 31/08/2021, ist Prof per L'agricoltura e L' - "d. Aicardi" - NR CP_8
(IMRA00401L) e ist Prof per i Servizi Alberghieri e Ris "e.ruffini" – AG (IMRH00401R) e Istituto
Tecnico per il Turismo -Istituto Tecnico per il Turismo -NR (IMTN00402T)
- dal 01/09/2021 al 31/08/2022, Ist Prof per L'agricoltura e - "d. Aicardi" - NR CP_8
(IMRA00401L)
-dal 01/09/2022 al 31/08/2023, Ist Prof per L' e L' - "d. Aicardi" - NR CP_8 CP_8
(IMRA00401L) - dal 01/09/2023 al 31/08/2024, Ist Prof per - "d. Aicardi" - NR ONroparte_8
(IMRA00401L)
- dal 01/09/2024 al 31/08/2025, Ist Prof per L' L' - "d. Aicardi" - NR CP_8 CP_8
(IMRA00401L)
Quanto alle conseguenze DE sopra evidenziato abuso, si richiama quanto statuito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 5072/2016, secondo cui “Nel regime DE lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso DE ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una p.a. il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione DE rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione DE contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dall'art. 36 comma 5 d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, al risarcimento DE danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall'onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all'art. 32 comma 5 L. 4 novembre 2010 n. 183, e quindi nella misura pari ad un'indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 L. 15 luglio 1966 n. 604”.
Al riguardo, si rammenta che il recente D.L. 131/2024 ha introdotto nel comma 5 DEl'art. 36 d.lgs.vo n. 165/2001 la previsione di un'indennità risarcitoria da stabilirsi in una forbice compresa tra le 4 e le
24 mensilità, avuto riguardo al numero in successione dei contratti intervenuti (“All'articolo 36, comma 5, DE decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facolta' per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un' indennita' nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilita' DEl'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo DE trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravita' DEla violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione i intervenuti tra le parti e alla durata complessiva DE rapporto”).
Posto quindi, che:
- la materia è regolata dalla L. n. 186 DE 2003 (e non dal D.Lgs. 368/2001);
- l'art. 3 L. 186/2003 stabilisce l'obbligo DEl'Amministrazione di indire con frequenza triennale pubblici concorsi per l'accesso ai ruoli degli insegnanti di religione, dai quali attingere, durante il periodo di validità DEle graduatorie concorsuali, per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti nelle relative dotazioni organiche (pari al 70% dei posti funzionanti);
- l'art. 3 c. 10 L. 186/2003 prevede la possibilità di fare ricorso al contratto a tempo determinato solo per i posti non coperti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- dopo l'entrata in vigore DEla Legge n. 186 cit. il ha indetto un unico concorso nel 2004 CP_3
(D.D.G. 2.2.2004).
A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, attesa la mancata indizione dei concorsi triennali per la copertura DEle vacanze nelle dotazioni organiche con contratti a tempo indeterminato, il reclutamento attraverso la reiterazione di contratti a termine di durata annuale, ove protratta per oltre 36 mesi, integra un abuso rilevante anche sotto il profilo DEla clausola 5 Direttiva 1999/70/CE.
Poiché nella presente causa si prende in considerazione la situazione di abuso per il periodo ricompreso tra l'a.s 2004-2005 e l'as 2024/2025, è da considerarsi equo un risarcimento DE danno pari a sedici mensilità DEla retribuzione globale di fatto da ultimo percepita, il tutto oltre interessi di legge sino all'effettivo saldo e non già con ulteriore rivalutazione, vertendosi in materia di pubblico impiego.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, giusta il D.M.
147/2022, valori prossimi a quelli minimi, tenuto conto DEla bassa complessità DEla vertenza (la quale s'inserisce in un contenzioso di natura seriale), con esclusione DEla fase istruttoria che non è stata svolta
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., il Giudice Unico DE Tribunale di Imperia quale giudice DE lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa e/o ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così dispone:
1. Dichiara tenuto e condanna il a ONroparte_3 corrispondere a sedici mensilità DEl'ultima retribuzione globale di fatto, il tutto oltre Parte_1 interessi di legge dalla pronuncia al saldo;
2. Condanna il a rimborsare a ONroparte_3 Parte_1 le spese di lite, liquidate in euro 3.689,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, cpa ed iva come per legge.
Così deciso in Imperia, il 28/10/2025
Il Giudice
VE IN