Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Francesca Romana Amarelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel. all'esito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 14.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2837/23 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del Presidente legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Amodio Marzocchella, giusta procura generale alle liti notaio dott. di Fiumicino, Repertorio del 23.1.2023, con la quale Persona_1 elettivamente domicilia in Napoli, presso l'Ufficio Legale alla Via Alcide De Gasperi n. 55 CP_1
-appellante-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Santo Alaia, in virtù̀ di procura in Controparte_2 calce alla comparsa di costituzione, presso il cui studio in Sperone al corso Umberto I n. 188 è elettivamente domiciliato -appellato-
FATTO E DIRITTO CP_ Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.11.2023, l ha proposto appello avverso la sentenza n. 4503/2023 del Tribunale di Napoli Nord - resa in data 7.11.2023 -, in funzione di giudice del lavoro, con cui era stata accolta la domanda proposta da e Controparte_2 riconosciuti i presupposti per l'intervento del di e, pertanto, accertato e CP_3 CP_4 quantificato il credito del lavoratore per il TFR, sulla base del decreto ingiuntivo ottenuto. CP_ Lamentava l , la erronea applicazione dell'art. 47 d.p.r. 639/1970 sulla decadenza, già eccepita dall'Ente in primo grado e respinta dal primo Giudice. CP_ L ha proposto appello dolendosi dell'errore di calcolo, nell'impugnata sentenza, del termine decadenziale ex art. 47 d.p.r. 639/70 ed in particolare nell'individuazione del dies a quo della
23.1.2021.
Si è costituito in giudizio , deducendo l'insussistenza della decadenza Controparte_2 dall'azione giudiziaria e chiedendo il rigetto del gravame.
All'odierna udienza, lette le note scritte, la causa è stata riservata in decisione.
L'oggetto del contendere attiene alla tempestività dell'azione giudiziale proposta in primo grado, avuto riguardo alla previsione della decadenza di cui all'art. 47 DPR n. 639/70, come sostituito dall'art. 4 decreto-legge n. 384, convertito in legge n. 438 del 1992.
L'art. 47 del d.p.r. 639 del 1970, più volte novellato, disciplinando i ricorsi e le controversie in materia di prestazioni previdenziali, dispone che esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria.
Al terzo comma prevede, per quel che qui rileva, che per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'art. 24 della L. n. 88 del 1989, “l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma”.
In proposito va ribadito il principio secondo il quale le previsioni di decadenza dall'azione CP_ giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, a carico dell' , concernono materia sottratta alla disponibilità delle parti, in quanto dirette a tutelare l'interesse pubblico alla definitività ed alla certezza delle determinazioni relative ad erogazioni di spese gravanti alla finanza degli enti pubblici gestori delle assicurazioni sociali obbligatorie, stante la riconducibilità dei detti enti al settore della finanza pubblica allargata (Cass. Cass. SU, n. 12718/2009).
Più in generale, si è in presenza di fattispecie di decadenza di ordine pubblico (artt. 2968 e 2969
c.c.), qualificazione che comporta l'inderogabilità della relativa disciplina legale, l'irrinunciabilità e la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice (cfr. in tal senso Cass. 2008/7148).
Trattasi, dunque, di istituto di ordine pubblico dettato a protezione dell'interesse alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti sui bilanci pubblici, ed è pertanto rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, con il solo limite del giudicato, dovendosi escludere la possibilità, per l'ente previdenziale, di rinunciare alla decadenza stessa ovvero di impedirne l'efficacia riconoscendo il diritto ad essa soggetto (vedi da ultimo Cass. 19 marzo 2014 n. 6331).
Da ciò deriva la conseguenza che le parti non possono spostare in avanti il termine della decadenza dilatando i tempi del procedimento amministrativo e che il “dies a quo” risulta ancorato alla data di presentazione dell'originaria domanda in sede amministrativa, risultando irrilevante, a tal fine, un eventuale riproposizione della domanda o una richiesta dell'assicurato di chiarimenti
(così Cass. Sez. Lav. sent. n. 17792/2020).
CP_ Non può, in particolare, disporre del termine l' , spostandolo in avanti, provvedendo tardivamente sulla domanda, sicché il tempo datogli per provvedere sulla stessa è e resta di 120 giorni e allo scadere di questi inizia poi a decorrere il successivo termine di 90 giorni dato al cittadino per presentare ricorso, oppure provvedendo tardivamente sul ricorso amministrativo, con la conseguenza che in tal caso la decadenza inizia a decorrere comunque allo scadere del novantesimo giorno successivo alla presentazione del ricorso.
Né può farlo il cittadino, per esempio producendo la documentazione necessaria all'istruzione della pratica in un momento (anche di molto) successivo alla presentazione della domanda (cfr. Cass.
Sezioni Unite 29 maggio 2009 n. 12718 cit.; Cass. 29 marzo 2010 n. 7527; Cass. 21 settembre
2011 n. 19225, Cass. 3 aprile 2019 n. 9275 e da ultimo Cass. 26 agosto 2020 n. 17792 cit.).
Nel caso in esame, quindi, la data di riferimento per calcolare “la data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo” era quella della prima domanda amministrativa, proposta il 23.1.2021, e non quella del ricorso amministrativo del 26.1.2023, come ha ritenuto erroneamente il Tribunale, che ha considerato valido, ai fini della decorrenza del termine di decadenza, il provvedimento di rigetto della domanda amministrativa, tardivamente CP_ emesso dall in data 15.11.2022.
Conseguentemente, il primo giudice ha ritenuto che il ricorso amministrativo proposto avverso detto provvedimento di diniego in data 26.1.2023, anch'esso tardivamente, facesse decorrere definitivamente l'ulteriore termine di 90 giorni ai fini della formazione del silenzio-rigetto.
Risulta quindi superata la soglia massima di trecento giorni per l'esaurimento del procedimento amministrativo, individuata in primis dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, con sentenza n.
12718/2009, oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo non consente lo spostamento in avanti del dies a quo per l'inizio del computo del termine decadenziale di un anno.
Non è stata pertanto rispettata la scansione dell'iter procedimentale, con conseguente maturazione della decadenza, essendo stato depositato il ricorso introduttivo in data 2.5.2023 a fronte della domanda amministrativa del 23.1.2021, ben oltre, quindi, il complessivo termine di un anno e trecento giorni.
Per le suesposte considerazioni, l'appello è dunque meritevole di accoglimento, stante la inammissibilità della domanda di primo grado per l'intervenuta decadenza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado, in considerazione dell'esito favorevole al ricorrente nel primo grado di giudizio, essendo stato riconosciuto il diritto al TFR da parte del Fondo di Garanzia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara la inammissibilità della domanda proposta in primo grado;
compensa le spese del doppio grado.
Napoli, 14.4.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente