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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/09/2025, n. 1964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1964 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
11392/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Filomena Albano Giudice Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 11392/2024, introdotto da nata a [...]
Roma il 08/03/1967, e da nato a [...] il Parte_2
26/06/1966, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Palmieri, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/09/2024 le parti in epigrafe hanno chiesto di modificare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, già
oggetto di pronuncia del Tribunale di Roma con decreto n. 8160 del
21.04.2020, nei riguardi del figlio minore , alle seguenti condizioni: Per_1 “ 1) Tenuto conto che il Figlio maggiorenne (Roma 26 agosto 2002) Persona_2
è autonomo ed autosufficiente, disporre l'affidamento condiviso dei figlio minorenne
(Roma, 23 febbraio 2010) ad entrambi i genitori, disponendo Persona_3
che lo stesso sia collocato a settimane alterne presso ciascun genitore (preferibilmente dal lunedì mattina al lunedì mattina della settimana successiva), con la precisazione che durante la permanenza settimanale presso ciascun genitore l'altro potrà vedere e tenere il figlio con sé dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina e che nei mesi di luglio e agosto ciascun genitore terrà con sé i figlio per periodi continuativi di due settimane con sospensione della permanenza infrasettimanale presso l'altro, salvo diverso accordo;
2) Ciascun genitore terrà con sé il figlio per metà della durata delle Per_1
vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni e in coincidenza con il compleanno del figlio ad anni alterni.
3) Il figlio Minore trascorrerà in ogni caso con la madre il giorno del di Per_1
lei compleanno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà;
4) Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2
figlio la somma di € 600,00 (seicento/00), somma che sarà versata Per_1
alla Signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio.
5) Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro di Persona_3
Roma sottoscritto il 17 dicembre 2014, saranno divise tra i genitori in misura del
60% a carico del Padre e del residuo 40% a carico della Madre. 6) Per far fronte ad altre spese del figlio già pianificate e condivise tra Per_1
le parti, ad esclusivo carico del Padre, il Signor si impegna a Parte_2
versare i seguenti ulteriori importi: a) € 400,00 mensili per il periodo da febbraio
2025 a ottobre 2025; b) € 200,00 mensili per il periodo da novembre 2025 a giugno 2026.
7) Ogni altra pendenza tra le parti, pendente alla data odierna, è stata vicendevolmente regolata, con reciproca soddisfazione”.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Modifica le condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio delle parti nato a Roma il [...], in [...]
conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva, fermo restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della pronuncia.
Nulla sulle spese.
Roma, 15/09/2025
La Giudice est. La Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Filomena Albano Giudice Maria Teresa Moretti Giudice rel.
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 11392/2024, introdotto da nata a [...]
Roma il 08/03/1967, e da nato a [...] il Parte_2
26/06/1966, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Palmieri, giusta procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 16/09/2024 le parti in epigrafe hanno chiesto di modificare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, già
oggetto di pronuncia del Tribunale di Roma con decreto n. 8160 del
21.04.2020, nei riguardi del figlio minore , alle seguenti condizioni: Per_1 “ 1) Tenuto conto che il Figlio maggiorenne (Roma 26 agosto 2002) Persona_2
è autonomo ed autosufficiente, disporre l'affidamento condiviso dei figlio minorenne
(Roma, 23 febbraio 2010) ad entrambi i genitori, disponendo Persona_3
che lo stesso sia collocato a settimane alterne presso ciascun genitore (preferibilmente dal lunedì mattina al lunedì mattina della settimana successiva), con la precisazione che durante la permanenza settimanale presso ciascun genitore l'altro potrà vedere e tenere il figlio con sé dal mercoledì pomeriggio al giovedì mattina e che nei mesi di luglio e agosto ciascun genitore terrà con sé i figlio per periodi continuativi di due settimane con sospensione della permanenza infrasettimanale presso l'altro, salvo diverso accordo;
2) Ciascun genitore terrà con sé il figlio per metà della durata delle Per_1
vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni e in coincidenza con il compleanno del figlio ad anni alterni.
3) Il figlio Minore trascorrerà in ogni caso con la madre il giorno del di Per_1
lei compleanno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del di lui compleanno e il giorno della festa del papà;
4) Il Signor verserà a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2
figlio la somma di € 600,00 (seicento/00), somma che sarà versata Per_1
alla Signora anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1
decorrere dal mese di febbraio 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di febbraio.
5) Le spese straordinarie mediche, scolastiche ed extrascolastiche afferenti il figlio con le specificazioni di cui al Protocollo d'intesa con il Foro di Persona_3
Roma sottoscritto il 17 dicembre 2014, saranno divise tra i genitori in misura del
60% a carico del Padre e del residuo 40% a carico della Madre. 6) Per far fronte ad altre spese del figlio già pianificate e condivise tra Per_1
le parti, ad esclusivo carico del Padre, il Signor si impegna a Parte_2
versare i seguenti ulteriori importi: a) € 400,00 mensili per il periodo da febbraio
2025 a ottobre 2025; b) € 200,00 mensili per il periodo da novembre 2025 a giugno 2026.
7) Ogni altra pendenza tra le parti, pendente alla data odierna, è stata vicendevolmente regolata, con reciproca soddisfazione”.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Modifica le condizioni inerenti all'affidamento e al mantenimento del figlio delle parti nato a Roma il [...], in [...]
conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva, fermo restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto necessario della pronuncia.
Nulla sulle spese.
Roma, 15/09/2025
La Giudice est. La Presidente
Maria Teresa Moretti Marta Ienzi