Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 02/10/2025, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00717/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2024, proposto dalla sig.ra LI ON o Del Conte, rappresentata e difesa dall’avvocato Angelo Frioni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Spoleto, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Monica Picena e Alessandra Rondelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Di CO ST s.n.c. di Di CO TO e Di CO GU, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 2, comma 1, l. n. 241 del 1990, sulla conclusione del procedimento, per aver ovviato all’adozione di un provvedimento diretto ad annullare un titolo edilizio riconosciuto illegittimamente;
- di ogni altro atto e/o provvedimento comunque annesso connesso e/o presupposto;
e per il risarcimento del danno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Spoleto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa Daniela Carrarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- l’odierna ricorrente ha agito per l’annullamento del silenzio formatosi, tanto in termini di silenzio inadempimento che di silenzio diniego, con riferimento all’istanza, dalla stessa inoltrata a mezzo pec al Comune di Spoleto in data 21 giugno 2024, volta all’annullamento in autotutela del permesso di costruire rilasciato in favore della Di CO ST s.n.c. con riferimento ad un terreno confinante con la propria proprietà;
- la ricorrente ha contestualmente agito la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi per effetto del mancato e asseritamente doveroso esercizio del potere amministrativo, in quanto dal silenzio comunale sarebbe « derivata la creazione di provvedimento sfavorevole, oltreché ingiusto e illegittimo, a danno di odierna ricorrente, in quanto elusivo nel disporre un’adeguata tutela per gli interessi in gioco di quest’ultima, quali la tutela dell’interesse legittimo, costituito nell’aver prestato affidamento nell’esercizio del potere amministrativo e, dunque, nel soddisfacimento delle proprie evidenti e fondate pretese, e del proprio diritto di proprietà minacciato dalla presenza di un abuso edilizio per cui ne è stato ingiustamente e illogicamente riconosciuto il titolo »;
- si è costituito per resistere in giudizio il Comune di Spoleto;
- all’esito della trattazione camerale, con sentenza non definitiva 4 marzo 2025 n. 252, qui integralmente richiamata, è stata rigettata la domanda avverso il silenzio, disponendosi, per la discussione in udienza pubblica della domanda di risarcimento del danno, la conversione del rito ai sensi dell’art. 117, comma 6, cod. proc. amm. e la fissazione, per il prosieguo della trattazione, dell’udienza pubblica del 23 settembre 2025;
- la sola difesa resistente ha depositato ulteriori memorie;
- all’udienza pubblica del 23 settembre 2025, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione;
Rilevato che con la richiamata sentenza non definitiva n. 252 del 2025 è stata evidenziata l’insussistenza di un obbligo per l’Amministrazione comunale di pronunciarsi su un’istanza volta a ottenere un provvedimento in via di autotutela, non essendo « coercibile dall’esterno l’attivazione del procedimento di riesame della legittimità dell’atto amministrativo mediante l’istituto del silenzio-rifiuto e lo strumento di tutela offerto ex art. 117 cod. proc. amm. (C.d.S., sez. IV, 9 marzo 2022, n. 1687; C.d.S., sez. II, 19 ottobre 2023, n. 9094; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 17 giugno 2024, n. 3806) ». Allo stesso modo, è stata rilevata l’insussistenza di una previsione normativa che consenta di connotare, nella fattispecie che occupa, il silenzio come significativo;
Ritenuto, conseguentemente, che, per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno – peraltro del tutto genericamente postulato dalla parte ricorrente – difetti, al fine della configurabilità di un danno ingiusto, in primo luogo, l’illegittimità della condotta omissiva dell’Amministrazione (cfr., ex multis , C.d.S., sez. IV, 12 aprile 2024, n. 3375; Id., 29 maggio 2025, n. 4685);
Ritenuto, per quanto esposto, che il ricorso debba essere respinto, ponendo a carico della parte soccombente le spese di lite, nella misura liquidata nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio in favore del Comune di Spoleto, complessivamente liquidate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre ad oneri ed accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere
Daniela Carrarelli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Carrarelli | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO