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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 07/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 190 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Federico Casa contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4
appellati rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Grani
e contro
Salons US (C.F. ) P.IVA_1
Private US Company s.r.l. (C.F. P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
appellati contumaci
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2194/2022 del Tribunale di ZA emessa in data 21.12.2002 e depositata in data 22.12.2022
Conclusioni di : Parte_1
“in via preliminare
1) per le ragioni tutte di cui in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.
2903 c.c. dell'azione revocatoria promossa dagli appellati e, per gli effetti, rigettate integralmente le domande dagli stessi azionate in primo grado e ciò sia con riferimento al conferimento nel Salons US del prezzo ricavato dalla vendita delle quote dalla ER
Immobiliare S.r.l. di proprietà del sig. , sia riguardo il conferimento nel predetto Pt_2
Salons US delle quote della sempre di proprietà del;
Controparte_5 Pt_2
nel merito in principale
2) per le ragioni tutte di cui in atti, accertare e dichiarare l'insussistenza nel caso di specie dell'eventus danni e/o del consilium fraudis e, per gli effetti, rigettare integralmente le domande azionate dagli appellati in primo grado e ciò sia con riferimento al conferimento nel Salons US del prezzo ricavato dalla vendita delle quote dalla ER Immobiliare
s.r.l. di proprietà del sig. , sia riguardo il conferimento nel predetto Salons US Pt_2
delle quote della sempre di proprietà del , non sussistendone i Controparte_5 Pt_2
presupposti. sempre in via principale, con riferimento all'appello incidentale promosso dagli appellati
3) rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni in atti dedotte e per quelle che si andranno a dedurre negli scritti conclusivi (comunque già esposte nel giudizio di primo grado), l'appello incidentale promosso dagli appellati (tendente alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del cosiddetto negozio di 'conferimento' o 'riversamento' o
'versamento' eseguito dal Sig. nei confronti del Salons US, avente ad CP_6
oggetto il ricavato della vendita della partecipazione sociale in ER Immobiliare s.r.l., pari ad Euro 466.142,66, nonché l'integrale rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado e del procedimento cautelare). in ogni caso
4) spese di lite integralmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria
2 5) si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel corso del giudizio di prime cure, ossia:
a) prova per interpello degli appellati e per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel 2010 era affetto da sindrome di Parkinson plus e soffriva di un Pt_2
importante disturbo del comportamento noto come bradifrenia, come risulta dai docc. 6-8
e 15, che si rammostrano;
2) vero che a causa di tale malattia e della necessità di tutelare il la NOa , Pt_2 Pt_1
in qualità di amministratore di sostegno del , nel novembre del 2011 interveniva Pt_2 all'atto di costituzione di vincolo di destinazione, sottoponendo a tale vincolo alcuni beni per il soddisfacimento delle esigenze e bisogni morali e materiali dello stesso soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno, soggetto disabile, NO;
CP_6
3) vero che nel 2011 le quote della erano conferite nel patrimonio Controparte_5
separato ex art. 2645-ter c.c., la cui gestione era integralmente affidata alla NOa
, coniuge separata e amministratrice di sostegno;
Pt_1
4) vero che dal 2011 era la NOa che partecipava alle riunioni relative alla Pt_1 gestione della si confrontava con l'organo amministrativo e il Controparte_5
direttore generale, curava, per quanto possibile, gli interessi di nella Pt_2 [...]
; CP_5
5) vero che anche il US del 2014 era costituito per le medesime palesi esigenze di CP_6
e dell'handicap psichico della FI , che, diversamente, non
[...] Persona_1
avrebbero mai potuto attendere a se stessi, come risulta dai docc. 10) e 16) che si rammostrano;
6) vero che a partire dal 2010 in poi non era in grado di attendere alle sue CP_6
esigenze di vita, non assumeva alcuna decisione e per ogni sua determinazione si affidava all'amministratrice di sostegno;
7) vero che egli, vivendo da solo a Montecchio Maggiore, in via Fermi, era sempre assistito da una badante;
8) vero che a partire dal 2010 egli era sempre assente dalla società e Controparte_5
tutto il suo patrimonio oggetto di numerose esecuzioni immobiliari, come da documentazione che si rammostra (doc. 27);
3 Cont 9) vero che i NOi e , titolari della con riferimento alle decisioni Per_2 Per_3
importanti per la vita della società dal 2011 in poi interpellavano solo la NOa . Pt_1
10) vero che le quote della ER erano di proprietà del US (cfr. doc. 14 che si rammostra), che le vendeva a;
Per_3
11) vero che in data 10 luglio , su delega di , versava sul conto Persona_4 Per_3
corrente del US, che vendeva le quote della ER a , la somma di Euro Per_3
466.142,66, come risulta dai doc. 14) e 18) che si rammostrano;
12) vero che tale delegazione di pagamento del luglio 2019 costituiva una fase dell'esecuzione e attuazione dei complessi rapporti che intercorrevano tra il US,
[...]
e , e che essi regolavano nel luglio del 2019. Per_3 Per_2
S'indicano a testi di Creazzo, di Altavilla Vicentina, Persona_4 Tes_1 [...]
di Trissino, di Solagna Tes_2 Controparte_4
b) consulenza tecnica
Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio sul valore della , al fine di Controparte_5 verificare come il valore della quota sia già satisfattiva per gli appellati”.
Conclusioni di , e : CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“NEL MERITO
1) Rigettarsi integralmente, per le ragioni in fatto e diritto di cui alla narrativa, l'appello ex adverso proposto;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
2) Riformarsi la sentenza n. 2194/2022 pubblicata il 22/12/2022 dal Tribunale di ZA all'esito del giudizio R.G.N. 5502/2020 e, in accoglimento delle domande rassegnate in primo grado, ex art. 2901 c.c. dichiararsi inefficace nei confronti degli Avv.ti CP_2
e e del Dott. il negozio di 'conferimento' o
[...] CP_1 Controparte_3
'riversamento' o 'versamento' dal Sig. al SALONS TRUST nella persona CP_6
del trustee del ricavato della vendita della partecipazione sociale in ER Immobiliare
s.r.l., pari ad € 466.142,66 stipulato con atto 10/07/2019 n. 79813/21947 del notaio
messo in atto a mezzo bonifico bancario da parte di , su Persona_5 Persona_4 ordine del Sig. nella persona dell'a.d.s., NOa , sul conto del trust n. Pt_2 Parte_1
6472 acceso presso la filiale di Trento (TN) alla via S. Croce n. 49 di Controparte_7
4 intestato AL US (c.f. ) identificato dall'IBAN P.IVA_2
[...];
In ogni caso, anche in via di appello incidentale.
3) onorari e spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge del processo di sequestro conservativo 3687/2020 RG Tribunale di ZA ivi compreso il compenso del
Custode integralmente rifusi con distrazione a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara integralmente antistatario;
4) onorari e spese di lite del giudizio di primo grado (5502/2020 RG Tribunale di ZA )
e del presente grado di giudizio, oltre rimb forf. Iva e cpa nella misura di legge, integralmente rifuse con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con scrittura privata sottoscritta in data 18.10.2010 , in proprio e quale CP_6
socio e amministratore unico di si accollava il debito di €422.137,84 contratto da CP_8
terzi nei confronti degli avv.ti e e del dott. commercialista CP_1 Controparte_2
, per le prestazioni professionali rese in loro favore. Controparte_3
Nel 2011 i professionisti promuovevano avanti al Tribunale di Verona la causa volto a ottenere la condanna del al pagamento in loro favore del suddetto importo, che si Pt_2
concludeva in primo grado con la pronuncia della sentenza n. 1535/2015, pubblicata in data
09.06.2015, che accoglieva la domanda attorea e che veniva confermata dalla Corte di
Appello di Venezia con sentenza n. 762/2021 pubblicata in data 23.03.2021, avverso la quale pende attualmente ricorso per cassazione.
In data 4.11.2011 la moglie del che era stata nominata sua Pt_2 Parte_1
amministratrice di sostegno in data 5.10.2011, con la finalità di tutelare il patrimonio del marito per far fronte ai bisogni di mantenimento, cura e assistenza dello stesso, costituiva un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. sulle quote di partecipazione alle società ER Immobiliare s.r.l. e detenute dal coniuge, fino alla sua Controparte_5
morte, salva la facoltà espressa di revoca del vincolo, anche su singoli beni, da considerarsi implicita nell'atto di alienazione che il disponente avesse eventualmente posto in essere.
5 In data 28.7.2015, per una maggiore tutela degli interessi, oltre che del marito, del loro figlio ancora minorenne e della propria FI avuta da un precedente matrimonio e portatrice di handicap, la , in proprio e quale amministratrice di sostegno del marito, Pt_1
costituiva il trust denominato “Salons US”, nominando quale trustee Private US
Company s.r.l. (alla quale è poi subentrato il di lei fratello ), nel quale Controparte_4
il in data 18.5.2016, a mezzo dell'a.d.s., conferiva le partecipazioni sociali Pt_2
detenute in ER Immobiliare s.r.l. e già oggetto del vincolo di Controparte_5
destinazione.
L'atto di trasferimento prevedeva all'art.
2.1. che “i trasferimenti delle quote di partecipazione di cui al precedente punto 1.1., da parte dei NT , posto che Pt_2
le quote medesime sono oggetto di Vincolo di Destinazione, come evidenziato in premessa, vengono dalle parti subordinati alla condizione sospensiva, non retroattiva, consistente nella cessazione, per qualsiasi causa, del Vincolo di Destinazione, in conformità alle cause di scioglimento espressamente previste nell'Atto Costitutivo di Vincolo di Destinazione e nella perdurante esistenza in capo a , a quella data, di tali quote di Parte_3 partecipazione (di seguito per brevità la "Condizione Sospensiva")” e all'art.
2.2 stabiliva che “conseguentemente il US acquisterà la proprietà della Quota SERENA
IMMOBILIARE del NT Visonà e della Quota GER ELETTRONICA del NT
Visonà nel momento in cui le stesse cesseranno di essere destinate in forza del Vincolo di
Destinazione e se, a quella data, non saranno state oggetto di atti di disposizione in conformità alle previsioni di cui al relativo atto costitutivo”.
In data 10.7.2019 trasferiva a (attraverso un articolato CP_6 Testimone_2
atto di cessione e permuta) la proprietà della propria quota di partecipazione al capitale sociale di ER Immobiliare s.r.l. per il corrispettivo di €466.142,66 che veniva versato nel conto corrente intestato al trust.
In data 13.3.2020 il decedeva, lasciando a sé superstiti la moglie, che accettava Pt_2
l'eredità con beneficio d'inventario, ed il figlio, che vi rinunziava.
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2020 , e CP_1 Controparte_2 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di ZA Controparte_3 Parte_1
Private US Company s.r.l. e Salons US, al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei propri confronti dell'atto del 18.5.2016 con cui il aveva Pt_2
6 trasferito al trust la proprietà della propria quota di partecipazione al capitale sociale di
[...]
e del successivo atto del 10.7.2019 con cui il aveva conferito nel Controparte_5 Pt_2
trust il prezzo ricavato dalla vendita della partecipazione sociale in ER Immobiliare
s.r.l.
Si costituiva in giudizio solo , la quale contestava la fondatezza della domanda Parte_1
attorea, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di ZA accoglieva la domanda revocatoria limitatamente all'atto del 18.5.2016 con cui il aveva conferito nel trust Pt_2
la partecipazione sociale di compensando integralmente le spese di Controparte_5
lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato a Parte_1
tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo contesta la decisione nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
L'appellante sostiene che l'unico atto dispositivo lesivo delle ragioni dei creditori, in relazione al quale è configurabile il requisito dell'eventus damni ed avverso il quale avrebbe dovuto essere proposta l'azione revocatoria, è l'atto costitutivo del vincolo di destinazione posto in essere nel 2011, che ha sottratto la quota di partecipazione al capitale sociale di alla garanzia patrimoniale generica, non avendo invece il Controparte_5
successivo conferimento di questa partecipazione nel trust concorso a diminuire tale garanzia.
Deduce che è del tutto irrilevante che il vincolo ex art. 2645-ter c.c. fosse destinato a cessare al momento del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste nell'atto costitutivo, trattandosi di circostanza distinta e successiva alla sottrazione delle quote alla garanzia patrimoniale.
2.2 Col secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dell'eventus damni.
7 Al riguardo richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di tale requisito deve essere valutata esclusivamente nel momento in cui viene posto in essere l'atto revocando, essendo del tutto irrilevanti le vicende, personali e patrimoniali, che interessano successivamente il debitore.
Rileva che dal conferimento delle quote nel trust non è derivato alcun pregiudizio per i creditori, in quanto al momento della stipula di tale atto era preclusa agli stessi la possibilità di soddisfarsi sulle partecipazioni sociali in conseguenza del vincolo di destinazione gravante sulle stesse.
Nega che il momento storico in cui deve essere verificata l'esistenza di tale requisito vada individuato in quello in cui, con la morte del avvenuta nel 2020, sono cessati gli Pt_2
effetti del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e il conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale di nel trust è divenuto efficace in Controparte_5 virtù delle previsioni di cui agli artt.
2.1 e 2.2 dell'atto di trasferimento del 18.5.2016.
Deduce che i creditori non hanno fornito la prova dell'incapienza del patrimonio residuo del debitore.
Osserva altresì che il sequestro conservativo delle partecipazioni sociali in Controparte_5
il cui valore ammonta a circa 1 milione di euro, concesso dal tribunale ante causam,
[...]
è idoneo ad assicurare il soddisfacimento del credito degli attori.
2.3 Col terzo motivo critica la decisione laddove ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in capo alla . Pt_1
L'appellante deduce che gli atti di costituzione del vincolo di destinazione sulle quote, di costituzione del trust, di conferimento nel trust delle partecipazioni sociali e di cessione di una parte di queste sono stati previamente autorizzati dal giudice tutelare e da lei posti in essere nella sua qualità di amministratrice di sostegno e con la finalità di salvaguardare gli interessi del in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, senza alcuna Pt_2
volontà fraudolenta.
3. Si sono costituiti , e , i quali hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiesto il rigetto del gravame ed hanno proposto a loro volta appello incidentale, affidato a due motivi.
8 3.1 Col primo motivo denunciano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere rigettato la domanda di revocatoria nei confronti dell'atto di conferimento nel trust del prezzo della cessione della partecipazione sociale in ER Immobiliare s.r.l. sulla base del rilievo che
“l'azione revocatoria avrebbe dovuto dirigersi non solo e non tanto contro il materiale pagamento del corrispettivo al trust, ma proprio ed esattamente contro l'atto stesso di cessione della proprietà delle quote” e che “il pagamento al trust non possiede una sua
“autonomia” quale atto distinto dalla cessione delle quote, ma è conseguenza dell'avvenuto scioglimento del vincolo ex art 2465 ter cc sulle quote della ER
Immobiliare srl per effetto della vendita e della contestuale realizzazione della condizione
(scioglimento del vincolo per alienazione dei beni a esso sottoposti), con trasferimento del prezzo al soggetto che per tale ragione era divenuto proprietario, cioè il trust”.
Essi lamentano che il giudice di prime cure abbia travisato il significato delle clausole contrattuali, in quanto: a) in forza della clausola contenuta nell'art. 5 dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., con la vendita del 10.7.2019 da parte di a delle quote della soc. ER Immobiliare s.r.l. si è CP_6 Testimone_2 verificata la “revoca espressa del vincolo”; b) la condizione sospensiva non retroattiva prevista nel contratto del 18.5.2016, con cui tale quota è stata conferita nel trust, non si è avverata perché essa fa riferimento ad una delle cause di scioglimento generale del vincolo, tra le quali non rientrano gli atti dispositivi di singoli beni, ed esclude espressamente dalla propria sfera di operatività i beni che siano stati alienati prima dell'avverarsi di una di tali cause generali di scioglimento del vincolo ex art 2645-ter; c) il ricavato della vendita - ricavato che per effetto della previsione di “revoca espressa del vincolo” sulla quota alienate, in virtù di quanto previsto nell'atto istitutivo del vincolo 2645-ter c.c., era a sua volta libero da vincoli di sorta -, anziché essere incassato dal venditore , è CP_6 stato da quest'ultimo conferito nel Salons US, previa autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare.
Essi sostengono, pertanto, che il conferimento nel trust del ricavato della vendita della quota di partecipazione al capitale sociale di ER Immobiliare s.r.l. è un atto autonomo e distinto rispetto a quello con cui tale quota è stata trasferita al , ed in quanto Per_3
9 lesivo delle ragioni dei creditori è suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.
3.2 Col secondo motivo contestano il capo della sentenza che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Private US Company s.r.l., Salons US e , pur regolarmente Controparte_4
evocato in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
5. I primi due motivi di appello principale, che possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
Innanzitutto va rammentato che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, per la sussistenza del presupposto dell'eventus damni non è necessario che sia divenuta impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, perché in tal modo viene frustrata la funzione di garanzia del patrimonio del debitore, secondo una valutazione da operarsi "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo alla modificazione quantitativa o anche solo qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. in senso conforme Cass. n. 16986 dell'01/08/2007;
Cass. n. 20813 del 27/10/2004; Cass. 17/10/2001 n. 12678).
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. n. 7767 del 29/03/2007).
Ed ancora, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 26310 del 29/09/2021).
10 Costituisce altresì jus receptum che in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. n. 3538 del 06/02/2019 e Cass. n. 23743 del 14/11/2011).
Alla luce di tali principi non è revocabile in dubbio che l'atto del 18.5.2016 con cui CP_6
ha conferito nel trust, costituito l'anno precedente, la propria quota di
[...]
partecipazione al capitale sociale di è suscettibile di arrecare un Controparte_5
pregiudizio ulteriore alle ragioni dei suoi creditori rispetto a quello derivante dalla costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. e come tale sia assoggettabile al rimedio revocatorio.
Infatti, mentre l'effetto segregativo del vincolo di destinazione a fini assistenziali è cessato alla morte del che integra una delle cause di scioglimento previste dall'art. 5 Pt_2 dell'atto costitutivo, l'effetto segregativo prodotto dal trust, che ha durata pari a 90 anni a partire dalla data di stipulazione dell'atto (v. art.
2.29 dell'atto istitutivo del trust), avvenuta quando il aveva 66 anni, è idoneo a sottrarre i beni del debitore all'aggressione dei Pt_2
suoi creditori anche dopo la sua morte, restando i beni conferiti segregati nel patrimonio del trust e, quindi, diventando estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee (che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust) per tutta la sua durata.
Che l'atto di conferimento nel trust delle quote sociali abbia aggravato, sotto il profilo temporale, la posizione del ceto creditorio è inoltre dimostrato dal fatto che la sua efficacia
è stata sottoposta alla condizione sospensiva, non retroattiva, consistente nella cessazione, per qualsiasi causa, del vincolo di destinazione.
Ciò significa che il momento a partire dal quale il conferimento ha iniziato a produrre i propri effetti è proprio quello in cui il vincolo di destinazione è divenuto inefficace.
Dunque, senza il trasferimento al trust nel 2016 i creditori del alla sua morte, Pt_2
avrebbero potuto soddisfarsi sulle quote sociali.
11 Non è vi dubbio, pertanto, che dall'atto di disposizione impugnato, che ha modificato nei termini sopra descritti la situazione patrimoniale del debitore, derivi un pericolo di danno, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito dedotto in giudizio.
D'altra parte, la non ha affatto provato, pur incombendo sulla stessa il relativo Pt_1
onere, che il patrimonio residuo del debitore è tale da soddisfare ampiamente le ragioni di credito vantate nei suoi confronti dagli odierni appellati.
Inoltre, dato che l'atto di conferimento delle quote sociali è stato stipulato nel 2016, deve reputarsi tempestivo l'esercizio dell'azione revocatoria, essendo stato l'atto di citazione notificato nel 2020 e, quindi, entro il termine quinquennale di cui all'art. 2903 cod. civ.
Da ultimo, non colgono nel segno le argomentazioni svolte dall'appellante in merito al sequestro preventivo autorizzato dal tribunale prima dell'instaurazione della causa di merito, dal momento che tale sequestro ha ad oggetto proprio la quota di partecipazione al capitale sociale di il cui conferimento nel trust è stato impugnato con Controparte_5
l'azione revocatoria, quota che pertanto non concorre a formare il patrimonio residuo del debitore, la cui capienza costituisce l'elemento rilevante al fine di valutare la sussistenza dell'eventus damni.
6. Il terzo motivo di appello principale è infondato.
In primo luogo va rammentato che l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (v. Cass. n. 9320 del 04/04/2019).
Sotto il profilo soggettivo si osserva che quando – come è avvenuto nella fattispecie – si è in presenza di un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, sul piano dell'elemento soggettivo risulta sufficiente la mera prova, che può essere fornita anche per presunzioni, della scientia damni, e quindi la mera consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, non essendo richiesto che tale pregiudizio sia conosciuto anche dal terzo beneficiario (v. ex plurimis Cass. n. 17867 del 22/08/2007,
Cass. n. 5072 del 03/03/2009 e Cass. n. 12045 del 17/05/2010).
Il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza
12 del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto
(Cass. n. 9192 del 02/04/2021).
Poiché l'atto impugnato è stato compiuto dalla , nella veste di a.d.s. del marito ed in Pt_1
rappresentanza del medesimo, l'elemento psicologico della scientia damni va accertato in capo a quest'ultima ex art. 1391 cod. civ.
Al riguardo, tra le presunzioni semplici da cui può essere desunta la prova della scientia damni è compresa anche la sussistenza di un vincolo parentale o di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. n. 10928 del 09/06/2020 e Cass. n. 1286 del 18/01/2019).
In concreto la prova della sussistenza della scientia damni in capo alla è ricavabile Pt_1
dal fatto che la stessa ha partecipato in qualità di a.d.s. del marito, al giudizio promosso nel
2011 da , e per conseguire il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
soddisfacimento del proprio credito.
E' inoltre, significativo che il trust sia stato costituito a distanza di circa due mesi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Verona che ha condannato il al Pt_2
pagamento della somma di €422.137,84.
E', infine, del tutto evidente che ai fini della verifica relativa all'esistenza dell'elemento psicologico in capo all'a.d.s. è del tutto irrilevante che l'atto di conferimento delle partecipazioni sociali nel trust sia stato autorizzato dal giudice tutelare, i cui poteri sono strumentali alla cura della persona e del patrimonio della persona beneficiaria e non alla tutela dei suoi creditori.
7. Il primo motivo di appello incidentale è fondato.
Innanzitutto, va ricordato che l'art. 5 dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione annovera tra le plurime cause di scioglimento del vincolo, oltre alla morte del beneficiario, anche “la revoca espressa del vincolo, anche su singoli beni, da considerarsi implicita nell'atto di alienazione che il disponente dovesse porre in essere”.
Ciò comporta che con la vendita del 10.7.2019 da parte di a CP_6 Tes_2
della propria quota di partecipazione al capitale sociale di ER Immobiliare
[...]
s.r.l. si è verificata l'estinzione del vincolo sulla quota ceduta.
13 Dal tenore letterale degli artt.
2.1 e 2.2 dell'atto di conferimento delle partecipazioni sociali nel trust, si evince altresì che tale conferimento era stato subordinato alla condizione sospensiva non retroattiva, consistente nella cessazione, per qualsiasi causa, del vincolo di destinazione, e che, a quella data, le stesse risultassero ancora nella titolarità del per Pt_2
non essere da questi state trasferite a terzi.
L'alienazione in data 10.7.2019 a della partecipazione sociale di Testimone_2
ER Immobiliare s.r.l. ha, da un lato, determinato l'estinzione del vincolo di destinazione su tale bene, e, dall'altro, impedito che si avverasse la condizione sospensiva dedotta nell'atto di conferimento, di talché la quota sociale non è entrata nel patrimonio del trust.
Il prezzo ricavato dalla sua alienazione, che avrebbe dovuto essere corrisposto dal compratore al venditore , è stato invece versato nel conto corrente intestato CP_6
al trust.
Ciò è avvenuto perché la , nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata in Pt_1
data 9.7.2019, ha chiesto al Giudice Tutelare di “dare atto che il ricavato della vendita delle quote ER Immobiliare s.r.l. spetti al SALONS TRUST in forza di quanto previsto nell'atto di trasferimento al trustee del trust 'SALONS TRUST' Parte_4
di Chiampo in data 18 maggio 2016 n. 53360/20969 del , e Persona_5 Parte_5 comunque di disporre che quanto ricavato sia destinato al trust stesso” (v. doc. 11 del fascicolo attoreo di primo grado).
Ed il G.T., nell'autorizzare quanto richiesto, ha specificato “che la somma ricavata dalla cessione dovrà essere riversata al Salons US”.
L'atto di conferimento del prezzo nel trust costituisce dunque un ulteriore atto dispositivo del patrimonio del debitore, autonomo e distinto rispetto a quello di alienazione della quota, che, al pari di quest'ultimo, è idoneo a ledere le ragioni dei creditori e come tale è revocabile, dovendo ritenersi sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per le ragioni già illustrate in precedenza con riferimento all'altro atto dispositivo impugnato e non ponendosi la necessità di estendere il contradditorio al compratore Tes_2
, che risulta estraneo a tale atto.
[...]
8. Dall'accoglimento del primo motivo consegue la fondatezza anche del secondo motivo di appello incidentale.
14 Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento di sequestro conservativo esperito ante causam dagli attori, vanno poste interamente a carico di con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto Parte_1
richiesta.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di , e dell'atto con cui CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ha conferito nel Salons US il prezzo di €466.142,66 ricavato dall'atto di CP_6
cessione della quota di sua proprietà di partecipazione al capitale sociale di ER
Immobiliare s.r.l., stipulato in data 10.7.2019 a rogito del notaio in Chiampo (Vi), Per_5
rep. n. 79813/21947;
2) condanna a rifondere a , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €21.000,00 per
[...]
compensi ed in €1.275,55 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
3) condanna a rifondere a , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €14.000,00 per
[...]
compensi ed in €1.848,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
4) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione dell'art. Parte_1
13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
15
16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 190 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Federico Casa contro
(C.F. CP_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
(C.F. Controparte_3 C.F._4
appellati rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Grani
e contro
Salons US (C.F. ) P.IVA_1
Private US Company s.r.l. (C.F. P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_4 C.F._5
appellati contumaci
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2194/2022 del Tribunale di ZA emessa in data 21.12.2002 e depositata in data 22.12.2022
Conclusioni di : Parte_1
“in via preliminare
1) per le ragioni tutte di cui in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.
2903 c.c. dell'azione revocatoria promossa dagli appellati e, per gli effetti, rigettate integralmente le domande dagli stessi azionate in primo grado e ciò sia con riferimento al conferimento nel Salons US del prezzo ricavato dalla vendita delle quote dalla ER
Immobiliare S.r.l. di proprietà del sig. , sia riguardo il conferimento nel predetto Pt_2
Salons US delle quote della sempre di proprietà del;
Controparte_5 Pt_2
nel merito in principale
2) per le ragioni tutte di cui in atti, accertare e dichiarare l'insussistenza nel caso di specie dell'eventus danni e/o del consilium fraudis e, per gli effetti, rigettare integralmente le domande azionate dagli appellati in primo grado e ciò sia con riferimento al conferimento nel Salons US del prezzo ricavato dalla vendita delle quote dalla ER Immobiliare
s.r.l. di proprietà del sig. , sia riguardo il conferimento nel predetto Salons US Pt_2
delle quote della sempre di proprietà del , non sussistendone i Controparte_5 Pt_2
presupposti. sempre in via principale, con riferimento all'appello incidentale promosso dagli appellati
3) rigettare, siccome infondato in fatto ed in diritto per le ragioni in atti dedotte e per quelle che si andranno a dedurre negli scritti conclusivi (comunque già esposte nel giudizio di primo grado), l'appello incidentale promosso dagli appellati (tendente alla declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. del cosiddetto negozio di 'conferimento' o 'riversamento' o
'versamento' eseguito dal Sig. nei confronti del Salons US, avente ad CP_6
oggetto il ricavato della vendita della partecipazione sociale in ER Immobiliare s.r.l., pari ad Euro 466.142,66, nonché l'integrale rifusione delle spese di lite del giudizio di primo grado e del procedimento cautelare). in ogni caso
4) spese di lite integralmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria
2 5) si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse nel corso del giudizio di prime cure, ossia:
a) prova per interpello degli appellati e per testi sulle seguenti circostanze:
1) vero che nel 2010 era affetto da sindrome di Parkinson plus e soffriva di un Pt_2
importante disturbo del comportamento noto come bradifrenia, come risulta dai docc. 6-8
e 15, che si rammostrano;
2) vero che a causa di tale malattia e della necessità di tutelare il la NOa , Pt_2 Pt_1
in qualità di amministratore di sostegno del , nel novembre del 2011 interveniva Pt_2 all'atto di costituzione di vincolo di destinazione, sottoponendo a tale vincolo alcuni beni per il soddisfacimento delle esigenze e bisogni morali e materiali dello stesso soggetto beneficiario dell'amministrazione di sostegno, soggetto disabile, NO;
CP_6
3) vero che nel 2011 le quote della erano conferite nel patrimonio Controparte_5
separato ex art. 2645-ter c.c., la cui gestione era integralmente affidata alla NOa
, coniuge separata e amministratrice di sostegno;
Pt_1
4) vero che dal 2011 era la NOa che partecipava alle riunioni relative alla Pt_1 gestione della si confrontava con l'organo amministrativo e il Controparte_5
direttore generale, curava, per quanto possibile, gli interessi di nella Pt_2 [...]
; CP_5
5) vero che anche il US del 2014 era costituito per le medesime palesi esigenze di CP_6
e dell'handicap psichico della FI , che, diversamente, non
[...] Persona_1
avrebbero mai potuto attendere a se stessi, come risulta dai docc. 10) e 16) che si rammostrano;
6) vero che a partire dal 2010 in poi non era in grado di attendere alle sue CP_6
esigenze di vita, non assumeva alcuna decisione e per ogni sua determinazione si affidava all'amministratrice di sostegno;
7) vero che egli, vivendo da solo a Montecchio Maggiore, in via Fermi, era sempre assistito da una badante;
8) vero che a partire dal 2010 egli era sempre assente dalla società e Controparte_5
tutto il suo patrimonio oggetto di numerose esecuzioni immobiliari, come da documentazione che si rammostra (doc. 27);
3 Cont 9) vero che i NOi e , titolari della con riferimento alle decisioni Per_2 Per_3
importanti per la vita della società dal 2011 in poi interpellavano solo la NOa . Pt_1
10) vero che le quote della ER erano di proprietà del US (cfr. doc. 14 che si rammostra), che le vendeva a;
Per_3
11) vero che in data 10 luglio , su delega di , versava sul conto Persona_4 Per_3
corrente del US, che vendeva le quote della ER a , la somma di Euro Per_3
466.142,66, come risulta dai doc. 14) e 18) che si rammostrano;
12) vero che tale delegazione di pagamento del luglio 2019 costituiva una fase dell'esecuzione e attuazione dei complessi rapporti che intercorrevano tra il US,
[...]
e , e che essi regolavano nel luglio del 2019. Per_3 Per_2
S'indicano a testi di Creazzo, di Altavilla Vicentina, Persona_4 Tes_1 [...]
di Trissino, di Solagna Tes_2 Controparte_4
b) consulenza tecnica
Si chiede disporsi consulenza tecnica d'ufficio sul valore della , al fine di Controparte_5 verificare come il valore della quota sia già satisfattiva per gli appellati”.
Conclusioni di , e : CP_1 Controparte_2 Controparte_3
“NEL MERITO
1) Rigettarsi integralmente, per le ragioni in fatto e diritto di cui alla narrativa, l'appello ex adverso proposto;
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE
2) Riformarsi la sentenza n. 2194/2022 pubblicata il 22/12/2022 dal Tribunale di ZA all'esito del giudizio R.G.N. 5502/2020 e, in accoglimento delle domande rassegnate in primo grado, ex art. 2901 c.c. dichiararsi inefficace nei confronti degli Avv.ti CP_2
e e del Dott. il negozio di 'conferimento' o
[...] CP_1 Controparte_3
'riversamento' o 'versamento' dal Sig. al SALONS TRUST nella persona CP_6
del trustee del ricavato della vendita della partecipazione sociale in ER Immobiliare
s.r.l., pari ad € 466.142,66 stipulato con atto 10/07/2019 n. 79813/21947 del notaio
messo in atto a mezzo bonifico bancario da parte di , su Persona_5 Persona_4 ordine del Sig. nella persona dell'a.d.s., NOa , sul conto del trust n. Pt_2 Parte_1
6472 acceso presso la filiale di Trento (TN) alla via S. Croce n. 49 di Controparte_7
4 intestato AL US (c.f. ) identificato dall'IBAN P.IVA_2
[...];
In ogni caso, anche in via di appello incidentale.
3) onorari e spese di lite, oltre spese generali ed accessori di legge del processo di sequestro conservativo 3687/2020 RG Tribunale di ZA ivi compreso il compenso del
Custode integralmente rifusi con distrazione a favore dello scrivente procuratore che se ne dichiara integralmente antistatario;
4) onorari e spese di lite del giudizio di primo grado (5502/2020 RG Tribunale di ZA )
e del presente grado di giudizio, oltre rimb forf. Iva e cpa nella misura di legge, integralmente rifuse con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario per entrambi i gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con scrittura privata sottoscritta in data 18.10.2010 , in proprio e quale CP_6
socio e amministratore unico di si accollava il debito di €422.137,84 contratto da CP_8
terzi nei confronti degli avv.ti e e del dott. commercialista CP_1 Controparte_2
, per le prestazioni professionali rese in loro favore. Controparte_3
Nel 2011 i professionisti promuovevano avanti al Tribunale di Verona la causa volto a ottenere la condanna del al pagamento in loro favore del suddetto importo, che si Pt_2
concludeva in primo grado con la pronuncia della sentenza n. 1535/2015, pubblicata in data
09.06.2015, che accoglieva la domanda attorea e che veniva confermata dalla Corte di
Appello di Venezia con sentenza n. 762/2021 pubblicata in data 23.03.2021, avverso la quale pende attualmente ricorso per cassazione.
In data 4.11.2011 la moglie del che era stata nominata sua Pt_2 Parte_1
amministratrice di sostegno in data 5.10.2011, con la finalità di tutelare il patrimonio del marito per far fronte ai bisogni di mantenimento, cura e assistenza dello stesso, costituiva un vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. sulle quote di partecipazione alle società ER Immobiliare s.r.l. e detenute dal coniuge, fino alla sua Controparte_5
morte, salva la facoltà espressa di revoca del vincolo, anche su singoli beni, da considerarsi implicita nell'atto di alienazione che il disponente avesse eventualmente posto in essere.
5 In data 28.7.2015, per una maggiore tutela degli interessi, oltre che del marito, del loro figlio ancora minorenne e della propria FI avuta da un precedente matrimonio e portatrice di handicap, la , in proprio e quale amministratrice di sostegno del marito, Pt_1
costituiva il trust denominato “Salons US”, nominando quale trustee Private US
Company s.r.l. (alla quale è poi subentrato il di lei fratello ), nel quale Controparte_4
il in data 18.5.2016, a mezzo dell'a.d.s., conferiva le partecipazioni sociali Pt_2
detenute in ER Immobiliare s.r.l. e già oggetto del vincolo di Controparte_5
destinazione.
L'atto di trasferimento prevedeva all'art.
2.1. che “i trasferimenti delle quote di partecipazione di cui al precedente punto 1.1., da parte dei NT , posto che Pt_2
le quote medesime sono oggetto di Vincolo di Destinazione, come evidenziato in premessa, vengono dalle parti subordinati alla condizione sospensiva, non retroattiva, consistente nella cessazione, per qualsiasi causa, del Vincolo di Destinazione, in conformità alle cause di scioglimento espressamente previste nell'Atto Costitutivo di Vincolo di Destinazione e nella perdurante esistenza in capo a , a quella data, di tali quote di Parte_3 partecipazione (di seguito per brevità la "Condizione Sospensiva")” e all'art.
2.2 stabiliva che “conseguentemente il US acquisterà la proprietà della Quota SERENA
IMMOBILIARE del NT Visonà e della Quota GER ELETTRONICA del NT
Visonà nel momento in cui le stesse cesseranno di essere destinate in forza del Vincolo di
Destinazione e se, a quella data, non saranno state oggetto di atti di disposizione in conformità alle previsioni di cui al relativo atto costitutivo”.
In data 10.7.2019 trasferiva a (attraverso un articolato CP_6 Testimone_2
atto di cessione e permuta) la proprietà della propria quota di partecipazione al capitale sociale di ER Immobiliare s.r.l. per il corrispettivo di €466.142,66 che veniva versato nel conto corrente intestato al trust.
In data 13.3.2020 il decedeva, lasciando a sé superstiti la moglie, che accettava Pt_2
l'eredità con beneficio d'inventario, ed il figlio, che vi rinunziava.
Con atto di citazione notificato in data 21.9.2020 , e CP_1 Controparte_2 [...]
convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di ZA Controparte_3 Parte_1
Private US Company s.r.l. e Salons US, al fine di sentir dichiarare l'inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. nei propri confronti dell'atto del 18.5.2016 con cui il aveva Pt_2
6 trasferito al trust la proprietà della propria quota di partecipazione al capitale sociale di
[...]
e del successivo atto del 10.7.2019 con cui il aveva conferito nel Controparte_5 Pt_2
trust il prezzo ricavato dalla vendita della partecipazione sociale in ER Immobiliare
s.r.l.
Si costituiva in giudizio solo , la quale contestava la fondatezza della domanda Parte_1
attorea, chiedendone il rigetto.
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di ZA accoglieva la domanda revocatoria limitatamente all'atto del 18.5.2016 con cui il aveva conferito nel trust Pt_2
la partecipazione sociale di compensando integralmente le spese di Controparte_5
lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto tempestivo appello, affidato a Parte_1
tre motivi di gravame.
2.1 Col primo motivo contesta la decisione nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
L'appellante sostiene che l'unico atto dispositivo lesivo delle ragioni dei creditori, in relazione al quale è configurabile il requisito dell'eventus damni ed avverso il quale avrebbe dovuto essere proposta l'azione revocatoria, è l'atto costitutivo del vincolo di destinazione posto in essere nel 2011, che ha sottratto la quota di partecipazione al capitale sociale di alla garanzia patrimoniale generica, non avendo invece il Controparte_5
successivo conferimento di questa partecipazione nel trust concorso a diminuire tale garanzia.
Deduce che è del tutto irrilevante che il vincolo ex art. 2645-ter c.c. fosse destinato a cessare al momento del verificarsi di una delle cause di scioglimento previste nell'atto costitutivo, trattandosi di circostanza distinta e successiva alla sottrazione delle quote alla garanzia patrimoniale.
2.2 Col secondo motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per aver ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dell'eventus damni.
7 Al riguardo richiama il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'esistenza di tale requisito deve essere valutata esclusivamente nel momento in cui viene posto in essere l'atto revocando, essendo del tutto irrilevanti le vicende, personali e patrimoniali, che interessano successivamente il debitore.
Rileva che dal conferimento delle quote nel trust non è derivato alcun pregiudizio per i creditori, in quanto al momento della stipula di tale atto era preclusa agli stessi la possibilità di soddisfarsi sulle partecipazioni sociali in conseguenza del vincolo di destinazione gravante sulle stesse.
Nega che il momento storico in cui deve essere verificata l'esistenza di tale requisito vada individuato in quello in cui, con la morte del avvenuta nel 2020, sono cessati gli Pt_2
effetti del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e il conferimento della quota di partecipazione al capitale sociale di nel trust è divenuto efficace in Controparte_5 virtù delle previsioni di cui agli artt.
2.1 e 2.2 dell'atto di trasferimento del 18.5.2016.
Deduce che i creditori non hanno fornito la prova dell'incapienza del patrimonio residuo del debitore.
Osserva altresì che il sequestro conservativo delle partecipazioni sociali in Controparte_5
il cui valore ammonta a circa 1 milione di euro, concesso dal tribunale ante causam,
[...]
è idoneo ad assicurare il soddisfacimento del credito degli attori.
2.3 Col terzo motivo critica la decisione laddove ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo in capo alla . Pt_1
L'appellante deduce che gli atti di costituzione del vincolo di destinazione sulle quote, di costituzione del trust, di conferimento nel trust delle partecipazioni sociali e di cessione di una parte di queste sono stati previamente autorizzati dal giudice tutelare e da lei posti in essere nella sua qualità di amministratrice di sostegno e con la finalità di salvaguardare gli interessi del in considerazione delle sue precarie condizioni di salute, senza alcuna Pt_2
volontà fraudolenta.
3. Si sono costituiti , e , i quali hanno CP_1 Controparte_2 Controparte_3
chiesto il rigetto del gravame ed hanno proposto a loro volta appello incidentale, affidato a due motivi.
8 3.1 Col primo motivo denunciano l'errore in cui è incorso il tribunale per avere rigettato la domanda di revocatoria nei confronti dell'atto di conferimento nel trust del prezzo della cessione della partecipazione sociale in ER Immobiliare s.r.l. sulla base del rilievo che
“l'azione revocatoria avrebbe dovuto dirigersi non solo e non tanto contro il materiale pagamento del corrispettivo al trust, ma proprio ed esattamente contro l'atto stesso di cessione della proprietà delle quote” e che “il pagamento al trust non possiede una sua
“autonomia” quale atto distinto dalla cessione delle quote, ma è conseguenza dell'avvenuto scioglimento del vincolo ex art 2465 ter cc sulle quote della ER
Immobiliare srl per effetto della vendita e della contestuale realizzazione della condizione
(scioglimento del vincolo per alienazione dei beni a esso sottoposti), con trasferimento del prezzo al soggetto che per tale ragione era divenuto proprietario, cioè il trust”.
Essi lamentano che il giudice di prime cure abbia travisato il significato delle clausole contrattuali, in quanto: a) in forza della clausola contenuta nell'art. 5 dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c., con la vendita del 10.7.2019 da parte di a delle quote della soc. ER Immobiliare s.r.l. si è CP_6 Testimone_2 verificata la “revoca espressa del vincolo”; b) la condizione sospensiva non retroattiva prevista nel contratto del 18.5.2016, con cui tale quota è stata conferita nel trust, non si è avverata perché essa fa riferimento ad una delle cause di scioglimento generale del vincolo, tra le quali non rientrano gli atti dispositivi di singoli beni, ed esclude espressamente dalla propria sfera di operatività i beni che siano stati alienati prima dell'avverarsi di una di tali cause generali di scioglimento del vincolo ex art 2645-ter; c) il ricavato della vendita - ricavato che per effetto della previsione di “revoca espressa del vincolo” sulla quota alienate, in virtù di quanto previsto nell'atto istitutivo del vincolo 2645-ter c.c., era a sua volta libero da vincoli di sorta -, anziché essere incassato dal venditore , è CP_6 stato da quest'ultimo conferito nel Salons US, previa autorizzazione rilasciata dal giudice tutelare.
Essi sostengono, pertanto, che il conferimento nel trust del ricavato della vendita della quota di partecipazione al capitale sociale di ER Immobiliare s.r.l. è un atto autonomo e distinto rispetto a quello con cui tale quota è stata trasferita al , ed in quanto Per_3
9 lesivo delle ragioni dei creditori è suscettibile di essere dichiarato inefficace ai sensi dell'art. 2901 c.c.
3.2 Col secondo motivo contestano il capo della sentenza che ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite.
4. Private US Company s.r.l., Salons US e , pur regolarmente Controparte_4
evocato in giudizio, non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.
5. I primi due motivi di appello principale, che possono essere trattati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
Innanzitutto va rammentato che secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, per la sussistenza del presupposto dell'eventus damni non è necessario che sia divenuta impossibile la realizzazione del credito, ma è sufficiente un pericolo di danno, derivante da una minore aggredibilità dei beni del debitore o da una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito, perché in tal modo viene frustrata la funzione di garanzia del patrimonio del debitore, secondo una valutazione da operarsi "ex ante", con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo alla modificazione quantitativa o anche solo qualitativa della composizione del patrimonio (cfr. in senso conforme Cass. n. 16986 dell'01/08/2007;
Cass. n. 20813 del 27/10/2004; Cass. 17/10/2001 n. 12678).
Tale rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria, mentre è onere del debitore, per sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. n. 1902 del 03/02/2015; Cass. n. 7767 del 29/03/2007).
Ed ancora, l'accertamento dell'eventus damni non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante, ma richiede solo la dimostrazione da parte di quest'ultimo della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (Cass. n. 26310 del 29/09/2021).
10 Costituisce altresì jus receptum che in tema di revocatoria ordinaria, il momento storico in cui deve essere verificata la sussistenza dell'"eventus damni", inteso come pregiudizio alle ragioni del creditore, tale da determinare l'insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, è quello in cui viene compiuto l'atto di disposizione dedotto in giudizio ed in cui può apprezzarsi se il patrimonio residuo del debitore sia tale da soddisfare le ragioni del creditore, restando, invece, assolutamente irrilevanti, al fine anzidetto, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate direttamente all'atto di disposizione (Cass. n. 3538 del 06/02/2019 e Cass. n. 23743 del 14/11/2011).
Alla luce di tali principi non è revocabile in dubbio che l'atto del 18.5.2016 con cui CP_6
ha conferito nel trust, costituito l'anno precedente, la propria quota di
[...]
partecipazione al capitale sociale di è suscettibile di arrecare un Controparte_5
pregiudizio ulteriore alle ragioni dei suoi creditori rispetto a quello derivante dalla costituzione del vincolo di destinazione ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. e come tale sia assoggettabile al rimedio revocatorio.
Infatti, mentre l'effetto segregativo del vincolo di destinazione a fini assistenziali è cessato alla morte del che integra una delle cause di scioglimento previste dall'art. 5 Pt_2 dell'atto costitutivo, l'effetto segregativo prodotto dal trust, che ha durata pari a 90 anni a partire dalla data di stipulazione dell'atto (v. art.
2.29 dell'atto istitutivo del trust), avvenuta quando il aveva 66 anni, è idoneo a sottrarre i beni del debitore all'aggressione dei Pt_2
suoi creditori anche dopo la sua morte, restando i beni conferiti segregati nel patrimonio del trust e, quindi, diventando estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee (che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust) per tutta la sua durata.
Che l'atto di conferimento nel trust delle quote sociali abbia aggravato, sotto il profilo temporale, la posizione del ceto creditorio è inoltre dimostrato dal fatto che la sua efficacia
è stata sottoposta alla condizione sospensiva, non retroattiva, consistente nella cessazione, per qualsiasi causa, del vincolo di destinazione.
Ciò significa che il momento a partire dal quale il conferimento ha iniziato a produrre i propri effetti è proprio quello in cui il vincolo di destinazione è divenuto inefficace.
Dunque, senza il trasferimento al trust nel 2016 i creditori del alla sua morte, Pt_2
avrebbero potuto soddisfarsi sulle quote sociali.
11 Non è vi dubbio, pertanto, che dall'atto di disposizione impugnato, che ha modificato nei termini sopra descritti la situazione patrimoniale del debitore, derivi un pericolo di danno, tale da compromettere la fruttuosità dell'esecuzione coattiva del credito dedotto in giudizio.
D'altra parte, la non ha affatto provato, pur incombendo sulla stessa il relativo Pt_1
onere, che il patrimonio residuo del debitore è tale da soddisfare ampiamente le ragioni di credito vantate nei suoi confronti dagli odierni appellati.
Inoltre, dato che l'atto di conferimento delle quote sociali è stato stipulato nel 2016, deve reputarsi tempestivo l'esercizio dell'azione revocatoria, essendo stato l'atto di citazione notificato nel 2020 e, quindi, entro il termine quinquennale di cui all'art. 2903 cod. civ.
Da ultimo, non colgono nel segno le argomentazioni svolte dall'appellante in merito al sequestro preventivo autorizzato dal tribunale prima dell'instaurazione della causa di merito, dal momento che tale sequestro ha ad oggetto proprio la quota di partecipazione al capitale sociale di il cui conferimento nel trust è stato impugnato con Controparte_5
l'azione revocatoria, quota che pertanto non concorre a formare il patrimonio residuo del debitore, la cui capienza costituisce l'elemento rilevante al fine di valutare la sussistenza dell'eventus damni.
6. Il terzo motivo di appello principale è infondato.
In primo luogo va rammentato che l'istituzione di trust familiare non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura - ai fini della revocatoria ordinaria - un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (v. Cass. n. 9320 del 04/04/2019).
Sotto il profilo soggettivo si osserva che quando – come è avvenuto nella fattispecie – si è in presenza di un atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, sul piano dell'elemento soggettivo risulta sufficiente la mera prova, che può essere fornita anche per presunzioni, della scientia damni, e quindi la mera consapevolezza, in capo al debitore, di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, non essendo richiesto che tale pregiudizio sia conosciuto anche dal terzo beneficiario (v. ex plurimis Cass. n. 17867 del 22/08/2007,
Cass. n. 5072 del 03/03/2009 e Cass. n. 12045 del 17/05/2010).
Il requisito della "scientia damni" richiesto dall'art. 2901, comma 1, n. 1), c.c. si risolve, non già nella consapevolezza dell'insolvenza del debitore, ma nella semplice conoscenza
12 del danno che ragionevolmente può derivare alle ragioni creditorie dal compimento dell'atto
(Cass. n. 9192 del 02/04/2021).
Poiché l'atto impugnato è stato compiuto dalla , nella veste di a.d.s. del marito ed in Pt_1
rappresentanza del medesimo, l'elemento psicologico della scientia damni va accertato in capo a quest'ultima ex art. 1391 cod. civ.
Al riguardo, tra le presunzioni semplici da cui può essere desunta la prova della scientia damni è compresa anche la sussistenza di un vincolo parentale o di rapporti di convivenza extramatrimoniale tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (v. Cass. n. 10928 del 09/06/2020 e Cass. n. 1286 del 18/01/2019).
In concreto la prova della sussistenza della scientia damni in capo alla è ricavabile Pt_1
dal fatto che la stessa ha partecipato in qualità di a.d.s. del marito, al giudizio promosso nel
2011 da , e per conseguire il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
soddisfacimento del proprio credito.
E' inoltre, significativo che il trust sia stato costituito a distanza di circa due mesi dalla pubblicazione della sentenza del Tribunale di Verona che ha condannato il al Pt_2
pagamento della somma di €422.137,84.
E', infine, del tutto evidente che ai fini della verifica relativa all'esistenza dell'elemento psicologico in capo all'a.d.s. è del tutto irrilevante che l'atto di conferimento delle partecipazioni sociali nel trust sia stato autorizzato dal giudice tutelare, i cui poteri sono strumentali alla cura della persona e del patrimonio della persona beneficiaria e non alla tutela dei suoi creditori.
7. Il primo motivo di appello incidentale è fondato.
Innanzitutto, va ricordato che l'art. 5 dell'atto costitutivo del vincolo di destinazione annovera tra le plurime cause di scioglimento del vincolo, oltre alla morte del beneficiario, anche “la revoca espressa del vincolo, anche su singoli beni, da considerarsi implicita nell'atto di alienazione che il disponente dovesse porre in essere”.
Ciò comporta che con la vendita del 10.7.2019 da parte di a CP_6 Tes_2
della propria quota di partecipazione al capitale sociale di ER Immobiliare
[...]
s.r.l. si è verificata l'estinzione del vincolo sulla quota ceduta.
13 Dal tenore letterale degli artt.
2.1 e 2.2 dell'atto di conferimento delle partecipazioni sociali nel trust, si evince altresì che tale conferimento era stato subordinato alla condizione sospensiva non retroattiva, consistente nella cessazione, per qualsiasi causa, del vincolo di destinazione, e che, a quella data, le stesse risultassero ancora nella titolarità del per Pt_2
non essere da questi state trasferite a terzi.
L'alienazione in data 10.7.2019 a della partecipazione sociale di Testimone_2
ER Immobiliare s.r.l. ha, da un lato, determinato l'estinzione del vincolo di destinazione su tale bene, e, dall'altro, impedito che si avverasse la condizione sospensiva dedotta nell'atto di conferimento, di talché la quota sociale non è entrata nel patrimonio del trust.
Il prezzo ricavato dalla sua alienazione, che avrebbe dovuto essere corrisposto dal compratore al venditore , è stato invece versato nel conto corrente intestato CP_6
al trust.
Ciò è avvenuto perché la , nell'istanza di autorizzazione alla vendita presentata in Pt_1
data 9.7.2019, ha chiesto al Giudice Tutelare di “dare atto che il ricavato della vendita delle quote ER Immobiliare s.r.l. spetti al SALONS TRUST in forza di quanto previsto nell'atto di trasferimento al trustee del trust 'SALONS TRUST' Parte_4
di Chiampo in data 18 maggio 2016 n. 53360/20969 del , e Persona_5 Parte_5 comunque di disporre che quanto ricavato sia destinato al trust stesso” (v. doc. 11 del fascicolo attoreo di primo grado).
Ed il G.T., nell'autorizzare quanto richiesto, ha specificato “che la somma ricavata dalla cessione dovrà essere riversata al Salons US”.
L'atto di conferimento del prezzo nel trust costituisce dunque un ulteriore atto dispositivo del patrimonio del debitore, autonomo e distinto rispetto a quello di alienazione della quota, che, al pari di quest'ultimo, è idoneo a ledere le ragioni dei creditori e come tale è revocabile, dovendo ritenersi sussistenti tutti i presupposti richiesti dall'art. 2901 c.c. per le ragioni già illustrate in precedenza con riferimento all'altro atto dispositivo impugnato e non ponendosi la necessità di estendere il contradditorio al compratore Tes_2
, che risulta estraneo a tale atto.
[...]
8. Dall'accoglimento del primo motivo consegue la fondatezza anche del secondo motivo di appello incidentale.
14 Pertanto, in applicazione del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento di sequestro conservativo esperito ante causam dagli attori, vanno poste interamente a carico di con distrazione a favore del procuratore antistatario che ne ha fatto Parte_1
richiesta.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) rigetta l'appello principale ed accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di , e dell'atto con cui CP_1 Controparte_2 Controparte_3
ha conferito nel Salons US il prezzo di €466.142,66 ricavato dall'atto di CP_6
cessione della quota di sua proprietà di partecipazione al capitale sociale di ER
Immobiliare s.r.l., stipulato in data 10.7.2019 a rogito del notaio in Chiampo (Vi), Per_5
rep. n. 79813/21947;
2) condanna a rifondere a , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese del giudizio di primo grado, che si liquidano in €21.000,00 per
[...]
compensi ed in €1.275,55 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
3) condanna a rifondere a , e Parte_1 CP_1 Controparte_2 Controparte_3
le spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in €14.000,00 per
[...]
compensi ed in €1.848,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del procuratore antistatario;
4) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per l'applicazione dell'art. Parte_1
13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 22.01.2025.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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