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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 12/06/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. 656/2022 r.g.a.c.
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 656/2022
Oggi 12 giugno 2025, alle ore 11:17, innanzi al Giudice, dott.ssa Francesca Di
Donato, sono comparsi, mediante applicativo teams:
l'avv. Spada Monica per parte opponente, nonché Massimo Pulin personalmente, quale legale rappresentante p.t. della società opponente;
l'avv. Del Fabro Rosaria per parte opposta nonché il signor Parte_1
personalmente;
[...]
le parti personalmente rappresentano di aver accettato la proposta di questo giudice, formulata in data 29 maggio 2025, che qui si riporta: “pagamento di euro 2.500 da parte opponente a parte opposta, con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.”
Dopo ampia discussione entrambe le parti rappresentano di aver raggiunto l'accordo sulle seguenti questioni: “il pagamento di quanto dovuto da parte opponente a parte opposta avverrà entro il 20.6.2025 e parte opposta rinuncia al decreto ingiuntivo emesso nonché alla domanda riconvenzionale”.
Pertanto, vi è l'accettazione della proposta che qui nuovamente si riporta:
“pagamento di euro 2.500 da parte opponente a parte opposta, con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio”
Entrambi i procuratori delle parti in virtù dell'accordo raggiunto chiedono che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese di lite, a condizione dell'esatta esecuzione dell'accordo.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio la controversia viene decisa mediante pronuncia ex art. 429 c.p.c. della sentenza che segue e che fa parte integrante del presente provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GORIZIA
- SEZIONE CIVILE -
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Francesca
Di Donato ha pronunziato ex art. 429 c.p.c., in data 12 giugno 2025 la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 656 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
P.IVA: in persona del legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Manuela Spada
e Monica Spada, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Rosaria Delfabro Loda e Paolo Campanile, giusta procura in atti
OPPOSTO
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Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da verbale che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. Parte_2
200/2022, depositato il 27.5.2022 e regolarmente notificato, con il quale le veniva ingiunto di pagare ad la somma di € Parte_1
2.000,00 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale indennità di occupazione dei mesi di luglio ed agosto 2021 per l'immobile in Gorizia alla via Fatebenefratelli n. 26, già dallo stesso detenuto quale conduttrice.
Deduceva l'infondatezza del credito vantato o comunque, in subordine, di ridurne l'entità "in considerazione del fatto colposo del sig. ex art. 1227 c.c., del fatto che nei mesi di luglio e agosto Parte_1 non ha avuto la disponibilità né il godimento del bene, e che Parte_2 comunque la pretesa occupazione non si è protratta per due mesi completi", con rivalsa delle spese di lite.
Si costituiva l'opposto con memoria del 28.12.2022 Parte_1 contestando in fatto e diritto le ragioni dell'opposizione di controparte, chiedendo "in via principale nel merito" di rigettarla siccome infondata ed, "in via riconvenzionale", sempre "nel merito", di condannare al risarcimento di "tutti i danni patrimoniali subìti e Parte_2 subendi a seguito del mancato e puntuale rilascio dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione nonché i danni causati all'immobile per cattiva e omessa diligente custodia, in conseguenza della vicenda in atti", all'uopo quantificati nella "somma complessiva di Euro 4.000,00 o della
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maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa o a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria", con rivalsa delle spese del giudizio.
Denegata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, ammessi gli interrogatori formali da entrambe le parti richiesti, ma non resi all'udienza fissata, la causa era istruita mediante la prova testimoniale e articolata dalle parti e rinviata per la decisione.
Successivamente, preliminarmente alla decisione, veniva disposta la convocazione delle parti per l'udienza del 29 maggio 2025, al fine di sottoporre alle stesse una proposta conciliativa.
A tale udienza veniva formulata alle parti la seguente proposta:
“pagamento di euro 2.500 da parte opponente a parte opposta, con compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.”, con concessione di un termine per la sua valutazione.
All'udienza tenutasi in data odierna mediante collegamento da remoto con applicativo Teams le parti, personalmente, hanno rappresentato di accettare la predetta proposta conciliativa, deducendo inoltre di aver trovato l'accordo sui seguenti altri punti “il pagamento di quanto dovuto da parte opponente a parte opposta avverrà entro il 20.6.2025 e parte opposta rinuncia al decreto ingiuntivo emesso nonché alla domanda riconvenzionale”.
All'udienza odierna il giudizio viene deciso.
Tanto premesso, stante la conciliazione intervenuta tra le parti, deve dichiararsi cessata la materia del contendere e revocato il d.i. n.
200/2022.
Si dà atto che non vi è pronuncia sulle spese di lite atteso l'accordo delle parti sulla loro compensazione integrale.
P.Q.M.
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Il Tribunale di Gorizia, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla causa promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 200/2022;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Gorizia, il 12.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Di Donato
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