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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 5 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 5 febbraio 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1219, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023, pendente
T R A
, Parte_1 con gli avv.ti NAPOLEONI MARCO e SAMBUCCI ILENIA,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MANNO ALESSIA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 09.03.2023 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – Parte_1 CP_1 premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg. 11-12 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte: in via cautelare, disporre, per i motivi tutti dianzi descritti, anche inaudita altera parte, la sospensione dell'esecutività dell'avviso opposto n.397 2022 00337276 08 000 formato in data 24/12/2022, recapitato a mezzo posta in data 1/2/2023 e meglio indicata in epigrafe, così come già disposto con decreto del 6/10/2022 nel giudizio connesso al presente iscritto al RGN 4733/2022.
In via pregiudiziale, preso atto della connessione del presente giudizio con il giudizio di opposizione ad avviso di addebito n.397 2021 00129450 5400 formato in data 9/11/2021 pendente tra le medesime parti, avanti allo stesso ufficio, iscritto al RG n.741/2022 la cui udienza di discussione è fissata avanti al Dr.Tozzi, per il giorno 7.2.2024, preso altresì atto della connessione del presente giudizio con il giudizio di opposizione ad avviso di addebito n.397 2022 0016117549000 formato in data 23/07/2022, avente ad oggetto il pagamento dei contributi previdenziali gestione commercianti anni 2014/
2020, pendente tra le medesime parti, avanti allo stesso ufficio, iscritto al RGn.
4733/2022 la cui udienza di discussione è fissata avanti al dr.Tozzi per il 20.6.2023; voglia adottare i provvedimenti ritenuti idonei ai sensi del codice di rito. in via principale e definitiva, accogliere la presente opposizione per i motivi tutti dianzi illustrati, dichiarando illegittima, nulla ed improduttiva di effetti giuridici l'avviso di addebito n.397 2022 00337276 08 000 formato in data 24/12/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario.
* * *
2 Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando – limitatamente a taluni profili – le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti in questione.
* * *
Il ricorso è fondato, per le ragioni e nei termini indicati appresso.
La parte ricorrente ha presentato opposizione avverso l'avviso di addebito n. 397 2022 00337276 08 000 – riguardante crediti contributivi previdenziali, relativi all'intero anno 2021, asseritamente dovuti dalla parte ricorrente in qualità di socio di LE NC DI EU F & C (all.ti 1 e 3 e al fascicolo di parte ricorrente) – deducendo che l'obbligazione contributiva in parola sarebbe insussistente, giacché la predetta società sarebbe stata cancellata dal registro delle imprese in data 21.03.2019, a seguito dello scioglimento della stessa disposto dai soci in data 13.03.2019 (all. 9 al fascicolo di parte ricorrente).
In punto di diritto occorre ricordare che l'art. 29 della L. n. 160/1975
(come modificato dall'art. 1, co. 203, della L. n. 662/1996) prevede che
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613 [recante disposizioni in materia di “Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi”], e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di
3 vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.
[…]”.
L'art. 1, co. 208, della L. n. 662/1996 stabilisce inoltre che “Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.
Spetta all' decidere sulla iscrizione Controparte_2 nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al consiglio di amministrazione dell' , il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati CP_2 amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche”.
La giurisprudenza ha chiarito, a tal proposito, che “Ai fini dell'iscrizione alla gestione commercianti, è presupposto imprescindibile la sussistenza di un esercizio commerciale, che sia gestito dal soggetto interessato come titolare o come familiare coadiuvante o anche come socio di s.r.l. e che abbia come oggetto un'attività commerciale”
(Cassazione civile , sez. lav. , 07/09/2018 , n. 21900).
Dalla documentazione in atti risulta che LE NC DI EU F & C
– della quale la parte ricorrente era stata socia – è stata sciolta in data
13.03.2019 e cancellata dal registro delle imprese in data 21.03.2019 (all. 9 al fascicolo di parte ricorrente).
Pertanto a partire da tale data le pretese contributive vantate dalla parte convenuta nei confronti della parte ricorrente per i titoli (causali) indicati in precedenza risultano infondate, essendo venuti meno i presupposti di fatto e di diritto per l'insorgenza della relativa obbligazione.
4 L'avviso di addebito opposto – riguardante crediti contributivi asseritamente sorti nell'anno 2021, dunque in un periodo successivo al
21.03.2019 – deve quindi essere dichiarato invalido.
* * *
In conclusione, il ricorso va accolto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte convenuta: ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- dichiara l'insussistenza dei crediti contributivi previdenziali portati dall'avviso di addebito opposto (n. 397 2022 00337276 08 000);
- per l'effetto, dichiara la nullità del predetto avviso di addebito;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.250,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 5 febbraio 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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