TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 25/03/2025, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6883/2024
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 6883/2024 vertente
T R A
, nato il [...] in Santeramo in [...] Parte_1
ed ivi residente a[...], c.f.
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Enzo Gaspare Lamuraglia, c.f.
, C.F._2
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ) CodiceFiscale_3
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 24.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, CP_1
invocando il rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice;
trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Si rileva che la parte istante agisce nel presente giudizio per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datato 14.2.2024 nella parte in cui dichiara non dovuto l'importo di euro 1.431,76 e per l'effetto chiede la condanna dell'Ente a corrispondere in proprio favore le suddette somme ingiustamente trattenute con il suddetto provvedimento. Deduce la parte ricorrente che con sentenza definitiva n. 1030/24, pubblicata in data 12/03/2024 e notificata il 15/03/2024, il Tribunale di Bari
– Sez. Lavoro, accoglieva il ricorso di cui al giudizio avente R.G.
2 9348/23 del e dichiarava l'irripetibilità Parte_1
dell'indebito di € 1.431,76 richiesta dall' con nota del CP_1
22/01/2023. Allega l'istante che, nonostante la notifica della sentenza passata in giudicato, l , con provvedimento del CP_2
14/02/2024 tratteneva dalla pensione di invalidità civile del
, proprio l'importo di € 1.431,76 per indebito. Pt_1
Ebbene, l'assunto difensivo di parte ricorrente si fonda sul passaggio in giudicato della sentenza sopra menzionata. Tale presupposto è infondato, infatti, come dedotto e documentato dall' a differenza di quanto è stato affermato in ricorso, la CP_1
Sentenza del Tribunale di Bari n. 1030/24 è stata impugnata dall' con il ricorso di secondo grado notificato (cfr. CP_2
produzione documentale ). A ciò aggiungasi che la Corte CP_1
d'Appello di Bari ha deciso la controversia riformando la Sentenza di primo grado posta a base della domanda introdotta nel presente giudizio (cfr. produzione documentale ). CP_1
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, la domanda va integralmente rigettata.
Le spese di lite sostenute dall vanno dichiarate non ripetibili, CP_1
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
3 - dichiara non ripetibili le spese di lite.
Bari, 25.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
4
TRIBUNALE DI BARI - SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, Dott.ssa Angela Vernia, in funzione di Giudice del Lavoro, dato atto della trattazione della presente controversia, in data 25.03.2025, ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c. nonché della rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e del deposito di note di trattazione, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatorie recante n.r.g. 6883/2024 vertente
T R A
, nato il [...] in Santeramo in [...] Parte_1
ed ivi residente a[...], c.f.
C.F._1
rappr. e dif. dall'Avv. Enzo Gaspare Lamuraglia, c.f.
, C.F._2
E
, CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Andrea Patarnello
( ) CodiceFiscale_3
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di ricorso depositato in data 24.5.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicato invocava l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in ricorso;
l' si costituiva in giudizio, CP_1
invocando il rigetto della domanda. Rientrata questo Giudice in servizio dopo aver fruito del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternità ai sensi degli art. 16 co. 1 lett. a) e c),
d.lgs. 151/2001, nonché di un periodo di congedo parentale ai sensi dell'art. 32, d.lgs. n. 151/2001, successivamente alla definizione dell'abnorme numero di controversie ricevute in carico dal Giudicante sin dall'immissione in servizio aventi iscrizione a ruolo di gran lunga più risalente rispetto alla presente (nell'ordine di svariate migliaia) tra cui quelle provenienti alle ex preture circondariali risalenti ai primi anni '90 nonché tutte quelle iscritte presso la Sezione Lavoro di codesto Tribunale a partire dall'anno
2000 assegnate a questo Giudice;
trattata la causa ai sensi da ultimo dell'art. 127 ter c.p.c., previa rituale comunicazione alle parti del decreto di trattazione scritta e lette le note di trattazione, la causa veniva decisa.
Si rileva che la parte istante agisce nel presente giudizio per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento datato 14.2.2024 nella parte in cui dichiara non dovuto l'importo di euro 1.431,76 e per l'effetto chiede la condanna dell'Ente a corrispondere in proprio favore le suddette somme ingiustamente trattenute con il suddetto provvedimento. Deduce la parte ricorrente che con sentenza definitiva n. 1030/24, pubblicata in data 12/03/2024 e notificata il 15/03/2024, il Tribunale di Bari
– Sez. Lavoro, accoglieva il ricorso di cui al giudizio avente R.G.
2 9348/23 del e dichiarava l'irripetibilità Parte_1
dell'indebito di € 1.431,76 richiesta dall' con nota del CP_1
22/01/2023. Allega l'istante che, nonostante la notifica della sentenza passata in giudicato, l , con provvedimento del CP_2
14/02/2024 tratteneva dalla pensione di invalidità civile del
, proprio l'importo di € 1.431,76 per indebito. Pt_1
Ebbene, l'assunto difensivo di parte ricorrente si fonda sul passaggio in giudicato della sentenza sopra menzionata. Tale presupposto è infondato, infatti, come dedotto e documentato dall' a differenza di quanto è stato affermato in ricorso, la CP_1
Sentenza del Tribunale di Bari n. 1030/24 è stata impugnata dall' con il ricorso di secondo grado notificato (cfr. CP_2
produzione documentale ). A ciò aggiungasi che la Corte CP_1
d'Appello di Bari ha deciso la controversia riformando la Sentenza di primo grado posta a base della domanda introdotta nel presente giudizio (cfr. produzione documentale ). CP_1
In virtù di tutte le considerazioni sinora esposte, la domanda va integralmente rigettata.
Le spese di lite sostenute dall vanno dichiarate non ripetibili, CP_1
ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c..
Le considerazioni sin qui svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P. Q. M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda;
3 - dichiara non ripetibili le spese di lite.
Bari, 25.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Angela Vernia
4