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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Trento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 17/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
AN LD, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Trento - Via Manin 25 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVV.PRESA CARIC n. 11277202100001095000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2025 depositato il 17/03/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 253/2024 del 14 maggio 2024, con cui l'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, nel contraddittorio dell'Agenzia delle entrate
- Riscossione e dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, ha rigettato il ricorso proposto dal Nominativo_1 contro l'avviso di presa in carico n. 11277202100001095000, notificatogli dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, deducendo la mancata notificazione del sottostante atto tributario, consistente nell'avviso di accertamento n. T2A01MU00297/2021, con conseguente nullità/inesistenza di tale avviso di accertamento e inefficacia allo scopo dell'avviso di presa in carico.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, costituitesi nel giudizio di secondo grado con separate controdeduzioni, hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 17 marzo
2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per «[m]otivazione errata/omessa in ordine alla notificazione dell'atto presupposto».
La Corte di primo grado avrebbe errato nell'affermare che il contribuente doveva disconoscere formalmente la conformità all'originale dei documenti prodotti ex adverso o allegare elementi da cui inferire che il contenuto del piego consegnatogli fosse inesistente o diverso dall'intimazione.
L'appellante osserva di non contestare la genuinità dell'avviso di accertamento o la conformità all'originale della copia di tale atto prodotta ex adverso, ma di contestare di averlo ricevuto, rilevando che l'avviso di ricevimento della raccomandata n. RA9321112728IT, depositato dalla controparte per provare l'avvenuta notifica, non reca alcuna indicazione dell'atto recapitato al destinatario e si riferisce invece al diverso avviso di accertamento n. T9K03LH00609/2020, emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Como nei confronti della Società_1 Services Italia srl, avente ristretta base societaria, e notificato per tale ragione anche al Ricorrente_1, quale socio della stessa.
Il motivo è infondato.
Pur non recando l'espressa indicazione dell'atto recapitato con il piego raccomandato, l'avviso di ricevimento sopra indicato può ritenersi riferito all'avviso di accertamento di cui si fa menzione, quale atto presupposto, nell'avviso di presa in carico impugnato in questa sede. In esso si legge, infatti, il numero di protocollo 56855, che contraddistingue l'avviso di accertamento T2A01MU00297/2021 (vedi all. 4 prodotto in primo grado dall'Agenzia delle entrate).
D'altra parte, non vi è alcuna dimostrazione della tesi secondo cui il predetto avviso di ricevimento riguarderebbe il diverso avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 srl e notificato anche al Ricorrente_1.
La sentenza impugnata va dunque confermata, là dove ha ritenuto assolta la prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento e non superata la presunzione di conoscenza dell'atto notificato in capo al destinatario.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto inammissibile il ricorso.
Il motivo è infondato, in quanto muove dalla premessa, della quale si è in precedenza rilevata l'erroneità, che l'atto presupposto non sia stato notificato e che fosse di conseguenza consentita l'impugnazione dell'avviso di presa in carico, altrimenti non impugnabile in via autonoma.
Con il terzo motivo, intitolato «[d]ecadenza del potere di accertamento;
prescrizione del debito tributario»,
l'appellante contesta l'affermazione del primo Giudice secondo cui l'avviso di presa in carico non è stato puntualmente censurato.
Il motivo è infondato, poiché anch'esso muove dall'erronea premessa che sia mancata la notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto. Essendosi tale notifica perfezionata l'8 giugno 2021, come risulta dall'avviso di ricevimento, non vi è spazio per l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa impositiva, posto che, come osserva lo stesso appellante, il termine per l'accertamento sarebbe scaduto il 31 dicembre
2021.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata in € 5.000,00, oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di TRENTO Sezione 1, riunita in udienza il 17/03/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
PRESTA DOMENICO, Presidente
AN LD, Relatore
CHIETTINI ALMA, Giudice
in data 17/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 142/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Trento - Via Brennero 133 38121 Trento TN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Trento - Via Manin 25 39100 Bolzano .bozen. BZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 253/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TRENTO sez. 1
e pubblicata il 14/05/2024
Atti impositivi:
- AVV.PRESA CARIC n. 11277202100001095000 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 36/2025 depositato il 17/03/2025
Richieste delle parti:
entrambe le parti confermano le già formulate richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha impugnato davanti a questa Corte la sentenza n. 253/2024 del 14 maggio 2024, con cui l'adita Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento, nel contraddittorio dell'Agenzia delle entrate
- Riscossione e dell'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, ha rigettato il ricorso proposto dal Nominativo_1 contro l'avviso di presa in carico n. 11277202100001095000, notificatogli dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, deducendo la mancata notificazione del sottostante atto tributario, consistente nell'avviso di accertamento n. T2A01MU00297/2021, con conseguente nullità/inesistenza di tale avviso di accertamento e inefficacia allo scopo dell'avviso di presa in carico.
L'Agenzia delle entrate - Riscossione e l'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Trento, costituitesi nel giudizio di secondo grado con separate controdeduzioni, hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Questa Corte deliberava la presente decisione nella camera di consiglio successiva all'udienza del 17 marzo
2025, dopo avere sentito le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura l'impugnata sentenza per «[m]otivazione errata/omessa in ordine alla notificazione dell'atto presupposto».
La Corte di primo grado avrebbe errato nell'affermare che il contribuente doveva disconoscere formalmente la conformità all'originale dei documenti prodotti ex adverso o allegare elementi da cui inferire che il contenuto del piego consegnatogli fosse inesistente o diverso dall'intimazione.
L'appellante osserva di non contestare la genuinità dell'avviso di accertamento o la conformità all'originale della copia di tale atto prodotta ex adverso, ma di contestare di averlo ricevuto, rilevando che l'avviso di ricevimento della raccomandata n. RA9321112728IT, depositato dalla controparte per provare l'avvenuta notifica, non reca alcuna indicazione dell'atto recapitato al destinatario e si riferisce invece al diverso avviso di accertamento n. T9K03LH00609/2020, emesso dall'Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Como nei confronti della Società_1 Services Italia srl, avente ristretta base societaria, e notificato per tale ragione anche al Ricorrente_1, quale socio della stessa.
Il motivo è infondato.
Pur non recando l'espressa indicazione dell'atto recapitato con il piego raccomandato, l'avviso di ricevimento sopra indicato può ritenersi riferito all'avviso di accertamento di cui si fa menzione, quale atto presupposto, nell'avviso di presa in carico impugnato in questa sede. In esso si legge, infatti, il numero di protocollo 56855, che contraddistingue l'avviso di accertamento T2A01MU00297/2021 (vedi all. 4 prodotto in primo grado dall'Agenzia delle entrate).
D'altra parte, non vi è alcuna dimostrazione della tesi secondo cui il predetto avviso di ricevimento riguarderebbe il diverso avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 srl e notificato anche al Ricorrente_1.
La sentenza impugnata va dunque confermata, là dove ha ritenuto assolta la prova del perfezionamento della notifica dell'avviso di accertamento e non superata la presunzione di conoscenza dell'atto notificato in capo al destinatario.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado per avere ritenuto inammissibile il ricorso.
Il motivo è infondato, in quanto muove dalla premessa, della quale si è in precedenza rilevata l'erroneità, che l'atto presupposto non sia stato notificato e che fosse di conseguenza consentita l'impugnazione dell'avviso di presa in carico, altrimenti non impugnabile in via autonoma.
Con il terzo motivo, intitolato «[d]ecadenza del potere di accertamento;
prescrizione del debito tributario»,
l'appellante contesta l'affermazione del primo Giudice secondo cui l'avviso di presa in carico non è stato puntualmente censurato.
Il motivo è infondato, poiché anch'esso muove dall'erronea premessa che sia mancata la notifica dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto. Essendosi tale notifica perfezionata l'8 giugno 2021, come risulta dall'avviso di ricevimento, non vi è spazio per l'eccezione di decadenza e prescrizione della pretesa impositiva, posto che, come osserva lo stesso appellante, il termine per l'accertamento sarebbe scaduto il 31 dicembre
2021.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al rimborso delle spese del secondo grado di giudizio, liquidate per ciascuna parte appellata in € 5.000,00, oltre accessori di legge.