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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/03/2025, n. 302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 302 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 889/2023
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Valeria Protano, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'esito della discussione orale delle parti all'udienza del 6.03.25 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dall'avv. Ada De Marco (C.F. ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata in Cervinara (AV), via A. De Curtis snc;
-Attrice-
e
(C.F. , nato a [...] l'[...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 al Corso Caudino n. 13;
-Convenuto contumace-
OGGETTO: occupazione sine titulo;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto
Con atto di citazione del 16.02.23, comproprietaria per 445/1000 dell'immobile Parte_1 sito in Montesarchio al Corso Caudino n. 13, agiva in giudizio nei confronti di , Controparte_1 lamentando l'impossibilità di godere e di disporre del diritto di (com)proprietà del bene che aveva in comune con l'ex coniuge in quanto, quest'ultimo, pur vivendo fuori regione, le avrebbe impedito di trasferirsi al suo interno.
Ritenendo di avere diritto al ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, parte attrice concludeva affinché il Giudice provvedesse a: “a) accertare e dichiarare che il SI. ha di fatto impedito alla SI.ra , comproprietaria, di godere dell'immobile CP_1 Parte_1 sito in Montesarchio Corso Caudino 13; b) accertare e dichiarare che la SI.ra n. q di Pt_1
1 comproprietaria dell'immobile sito a Montesarchio Corso Caudino 13, ha diritto a chiedere ed ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione dello stesso e per l'effetto c) condannare il convenuto CP_1
a corrispondere alla SI.ra l'importo complessivo di E. 17.080 tenuto conto del
[...] Parte_1 valore di mercato dell'immobile de quo oltre interessi a decorrere dalle singole scadenze e fino al soddisfo fino al mese di febbraio 2023, data di notifica del presente atto, ed ulteriori E. 178,00 al mese per quelli successivi;
d) condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra l'importo di Controparte_1 Parte_1
E. 178,00 al mese fino a quando l'immobile sito in Montesarchio al Corso Caudino 13 sarà in comproprietà tra le odierne parti. Il tutto salva diversa quantificazione da effettuarsi in corso di causa ma con espresso contenimento dell'intera domanda nei limiti di E26.000,00; e) condannare il SI. al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari di lite del presente procedimento e con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati”.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva le seguenti circostanze:
- di essere (com)proprietaria per la quota di 445/1000 dell'immobile acquistato in costanza di matrimonio con il marito il quale, invece, era proprietario dei restanti 555/1000, Controparte_1 come da contratto di mutuo fondiario agli atti (all.
1-all'atto di citazione);
- nel mese di aprile 2013, dopo il divorzio, l'ex coniuge si trasferiva a Vignola per motivi di lavoro, mentre l'attrice si trasferiva nell'immobile in questione unitamente al figlio ma, Controparte_2 attraverso l'azione possessoria, lui ne riotteneva il possesso con riconsegna delle chiavi e conseguente godimento esclusivo, come risulta dal decreto e dall'ordinanza collegiale emessi dal
Tribunale di Benevento (all. 2 e 3-all'atto di citazione);
- in seguito, con raccomandata del 30.6.20, a causa di difficoltà economiche, chiedeva il consenso a trasferirsi nell'immobile de quo, con eventuale riconoscimento di una somma da concordare per la quota di maggioranza o, in caso di disaccordo, di concordare le modalità di divisione del bene, senza alcun esito (all.
4-all'atto di citazione).
All'udienza del 20.6.23, svoltasi in trattazione scritta, stante la mancata costituzione in giudizio della controparte, parte attrice si riportava alle conclusioni già formulate e chiedeva la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.
Con ordinanza del 20.06.23, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.6 c.p.c., fissando l'udienza del
30.01.24 per il prosieguo.
All'udienza del 2.02.24, parte attrice insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati con la II memoria ex art. 183 6 c. c.p.c. e, con ordinanza del 7.02.24, il Giudice, dopo avere invitato parte attrice a depositare l'originale dell'attestazione postale di avvenuto ricevimento a mani proprie della notifica indirizzata al convenuto e il certificato di residenza dello stesso, disponeva CTU con formulazione del seguente quesito: “Accerti il CTU il valore locativo mensile dell'immobile per cui è causa come individuabile al luglio 2020 (non all'attualità), rivalutandolo o devalutandolo anno per anno in base alle variazioni ISTAT fino all'attualità”.
2 In data 2.09.24, il CTU depositava la relazione definitiva e parte attrice, con note del 12.11.24, riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di citazione, chiedeva che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, veniva pronunciata la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di al quale l'atto di citazione risulta Controparte_1 essere stato notificato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Nel merito, la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7305/2014, hanno affermato il principio per cui nel caso di azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, essa va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica (cd. “probatio diabolica”).
Pertanto, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della “probatio diabolica”, l'attore è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Va osservato che, però, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene.
Infatti, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010;
Cass. n. 15388/2005).
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta, ancorché regolarmente citata, non è comparsa sicché il suddetto onere probatorio non può ritenersi attenuato, non potendosi pacificamente ritenere applicabile il principio di contestazione al processo contumaciale.
Tanto premesso, parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha prodotto un contratto di mutuo fondiario, stipulato il 13.07.1999 innanzi al Notaio rep. N. 39711, tra la Banca Popolare di Novara e Persona_1 gli ex coniugi, e dal quale si evince che, a garanzia della somma Controparte_1 Parte_1 ricevuta in prestito, questi ultimi hanno concesso ipoteca sull'immobile di cui è causa, dichiarandosene comproprietari pro quota, rispettivamente, per 555/1000 e per i restanti Controparte_1 Parte_1
445/1000 (cfr. contratto di mutuo fondiario allegato all'atto di citazione- all. 1).
L'atto di mutuo prodotto non rappresenta documentazione idonea a dimostrare il titolo di proprietà dell'immobile dedotto, né parte attrice ha prodotto alcunché ai fini della c.d. “probatio diabolica”,
3 consistente, come anzidetto, nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione.
Pertanto, non essendo stato possibile accertare in capo a la qualità di comproprietaria Parte_1 dell'immobile, la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della parte convenuta.
E difatti, la condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'eSIenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. 17432/11).
Infine, le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte richiedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese processuali;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Benevento, il 6.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE
Il giudice dott.ssa Valeria Protano, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 889 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'esito della discussione orale delle parti all'udienza del 6.03.25 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, come da procura in calce Parte_1 C.F._1 all'atto di citazione, dall'avv. Ada De Marco (C.F. ), presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata in Cervinara (AV), via A. De Curtis snc;
-Attrice-
e
(C.F. , nato a [...] l'[...], ivi residente Controparte_1 C.F._3 al Corso Caudino n. 13;
-Convenuto contumace-
OGGETTO: occupazione sine titulo;
CONCLUSIONI: come da verbale che precede;
Concisa esposizione del fatto
Con atto di citazione del 16.02.23, comproprietaria per 445/1000 dell'immobile Parte_1 sito in Montesarchio al Corso Caudino n. 13, agiva in giudizio nei confronti di , Controparte_1 lamentando l'impossibilità di godere e di disporre del diritto di (com)proprietà del bene che aveva in comune con l'ex coniuge in quanto, quest'ultimo, pur vivendo fuori regione, le avrebbe impedito di trasferirsi al suo interno.
Ritenendo di avere diritto al ristoro per la privazione dell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, parte attrice concludeva affinché il Giudice provvedesse a: “a) accertare e dichiarare che il SI. ha di fatto impedito alla SI.ra , comproprietaria, di godere dell'immobile CP_1 Parte_1 sito in Montesarchio Corso Caudino 13; b) accertare e dichiarare che la SI.ra n. q di Pt_1
1 comproprietaria dell'immobile sito a Montesarchio Corso Caudino 13, ha diritto a chiedere ed ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione dello stesso e per l'effetto c) condannare il convenuto CP_1
a corrispondere alla SI.ra l'importo complessivo di E. 17.080 tenuto conto del
[...] Parte_1 valore di mercato dell'immobile de quo oltre interessi a decorrere dalle singole scadenze e fino al soddisfo fino al mese di febbraio 2023, data di notifica del presente atto, ed ulteriori E. 178,00 al mese per quelli successivi;
d) condannare il SI. a corrispondere alla SI.ra l'importo di Controparte_1 Parte_1
E. 178,00 al mese fino a quando l'immobile sito in Montesarchio al Corso Caudino 13 sarà in comproprietà tra le odierne parti. Il tutto salva diversa quantificazione da effettuarsi in corso di causa ma con espresso contenimento dell'intera domanda nei limiti di E26.000,00; e) condannare il SI. al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari di lite del presente procedimento e con attribuzione in favore dei sottoscritti avvocati”.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva le seguenti circostanze:
- di essere (com)proprietaria per la quota di 445/1000 dell'immobile acquistato in costanza di matrimonio con il marito il quale, invece, era proprietario dei restanti 555/1000, Controparte_1 come da contratto di mutuo fondiario agli atti (all.
1-all'atto di citazione);
- nel mese di aprile 2013, dopo il divorzio, l'ex coniuge si trasferiva a Vignola per motivi di lavoro, mentre l'attrice si trasferiva nell'immobile in questione unitamente al figlio ma, Controparte_2 attraverso l'azione possessoria, lui ne riotteneva il possesso con riconsegna delle chiavi e conseguente godimento esclusivo, come risulta dal decreto e dall'ordinanza collegiale emessi dal
Tribunale di Benevento (all. 2 e 3-all'atto di citazione);
- in seguito, con raccomandata del 30.6.20, a causa di difficoltà economiche, chiedeva il consenso a trasferirsi nell'immobile de quo, con eventuale riconoscimento di una somma da concordare per la quota di maggioranza o, in caso di disaccordo, di concordare le modalità di divisione del bene, senza alcun esito (all.
4-all'atto di citazione).
All'udienza del 20.6.23, svoltasi in trattazione scritta, stante la mancata costituzione in giudizio della controparte, parte attrice si riportava alle conclusioni già formulate e chiedeva la concessione dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183 c.6 c.p.c.
Con ordinanza del 20.06.23, il Giudice concedeva i termini ex art. 183 c.6 c.p.c., fissando l'udienza del
30.01.24 per il prosieguo.
All'udienza del 2.02.24, parte attrice insisteva nell'ammissione dei mezzi istruttori così come formulati con la II memoria ex art. 183 6 c. c.p.c. e, con ordinanza del 7.02.24, il Giudice, dopo avere invitato parte attrice a depositare l'originale dell'attestazione postale di avvenuto ricevimento a mani proprie della notifica indirizzata al convenuto e il certificato di residenza dello stesso, disponeva CTU con formulazione del seguente quesito: “Accerti il CTU il valore locativo mensile dell'immobile per cui è causa come individuabile al luglio 2020 (non all'attualità), rivalutandolo o devalutandolo anno per anno in base alle variazioni ISTAT fino all'attualità”.
2 In data 2.09.24, il CTU depositava la relazione definitiva e parte attrice, con note del 12.11.24, riportandosi alle conclusioni rassegnate nel proprio atto di citazione, chiedeva che la causa venisse rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Da ultimo, all'odierna udienza, a seguito della discussione orale, veniva pronunciata la seguente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Motivi della decisione
In via preliminare, deve dichiararsi la contumacia di al quale l'atto di citazione risulta Controparte_1 essere stato notificato nel rispetto delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
Nel merito, la domanda attorea deve essere rigettata per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che le S.U. della Corte di Cassazione, con sentenza n. 7305/2014, hanno affermato il principio per cui nel caso di azione diretta al rilascio di immobile occupato, nell'assenza, anche originaria, di alcun titolo, essa va qualificata di carattere reale, con la conseguente applicazione del regime probatorio tipico dell'azione di rivendica (cd. “probatio diabolica”).
Pertanto, in tema di azione di rivendicazione, ai fini della “probatio diabolica”, l'attore è tenuto a provare la proprietà risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino all'acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione.
Va osservato che, però, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui, nel caso di azione di rivendica, il suddetto onere probatorio è attenuato qualora il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene.
Infatti, il rigore del principio secondo il quale l'attore in rivendica deve provare la sussistenza dell'asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l'onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto (cfr. Cass. n. 22598/2010;
Cass. n. 15388/2005).
Orbene, nel caso di specie, parte convenuta, ancorché regolarmente citata, non è comparsa sicché il suddetto onere probatorio non può ritenersi attenuato, non potendosi pacificamente ritenere applicabile il principio di contestazione al processo contumaciale.
Tanto premesso, parte attrice, a sostegno della propria domanda, ha prodotto un contratto di mutuo fondiario, stipulato il 13.07.1999 innanzi al Notaio rep. N. 39711, tra la Banca Popolare di Novara e Persona_1 gli ex coniugi, e dal quale si evince che, a garanzia della somma Controparte_1 Parte_1 ricevuta in prestito, questi ultimi hanno concesso ipoteca sull'immobile di cui è causa, dichiarandosene comproprietari pro quota, rispettivamente, per 555/1000 e per i restanti Controparte_1 Parte_1
445/1000 (cfr. contratto di mutuo fondiario allegato all'atto di citazione- all. 1).
L'atto di mutuo prodotto non rappresenta documentazione idonea a dimostrare il titolo di proprietà dell'immobile dedotto, né parte attrice ha prodotto alcunché ai fini della c.d. “probatio diabolica”,
3 consistente, come anzidetto, nella prova di un acquisto a titolo originario, ovvero di un acquisto a titolo derivativo che risalga ad un acquisto a titolo originario e, cioè, di una catena di acquisti a titolo derivativo che copra un ventennio, termine di compimento dell'usucapione.
Pertanto, non essendo stato possibile accertare in capo a la qualità di comproprietaria Parte_1 dell'immobile, la domanda deve essere rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante la contumacia della parte convenuta.
E difatti, la condanna alle spese, avendo il suo fondamento nell'eSIenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte vittoriosa che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere la tutela giudiziaria di un proprio diritto ovvero per contrastare in giudizio un'altrui pretesa, se va emessa nei confronti del convenuto contumace soccombente, non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso che, con tutta evidenza, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (cfr. Cass. 17432/11).
Infine, le spese della CTU sono poste definitivamente a carico della parte richiedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- nulla sulle spese processuali;
- pone le spese della CTU definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Benevento, il 6.03.25
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Protano
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