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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/03/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1687 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1687 2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 14.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA, VIA STATI UNITI
N. 32, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...]di Porco n. 55-interno 2, elettivamente domiciliato in FLORIDIA,
VIA STATI UNITI N. 32, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 13.3.2025, celebrata secondo la modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10.5.2024 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 16.9.1975 e che dall'unione è nato il [...], ormai Controparte_1 Per_1
maggiorenne e indipendente economicamente, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con assegnazione della casa coniugale alla stessa in quanto proprietaria ed obbligo a carico del marito di provvedere al mantenimento della stessa nella misura mensile di euro 300,00.
Con note congiunte depositate in data 20.1.2025 i coniugi rappresentavano di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi signora , nata a [...] il Parte_1
17/05/1959 e residente in [...] e il signor , nato Controparte_1
a AR (SR) il 20/07/1954 ed ivi residente in [...]di Porco n. 55 int. 2, giusto matrimonio contratto in AR il 16 settembre 1975;
2) Assegnare la casa coniugale, sita in AR, Via A. Diaz n. 60, alla moglie , Parte_1 con tutti i mobili che l'arredano, anche in considerazione del fatto che è di sua esclusiva proprietà;
All'udienza di comparizione tenutasi in data 21.1.2025, le parti personalmente presenti insistevano per la decisione della causa in conformità dell'accordo raggiunto e all'udienza del 13.3.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1687/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 2 di 3 omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SOLARINO, il giorno 16.9.1975 (Atto n.
43, Parte II, Serie A, Anno 1975), in conformità alle condizioni dalle parti concordate, che qui si intendono integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1687 2024 R.G. posta in decisione con decreto reso in data 14.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c.; promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA, VIA STATI UNITI
N. 32, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrente contro
(C.F. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
ed ivi residente in [...]di Porco n. 55-interno 2, elettivamente domiciliato in FLORIDIA,
VIA STATI UNITI N. 32, presso lo studio dell'avv. MANGIAFICO VALENTINA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
***
All'udienza del 13.3.2025, celebrata secondo la modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.) pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 10.5.2024 , premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1
con in data 16.9.1975 e che dall'unione è nato il [...], ormai Controparte_1 Per_1
maggiorenne e indipendente economicamente, chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dalla moglie, con assegnazione della casa coniugale alla stessa in quanto proprietaria ed obbligo a carico del marito di provvedere al mantenimento della stessa nella misura mensile di euro 300,00.
Con note congiunte depositate in data 20.1.2025 i coniugi rappresentavano di aver raggiunto un accordo inteso ad ottenere la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi signora , nata a [...] il Parte_1
17/05/1959 e residente in [...] e il signor , nato Controparte_1
a AR (SR) il 20/07/1954 ed ivi residente in [...]di Porco n. 55 int. 2, giusto matrimonio contratto in AR il 16 settembre 1975;
2) Assegnare la casa coniugale, sita in AR, Via A. Diaz n. 60, alla moglie , Parte_1 con tutti i mobili che l'arredano, anche in considerazione del fatto che è di sua esclusiva proprietà;
All'udienza di comparizione tenutasi in data 21.1.2025, le parti personalmente presenti insistevano per la decisione della causa in conformità dell'accordo raggiunto e all'udienza del 13.3.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., preso atto dell'accordo, il giudice poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici e personali tra le parti.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
1687/ 2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
pagina 2 di 3 omologa la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in SOLARINO, il giorno 16.9.1975 (Atto n.
43, Parte II, Serie A, Anno 1975), in conformità alle condizioni dalle parti concordate, che qui si intendono integralmente trascritte;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di SOLARINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
20.03.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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