Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
RGAC 2064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di conIGlio e composto dai Magistrati:
Giuseppe Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Francesco Campagna Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa iscritta al n. 2064 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno 2024 proposta
DA
(C.F.: ) nato a [...], il Parte_1 C.F._1
29.11.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Greco, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Nazionale Pentimele, n. 202 ha eletto domicilio;
-ricorrente-
CONTRO
(C.F.: ) nata a [...], il CP_1 C.F._2
15.06.1987, rappresentato e difeso dall'Avv. Concetta Privitera, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via San Francesco di Paola,
n. 76 ha eletto domicilio
-resistente-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
OGGETTO: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 28.11.2024, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, nonché alle relative richieste di prova, chiedendo la pronuncia sullo status e che siano dettati i provvedimenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1
- di aver contratto in data 15.12.2013 matrimonio concordatario con in CP_1
LA (CZ), con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di LA (CZ) al n. 6, parte II, Serie A, anno 2013;
- che dall'unione sono nati due figli: (04.04.2014) e (30.08.2015), Per_1 Per_2 entrambi minorenni;
- che il rapporto coniugale è trascorso serenamente fino al mese di marzo/aprile 2023, allorquando la resistente ha iniziato ad assumere atteggiamenti che hanno indotto il ricorrente a ritenere che la stessa avesse una relazione extraconiugale;
- che tali sospetti sono stati confermati nel mese di aprile 2024;
- che, nonostante i tentativi di recuperare il rapporto coniugale, il ricorrente si è allontanato di casa nel luglio 2024.
Sulla scorta di tali premesse, il ricorrente ha chiesto di:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati;
- Sancire che la crisi coniugale e attribuibile al contegno della IG.ra , CP_1 contrario ai doveri matrimoniali;
- Ritenere e dichiarare la separazione dei coniugi nato a [...]_1
Calabria il 29.11.1982, CF , e nata a [...]_3 CP_1
Mannelli il 15.06.1987, CF;
CodiceFiscale_4
- Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e Persona_3 Per_4
ad entrambi i coniugi con collocazione prevalente presso il padre;
[...]
- Assegnare la casa coniugale con gli arredi al ricorrente IG. ; Parte_1
- Condannare la IG.ra a risarcire il IG. di tutti i danni CP_1 Parte_1 non patrimoniali patiti in conseguenza della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, nella misura di € 10.000,00 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta giusta ed equa oltre interessi e rivalutazione dalla domanda al soddisfo;
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dal IG. con la IG.ra in data 15.12.2013, presso il Comune Parte_1 CP_1 di LA trascritto al n. 6, parte 2, serie A dei registri dello Stato Civile del medesimo
Comune.
Con atto depositato il 05.11.2024 si è costituita la resistente, la quale deduceva che:
- la prosecuzione del rapporto coniugale è diventata intollerabile a causa della morbosa ed ossessiva gelosia del marito che si trasformava, molto frequentemente, in violenza fisica e verbale;
- che le cause determinanti la frattura del rapporto matrimoniale, diversamente da quanto dichiarato in ricorso, sono da rinvenirsi negli “atteggiamenti dispotici, autoritari ed ossessivi” del ricorrente, oltre che nell'incompatibilità caratteriale;
- che le violenze fisiche e verbali subite dal marito nell'ultimo anno di convivenza, anche in presenza dei figli, hanno minato la già labile affectio coniugalis.
2 Alla luce di tali premesse, la resistente ha chiesto di:
1) In adesione alla richiesta del ricorrente, pronunciare la separazione personale dei coniugi e , autorizzandoli a vivere separatamente;
CP_1 Parte_1
2) Per i motivi sopra esposti, rigettare, in quanto infondata in fatto e diritto, la richiesta di addebito della separazione avanzata dal ricorrente unitamente alla richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali per violazione dei doveri coniugali della moglie, con conseguente determinazione delle spese processuali a carico del
; Pt_1
3) Per i motivi sopra esposti e per il contegno mantenuto nell'ultimo anno dal padre, sicuramente non adeguato ad un equilibrato sviluppo psicologico dei figli, disporre l'affidamento esclusivo alla madre dei figli minori, ed , con obbligo Per_2 Per_1 del padre di contribuire al mantenimento degli stessi, mediante il versamento di un importo mensile complessivo non inferiore ad € 700,00, e con previsione del suo diritto di visita in ambienti protetti ed in giorni prestabiliti;
4) Per i motivi esplicitati in premessa, assegnare la casa coniugale, sita in Via Alcide
De Gasperi n. 47/B di Villa San Giovanni (Rc), con gli arredi e le suppellettili, alla IG.ra , onerando il IG. al pagamento per intero delle CP_1 Parte_1 restanti rate di ammortamento del mutuo ipotecario richiesto per il suo acquisto, fino alla naturale scadenza del 15.12.2035;
5) In adesione alla richiesta del ricorrente, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 15.12.2013 tra i IGg. e CP_1
, regolarmente trascritto nei registri dello stato civile;
Parte_1
6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'udienza del 28.11.2024, effettuato il tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, riportandosi a tutte le richieste formulate nei rispettivi atti difensivi.
Tanto premesso, la domanda di separazione personale appare fondata e merita senz'altro accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ritiene, infatti, il Collegio che non pare possa seriamente dubitarsi che nel caso di specie sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
È emerso in maniera inequivoca che la frattura subìta dal rapporto di coniugio è ormai irreversibile così da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza.
Alla luce della situazione venutasi a creare, pertanto, non sussistendo i presupposti perché la convivenza dei coniugi possa essere ripristinata, la dichiarazione di separazione personale, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
La causa va quindi rimessa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza. La pronuncia sulle spese è rinviata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti e il rappresentante del Pubblico Ministero, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, così provvede:
3 1) pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi e , uniti Parte_1 CP_1 in matrimonio in data 15.12.2013 presso il Comune di LA (CZ), con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di LA (CZ) al n. 6, Parte II, Serie
A, anno 2013;
2) manda all'ufficiale di Stato civile del Comune di LA (CZ) per le annotazioni;
3) rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese alla pronuncia definitiva.
Reggio Calabria, 15/01/2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Francesco Campagna Giuseppe Campagna
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