Art. 96. Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»)) .
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la ((banca dati nazionale unica)) e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la ((banca dati nazionale unica)) e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .