Articolo 96 del Codice antimafia
Articolo 86Articolo 87
Versione
13 ottobre 2011
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Versione
26 novembre 2014
Art. 96. Istituzione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia 1. Presso il Ministero dell'interno, Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie e' istituita la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, ((di seguito denominata «banca dati nazionale unica»)) .
2. Al fine di verificare la sussistenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, la ((banca dati nazionale unica)) e' collegata telematicamente con il Centro elaborazione dati di cui all' articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 .
Entrata in vigore il 26 novembre 2014
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