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Decreto 10 febbraio 2025
Decreto 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, decreto 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
Decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c.
Causa n. R.G.A.C. 920 / 2024
promossa da (avv. PALMITESTA TOMMASO) Parte_1
contro (art. 417 bis c.p.c.) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Laura Ciarcia;
letto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”), in particolare con riferimento all'art. 4 sulla “terminologia”; Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto per il riconoscimento della seguente provvidenza: diritto all'assegno di invalidità civile, ex art. 13 L. 118/1971; visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato in data 8 gennaio 2025, non hanno depositato in cancelleria nel termine assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti: “(…) Sarà quindi possibile stimare un grado di invalidità civile determinato dal complesso morbigeno da cui è affetta la ricorrente nella misura del 75%. Ciò già dalla data di revisione con revoca del precedente beneficio (13.03.2024). Dati i caratteri di cronicità del quadro, senza apprezzabili possibilità di evoluzione in senso sia migliorativo che peggiorativo, non sussistono motivi medico-legali per sottoporre la ricorrente a revisione.”; visto l'art. 91 c.p.c. (tenuto conto del d.m. 55/2014), condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi euro 1212,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
PONE A CARICO dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente. Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1
Chieti, 10/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Ciarcia
Causa n. R.G.A.C. 920 / 2024
promossa da (avv. PALMITESTA TOMMASO) Parte_1
contro (art. 417 bis c.p.c.) CP_1
Il giudice del lavoro designato, dott.ssa Laura Ciarcia;
letto il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (“Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato”), in particolare con riferimento all'art. 4 sulla “terminologia”; Visto il deposito dell'Accertamento Tecnico Preventivo ex art. 445 bis c.p.c. da parte del CTU nel procedimento proposto per il riconoscimento della seguente provvidenza: diritto all'assegno di invalidità civile, ex art. 13 L. 118/1971; visto che le parti, cui è stato comunicato avviso di deposito dell'elaborato in data 8 gennaio 2025, non hanno depositato in cancelleria nel termine assegnato alcun atto di contestazione delle conclusioni del CTU;
OMOLOGA
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU, ossia le seguenti: “(…) Sarà quindi possibile stimare un grado di invalidità civile determinato dal complesso morbigeno da cui è affetta la ricorrente nella misura del 75%. Ciò già dalla data di revisione con revoca del precedente beneficio (13.03.2024). Dati i caratteri di cronicità del quadro, senza apprezzabili possibilità di evoluzione in senso sia migliorativo che peggiorativo, non sussistono motivi medico-legali per sottoporre la ricorrente a revisione.”; visto l'art. 91 c.p.c. (tenuto conto del d.m. 55/2014), condanna l' al pagamento delle CP_1 spese di lite, liquidate in complessivi euro 1212,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese al 15%, IVA e CPA, da distrarsi;
PONE A CARICO dell' le spese di CTU, liquidate come da separato decreto. CP_1
Il presente decreto non è impugnabile né modificabile (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.).
Si comunichi al ricorrente. Si notifichi all' (art. 445 bis, comma 5 c.p.c.). CP_1
Chieti, 10/02/2025
Il giudice
Dott.ssa Laura Ciarcia