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Sentenza 16 febbraio 2025
Sentenza 16 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/02/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
sulla domanda congiunta di divorzio iscritta al R.G. V.G. 6807/24 proposta da C.F. Parte_1 C.F._1
avv. Lina Quici
da C.F. Parte_2 C.F._2
avv. Lina Quici
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma, che ha apposto il suo VISTO al ricorso;
viste le note di trattazione scritta per l'udienza del 5.2.25, depositate in data 30.1/4.2.25;
poiché ricorre una delle ipotesi previste dall'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n.
898 e successive modificazioni;
rilevato che le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni ed il procuratore ha concluso in conformità: “1) I figli e saranno affidati Per_1 Per_2
congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente. 2) i figli risiederanno presso il domicilio del padre ed entrambi i genitori potranno vedere e tenere con sé i figli, previo avviso, tutte le volte che 2 vorranno, compatibilmente con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative dell'altro genitore, nonché durante le vacanze estive che saranno suddivise in parti uguali tra i genitori e gestite in base alle rispettive ferie godute così come le festività scolastiche natalizie (a metà tra ciascuno dei genitori), invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali;
3) la casa coniugale sita in Roma, via Cologno
Monzese n. 77, rimarrà assegnata al sig. con quanto in essa contenuto;
4) il Parte_1 sig. verserà alla sig.ra l'assegno mensile di € Parte_1 Parte_3
450,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e Persona_3 Persona_4
entro il giorno dieci di ogni mese, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al
50% delle spese straordinarie di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica e ricreativa purché previamente concordate ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza. : 5) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico- patrimoniale”; rilevato che non vi è luogo a pronuncia sulle spese trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 18.7.2004 in
Roma, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, atto n. 00707 parte 2 serie A04 - anno 2004, alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Roma il 10.2.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi