TRIB
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 17/04/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 442/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 442/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI BERARDINO ROBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 03/07/2004 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in ABBATEGGIO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
140/2024 pubbl. il 08/05/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
ABBATEGGIO il 03/07/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 7 Stato Civile del Comune di ABBATEGGIO, nell'anno 2004 atto numero 1 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A - conferma delle condizioni di separazione personale consensuale tra i coniugi, così come omologate con la Sentenza del Tribunale di Pescara n. 140/2024 pubblicata in data 08/05/2024 e di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno definitivamente separati, con obbligo di mutuo rispetto, ed ognuno potrà fissare la propria residenza dove vorrà, fermo restando, in caso di variazione, l'obbligo di comunicarlo all'altro;
2) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3) il figlio maggiorenne e i figli minorenni e risiederanno, Per_1 Per_2 Per_3 unitamente alla madre, presso l'attuale casa coniugale e l'altro coniuge potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario;
4) il figlio frequenterà il padre secondo accordi che lo stesso Persona_4 prenderà direttamente con quest'ultimo di volta in volta;
5) Il figlio minorenne , in considerazione dell'età del Persona_5
ragazzo, vedrà il padre secondo accordi che man mano prenderanno i genitori e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici e della volontà del minore.
6) La figlia minorenne frequenterà il padre nei Persona_6
giorni di lunedì e mercoledì di ogni settimana, e nei venerdì alternati, nel pomeriggio, per un minimo di due ore, dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Inoltre, sempre relativamente ai due figli minorenni, questi frequenteranno il padre nei week-end alternati e durante le vacanze estive per sette giorni consecutivi in pagina 3 di 7 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 giugno di ciascun anno.
Per le festività natalizie alternando la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale fra i due genitori così come per il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno.
Per tre giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
7) per qualsiasi altra indicazione relativa all'attuale attività scolastica dei figli minorenni e ai loro impegni extra scolastici ecc., gli istanti si riportano al “piano genitoriale” allegato al ricorso;
8) la casa coniugale sita in Abbateggio alla Via Margherita D'Austria n° 19 rimane assegnata alla Sig.ra unitamente a tutti i beni mobili che Parte_2
l'arredano che sono attribuiti in proprietà esclusiva alla medesima ed ai tre figli;
9) il sig. rinuncia, a favore della Sig.ra all'assegno Pt_1 Parte_2 unico erogato mensilmente dall' INPS per i figli e ed i relativi Per_2 Per_3
importi continueranno ad essere accantonati, per le esigenze dei figli, sul libretto di risparmio postale n.00005401247, intestato alla madre. Lo stesso verserà a titolo di mantenimento mensile per i figli la complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00) di cui € 300,00 per il figlio , € 300,00 per la figlia ed € 200,00 per il Per_2 Per_3
figlio , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante Per_1 versamenti settimanali in contanti di € 200,00 cadauno;
10) in riferimento alle spese straordinarie documentate e preventivamente concordate
(spese scolastiche/universitarie (libri, tasse, ecc.), ludiche, sanitarie,) e obbligatorie in genere, tutte da sostenersi per i tre figli, secondo le esigenze di ciascuno, esse saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
11) le parti, infine dichiarano e riconoscono di non avere altri beni ricadenti in regime di comunione legale fatta eccezione per l'autovettura FIAT QUBO tg.
FX876KA che rimarrà di proprietà esclusiva del sig. ; Pt_1
pagina 4 di 7 12) i coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13) gli istanti si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto;
14) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
B - il sig. rimborserà la moglie nella misura di € 30,00 complessivi per ogni Pt_1
weekend che i figli minori trascorrono con la madre invece che con il padre, come previsto nella sentenza di omologa;
C - è iscritto al “Conservatorio di musica Luisa Persona_5
D'Annunzio” sito in Pescara, dove si reca in due pomeriggi a settimana.
I coniugi pattuiscono che rimborsi a il 50% Parte_1 Parte_2
del costo annuale di iscrizione al suddetto conservatorio.
Lo stesso inoltre si reca 2 volte al mese ad Ortona (CH), dove frequenta l'“Orchestra
I Giovani Accademici di Ortona” e con gli altri orchestrali partecipa anche a trasferte in Italia o all'estero.
infatti aveva manifestato ai genitori la volontà di fare tale esperienza Per_2
didattico-formativa, decidendo di iscriversi a tale Orchestra seguendo il suggerimento del suo insegnante del Conservatorio.
Il sig. tuttavia aveva preventivamente reso noto alla moglie Pt_1 Parte_2
di essere contrario alla frequentazione del figlio della predetta Orchestra
[...]
per motivi economici.
D – Pertanto, tutte le spese conseguenti alla frequentazione da parte di Per_2 dell'“Orchestra I Giovani Accademici di Ortona”, ad Persona_5
esclusione di quelle di trasporto e ritorno, saranno sostenute per Persona_7
intero dalla signora Parte_2
E – Poiché il sig. non ha la possibilità di accompagnare i 2 figli minori, Pt_1
tutte le spese di trasporto necessarie per le attività extrascolastiche dei due figli pagina 5 di 7 minori, presenti e future, che i coniugi quantificano nella somma forfettaria di €
100,00 mensili, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
F - Per quanto riguarda l'individuazione delle spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, di quelle straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il consenso e di quelle straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, i coniugi dovranno far riferimento al protocollo per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473bis e ss. c.p.c. del
25/06/2024 del Tribunale di Pescara, ad eccezione delle spese di cui ai punti C e D;
G – In relazione a tutte le spese straordinarie (sia quelle obbligatorie per le quali non
è richiesto il preventivo consenso sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori), il rimborso alla signora della quota del 50% posto a Parte_2
carico del sig. dovrà effettuarsi entro 20 giorni dalla presentazione della Pt_1
documentazione della spesa da parte della sig.ra Parte_2
H – Infine i coniugi chiedono che il Tribunale, a parziale modifica della condizione n. 6 della sentenza di omologa della separazione consensuale, stabilisca che il sig.
frequenterà la figlia dalle ore 15,00 alle Pt_1 Persona_8
ore 17,00 nei soli mesi estivi, per il fatto che nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre solitamente nei pomeriggi dalle ore 17,00 in poi lo stesso svolge il suo lavoro di elettricista.
I – I coniugi pattuiscono che tutti i pagamenti che farà il signor in Parte_1
favore della signora con riferimento al presente giudizio Parte_2
dovranno essere effettuati mediante bonifico postale sul seguente codice IBAN: IT
26 D076 0115 4000 0001 6377863.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ABBATEGGIO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 6 di 7 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 442/2025 V.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI BERARDINO ROBERTO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03/03/2025, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 03/07/2004 avevano contratto Parte_2
matrimonio con rito concordatario, in ABBATEGGIO.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA con Sentenza n.
140/2024 pubbl. il 08/05/2024, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Pt_1
e provvede come segue:
[...] Parte_2
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in
ABBATEGGIO il 03/07/2004, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello pagina 2 di 7 Stato Civile del Comune di ABBATEGGIO, nell'anno 2004 atto numero 1 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
A - conferma delle condizioni di separazione personale consensuale tra i coniugi, così come omologate con la Sentenza del Tribunale di Pescara n. 140/2024 pubblicata in data 08/05/2024 e di seguito riportate:
1) i coniugi vivranno definitivamente separati, con obbligo di mutuo rispetto, ed ognuno potrà fissare la propria residenza dove vorrà, fermo restando, in caso di variazione, l'obbligo di comunicarlo all'altro;
2) i figli minori sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
3) il figlio maggiorenne e i figli minorenni e risiederanno, Per_1 Per_2 Per_3 unitamente alla madre, presso l'attuale casa coniugale e l'altro coniuge potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario;
4) il figlio frequenterà il padre secondo accordi che lo stesso Persona_4 prenderà direttamente con quest'ultimo di volta in volta;
5) Il figlio minorenne , in considerazione dell'età del Persona_5
ragazzo, vedrà il padre secondo accordi che man mano prenderanno i genitori e tenendo conto degli impegni scolastici ed extrascolastici e della volontà del minore.
6) La figlia minorenne frequenterà il padre nei Persona_6
giorni di lunedì e mercoledì di ogni settimana, e nei venerdì alternati, nel pomeriggio, per un minimo di due ore, dalle ore 17,00 alle ore 19,00.
Inoltre, sempre relativamente ai due figli minorenni, questi frequenteranno il padre nei week-end alternati e durante le vacanze estive per sette giorni consecutivi in pagina 3 di 7 periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 giugno di ciascun anno.
Per le festività natalizie alternando la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale fra i due genitori così come per il 31 dicembre ed il giorno di Capodanno.
Per tre giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
7) per qualsiasi altra indicazione relativa all'attuale attività scolastica dei figli minorenni e ai loro impegni extra scolastici ecc., gli istanti si riportano al “piano genitoriale” allegato al ricorso;
8) la casa coniugale sita in Abbateggio alla Via Margherita D'Austria n° 19 rimane assegnata alla Sig.ra unitamente a tutti i beni mobili che Parte_2
l'arredano che sono attribuiti in proprietà esclusiva alla medesima ed ai tre figli;
9) il sig. rinuncia, a favore della Sig.ra all'assegno Pt_1 Parte_2 unico erogato mensilmente dall' INPS per i figli e ed i relativi Per_2 Per_3
importi continueranno ad essere accantonati, per le esigenze dei figli, sul libretto di risparmio postale n.00005401247, intestato alla madre. Lo stesso verserà a titolo di mantenimento mensile per i figli la complessiva somma di € 800,00 (ottocento/00) di cui € 300,00 per il figlio , € 300,00 per la figlia ed € 200,00 per il Per_2 Per_3
figlio , da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, mediante Per_1 versamenti settimanali in contanti di € 200,00 cadauno;
10) in riferimento alle spese straordinarie documentate e preventivamente concordate
(spese scolastiche/universitarie (libri, tasse, ecc.), ludiche, sanitarie,) e obbligatorie in genere, tutte da sostenersi per i tre figli, secondo le esigenze di ciascuno, esse saranno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%;
11) le parti, infine dichiarano e riconoscono di non avere altri beni ricadenti in regime di comunione legale fatta eccezione per l'autovettura FIAT QUBO tg.
FX876KA che rimarrà di proprietà esclusiva del sig. ; Pt_1
pagina 4 di 7 12) i coniugi dichiarano che con l'accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13) gli istanti si danno fin d'ora reciproco assenso al rilascio del passaporto;
14) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti.
B - il sig. rimborserà la moglie nella misura di € 30,00 complessivi per ogni Pt_1
weekend che i figli minori trascorrono con la madre invece che con il padre, come previsto nella sentenza di omologa;
C - è iscritto al “Conservatorio di musica Luisa Persona_5
D'Annunzio” sito in Pescara, dove si reca in due pomeriggi a settimana.
I coniugi pattuiscono che rimborsi a il 50% Parte_1 Parte_2
del costo annuale di iscrizione al suddetto conservatorio.
Lo stesso inoltre si reca 2 volte al mese ad Ortona (CH), dove frequenta l'“Orchestra
I Giovani Accademici di Ortona” e con gli altri orchestrali partecipa anche a trasferte in Italia o all'estero.
infatti aveva manifestato ai genitori la volontà di fare tale esperienza Per_2
didattico-formativa, decidendo di iscriversi a tale Orchestra seguendo il suggerimento del suo insegnante del Conservatorio.
Il sig. tuttavia aveva preventivamente reso noto alla moglie Pt_1 Parte_2
di essere contrario alla frequentazione del figlio della predetta Orchestra
[...]
per motivi economici.
D – Pertanto, tutte le spese conseguenti alla frequentazione da parte di Per_2 dell'“Orchestra I Giovani Accademici di Ortona”, ad Persona_5
esclusione di quelle di trasporto e ritorno, saranno sostenute per Persona_7
intero dalla signora Parte_2
E – Poiché il sig. non ha la possibilità di accompagnare i 2 figli minori, Pt_1
tutte le spese di trasporto necessarie per le attività extrascolastiche dei due figli pagina 5 di 7 minori, presenti e future, che i coniugi quantificano nella somma forfettaria di €
100,00 mensili, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%.
F - Per quanto riguarda l'individuazione delle spese comprese nell'assegno di mantenimento ordinario, di quelle straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesto il consenso e di quelle straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, i coniugi dovranno far riferimento al protocollo per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie ex art. 473bis e ss. c.p.c. del
25/06/2024 del Tribunale di Pescara, ad eccezione delle spese di cui ai punti C e D;
G – In relazione a tutte le spese straordinarie (sia quelle obbligatorie per le quali non
è richiesto il preventivo consenso sia quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori), il rimborso alla signora della quota del 50% posto a Parte_2
carico del sig. dovrà effettuarsi entro 20 giorni dalla presentazione della Pt_1
documentazione della spesa da parte della sig.ra Parte_2
H – Infine i coniugi chiedono che il Tribunale, a parziale modifica della condizione n. 6 della sentenza di omologa della separazione consensuale, stabilisca che il sig.
frequenterà la figlia dalle ore 15,00 alle Pt_1 Persona_8
ore 17,00 nei soli mesi estivi, per il fatto che nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre solitamente nei pomeriggi dalle ore 17,00 in poi lo stesso svolge il suo lavoro di elettricista.
I – I coniugi pattuiscono che tutti i pagamenti che farà il signor in Parte_1
favore della signora con riferimento al presente giudizio Parte_2
dovranno essere effettuati mediante bonifico postale sul seguente codice IBAN: IT
26 D076 0115 4000 0001 6377863.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ABBATEGGIO per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
pagina 6 di 7 Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 15/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 7 di 7