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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 08/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1088/2021 promossa da:
(C.F. ), in PA P.IVA_1 persona del curatore fallimentare pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAOLO CEROLINI, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO POLISENA, elettivamente domiciliata in PORTO SANT'ELPIDIO, CORSO UMBERTO I, N. 418, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] CP_2 conclusioni:
1 “Piaccia al Tribunale di Fermo, ogni contraria domanda disattesa e respinta: 1) Condannare la SO
“ in persona del legale rappresentante, a restituire al CP_2 Parte_2
, in persona del Curatore, la somma di € 102.455,57 ricevuta senza titolo dalla stessa
[...]
“ , oltre interessi legali dalla data del pagamento. CP_2
2) In subordine, qualora sia accertato che il predetto pagamento sia stato eseguito per effetto di una cessione di credito della “ in favore della , priva di data certa e computabile nei PA CP_2 confronti del accertare e dichiarare l'inefficacia di tale cessione nei confronti del medesimo CP_1 CP_1 con la conseguente condanna della SO “ , in persona del legale rappresentante, alla CP_2 restituzione allo stesso in persona del Curatore, della somma di € 102.455,57, oltre interessi legali CP_1 dalla data del pagamento.
3.1) Nel caso in cui la predetta cessione di credito sia opponibile al dichiararne la nullità per la CP_1 mancanza di causa secondo le ragioni sopra esposte, con la conseguente condanna della SO , CP_2 in persona del legale rappresentante, alla restituzione al attore, in persona del Curatore, della somma CP_1 di € 102.455,57, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
3.2) In ulteriore subordine, dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 66 legge fallim. e dell'art. 2901 c.c., della predetta cessione di credito, con la conseguente condanna della SO , in persona del legale CP_2 rappresentante, a restituire al in persona del Curatore, la somma di € 102.455,57 oltre interessi CP_1 legali dalla data della domanda.
Con vittoria delle spese del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni:
“l'On.le Tribunale adito voglia
- rigettare le domande proposte perche' infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni ampiamente esposte nella narrativa che precede;
- in ogni caso dichiarare che l'atto non e' soggetto a revocatoria, per tutte le ragioni ampiamente esposte nella narrativa che precede;
- in estremo subordine, disporre la compensazione con quanto versato in corrispettivo della cessione.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Instaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
2 1. il Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 10/2020 del 18.02.2020, dichiarava il
, quale socio illimitatamente Controparte_3 responsabile della a sua volta, dichiarata fallita con la sentenza n. Controparte_4
2/2018, pronunciata, in data 25.01.2018, dal medesimo Tribunale;
2. il nominato Curatore Fallimentare, Dott.ssa esaminati gli atti e i Persona_1
documenti relativi alla società fallita, rilevava che, all'esito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 30/2014 R.E. presso il Tribunale di Fermo, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 13.04.2017, aveva assegnato alla – all'epoca in bonis – la somma PA ricavata dalla vendita del titolo pignorato e, in data 12.05.2017, aveva emesso il mandato di pagamento relativo alla somma di euro 170.455,57;
3. in relazione a tale importo, accreditato nella disponibilità dell'Avv. Filippo Polisena,
l'amministratore unico con scritture private dallo stesso sottoscritte, Controparte_5 disponeva nella qualità di legale rappresentante e per conto della In PA particolare, quanto all'importo di euro 102.455,57 era previsto che si disponesse mediante bonifico bancario in favore della con sede in Sant'Elpidio a Mare, Via Controparte_2
Castellano n. 1518, Cod. Fisc. , “a mezzo di cessione di credito”; P.IVA_2
4. l'Avv. Filippo Polisena, con la comunicazione del 19.05.2020, su richiesta del Curatore, confermava l'esecuzione dell'operazione sopra indicata, inviando al Curatore stesso la contabile del predetto bonifico;
5. il Curatore, con lettera del 25.05.2020, chiedeva alla l'atto di cessione del CP_2
credito, munito di data certa e computabile nei confronti del , per effetto del quale CP_1 tale SO aveva ricevuto l'importo di euro 102.455,57, nonché l'indicazione della causa di tale cessione. La predetta comunicazione, tuttavia, rimaneva senza riscontro;
6. emergeva come il avesse diritto a Parte_2
chiedere alla la restituzione della somma complessiva di euro 102.455,57, dalla CP_2 stessa riscossa senza titolo in seguito all'assegnazione disposta nella procedura esecutiva sopra indicata;
7. difettava, infatti, la prova di una cessione opponibile al e, pertanto, il CP_1
pagamento risultava essere stato fatto senza titolo;
8. in ogni caso, la predetta cessione di credito doveva essere dichiarata nulla per la mancanza di causa. Ed invero, anche dalle dichiarazioni rese al Curatore Fallimentare dall'ex
Amministratore Unico della in data 13.10.2020, non era emersa alcuna PA giustificazione economico – sociale della cessione, dovendosi dunque presumere, in difetto di
3 tale giustificazione, che la medesima cessione avesse rappresentato lo strumento per distrarre la somma di euro 102.455,57 in favore della CP_2
9. tale presunzione derivava, in maniera grave, precisa e concordante, dalle dichiarazioni dell'Amministratore Unico della SO fallita, secondo cui il prezzo della cessione, indicato nell'esiguo importo di euro 35.000,00, era stato restituito alla la quale aveva, CP_2 dunque, beneficiato del credito riscosso nella procedura esecutiva senza alcun onere né titolo;
10. in subordine, la cessione doveva essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori concorsuali ai sensi degli artt. 66 L. F. e 2901 c.c., tenuto conto che tale atto - compiuto allorché la SO versava già in stato di dissesto economico - aveva comportato un evidente pregiudizio, per il patrimonio sociale e per i creditori concorsuali, del quale Controparte_5 non poteva che essere consapevole;
11. alla data di tale atto, infatti, per come indicata dallo stesso nell'anno 2016 – da CP_5
collocarsi comunque dopo il 03.08.2016, poiché in tale data la aveva Parte_2 proposto il ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Fermo, dichiarandosi titolare dell'intero credito per cui era intervenuta nell'esecuzione mobiliare n. 30/2014 R.E. - la predetta
SO si trovava già in uno stato di dissesto economico evidenziato dalla sussistenza di preesistenti ed ingenti debiti, tra cui rientravano quelli tributari, sorti negli anni dal 2005 al 2010
– risultanti dalle domande di ammissione al passivo del Parte_2
e dallo stato passivo di tale fallimento - e che la SO non era stata in grado di
[...] adempiere con le risorse economiche e patrimoniali di cui disponeva;
12. la era certamente a conoscenza di tale situazione e, dunque, consapevole CP_2
del pregiudizio che la cessione arrecava ai creditori della considerato che il PA
99% del capitale della apparteneva e alla SO già CP_2 Parte_3 [...]
ugualmente con sede in Sant'Elpidio a Mare, Via Castellano Parte_4
n. 1518, della quale era socio e amministratore unico. Lo stesso , Parte_4 Parte_4 era stato componente del Collegio Sindacale della dal 2013 al 2015 e, Parte_2 pertanto, era certamente consapevole, all'epoca del pagamento in esame, della difficile situazione economica e patrimoniale della società, poi, fallita.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. era vero che la avesse incassato la somma di euro 102.455.57, liquidata CP_6
all'esito della procedura esecutiva n. 30/2014 R.E.. Detto incasso doveva ritenersi legittimo in quanto la società ne era divenuta proprietaria per effetto di cessione del credito nella quale era subentrata per effetto di atto di nomina del terzo;
4 2. la cessione del credito era stata originariamente stipulata tra la e PA
il quale agiva per sé o per persona da nominare, con atto del 10.06.2015, Parte_5 come da scrittura privata, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 da parte del Funzionario Delegato del Comune di Monsanpietro Morico in data 15.12.2015;
3. la era subentrata nella titolarità del credito ceduto a seguito di atto di CP_2
nomina del terzo del 07.04.2017, notificato al cedente a mezzo lett. A/R in plico chiuso del
13.05.2021;
4. l'atto di cessione del credito del 10.06.2015 e la comunicazione al Curatore del
22.06.2020 consentivano di dimostrare che la era creditrice della PA [...]
per la somma di lire 400.000.000, pari ad euro Controparte_7
206.582,76, oltre agli interessi, come emergeva da un atto di riconoscimento del debito sottoscritto dalla medesima debitrice e documentato dalla copia conforme del riconoscimento del debito certificata dal Notaio in data 02.10.2013; Persona_2
5. tale credito era garantito da un pegno costituito sul titolo nominativo individuato con il n. 2, emesso dalla società Santa e rappresentante sue n.
1.800 azioni ordinarie, Controparte_8 corrispondenti ad euro 51,65 ciascuna e complessivamente euro 92.970,00;
6. il titolo costituito in garanzia era intestato alla e Controparte_7 CP_7
rilasciato in data 14.06.2002, in sostituzione di quello precedente, espresso in lire e riportante, sul retro, la costituzione del pegno in favore della (già denominata PA
; Controparte_9
7. in forza di tale titolo la notificava alla debitrice PA Controparte_7
e atto di intimazione ex art. 2797 c.c., senza ottenere alcun esito;
CP_7
8. in data 19.12.2013, alla quale possessore del suddetto titolo azionario, PA veniva notificato dall'Avv. Maurizio Boscarato in proprio, per un suo credito professionale nei confronti della un atto di pignoramento presso terzi, in Controparte_7 CP_7 cui debitore pignorato era la stessa e terzi pignorati erano e CP_7 PA CP_10
quali materiali possessori dei titoli;
[...]
9. pertanto, veniva instaurata, dinanzi al Tribunale di Fermo, la procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta al n. 30/2014, promossa dall'Avv. Maurizio
Boscarato in proprio nei confronti della e e dei terzi Controparte_7 CP_7 pignorati e;
PA PA0
10. la anch'essa creditrice della PA Controparte_7 CP_7
interveniva nella suddetta procedura esecutiva, al fine di far valere il proprio credito nei
5 confronti dell'esecutata, in via privilegiata e nei limiti del controvalore del suddetto titolo azionario;
11. molteplici erano i profili di incertezza che caratterizzavano il credito in questione, non consacrato in un titolo giudiziale, bensì in un atto di riconoscimento di debito per scrittura privata sottoscritto dal debitore. Inoltre, il pegno da cui era garantito, era stato costituito solo sul titolo nominativo n. 2 emesso dalla e rappresentante n.
1.800 azioni PA1 ordinarie, corrispondenti ad euro 51,65 ciascuna, per complessivi euro 92.700,00, intestato alla rilasciato in data 14.06.2002, quale duplicato del titolo Controparte_7 originario emesso a seguito di ammortamento di cui al decreto del Presidente del Tribunale di
Macerata del 12.02.2000 ed annotato nel retro del predetto duplicato;
12. nondimeno, il credito fatto valere dall'Avv. Maurizio Boscarato, creditore procedente, per il rilevante importo di euro 339.257,38 oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002, portato dall'atto di precetto notificato in data 13.11.2013, quantificato definitivamente in euro
499.613,16, era privilegiato, derivando dallo svolgimento di attività professionale, e sussistevano istanze di rivendicazione da parte di un terzo sul titolo n. 2 costituito in pegno;
13. da ultimo, incerti erano anche gli importi effettivamente ricavabili dalla vendita coattiva dei titoli azionari;
14. ecco, allora, che in tale situazione di estrema incertezza, la formula adottata dalle parti per la determinazione del corrispettivo della cessione era stata quella di prevedere: l'importo fisso di euro 35.000,00, versato con le modalità esattamente indicate nell'atto di cessione ed in particolare il versamento di:
Euro 5.600,00, alle date indicate nell'atto, come da quietanza del cedente;
Euro 1.700,00, con n. 2 A.C. intestati a datati 11.06.2015; PA
Euro 3.600,00, con n. 4 A.C. intestati a datati 30.06.2015; PA
Euro 5.400,00, con n. 6 A.C. intestati a datati 27.07.2015; PA
Euro 5.400,00, con n. 6 A.C. intestati a datati 31.08.2015; PA
Euro 5.400,00, con n. 6 A.C. intestati a datati 30.09.2015; PA
Euro 5.400,00, con n. 6 A.C. intestati a datati 29.10.2015; PA
Euro 1.800,00, con n. 2 A.C. intestati a datati 26.11.2015; PA
15. quanto all'eventuale residuo corrispettivo, lo stesso veniva dalle parti consensualmente determinato nella misura pari al 50 % della somma eventualmente assegnata alla CP_1
o al soggetto eventualmente intervenuto nell'esecuzione in sua sostituzione, all'esito della
[...] procedura mobiliare presso terzi, al netto delle spese e detratta la somma di euro 35.000,00;
6 16. detto corrispettivo sarebbe stato versato una volta consegnato dalla Cancelleria del
Tribunale;
17. con contestuale scrittura privata di intestazione fiduciaria del 10.06.2015, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 da parte del Funzionario Delegato del in data 15.12.2015, la fino a diversa Parte_6 PA determinazione del cessionario si obbligava, per conto e nell'esclusivo Parte_5 interesse di questi, a rimanere formale intestataria del credito, quale intestatario fiduciario, tenuto conto che la titolarità del credito era irrevocabilmente in capo allo;
Parte_5
18. con lettera spedita con raccomandata A/R, in plico chiuso, del 07.04.2017,
[...]
, comunicava di nominare terzo la la quale, pertanto, subentrava nella Parte_5 CP_2 posizione del cessionario;
19. a seguito di accordo con il creditore procedente, intervenuto in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei titoli, alla veniva assegnata la somma PA di euro 170.455,57 che, per effetto della intervenuta cessione del credito e dell'atto di nomina del terzo, doveva ritenersi di proprietà del terzo nominato – cessionario salvo il CP_2 residuo corrispettivo da versare;
20. pertanto, in adempimento dell'accordo contrattuale di cui sopra, tenuto conto che era già stata corrisposta la somma di euro 35.000,00, a titolo di corrispettivo della cessione, dalla somma assegnata all'esito della procedura esecutiva, veniva scomputato il detto importo e su tale differenza (pari ad euro 135.455,57) veniva determinato il residuo corrispettivo, pari al
50%, per euro 67.727,785, arrotondato ad euro 68.000,00;
21. in conformità agli accordi stipulati in sede di cessione del credito, avvenuta l'assegnazione della somma con ordinanza del G.E. del 13.04.2017 e del successivo mandato del 12.05.2017, legale rappresentante della dava Controparte_5 PA disposizioni al procuratore della società nella procedura esecutiva di trasferire la somma di euro
68.000,00 in favore della e la somma di euro 102.455,57 in favore del terzo PA nominato – cessionario mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie CP_2 indicate;
22. contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, allora, il corrispettivo complessivo della cessione incassato dalla cedente ammontava ad euro 103.000,00 PA
(35.000,00 + 68.000,00) ed emergeva, altresì, che la convenuta aveva beneficiato del credito riscosso nella procedura sostenendone gli oneri e avendone titolo;
23. neppure era esatto quanto risultava dal verbale di audizione di la Controparte_5
era cessionaria del credito per essere subentrata nell'originaria cessione per CP_2
7 effetto di atto di nomina di terzo del 07.04.2017; la somma di euro 35.000,00 non era stata restituita, ma detratta dall'importo assegnato di euro 170.455,57, al fine di determinare il residuo corrispettivo dovuto per la cessione, pari al 50% di detto importo, ossia euro 68.000,00;
24. la cessione del credito oggetto di causa, stipulata con scrittura privata del 10.06.2015, attestata come conforme all'originale in data 15.12.2015, era opponibile alla Curatela del
Fallimento della cedente, recando la data certa del 15.12.2015, conferita dall'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 da parte del Funzionario Delegato del Comune di
Monsanpietro Morico;
25. parimenti munita di data certa era la comunicazione di nomina del terzo effettuata a mezzo di lettera raccomandata A/R in plico chiuso del 07.04.2017. Ne discendeva l'infondatezza della domanda svolta dalla curatela;
26. parimenti infondata era la domanda di revocatoria della cessione del credito ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.: l'atto di cessione non era pregiudizievole per i creditori sociali, in quanto la società disponeva di altri beni e crediti su cui gli stessi potevano soddisfarsi;
27. la non era a conoscenza della situazione di difficoltà della CP_2 CP_1
in quanto non aveva direttamente stipulato con la stessa alcun atto negoziale e, in ogni
[...] caso, non sussisteva alcun indice esternamente percepibile di asserite problematiche economiche o finanziarie della società;
28. dallo stato passivo, infatti, emergeva che creditori erano solo Enti istituzionali, oltre ai due componenti del Collegio sindacale che mai avevano prima avanzato pretese;
29. infine, doveva rilevarsi come la unitamente alle altre società del c.d. PA
era assoggettata ad un piano attestato finalizzato al risanamento CP_12 dell'esposizione debitoria della società ed al riequilibrio della situazione finanziaria e la cessione del credito era avvenuta in esecuzione del predetto piano. Ciò escludeva, ai sensi dell'art.67, comma 2 lett. F) l. fall., l'assoggettabilità a revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse sui beni del debitore, laddove poste in essere in esecuzione di un piano che appariva idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed il riequilibrio della situazione finanziaria;
30. in caso di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo richiesto doveva, in ogni caso, portarsi in compensazione quanto dalla stessa versato a titolo di corrispettivo della cessione (per euro 103.000,00).
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente, deve essere ricostruita la vicenda fattuale sulla quale si innestano le domande svolte dalla curatela attrice.
8 Sul punto, mette conto evidenziare come l'istruttoria documentale abbia restituito quale evidenza, innanzitutto, quella in virtù della quale ritenere accertato che, con ordinanza del
13.04.2017, il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta presso il Tribunale di Fermo. al n. R.g. 30/2014 R.e., assegnava, all'esito della vendita di titolo ordinario, la somma di euro 170.455,57 in favore della
PA
Parimenti, è documentato il mandato di pagamento della predetta somma “oltre interessi ad estinzione da eseguire mediante accreditamento, a spese del beneficiario sul c/c bancario intestato all'Avv.
FILIPPO POLISENA del Foro di FERMO (quale difensore e procuratore speciale di
)” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice). PA
È, altresì, accertato per tabulas che, con due scritture private, la prima del 05.06.2017 e la seconda del 08.06.2017, la in persona del legale rappresentante pro tempore, PA premetteva che la somma assegnata all'esito della su indicata procedura Controparte_5 esecutiva era stata accreditata su conto corrente nella disponibilità dell'Avv.to Filippo Polisena
“per espressa disposizione data” e seguitava con il dettare le disposizioni relative all'impiego futuro della somma (cfr. docc. sub nn. 3 e 3 fascicolo parte attrice).
Per quanto di rilievo in questa sede, la prima delle citate scritture private prevedeva che la somma di euro 102.455,57, della quale la dichiarava di aver disposto a PA mezzo di cessione del credito, dovesse essere versata alla mediante bonifico CP_2 bancario (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
Del resto, è documentato, nonché incontestato tra le parti, che l'Avv.to Filippo Polisena avesse comunicato, con e-mail del 19.05.2020, al Curatore dell'intanto intervenuto
[...]
, con riguardo alle operazioni di incasso e di restituzione Parte_2 alla società della somma di euro 170.455,57, all'esito della procedura esecutiva n. 30/2014 R.E. del Tribunale di Fermo, quanto segue:
“
1 - Con disposizione del legale rapp.te sig. del 05.06.2017 … la Controparte_5 società chiedeva di disporre : PA
- quanto alla somma di Euro 68.000,00, a mezzo n. 67 assegni circolari (poi emessi in forma di assegni bancari come da richiesta del 08.06.2017 … in favore di;
PA
- quanto alla somma di euro 102.455,57, di cui dichiarava di averne disposto a mezzo di cessione del credito, mediante bonifico in favore della cessionaria soc. alle coordinate indicate - doc.
1 -. CP_2
1.1- In esecuzione di tale disposizione, lo scrivente emetteva gli A.B. richiesti, di cui ne sono stati incassati n. 28 e precisamente quelli di seguito indicati …
9 1.2- Con successiva disposizione, il sig. chiedeva che la restante somma di Controparte_5
Euro 39.778 ( Euro 68.000,00 – l'importo dei 28 A.B. incassati) venisse accreditata su c/c intestato alla soc.
, acceso presso . PA CP_13
Lo scrivente provvedeva ad accreditare tale somma di Euro 39.778 alle coordinate bancarie indicate con bonifico del 22.06.2017 - doc. 6 -.
2- La somma di Euro 102.445,57 veniva bonificata alle coordinate bancarie indicate dal sig.
[...]
con la disposizione del 05.06.2017. CP_5
CP_1 Acquisirò dalla tale disposizione di bonifico e la trasmetterò appena possibile” (cfr. doc. sub n. 4 fascicolo parte attrice).
Risulta ex actis, poi, l'accredito, a mezzo di bonifico bancario, da parte dell'avv.to Filippo
Polisena, della somma di euro 102.455,57 (oltre 3,00 euro, a titolo di commissioni) su conto corrente intestato alla (cfr. doc. sub n. 5 fascicolo parte attrice). CP_2
Ancora, non è contestato l'incasso da parte della società del bonifico sopra citato.
La parte convenuta, a fondamento della validità ed efficacia, dell'operazione economica che ha portato all'incasso, da parte della della somma di euro 102.455,57, ha CP_2 dato atto, esplicitando il contenuto della sopra menzionata dichiarazione resa al Curatore dall'avv.to Filippo Polisena, che tra la (in bonis) e la era PA CP_2 intercorsa una cessione del credito caratterizzata dalla nomina, in un momento successivo, del cessionario.
Al riguardo, in atti è stata depositata, copia della scrittura privata datata 10.06.2015, sottoscritta dalla nella persona dell'Amministratore Unico PA Controparte_5
e – che acquistava per sé o per persona, fisica e/o giuridica, da nominare Parte_5
– avente ad oggetto la cessione del credito vantato dalla società, poi fallita, nei confronti della soc. per l'importo originario di lire 400.000.000 (euro Controparte_7
206.582,76), oltre agli interessi bancari, per euro 790.771,92, come da atto di riconoscimento del debito rilasciato e sottoscritto dalla medesima Controparte_7
La scrittura privata de qua, dava atto altresì che il credito in questione fosse garantito da pegno costituito sul titolo nominativo n. 2 emesso da rappresentante sue PA1
n.
1.800 azioni ordinarie, titolo intestato a rilasciato in Controparte_7 data 14.06.2002 in sostituzione di quello precedente espresso in lire e riportante, sul retro, la costituzione del pegno in favore della medesima PA
In relazione al credito ceduto, ancora, la cedente rappresentava che la
[...]
nonostante la notifica di atti di intimazione ex art. 2797 c.c., non Controparte_7 aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto e che, in data, 19.12.2013, fosse stato
10 notificato alla quale possessore del suddetto titolo azionario, atto di PA pignoramento presso terzi.
In conseguenza, la società ancora in bonis interveniva nella procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso terzi, intanto iscritta al n. 30/2014 R.E., da un creditore della al fine di far valere anch'essa il proprio credito (cfr. doc. Controparte_7
7 fascicolo parte convenuta).
Il credito ceduto, allora, ammontava ad euro 206.582,76, oltre interessi bancari, per euro
790.771,92 e oltre interessi e ogni altro atto accessorio successivamente maturato, unitamente ad ogni altro diritto, accessorio, azione e quanto altro necessario per farlo valere.
Quanto al corrispettivo della cessione, lo stesso era determinato, in primo luogo, in euro
35.000,00, somma riconosciuta come già versata – e quietanzata – nell'ambito della medesima scrittura privata in esame;
in secondo luogo, le parti pattuivano che il residuo corrispettivo veniva consensualmente determinato nella misura del 50% della somma che sarebbe stata assegnata alla nell'ambito dell'esecuzione immobiliare (cfr. doc. 1 fascicolo PA parte convenuta).
Ancora, è stata versata in atti copia nella nomina, recante data 07.04.2017, del terzo acquirente, da parte di individuato nella (cfr. doc. 2 Parte_5 CP_2 fascicolo parte convenuta).
Tanto detto, allora, il Tribunale, ai fini del decidere, intende fare applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019), con ciò potendosi le eccezioni di rito sollevate dalle parti essere assorbite dalla valutazione e decisione del merito della vicenda in esame che appaiono più piane ed immediate (cfr. Cass. Civ. Sez. L, 18.11.2016 n 23531).
In questi termini, deve essere esaminata la domanda revocatoria, svolta dalla Curatela attrice, ai sensi dell'art. 66 l. fall. e dell'art. 2901 c.c..
Deve rilevarsi, in via preliminare, come la parte convenuta abbia eccepito, a fronte della proposizione dell'actio Pauliana da parte della Curatela, la sostanziale inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) della l. fall., dovendosi ritenere la cessione del credito per cui è causa, un atto posto in essere in esecuzione del Piano Attestato finalizzato al risanamento
11 dell'esposizione debitoria della società ed al riequilibrio della situazione finanziaria delle società del gruppo, allegato dalla stessa parte convenuta.
L'eccezione, tuttavia, deve essere disattesa.
Ed invero, in primo luogo, l'automatica estensione delle esenzioni di cui all'art. 67, comma 3 l. fall. continua ad essere, a tutt'oggi, tutt'altro che pacifica in giurisprudenza.
Secondo la tesi prevalente, le esenzioni previste dall'art. 67, terzo e quarto comma, l. fall. non si applicano alla revocatoria ordinaria per due ragioni: la prima è che sono inserite nel contesto della revocatoria fallimentare, la seconda è data dall'eccezionalità delle esenzioni stesse, che non sono, quindi, applicabili al di là dei casi espressamente previsti.
In particolare, se da un lato è stata di recente ribadita l'inapplicabilità alla revocatoria ordinaria dell'esenzione dell'art. 67, terzo comma, lettera e), relativa agli atti, pagamenti e garanzie, specificamente in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis
(cfr. Cass. 24.2.2020, n. 4796; Cass. 8.2.2019, n. 3778), dall'altro lato al Tribunale è noto l'ulteriore orientamento in base al quale “In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma
3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore” (cfr. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 1147 del 16/01/2023 (Rv. 666659 - 01)), tutelando quelle situazioni, comunque, volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse.
Ebbene, preso atto del contrasto giurisprudenziale in atto che non consente di ritenere risolta la questione, osserva il Tribunale come, in ogni caso, l'eccezione non possa trovare accoglimento nel merito.
Il c.d. “piano attestato di risanamento” (o, più brevemente, “piano attestato”), così come specificamente disciplinato dall'art. 67, terzo comma, lett. d), è menzionato dalla legge fallimentare al precipuo fine di esentare da azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in sua esecuzione.
Se la necessità di riconoscere comunque l'esenzione, anche nelle ipotesi di revocatoria ordinaria, ha la finalità di agevolare il ricorso ad accordi per la regolazione della crisi d'impresa e quella di garantire la tutela di soggetti appartenenti alle categorie indicate, ciò comporta che si verta nelle condizioni richieste dalla norma e, cioè, rispettivamente, del compimento dell'atto in esecuzione di un piano di risanamento, del concordato, dell'amministrazione controllata o dell'accordo omologato, oppure dell'effettuazione del pagamento a fronte di un servizio
12 prestato in funzione delle predette procedure o, ancora, dell'effettuazione dello stesso per una prestazione di lavoro.
Nel caso di specie, allora, deve darsi atto di come la parte convenuta non abbia dimostrato l'inclusione dell'operazione intercorsa tra la e la tra PA CP_2 quelle riconducibili al piano di risanamento in atti il quale, al contrario, non contempla alcuna esposizione debitoria della società (poi fallita) nei confronti della convenuta;
né le difese svolte da quest'ultima consentono di individuare aliunde una situazione debito-credito che dovesse essere ripianata in esecuzione del suddetto piano, restando l'asserito adempimento del richiamato piano con l'atto traslativo di cui è causa, affermazione meramente apodittica, in quanto solo accennata, al netto di qualsivoglia allegazione assertiva specifica e, a maggior ragione, allegazione probatoria.
Sgombrato, pertanto, il campo dalla eccepita inammissibilità della domanda revocatoria, la stessa deve essere affrontata nel merito della sua fondatezza.
La stessa è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
In punto di diritto, va osservato che l'art. 66 l. fall., pur avendo caratteristiche analoghe all'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c., se ne discosta nettamente esplicando, quale azione proposta all'interno della procedura concorsuale, i propri effetti a favore di tutti i creditori e non soltanto di colui che ha esercitato l'azione: il curatore, cui compete la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione revocatoria in sede fallimentare, agisce infatti nella veste di sostituto processuale della massa dei creditori concorsuali, ormai privi della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione; nella suddetta azione, pertanto, “il curatore non è gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo” (cfr. Cass. Ord. n. 9170 del 2015).
Se, infatti, l'azione revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare si presenta rivolta a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell'imprenditore, andando anche a indistinto vantaggio di coloro che vantano un credito sorto posteriormente all'atto revocato, ne consegue l'esistenza del rimedio si fonda sull'esistenza del pregiudizio (“eventus damni”) costituito anche soltanto dall'aver reso più ardua l'esazione coattiva del credito, ovvero dall'averne compromesso la fruttuosità: ne consegue quanto all'elemento della scientia fraudis che
è necessario per il curatore unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., non richiedendo la norma, per la sua applicazione, che il debitore
13 sia insolvente, né che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte.
Ciò premesso e scendendo più nel dettaglio, deve osservarsi che i presupposti richiesti dalla legge per esercitare la revocatoria ordinaria, anche nell'ambito fallimentare, sono rappresentati dall'atto dispositivo, dall'eventus damni e dalla scientia damni o dal consilium fraudis ovvero, nei casi in cui è prescritto, dalla participatio fraudis.
L'atto di disposizione consiste in un qualunque trasferimento di un diritto patrimoniale del debitore in favore di un altro soggetto, o l'assunzione di una nuova obbligazione, oppure la costituzione di un diritto reale di proprietà o di garanzia a favore di un terzo.
Quanto al pregiudizio, lo stesso, può tradursi, non soltanto nell'impossibilità, ma anche nella mera difficoltà di soddisfacimento delle pretese obbligatorie dei creditori (cfr. Cass.
1.8.2007, n. 16986), o nell'aggravamento dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie.
Allora, “il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni" ha l'onere di provare tre circostanze: (a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
(b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
(c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'"eventus damni"” (cfr. Cass. 31.10.2008, n. 26331).
È noto, poi, come la giurisprudenza di legittimità abbia aggiunto una quarta circostanza, vale a dire, l'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni dei creditori o, comunque, l'esistenza, alla data del compimento dell'atto impugnato, di una situazione patrimoniale del debitore tale da porre a rischio la realizzazione dei crediti verso di lui (cfr. Cass.
18.4.2018, n. 9565; Cass. 28.2.2018, n. 4728; Cass. 19.7.2019, n. 19515).
Nel caso di azione revocatoria esperita dal curatore ai sensi dell'art. 66 L.F., invero, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa;
tuttavia, per integrare il suddetto pregiudizio, non è
14 necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell'azione esecutiva (cfr. anche di recente Cass. 2.3.2021, n. 5658).
Procedendo con gli altri requisiti, poi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per l'impugnazione degli atti onerosi compiuti dopo il sorgere del credito, l'assoggettamento a revocatoria è condizionato alla prova della scientia damni in capo al debitore ed all'accipiens, vale a dire la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
solo quando il credito sia sorto dopo l'atto revocando è, altresì, necessario dimostrare in capo al debitore ed al terzo il consilium fraudis, ovvero che l'atto sia stato preordinato a frustrare il soddisfo delle obbligazioni che il debitore andava a contrarre o cui temeva di essere soggetto in futuro e che il terzo ne fosse cosciente.
Per l'azione proposta nelle procedure fallimentari, la prova del requisito dell'anteriorità del credito tutelato dalla revocatoria può essere assolta con l'allegazione dell'anteriorità all'atto revocando ai crediti ammessi al passivo (cfr. Cass. 31.10.2012, n. 18847).
Al contrario, come visto, non costituisce un ulteriore requisito la specifica intenzione di ledere i creditori, essendo sufficiente la consapevolezza di rendere più difficoltoso e meno sicuro il soddisfacimento del credito.
Se l'atto è a titolo gratuito, è appunto sufficiente la consapevolezza del solo debitore, mentre se l'atto è a titolo oneroso è necessario provare anche la fraudolenta partecipazione del terzo, vale a dire che quest'ultimo sia consapevole del pregiudizio che subiscono i creditori.
Ciò premesso, nella specie, in primo luogo, deve darsi atto di come non sia revocabile in dubbio, la posteriorità dell'atto oggetto della domanda revocatoria rispetto a plurimi debiti già contratti dalla società poi dichiarata fallita.
Come correttamente rilevato dalla parte attrice, giova osservare che dallo stato passivo del fallimento della predetta società risultano crediti per complessivi euro 293.918,66, di cui euro 27.363,22 in chirografo. Peraltro, circa l'anteriorità di tali crediti rispetto all'atto oggetto della presente revocatoria, si evidenzia che, gran parte dei crediti ammessi (per euro 224.599,02) in favore della erano già maturati al momento della cessione PA5 del credito (risalente al mese di giugno 2015) in quanto, per lo più, afferenti al mancato versamento di tributi dall'anno 2005 sino all'anno 2016.
Sotto altro profilo, dallo stesso piano di ristrutturazione finalizzato al risanamento dell'esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione, versato in atti, con riferimento sia all'anno 2005, sia per come aggiornato alla fine dell'anno 2011, emergono una situazione di crisi economico-finanziaria e cospicue passività e, dunque, crediti di terzi sorti antecedentemente
15 all'operazione di cessione per cui è causa (cfr. docc. 9 e 10 fascicolo parte attrice e docc. 14 e 14 bis fascicolo parte convenuta).
Ed invero, non pare dubbio che anche il piano attestato sia strumento idoneo non soltanto a rimuovere lo stato di crisi, ma anche un eventuale stato di insolvenza essendo lo stesso destinato, per disciplina e finalità, a consentire il superamento della crisi attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa, non rappresentando invece uno strumento idoneo ad agevolare la regolare liquidazione del patrimonio aziendale.
Chiarita l'anteriorità dei crediti vantati nei confronti della rispetto PA6 all'atto oggi revocando, occorre, sulla scorta dei principi di diritto sopra sommariamente esposti, a questo punto accertare: a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio della sì da rendere più difficile e più incerta l'esazione del PA credito nei suoi confronti;
b) se al momento del compimento dell'atto dispositivo il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato dal medesimo alla garanzia patrimoniale dei creditori;
c) se, con riferimento alla cessione del credito, anche il cessionario fosse consapevole di tale pregiudizio.
Ebbene, non appare revocabile in dubbio che l'atto di disposizione abbia reso più difficile la soddisfazione della massa dei creditori.
Infatti, il credito ceduto, sia pure caratterizzato da un'asserita incertezza nella realizzazione dello stesso, ha comunque escluso la possibilità per la società di godere di una cospicua entrata, pari ad oltre 170.000,00 euro, dietro il versamento di un corrispettivo del prezzo di euro 35.000,00, per come dalle parti in un primo tempo previsto.
Ed invero, la vicenda negoziale deve essere valutata, da un punto di vista astratto, sulla scorta delle stesse pattuizioni previste nella cessione del credito che, da un lato, stabilivano una quota fissa di corrispettivo effettivamente (e di gran lunga) inferiore rispetto al valore del credito ceduto (pari ad euro 35.000,00), dall'altro, il versamento di un'ulteriore porzione di prezzo stabilita nella metà del quantum effettivamente realizzato all'esito della procedura esecutiva che aveva coinvolto la quale creditrice nei confronti dell'esecutata PA6
In questi termini, è evidente come la cessione è stata, ab Controparte_7 origine, pattuita e congegnata in termini di realizzo al ribasso di quanto portato dal titolo azionato in sede esecutiva, con ciò sottraendo al patrimonio sociale la restante quota, quantomeno, della metà di quanto aggiudicato in sede esecutiva.
Nondimeno, una lettura degli effetti in concreto dell'operazione di cessione, consente di valutare in termini di sicura perdita il risultato dell'operazione di cessione, tenuto conto che, nonostante escusso all'udienza del 25.01.2023, abbia confermato che la Controparte_5
16 società cedente avesse ricevuto l'importo di euro 35.000,00 da parte del cessionario, successivamente impiegato dalla società per scopi propri, in ogni caso, tali dichiarazioni non consentono di superare, escludendolo, quanto riferito dal medesimo in sede di audizione CP_5 successiva alla dichiarazione di fallimento, in data 13.10.2020 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), vale a dire, che il corrispettivo del prezzo, pari ad euro 35.000,00 sia stato, “al momento delle distribuzione delle somme” restituito, “mentre il resto è stato diviso a metà”.
In questi termini, allora, deve ritenersi appurata la sicura perdita patrimoniale da parte della società poi fallita, a fronte di un corrispettivo che non è stato rinvenuto nelle casse della società risultando controverso il suo impiego.
Sul punto, invero, deve essere ribadito quanto appena rilevato in riferimento al corrispettivo di euro 35.000,00 in punto di restituzione alla cessionaria. D'altro canto, anche con riferimento all'ulteriore corrispettivo, individuato nella metà di quanto realizzato in sede di esecuzione, per euro 68.000,00, dalla stessa audizione di si evince come la Controparte_5 somma in questione mai sia entrata nella disponibilità della società poi fallita in quanto, su disposizione di questi, versata in parte su un conto intestato al e, in parte, acquisita dallo CP_5 stesso a mezzo degli assegni menzionati nella e-mail del 19.04.2020 (cfr. docc. 7 e 4 fascicolo parte attrice).
Neppure è revocabile in dubbio, la prova fornita dal curatore in merito all'assenza di ulteriori beni con cui fronteggiare le esposizioni debitorie, tenuto anche (e nuovamente) conto di quanto già attestato nel piano di ristrutturazione finalizzato al risanamento, laddove le società del gruppo, sostanzialmente, individuavano in modo puntuale le fonti economiche cui attingere per ripianare le passività e tra le stesse rientrava anche la partecipazione azionaria di cui al titolo poi coinvolto nella cessione per cui è causa (cfr. docc. 14 e 14 bis fascicolo parte convenuta).
Tale circostanza, di per sé espressiva di un sicuro pregiudizio, porta ad escludere quanto rappresentato dalla convenuta in ordine alla incertezza sulla realizzazione del credito ceduto.
Appurata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni di questi ultimi, resta da considerare la ricorrenza dell'elemento psicologico della scientia damni, con la precisazione che tale elemento viene normalmente individuato dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente come semplice consapevolezza del debitore (e, nel caso di specie, del terzo acquirente) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero come previsione di un mero danno potenziale: trattandosi, infatti, di azione revocatoria introdotta dal curatore, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, né la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, ma è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in
17 concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
Orbene, nel caso di specie, tale consapevolezza nei termini di cui si è detto è ben evidente in capo alla disponente, certamente consapevole di sottrarre alla garanzia patrimoniale l'entrata in questione – per giunta menzionata nel piano di risanamento – dietro il versamento di un prezzo comunque inferiore, per quanto già sopra sostenuto.
E la medesima consapevolezza deve ritenersi sussistente anche in capo all'acquirente, odierna convenuta.
Nel caso di specie, invero, si è già dato conto di come l'operazione di cessione sia inquadrabile in una fattispecie a formazione progressiva, avendo il primo cessionario partecipato all'atto, acquistando per sé o per persona da nominare e come, successivamente sia stata effettuata l'electio amici individuando nell'odierna convenuta l'effettivo cessionario, con la pedissequa nomina.
Sul punto, è noto come la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. 12 maggio 2015 n.
2955) abbia chiarito che, nell'ipotesi di contratto (nel caso in esame un preliminare) stipulato per persona da nominare, quanto allo stato soggettivo rilevante ai fini della revoca dell'atto dispositivo pregiudizievole, trova rilievo il regime che il codice civile stabilisce in materia di rappresentanza, con la disciplina recata dall'art. 1391 c.c., evidenziando che, nel contratto per persona da nominare i rapporti tra il dichiarante e la persona nominata sono regolati dalla disciplina della rappresentanza volontaria e il contraente che si è riservata la facoltà di nomina assume la funzione di rappresentante del terzo nell'arco di tempo che corre dalla conclusione del contratto alla dichiarazione di nomina.
Nella prospettiva appena delineata rileva, secondo il richiamato giudicato di legittimità, anzitutto dell'art. 1391, comma 2, c.c. il quale radica sulla persona del rappresentato (e, dunque, del nominato accettante) la rilevanza dello stato di malafede o di conoscenza (di “determinate circostanze”, come si esprime dello stesso art. 1391 c.c., comma 1), che impedisce allo stesso di giovarsi dello stato di ignoranza (“di determinate circostanze”) o di buona fede del rappresentante.
La buona fede o l'ignoranza (su “determinate circostanze”) del rappresentato sposta, invece, la verifica sugli stati soggettivi (buona fede, mala fede o ignoranza) del rappresentante, ed una siffatta conclusione si presta, del resto, a soddisfare l'esigenza di tutela dell'affidamento del terzo nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria di atto dispositivo a titolo oneroso;
esigenza che, nella singolare fattispecie oggetto di esame, orienta la verifica sullo stato soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c., anzitutto sulla persona nominata che ha accettato l'electio
18 amici, e con riferimento al momento in cui l'accettazione è avvenuta, perché è in questo momento che il terzo - ossia il nominato - consuma la propria libertà negoziale, in forza del cui esercizio viene poi ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi contrattuali ex tunc. Sicché, è in riferimento al nominato, e nel momento dell'accettazione della nomina, che - come detto -, in applicazione del citato art. 1391 c.c., andrà verificato che detto “terzo” abbia, o meno, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo del debitore ovvero sia partecipe della sua dolosa preordinazione (a seconda che l'atto a titolo oneroso anzidetto sia o meno anteriore al sorgere del credito: art. 2901 c.c., comma 1, n. 2).
Il Tribunale non ignora i nuovi approdi giurisprudenziali a mente dei quali, in caso di esercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art. 1401 c.c., qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del preliminare, la verifica della scientia damni in capo alla terza nominata (da compiersi solo nell'ipotesi in cui analoga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbia dato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa della stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento (Cass., sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12120), ma ritiene che lo stesso precedente non sia applicabile nel caso di specie, in quanto attagliantesi su una situazione diversa e non ricorrente nel caso di specie, vale a dire una situazione nella quale sia lo stipulante a “prendere parte a quella fase prodromica alla formazione del contratto preliminare che potrebbe consentirgli, attraverso l'interlocuzione con l'altro contraente, «di appurare circostanze utili a rivelare che l'atto dispositivo, ancora in fieri, si presenta potenzialmente pregiudizievole per le ragioni del creditore della propria controparte contrattuale».
Una simile possibilità, invece, «appare difficilmente ipotizzabile per il nominato, il quale ha semplicemente la facoltà di accettare (o, per converso rifiutare) la "electio", visto che mai "la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal suo contratto", potrebbe "contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti"»
(Cass., sez. 2, n. 7217 del 2013)” (cfr. Cassazione civile sez. I - 14/05/2024, n. 13265).
Emerge agevolmente, allora, la differenza tra le ipotesi contemplate nel revirement giurisprudenziale e il caso di specie, laddove, la situazione di pregiudizio ai creditori rimane invariata e conoscibile anche dal terzo effettivo beneficiario dell'operazione negoziale, con la conseguenza che in capo allo stesso deve essere accertata la presenza del requisito della scientia damni.
19 La stessa allora deve ritenersi sussistente, in via presuntiva e tenuto conto che in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche (cfr. Cass. 9.4.2009, n. 8735).
Ebbene, nel caso di specie, sussistono seri elementi di fatto da cui inferire, in via presuntiva, il requisito in esame tenuto conto che il curatore ha dimostrato che la CP_2 era di proprietà, per il 99% del capitale, della già Parte_3 Parte_4
con medesima sede in Sant'Elpidio a Mare, Via Castellano n. 1518, della quale
[...] era socio e amministratore unico (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte attrice). Parte_4
Il predetto sin dall'atto di nomina del 18.07.2013, era membro del Parte_4
Collegio Sindacale e Revisore della (cfr. doc. n. 12), pertanto, proprio in PA forza della contiguità delle attività svolte dal soggetto in questione, deve farsi discendere la consapevolezza della situazione economica e patrimoniale in cui versava la società poi fallita al momento della cessione e dell'electio amici.
Ne deriva, in conclusione, che la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 66
l. fall. e dell'art. 2901 c.c. deve essere accolta, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
Per quanto attiene all'eccezione di compensazione, la stessa deve essere rigettata tenuto conto di quanto già riferito in punto di mancata prova dell'effettiva acquisizione in capo alla società cedente del corrispettivo del prezzo.
Osserva, poi, il Tribunale che l'azione revocatoria (anche ordinaria) in ambito fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio (cfr. Cass. 10233/2017; Cass.
15982/2018; Cass. 31277/2018): in particolare è stato chiarito che all'accoglimento di essa ben può seguire la condanna dell'acquirente alla restituzione dell'oggetto della cessione al fallimento, quale capo della decisione che assume carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa (cfr. Cass. n. 17590 del 2005; Cass. n.22153/2021). Infatti, a differenza che nell'azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori (vedi Cass. Sez. 1 n. 3757 del 1985; Cass. Sez. 1 n. 2936 del 1978). L'acquisizione del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il
20 recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall'art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi della L. Fall., art. 31, l'amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa (cfr. Cass. 31277/2018 in motivazione).
In questi termini, pertanto, la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore della parte attrice della somma di euro 102.455,57 oltre interessi legali dalla data della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri medi per ciascuna fase del giudizio, riducendo sino ai minimi i valori relativi alla fase istruttoria, alla luce dell'esigua attività espletata, da distrarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione del , ex art.144 D.P.R. N. 115/2002, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1088/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ in accoglimento della domanda svolta, in via subordinata, dalla parte attrice, dichiara l'inefficacia, revocandolo, ai sensi dell'art. 66 l. fall. e dell'art. 2901 c.c., nei confronti del
, del contratto di cessione di credito stipulato Parte_2 dalla in favore della in data 10.06.2015; PA CP_2
❖ per l'effetto, condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, della somma di euro 102.455,57, oltre interessi legali dalla data della domanda;
❖ ordina alla Conservatoria RRII competente territorialmente di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
❖ condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 11.268,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione del
, ex art.144 D.P.R. N. 115/2002, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Così deciso in Fermo, il 07.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1088/2021 promossa da:
(C.F. ), in PA P.IVA_1 persona del curatore fallimentare pro tempore, con il patrocinio dell'avv. PAOLO CEROLINI, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. FILIPPO POLISENA, elettivamente domiciliata in PORTO SANT'ELPIDIO, CORSO UMBERTO I, N. 418, presso il difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Indebito soggettivo - Indebito oggettivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 conveniva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti
[...] CP_2 conclusioni:
1 “Piaccia al Tribunale di Fermo, ogni contraria domanda disattesa e respinta: 1) Condannare la SO
“ in persona del legale rappresentante, a restituire al CP_2 Parte_2
, in persona del Curatore, la somma di € 102.455,57 ricevuta senza titolo dalla stessa
[...]
“ , oltre interessi legali dalla data del pagamento. CP_2
2) In subordine, qualora sia accertato che il predetto pagamento sia stato eseguito per effetto di una cessione di credito della “ in favore della , priva di data certa e computabile nei PA CP_2 confronti del accertare e dichiarare l'inefficacia di tale cessione nei confronti del medesimo CP_1 CP_1 con la conseguente condanna della SO “ , in persona del legale rappresentante, alla CP_2 restituzione allo stesso in persona del Curatore, della somma di € 102.455,57, oltre interessi legali CP_1 dalla data del pagamento.
3.1) Nel caso in cui la predetta cessione di credito sia opponibile al dichiararne la nullità per la CP_1 mancanza di causa secondo le ragioni sopra esposte, con la conseguente condanna della SO , CP_2 in persona del legale rappresentante, alla restituzione al attore, in persona del Curatore, della somma CP_1 di € 102.455,57, oltre interessi legali dalla data del pagamento.
3.2) In ulteriore subordine, dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 66 legge fallim. e dell'art. 2901 c.c., della predetta cessione di credito, con la conseguente condanna della SO , in persona del legale CP_2 rappresentante, a restituire al in persona del Curatore, la somma di € 102.455,57 oltre interessi CP_1 legali dalla data della domanda.
Con vittoria delle spese del giudizio”.
Si costituiva in giudizio la chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_2 conclusioni:
“l'On.le Tribunale adito voglia
- rigettare le domande proposte perche' infondate in fatto ed in diritto, per tutte le ragioni ampiamente esposte nella narrativa che precede;
- in ogni caso dichiarare che l'atto non e' soggetto a revocatoria, per tutte le ragioni ampiamente esposte nella narrativa che precede;
- in estremo subordine, disporre la compensazione con quanto versato in corrispettivo della cessione.
Con vittoria di spese e competenze di causa.”.
Instaurato il contraddittorio, assunte le prove orali ammesse, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva quanto segue:
2 1. il Tribunale di Fermo, con la sentenza n. 10/2020 del 18.02.2020, dichiarava il
, quale socio illimitatamente Controparte_3 responsabile della a sua volta, dichiarata fallita con la sentenza n. Controparte_4
2/2018, pronunciata, in data 25.01.2018, dal medesimo Tribunale;
2. il nominato Curatore Fallimentare, Dott.ssa esaminati gli atti e i Persona_1
documenti relativi alla società fallita, rilevava che, all'esito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 30/2014 R.E. presso il Tribunale di Fermo, il Giudice dell'Esecuzione, con ordinanza del 13.04.2017, aveva assegnato alla – all'epoca in bonis – la somma PA ricavata dalla vendita del titolo pignorato e, in data 12.05.2017, aveva emesso il mandato di pagamento relativo alla somma di euro 170.455,57;
3. in relazione a tale importo, accreditato nella disponibilità dell'Avv. Filippo Polisena,
l'amministratore unico con scritture private dallo stesso sottoscritte, Controparte_5 disponeva nella qualità di legale rappresentante e per conto della In PA particolare, quanto all'importo di euro 102.455,57 era previsto che si disponesse mediante bonifico bancario in favore della con sede in Sant'Elpidio a Mare, Via Controparte_2
Castellano n. 1518, Cod. Fisc. , “a mezzo di cessione di credito”; P.IVA_2
4. l'Avv. Filippo Polisena, con la comunicazione del 19.05.2020, su richiesta del Curatore, confermava l'esecuzione dell'operazione sopra indicata, inviando al Curatore stesso la contabile del predetto bonifico;
5. il Curatore, con lettera del 25.05.2020, chiedeva alla l'atto di cessione del CP_2
credito, munito di data certa e computabile nei confronti del , per effetto del quale CP_1 tale SO aveva ricevuto l'importo di euro 102.455,57, nonché l'indicazione della causa di tale cessione. La predetta comunicazione, tuttavia, rimaneva senza riscontro;
6. emergeva come il avesse diritto a Parte_2
chiedere alla la restituzione della somma complessiva di euro 102.455,57, dalla CP_2 stessa riscossa senza titolo in seguito all'assegnazione disposta nella procedura esecutiva sopra indicata;
7. difettava, infatti, la prova di una cessione opponibile al e, pertanto, il CP_1
pagamento risultava essere stato fatto senza titolo;
8. in ogni caso, la predetta cessione di credito doveva essere dichiarata nulla per la mancanza di causa. Ed invero, anche dalle dichiarazioni rese al Curatore Fallimentare dall'ex
Amministratore Unico della in data 13.10.2020, non era emersa alcuna PA giustificazione economico – sociale della cessione, dovendosi dunque presumere, in difetto di
3 tale giustificazione, che la medesima cessione avesse rappresentato lo strumento per distrarre la somma di euro 102.455,57 in favore della CP_2
9. tale presunzione derivava, in maniera grave, precisa e concordante, dalle dichiarazioni dell'Amministratore Unico della SO fallita, secondo cui il prezzo della cessione, indicato nell'esiguo importo di euro 35.000,00, era stato restituito alla la quale aveva, CP_2 dunque, beneficiato del credito riscosso nella procedura esecutiva senza alcun onere né titolo;
10. in subordine, la cessione doveva essere dichiarata inefficace nei confronti dei creditori concorsuali ai sensi degli artt. 66 L. F. e 2901 c.c., tenuto conto che tale atto - compiuto allorché la SO versava già in stato di dissesto economico - aveva comportato un evidente pregiudizio, per il patrimonio sociale e per i creditori concorsuali, del quale Controparte_5 non poteva che essere consapevole;
11. alla data di tale atto, infatti, per come indicata dallo stesso nell'anno 2016 – da CP_5
collocarsi comunque dopo il 03.08.2016, poiché in tale data la aveva Parte_2 proposto il ricorso per decreto ingiuntivo presso il Tribunale di Fermo, dichiarandosi titolare dell'intero credito per cui era intervenuta nell'esecuzione mobiliare n. 30/2014 R.E. - la predetta
SO si trovava già in uno stato di dissesto economico evidenziato dalla sussistenza di preesistenti ed ingenti debiti, tra cui rientravano quelli tributari, sorti negli anni dal 2005 al 2010
– risultanti dalle domande di ammissione al passivo del Parte_2
e dallo stato passivo di tale fallimento - e che la SO non era stata in grado di
[...] adempiere con le risorse economiche e patrimoniali di cui disponeva;
12. la era certamente a conoscenza di tale situazione e, dunque, consapevole CP_2
del pregiudizio che la cessione arrecava ai creditori della considerato che il PA
99% del capitale della apparteneva e alla SO già CP_2 Parte_3 [...]
ugualmente con sede in Sant'Elpidio a Mare, Via Castellano Parte_4
n. 1518, della quale era socio e amministratore unico. Lo stesso , Parte_4 Parte_4 era stato componente del Collegio Sindacale della dal 2013 al 2015 e, Parte_2 pertanto, era certamente consapevole, all'epoca del pagamento in esame, della difficile situazione economica e patrimoniale della società, poi, fallita.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, specificava quanto segue:
1. era vero che la avesse incassato la somma di euro 102.455.57, liquidata CP_6
all'esito della procedura esecutiva n. 30/2014 R.E.. Detto incasso doveva ritenersi legittimo in quanto la società ne era divenuta proprietaria per effetto di cessione del credito nella quale era subentrata per effetto di atto di nomina del terzo;
4 2. la cessione del credito era stata originariamente stipulata tra la e PA
il quale agiva per sé o per persona da nominare, con atto del 10.06.2015, Parte_5 come da scrittura privata, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 da parte del Funzionario Delegato del Comune di Monsanpietro Morico in data 15.12.2015;
3. la era subentrata nella titolarità del credito ceduto a seguito di atto di CP_2
nomina del terzo del 07.04.2017, notificato al cedente a mezzo lett. A/R in plico chiuso del
13.05.2021;
4. l'atto di cessione del credito del 10.06.2015 e la comunicazione al Curatore del
22.06.2020 consentivano di dimostrare che la era creditrice della PA [...]
per la somma di lire 400.000.000, pari ad euro Controparte_7
206.582,76, oltre agli interessi, come emergeva da un atto di riconoscimento del debito sottoscritto dalla medesima debitrice e documentato dalla copia conforme del riconoscimento del debito certificata dal Notaio in data 02.10.2013; Persona_2
5. tale credito era garantito da un pegno costituito sul titolo nominativo individuato con il n. 2, emesso dalla società Santa e rappresentante sue n.
1.800 azioni ordinarie, Controparte_8 corrispondenti ad euro 51,65 ciascuna e complessivamente euro 92.970,00;
6. il titolo costituito in garanzia era intestato alla e Controparte_7 CP_7
rilasciato in data 14.06.2002, in sostituzione di quello precedente, espresso in lire e riportante, sul retro, la costituzione del pegno in favore della (già denominata PA
; Controparte_9
7. in forza di tale titolo la notificava alla debitrice PA Controparte_7
e atto di intimazione ex art. 2797 c.c., senza ottenere alcun esito;
CP_7
8. in data 19.12.2013, alla quale possessore del suddetto titolo azionario, PA veniva notificato dall'Avv. Maurizio Boscarato in proprio, per un suo credito professionale nei confronti della un atto di pignoramento presso terzi, in Controparte_7 CP_7 cui debitore pignorato era la stessa e terzi pignorati erano e CP_7 PA CP_10
quali materiali possessori dei titoli;
[...]
9. pertanto, veniva instaurata, dinanzi al Tribunale di Fermo, la procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta al n. 30/2014, promossa dall'Avv. Maurizio
Boscarato in proprio nei confronti della e e dei terzi Controparte_7 CP_7 pignorati e;
PA PA0
10. la anch'essa creditrice della PA Controparte_7 CP_7
interveniva nella suddetta procedura esecutiva, al fine di far valere il proprio credito nei
5 confronti dell'esecutata, in via privilegiata e nei limiti del controvalore del suddetto titolo azionario;
11. molteplici erano i profili di incertezza che caratterizzavano il credito in questione, non consacrato in un titolo giudiziale, bensì in un atto di riconoscimento di debito per scrittura privata sottoscritto dal debitore. Inoltre, il pegno da cui era garantito, era stato costituito solo sul titolo nominativo n. 2 emesso dalla e rappresentante n.
1.800 azioni PA1 ordinarie, corrispondenti ad euro 51,65 ciascuna, per complessivi euro 92.700,00, intestato alla rilasciato in data 14.06.2002, quale duplicato del titolo Controparte_7 originario emesso a seguito di ammortamento di cui al decreto del Presidente del Tribunale di
Macerata del 12.02.2000 ed annotato nel retro del predetto duplicato;
12. nondimeno, il credito fatto valere dall'Avv. Maurizio Boscarato, creditore procedente, per il rilevante importo di euro 339.257,38 oltre interessi moratori ex D.Lvo 231/2002, portato dall'atto di precetto notificato in data 13.11.2013, quantificato definitivamente in euro
499.613,16, era privilegiato, derivando dallo svolgimento di attività professionale, e sussistevano istanze di rivendicazione da parte di un terzo sul titolo n. 2 costituito in pegno;
13. da ultimo, incerti erano anche gli importi effettivamente ricavabili dalla vendita coattiva dei titoli azionari;
14. ecco, allora, che in tale situazione di estrema incertezza, la formula adottata dalle parti per la determinazione del corrispettivo della cessione era stata quella di prevedere: l'importo fisso di euro 35.000,00, versato con le modalità esattamente indicate nell'atto di cessione ed in particolare il versamento di:
Euro 5.600,00, alle date indicate nell'atto, come da quietanza del cedente;
Euro 1.700,00, con n. 2 A.C. intestati a datati 11.06.2015; PA
Euro 3.600,00, con n. 4 A.C. intestati a datati 30.06.2015; PA
Euro 5.400,00, con n. 6 A.C. intestati a datati 27.07.2015; PA
Euro 5.400,00, con n. 6 A.C. intestati a datati 31.08.2015; PA
Euro 5.400,00, con n. 6 A.C. intestati a datati 30.09.2015; PA
Euro 5.400,00, con n. 6 A.C. intestati a datati 29.10.2015; PA
Euro 1.800,00, con n. 2 A.C. intestati a datati 26.11.2015; PA
15. quanto all'eventuale residuo corrispettivo, lo stesso veniva dalle parti consensualmente determinato nella misura pari al 50 % della somma eventualmente assegnata alla CP_1
o al soggetto eventualmente intervenuto nell'esecuzione in sua sostituzione, all'esito della
[...] procedura mobiliare presso terzi, al netto delle spese e detratta la somma di euro 35.000,00;
6 16. detto corrispettivo sarebbe stato versato una volta consegnato dalla Cancelleria del
Tribunale;
17. con contestuale scrittura privata di intestazione fiduciaria del 10.06.2015, attestata come conforme all'originale ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 da parte del Funzionario Delegato del in data 15.12.2015, la fino a diversa Parte_6 PA determinazione del cessionario si obbligava, per conto e nell'esclusivo Parte_5 interesse di questi, a rimanere formale intestataria del credito, quale intestatario fiduciario, tenuto conto che la titolarità del credito era irrevocabilmente in capo allo;
Parte_5
18. con lettera spedita con raccomandata A/R, in plico chiuso, del 07.04.2017,
[...]
, comunicava di nominare terzo la la quale, pertanto, subentrava nella Parte_5 CP_2 posizione del cessionario;
19. a seguito di accordo con il creditore procedente, intervenuto in sede di distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei titoli, alla veniva assegnata la somma PA di euro 170.455,57 che, per effetto della intervenuta cessione del credito e dell'atto di nomina del terzo, doveva ritenersi di proprietà del terzo nominato – cessionario salvo il CP_2 residuo corrispettivo da versare;
20. pertanto, in adempimento dell'accordo contrattuale di cui sopra, tenuto conto che era già stata corrisposta la somma di euro 35.000,00, a titolo di corrispettivo della cessione, dalla somma assegnata all'esito della procedura esecutiva, veniva scomputato il detto importo e su tale differenza (pari ad euro 135.455,57) veniva determinato il residuo corrispettivo, pari al
50%, per euro 67.727,785, arrotondato ad euro 68.000,00;
21. in conformità agli accordi stipulati in sede di cessione del credito, avvenuta l'assegnazione della somma con ordinanza del G.E. del 13.04.2017 e del successivo mandato del 12.05.2017, legale rappresentante della dava Controparte_5 PA disposizioni al procuratore della società nella procedura esecutiva di trasferire la somma di euro
68.000,00 in favore della e la somma di euro 102.455,57 in favore del terzo PA nominato – cessionario mediante bonifico bancario alle coordinate bancarie CP_2 indicate;
22. contrariamente a quanto sostenuto dalla controparte, allora, il corrispettivo complessivo della cessione incassato dalla cedente ammontava ad euro 103.000,00 PA
(35.000,00 + 68.000,00) ed emergeva, altresì, che la convenuta aveva beneficiato del credito riscosso nella procedura sostenendone gli oneri e avendone titolo;
23. neppure era esatto quanto risultava dal verbale di audizione di la Controparte_5
era cessionaria del credito per essere subentrata nell'originaria cessione per CP_2
7 effetto di atto di nomina di terzo del 07.04.2017; la somma di euro 35.000,00 non era stata restituita, ma detratta dall'importo assegnato di euro 170.455,57, al fine di determinare il residuo corrispettivo dovuto per la cessione, pari al 50% di detto importo, ossia euro 68.000,00;
24. la cessione del credito oggetto di causa, stipulata con scrittura privata del 10.06.2015, attestata come conforme all'originale in data 15.12.2015, era opponibile alla Curatela del
Fallimento della cedente, recando la data certa del 15.12.2015, conferita dall'attestazione di conformità ai sensi dell'art. 4 L. 15/1968 da parte del Funzionario Delegato del Comune di
Monsanpietro Morico;
25. parimenti munita di data certa era la comunicazione di nomina del terzo effettuata a mezzo di lettera raccomandata A/R in plico chiuso del 07.04.2017. Ne discendeva l'infondatezza della domanda svolta dalla curatela;
26. parimenti infondata era la domanda di revocatoria della cessione del credito ai sensi degli artt. 66 L.F. e 2901 c.c.: l'atto di cessione non era pregiudizievole per i creditori sociali, in quanto la società disponeva di altri beni e crediti su cui gli stessi potevano soddisfarsi;
27. la non era a conoscenza della situazione di difficoltà della CP_2 CP_1
in quanto non aveva direttamente stipulato con la stessa alcun atto negoziale e, in ogni
[...] caso, non sussisteva alcun indice esternamente percepibile di asserite problematiche economiche o finanziarie della società;
28. dallo stato passivo, infatti, emergeva che creditori erano solo Enti istituzionali, oltre ai due componenti del Collegio sindacale che mai avevano prima avanzato pretese;
29. infine, doveva rilevarsi come la unitamente alle altre società del c.d. PA
era assoggettata ad un piano attestato finalizzato al risanamento CP_12 dell'esposizione debitoria della società ed al riequilibrio della situazione finanziaria e la cessione del credito era avvenuta in esecuzione del predetto piano. Ciò escludeva, ai sensi dell'art.67, comma 2 lett. F) l. fall., l'assoggettabilità a revocatoria degli atti, dei pagamenti e delle garanzie concesse sui beni del debitore, laddove poste in essere in esecuzione di un piano che appariva idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa ed il riequilibrio della situazione finanziaria;
30. in caso di condanna della convenuta alla restituzione dell'importo richiesto doveva, in ogni caso, portarsi in compensazione quanto dalla stessa versato a titolo di corrispettivo della cessione (per euro 103.000,00).
Ciò premesso occorre osservare quanto segue.
Preliminarmente, deve essere ricostruita la vicenda fattuale sulla quale si innestano le domande svolte dalla curatela attrice.
8 Sul punto, mette conto evidenziare come l'istruttoria documentale abbia restituito quale evidenza, innanzitutto, quella in virtù della quale ritenere accertato che, con ordinanza del
13.04.2017, il giudice dell'esecuzione, nell'ambito della procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso terzi, iscritta presso il Tribunale di Fermo. al n. R.g. 30/2014 R.e., assegnava, all'esito della vendita di titolo ordinario, la somma di euro 170.455,57 in favore della
PA
Parimenti, è documentato il mandato di pagamento della predetta somma “oltre interessi ad estinzione da eseguire mediante accreditamento, a spese del beneficiario sul c/c bancario intestato all'Avv.
FILIPPO POLISENA del Foro di FERMO (quale difensore e procuratore speciale di
)” (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice). PA
È, altresì, accertato per tabulas che, con due scritture private, la prima del 05.06.2017 e la seconda del 08.06.2017, la in persona del legale rappresentante pro tempore, PA premetteva che la somma assegnata all'esito della su indicata procedura Controparte_5 esecutiva era stata accreditata su conto corrente nella disponibilità dell'Avv.to Filippo Polisena
“per espressa disposizione data” e seguitava con il dettare le disposizioni relative all'impiego futuro della somma (cfr. docc. sub nn. 3 e 3 fascicolo parte attrice).
Per quanto di rilievo in questa sede, la prima delle citate scritture private prevedeva che la somma di euro 102.455,57, della quale la dichiarava di aver disposto a PA mezzo di cessione del credito, dovesse essere versata alla mediante bonifico CP_2 bancario (cfr. doc. 3 fascicolo parte attrice).
Del resto, è documentato, nonché incontestato tra le parti, che l'Avv.to Filippo Polisena avesse comunicato, con e-mail del 19.05.2020, al Curatore dell'intanto intervenuto
[...]
, con riguardo alle operazioni di incasso e di restituzione Parte_2 alla società della somma di euro 170.455,57, all'esito della procedura esecutiva n. 30/2014 R.E. del Tribunale di Fermo, quanto segue:
“
1 - Con disposizione del legale rapp.te sig. del 05.06.2017 … la Controparte_5 società chiedeva di disporre : PA
- quanto alla somma di Euro 68.000,00, a mezzo n. 67 assegni circolari (poi emessi in forma di assegni bancari come da richiesta del 08.06.2017 … in favore di;
PA
- quanto alla somma di euro 102.455,57, di cui dichiarava di averne disposto a mezzo di cessione del credito, mediante bonifico in favore della cessionaria soc. alle coordinate indicate - doc.
1 -. CP_2
1.1- In esecuzione di tale disposizione, lo scrivente emetteva gli A.B. richiesti, di cui ne sono stati incassati n. 28 e precisamente quelli di seguito indicati …
9 1.2- Con successiva disposizione, il sig. chiedeva che la restante somma di Controparte_5
Euro 39.778 ( Euro 68.000,00 – l'importo dei 28 A.B. incassati) venisse accreditata su c/c intestato alla soc.
, acceso presso . PA CP_13
Lo scrivente provvedeva ad accreditare tale somma di Euro 39.778 alle coordinate bancarie indicate con bonifico del 22.06.2017 - doc. 6 -.
2- La somma di Euro 102.445,57 veniva bonificata alle coordinate bancarie indicate dal sig.
[...]
con la disposizione del 05.06.2017. CP_5
CP_1 Acquisirò dalla tale disposizione di bonifico e la trasmetterò appena possibile” (cfr. doc. sub n. 4 fascicolo parte attrice).
Risulta ex actis, poi, l'accredito, a mezzo di bonifico bancario, da parte dell'avv.to Filippo
Polisena, della somma di euro 102.455,57 (oltre 3,00 euro, a titolo di commissioni) su conto corrente intestato alla (cfr. doc. sub n. 5 fascicolo parte attrice). CP_2
Ancora, non è contestato l'incasso da parte della società del bonifico sopra citato.
La parte convenuta, a fondamento della validità ed efficacia, dell'operazione economica che ha portato all'incasso, da parte della della somma di euro 102.455,57, ha CP_2 dato atto, esplicitando il contenuto della sopra menzionata dichiarazione resa al Curatore dall'avv.to Filippo Polisena, che tra la (in bonis) e la era PA CP_2 intercorsa una cessione del credito caratterizzata dalla nomina, in un momento successivo, del cessionario.
Al riguardo, in atti è stata depositata, copia della scrittura privata datata 10.06.2015, sottoscritta dalla nella persona dell'Amministratore Unico PA Controparte_5
e – che acquistava per sé o per persona, fisica e/o giuridica, da nominare Parte_5
– avente ad oggetto la cessione del credito vantato dalla società, poi fallita, nei confronti della soc. per l'importo originario di lire 400.000.000 (euro Controparte_7
206.582,76), oltre agli interessi bancari, per euro 790.771,92, come da atto di riconoscimento del debito rilasciato e sottoscritto dalla medesima Controparte_7
La scrittura privata de qua, dava atto altresì che il credito in questione fosse garantito da pegno costituito sul titolo nominativo n. 2 emesso da rappresentante sue PA1
n.
1.800 azioni ordinarie, titolo intestato a rilasciato in Controparte_7 data 14.06.2002 in sostituzione di quello precedente espresso in lire e riportante, sul retro, la costituzione del pegno in favore della medesima PA
In relazione al credito ceduto, ancora, la cedente rappresentava che la
[...]
nonostante la notifica di atti di intimazione ex art. 2797 c.c., non Controparte_7 aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto e che, in data, 19.12.2013, fosse stato
10 notificato alla quale possessore del suddetto titolo azionario, atto di PA pignoramento presso terzi.
In conseguenza, la società ancora in bonis interveniva nella procedura esecutiva di espropriazione mobiliare presso terzi, intanto iscritta al n. 30/2014 R.E., da un creditore della al fine di far valere anch'essa il proprio credito (cfr. doc. Controparte_7
7 fascicolo parte convenuta).
Il credito ceduto, allora, ammontava ad euro 206.582,76, oltre interessi bancari, per euro
790.771,92 e oltre interessi e ogni altro atto accessorio successivamente maturato, unitamente ad ogni altro diritto, accessorio, azione e quanto altro necessario per farlo valere.
Quanto al corrispettivo della cessione, lo stesso era determinato, in primo luogo, in euro
35.000,00, somma riconosciuta come già versata – e quietanzata – nell'ambito della medesima scrittura privata in esame;
in secondo luogo, le parti pattuivano che il residuo corrispettivo veniva consensualmente determinato nella misura del 50% della somma che sarebbe stata assegnata alla nell'ambito dell'esecuzione immobiliare (cfr. doc. 1 fascicolo PA parte convenuta).
Ancora, è stata versata in atti copia nella nomina, recante data 07.04.2017, del terzo acquirente, da parte di individuato nella (cfr. doc. 2 Parte_5 CP_2 fascicolo parte convenuta).
Tanto detto, allora, il Tribunale, ai fini del decidere, intende fare applicazione del principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in forza del quale “la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. Sez. 5,
Ordinanza n. 363 del 09/01/2019), con ciò potendosi le eccezioni di rito sollevate dalle parti essere assorbite dalla valutazione e decisione del merito della vicenda in esame che appaiono più piane ed immediate (cfr. Cass. Civ. Sez. L, 18.11.2016 n 23531).
In questi termini, deve essere esaminata la domanda revocatoria, svolta dalla Curatela attrice, ai sensi dell'art. 66 l. fall. e dell'art. 2901 c.c..
Deve rilevarsi, in via preliminare, come la parte convenuta abbia eccepito, a fronte della proposizione dell'actio Pauliana da parte della Curatela, la sostanziale inammissibilità della stessa ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) della l. fall., dovendosi ritenere la cessione del credito per cui è causa, un atto posto in essere in esecuzione del Piano Attestato finalizzato al risanamento
11 dell'esposizione debitoria della società ed al riequilibrio della situazione finanziaria delle società del gruppo, allegato dalla stessa parte convenuta.
L'eccezione, tuttavia, deve essere disattesa.
Ed invero, in primo luogo, l'automatica estensione delle esenzioni di cui all'art. 67, comma 3 l. fall. continua ad essere, a tutt'oggi, tutt'altro che pacifica in giurisprudenza.
Secondo la tesi prevalente, le esenzioni previste dall'art. 67, terzo e quarto comma, l. fall. non si applicano alla revocatoria ordinaria per due ragioni: la prima è che sono inserite nel contesto della revocatoria fallimentare, la seconda è data dall'eccezionalità delle esenzioni stesse, che non sono, quindi, applicabili al di là dei casi espressamente previsti.
In particolare, se da un lato è stata di recente ribadita l'inapplicabilità alla revocatoria ordinaria dell'esenzione dell'art. 67, terzo comma, lettera e), relativa agli atti, pagamenti e garanzie, specificamente in attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis
(cfr. Cass. 24.2.2020, n. 4796; Cass. 8.2.2019, n. 3778), dall'altro lato al Tribunale è noto l'ulteriore orientamento in base al quale “In tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, comma
3, l. fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore” (cfr. Sez. 1 - ,
Sentenza n. 1147 del 16/01/2023 (Rv. 666659 - 01)), tutelando quelle situazioni, comunque, volte ad agevolare il ricorso alle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, sottraendo alla revocatoria gli atti compiuti in funzione o in esecuzione delle stesse.
Ebbene, preso atto del contrasto giurisprudenziale in atto che non consente di ritenere risolta la questione, osserva il Tribunale come, in ogni caso, l'eccezione non possa trovare accoglimento nel merito.
Il c.d. “piano attestato di risanamento” (o, più brevemente, “piano attestato”), così come specificamente disciplinato dall'art. 67, terzo comma, lett. d), è menzionato dalla legge fallimentare al precipuo fine di esentare da azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore posti in essere in sua esecuzione.
Se la necessità di riconoscere comunque l'esenzione, anche nelle ipotesi di revocatoria ordinaria, ha la finalità di agevolare il ricorso ad accordi per la regolazione della crisi d'impresa e quella di garantire la tutela di soggetti appartenenti alle categorie indicate, ciò comporta che si verta nelle condizioni richieste dalla norma e, cioè, rispettivamente, del compimento dell'atto in esecuzione di un piano di risanamento, del concordato, dell'amministrazione controllata o dell'accordo omologato, oppure dell'effettuazione del pagamento a fronte di un servizio
12 prestato in funzione delle predette procedure o, ancora, dell'effettuazione dello stesso per una prestazione di lavoro.
Nel caso di specie, allora, deve darsi atto di come la parte convenuta non abbia dimostrato l'inclusione dell'operazione intercorsa tra la e la tra PA CP_2 quelle riconducibili al piano di risanamento in atti il quale, al contrario, non contempla alcuna esposizione debitoria della società (poi fallita) nei confronti della convenuta;
né le difese svolte da quest'ultima consentono di individuare aliunde una situazione debito-credito che dovesse essere ripianata in esecuzione del suddetto piano, restando l'asserito adempimento del richiamato piano con l'atto traslativo di cui è causa, affermazione meramente apodittica, in quanto solo accennata, al netto di qualsivoglia allegazione assertiva specifica e, a maggior ragione, allegazione probatoria.
Sgombrato, pertanto, il campo dalla eccepita inammissibilità della domanda revocatoria, la stessa deve essere affrontata nel merito della sua fondatezza.
La stessa è fondata e merita accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.
In punto di diritto, va osservato che l'art. 66 l. fall., pur avendo caratteristiche analoghe all'azione revocatoria ordinaria disciplinata dall'art. 2901 c.c., se ne discosta nettamente esplicando, quale azione proposta all'interno della procedura concorsuale, i propri effetti a favore di tutti i creditori e non soltanto di colui che ha esercitato l'azione: il curatore, cui compete la legittimazione esclusiva ad esperire l'azione revocatoria in sede fallimentare, agisce infatti nella veste di sostituto processuale della massa dei creditori concorsuali, ormai privi della legittimazione ad iniziare o proseguire l'azione; nella suddetta azione, pertanto, “il curatore non è gravato dalla prova della conoscenza da parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore, come avviene in caso di revocatoria fallimentare L. Fall., ex art. 67; è in realtà sufficiente che sia dimostrato il semplice pregiudizio, per la massa dei creditori, dell'atto dispositivo” (cfr. Cass. Ord. n. 9170 del 2015).
Se, infatti, l'azione revocatoria ordinaria esercitata in sede fallimentare si presenta rivolta a tutelare la garanzia patrimoniale di tutti i creditori presenti e futuri dell'imprenditore, andando anche a indistinto vantaggio di coloro che vantano un credito sorto posteriormente all'atto revocato, ne consegue l'esistenza del rimedio si fonda sull'esistenza del pregiudizio (“eventus damni”) costituito anche soltanto dall'aver reso più ardua l'esazione coattiva del credito, ovvero dall'averne compromesso la fruttuosità: ne consegue quanto all'elemento della scientia fraudis che
è necessario per il curatore unicamente provare la conoscenza, da parte del terzo, del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ovverosia la menomazione della garanzia generica di cui all'art. 2740 cod. civ., non richiedendo la norma, per la sua applicazione, che il debitore
13 sia insolvente, né che il creditore abbia consapevolezza dello stato di decozione del debitore, o della società di cui è parte.
Ciò premesso e scendendo più nel dettaglio, deve osservarsi che i presupposti richiesti dalla legge per esercitare la revocatoria ordinaria, anche nell'ambito fallimentare, sono rappresentati dall'atto dispositivo, dall'eventus damni e dalla scientia damni o dal consilium fraudis ovvero, nei casi in cui è prescritto, dalla participatio fraudis.
L'atto di disposizione consiste in un qualunque trasferimento di un diritto patrimoniale del debitore in favore di un altro soggetto, o l'assunzione di una nuova obbligazione, oppure la costituzione di un diritto reale di proprietà o di garanzia a favore di un terzo.
Quanto al pregiudizio, lo stesso, può tradursi, non soltanto nell'impossibilità, ma anche nella mera difficoltà di soddisfacimento delle pretese obbligatorie dei creditori (cfr. Cass.
1.8.2007, n. 16986), o nell'aggravamento dell'insufficienza del patrimonio a soddisfare le ragioni creditorie.
Allora, “il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'"eventus damni" ha l'onere di provare tre circostanze: (a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
(b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
(c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto. Solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'"eventus damni"” (cfr. Cass. 31.10.2008, n. 26331).
È noto, poi, come la giurisprudenza di legittimità abbia aggiunto una quarta circostanza, vale a dire, l'insufficienza del patrimonio residuo a soddisfare le ragioni dei creditori o, comunque, l'esistenza, alla data del compimento dell'atto impugnato, di una situazione patrimoniale del debitore tale da porre a rischio la realizzazione dei crediti verso di lui (cfr. Cass.
18.4.2018, n. 9565; Cass. 28.2.2018, n. 4728; Cass. 19.7.2019, n. 19515).
Nel caso di azione revocatoria esperita dal curatore ai sensi dell'art. 66 L.F., invero, non può trovare applicazione la regola secondo cui, a fronte dell'allegazione, da parte del creditore, delle circostanze che integrano l'eventus damni, incombe sul debitore l'onere di provare che il patrimonio residuo è sufficiente a soddisfare le ragioni della controparte, in quanto, da un lato, il curatore rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore fallito e, dall'altro, in ossequio al principio della vicinanza della prova, tale onere non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa;
tuttavia, per integrare il suddetto pregiudizio, non è
14 necessaria una totale compromissione del patrimonio del debitore, ma è sufficiente che la soddisfazione dei crediti sia resa più incerta o difficile, come nel caso di modifica qualitativa e non quantitativa del patrimonio del debitore che metta a rischio la fruttuosità dell'azione esecutiva (cfr. anche di recente Cass. 2.3.2021, n. 5658).
Procedendo con gli altri requisiti, poi, ai sensi dell'art. 2901 c.c., per l'impugnazione degli atti onerosi compiuti dopo il sorgere del credito, l'assoggettamento a revocatoria è condizionato alla prova della scientia damni in capo al debitore ed all'accipiens, vale a dire la conoscenza del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni del creditore;
solo quando il credito sia sorto dopo l'atto revocando è, altresì, necessario dimostrare in capo al debitore ed al terzo il consilium fraudis, ovvero che l'atto sia stato preordinato a frustrare il soddisfo delle obbligazioni che il debitore andava a contrarre o cui temeva di essere soggetto in futuro e che il terzo ne fosse cosciente.
Per l'azione proposta nelle procedure fallimentari, la prova del requisito dell'anteriorità del credito tutelato dalla revocatoria può essere assolta con l'allegazione dell'anteriorità all'atto revocando ai crediti ammessi al passivo (cfr. Cass. 31.10.2012, n. 18847).
Al contrario, come visto, non costituisce un ulteriore requisito la specifica intenzione di ledere i creditori, essendo sufficiente la consapevolezza di rendere più difficoltoso e meno sicuro il soddisfacimento del credito.
Se l'atto è a titolo gratuito, è appunto sufficiente la consapevolezza del solo debitore, mentre se l'atto è a titolo oneroso è necessario provare anche la fraudolenta partecipazione del terzo, vale a dire che quest'ultimo sia consapevole del pregiudizio che subiscono i creditori.
Ciò premesso, nella specie, in primo luogo, deve darsi atto di come non sia revocabile in dubbio, la posteriorità dell'atto oggetto della domanda revocatoria rispetto a plurimi debiti già contratti dalla società poi dichiarata fallita.
Come correttamente rilevato dalla parte attrice, giova osservare che dallo stato passivo del fallimento della predetta società risultano crediti per complessivi euro 293.918,66, di cui euro 27.363,22 in chirografo. Peraltro, circa l'anteriorità di tali crediti rispetto all'atto oggetto della presente revocatoria, si evidenzia che, gran parte dei crediti ammessi (per euro 224.599,02) in favore della erano già maturati al momento della cessione PA5 del credito (risalente al mese di giugno 2015) in quanto, per lo più, afferenti al mancato versamento di tributi dall'anno 2005 sino all'anno 2016.
Sotto altro profilo, dallo stesso piano di ristrutturazione finalizzato al risanamento dell'esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione, versato in atti, con riferimento sia all'anno 2005, sia per come aggiornato alla fine dell'anno 2011, emergono una situazione di crisi economico-finanziaria e cospicue passività e, dunque, crediti di terzi sorti antecedentemente
15 all'operazione di cessione per cui è causa (cfr. docc. 9 e 10 fascicolo parte attrice e docc. 14 e 14 bis fascicolo parte convenuta).
Ed invero, non pare dubbio che anche il piano attestato sia strumento idoneo non soltanto a rimuovere lo stato di crisi, ma anche un eventuale stato di insolvenza essendo lo stesso destinato, per disciplina e finalità, a consentire il superamento della crisi attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa, non rappresentando invece uno strumento idoneo ad agevolare la regolare liquidazione del patrimonio aziendale.
Chiarita l'anteriorità dei crediti vantati nei confronti della rispetto PA6 all'atto oggi revocando, occorre, sulla scorta dei principi di diritto sopra sommariamente esposti, a questo punto accertare: a) se l'atto di disposizione si sia tradotto in una menomazione del patrimonio della sì da rendere più difficile e più incerta l'esazione del PA credito nei suoi confronti;
b) se al momento del compimento dell'atto dispositivo il debitore fosse consapevole del pregiudizio arrecato dal medesimo alla garanzia patrimoniale dei creditori;
c) se, con riferimento alla cessione del credito, anche il cessionario fosse consapevole di tale pregiudizio.
Ebbene, non appare revocabile in dubbio che l'atto di disposizione abbia reso più difficile la soddisfazione della massa dei creditori.
Infatti, il credito ceduto, sia pure caratterizzato da un'asserita incertezza nella realizzazione dello stesso, ha comunque escluso la possibilità per la società di godere di una cospicua entrata, pari ad oltre 170.000,00 euro, dietro il versamento di un corrispettivo del prezzo di euro 35.000,00, per come dalle parti in un primo tempo previsto.
Ed invero, la vicenda negoziale deve essere valutata, da un punto di vista astratto, sulla scorta delle stesse pattuizioni previste nella cessione del credito che, da un lato, stabilivano una quota fissa di corrispettivo effettivamente (e di gran lunga) inferiore rispetto al valore del credito ceduto (pari ad euro 35.000,00), dall'altro, il versamento di un'ulteriore porzione di prezzo stabilita nella metà del quantum effettivamente realizzato all'esito della procedura esecutiva che aveva coinvolto la quale creditrice nei confronti dell'esecutata PA6
In questi termini, è evidente come la cessione è stata, ab Controparte_7 origine, pattuita e congegnata in termini di realizzo al ribasso di quanto portato dal titolo azionato in sede esecutiva, con ciò sottraendo al patrimonio sociale la restante quota, quantomeno, della metà di quanto aggiudicato in sede esecutiva.
Nondimeno, una lettura degli effetti in concreto dell'operazione di cessione, consente di valutare in termini di sicura perdita il risultato dell'operazione di cessione, tenuto conto che, nonostante escusso all'udienza del 25.01.2023, abbia confermato che la Controparte_5
16 società cedente avesse ricevuto l'importo di euro 35.000,00 da parte del cessionario, successivamente impiegato dalla società per scopi propri, in ogni caso, tali dichiarazioni non consentono di superare, escludendolo, quanto riferito dal medesimo in sede di audizione CP_5 successiva alla dichiarazione di fallimento, in data 13.10.2020 (cfr. doc. 7 del fascicolo di parte attrice), vale a dire, che il corrispettivo del prezzo, pari ad euro 35.000,00 sia stato, “al momento delle distribuzione delle somme” restituito, “mentre il resto è stato diviso a metà”.
In questi termini, allora, deve ritenersi appurata la sicura perdita patrimoniale da parte della società poi fallita, a fronte di un corrispettivo che non è stato rinvenuto nelle casse della società risultando controverso il suo impiego.
Sul punto, invero, deve essere ribadito quanto appena rilevato in riferimento al corrispettivo di euro 35.000,00 in punto di restituzione alla cessionaria. D'altro canto, anche con riferimento all'ulteriore corrispettivo, individuato nella metà di quanto realizzato in sede di esecuzione, per euro 68.000,00, dalla stessa audizione di si evince come la Controparte_5 somma in questione mai sia entrata nella disponibilità della società poi fallita in quanto, su disposizione di questi, versata in parte su un conto intestato al e, in parte, acquisita dallo CP_5 stesso a mezzo degli assegni menzionati nella e-mail del 19.04.2020 (cfr. docc. 7 e 4 fascicolo parte attrice).
Neppure è revocabile in dubbio, la prova fornita dal curatore in merito all'assenza di ulteriori beni con cui fronteggiare le esposizioni debitorie, tenuto anche (e nuovamente) conto di quanto già attestato nel piano di ristrutturazione finalizzato al risanamento, laddove le società del gruppo, sostanzialmente, individuavano in modo puntuale le fonti economiche cui attingere per ripianare le passività e tra le stesse rientrava anche la partecipazione azionaria di cui al titolo poi coinvolto nella cessione per cui è causa (cfr. docc. 14 e 14 bis fascicolo parte convenuta).
Tale circostanza, di per sé espressiva di un sicuro pregiudizio, porta ad escludere quanto rappresentato dalla convenuta in ordine alla incertezza sulla realizzazione del credito ceduto.
Appurata la sussistenza del pregiudizio alle ragioni di questi ultimi, resta da considerare la ricorrenza dell'elemento psicologico della scientia damni, con la precisazione che tale elemento viene normalmente individuato dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente come semplice consapevolezza del debitore (e, nel caso di specie, del terzo acquirente) di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero come previsione di un mero danno potenziale: trattandosi, infatti, di azione revocatoria introdotta dal curatore, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori, né la specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, ma è sufficiente la consapevolezza del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in
17 concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni.
Orbene, nel caso di specie, tale consapevolezza nei termini di cui si è detto è ben evidente in capo alla disponente, certamente consapevole di sottrarre alla garanzia patrimoniale l'entrata in questione – per giunta menzionata nel piano di risanamento – dietro il versamento di un prezzo comunque inferiore, per quanto già sopra sostenuto.
E la medesima consapevolezza deve ritenersi sussistente anche in capo all'acquirente, odierna convenuta.
Nel caso di specie, invero, si è già dato conto di come l'operazione di cessione sia inquadrabile in una fattispecie a formazione progressiva, avendo il primo cessionario partecipato all'atto, acquistando per sé o per persona da nominare e come, successivamente sia stata effettuata l'electio amici individuando nell'odierna convenuta l'effettivo cessionario, con la pedissequa nomina.
Sul punto, è noto come la giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass. 12 maggio 2015 n.
2955) abbia chiarito che, nell'ipotesi di contratto (nel caso in esame un preliminare) stipulato per persona da nominare, quanto allo stato soggettivo rilevante ai fini della revoca dell'atto dispositivo pregiudizievole, trova rilievo il regime che il codice civile stabilisce in materia di rappresentanza, con la disciplina recata dall'art. 1391 c.c., evidenziando che, nel contratto per persona da nominare i rapporti tra il dichiarante e la persona nominata sono regolati dalla disciplina della rappresentanza volontaria e il contraente che si è riservata la facoltà di nomina assume la funzione di rappresentante del terzo nell'arco di tempo che corre dalla conclusione del contratto alla dichiarazione di nomina.
Nella prospettiva appena delineata rileva, secondo il richiamato giudicato di legittimità, anzitutto dell'art. 1391, comma 2, c.c. il quale radica sulla persona del rappresentato (e, dunque, del nominato accettante) la rilevanza dello stato di malafede o di conoscenza (di “determinate circostanze”, come si esprime dello stesso art. 1391 c.c., comma 1), che impedisce allo stesso di giovarsi dello stato di ignoranza (“di determinate circostanze”) o di buona fede del rappresentante.
La buona fede o l'ignoranza (su “determinate circostanze”) del rappresentato sposta, invece, la verifica sugli stati soggettivi (buona fede, mala fede o ignoranza) del rappresentante, ed una siffatta conclusione si presta, del resto, a soddisfare l'esigenza di tutela dell'affidamento del terzo nell'ambito dell'azione revocatoria ordinaria di atto dispositivo a titolo oneroso;
esigenza che, nella singolare fattispecie oggetto di esame, orienta la verifica sullo stato soggettivo rilevante ex art. 2901 c.c., anzitutto sulla persona nominata che ha accettato l'electio
18 amici, e con riferimento al momento in cui l'accettazione è avvenuta, perché è in questo momento che il terzo - ossia il nominato - consuma la propria libertà negoziale, in forza del cui esercizio viene poi ad acquistare i diritti e ad assumere gli obblighi contrattuali ex tunc. Sicché, è in riferimento al nominato, e nel momento dell'accettazione della nomina, che - come detto -, in applicazione del citato art. 1391 c.c., andrà verificato che detto “terzo” abbia, o meno, la consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dall'atto dispositivo del debitore ovvero sia partecipe della sua dolosa preordinazione (a seconda che l'atto a titolo oneroso anzidetto sia o meno anteriore al sorgere del credito: art. 2901 c.c., comma 1, n. 2).
Il Tribunale non ignora i nuovi approdi giurisprudenziali a mente dei quali, in caso di esercizio dell'azione revocatoria avente ad oggetto il contratto definitivo di compravendita immobiliare concluso nelle forme di cui all'art. 1401 c.c., qualora l'immobile compravenduto sia stato oggetto di pignoramento trascritto anteriormente alla trascrizione del contratto definitivo ma posteriormente alla trascrizione del preliminare, la verifica della scientia damni in capo alla terza nominata (da compiersi solo nell'ipotesi in cui analoga verifica, già effettuata nei riguardi dello stipulante e con riferimento al momento della conclusione del contratto preliminare, abbia dato esito negativo), deve essere diretta ad evidenziare se la colpa della stessa, nel non aver consultato i registri immobiliari, possa assumere i connotati della lievità, idonea a giustificare la tutela del suo affidamento (Cass., sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12120), ma ritiene che lo stesso precedente non sia applicabile nel caso di specie, in quanto attagliantesi su una situazione diversa e non ricorrente nel caso di specie, vale a dire una situazione nella quale sia lo stipulante a “prendere parte a quella fase prodromica alla formazione del contratto preliminare che potrebbe consentirgli, attraverso l'interlocuzione con l'altro contraente, «di appurare circostanze utili a rivelare che l'atto dispositivo, ancora in fieri, si presenta potenzialmente pregiudizievole per le ragioni del creditore della propria controparte contrattuale».
Una simile possibilità, invece, «appare difficilmente ipotizzabile per il nominato, il quale ha semplicemente la facoltà di accettare (o, per converso rifiutare) la "electio", visto che mai "la dichiarazione di nomina, attesa la funzione di far acquistare al terzo gli stessi diritti ed obblighi derivanti dal suo contratto", potrebbe "contenere alcuna modifica o variazione del suo contenuto, essendo, altrimenti, improduttiva di effetti"»
(Cass., sez. 2, n. 7217 del 2013)” (cfr. Cassazione civile sez. I - 14/05/2024, n. 13265).
Emerge agevolmente, allora, la differenza tra le ipotesi contemplate nel revirement giurisprudenziale e il caso di specie, laddove, la situazione di pregiudizio ai creditori rimane invariata e conoscibile anche dal terzo effettivo beneficiario dell'operazione negoziale, con la conseguenza che in capo allo stesso deve essere accertata la presenza del requisito della scientia damni.
19 La stessa allora deve ritenersi sussistente, in via presuntiva e tenuto conto che in tema di azione revocatoria ordinaria, qualora l'alienante sia una società il requisito della scientia damni va accertato avendo riguardo all'atteggiamento psichico della (o delle) persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del principio stabilito dall'art. 1391 c.c., applicabile all'attività delle persone giuridiche (cfr. Cass. 9.4.2009, n. 8735).
Ebbene, nel caso di specie, sussistono seri elementi di fatto da cui inferire, in via presuntiva, il requisito in esame tenuto conto che il curatore ha dimostrato che la CP_2 era di proprietà, per il 99% del capitale, della già Parte_3 Parte_4
con medesima sede in Sant'Elpidio a Mare, Via Castellano n. 1518, della quale
[...] era socio e amministratore unico (cfr. doc. n. 11 fascicolo parte attrice). Parte_4
Il predetto sin dall'atto di nomina del 18.07.2013, era membro del Parte_4
Collegio Sindacale e Revisore della (cfr. doc. n. 12), pertanto, proprio in PA forza della contiguità delle attività svolte dal soggetto in questione, deve farsi discendere la consapevolezza della situazione economica e patrimoniale in cui versava la società poi fallita al momento della cessione e dell'electio amici.
Ne deriva, in conclusione, che la domanda proposta da parte attrice ai sensi dell'art. 66
l. fall. e dell'art. 2901 c.c. deve essere accolta, con conseguente assorbimento di tutte le ulteriori questioni.
Per quanto attiene all'eccezione di compensazione, la stessa deve essere rigettata tenuto conto di quanto già riferito in punto di mancata prova dell'effettiva acquisizione in capo alla società cedente del corrispettivo del prezzo.
Osserva, poi, il Tribunale che l'azione revocatoria (anche ordinaria) in ambito fallimentare ha un fisiologico effetto recuperatorio (cfr. Cass. 10233/2017; Cass.
15982/2018; Cass. 31277/2018): in particolare è stato chiarito che all'accoglimento di essa ben può seguire la condanna dell'acquirente alla restituzione dell'oggetto della cessione al fallimento, quale capo della decisione che assume carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa (cfr. Cass. n. 17590 del 2005; Cass. n.22153/2021). Infatti, a differenza che nell'azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dell'atto revocato, l'accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori (vedi Cass. Sez. 1 n. 3757 del 1985; Cass. Sez. 1 n. 2936 del 1978). L'acquisizione del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il
20 recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita dall'art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi della L. Fall., art. 31, l'amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa (cfr. Cass. 31277/2018 in motivazione).
In questi termini, pertanto, la parte convenuta deve essere condannata alla restituzione in favore della parte attrice della somma di euro 102.455,57 oltre interessi legali dalla data della domanda.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi dell'art. 4 D.M. n.
55/2014, in base al valore complessivo della controversia, partendo dai parametri medi per ciascuna fase del giudizio, riducendo sino ai minimi i valori relativi alla fase istruttoria, alla luce dell'esigua attività espletata, da distrarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione del , ex art.144 D.P.R. N. 115/2002, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1088/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda, deduzione ed eccezione respinta o assorbita, così provvede:
❖ in accoglimento della domanda svolta, in via subordinata, dalla parte attrice, dichiara l'inefficacia, revocandolo, ai sensi dell'art. 66 l. fall. e dell'art. 2901 c.c., nei confronti del
, del contratto di cessione di credito stipulato Parte_2 dalla in favore della in data 10.06.2015; PA CP_2
❖ per l'effetto, condanna la parte convenuta alla restituzione, in favore della parte attrice, della somma di euro 102.455,57, oltre interessi legali dalla data della domanda;
❖ ordina alla Conservatoria RRII competente territorialmente di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
❖ condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese del presente giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 11.268,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario in considerazione dell'ammissione del
, ex art.144 D.P.R. N. 115/2002, al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. CP_1
Così deciso in Fermo, il 07.04.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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