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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Como, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Como |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
PI DR SC, EL
MANCINI MARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 319/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025CO0102282 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento che, con riferimento all'unità immobiliare divenuta di sua proprietà censita al mapp. 1461 sub 720, rettificava la dichiarazione Do.C.Fa presentata dall'impresa che aveva ristrutturato l'intero fabbricato sito in Indirizzo_1, variando la categoria proposta da A/3 -abitazione di tipo economico- a A/2 -abitazione di tipo civile-, la classe da 3 a 5 e la consistenza da
4 vani a 4,5 vani, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione e, in subordine, confermare la categoria e la classe proposte nel Do.C.Fa deducendo che: 1) i lavori di ristrutturazione non avevano apportato alcuna modifica alle caratteristiche intrinseche dell'immobile, in quanto l'unica modifica è consistita nell'ampliamento del bagno e nella corrispondente riduzione di una stanza;
2) gli immobili di riferimento non sono comparabili, in quanto: i) distano in linea d'aria circa 1,5/2 m;
ii) sono posti su strade di scorrimento e sono serviti da mezzi pubblici, mentre l'immobile di proprietà del ricorrente è posto in una strada tortuosa non servita da mezzi pubblici con difficoltà di parcheggio;
inoltre, è ubicato nella parte del complesso immobiliare che costituiva l'immobile di servizio.
2. AdE, preliminarmente chiedeva di valutare l'eventuale l'estensione del contradditorio alla società Società_1 srl precedente proprietaria che aveva ristrutturato l'immobile successivamente venduto al ricorrente che aveva presentato la dichiarazione Docfa. Nel merito ne chiedeva il rigetto.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di estensione del contradditorio al cessionario del diritto.
Infatti, sussiste il litisconsorzio necessario unicamente fra contitolari di diritti reali sul bene oggetto di accertamento catastale. Nel caso specifico, invece vi è stata la successione nel diritto di proprietà prima del giudizio, Quindi, il proprietario esclusivo dell'immobile è solo il ricorrente avente causa, essendo la rettifica dell'accertamento relativo al bene di sua proprietà esclusiva. Il dante causa è portatore di un interesse autonomo relativo alle imposte che presuppongono la rendita catastale per la frazione di tempo in cui è stato titolare. Inoltre, nel caso specifico, al dante causa è stato notificato lo stesso avviso di accertamento. Pertanto,
è stato posto nelle condizioni di impugnarlo autonomamente, senza che ciò risulti dagli atti.
Nel merito si osserva quanto segue.
Innanzitutto, nonostante sia stata chiesto l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione, nessun motivo
è stato dedotto in ricorso a sostegno di tale richiesta. La stessa pertanto è inammissibile.
La rettifica operata è condivisibile.
Infatti, è dirimente il fatto che l'immobile era già classato in A/2 -tutte le 28 unità abitative del precedente fabbricato, tranne una erroneamente classata in A/3-.
Quindi, i lavori di ristrutturazione non possono aver certo peggiorato le caratteristiche intrinseche dell'immobile, ma se mai averle migliorate. Inoltre, dalle foto prodotte si evidenziano che tutte le unità immobiliari che compongono lo stesso complesso hanno caratteristiche omogenee essendo stato ristrutturato nell'interezza, potendo contare -come l'unità in contestazione- di un parco privato comune, di una piscina comune e di un campo da tennis comune.
La classe 5 è congrua alle descritte caratteristiche intinseche dell'immobile. Peraltro, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura sul punto.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per onorario.
Como, 09 febbraio 2026
Il Giudice EL Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COMO Sezione 2, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SPERA DAMIANO, Presidente
PI DR SC, EL
MANCINI MARCO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 319/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025CO0102282 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il ricorrente impugnava l'avviso di accertamento che, con riferimento all'unità immobiliare divenuta di sua proprietà censita al mapp. 1461 sub 720, rettificava la dichiarazione Do.C.Fa presentata dall'impresa che aveva ristrutturato l'intero fabbricato sito in Indirizzo_1, variando la categoria proposta da A/3 -abitazione di tipo economico- a A/2 -abitazione di tipo civile-, la classe da 3 a 5 e la consistenza da
4 vani a 4,5 vani, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione e, in subordine, confermare la categoria e la classe proposte nel Do.C.Fa deducendo che: 1) i lavori di ristrutturazione non avevano apportato alcuna modifica alle caratteristiche intrinseche dell'immobile, in quanto l'unica modifica è consistita nell'ampliamento del bagno e nella corrispondente riduzione di una stanza;
2) gli immobili di riferimento non sono comparabili, in quanto: i) distano in linea d'aria circa 1,5/2 m;
ii) sono posti su strade di scorrimento e sono serviti da mezzi pubblici, mentre l'immobile di proprietà del ricorrente è posto in una strada tortuosa non servita da mezzi pubblici con difficoltà di parcheggio;
inoltre, è ubicato nella parte del complesso immobiliare che costituiva l'immobile di servizio.
2. AdE, preliminarmente chiedeva di valutare l'eventuale l'estensione del contradditorio alla società Società_1 srl precedente proprietaria che aveva ristrutturato l'immobile successivamente venduto al ricorrente che aveva presentato la dichiarazione Docfa. Nel merito ne chiedeva il rigetto.
3. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di estensione del contradditorio al cessionario del diritto.
Infatti, sussiste il litisconsorzio necessario unicamente fra contitolari di diritti reali sul bene oggetto di accertamento catastale. Nel caso specifico, invece vi è stata la successione nel diritto di proprietà prima del giudizio, Quindi, il proprietario esclusivo dell'immobile è solo il ricorrente avente causa, essendo la rettifica dell'accertamento relativo al bene di sua proprietà esclusiva. Il dante causa è portatore di un interesse autonomo relativo alle imposte che presuppongono la rendita catastale per la frazione di tempo in cui è stato titolare. Inoltre, nel caso specifico, al dante causa è stato notificato lo stesso avviso di accertamento. Pertanto,
è stato posto nelle condizioni di impugnarlo autonomamente, senza che ciò risulti dagli atti.
Nel merito si osserva quanto segue.
Innanzitutto, nonostante sia stata chiesto l'annullamento dell'atto per difetto di motivazione, nessun motivo
è stato dedotto in ricorso a sostegno di tale richiesta. La stessa pertanto è inammissibile.
La rettifica operata è condivisibile.
Infatti, è dirimente il fatto che l'immobile era già classato in A/2 -tutte le 28 unità abitative del precedente fabbricato, tranne una erroneamente classata in A/3-.
Quindi, i lavori di ristrutturazione non possono aver certo peggiorato le caratteristiche intrinseche dell'immobile, ma se mai averle migliorate. Inoltre, dalle foto prodotte si evidenziano che tutte le unità immobiliari che compongono lo stesso complesso hanno caratteristiche omogenee essendo stato ristrutturato nell'interezza, potendo contare -come l'unità in contestazione- di un parco privato comune, di una piscina comune e di un campo da tennis comune.
La classe 5 è congrua alle descritte caratteristiche intinseche dell'immobile. Peraltro, il ricorrente non ha formulato alcuna specifica censura sul punto.
Conseguentemente il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Como - Sezione 2 così provvede:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere al'Ufficio le spese processuali, che liquida in complessivi Euro 2.500,00 per onorario.
Como, 09 febbraio 2026
Il Giudice EL Dott. Andrea Francesco Pirola
Il Presidente Dott. Damiano Spera