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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 15/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, nella persona del giudice monocratico dott. Sossio
Pellecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 999/2021 R.G., avente ad oggetto “Opposizione a decreto ingiuntivo”
e vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, rappresentati e difesi dall'Avv. GRIMALDI GIUSEPPE, in virtù di C.F._2
procura in atti,
OPPONENTE
CONTRO
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ZURLO RAF- Controparte_1 P.IVA_1
FAELE e ORNATI ANDREA, in virtù di procura in atti,
OPPOSTA
Conclusioni delle parti.
Come da note di trattazione scritta.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECI-
SIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 32/2021 emesso dal Tribunale di
Avellino in data 12.1.2021 con il quale è stato ingiunto loro di pagare alla Controparte_1 la somma di € 19.478,17 oltre interessi, onorari e spese della procedura monitoria. in seguito alla sottoscrizione in data 16.1.2017 di un contratto di ces- Controparte_1
sione, si è resa cessionaria, a titolo oneroso e pro soluto, di un portafoglio di crediti pecuniari indentificati in blocco ai sensi dell'art 58 T.U.B. costituiti da crediti pecuniari di titolarità della Banca Ifis S.p.A., dalla stessa precedentemente acquistati in seguito a numerosi contratti di cessione. Tra i crediti ceduti vi è anche quello riconducibile al rapporto contrattuale n.
12104129 sorto tra , (coobbligata) e la Santander Parte_1 Parte_2
Consumer Finanzia. In virtù di tale rapporto e , a Parte_1 Parte_2
fronte del finanziamento ricevuto, pari ad € 30.000,00, si sono impegnati a rimborsare la com- plessiva somma di € 41.100,00 divisa in 84 rate mensili di € 525,00 cadauna.
Alla data della cessione, il credito vantato nei confronti di e Parte_1 Pt_2 ammontava ad € 19.476,17, ragion per cui la ha deciso di intra-
[...] Controparte_1
prendere la procedura monitoria in danno dei debitori.
Gli opponenti hanno preliminarmente disconosciuto l'autenticità delle firme apposte sul con- tratto di finanziamento. Hanno messo in discussione la legittimazione ad agire della società ed hanno sollevato una pluralità di eccezioni in ordine alla validità del contratto.
In ragione di ciò hanno chiesto al Tribunale di «
1. DICHIARARE nullo per violazione degli artt.633, 634 c.p.c. e 50 T.U.B., il decreto ingiuntivo opposto e quindi revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. ACCERTARE e DICHIRARE la nullità del contratto posto
a fondamento dell'intrapreso procedimento per 1) carenza dei requisiti minimi contrattuali
(accordo valido, causa, oggetto e forma) 2) errata indicazione del T.A.N. - T.A.E.G., 3) carenza di sottoscrizione, 4) omessa consegna di documentazione S.E.C.C.I., informativa contrattuale
e precontrattuale, 5) violazione legge 108/96, 6) induzione in errore del cliente/consumatore,
7) parziale, omessa e LACUNOSA allegazione del titolo richiamato in monitorio anche per effetto del disconoscimento della conformità delle copie esibite agli 3. ACCER- CP_2
TARE e DICHIARARE, per l'effetto, che nessuna somma deve essere corrisposta in favore della opposta Banca;
In subordine 4. DETERMINARE il Tasso Annuo Effettivo Globale (t.a.e.g.) dell'indicato rapporto attenendosi esclusivamente alle modalità di calcolo indicate dalla Legge
108/96 Antiusura bancaria.
5. Disporre, per l'effetto, l'applicazione al prodotto contestato dell'art.117 e 125 Bis TUB con 1) annullamento del finanziamento oggetto della presente con- troversia e 2) formulazione di un nuovo piano di ammortamento ex art. 125 Bis T.U.B.
6. Di- chiarare in ogni caso illegittima la segnalazione in Crif – Ctc – Experian ovvero C.R. Banca
d'Italia eseguite dalla convenuta Banca in virtù dei titoli azionati ed ordinarne la cancellazione
- con efficacia retroattiva - condannando in ogni caso la opposta al risarcimento del danno
(patrimoniale e non) patito da quantificarsi - anche in via equitativa - secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo Giudicante oltre alla pubblicazione della rettifica sui principali giornali locali;
7. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese
e competenze di giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario». Con comparsa del 20.7.2021 si è costituita in giudizio la he, previa ri- Controparte_3
chiesta di concessione della provvisoria esecuzione, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e delle domande riconvenzionali e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 08.09.2021 è stata concessa la provvisoria esecuzione e sono stati fissati i termini per instaurare il procedimento di mediazione. All'esito del deposito delle memorie istruttorie, il Tribunale ha nominato CTU al fine di accertare l'autenticità o meno delle firme apposte sul contratto prodotto dall'opposta. In seguito al deposito della consulenza tecnica, ri- tenuta la causa sufficientemente istruita il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di legge.
L'opposizione non è fondata per i seguenti motivi.
1. Sulla legittimazione attiva della Controparte_1
Non vi è alcun dubbio in ordine alla legittimazione attiva della società opposta.
In tema di cessione di crediti in blocco, ex art. 58 TUB, ove il debitore ceduto contesti l'esi- stenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, do- vendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allor- quando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. n. 17944/2023). Non è, infatti, suffi- ciente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della ces- sione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass. n. 3405/2024).
Nel caso di specie dalla documentazione prodotta agli atti è possibile riscontrare la piena tito- larità del credito in capo alla L'opposta, infatti, ha prodotto il contratto Controparte_1
di cessione, la lista dei crediti ceduti, l'estratto della G.U., il contratto di finanziamento,
l'estratto conto ed il piano di ammortamento. Inoltre, a provato di aver Controparte_1
notiziato sia il debitore che la coobbligata dell'avvenuta cessione del credito mediante lettere raccomandate (all. 6 fascicolo del monitorio) regolarmente recapitate.
2. Sulle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio
Gli opponenti hanno sin da subito disconosciuto le firme apposte sul contratto di finanziamento n. 12104129 tant'è che la società creditrice ha poi formulato istanza di verificazione ai sensi dell'art. 216 c.p.c. Il Consulente nominato, a seguito di perizia grafologica, ha accertato l'autenticità delle firme apposte sul contratto oggetto di contestazione. In sede di conclusione ha infatti stabilito «sulla base dei rilievi sopra evidenziati e dell'analisi svolta sui documenti a mia disposizione, posso concludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, per l'autenticità di tutte le sottoscrizioni disco- nosciute a nome dei coniugi e , in quanto conformi a quelle Parte_1 Parte_2
autografe degli stessi».
Acclarata l'autenticità delle firme apposte sul contratto di finanziamento occorre ora passa all'esame delle questioni di merito.
3. In ordine alla mancata consegna di copia del contratto
Priva di pregio appare l'eccezione di nullità del contratto per omessa consegna di copia del contratto.
Al momento della sottoscrizione i richiedenti hanno dichiarato di aver ricevuto copia di tutta la documentazione contrattuale (contratto; condizioni generali;
avviso “principali norme di tra- sparenza” e foglio informativo ed informativa precontrattuale). Ad ogni modo, quand'anche ciò non fosse avvenuto tale mancanza non può in alcun modo incidere sulla validità del contratto.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, sia in materia di intermedia- zione finanziaria che in ambito bancario, la mancata consegna del documento contrattuale non
è produttiva di alcuna nullità (Cass. ord. 18230/2024).
Le Sezioni Unite (con pronuncia resa in materia di intermediazione finanziaria, ma riferibile anche ai rapporti bancari: da ultimo, Cass. 12 ottobre 2023, n. 28500) hanno affermato che il vincolo di forma imposto dal legislatore (cfr. art. 23, comma 1, t.u.f e art. 117, comma 1, t.u.b.)
è «composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale» (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018 n. 898). L'affermazione è da intendere nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento. La norma contempla, difatti, uno specifico ob- bligo dell'istituto di credito che è complementare al vincolo di forma e che è finalizzato ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte del cliente. Tuttavia, come rilevato dalla medesima
Corte in precedenti occasioni, sempre con riferimento alla materia dell'intermediazione finan- ziaria, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso (così, con riguardo all'art. 6, comma 1, lett. c), l. 2 gennaio 1991, n. 1, Cass. 18 novembre 2021, n.
3534; con riguardo all'art. 23 t.u.f. Cass. 20 settembre 2013, n. 21600).
La Cassazione ha osservato che l'art. 117, comma 3, t.u.b. determina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta;
dal comma 2 dello stesso articolo si ricava, poi, che la
'forma' presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla «veste esteriore del contratto», mentre rimane estranea la consegna del documento. A fronte della prescrizione di carattere generale, contenuta nel primo comma, per cui i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare
è consegnato al cliente, il secondo comma dispone, infatti, che il CICR può prevedere che «per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere stipulati in altra forma». In que- sto caso, il termine 'forma', a dire della Corte, è evidentemente da intendere nell'accezione tradizionale, come mezzo attraverso cui è manifestato il reciproco consenso delle parti quanto alla conclusione dell'affare; in altre parole, l'altra 'forma' è la forma diversa da quella scritta.
Pertanto, da una interpretazione sistematica dell'art. 117 si ricava - secondo la Cassazione - che la nullità di cui al comma 3 presidia l'osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell'accordo, non anche l'adempimento dell'obbligo di consegna dello stesso (Cass. ord. 18230/2024)
Appurato, dunque, che la consegna non incide sulla validità del contratto, dovrà trovare appli- cazione l'insegnamento per il quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la vio- lazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti che può essere fonte di responsabilità.
4. Sulla mancata erogazione della somma finanziata
Parte opponente ha eccepito la mancata erogazione della somma finanziata. A suo dire, la
[...] non ha dato prova dell'avvenuta erogazione della somma di cui al contratto CP_4
di finanziamento.
Ebbene, anche questa eccezione risulta superata.
Già nell'ambito del procedimento monitorio a prodotto l'estratto conto Controparte_1
(all.5) dal quale si evince che ha provveduto ad effettuare il pa- Parte_1 gamento di alcune delle 84 rate previste. Più nel dettaglio, dalla lettura dell'estratto contro ri- sulta che dal 15.01.2010 fino al 15.01.2014 sono state correttamente versate le rate mensili così come previsto dal piano di ammortamento e che a partire dal mese di febbraio 2014 è stato interrotto ogni tipo di pagamento.
Per quanto attiene l'efficacia probatoria del c.d. saldoconto ex art 50 TUB occorre fare alcune precisazioni. Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, bisogna distin- guere tra i contratti di conto corrente e quelli di finanziamento. Per quanto riguarda i primi,
l'esatto ammontare della pretesa creditoria dipende effettivamente dall'uso flessibile delle somme di denaro da parte del correntista motivo per il quale è opportuno il deposito degli estratti conto analitici oltre che del saldo conto certificato ai sensi dell'art. 50 TUB. Del tutto diversa è la prova del quantum debeatur in relazione ai contratti di finanziamento. In quest'ul- timo caso, infatti, la somma che il consumatore deve restituire al soggetto erogatore del finan- ziamento è predeterminata ab origine nel suo esatto ammontare, comprensiva sia dell'importo in linea capitale sia dell'importo a titolo di interessi contrattualmente pattuiti, come dettagliato analiticamente nel piano di ammortamento. In virtù di ciò, ai fini della prova del credito, deve quindi ritenersi sufficiente il deposito del contratto sottoscritto dalle parti e l'allegazione dell'inadempimento della controparte.
«Nei processi aventi ad oggetto i contratti di finanziamento, a differenza dei processi aventi ad oggetto i contratti di conto corrente, essendo il credito definito nel suo esatto ammontare sin dall'inizio della stipula del contratto, non è affatto necessario depositare gli estratti conto, po- tendo il creditore - come in ogni fattispecie inerente l'adempimento dei crediti derivanti da contratto - limitarsi anche esclusivamente a depositare il solo contratto (Cass. civ. n. 13533 del 2001) e non dovendo nemmeno depositare l'elenco delle movimentazioni contrattuali.»
(Trib. Foggia n. 1417/2024).
Quanto sopra riferito è perfettamente aderente alla ratio dell'art. 2697 c.c., dal momento che spetta al debitore dimostrare l'esistenza di fatti modificativi e/o estintivi dell'obbligazione as- sunta, non potendosi ritenere in alcun modo sufficiente la generica dichiarazione di nulla dovere in relazione al contratto azionato. Aderendo a tale ultima tesi, infatti, vi sarebbe una evidente ed illegittima inversione degli oneri probatori, con tutto ciò che ne conseguirebbe in punto di tutela del credito.
Gli opponenti pur avendo negato, preliminarmente, l'esistenza del rapporto contrattuale non hanno contestato il quantum, se non limitatamente al tasso di interessi applicato. Hanno effet- tuato soltanto un generico disconoscimento della documentazione prodotta dall'opposta di cui il Tribunale non può tener conto. Come già chiarito nel corso del giudizio, l'onere del discono- scimento, ex art. 2719 c.c., della conformità tra l'originale di un documento e la fotocopia pro- dotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro, espresso e specifico contenuto, dalla quale sia dato desu- mere che l'eccipiente abbia negato la genuinità della copia in questione, al riguardo non essendo sufficienti generiche o omnicomprensive contestazioni, ancorché riferibili a tale produzione.
«In tema di prova documentale il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell'art. 2719 c.c., impone che, pur senza vincoli di forma, la contestazione della conformità delle stesse all'originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende conte- stare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni …» (cfr. principio espresso ex multis, Cass. n. 16557/2019; Cass. 24634/2021).
5. Circa l'eccessività del tasso di interessi applicato
Parte opponente ha contestato genericamente la presunta violazione del tasso soglia.
Tale eccezione oltre che estremamente generica appare pretestuosa e priva di fondamento.
La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che l'usura deve essere provata da chi la ecce- pisce. «Si ritiene che la parte che deduce la violazione del divieto di usura dunque l'applica- zione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, abbia l'onere di dedurre in modo puntuale l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante che si desume dai de- creti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia cui comunque gli opponenti non fanno cenno» (Trib. Barcellona P.G, 15 febbraio 2022). Vero è che il giudice può rilevare d'ufficio lo sforamento del tasso soglia ma « la rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso
d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti generici ovvero nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione» (Cass. n. 350/2013, n.
13846/2007).
Nel caso di specie i debitori-opponenti si limitano a prospettare l'applicazione illegittima, da parte dell'Istituto di Credito convenuto, di tassi usurari senza offrire positivi elementi di riscon- tro, quali: calcoli, riferimenti temporali e quantificazione del complessivo indebito, impedendo, in questo modo, al Giudice di valutare la reale esistenza di clausole nulle e/o di comportamenti illegittimi dell'Istituto di Credito.
Come già rilevato all'udienza del 08.09.2021, il T.A.N. previsto dal contratto era pari al 10.93% mentre il T.A.E.G era di 12,01%. Tali tassi sono perfettamente in linea con la soglia di usura prevista per il quarto trimestre dell'anno 2009 che, per le operazioni di “finanziamento bancario personale o della famiglia”, era pari al 14.66%.
Ad ogni modo occorre ricordare, come evidenziato dalla società opposta, che a fini del calcolo del superamento del tasso soglia non si deve tener conto delle commissioni di estinzione anti- cipata. «In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del “tasso soglia” previsto dalla disciplina antiusura, non deve essere considerata come voce di costo la commissione di estin- zione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quelli connessi»
(cfr. Cass. ord. 4597/2023, anche Cass. 7352/2022; Cass. 23866/2022). Né è possibile operare il cumulo tra interessi corrispettivi e moratori perché si tratta di due categorie eterogenee che ricoprono una diversa funzione. «Ai fini del confronto con il tasso soglia usura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la con- statazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano som- mare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta» (Cass. 17447/2019).
Priva di pregio appare l'eccezione di nullità delle clausole contrattuali in quanto onerose e ves- satorie. Tale contestazione è del tutto generica e priva di riscontro sia fattuale che giuridico. Gli opponenti si sono limitati a richiamare in maniera astratta il codice del consumo, senza null'al- tro dedurre, produrre o argomentare.
Alla luce delle argomentazioni esposte, stante l'infondatezza dell'opposizione, risultano assor- bite ed irrilevanti tutte le altre domande ed eccezioni proposte dagli opponenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal dm 147/2022, in rapporto al III sca- glione di riferimento e in relazione all'effettivo valore della causa (valori medi).
P. Q. M
. il Tribunale di Avellino, definitivamente pronunziando, disattesa ogni diversa istanza, dedu- zione ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 32/2021 emesso dal Tribunale di Avellino in data 12.01.2021 e lo dichiara definitivamente esecutivo;
2. condanna gli opponenti e , in solido tra Parte_1 Parte_2
loro, a pagare all'opposta le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per Controparte_1
compensi professionali, oltre iva, cpa, se dovute, come per legge, e rimborso delle spese forfet- tarie nella misura del 15% dei compensi;
3. pone le spese di ctu, liquidate come da decreto in atti, a definitivo carico degli oppo- nenti.
Avellino, 15.1.2025
Il Giudice
Dott. Sossio Pellecchia