Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 31/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 144 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 4/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. MARRONE SALVATORE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “con riferimento alla Relazione Parte_1
di Consulenza Tecnica del TU DO. , depositata il 29.10.2024, Persona_1
rileva quanto segue :
Nel presente giudizio di merito, il TU DO. accogliendo le Persona_1
contestazioni sollevate da questa difesa alle conclusioni cui era pervenuto, in fase di ATP, il precedente TU DO. , ha riconosciuto la ricorrente oltre che invalida al 100%, Persona_2
anche portatrice di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/1992), ma non ha ritenuto sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento.
La sig.ra , in data 02.10.2024, ha fatto pervenire al TU DO. le sue Parte_1 Per_1
“Osservazioni alla Relazione di C.T.”, ad esse hanno fatto seguito le “Brevi precisazioni in risposta alle Note critiche redatte dall'Avv. Marrone” nelle quali il TU ha, di fatto, confermato le conclusioni espresse nella sua Relazione di Consulenza Tecnica.
Si evidenzia che il giudizio di merito incardinato dalla ricorrente ha portato al riconoscimento, in forza delle fondate argomentazioni, al riconoscimento del suo stato di handicap grave (art. 3 comma 3 L. 104/1992), che era stato negato in fase di ATP.
Orbene, come si evince dalla Relazione di Consulenza Tenica (pag. 5),l'esame obiettivo della ricorrente porta il TU a riscontrare : “...Dolenzia alla digitopressione delle ipofisi spinose dei
Le varie patologie ad incidenza funzionale (Sistema osteoarticolare, Sistema circolatorio e
Neurologico) di cui risulta essere affetta la ricorrente sono state tutte documentate con idonea certificazione medica (strutture ospedaliere, referti specialistici ecc.) e risultano elencate nel ricorso di merito (pag. 3) introduttivo del giudizio, a cui si rimanda per necessaria brevità.
Ancora una volta, corre l'obbligo di evidenziare che lo stato risconosciuto di poliartropatia, le discopatie multiple del rachide con ernie, l'osteoporosi, la gonartrosi bilaterale associati alla omartrosi bilaterale (spalla dx e spalla sx) con marcata limitazione funzionale, ed alla interruzione del tendine sovraspinoso per lesione a tutto spessore con retrazione dei monconi
(NON OPERABILE), rendono la ricorrente impossibilitata a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana, infatti la sig.ra : 1) non può sollevare alcun oggetto seppur Pt_1
leggermente pesante, nè compiere movimenti liberi e/o sciolti con alcuno delle due braccia (es. : non può reggere una pentola con acqua e/o secchio semipieno, cucinare, lavare le stoviglie, rifarsi il letto, pettinarsi, spazzare e/o lavare il pavimento, stendere la biancheria, fare da sola la doccia, provvedere all'igiene personale ecc). 2) Può solo deambulare lentamente, a piccoli passi se sorretta da qualcuno, ma non riesce a compiere che brevi tratti a piedi (affanno, vertigini, dolori diffusi); non può affrontare da sola discese o salite a causa delle patologie presenti in entrambe le ginocchia, e dei forti e costanti dolori diffusi alla colonna vertebrale e alle articolazioni ( marcata osteoporosi , spondilodiscoartrosi diffusa con componenti erniarie e multiple;
fratture a entrambe le ginocchia ed al polso sx;
cardiopatia ipertensiva ischemica ); 3) soffre di incontinenza urinaria e porta pannolini;
4) Nel 2020 ha subito l'asportazione di un carcinoma basocellulare al dorso del naso, ed effettua periodicamente visite di controllo;
5) Non è in grado di compiere autonomamente alcuna attività esterna alla propria abitazione (es. fare la spesa, recarsi dal medico o in un ufficio ecc.); 6) Non ha la lucidità necessaria per eseguire autonomamente e correttamente le diverse cure farmacologiche di cui necessita giornalmente, nè di provvedere autonomamente a sè stessa ( vasculopatia cerebrale cronica con deficit della memoria e confusione mentale).
- Pertanto, la ricorrente, a causa della natura delle patologie di cui è affetta, non è assolutamente in grado di compiere autonomamente gli atti necessari e quotidiani della vita, tant'è che di fatto è accudita ed assistita quotidianamente dalla propria figlia (igiene personale e della casa, alimentazione, farmaci, adempimenti esterni all'abitazione ecc), come peraltro già evidenziato nel ricorso per ATP.
Le osservazioni alle conclusioni della Relazione di Consulenza Medica del DO. Persona_1
relativamente al mancato riconoscimento dell'accompagnamento, non sono, quindi, un
[...] mero “dissenso diagnostico”, ma contestano il mancato riconoscimento dell' accompagnamento alla ricorrente fondato su valutazioni e considerazioni del TU che appaiono, sul punto, non coerenti e non conseguenziali rispetto alla diagnosi formulata ( invalidità e handicap) ed allo stato psico-fisico in cui versa la ricorrente (di anni 85), infatti :
A pag. 6 della Relazione di Consulenza Tecnica del DO. si legge “ La storia Persona_1
clinica patita dal ricorrente si caratterizza per la presenza di numerose patologie a diversa eziologia che coinvolgono la funzionalità di diversi organi od apparati determinando una severa condizione invalidante quantificabile nella misura del 100%” . Ed ancora, a pag. 7 della medesima Relazione, si attesta “ … si ritiene che le marcate limitazioni funzionali di carattere motorio rilevate a carico di vari distretti anatomici possano determinare una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera personale e di relazione e che la decorrenza di tale condizione possa essere individuata a far data dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa”.
- Pertanto, risulta evidente che la ricorrente, ormai da anni affetta da gravi e invalidanti malattie a rilevante incidenza funzionale, è certamente invalida civile 100% e portatrice di handicap in stato di gravità (l. 104/92 art. 3 comma 3), ma altresì anche impossibilitata a compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana.
La sig.ra , di anni 85, è affetta da patologia degenerativa dell'apparato Parte_1
osteoarticolare locomotore e di sostegno che le consente una deambulazione molto precaria, solo con appoggio e a piccoli passi. E' instabile nella deambulazione, accusa dolori e vertigini e non riesce a compiere che brevi tratti a piedi, accusa dolori al rachide e formicolii alle gambe.
E', altresì, assolutamente impossibilitata a compiere qualsiasi minimo sforzo con entrambi gli arti superiori che presentano anche una forte limitazione funzionale nei movimenti (Tendinopatia ad entrambe le spalle a severa incidenza funzionale, Poliartropatia diffusa), condizioni che la costringono a dipendere dall'assistenza dei familiari per adempiere agli atti elementari della vita quotidiana (igiene personale, rifare il letto, provvedere a cucinare, compiere la pulizia di casa, provvedere a ogni adempimento esterno all'abitazione (spesa, visite mediche, uffici, posta e/o banca ecc). In ragione di quanto sopra, la ricorrente - come sopra rappresentata e difesa - si riporta ai propri scritti difensivi, alla documentazione prodotta e insiste nelle conclusioni ivi rassegnate chiedendo all'Illmo G.O. di volere riconoscere alla sig.ra , invalida al 100%, anche il diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento, nonchè i benefici di cui all'art.3 co.3 L. 104/92. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
30/01/2024, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ed allo status di portatore di handicap art. 3 comma 3 della Legge 104/1992 71, non riconosciute in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. –è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito la domanda va parzialmente accolta nei limiti appresso riconosciuti.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da
“POLIIARTROPATIIA ASSOCIIATA A DIISCOPATIIE DEL RACHIIDE ED OSTEOPOROSII AD
IINCIIDENZA FUNZIIONALE.. TENDIINOPATIIA SPALLA BIILATERALMENTE AD
IINCIIDENZA FUNZIIONALE.. IIPERTENSIIONE ARTERIIOSA.. VARIICOPATIIA ARTII
IINFERIIORII..IINCONTIINENZA URIINARIIA CON UTIILIIZZO DII PANNOLIINII..ESIITII
ASPORTAZIIONE BASALIIOMA DORSO DEL NASO.. CONSIDERAZIONI MEDICO-- LEGALI
Dallo studio attento ed accurato della documentazione sanitaria allegata agli atti, dall'analisi del caso e dalla visita medica effettuata in sede peritale alla SI.ra , emerge che la Parte_1
periziata è affetta da: Poliartropatia associata a discopatie del rachide ed osteoporosi ad incidenza funzionale. Tendinopatia spalla bilateralmente ad incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa.Varicopatia arti inferiori. Incontinenza urinaria con utilizzo di pannolini. Esiti asportazione basalioma dorso del naso.
La storia clinica patita dal ricorrente si caratterizza per la presenza di numerose patologie a diversa eziologia che coinvolgono la funzionalità di diversi organi od apparati determinando una severa condizione invalidante quantificabile nella misura del 100%.
Tra queste, ai fini della presente trattazione assumono, certamente, un ruolo preminente le varie affezioni a carico dell'apparato osteoarticolare ove si rileva una complessiva condizione poliartrosica che coinvolge la colonna ove coesistono anche molteplici discopatie e le maggiori articolazioni degli arti superiori ed inferiori ove inoltre si associa la presenza di osteoporosi con precedenti episodi fratturativi e che nel complesso determinano una globale limitazione funzionale dei movimenti del tronco, delle articolazioni maggiori degli arti inferiori;
a livello delle spalle coesiste il riscontro di tendinopatie ascrivibili a lesione di elementi della cuffia dei rotatori che contribuiscono a determinare una riduzione della motilità delle spalle bilateralmente in abduzione ed in elevazione mentre la deambulazione risulta cautelata ma autonoma così come l'esecuzione dei passaggi posturali.
Il riscontro diagnostico delle altre comorbilità rilevate determina sicuramente un aggravio del quadro clinico ma non comporta elementi disfunzionali tali da compromettere l'autonomia personale e gestionale.
Inoltre, sia sulla base della documentazione sanitaria prodotta in atti che dall'obiettività repertata in sede peritale non si riscontrano elementi documentali di processi patologici a livello encefalico né descrittivi di deterioramento della funzione cognitiva tal da abolire l'autonomia personale della ricorrente.
Per le motivazioni sopra esposte si ritiene che, in atto, le ripercussioni funzionali ascrivibili alle pur severe patologie patite non siano tali da determinare una assoluta compromissione della capacità di poter svolgere gli atti comuni della vita quotidiana e , dunque, si ritiene che non sussistano i requisiti previsti di legge ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.
In relazione alla richiesta di riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L.104/92, invece, si ritiene che le marcate limitazioni funzionali di carattere motorio rilevate a carico di vari distretti anatomici possano determinare una riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale continuativo e globale nella sfera personale e di relazione e che la decorrenza di tale condizione possa essere individuata a far data dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
CONCLUSIONI
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], è affetta da : Parte_1
Poliartropatia associata a discopatie del rachide ed osteoporosi ad incidenza funzionale.
Tendinopatia spalla bilateralmente ad incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa.Varicopatia arti inferiori. Incontinenza urinaria con utilizzo di pannolini. Esiti asportazione basalioma dorso del naso..
Le patologie patite e poste in diagnosi determinano una condizione invalidante quantificabile nella misura del 100% a far data dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Sussistono, in atto, i requisiti medico – legali necessari ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Non sussistono, in atto, i requisiti medico – legali necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.
Nei termini previsti dal SI. G.L. sono pervenute osservazioni da parte del legale di parte ricorrente cui di seguito verranno espresse delle brevi considerazioni
BREVI PRECISAZIONI IN RISPOSTA ALLE NOTE CRIITICHE REDATTE DALL'AVV..
MARRONE nella causa
contro
Parte_1 CP_2
Le seguenti brevi considerazioni fanno seguito alle osservazioni critiche redatte dal legale rappresentante di parte ricorrente Avv. Marrone e pervenute a mezzo PEC in data 02.10.2024.
Dalla disamina delle suddette note critiche emerge, primariamente, che il legale rappresentante procede con una elencazione di patologie per cui concludere di condividere le conclusioni cui è pervenuto lo scrivente in relazione al grado di invalidità complessiva (100%) e della condizione di handicap grave.
Dopo tale premessa viene contestato che “..è affetta da patologie croniche a marcata incidenza funzionale ed evolutive, e specificatamente ..patologie alle articolazioni di entrambi gli arti superiori…e arti inferiori..parestesie dolorose arti inferiori..algie diffuse al rachide e alle ginocchia.”; che non sono altro che una riproposizione delle malattie a carico dell'apparato osteoarticolare già poste in diagnosi (Poliartropatia associata a discopatie del rachide ed osteoporosi ad incidenza funzionale. Tendinopatia spalla bilateralmente ad incidenza funzionale).
Il legale rappresentante prosegue con “..nella ctu de qua..non viene..adeguatamente considerata la conseguente impossibilità della ricorrente a svolgere in autonomia gli atti della vita quotidiana…1)non può sollevare alcun oggetto seppur leggermente pesante, né compiere movimenti liberi e/o sciolti con alcuno delle due braccia..2)può solo deambulare lentamente , a piccoli passi se sorretta da qualcuno…3)soffre di incontinenza urinaria con uso di pannolini..5)non è in grado di compiere autonomamente alcuna attività esterna alla propria abitazione..6) non ha la lucidità necessaria per eseguire autonomamente e correttamente le diverse cure farmacologiche..Pertanto, la ricorrente…seppur ancora parzialmente in grado.. di effettuare brevi spostamenti, non è …in grado di compiere autonomamente gli atti necessari e quotidiani della vita..”; a tale proposito si ribadisce che in corso di operazioni peritali si è evidenziato che si rileva una complessiva condizione poliartrosica che coinvolge la colonna ove coesistono anche molteplici discopatie e le maggiori articolazioni degli arti superiori ed inferiori ove inoltre si associa la presenza di osteoporosi con precedenti episodi fratturativi e che nel complesso determinano una globale limitazione funzionale dei movimenti del tronco, delle articolazioni maggiori degli arti inferiori;
a livello delle spalle coesiste il riscontro di tendinopatie ascrivibili a lesione di elementi della cuffia dei rotatori che contribuiscono a determinare una riduzione della motilità delle spalle bilateralmente in abduzione ed in elevazione mentre la deambulazione risulta cautelata ma autonoma così come l'esecuzione dei passaggi posturali per cui, in ultima analisi, nonostante le marcate difficoltà a carico della funzionalità dell'apparato osteoarticolare, risultano complessivamente conservate e tali da permettere lo svolgimento delle comuni attività del vivere quotidiana.
Parimenti, dalla disamina della documentazione sanitaria specialistica prodotta in atti non risultano elementi suggestivi comprovanti una compromissione della sfera cognitiva né tali alterazioni sono emerse in corso di operazioni peritali.
In ultimo il legale rappresentante segnala che recentemente la ricorrente è stata sottoposta ad intervento per sindrome del tunnel carpale di destra ed a trattamento infiltrativo al ginocchio sinistro come da produzione documentale successiva alla data di operazioni peritali e che sono già state prese in visione e non determinano elementi tali da influenzare in maniera decisiva le valutazioni di carattere medico – legale e che, anzi, appaiono in grado di poter offrire una possibile miglioria della funzionalità dei distretti corporei coinvolti.
Per le ragioni sopra esposte, si ritiene di poter confermare le seguenti conclusioni medico- legali.
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], è affetta da : Parte_1
Poliartropatia associata a discopatie del rachide ed osteoporosi ad incidenza funzionale.
Tendinopatia spalla bilateralmente ad incidenza funzionale. Ipertensione arteriosa.Varicopatia arti inferiori. Incontinenza urinaria con utilizzo di pannolini. Esiti asportazione basalioma dorso del naso.. Le patologie patite e poste in diagnosi determinano una condizione invalidante quantificabile nella misura del 100% a far data dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Sussistono, in atto, i requisiti medico – legali necessari ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 a far data dall'epoca di presentazione della domanda amministrativa.
Non sussistono, in atto, i requisiti medico – legali necessari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento. “ (v. conclusioni della relazione tecnica).
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti per il riconoscimento dello status di portatore di handicap art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla presentazione della domanda, va invece rigettata la domanda di riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tenuto conto dell'esito della domanda le spese legali vanno liquidate al 50%.
CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il riconoscimento Parte_1
status di portatore di handicap art. 3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rigetta la domanda e dichiara che non presenta i requisiti per il riconoscimento Parte_1
dell'indennità di accompagnamento;
CP_
- condanna l' resistente al pagamento in favore di delle spese di lite che Parte_1 liquida in € 750,00 oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_4
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 31/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini