Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 767 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9594/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 190 c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 9594/2016 assegnata in decisione all'udienza del
28.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
promossa da:
(P.IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE GASSI ed elett.te domiciliato in Bari alla Via G. Murat n. 98, presso lo studio dell'avv. RAFFAELE GASSI
APPELLANTE
contro
(C.F. , difeso e rappresentato dall'avv. Salvatore Controparte_1 C.F._1
TARONNO elettivamente domiciliato in San Giovanni Rotondo alla via Spartaco n. 8 presso lo studio dell'avv. TARONNO
APPELLATO
nonché
CP_2
APPELLATO CONTUMACE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza avverso la sentenza n. 87/2016 resa dal Giudice di Pace di
Foggia (ex San Giovanni Rotondo), depositata in data cancelleria il 16.05.2016, non notificata.
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come in atti, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. pagina 1 di 8
Preliminarmente, il Tribunale dà atto che non si procede alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al novellato art. 132 c.p.c.
In fatto giova premettere che con atto di citazione notificato in data 16.09.2013, in Controparte_1 qualità di proprietario e conducente del veicolo Renault SC tg EB402MH (assicurato CP_3
, ha convenuto in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di San Giovanni Rotondo,
[...] Controparte_4
e in qualità di proprietario e conducente dell'auto BMW X1 tg EF707PY (assicurata
[...] CP_2
per ivi sentirli condannare in solido tra loro, previo accertamento della esclusiva Controparte_4 responsabilità di quest'ultimo, al pagamento della somma di € 8.000,00 a titolo di danni materiali subiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 10.04.2013, verso le ore 09:00 circa, in San Giovanni
Rotondo e, precisamente, alla via San Salvatore;
il tutto oltre interessi, rivalutazione e competenze legali.
A fondamento della domanda l'attore sosteneva che la propria auto Renault SC tg EB402MH veniva tamponata dall'auto BMW tg EF707PY e che, a seguito di tanto, rovinava con la propria parte anteriore, contro la parte posteriore dell'auto Ford Mondeo tg EL327SS di proprietà di , CP_5 che, in quel mentre, stava compiendo manovra in retromarcia per parcheggiare.
La causa è stata iscritta al numero di RG 453/2013 ed assegnata alla cognizione del GdP di San
Giovanni Rotondo.
All'udienza di prima comparizione del 22.11.2013 si è costituita eccependo Controparte_4 preliminarmente, la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto e contestando, nel merito, l'an e il quantum debeatur.
In particolare, la compagnia ha sollevato eccezione di inammissibilità relativamente alle prove orali richieste dalla parte attrice, per assoluta indeterminatezza delle stesse.
Tale eccezione è stata sollevata anche nel corso delle ulteriori udienze.
Con maggiore precisione, parte convenuta ha dedotto che le prove orali erano state tardivamente articolate in specifici e separati capitoli di prova oltre la prima udienza di comparizione e, segnatamente, alla terza udienza del 30.04.2014.
Il Giudice di prime cure, dopo aver ammesso, preliminarmente, la CTU dinamico-ricostruttiva, ha ammesso, altresì, le prove orali formulate dalla parte attrice.
Respinta, dunque, l'istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva delle prove orali richieste dalla parte attrice, è stata espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi e l'espletamento di CTU tecnico- ricostruttiva.
All'esito, il GdP, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza del 12.01.2016 per la precisazione delle conclusioni e discussione.
Precisate le conclusioni, con sentenza n. 87/2016, il Giudice di Pace di Foggia (ex San Giovanni
Rotondo), il Giudice di primo grado ha accolto la domanda attorea rideterminando la quantificazione monetaria del petitum, e condannando in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_4 in solido con il sig. al pagamento in favore di della somma di euro CP_2 Controparte_1
pagina 2 di 8 7.018,00, IVA compresa, oltre all'importo di euro 345,96 a titolo di fermo tecnico, oltre gli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
ha condannato, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, alla refusione delle spese processuali liquidate in favore del difensore dichiaratosi anticipatario, per complessivi euro 1.800,00, e alle spese per compenso al CTU, poste definitivamente a carico di parte convenuta, per euro 472,93, oltre IVA e CAP.
Avverso tale sentenza, ritenuta erronea in fatto ed in diritto, ha proposto appello Parte_1
per sentir accogliere le seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare la nullità della sentenza
[...] impugnata, per tutte le motivazioni di cui in premessa;
2) per l'effetto, in riforma totale della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dal Sig. condannando il medesimo alla Controparte_1 restituzione di tutte le somme percepite in virtù della medesima sentenza, ammontanti ad € 7.363,93, oltre ad € 172,30 di interessi (ved. Doc. 4-5), alle competenze legali versate in favore del difensore antistatario avv. Salvatore Taronno per € 1.923,64 e al rimborso onorario CTU anticipato e versato dall'odierna appellante per €uro 472,93 e accessori;
3) In subordine, ridurre il quantum debeatur ad una somma di Giustizia e in proporzione alle effettive responsabilità, condannando l'appellato alla restituzione della differenza;
4) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio, con ogni consequenziale provvedimento in ordine alla restituzione in favore dell'appellante delle somme percepite dal difensore antistatario a titolo di competenze legali in virtù della medesima sentenza ammontanti 1.923,64 e ad €uro 472,93 a titolo di rimborso onorario CTU anticipato e versato dall'odierna appellante.”.
In data 16.05.2017, con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito Controparte_1 concludendo: “In via preliminare – Dichiarare inammissibile l'appello. Nel Merito – Rigettare l'appello e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 87/2016 del Giudice di Pace di Foggia (ex San
Giovanni Rotondo), Giudice Avv. Domenico Simone, resa il 2.05.2016 e depositata in cancelleria il
16.05.2016 a definizione del giudizio civile R.G. n. 453/2013. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Alla prima udienza di comparizione, è stata dichiarata la contumacia di e la causa è stata CP_2 rinviata per la precisazione delle conclusioni al 12.12.2018all'udienza del 27.11.2024, è stata riservata in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c
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1.In rito deve rilevarsi che l'appello è tempestivo essendo stato osservato il termine di cui all'art. 327
c.p.c. ed altresì ammissibile ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., presentando tutti i requisiti richiesti dalle norme.
Deve, in particolare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. sollevata dall'appellato CP_1
A tal riguardo, si rileva che, in osservanza dell'art. 342 comma 1, l'odierno appellante ha specificamente indicato le parti della sentenza che intendeva impugnare, le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di prime cure, le circostanze da cui è derivata l'erroneità della pronuncia e la loro rilevanza ai fini della decisione di primo grado.
Occorre precisare, in particolare, che, anche successivamente alla riforma introdotta con la legge n.
134/2012, la Corte di Cassazione ha osservato che l'art. 342, co. 1, c.p.c. non richiede lo svolgimento di pagina 3 di 8 un progetto alternativo di sentenza, né una determinata forma, né la trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata, ma impone all'appellante di individuare, in modo chiaro ed inequivoco, il quantum appellatum, enucleando, rispetto alle argomentazioni formulate dal primo giudice, pertinenti ragioni di dissenso. Tali ragioni di dissenso, in caso di censure riguardanti la ricostruzione dei fatti, consistono nell'indicazione delle prove che si assumono trascurate o erroneamente valutate. Laddove si tratti di doglianze afferenti a questioni di diritto i motivi di dissenso e censura consistono nella specificazione della norma applicabile o dell'interpretazione preferibile. Infine, in relazione ai denunciati errores in procedendo, le ragioni di dissenso consistono nella precisazione del fatto processuale e della diversa scelta che si sarebbe dovuta compiere (Cass. 05.02.2015 n.2143; Cass.,
05.05.2017 n.10916; Cass. 14.09.2017 n.21336).
In sostanza, ciò che viene richiesto in ossequio al criterio della razionalizzazione del processo civile, funzionale al rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata, è che la parte appellante ponga il giudice di seconde cure nella condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver inteso le ragioni del primo giudice e indicando i motivi per i quali queste siano contestabili, senza la necessità di osservare particolari vincoli e forme.
Applicando le suindicate coordinate normative e giurisprudenziali al caso di specie, occorre osservare che l'appello proposto dalla consta di una parte censoria, diretta ad individuare i punti Parte_1 impugnati della sentenza e di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.
Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata da è da ritenersi priva di CP_1 fondamento.
Ancora, si osserva che l'eccezione formulata ai sensi dell'art. 348 bis, c.p.c. va dichiarata assorbita, non essendo stata pronunciata l'inammissibilità dell'appello nel corso dell'udienza cd. filtro.
2. Preliminarmente, va ribadita la contumacia di ritualmente citato e non costituitosi. CP_2
3. Tanto premesso, ha introdotto giudizio di gravame avverso la sentenza n. 59/2019 Parte_1 pronunciata dal giudice di prime cure sulla scorta dei seguenti motivi di appello:
- Illegittima ammissioni delle prove orali richieste;
- Erronea valutazione della mancata comparizione di per l'interrogatorio formale;
CP_2
- Convincimento del Giudice fondato su dichiarazioni di testi palesemente inattendibili;
-Convincimento del Giudice fondato su relazione peritale del Ctu nominato illogica, lacunosa contradittoria;
- Mancata considerazioni delle prove raccolte e prodotte dalla difesa;
Controparte_4
-Erronea liquidazione di somme per il fermo tecnico.
Con il primo motivo di appello, contesta al Giudice di prime cure di non aver Parte_1 rilevato l'inammissibilità delle prove orali richieste dalla parte attrice/appellata e di non aver dichiarato la decadenza del medesimo attore/appellato dalle suddette prove, per essere state tardivamente articolate in specifici e separati capitoli di prova oltre la prima udienza di comparizione e, segnatamente, alla terza udienza del 30.04.2014.
pagina 4 di 8 Con il secondo ha censurato la mancata comparizione del convenuto/contumace a rendere l'interrogatorio formale deferito dall'attore/appellato avrebbe dovuto ritenersi del tutto irrilevante, fermo restando che la mancata comparizione o il rifiuto di adempiere non comportano un'automatica fictio confessoria, atteso che il giudice è tenuto a valutare ogni altro elemento di prova per trarne il suo convincimento in ordine alla verità dei fatti dedotti nell'interrogatorio.
Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea valutazione delle dichiarazioni testimoniali assunte, ritenute, oltrechè inammissibili, inattendibili.
Con il quarto motivo di censure ha contestato recisamente le risultanze della ctu e la valutazione sulle stesse del GdP.
Con il quarto, infine, la liquidazione del danno da fermo tecnico, perché tardivamente richiesto solo all'udienza di precisazione delle conclusioni.
dal canto suo, ha sostenuto la correttezza della statuizione resa dal GdP e Controparte_1
l'infondatezza delle ragioni di gravame tanto dell'appello deducendo che la sentenza impugnata è conforme alle regole sostanziali e processuali e che l'eccezione di inammissibilità delle prove testimoniali formulata in primo grado e reiterata in appello non ha alcun pregio giuridico in quanto la difesa aveva formulato le istanze con indicazione dei testi da ascoltare già nell'atto di citazione.
4. Dato atto delle rispettive posizioni delle parti e passando all'esame del merito delle ragioni di appello interposte, in via preliminare, si osserva che, per ragioni di economia processuale e di celerità del giudizio (artt. 24 e 111 Cost.), l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. ragione più liquida, nel senso che la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, anche laddove la stessa fosse logicamente subordinata alle altre, senza che la necessità di esaminarle previamente tutte secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. un., 08/05/2014, n.9936 “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito -suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.”; ex multis Tribunale sez. I - Rieti, 07/04/2022, n. 194 “…conducono alla risoluzione della controversia nel merito - in base al noto principio giurisprudenziale della 'ragione più liquida'. Ed invero, in base al suddetto principio - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - è consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale ovvero preliminare (cfr. Corte cass. Sez. U., Sentenza n. 9936 del
08/05/2014). In un'ottica di economia processuale, difatti, le più recenti pronunce della Corte di
Cassazione optano per una nuova applicazione del c.d. principio della ragione più liquida nel rapporto tra questioni di merito e questioni di rito, consentendo al Giudice di rigettare la domanda nel merito senza esaminare le questioni pregiudiziali di rito (cfr. da ultimo, anche Cass. n. 5804/2017). In tal senso, al giudicante è consentito 'sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c.' e, pertanto, decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. n. 2909/2017; Cass. n. 2853/2017; Cass., S. U., n. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014;
Cass. n. 23621/2011)”; ibidem Tribunale sez. lav. - Bari, 02/05/2022, n. 1259). pagina 5 di 8 Tanto premesso l'analisi del primo motivo di appello interposto risulta assorbente rispetto alle altre questioni prospettate dalle parti con la conseguenza che l'appello deve essere accolto con riforma dell'impugnata sentenza per le ragioni di seguito esposte.
Deve rilevarsi, invero, che nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, CP_1
non ha articolato la prova per testi, non avendo formulato capitoli di prova né avendo indicato
[...]
i testimoni da escutere.
L'articolazione dei capitoli di prova non interveniva né all'udienza di prima comparizione del
22.11.2013 né tantomeno a quella successiva del 24.01.2014, ma si realizzava, per la prima volta, solo alla terza udienza del 30.04.2014.
In particolare, all'udienza di prima comparizione del 22.11.2013, parte attrice non formulava alcun capitolo di prova, limitandosi a chiedere un rinvio ex art. 320 IV co. c.p.c., e il Giudice di primo grado, disponeva la CTU dinamico-ricostruttiva e rinviava per il giuramento dell'Ausiliario all'udienza del
24.01.2014.
La causa, dunque, non è stata differita ai sensi dell'art. 320 IV co. c.p.c.
Ciò posto, neppure alla seconda udienza del 24.01.2014 parte attrice articolava i capitoli di prova, limitandosi a richiamare il proprio atto introduttivo, nel quale i capitoli di prova non erano formulati. Il
Giudice di prime cure rinviava all'udienza del 30.04.2014 per l'esame della consulenza, con riserva di ammettere le prove testimoniali richieste, dovendosi intendere, con tale formula solo quelle già richieste e formulate in modo completo.
Solo alla terza udienza del 30.04.2014 parte attrice/appellata articolava, per la prima volta, i capitoli di prova.
Orbene, occorre osservare, a questo riguardo, che, nel processo innanzi al Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 320, c.p.c. –che non distingue tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione- tutta l'attività delle parti, quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie, è concentrata nella prima udienza, ed è consentito, ai sensi del quarto comma della disposizione in esame, il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta,
e, dunque, in conseguenza di un ampliamento del thema decidendum, derivante da eccezioni in senso proprio - non proposte nel caso di specie - risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prova
(Cass. Civ.,sez. III, 10 aprile 2008, n. 9350).
Il rinvio ai sensi del comma IV dell'art. 320, c.p.c. ad una successiva udienza è, quindi, volto esclusivamente a consentire alla parte di apprestare le proprie difese in relazione all'attività svolta dalle controparti all'udienza, comprendenti non soltanto attività probatorie, ma anche ulteriori attività assertive, ad esempio in conseguenza della proposizione, in prima udienza, di domanda riconvenzionale da parte del convenuto (cfr. Corte Cost., 12 novembre 2002, n. 447).
Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima, rimangono precluse la proposizione di domanda riconvenzionale, la chiamata in causa di terzo, nonché le richieste di prova la necessità delle quali non derivi dalla proposizione di eccezioni in senso proprio.
Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse,
pagina 6 di 8 trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività (ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, 08.08.2003, n. 11946).
Nel caso di specie, la formulazione dei capitoli di prova e l'indicazione dei testimoni da escutere, non sono intervenute né nell'atto di citazione, in cui vi è, per vero, una mera riserva di articolazione dei mezzi istruttori (cfr. atto di citazione né in sede di prima udienza, essendo stati i mezzi CP_1 istruttori richiesti per la prima volta solo alla terza udienza del 30.04.2014, dunque tardivamente.
Deve ulteriormente precisarsi che l'indicazione dei mezzi di prova in questione non rappresentava un'integrazione del compendio probatorio, posto che, alla data del 30.04.2014, parte attrice non aveva ancora articolato alcuna richiesta in punto di prova: non si era, quindi, in presenza di una ulteriore e suppletiva richiesta istruttoria necessitata dalle difese svolte dalla controparte alla prima udienza, ma di istanza istruttoria formulata –si ripete-, per la prima volta, a preclusioni istruttorie ormai formatesi.
Neppure può dirsi che l'allegazione dell'appellata costituita secondo cui la formulazione delle richieste di prova oltra la prima udienza sarebbe dipesa dalle difese articolate dalla Controparte_6
nonché dalla copiosa documentazione da quest'ultima prodotta, in quanto:
[...]
- le prove testimoniali potevano (e dovevano) essere articolate già in sede di citazione, dal momento che oggetto delle stesse era l'accadimento e le modalità di accadimento del dedotto sinistro, fatti sui quali nessuna incidenza avrebbero potuto avere le considerazioni svolte dalla compagnia appellante, la quale, peraltro, ha contestato solo genericamente il sinistro in punto di modalità di verificazione;
- quanto allegato dalla in sede di costituzione nel giudizio di primo Controparte_6 grado non implicava di alcuno studio approfondito, trattandosi, peraltro, di materiale, in parte, già noto all'attrice/appellata (si vedano, in particolare, i doc.ti nn. 2,3, fascicolo I grado Controparte_6
;
[...]
- le difese svolte dalla costituitasi non hanno dato luogo ad alcun Controparte_6 ampliamento del thema decidendum;
Ne consegue, pertanto, che le richieste di prova, e, in particolare, le richieste di assunzione della prova testimoniale, formulate solo alla seconda udienza, erano inammissibili, perché tardive, poiché la parte avrebbe dovuto formulare in modo completo le proprie istanze istruttorie entro la prima udienza.
Delle risultanze della prova testimoniale, quindi, in quanto essa era inammissibile, non si deve tenere conto ai fini del decidere.
Parimenti, non si deve tener conto neppure di quanto accertato dal C.T.U., posto che l'accertamento tecnico -ricostruttivo non avrebbe dovuto essere disposto in assenza di formulazione della richiesta di assunzione delle testimonianze nei termini previsti, dovendosi anche rilevare, al riguardo, che, come noto, la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, non essendo la sua finalità quella di supplire alla deficienza delle allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass.15521/19).
pagina 7 di 8 Le testimonianze assunte, dunque, in primo grado costituiscono le uniche prove offerte da parte attrice in ordine all'accadimento del sinistro.
Ne deriva, pertanto, che, a fronte dell'inammissibilità delle prove testimoniali e delle contestazioni della in ordine all'accadimento del sinistro (cfr. comparsa di costituzione e risposta in Controparte_6
I grado), il sinistro oggetto di causa non può dirsi dimostrato, tanto determinando la conseguenza del rigetto della domanda risarcitoria avanzata.
Deve conseguentemente trovare accoglimento anche il motivo di appello relativo alle spese del giudizio che, per entrambi i gradi, vanno poste a carico di . Controparte_1
L'appellata va, quindi, condannata alla restituzione delle somme ricevute in conseguenza della sentenza qui riformata, ivi comprese le spese di C.T.U. e le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_2 Controparte_7
b) condanna alla restituzione, in favore di Controparte_1 Controparte_6
-dell'importo di € 7.363,93 (sorte capitale), oltre ad € 172,30 a titolo di interessi,
-di € 472,93 a titolo di rimborso onorario e oneri fiscali CTU anticipato e versato dall'odierna appellante ponendo, definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, le spese di C.T.U. in capo a
; Controparte_1
-della somma di Euro € 1.923,64 corrisposta al difensore antistatario avv. Salvatore Taronno per le competenze legali, oltre ritenuta di acconto versata da per € 360,00, a titolo di competenze CP_6 legali versate in favore dello stesso c) condanna al rimborso, in favore di in persona del Controparte_1 Controparte_6
Procuratore ad negotia, delle spese dei due gradi di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado, in Euro 1.205,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e, per il giudizio di secondo grado, in Euro 174,00 per esborsi ed in Euro 1.701,00 per compenso professionale, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Foggia, il 15.04.2025
Il Giudice
dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli
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