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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/04/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Lioniello Anna, presso cui elettivamente domicilia;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall' avv.to Goglia Eugenio, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 18.03.2025, mediante il deposito di notte scritte in sostituzione di udienza, parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dagli atti di causa e soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
LO ed AR (CE) il 01.10.1964, e , nata a [...] Controparte_1
Principe (CE) il 25.06.1967;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO ed AR (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1989);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d' ufficio di copia alla presente udienza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 18.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giovanna Caso - Presidente -
Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
Dott.ssa Maria Rita Guarino - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2023 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to Lioniello Anna, presso cui elettivamente domicilia;
Parte_1
RICORRENTE contro rappresentata e difesa dall' avv.to Goglia Eugenio, presso cui Controparte_1 elettivamente domicilia;
RESISTENTE
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 18.03.2025, mediante il deposito di notte scritte in sostituzione di udienza, parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza parziale sullo status.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di emissione della sentenza parziale sullo status è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Infatti, dagli atti di causa e soprattutto dal tenore delle rispettive allegazioni, è emersa una crisi dell'unione matrimoniale di tale gravità da non lasciare alcun dubbio sul venire meno dell'affectio coniugalis.
A conforto di tale conclusione si aggiunga che da tempo è cessata la coabitazione tra i coniugi ed ogni relazione di natura affettiva o sentimentale.
Va, dunque, emessa la sentenza parziale e, con separata ordinanza, la causa va rimessa in istruttoria dovendo proseguire per le pronunce accessorie.
Devono essere compiute le formalità prescritte dalla legge.
La regolamentazione delle spese di giudizio è differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via non definitiva, così provvede:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nato a Parte_1
LO ed AR (CE) il 01.10.1964, e , nata a [...] Controparte_1
Principe (CE) il 25.06.1967;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LO ed AR (CE) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 12, parte II, serie A, anno 1989);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d' ufficio di copia alla presente udienza;
4. Spese al definitivo.
Così deciso in S. Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 18.03.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Rita Guarino Dott.ssa Giovanna Caso
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