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Ordinanza 11 febbraio 2025
Ordinanza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Nola
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE CONTENZIOSO
AFFARI PERSONE, MINORI e FAMIGLIE
Il Tribunale
Composto da
Dr Vincenza Barbalucca …………………..Presidente este.
Dr Federica Girfatti………………………...Giudice
Dr Simone Carrano …………………………Giudice
Nella proc.ra n. 1496 / 2024
Vertente tra
( figlia amm.ta) , ( amm.ta) , Parte_1 Parte_2
( figlia amm.ta) rapp.tate e difese da avv. CATAPANO Parte_3
COSTANTINO ………………………………………….reclamanti
E
Avv. CATERINA DE SIMONE amm.re di sostegno ……reclamato
Nonché
rapp.tato e difeso da avv.C. Controparte_1
Laudando…………………………………………………interventore
ORDINANZA
A scioglimento della riserva di cui alla udienza 5.2.2025 trattata in mdalità cartolare ex art. 127 ter cpc;
preso atto che parte reclamante ha svolto reclamo avverso provv.to del GT dr del 20.5.2024 di revoca dell'amm.re di sostegno di nella Per_1 Parte_2 persona della di lei figlia;
Parte_1
preso atto delle motivazioni addotte da parte reclamante ovvero il forte legame affettivo tra amm.ta , madre , e la sig. , figlia, di talché la presenza di un estraneo Parte_1 come amm.re di sostegno avrebbe determinato un turbamento nella amm.ta ;
preso atto dei rilievi svolti dall'ads nominato dal GT avv. Caterina De Simone;
preso atto dei rilievi svolti dall'altro figlio dell'amm.ta sig;
Controparte_1
rilevato che i motivi della revoca dell'ads nella persona di , previamente Parte_1 nominata nel 2020, è stata adeguatamente e diffusamente motivata dal GT facendo espresso riferimento a concrete inefficienze nella rendicontazione obbligatoria ex lege ai sensi dell'art. 380 cc;
rilevato più precisamente che il GT dall'esame dei rendiconti cartacei depositati dalla quale amm.re di sostegno per annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 , dato Parte_1 atto del cospicuo patrimonio da gestire , evidenziava che i rendiconti risultavano non completi , incoerenti , carenti di allegazione di documentazione giustificativa , facendo riferimento a spese per utenze, spese manutenzione , tasse per veicoli, spese per badante , non risultavano depositate le quietanze relative alle tasse e tributi versati, il che ha impedito al Giudice di effettuare una chiara ricostruzione e controllo sulla condizione economica della amm.ta , caratterizzando quindi un ragionevole dubbio sulla capacità di corretta gestione del patrimonio materno da parte della Parte_1
[...]
preso atto che l'amm.re di sostegno avv. ha altresì evidenziato che i CP_2 contratti di locazioni erano a firma della beneficiaria che ha anche acconsentito alla diminuzione di qualche canone per le difficoltà di un conduttore, chiaramente contravvenendo da parte dell'amministrata ad un principio di convenienza nel proprio interesse, vi è traccia di una transazione con una badante di cui non è mai stata chiesta la ratifica e/o l'autorizzazione , si parla di uno sfratto per morosità, ma non si rinvengono esiti;
dato atto che il GT motiva la statuizione di scegliere un terzo estraneo al nucleo adducendo anche la constatata conflittualità tra la e il fratello Parte_1 CP_1
;
[...]
ritenuto che ai sensi dell'art. 408 cc la scelta dell'amm.re di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario e l'amm.re di sostegno tra i compiti ex lege ai sensi dell'art. 410 cc ha , ai sensi del combinato disposto di artt 411 e 380 cc, ha l'obbligo di tenere regolare contabilità della sua amm.ne e rendere conto ogni anno al Giudice Tutelare;
ritenuto che soprattutto nel caso di patrimonio consistente da gestire l'obbligo in esame ha un particolare rilievo in quanto consente all'Autorità giudiziaria di verificare la corretta gestione del patrimonio del beneficiario e quindi la tutela adeguata degli interessi dell'amm.to , ragion per cui in caso di mala gestio il Giudice può sospendere o rimuovere il tutore /ads dall'esercizio della funzione ed adottare provvedimenti necessari nell'interesse del tutelato;
ritenuto che quindi l'ads è investito nell'ambito dell'attività di gestione del patrimonio dell'amm.to di responsabilità con profili civili e penali in quanto la funzione rivestita implica il conferimento del profilo del pubblico ufficiale;
ritenuto che nel caso in esame , alla luce della documentazione del fascicolo gestorio, la decisione del GT è senz'altro motivata e condivisibile e la stessa non è superabile in base alla sola circostanza del legame affettivo che sussiste tra amm.ta e figlia che sicuramente è auspicabile e doveroso, ma che non può da solo giustificare la scelta della pubblica funzione di amm.re di sostegno , in quanto per detto compito vanno ex lege assolti precisi obblighi operativi con conseguenziale dovere giustificativo rispetto al Giudice di ogni aspetto attinente la gestione del patrimonio e nel caso in esame , come evidenziato , la gestione da parte della è stata valutata Parte_1 come incoerente ed imprecisa;
ritenuta altresì condivisibile anche la motivazione del GT della scelta di un soggetto estraneo al nucleo , come ads, attesa la conflittualità tra i membri dello stesso , nella fattispecie la ed il germano , perché anche questa Parte_1 Controparte_1 connotazione risponde alla esigenza di tutela dell'amm.ta che deve essere preservata da un contesto di conflittualità e di tensione :
PQM
Rigetta il reclamo;
conferma l'avv. Caterina DE Simone amministratore di sostegno di . Spese compensate Parte_2
Si comunichi a parte reclamante , all'ads avv. Caterina DE Simone , all'interventore
Pt_1 CP_3
5.2.2025
[...] Il presidente est dr Vincenza Barbalucca