Decreto presidenziale 5 gennaio 2026
Decreto presidenziale 10 febbraio 2026
Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 04/03/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2026, proposto da
Solarind Green S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Ciullo, Annarita Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum :
Wpd Muro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Velluto, Stefano Cunico, Guido Reggiani, con domicilio eletto presso lo studio Guido Reggiani in Milano, piazza Belgioioso n. 2;
per l’accertamento e la declaratoria
del conseguimento da parte della società ricorrente del titolo autorizzatorio, per silenzio assenso, per la realizzazione del “ Progetto per l’installazione di impianto di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 3.3.2011, n. 28 e Lr n. 25 del 24.9.2012) di potenza nominale di 10.800,40 kWp e potenza nominale pari a 9.900,00 kVA, sito nel Comune di San Pietro Vernotico (BR) e opere di connessione elettrica alla RTN ricadenti anche nei comuni di Cellino San Marco (BR) e Brindisi ”;
ovvero, per l’accertamento e la declaratoria del silenzio inadempimento da parte del Comune di San Pietro Vernotico che, nonostante il decorso dei termini di legge, non ha adottato il provvedimento espresso concernente la PAS presentata dalla società ricorrente per la realizzazione del “ Progetto per l’installazione di impianto di produzione di energia da fonte solare fotovoltaica (ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs 3.3.2011, n. 28 e Lr n. 25 del 24.9.2012) di potenza nominale di 10.800,40 kWp e potenza nominale pari a 9.900,00 kVA, sito nel Comune di San Pietro Vernotico (BR) e opere di connessione elettrica alla RTN ricadenti anche nei comuni di Cellino San Marco (BR) e Brindisi ” e del conseguente obbligo di provvedere, anche mediante nomina di commissario ad acta .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la memoria del 23 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2026 il dott. IO CC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- la ricorrente ha proposto ricorso innanzi a questo TAR ai fini dell’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso in ordine alla procedura abilitativa semplificata avviata presso il Comune di San Pietro Vernotico con istanza del 19 febbraio 2024 e, in subordine, per l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione sulla suddetta istanza e conseguente condanna all’adozione di un provvedimento espresso;
- il Comune di San Pietro Vernotico e la Regione Puglia, regolarmente intimati, non si sono costituiti in giudizio; con atto depositato in data 9 febbraio 2026 ha, invece, spiegato intervento ad opponendum la WPD Muro S.r.l.;
Considerato che:
- con deposito ex art. 46, co. 2, cod. proc. amm., l’amministrazione comunale ha prodotto in atti copia della determinazione n. 100 del 3 febbraio 2026, con la quale il Comune ha espressamente preso atto “ dell’intervenuto perfezionamento per silentium del titolo abilitativo di cui alla Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.), Protocollo SUAP REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0010924 del 19/02/2024 (codice pratica 05180210758-07022024-1129) ”;
- con memoria depositata in data 23 febbraio 2026, la ricorrente, in ragione del contenuto della suddetta determinazione, ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
- ad esito dell’udienza pubblica del 25 febbraio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa ( ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte della ricorrente con la memoria del 23 febbraio 2026, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto di dover compensare le spese di lite, conformemente alla richiesta di parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV AN, Presidente FF
Daniela Rossi, Referendario
IO CC, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO CC | LV AN |
IL SEGRETARIO