TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4465/2015 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.SS Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4465/2015 promoSS da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetta Capacchione e Domenico Di Ciaula, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modugno alla via X Marzo n. 110/B
ATTORI contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonio Galantino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Dante
Alighieri n. 33
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale e risarcimento del danno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 17.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.04.2015 gli attori convenivano in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nonché il Notaio , Controparte_1 Persona_1
esponendo che con atto di compravendita del 31.07.2009, identificato al n. rep. 26145 racc. n. 15990, registrato e trascritto in Bari al n. 17843/IT, e avevano acquistato dalla Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 società convenuta i beni immobili, siti nel comune di Modugno, catastalmente individuati al foglio 25,
p.lla 2100, sub. 7 e sub. 22, versando un corrispettivo pari ad euro 221.120,00, mentre Parte_3
e il cespite, ubicato nel medesimo comune, censito in catasto al foglio 25, p.lla
[...] Parte_4
2100, sub. 18, corrispondendo un prezzo d'acquisto pari ad euro 18.700,00; assumevano che la vendita fosse nulla poiché contraria alla norma imperativa, individuata nell'art. 8 D. Lgs. 122/2005, a mente della quale il rogito notarile non può perfezionarsi in assenza di suddivisione del finanziamento in quota o cancellazione o frazionamento, antecedenti o coevi alla compravendita, dell'ipoteca, gravante sui beni oggetto di alienazione, o del pignoramento eseguito su questi.
Rilevavano la sussistenza di profili di responsabilità, solidale, ascrivibili in capo sia alla parte venditrice, stante l'inadempimento della garanzia per evizione e l'inottemperanza dell'impegno contrattualmente assunto con riguardo all'estinzione, mediante il ricavato d'acquisto, dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo in precedenza sottoscritto con il Banco di Napoli S.p.A. con conseguente cancellazione dell'ipoteca che gravava sui beni alienati, sia al notaio rogante il contratto di compravendita non essendosi quest'ultimo procurato un titolo per procedere alla cancellazione del diritto reale di garanzia, con la precisazione che, in ragione di tale situazione, i beni compravenduti, una volta entrati nel patrimonio degli acquirenti, erano stati sottoposti ad esecuzione forzata da parte del Banco di Napoli S.p.A..
Chiedevano, quindi, l'accertamento e la declaratoria di nullità dell'atto pubblico di compravendita, dell'inadempimento e della conseguente responsabilità delle parti convenute alle obbligazioni assunte e, nel caso della DO.SS non assunte ma derivanti da responsabilità qualificata ex art. 1176 Per_1
c.c., nel menzionato contratto traslativo, con condanna, in via solidale, al risarcimento del danno in favore di e , quantificati in euro 263.120,00 (di cui euro 211.120,00 pari Parte_1 Parte_2 al corrispettivo versato per l'acquisto dei cespiti, euro 2.000,00 pari ad esborsi, euro 50.000,00 pari ai danni patiti e futuri), oltre spese di assistenza legale, interessi maturati per legge e il maggior danno conseguente ex art. 1224 c.c.; in relazione, invece, a e , in euro Parte_3 Parte_4
70.700,00 (di cui euro 18.700,00 pari al corrispettivo versato per l'acquisto dei cespiti, euro 2.000,00 pari ad esborsi, euro 50.000,00 pari ai danni patiti e futuri), oltre spese di assistenza legale, interessi maturati per legge e il maggior danno conseguente ex art. 1224 c.c., per quanto riguarda Parte_3
e ; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
[...] Parte_4
Con comparsa di risposta depositata in data 26.06.2015, si costituiva in giudizio il Notaio DO.SS
, rilevando l'inapplicabilità del D. Lgs. n. 122/2005 al contratto di Persona_1
compravendita oggetto di causa, respingendo le censure sollevate con riguardo alla propria responsabilità, rappresentando l'insussistenza di elementi di prova idonei a dimostrare il nesso di pagina 2 di 6 causalità fra la propria condotta professionale e il danno dedotto dagli attori e contestando, al contempo, le pretese risarcitorie avanzate sotto il profilo del quantum debeatur.
Concludeva, perciò, chiedendo, in via principale e nel merito, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata e nel merito, di limitare la condanna del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 – 1225 – 1227 c.c.; in tale ipotesi ed in via riconvenzionale, di condannare la convenuta a tenere indenne il notaio da Controparte_1
quanto tenuta a versare in favore degli attori;
con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta del 14.7.2016 si costituiva in giudizio la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., osservando che, come rappresentato dagli attori all'udienza tenuta in data 31.03.2016, in virtù di atto di transazione sottoscritto in data 20.11.2015, le parti avevano rinunciato al giudizio incardinato, prevedendo il ripianamento dell'esposizione debitoria esistente nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. mediante il versamento di un importo complessivamente pari ad euro 145.000,00 secondo la seguente ripartizione: euro 48.000,00 a carico della società
[...]
euro 20.000,00 a carico del Notaio DO.SS , euro 72.000,00 a carico della Controparte_1 Per_1 compagnia assicuratrice di quest'ultima, euro 2.500,00 a carico di e , Parte_1 Parte_2
euro 500,00 a carico di e , euro 2.100,00 a carico di Parte_3 Parte_4 [...]
(soggetto terzo rispetto al giudizio). Persona_2
Contestava l'inadempimento della transazione, così come dedotto dagli attori, puntualizzando di aver corrisposto l'importo di euro 48.000,00, così estinguendo la posizione debitoria nei confronti del Banco di Napoli.
Chiedeva, pertanto, di prendere atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio conseguente alla sottoscritta transazione e, per l'effetto, di dichiarare l'estinzione del processo;
in via subordinata, di prendere atto della propria volontà di non accettare la rinuncia agli atti degli attori nei confronti del solo notaio e, per l'effetto, di rigettare l'istanza di estromissione dal giudizio di questo;
nel merito, rigettare la domanda proposta perché infondata.
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti, con sentenza parziale n.
3957/2016 l'adito Tribunale si pronunciava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarando ceSSta la materia del contendere con riguardo alla posizione processuale del convenuto notaio DO.SS Per_1
nei confronti degli attori e nei confronti della società con compensazione Controparte_1
delle spese di lite;
disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti degli attori e della società convenuta.
All'udienza del 17.10.2024 la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 6 Alla luce della pronuncia parziale resa a definizione della posizione processuale della convenuta
DO.SS , residua l'esame del rapporto processuale intercorrente fra gli attori e la società Per_1
convenuta.
Risulta dagli atti (cfr. verbale d'udienza del 31.03.2016 e comparsa di risposta nell'interesse della società convenuta) che in data 20.11.2015 interveniva fra le parti processuali un atto di transazione in forza del quale le stesse, dando atto che “di comune accordo intendono transigere ogni controversia di cui in premeSS” (cfr. pag. 3 all. 2 fascicolo di parte convenuta), concordavano che “con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa derivante dalle proposte azioni di cui alla premeSS e di non aver più nulla a pretendere per le stesse, dichiarando di rinunciare espreSSmente ai giudizi ordinari, pendenti dinanzi al Tribunale di Bari Rg. 4465/2015 […]”
(cfr. pag. 5 all. 2 fascicolo di parte convenuta).
Sul presupposto che “se la transazione è endoprocessuale e, cioè, avviene nell'ambito del processo, non ha bisogno di essere provata, formando, al pari di qualsiasi altro elemento processuale, oggetto di valutazione del giudice;
la steSS cosa si verifica quando la transazione è extraprocessuale, ma è ammeSS dalle parti, in quanto in tal caso è pacifica ed il fatto pacifico non va provato;
in entrambi i casi la transazione costituisce, insomma, fatto interno al processo, come tale direttamente accettabile dal giudice (Cass. 27 aprile 1994, n. 4017)” (cfr. Cass. sentenza n. 3598/2015), deve osservarsi che
“l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio,
a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cass., ordinanza n. 8034/2020).
Sulla scorta delle coordinate giurisprudenziali delineate si arguisce che, in ragione dell'intervenuto accordo conciliativo, rimane al giudice il compito di rilevare la sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. alla prosecuzione del procedimento e dichiarare ceSSta la materia del contendere, rimanendo, perciò, precluso l'esame delle domande introdotte in giudizio.
Parimenti, ed a maggior ragione, insuscettibile di sindacato in questa sede rimane qualsivoglia dinamica involgente la transazione, costituendo quest'ultima un negozio giuridico avulso dalla domanda, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, promoSS.
In tale prospettiva, non può trovare ingresso la tesi attorea, a mente della quale l'inadempimento, imputabile alla società delle condizioni pattuite, sotto il profilo economico, Controparte_1 nell'accordo transattivo, avendo questa corrisposto l'importo di euro 47.000,00 rispetto alla somma convenuta pari ad euro 48.000,00, comporterebbe l'inefficacia dell'accordo.
Può, ad ogni modo, evidenziarsi che non si rileva, nel tenore letterale della soluzione conciliativa, la sussistenza di condizioni cui le parti hanno inteso assoggettare la validità della transazione, avendo pagina 4 di 6 convenuto sic et simpliciter - come sopra evidenziato - che “di comune accordo intendono transigere ogni controversia di cui in premeSS”, fra le quali viene annoverato il presente procedimento (cfr. pag.
1 e 3 all. 2 fascicolo di parte convenuta).
Parimenti non è stata introdotta, nel tessuto delle condizioni che disciplinano la transazione, una clausola risolutiva espreSS in virtù della quale si conveniva la risoluzione del patto per inadempimento degli obblighi ivi assunti dalle parti;
unica circostanza, che nell'ipotesi di transazione avente carattere novativo rispetto al rapporto originario, assurge ad elemento ostativo alla declaratoria di ceSSzione della materia del contendere.
Può darsi atto che, per quanto emerge dagli atti di causa, l'obbligazione assunta dalla società
[...]
è stata integralmente ottemperata. Controparte_1
Emerge dalla lettura delle comunicazioni, intercorse via mail fra il legale rappresentante della società convenuta ed il difensore degli attori, che il residuo importo di euro 1.000,00 non versato dalla prima è stato corrisposto dal secondo, quest'ultimo affermando di aver provveduto al versamento della somma residua, tanto che ne chiede la refusione con l'indicazione delle sue coordinate bancarie, allo scopo di
“definire le posizioni e salvare gli immobili dalla vendita delegata, […] così anticipando l'operazione che avrebbe dovuto” (la società “effettuare direttamente nei confronti della Controparte_1 banca” (cfr. all. 3 fascicolo di parte convenuta).
In punto di diritto, difatti, deve riconoscersi effetto estintivo dell'obbligazione all'adempimento che, in maniera libera, spontanea ed unilaterale, venga fatta da un terzo, in luogo del debitore (cfr. Cass.
SS.UU. sentenza n. 9946/2009; Cass. sentenza n. 23354/2011, in motivazione, “l'art. 1180 cod. civ. contempla l'ipotesi in cui un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente il pagamento di quanto dovuto al creditore o quella diversa prestazione che fosse stata dedotta in obbligazione. In questo senso, l'adempimento offerto dal terzo non può che essere specifico e conforme all'obbligazione del debitore”).
Da ultimo, occorre precisare che il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, determinante la sopravvenuta insussistenza, in capo agli attori, dell'interesse ex art. 100 c.p.c.
a conseguire l'utilità o il vantaggio, giuridicamente apprezzabile, che intendevano ottenere in virtù dell'introduzione del procedimento, viene confermato dall'intervenuta estinzione delle procedure esecutive incardinate dall'istituto di credito in virtù del diritto reale di garanzia (ipoteca) rilasciata dalla a cautela dell'obbligazione assunta in forza di contratto di mutuo e costituita sui Controparte_1
beni compravenduti dagli attori (cfr. comunicazione a firma dell'avv. Di Ciaula – in atti). Tale circostanza, difatti, conduce a ritenere non più sussistente il danno che, secondo la prospettazione degli pagina 5 di 6 attori, avrebbe subito la sfera giuridica soggettiva di questi, sotto la dimensione patrimoniale, in conseguenza della dedotta responsabilità imputabile alla convenuta.
Deve, pertanto, dichiararsi ceSSta la materia del contendere.
Non può essere accolta la domanda diretta ad ottenere la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che l'accordo è intervenuto tra le parti medio tempore, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo, e – considerato anche il contenuto dell'accordo con cui la parte convenuta ha assunto un obbligo di pagamento nei confronti della banca ipotecaria – non vi sono i presupposti per ritenere l'azione quale strumento di abuso processuale.
Quanto alle spese di lite, ne viene disposta la compensazione in quanto così regolate dalle parti nell'atto di transazione sottoscritto in data 20.11.2015: si legge, difatti, a pag. 6, che queste
“convengono altresì che l'abbandono dei giudizi sub art. III comporterà l'integrale compensazione delle spese di lite;
per il che sottoscrivono anche i difensori”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promoSS da
, , , , nei confronti della società Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, Controparte_1
così provvede:
- dichiara ceSSta la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Bari, 5.5.2025
Il Giudice dott.SS Marina Cavallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
II SEZIONE CIVILE
in persona del Giudice dott.SS Marina Cavallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4465/2015 promoSS da
, , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dagli avv.ti Benedetta Capacchione e Domenico Di Ciaula, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Modugno alla via X Marzo n. 110/B
ATTORI contro in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. Antonio Galantino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bari alla via Dante
Alighieri n. 33
CONVENUTA
Oggetto: responsabilità contrattuale e risarcimento del danno
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 17.10.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8.04.2015 gli attori convenivano in giudizio la società
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., nonché il Notaio , Controparte_1 Persona_1
esponendo che con atto di compravendita del 31.07.2009, identificato al n. rep. 26145 racc. n. 15990, registrato e trascritto in Bari al n. 17843/IT, e avevano acquistato dalla Parte_1 Parte_2
pagina 1 di 6 società convenuta i beni immobili, siti nel comune di Modugno, catastalmente individuati al foglio 25,
p.lla 2100, sub. 7 e sub. 22, versando un corrispettivo pari ad euro 221.120,00, mentre Parte_3
e il cespite, ubicato nel medesimo comune, censito in catasto al foglio 25, p.lla
[...] Parte_4
2100, sub. 18, corrispondendo un prezzo d'acquisto pari ad euro 18.700,00; assumevano che la vendita fosse nulla poiché contraria alla norma imperativa, individuata nell'art. 8 D. Lgs. 122/2005, a mente della quale il rogito notarile non può perfezionarsi in assenza di suddivisione del finanziamento in quota o cancellazione o frazionamento, antecedenti o coevi alla compravendita, dell'ipoteca, gravante sui beni oggetto di alienazione, o del pignoramento eseguito su questi.
Rilevavano la sussistenza di profili di responsabilità, solidale, ascrivibili in capo sia alla parte venditrice, stante l'inadempimento della garanzia per evizione e l'inottemperanza dell'impegno contrattualmente assunto con riguardo all'estinzione, mediante il ricavato d'acquisto, dell'esposizione debitoria derivante dal contratto di mutuo in precedenza sottoscritto con il Banco di Napoli S.p.A. con conseguente cancellazione dell'ipoteca che gravava sui beni alienati, sia al notaio rogante il contratto di compravendita non essendosi quest'ultimo procurato un titolo per procedere alla cancellazione del diritto reale di garanzia, con la precisazione che, in ragione di tale situazione, i beni compravenduti, una volta entrati nel patrimonio degli acquirenti, erano stati sottoposti ad esecuzione forzata da parte del Banco di Napoli S.p.A..
Chiedevano, quindi, l'accertamento e la declaratoria di nullità dell'atto pubblico di compravendita, dell'inadempimento e della conseguente responsabilità delle parti convenute alle obbligazioni assunte e, nel caso della DO.SS non assunte ma derivanti da responsabilità qualificata ex art. 1176 Per_1
c.c., nel menzionato contratto traslativo, con condanna, in via solidale, al risarcimento del danno in favore di e , quantificati in euro 263.120,00 (di cui euro 211.120,00 pari Parte_1 Parte_2 al corrispettivo versato per l'acquisto dei cespiti, euro 2.000,00 pari ad esborsi, euro 50.000,00 pari ai danni patiti e futuri), oltre spese di assistenza legale, interessi maturati per legge e il maggior danno conseguente ex art. 1224 c.c.; in relazione, invece, a e , in euro Parte_3 Parte_4
70.700,00 (di cui euro 18.700,00 pari al corrispettivo versato per l'acquisto dei cespiti, euro 2.000,00 pari ad esborsi, euro 50.000,00 pari ai danni patiti e futuri), oltre spese di assistenza legale, interessi maturati per legge e il maggior danno conseguente ex art. 1224 c.c., per quanto riguarda Parte_3
e ; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
[...] Parte_4
Con comparsa di risposta depositata in data 26.06.2015, si costituiva in giudizio il Notaio DO.SS
, rilevando l'inapplicabilità del D. Lgs. n. 122/2005 al contratto di Persona_1
compravendita oggetto di causa, respingendo le censure sollevate con riguardo alla propria responsabilità, rappresentando l'insussistenza di elementi di prova idonei a dimostrare il nesso di pagina 2 di 6 causalità fra la propria condotta professionale e il danno dedotto dagli attori e contestando, al contempo, le pretese risarcitorie avanzate sotto il profilo del quantum debeatur.
Concludeva, perciò, chiedendo, in via principale e nel merito, di respingere le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via subordinata e nel merito, di limitare la condanna del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 – 1225 – 1227 c.c.; in tale ipotesi ed in via riconvenzionale, di condannare la convenuta a tenere indenne il notaio da Controparte_1
quanto tenuta a versare in favore degli attori;
con vittoria di spese di lite.
Con comparsa di risposta del 14.7.2016 si costituiva in giudizio la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., osservando che, come rappresentato dagli attori all'udienza tenuta in data 31.03.2016, in virtù di atto di transazione sottoscritto in data 20.11.2015, le parti avevano rinunciato al giudizio incardinato, prevedendo il ripianamento dell'esposizione debitoria esistente nei confronti del Banco di Napoli S.p.A. mediante il versamento di un importo complessivamente pari ad euro 145.000,00 secondo la seguente ripartizione: euro 48.000,00 a carico della società
[...]
euro 20.000,00 a carico del Notaio DO.SS , euro 72.000,00 a carico della Controparte_1 Per_1 compagnia assicuratrice di quest'ultima, euro 2.500,00 a carico di e , Parte_1 Parte_2
euro 500,00 a carico di e , euro 2.100,00 a carico di Parte_3 Parte_4 [...]
(soggetto terzo rispetto al giudizio). Persona_2
Contestava l'inadempimento della transazione, così come dedotto dagli attori, puntualizzando di aver corrisposto l'importo di euro 48.000,00, così estinguendo la posizione debitoria nei confronti del Banco di Napoli.
Chiedeva, pertanto, di prendere atto dell'intervenuta rinuncia agli atti del giudizio conseguente alla sottoscritta transazione e, per l'effetto, di dichiarare l'estinzione del processo;
in via subordinata, di prendere atto della propria volontà di non accettare la rinuncia agli atti degli attori nei confronti del solo notaio e, per l'effetto, di rigettare l'istanza di estromissione dal giudizio di questo;
nel merito, rigettare la domanda proposta perché infondata.
Istruita la causa in virtù del materiale probatorio prodotto dalle parti, con sentenza parziale n.
3957/2016 l'adito Tribunale si pronunciava ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarando ceSSta la materia del contendere con riguardo alla posizione processuale del convenuto notaio DO.SS Per_1
nei confronti degli attori e nei confronti della società con compensazione Controparte_1
delle spese di lite;
disponendo la prosecuzione del giudizio nei confronti degli attori e della società convenuta.
All'udienza del 17.10.2024 la causa veniva introitata per la decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c..
pagina 3 di 6 Alla luce della pronuncia parziale resa a definizione della posizione processuale della convenuta
DO.SS , residua l'esame del rapporto processuale intercorrente fra gli attori e la società Per_1
convenuta.
Risulta dagli atti (cfr. verbale d'udienza del 31.03.2016 e comparsa di risposta nell'interesse della società convenuta) che in data 20.11.2015 interveniva fra le parti processuali un atto di transazione in forza del quale le stesse, dando atto che “di comune accordo intendono transigere ogni controversia di cui in premeSS” (cfr. pag. 3 all. 2 fascicolo di parte convenuta), concordavano che “con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rinunciare ad ogni e qualsivoglia pretesa derivante dalle proposte azioni di cui alla premeSS e di non aver più nulla a pretendere per le stesse, dichiarando di rinunciare espreSSmente ai giudizi ordinari, pendenti dinanzi al Tribunale di Bari Rg. 4465/2015 […]”
(cfr. pag. 5 all. 2 fascicolo di parte convenuta).
Sul presupposto che “se la transazione è endoprocessuale e, cioè, avviene nell'ambito del processo, non ha bisogno di essere provata, formando, al pari di qualsiasi altro elemento processuale, oggetto di valutazione del giudice;
la steSS cosa si verifica quando la transazione è extraprocessuale, ma è ammeSS dalle parti, in quanto in tal caso è pacifica ed il fatto pacifico non va provato;
in entrambi i casi la transazione costituisce, insomma, fatto interno al processo, come tale direttamente accettabile dal giudice (Cass. 27 aprile 1994, n. 4017)” (cfr. Cass. sentenza n. 3598/2015), deve osservarsi che
“l'intervenuta transazione dell'oggetto della lite determina l'obiettivo venir meno dell'interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale. Carenza, quest'ultima, che il giudice deve rilevare anche d'ufficio,
a prescindere dall'atteggiamento delle parti” (cfr. Cass., ordinanza n. 8034/2020).
Sulla scorta delle coordinate giurisprudenziali delineate si arguisce che, in ragione dell'intervenuto accordo conciliativo, rimane al giudice il compito di rilevare la sopravvenuta carenza d'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c. alla prosecuzione del procedimento e dichiarare ceSSta la materia del contendere, rimanendo, perciò, precluso l'esame delle domande introdotte in giudizio.
Parimenti, ed a maggior ragione, insuscettibile di sindacato in questa sede rimane qualsivoglia dinamica involgente la transazione, costituendo quest'ultima un negozio giuridico avulso dalla domanda, sotto il profilo della causa petendi e del petitum, promoSS.
In tale prospettiva, non può trovare ingresso la tesi attorea, a mente della quale l'inadempimento, imputabile alla società delle condizioni pattuite, sotto il profilo economico, Controparte_1 nell'accordo transattivo, avendo questa corrisposto l'importo di euro 47.000,00 rispetto alla somma convenuta pari ad euro 48.000,00, comporterebbe l'inefficacia dell'accordo.
Può, ad ogni modo, evidenziarsi che non si rileva, nel tenore letterale della soluzione conciliativa, la sussistenza di condizioni cui le parti hanno inteso assoggettare la validità della transazione, avendo pagina 4 di 6 convenuto sic et simpliciter - come sopra evidenziato - che “di comune accordo intendono transigere ogni controversia di cui in premeSS”, fra le quali viene annoverato il presente procedimento (cfr. pag.
1 e 3 all. 2 fascicolo di parte convenuta).
Parimenti non è stata introdotta, nel tessuto delle condizioni che disciplinano la transazione, una clausola risolutiva espreSS in virtù della quale si conveniva la risoluzione del patto per inadempimento degli obblighi ivi assunti dalle parti;
unica circostanza, che nell'ipotesi di transazione avente carattere novativo rispetto al rapporto originario, assurge ad elemento ostativo alla declaratoria di ceSSzione della materia del contendere.
Può darsi atto che, per quanto emerge dagli atti di causa, l'obbligazione assunta dalla società
[...]
è stata integralmente ottemperata. Controparte_1
Emerge dalla lettura delle comunicazioni, intercorse via mail fra il legale rappresentante della società convenuta ed il difensore degli attori, che il residuo importo di euro 1.000,00 non versato dalla prima è stato corrisposto dal secondo, quest'ultimo affermando di aver provveduto al versamento della somma residua, tanto che ne chiede la refusione con l'indicazione delle sue coordinate bancarie, allo scopo di
“definire le posizioni e salvare gli immobili dalla vendita delegata, […] così anticipando l'operazione che avrebbe dovuto” (la società “effettuare direttamente nei confronti della Controparte_1 banca” (cfr. all. 3 fascicolo di parte convenuta).
In punto di diritto, difatti, deve riconoscersi effetto estintivo dell'obbligazione all'adempimento che, in maniera libera, spontanea ed unilaterale, venga fatta da un terzo, in luogo del debitore (cfr. Cass.
SS.UU. sentenza n. 9946/2009; Cass. sentenza n. 23354/2011, in motivazione, “l'art. 1180 cod. civ. contempla l'ipotesi in cui un soggetto diverso dal debitore effettua concretamente il pagamento di quanto dovuto al creditore o quella diversa prestazione che fosse stata dedotta in obbligazione. In questo senso, l'adempimento offerto dal terzo non può che essere specifico e conforme all'obbligazione del debitore”).
Da ultimo, occorre precisare che il sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, determinante la sopravvenuta insussistenza, in capo agli attori, dell'interesse ex art. 100 c.p.c.
a conseguire l'utilità o il vantaggio, giuridicamente apprezzabile, che intendevano ottenere in virtù dell'introduzione del procedimento, viene confermato dall'intervenuta estinzione delle procedure esecutive incardinate dall'istituto di credito in virtù del diritto reale di garanzia (ipoteca) rilasciata dalla a cautela dell'obbligazione assunta in forza di contratto di mutuo e costituita sui Controparte_1
beni compravenduti dagli attori (cfr. comunicazione a firma dell'avv. Di Ciaula – in atti). Tale circostanza, difatti, conduce a ritenere non più sussistente il danno che, secondo la prospettazione degli pagina 5 di 6 attori, avrebbe subito la sfera giuridica soggettiva di questi, sotto la dimensione patrimoniale, in conseguenza della dedotta responsabilità imputabile alla convenuta.
Deve, pertanto, dichiararsi ceSSta la materia del contendere.
Non può essere accolta la domanda diretta ad ottenere la condanna degli attori per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. atteso che l'accordo è intervenuto tra le parti medio tempore, successivamente alla notifica dell'atto introduttivo, e – considerato anche il contenuto dell'accordo con cui la parte convenuta ha assunto un obbligo di pagamento nei confronti della banca ipotecaria – non vi sono i presupposti per ritenere l'azione quale strumento di abuso processuale.
Quanto alle spese di lite, ne viene disposta la compensazione in quanto così regolate dalle parti nell'atto di transazione sottoscritto in data 20.11.2015: si legge, difatti, a pag. 6, che queste
“convengono altresì che l'abbandono dei giudizi sub art. III comporterà l'integrale compensazione delle spese di lite;
per il che sottoscrivono anche i difensori”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promoSS da
, , , , nei confronti della società Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, Controparte_1
così provvede:
- dichiara ceSSta la materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Bari, 5.5.2025
Il Giudice dott.SS Marina Cavallo
pagina 6 di 6