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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2025, n. 5340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5340 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19615/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Gaetano RIZZUTI, presso il cui studio in Rende Via della Resistenza
198, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina
DELFINO, presso lo studio della quale in Milano, Via S. Sofia 22, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta;
pagina 1 di 6 sulle seguenti conclusioni delle parti:
come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano ricorso monitorio nei confronti della società
[...]
deducendo di aver Parte_1
versato alla stessa il complessivo importo di Euro 50.391,80 in virtù della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ricorrente, poi revocato all'esito del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di
Cosenza, con la sentenza nr. 2136/22 del 18.12.2022, non appellata e passata in giudicato.
In accoglimento della domanda monitoria, sulla scorta dei pagamenti eseguiti e della sentenza sopra citata, veniva pertanto emesso dal Tribunale di Milano in data
05.04.2023 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n. 6082/23 per il predetto importo, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società
[...]
che non contestava la debenza della Parte_1 somma azionata in via monitoria, ma di vantare nei confronti dell'opposta un controcredito di Euro 68.539,83 a titolo di “riconoscimento dei danni economici subiti a seguito delle pratiche contrattuali poste in essere dalla ritenute non CP_1
in linea con i principi di correttezza e lealtà nella esecuzione dei contratti e, comunque, contrarie alle pattuizioni ed alla normativa in materia”, gia oggetto di altro contenzioso inter partes pendente al momento innanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro. Eccependo pertanto la compensazione della predetta somma con il credito ex adverso vantato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare, riconoscere e dichiarare la erroneità della procedura monitoria e non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, previo accertamento di tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa, in accoglimento dell'odierna opposizione, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso. Con condanna di controparte alla refusione delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta Controparte_1 pagina 3 di 6 contestava la domanda dell'opponente, rilevando come Controparte_1 quest'ultima non avesse contestato la debenza della somma azionata in via monitoria, ma pretendesse esclusivamente di porla in compensazione con un preteso controcredito ritenuto già insussistente in primo grado dal Tribunale di
Cosenza, la cui sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro. Escludendo pertanto in radice la ricorrenza della fattispecie prevista all'art. 1243 cod. civ., l'opposta concludeva nei seguenti termini: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per gli esposti motivi, confermando integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n.6082/2023 (RG n.5517/2023) emesso dal Tribunale di Milano il 16.3.2023 ed in ogni caso dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore Parte_2 di dell'importo di € 50.391,81 in linea capitale, Controparte_1
oltre gli interessi legali da quando dovuti al saldo, spese della procedura ed accessori di legge o di quello diverso emergente in corso di giudizio.. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
Autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. nessuna delle parti se ne avvaleva per il deposito delle relative memorie;
attesa comunque l'istanza dell'opposta di prosieguo del giudizio e di definizione della controversia in sede giudiziale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta ampiamente infondata, e dev'essere pertanto respinta.
Si osserva in linea generale che, per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
pagina 4 di 6 contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie si rileva che l'odierna opposta ha adeguatamente provato il titolo del proprio credito, producendo in sede monitoria la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, ed i pagamenti effettuati in virtù della concessione della provvisoria esecutività di detto decreto.
L'opponente per contro non ha minimamente contestato la debenza del predetto credito restitutorio, limitandosi ad eccepire un asserito controcredito risarcitorio nei confronti dell'odierna opposta.
Detta eccezione risulta del tutto inconferente: sin dal 2016 con la sentenza Cass.
S.U. 15.11.2016 n. 23225 ha precisato che la compensazione giudiziale non può essere pronunciata quando il controcredito opposto in compensazione è contestato.
Tale conclusione dev'essere a maggior ragione tratta nel presente giudizio, considerando che nella fattispecie il credito risarcitorio invocato dall'opponente non solo è contestato, ma è già oggetto di un separato giudizio, attualmente tuttora pendente presso la Corte d'Appello di Catanzaro.
Del tutto irrilevante ai fini che ci occupano appare infine la circostanza dedotta dall'opponente di aver a sua volta adempiuto al pagamento dovuto a seguito della pagina 5 di 6 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Attesa l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente, il credito vantato dalla società opposta deve ritenersi nella presente sede definitivamente accertato, con conseguente rigetto della presente opposizione ed integrale conferma del decreto ingiuntivo, che acquista con la presente statuizione carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società Parte_1
nei confronti della società
[...] Controparte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od
[...]
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6082/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 05.04.2023 a favore della società
[...]
Controparte_1
ii – condanna l'opponente Parte_1
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro
[...]
4.358,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge.
Milano, 28 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Forlenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da:
(C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'avv. Gaetano RIZZUTI, presso il cui studio in Rende Via della Resistenza
198, è elettivamente domiciliata;
attrice opponente;
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Cristina
DELFINO, presso lo studio della quale in Milano, Via S. Sofia 22, è elettivamente domiciliata;
convenuta opposta;
pagina 1 di 6 sulle seguenti conclusioni delle parti:
come rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 20.02.2025
pagina 2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
La società proponeva innanzi al Controparte_1
Tribunale di Milano ricorso monitorio nei confronti della società
[...]
deducendo di aver Parte_1
versato alla stessa il complessivo importo di Euro 50.391,80 in virtù della provvisoria esecutività di un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della ricorrente, poi revocato all'esito del giudizio di opposizione innanzi al Tribunale di
Cosenza, con la sentenza nr. 2136/22 del 18.12.2022, non appellata e passata in giudicato.
In accoglimento della domanda monitoria, sulla scorta dei pagamenti eseguiti e della sentenza sopra citata, veniva pertanto emesso dal Tribunale di Milano in data
05.04.2023 nei confronti della debitrice il decreto ingiuntivo n. 6082/23 per il predetto importo, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese di procedura.
Avverso tale decreto proponeva opposizione la società
[...]
che non contestava la debenza della Parte_1 somma azionata in via monitoria, ma di vantare nei confronti dell'opposta un controcredito di Euro 68.539,83 a titolo di “riconoscimento dei danni economici subiti a seguito delle pratiche contrattuali poste in essere dalla ritenute non CP_1
in linea con i principi di correttezza e lealtà nella esecuzione dei contratti e, comunque, contrarie alle pattuizioni ed alla normativa in materia”, gia oggetto di altro contenzioso inter partes pendente al momento innanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro. Eccependo pertanto la compensazione della predetta somma con il credito ex adverso vantato, l'opponente rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale, accertare, riconoscere e dichiarare la erroneità della procedura monitoria e non dovute le somme richieste con il decreto ingiuntivo opposto, per le motivazioni esposte in narrativa e, per l'effetto, previo accertamento di tutto quanto dedotto ed argomentato in narrativa, in accoglimento dell'odierna opposizione, dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto con conseguente revoca dello stesso. Con condanna di controparte alla refusione delle spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Ritualmente costituitasi in giudizio, la società opposta Controparte_1 pagina 3 di 6 contestava la domanda dell'opponente, rilevando come Controparte_1 quest'ultima non avesse contestato la debenza della somma azionata in via monitoria, ma pretendesse esclusivamente di porla in compensazione con un preteso controcredito ritenuto già insussistente in primo grado dal Tribunale di
Cosenza, la cui sentenza era stata impugnata innanzi alla Corte d'Appello di
Catanzaro. Escludendo pertanto in radice la ricorrenza della fattispecie prevista all'art. 1243 cod. civ., l'opposta concludeva nei seguenti termini: “in via preliminare: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta;
nel merito: respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto, per gli esposti motivi, confermando integralmente l'opposto decreto ingiuntivo n.6082/2023 (RG n.5517/2023) emesso dal Tribunale di Milano il 16.3.2023 ed in ogni caso dichiarare tenuta e condannare al pagamento in favore Parte_2 di dell'importo di € 50.391,81 in linea capitale, Controparte_1
oltre gli interessi legali da quando dovuti al saldo, spese della procedura ed accessori di legge o di quello diverso emergente in corso di giudizio.. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
Autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ed assegnati i termini ex art. 183 comma VI c.p.c. nessuna delle parti se ne avvaleva per il deposito delle relative memorie;
attesa comunque l'istanza dell'opposta di prosieguo del giudizio e di definizione della controversia in sede giudiziale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
La presente opposizione risulta ampiamente infondata, e dev'essere pertanto respinta.
Si osserva in linea generale che, per orientamento anche recentemente riconfermato della giurisprudenza di legittimità, il creditore che agisca per l'adempimento di una obbligazione deve soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione
pagina 4 di 6 contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.
(risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed i creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione…”(Cass. I, 15.07.2011. n. 15659; Cass. S.U. 30.10.2001, n.
13533).
Nel caso di specie si rileva che l'odierna opposta ha adeguatamente provato il titolo del proprio credito, producendo in sede monitoria la sentenza di revoca del decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, ed i pagamenti effettuati in virtù della concessione della provvisoria esecutività di detto decreto.
L'opponente per contro non ha minimamente contestato la debenza del predetto credito restitutorio, limitandosi ad eccepire un asserito controcredito risarcitorio nei confronti dell'odierna opposta.
Detta eccezione risulta del tutto inconferente: sin dal 2016 con la sentenza Cass.
S.U. 15.11.2016 n. 23225 ha precisato che la compensazione giudiziale non può essere pronunciata quando il controcredito opposto in compensazione è contestato.
Tale conclusione dev'essere a maggior ragione tratta nel presente giudizio, considerando che nella fattispecie il credito risarcitorio invocato dall'opponente non solo è contestato, ma è già oggetto di un separato giudizio, attualmente tuttora pendente presso la Corte d'Appello di Catanzaro.
Del tutto irrilevante ai fini che ci occupano appare infine la circostanza dedotta dall'opponente di aver a sua volta adempiuto al pagamento dovuto a seguito della pagina 5 di 6 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Attesa l'infondatezza dell'eccezione dell'opponente, il credito vantato dalla società opposta deve ritenersi nella presente sede definitivamente accertato, con conseguente rigetto della presente opposizione ed integrale conferma del decreto ingiuntivo, che acquista con la presente statuizione carattere di definitività.
Alla soccombenza dell'opponente consegue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'assenza di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società Parte_1
nei confronti della società
[...] Controparte_1
nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda od
[...]
eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
i – rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 6082/23 emesso dal Tribunale di Milano in data 05.04.2023 a favore della società
[...]
Controparte_1
ii – condanna l'opponente Parte_1
al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro
[...]
4.358,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, ed accessori di legge.
Milano, 28 giugno 2025
Il Giudice dott. Alessandra Forlenza
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