Articolo 8 della Legge 18 febbraio 1983, n. 50
Articolo 7Articolo 9
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13 marzo 1983
Art. 8.
L' articolo 9 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Il collegio sindacale dell'Istituto e' composto di cinque membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, designati rispettivamente:
uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del tesoro;
uno effettivo ed uno supplente, dal Ministro del turismo e dello spettacolo;
uno effettivo, dal Ministro delle finanze;
uno effettivo, dalla Banca nazionale del lavoro;
uno effettivo dal Comitato olimpico nazionale italiano.
Il collegio sindacale e' presieduto dal sindaco effettivo designato dal Ministro del tesoro.
I sindaci durano in carica quattro anni ed esercitano le loro funzioni secondo le norme del codice civile ".
Entrata in vigore il 13 marzo 1983