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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA II SEZIONE CIVILE In composizione monocratica, nella persona del dott. U. Scavuzzo, Presidente di Sezione, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2849/2024 R.G. TRA
società con socio unico Enel Italia s.p.a. soggetta ad attività di direzione e Parte_1 coordinamento di Enel s.p.a. con sede in Roma, via Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti (C.F. ), presso il CodiceFiscale_1 cui studio sito in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 42 è elettivamente domiciliata
- appellante E
(C.F. ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in OM Marea (ME) via Nazionale n. 204 presso lo studio dell'avv. Francesca Cannistrà (C.F. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
- parte appellata In fatto e in diritto Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 5/2024 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di OM con la quale quest'ultimo aveva così statuito sulla domanda proposta da Controparte_1
“1) dichiara che, per effetto del disservizio nella distribuzione dell'energia elettrica verificatosi il 29.06.2023 e nei giorni successivi, nel quartiere ove è ubicata l'abitazione del ricorrente (OM Marea, c.da Baglio, Via Valerio Ioli), egli ha subito i documentati danni di cui deve dirsi responsabile, ex art. 2050 c.c., la convenuta 2) condanna, pertanto, a pagare al ricorrente, a Parte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei predetti danni, la complessiva somma di € 3.296,74, oltre interessi compensativi al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dalla messa in mora;
3) condanna, altresì, Parte_1 a rifondere al ricorrente le spese ed i compensi del giudizio, distratti in favore del difensore antistatario
[...] e liquidati in complessivi € 1.390,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”; si doleva a) del fatto che il Giudice di prime cure avesse qualificato la responsabilità della convenuta e odierna appellante facendo leva sull'art. 2050 c.c. e non anche sull'art. 2043 c.c.; nonché del fatto che il Giudice di prime cure non avesse ritenuto, comunque, integrato il caso fortuito;
b) dell'errata valutazione delle emergenze istruttorie con specifico riferimento alla prova del caso fortuito;
c) dell'omessa valutazione del decidente circa gli obblighi di protezione dell'utente; d) dell'erronea quantificazione del danno;
e) della regolamentazione delle spese di lite;
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata. Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto integrale dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 28.11.2024, il Presidente di Sezione rinviava il processo all'udienza del 23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, il Presidente di Sezione designato formulava riserva di deposito della sentenza nel termine di giorni 30 ai sensi dell'articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Il primo motivo e secondo motivo d'appello – dei quali per connessione va eseguita una trattazione congiunta - sono infondati nel merito e ciò per quanto di ragione. La fattispecie in esame è stata correttamente qualificata come ipotesi di responsabilità oggettiva disciplinata dall'articolo 2050 c.c.; sul tema, infatti, la giurisprudenza di questo Tribunale e della Suprema
1 Corte prevalente è ormai conforme nel ritenere che anche la produzione e fornitura di energia elettrica rientri in tale categoria. La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose opera sia nel caso di attività pericolose tipizzate e qualificate come tali dal T.U.L.P.S. o da altre leggi speciali, sia nel caso di attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Come tale, rientra pacificamente tra le “attività pericolose” anche l'attività di carattere squisitamente tecnico per l'esercizio della quale è previsto un enorme numero di cautele, quali la produzione e fornitura di energia elettrica, per cui il blackout elettrico, il disservizio e/o l'interruzione di rete, il calo di tensione o la sovratensione sono ipotesi cui va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2050 c.c. Chiarito ciò, la responsabilità ex articolo 2050 c.c. si configura quale responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione;
ne consegue che l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità grava sull'esercente l'attività pericolosa che può vincere tale presunzione provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
nella scelta di tali misure, egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (Cass. n. 3022/200); sicché, in ipotesi di eventi dannosi ascrivibili ad un aumento della tensione elettrica, naturalmente al di fuori dei casi in cui quest'ultimi vengono causati da scariche elettriche atmosferiche, grava sull'erogatore (ed esercente l'attività pericolosa) la prova di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. Tutto ciò premesso, e tenendo conto delle considerazioni effettuate in tema di responsabilità ex articolo 2050 c.c., nel caso di specie il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la responsabilità dell'odierna appellante facendo leva su quanto disposto dall'art. 2050 c.c. Né parte appellante coglie nel segno laddove ha contestato la sentenza impugnata nella porzione in cui in essa è stata esclusa la sussistenza del caso fortuito ovvero la natura accidentale del guasto del cavo interrato. Orbene, giova rammentare che l'odierna appellante e società di distribuzione dell'energia elettrica è tenuta a garantire non soltanto la semplice utilizzabilità dell'energia ma, anche, e soprattutto la sicurezza dell'erogazione di essa;
sicché le linee della tensione elettrica devono d'un verso essere oggetto di regolare manutenzione e per altro verso essere protette da meccanismi idonei e adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sbalzi di tensione;
e che integra il fortuito l'elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso. La circostanza che il guasto (del quale, peraltro, non è stata fornita dall'appellante una descrizione nemmeno nell'atto d'appello e del quale si sconosce l'origine) si sia verificato in un cavo interrato, come tale – per tesi dell'appellante - non ispezionabile e non soggetto ad alcuna attività di manutenzione periodica e sistematica da parte della società distributrice (evidentemente per scelta imprenditoriale), non è un elemento idoneo ad essere qualificato come caso fortuito poiché non possiede i requisiti dell'eccezionalità e dell'oggettiva imprevedibilità. Anche la relazione tecnica prodotta dalla società già resistente e odierna appellante non ha fornito alcun utile contributo alla ricostruzione degli accadimenti;
in essa si legge che l'occorso per cui è processo si è verificato a causa di evento accidentale (non descritto, né analizzato) su cavo di media tensione interrato.
Anche il terzo motivo d'appello è privo di fondamento nel merito. Nel caso di specie non è possibile rinvenire una responsabilità in capo al sig. dal Controparte_1 momento che la situazione di pericolo non era di per sé evidente né prevedibile;
né può rimproverarsi genericamente – come ha fatto già la resistente innanzi al Giudice di prime cure e odierna appellante nel gravame in esame - all'utente finale di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele od autonome iniziative;
nessuna concorrente condotta colposa può, quindi, essere attribuita a parte appellata nella verificazione dell'evento dannoso accertato. In ordine al quantum debeatur – oggetto del quarto motivo d'appello -si osserva quanto segue. Grava sul danneggiato l'onere di provare il danno nel suo preciso ammontare. Orbene, la prova della titolarità dei beni mobili analiticamente descritti dall'originario ricorrente e odierno appellato negli atti di causa e dei quali quest'ultimo ha lamentato il danneggiamento e l'avvenuta sostituzione, può ricavarsi – ed è stata correttamente ricavata dal Giudice di prime cure - dalla lettura combinata delle allegazioni in fatto, delle risultanze della prova testimoniale e dei documenti prodotti (di data successiva all'evento dannoso accertato); il danno in parte qua è stato correttamente quantificato operando la sommatoria delle singole spese documentate dal . CP_1 2 La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. subito dal all'impianto di condizionamento CP_1 dell'aria e alla caldaia è parimenti legittima;
trattasi di criterio di liquidazione di natura sussidiaria che presuppone, quindi, l'esistenza di un danno oggettivamente accertato (tale il danno al condizionatore e alla caldaia); il giudice di merito ha legittimamente integrato in via equitativa la prova semipiena circa l'ammontare del danno;
la liquidazione del danno in via equitativa costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d.
“integrativa” o “suppletiva”: l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
Ne consegue che l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata anche laddove regolamenta le spese e compensi di lite (il quinto motivo d'appello).
Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste integralmente a carico della parte appellante che va condannata al pagamento in favore dell'appellata di esse nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento, spese e compensi distratti in favore dell'Avv. F. Cannistrà che ha reso la dichiarazione di rito nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello della causa iscritta al n. 2849/2024 tra società con socio unico Enel Italia s.p.a. soggetta ad attività Parte_1 di direzione e coordinamento di Enel s.p.a. con sede in Roma, via Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti, parte appellante, nei confronti di residente in [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 OM Marea (ME) via Nazionale n. 204 presso lo studio dell'avv. Francesca Cannistrà, parte appellata, disattesa ogni contraria istanza e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5/2024 emessa dal Giudice di Pace di OM;
- condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio liquidate in euro € 1.278,00, oltre s.g. al 15%, IVA e CPA, distratti in favore dell'Avv. F. Cannistrà Così deciso in Messina, il 11.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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società con socio unico Enel Italia s.p.a. soggetta ad attività di direzione e Parte_1 coordinamento di Enel s.p.a. con sede in Roma, via Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti (C.F. ), presso il CodiceFiscale_1 cui studio sito in Palermo, Piazza Castelnuovo n. 42 è elettivamente domiciliata
- appellante E
(C.F. ), residente in [...] Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in OM Marea (ME) via Nazionale n. 204 presso lo studio dell'avv. Francesca Cannistrà (C.F. che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti C.F._3
- parte appellata In fatto e in diritto Con atto di citazione in appello, impugnava la sentenza n. 5/2024 emessa dal Giudice Parte_1 di Pace di OM con la quale quest'ultimo aveva così statuito sulla domanda proposta da Controparte_1
“1) dichiara che, per effetto del disservizio nella distribuzione dell'energia elettrica verificatosi il 29.06.2023 e nei giorni successivi, nel quartiere ove è ubicata l'abitazione del ricorrente (OM Marea, c.da Baglio, Via Valerio Ioli), egli ha subito i documentati danni di cui deve dirsi responsabile, ex art. 2050 c.c., la convenuta 2) condanna, pertanto, a pagare al ricorrente, a Parte_1 Parte_1 titolo di risarcimento dei predetti danni, la complessiva somma di € 3.296,74, oltre interessi compensativi al tasso corrente degli interessi legali ed a far data dalla messa in mora;
3) condanna, altresì, Parte_1 a rifondere al ricorrente le spese ed i compensi del giudizio, distratti in favore del difensore antistatario
[...] e liquidati in complessivi € 1.390,00, di cui € 125,00 per spese ed € 1.265,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge”; si doleva a) del fatto che il Giudice di prime cure avesse qualificato la responsabilità della convenuta e odierna appellante facendo leva sull'art. 2050 c.c. e non anche sull'art. 2043 c.c.; nonché del fatto che il Giudice di prime cure non avesse ritenuto, comunque, integrato il caso fortuito;
b) dell'errata valutazione delle emergenze istruttorie con specifico riferimento alla prova del caso fortuito;
c) dell'omessa valutazione del decidente circa gli obblighi di protezione dell'utente; d) dell'erronea quantificazione del danno;
e) della regolamentazione delle spese di lite;
chiedeva, quindi, la riforma della sentenza impugnata. Si costituiva in giudizio il quale chiedeva il rigetto integrale dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. All'udienza del 28.11.2024, il Presidente di Sezione rinviava il processo all'udienza del 23.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c.
Dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, il Presidente di Sezione designato formulava riserva di deposito della sentenza nel termine di giorni 30 ai sensi dell'articolo 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Il primo motivo e secondo motivo d'appello – dei quali per connessione va eseguita una trattazione congiunta - sono infondati nel merito e ciò per quanto di ragione. La fattispecie in esame è stata correttamente qualificata come ipotesi di responsabilità oggettiva disciplinata dall'articolo 2050 c.c.; sul tema, infatti, la giurisprudenza di questo Tribunale e della Suprema
1 Corte prevalente è ormai conforme nel ritenere che anche la produzione e fornitura di energia elettrica rientri in tale categoria. La responsabilità per l'esercizio di attività pericolose opera sia nel caso di attività pericolose tipizzate e qualificate come tali dal T.U.L.P.S. o da altre leggi speciali, sia nel caso di attività che comportano la rilevante possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi usati. Come tale, rientra pacificamente tra le “attività pericolose” anche l'attività di carattere squisitamente tecnico per l'esercizio della quale è previsto un enorme numero di cautele, quali la produzione e fornitura di energia elettrica, per cui il blackout elettrico, il disservizio e/o l'interruzione di rete, il calo di tensione o la sovratensione sono ipotesi cui va riconosciuta natura extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2050 c.c. Chiarito ciò, la responsabilità ex articolo 2050 c.c. si configura quale responsabilità oggettiva che prescinde dall'accertamento della colpa dell'autore del danno, fondandosi su una presunzione;
ne consegue che l'onere della prova dell'esenzione da responsabilità grava sull'esercente l'attività pericolosa che può vincere tale presunzione provando di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno;
nella scelta di tali misure, egli è vincolato all'osservanza di tutte le prescrizioni previste da norme legislative o regolamentari per l'esercizio dell'attività, potendo disporre di un certo margine di discrezionalità, da esercitare facendo uso della normale prudenza e tenuto conto dello sviluppo della tecnica e delle condizioni pratiche in cui si svolge l'attività, solo laddove non vi siano tali obblighi normativi (Cass. n. 3022/200); sicché, in ipotesi di eventi dannosi ascrivibili ad un aumento della tensione elettrica, naturalmente al di fuori dei casi in cui quest'ultimi vengono causati da scariche elettriche atmosferiche, grava sull'erogatore (ed esercente l'attività pericolosa) la prova di aver adottato tutte le misure tecniche preventive, idonee ad evitare il danno. Tutto ciò premesso, e tenendo conto delle considerazioni effettuate in tema di responsabilità ex articolo 2050 c.c., nel caso di specie il Giudice di prime cure ha correttamente qualificato la responsabilità dell'odierna appellante facendo leva su quanto disposto dall'art. 2050 c.c. Né parte appellante coglie nel segno laddove ha contestato la sentenza impugnata nella porzione in cui in essa è stata esclusa la sussistenza del caso fortuito ovvero la natura accidentale del guasto del cavo interrato. Orbene, giova rammentare che l'odierna appellante e società di distribuzione dell'energia elettrica è tenuta a garantire non soltanto la semplice utilizzabilità dell'energia ma, anche, e soprattutto la sicurezza dell'erogazione di essa;
sicché le linee della tensione elettrica devono d'un verso essere oggetto di regolare manutenzione e per altro verso essere protette da meccanismi idonei e adeguati al caso concreto che garantiscano l'assenza di sbalzi di tensione;
e che integra il fortuito l'elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell'evento, ponendosi come l'unica causa efficiente di esso. La circostanza che il guasto (del quale, peraltro, non è stata fornita dall'appellante una descrizione nemmeno nell'atto d'appello e del quale si sconosce l'origine) si sia verificato in un cavo interrato, come tale – per tesi dell'appellante - non ispezionabile e non soggetto ad alcuna attività di manutenzione periodica e sistematica da parte della società distributrice (evidentemente per scelta imprenditoriale), non è un elemento idoneo ad essere qualificato come caso fortuito poiché non possiede i requisiti dell'eccezionalità e dell'oggettiva imprevedibilità. Anche la relazione tecnica prodotta dalla società già resistente e odierna appellante non ha fornito alcun utile contributo alla ricostruzione degli accadimenti;
in essa si legge che l'occorso per cui è processo si è verificato a causa di evento accidentale (non descritto, né analizzato) su cavo di media tensione interrato.
Anche il terzo motivo d'appello è privo di fondamento nel merito. Nel caso di specie non è possibile rinvenire una responsabilità in capo al sig. dal Controparte_1 momento che la situazione di pericolo non era di per sé evidente né prevedibile;
né può rimproverarsi genericamente – come ha fatto già la resistente innanzi al Giudice di prime cure e odierna appellante nel gravame in esame - all'utente finale di non aver sopperito a tale situazione con personali cautele od autonome iniziative;
nessuna concorrente condotta colposa può, quindi, essere attribuita a parte appellata nella verificazione dell'evento dannoso accertato. In ordine al quantum debeatur – oggetto del quarto motivo d'appello -si osserva quanto segue. Grava sul danneggiato l'onere di provare il danno nel suo preciso ammontare. Orbene, la prova della titolarità dei beni mobili analiticamente descritti dall'originario ricorrente e odierno appellato negli atti di causa e dei quali quest'ultimo ha lamentato il danneggiamento e l'avvenuta sostituzione, può ricavarsi – ed è stata correttamente ricavata dal Giudice di prime cure - dalla lettura combinata delle allegazioni in fatto, delle risultanze della prova testimoniale e dei documenti prodotti (di data successiva all'evento dannoso accertato); il danno in parte qua è stato correttamente quantificato operando la sommatoria delle singole spese documentate dal . CP_1 2 La liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. subito dal all'impianto di condizionamento CP_1 dell'aria e alla caldaia è parimenti legittima;
trattasi di criterio di liquidazione di natura sussidiaria che presuppone, quindi, l'esistenza di un danno oggettivamente accertato (tale il danno al condizionatore e alla caldaia); il giudice di merito ha legittimamente integrato in via equitativa la prova semipiena circa l'ammontare del danno;
la liquidazione del danno in via equitativa costituisce un rimedio fondato sull'equità c.d.
“integrativa” o “suppletiva”: l'equità, cioè, intesa non quale principio che si sostituisce alla norma di diritto nel caso concreto, ma quale principio che completa la norma giuridica.
Ne consegue che l'appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza appellata anche laddove regolamenta le spese e compensi di lite (il quinto motivo d'appello).
Le spese di lite, liquidate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste integralmente a carico della parte appellante che va condannata al pagamento in favore dell'appellata di esse nella Parte_1 misura liquidata in dispositivo secondo i parametri minimi previsti dal DM n. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento, spese e compensi distratti in favore dell'Avv. F. Cannistrà che ha reso la dichiarazione di rito nella comparsa di costituzione.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Presidente di Sezione dott. Ugo Scavuzzo, definitivamente pronunciando nel giudizio di appello della causa iscritta al n. 2849/2024 tra società con socio unico Enel Italia s.p.a. soggetta ad attività Parte_1 di direzione e coordinamento di Enel s.p.a. con sede in Roma, via Ombrone n. 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Ninfa Badalamenti, parte appellante, nei confronti di residente in [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1 OM Marea (ME) via Nazionale n. 204 presso lo studio dell'avv. Francesca Cannistrà, parte appellata, disattesa ogni contraria istanza e difesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 5/2024 emessa dal Giudice di Pace di OM;
- condanna parte appellante al pagamento in favore dell'appellato delle Parte_1 Controparte_1 spese del presente giudizio liquidate in euro € 1.278,00, oltre s.g. al 15%, IVA e CPA, distratti in favore dell'Avv. F. Cannistrà Così deciso in Messina, il 11.11.2025 Il Presidente di Sezione (dott. Ugo Scavuzzo)
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