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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/09/2025, n. 3310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3310 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 266/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. 266 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Aversa alla via Michelangelo 151 presso lo studio dell'avvocato
Luisa Petrone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Aversa CP_1 C.F._2 alla via F. Saporito, 58 presso lo studio dell'avvocato Maria Iorio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, il ricorrente , Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio con la resistente in CP_1
Aversa il 16.03.2002 e che dalla loro unione era nato un figlio – (nato a Per_1
1 Santa Maria Capua Vetere il 12.08.2003) - sulla scorta del divorzio contenzioso pronunciato tra i coniugi con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 848/2018 pubblicata il 09.03.2018, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la modifica delle condizioni accessorie al divorzio;
nello specifico chiedeva la revoca del mantenimento disposto a favore del figlio maggiorenne, non più convivente con la madre ed economicamente Per_1 autosufficiente, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite da a titolo di mantenimento del figlio. CP_1
Con istanza depositata il 07.04.2025, parte ricorrente chiedeva all'autorità giudiziaria di anticipare l'udienza di comparizione delle parti fissata in data
10.06.2025, atteso che nelle more del giudizio le stesse avevano raggiunto un accordo, depositato unitamente all'istanza.
In data 09.04.2025 si costituiva la resistente con comparsa di costituzione e risposta con la quale, riportandosi all'accordo versato in atti e sottoscritto da entrambe le parti, chiedeva all'adito Tribunale di recepire con sentenza le condizioni concordate.
Indi il Giudice anticipava l'udienza del 10.06.2025 al 23.05.2025 disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte;
a tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti chiedevano di accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 848/2018, recependo gli accordi raggiunti.
A tal punto il Giudice, rilevato l'accordo raggiunto tra le parti sulla modifica alle condizioni di divorzio, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In data 16.08.2025 il PM, apponendo il proprio visto, esprimeva parere favorevole.
Orbene, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di giudizio a modifica delle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio e di seguito riportato: “1) La SI.ra , dato atto della cessata convivenza CP_1 con il figlio (ormai domiciliato fuori regione ed avviato al lavoro) Per_1 rinuncia a far data della sottoscrizione del presente accordo, all'assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili disposto con la sentenza di divorzio n.
848/2018, a carico del SI. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio 2) Il SI. accetta la Per_1 Controparte_2
2 rinuncia al capo 1 e, a sua volta rinuncia a qualsiasi domanda e pretesa nei confronti di per somme corrisposte a titolo di mantenimento per il CP_1 figlio successivamente al trasferimento di quest'ultimo ed alla cessata Per_1 convivenza con la madre;
e dichiarano di Parte_1 CP_1 essere edotti dal diritto di comparire in udienza ma di rinunciare alla comparizione stessa”.
Non apparendo gli accordi di modifica delle condizioni di divorzio contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene che possano essere recepiti nella presente pronuncia, tenuto conto anche del parere favorevole del PM.
In considerazione della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il
Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (c.f. Parte_1
e (c.f. ) a modifica C.F._1 CP_1 C.F._2 delle condizioni del divorzio pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con sentenza n. 848/2018 pubblicata il 09.03.2018, riportato in parte motiva e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
b) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
c) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 26.09.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente;
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.
Dott.ssa Francesca Sequino Giudice;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio, iscritto al n. 266 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, e vertente
TRA
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Aversa alla via Michelangelo 151 presso lo studio dell'avvocato
Luisa Petrone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Aversa CP_1 C.F._2 alla via F. Saporito, 58 presso lo studio dell'avvocato Maria Iorio che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.01.2025, il ricorrente , Parte_1 premettendo di aver contratto matrimonio con la resistente in CP_1
Aversa il 16.03.2002 e che dalla loro unione era nato un figlio – (nato a Per_1
1 Santa Maria Capua Vetere il 12.08.2003) - sulla scorta del divorzio contenzioso pronunciato tra i coniugi con sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
n. 848/2018 pubblicata il 09.03.2018, adiva il Tribunale di Napoli Nord perché fosse pronunciata la modifica delle condizioni accessorie al divorzio;
nello specifico chiedeva la revoca del mantenimento disposto a favore del figlio maggiorenne, non più convivente con la madre ed economicamente Per_1 autosufficiente, nonché la restituzione delle somme indebitamente percepite da a titolo di mantenimento del figlio. CP_1
Con istanza depositata il 07.04.2025, parte ricorrente chiedeva all'autorità giudiziaria di anticipare l'udienza di comparizione delle parti fissata in data
10.06.2025, atteso che nelle more del giudizio le stesse avevano raggiunto un accordo, depositato unitamente all'istanza.
In data 09.04.2025 si costituiva la resistente con comparsa di costituzione e risposta con la quale, riportandosi all'accordo versato in atti e sottoscritto da entrambe le parti, chiedeva all'adito Tribunale di recepire con sentenza le condizioni concordate.
Indi il Giudice anticipava l'udienza del 10.06.2025 al 23.05.2025 disponendo la sostituzione della stessa con il deposito di note scritte;
a tale udienza, celebratasi in modalità cartolare, le parti chiedevano di accogliere la richiesta di modifica delle condizioni di divorzio, di cui alla sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 848/2018, recependo gli accordi raggiunti.
A tal punto il Giudice, rilevato l'accordo raggiunto tra le parti sulla modifica alle condizioni di divorzio, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
In data 16.08.2025 il PM, apponendo il proprio visto, esprimeva parere favorevole.
Orbene, il Tribunale prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in corso di giudizio a modifica delle condizioni accessorie alla pronuncia di divorzio e di seguito riportato: “1) La SI.ra , dato atto della cessata convivenza CP_1 con il figlio (ormai domiciliato fuori regione ed avviato al lavoro) Per_1 rinuncia a far data della sottoscrizione del presente accordo, all'assegno di mantenimento di euro 600,00 mensili disposto con la sentenza di divorzio n.
848/2018, a carico del SI. a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento del figlio 2) Il SI. accetta la Per_1 Controparte_2
2 rinuncia al capo 1 e, a sua volta rinuncia a qualsiasi domanda e pretesa nei confronti di per somme corrisposte a titolo di mantenimento per il CP_1 figlio successivamente al trasferimento di quest'ultimo ed alla cessata Per_1 convivenza con la madre;
e dichiarano di Parte_1 CP_1 essere edotti dal diritto di comparire in udienza ma di rinunciare alla comparizione stessa”.
Non apparendo gli accordi di modifica delle condizioni di divorzio contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene che possano essere recepiti nella presente pronuncia, tenuto conto anche del parere favorevole del PM.
In considerazione della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il
Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
a) Prende atto dell'accordo raggiunto da (c.f. Parte_1
e (c.f. ) a modifica C.F._1 CP_1 C.F._2 delle condizioni del divorzio pronunciato dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere con sentenza n. 848/2018 pubblicata il 09.03.2018, riportato in parte motiva e da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
b) dispone l'integrale compensazione delle spese di lite;
c) Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 26.09.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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