Rigetto
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 05/03/2025, n. 1868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1868 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01868/2025REG.PROV.COLL.
N. 09052/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9052 del 2023, proposto da
HY Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Caggiula, con domicilio eletto presso lo studio AR IN in Roma, via San Vincenzo de' Paoli, n. 13/14;
contro
Comune di Poggiardo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro De Matteis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S.S.D. Atlantis a r.l., A.S.D. Swim Salento, S.S.D. Megalpool a r.l., A.S.D. Out Line Tennis School, S.S.D. Aquapool a r.l., non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce, sez. III, 11 maggio 2023, n. 606.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Poggiardo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 settembre 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati De Matteis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso, integrato da successivi quattro ricorsi per motivi aggiunti, proposto innanzi al Tar per la Puglia, sezione distaccata di Lecce, HY Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (d’ora in poi anche semplicemente HY o la Società Sportiva o l’appellante) impugnava gli atti che avevano portato all’individuazione del proponente del project financing per la gestione della piscina comunale del comune di Poggiardo, in precedenza da essa gestita.
2. Il giudice di prime cure, con la sentenza 11 maggio 2023, n. 606, oggetto del presente appello, ha respinto il ricorso introduttivo proposto dalla società avverso la deliberazione della giunta municipale del Comune di Poggiardo, n. 138 dell'8.9.2020, recante l'affidamento alle associazioni sportive controinteressate della gestione della piscina comunale in via temporanea, dall'1.9.2020 al 30.6.2021, con contestuale indirizzo all’U.T.C. di procedere all'avvio di un'indagine di mercato per l'individuazione di un nuovo soggetto promotore, ex art. 183 del d.lgs. n. 50/2016 per la redazione del progetto preliminare da porre a base della successiva gara pubblica ( project financing ), per l'affidamento in concessione della realizzazione delle opere di riqualificazione e gestione per la durata di trenta anni, nonché avverso ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ivi compresa la decisione della predetta giunta municipale di non accettare la proposta di project financing presentata in proposito dalla società ricorrente, gestore uscente, con nota prot. n. 12602 dell’1.10.2019, integrata con note prot. n. 14266 del 7.11.2019 e prot. n. 14668 del 15.11.2019 e ha dichiarato inammissibili i successivi quattro ricorsi per motivi aggiunti, relativi agli atti della procedura per la scelta del proponente del project financing, culminati poi con la delibera della giunta comunale n. 36 del 15.3.2022, pubblicata il 21.3.2022, con cui era stata nominata promotore la S.S.D. ER s.r.l. e con la determinazione del responsabile del settore tecnico del comune di Poggiardo n. 58 dell'11.3.2022, con la quale era stato approvato il piano economico finanziario asseverato e la polizza fideiussoria, atti questi con i quali il Comune di Poggiardo aveva approvato in via definitiva la proposta presentata da S.S.D. ER s.r.l., avversati con il quarto ricorso per motivi aggiunti.
2.1. Segnatamente il Tar ha respinto il primo motivo del ricorso introduttivo avverso la deliberazione giuntale n. 138 del 2020 del comune di Poggiardo (nella quale si leggeva che “ la proposta di Progetto di Finanza presentata dalla ditta HY Nuoto Società Sportiva dilettantistica a.r.l non è stata accettata dalla competente Giunta Comunale in quanto lo stesso proponente risulta morosa verso questa Amm/ne ”) secondo cui la stessa era viziata “ da un’erronea e travisata rappresentazione dei fatti, in quanto il Comune di Poggiardo ha volutamente ignorato l’esistenza di un credito della ricorrente nei confronti dell’Ente comunale derivanti proprio dal rapporto concessorio per cui è causa ”.
Il primo giudice ha al riguardo rilevato che, come già osservato con ordinanza cautelare n. 26 del 15 gennaio 2021 (confermata, in sede di appello cautelare, da questa sezione, con l’ordinanza n. 1107 dell’08 marzo 2021), da un lato, la stessa Società Sportiva ricorrente, “ ai fini dell’estinzione della morosità pregressa relativa ai canoni concessori ”, con nota del 28/10/2019, aveva sottoposto al Comune di Poggiardo una richiesta di transazione, con previsione di un piano di ammortamento del debito in otto anni, proponendo altresì la cessione dell’impianto fotovoltaico presente sui lastricati solari della piscina per euro 150.000,00, con la dovuta rimodulazione del piano di ammortamento, e dall’altro come non avesse impugnato (tempestivamente) i successivi atti comunali (ossia la deliberazione della giunta comunale n. 265 del 31/12/2019 “ Concessione piscina comunale approvazione atto di transazione con HY Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata per recupero canone di concessione ”, la nota prot. n. 1893 del 17 febbraio 2020 del Comune di Poggiardo “ Concessione di gestione piscina comunale di Poggiardo - Proroga termini di efficacia della scadenza Concessione - Proroga tecnica Gestione Piscina ” e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 12 giugno 2020 “Concessione piscina comunale Rettifica delibera n. 265/2019 e riapprovazione atto di transazione con HY Nuoto Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata per recupero canone di concessione ”), che avevano accertato la sua morosità nel pagamento del canone di concessione, stabilendo un piano di rientro.
2.2. Il Tar ha altresì ritenuto come la Società Sportiva non potesse opporre in compensazione al Comune di Poggiardo l’asserito credito per il rimborso delle spese per i consumi di acqua e di energia, che la stessa assumeva di avere indebitamente sostenuto, oltre che per le ragioni indicate in sede cautelare, poiché, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, con sentenza n. 2206 del 12 luglio 2022, il Tribunale di Lecce aveva disconosciuto il diritto di credito per consumi e utenze di HY nei confronti del Comune di Poggiardo (affermando che “ Ebbene, quantomeno dal 29.1.2013 tutte le utenze di acqua, gas, energia elettrica (ecc.) sono risultate intestate alla HY Nuoto Società Sportiva. È di tutta evidenza, dunque, che tutte le spese per consumi ed utenze dal 2013 al 2020 sono dovute esclusivamente dalla medesima concessionaria HY Nuoto Società Sportiva a mente del citato art.8 del contratto del 29.1.2013 ”), pur ridimensionando il debito per i canoni concessori non corrisposti al Comune di Poggiardo dalla Società Sportiva ricorrente (cessionaria del credito vantato dal precedente concessionario Il Costruttore Edile S.r.l. nei confronti del Comune di Poggiardo) nell’importo di Euro 121.415,36 (oltre interessi dalla domanda al soddisfo), in “ accoglimento dell’eccezione di compensazione tra il credito vantato dal Comune di Poggiardo (€ 350.992,45) e il debito maturato dello stesso nei confronti della società il Costruttore Edile s.r.l. (€ 229.577,09) ”; sicché - effettivamente - sussisteva ed era stata anche acclarata in sede giudiziaria (cfr. la sentenza n. 2206 del 12 luglio 2022 del Tribunale di Lecce) la morosità della Società Sportiva ricorrente nei confronti del comune di Poggiardo, che aveva portato, legittimamente, quest’ultimo a rigettare la proposta di project financing presentata il 1° ottobre 2019 dalla predetta Società Sportiva.
2.3. Ha del pari disatteso, oltre che dichiarato inammissibile, la seconda censura del ricorso introduttivo, con cui si lamentava l’illegittimità della deliberazione giuntale impugnata nella parte in cui aveva proceduto all’affidamento della gestione temporanea della piscina comunale, stante (in tesi di parte ricorrente) il divieto di procedere all’affidamento diretto, anche in via temporanea, della gestione della stessa, trattandosi (a suo dire) di impianto sportivo riconducibile alla categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.
2.3.1. Segnatamente il primo giudice ha osservato, quanto all’infondatezza che, trattandosi dell’affidamento della gestione della piscina comunale per il solo periodo temporaneo dal 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, nelle more dell’avviata procedura selettiva preliminare per l’individuazione del promotore, ex art. 183 del d.lgs. n. 50/2016, con previsione di un canone complessivo di €.16.526,02, e previo, peraltro, esperimento di una gara ufficiosa, ossia la valutazione di più manifestazioni di interesse provenienti da più associazioni sportive, non avesse pregio il richiamo alla violazione dei principi dell’evidenza pubblica e che , comunque, si applicasse l’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in base al quale “ le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria ”.
2.3.2. Quanto all’inammissibilità della censura per difetto di interesse, il primo giudice ha osservato che la pregressa morosità della Società Sportiva ricorrente escludesse, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett c) e 183, comma 15 e 8, d.lgs. n. 50/2016, la possibilità della stessa di partecipare a qualsiasi nuova procedura di affidamento della gestione della piscina comunale, anche temporanea, sicché non vi era utilità concreta che la ricorrente potesse trarre dall’eventuale annullamento giudiziale dell’affidamento temporaneo.
2.3.3. Il primo giudice ha pertanto ritenuto che l’infondatezza/inammissibilità dei primi due motivi di ricorso, determinasse la reiezione anche del terzo motivo di gravame, con il quale HY aveva censurato l’illegittimità, in via derivata, della decisione del comune resistente di avviare l’indagine di mercato per la scelta del promotore.
2.3.4. Ha infine ritenuto inammissibili tutti e quattro i ricorsi per motivi aggiunti presentati avverso gli atti della procedura per l’individuazione del promotore, per carenza di interesse ad agire della Società Sportiva ricorrente, attesa l’impossibilità (ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett c e 183, comma 15 e 8, d.lgs. n. 50/2016) per la stessa di partecipare alla vera successiva procedura di gara per l’affidamento della gestione della piscina comunale, essendosi resa responsabile di gravi inadempienze nel precedente contratto di concessione per la acclarata morosità nel pagamento dei canoni concessori, pur essendo stata ammessa, in via del tutto provvisoria, a partecipare al primo segmento procedimentale del cd. “ project financing ” per la individuazione del promotore di cui all’art.183, comma 15, del d.lgs. n. 50/2016.
3. Con il presente atto di appello la Società Sportiva premette che la sentenza appellata, al pari dei provvedimenti amministrativi oggetto di gravame in primo grado, muoveva da un duplice errore:
- che la morosità a suo carico fosse un fatto definitivamente accertato;
- che la medesima morosità avesse costituito un motivo ostativo alla partecipazione alla procedura di evidenza pubblica, laddove la ricorrente - in disparte alcune incertezze iniziali dell’amministrazione- era stata, invece, ammessa alla gara e la sua proposta era stata valutata in senso deteriore (pur risultando, palesemente, migliorativa) sul presupposto della sua (presunta) morosità.
3.1. L’appellante, precisando di conservare l’interesse a ricorrere sia perché a tutt’oggi il rapporto concessorio con la società aggiudicataria non risultava avviato (avendo, in ogni caso, proposto domanda di subentro reiterata nella presente sede), sia a meri fini risarcitori, ha formulato i seguenti motivi di appello:
I) Erronea e falsa applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016;
II) Insufficiente motivazione. Erronea presupposizione.
4. Si è costituito il comune di Poggiardo, eccependo l’inammissibilità dell’appello per mancata specificazione dei motivi, ex art. 101 c.p.a, nonché quanto alla dedotta violazione dell’art. 80 d.lgs. n. 50/2016 per violazione del divieto dei nova - essendosi la parte in prime cure limitata a dedurre l’insussistenza della morosità - nonché per mancata indicazione degli atti cui si riferivano le censure riproposte in appello, ed infine per mancata riproposizione delle censure formulate in prime cure con i ricorsi per motivi aggiunti, essendosi limitata a contestare la sentenza di prime cure nel punto in cui aveva giudicato inammissibili i ricorsi per motivi aggiunti.
5. Con la memoria di replica l’appellante ha evidenziato come fosse ovvio che le censure fossero da intendersi riferite agli atti con cui il comune aveva individuato il promotore, posto che, relativamente agli atti pregressi, il Tar avrebbe dovuto dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e come pertanto le censure fossero da riferirsi alla delibera di giunta municipale n 36 del 15/03/2022 con la quale l’amministrazione, che aveva ammesso alla procedura di affidamento l’odierna appellante (nonostante una precedente, impugnata, esclusione per carenza di requisiti alla partecipazione, impugnazione che, quindi era venuta necessariamente meno per cessazione della materia del contendere), aveva ritenuto di individuare come promotore il concorrente controinteressato, adducendo come motivazione il medesimo fatto relativo allo stato di (presunta e non accertata) morosità della odierna appellante.
5.1. In altri termini il Tar, in tesi di parte appellante, non avrebbe dovuto rigettare il ricorso introduttivo, ma dichiararlo improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata la società ricorrente ammessa, senza riserva alcuna, alla procedura. Il primo giudice, quindi avrebbe dovuto semmai pronunciarsi sui motivi aggiunti depositati il 7.7.2021 (v. p. 19 del ricorso in appello) e su quelli successivamente proposti, attinenti la fase di valutazione delle proposte e non dichiarare la carenza di interesse rispetto a quei gravami.
Il motivo, in tesi, sarebbe puntualmente, calibrato sul fatto che il primo giudice non aveva considerato che l’amministrazione aveva valutato, ai fini dell’affidamento, un requisito che sarebbe rilevante, esclusivamente ai fini dell’ammissione alla procedura, del quale, paradossalmente, aveva, in precedenza accertato la sussistenza, avendo riammesso alla gara (dopo averla esclusa) la Società Sportiva, rilevando come il provvedimento di scelta del promotore oggetto di contestazione non potesse avere valenza anche di autoannullamento del provvedimento di ammissione alla procedura.
6. In limine litis va precisato come possa prescindersi dalle eccezioni preliminari di rito formulate da parte del comune appellato, stante l’infondatezza dell’appello, il cui thema decidendum deve intendersi limitato a quanto dedotto nei medesimi motivi di appello e a quanto precisato nella memoria di replica di HY che, nell’evidenziare che il primo giudice avrebbe dovuto valutare nel merito i soli atti conclusivi della procedura per la scelta del promotore, avversati con gli ultimi tre ricorsi per motivi aggiunti, essendo stati i precedenti atti oggetto di impugnativa superati da tali ultimi atti, ha relazionato e circoscritto il suo interesse a ricorrere, sia con in riferimento all’annullamento, che alla richiesta di subentro, che alla successiva proposizione di un’azione risarcitoria, ex art. 34 comma 3 c.p.a., solo in riferimento agli atti che hanno portato alla scelta del promotore.
6.1. La causa pertanto, avuto riguardo a tali precisazioni, può decidersi avendo riguardo alla ragione più liquida, corollario del principio di economia processuale (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile del 2015, n. 5, nonché Cassazione, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014, n. 26242).
Come evidenziato dalla Corte di cassazione (ord. 20 marzo 2015 n. 5724), la ragione più liquida è quella " che non segue l'ordine logico-giuridico delle questioni, ma quello per così dire "economico" del risparmio di energie processuali, cioè dell'uso della ratio decidendi già pronta e di per sé sufficiente” .
6.2. Quanto alla delimitazione del thema decidendum a quanto effettivamente devoluto in sede di appello, vale richiamare la giurisprudenza in materia, secondo cui l’art. 101, comma 2, d.lgs. n. 104 del 2010 (c.p.a.) ha ripreso il principio fissato dall'art. 329, comma 2, c.p.c. secondo cui “ tantum devolutum quantum appellatum” ( ex multis Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4426).
Pertanto l’appellante ha l'onere di riproporre espressamente i motivi non esaminati dal Tar nel ricorso di prime cure per attivare l'effetto devolutivo dell'appello (Cons. Stato, sez. V, 22 settembre 2015, n. 4426), con la conseguenza che i motivi, non esaminati dal primo giudice (che ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per motivi aggiunti) e non riproposti nella presente sede, non possono formare oggetto del thema decidendum del presente gravame.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza infatti che ai sensi dell'art. 101 c.p.a. l'appellante ha l'onere di specificare i motivi dell'impugnazione, non potendo richiamare meramente le ragioni già presentate dinanzi al giudice di primo grado, ma dovendo contestare specificamente sul punto la sentenza impugnata; il fatto che l'appello sia un mezzo di gravame ad effetto devolutivo non esclude l'obbligo dell'appellante di indicare nell'atto le specifiche critiche rivolte alla sentenza impugnata e, inoltre, i motivi per i quali le conclusioni del primo giudice non sono condivisibili, non potendo il ricorso in appello limitarsi ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado ( ex multis Cons. Stato, sez. IV, 24 settembre 2024, n. 7756), con la conseguenza che i motivi assorbiti dal primo giudice, dichiarati inammissibili, ovvero improcedibili, vanno riproposti innanzi al giudice di appello ai sensi del dettato dall’art. 101 comma 2 c.p.a., chiara applicazione del principio del tantum devolutum tantum appellatum .
7. Con il primo motivo di appello HY critica la sentenza di prime cure sulla base del rilievo che la stessa avesse fatto un’erronea applicazione del disposto dell’art. 80 comma 5 lett. c) del d.lgs. n. 50/2016.
Invoca al riguardo la giurisprudenza secondo la quale “ la morosità di un concorrente nei confronti della stazione appaltante in relazione al pagamento di canoni relativi a rapporti concessori previamente instaurati non può essere astrattamente ricondotta all’art. 80, co. 5, lett. c), d.lgs. n. 50/2016, atteso che da un lato, la corretta esecuzione dell’instaurando rapporto è adeguatamente presidiata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia ex art. 93, co. 8 del nuovo codice dei contratti, dall’altro che non si tratta di un inadempimento definitivamente accertato, non contestato in giudizio ovvero confermato all’esito di un giudizio ” (Cons. Stato, sez. V, 17 gennaio 2018, n. 279).
7.1. Pertanto la sentenza sarebbe in parte qua errata in quanto:
-l’Amministrazione non aveva mai dichiarato la risoluzione del rapporto concessorio essendo quest’ultimo venuto a scadenza naturale ed essendo stato, addirittura, prorogato;
- l’Amministrazione non aveva mai contestato in giudizio la morosità del concessionario, se non dopo che quest’ultimo aveva fatto valere il proprio credito;
- il giudizio riguardante le reciproche poste debitorie e creditorie era ancora pendente dinanzi alla Corte di appello di Lecce.
In tesi di parte appellante pertanto sarebbero del tutto illegittimi i provvedimenti impugnati, nella parte in cui dovessero postulare l’esclusione dalla procedura della ricorrente e del tutto erronea sarebbe la sentenza impugnata, nella parte in cui aveva dichiarato infondato il ricorso introduttivo e inammissibili per carenza di interesse i ricorsi per motivi aggiunti.
8. Con il secondo motivo di appello HY lamenta che la sentenza impugnata non aveva considerato che, nonostante i primi intendimenti della stazione appaltante, quest’ultima non aveva proceduto all’esclusione della proposta presentata dalla ricorrente, ma, nonostante il carattere indubbiamente migliorativo di detta proposta, rispetto a quella presentata dall’impresa aggiudicataria del project , aveva ritenuto di preferire quest’ultima, in ragione del solo presunto stato di morosità di HY.
In tal senso il primo giudice non aveva valutato l’illegittimo comportamento della stazione appaltante, per aver assunto a criterio comparativo un elemento riferibile ai requisiti soggettivi, piuttosto che tener conto dei contenuti della proposta di project financing .
9. Ciò posto si deve ritenere che parte appellante abbia con i motivi di appello avversato l’atto conclusivo di scelta del promotore sulla base del (solo) rilievo che l’amministrazione comunale non avesse scelto la sua proposta, sebbene in tesi migliore, sulla base del rilievo della sua morosità, che per contro poteva costituire solo requisito di ammissione alla procedura, ma non requisito di valutazione (secondo motivo di appello). Ciò in disparte dall’insussistenza della situazione di morosità (primo motivo di appello) e comunque dell’erroneità della sentenza di prime cure che non aveva scrutinato nel merito gli atti che avevano portato alla scelta del promotore.
9.1. Ciò avuto riguardo anche alle precisazioni contenute nella memoria di replica, con cui l’appellante, nel rilevare che il giudice di prime cure avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti, ha ribadito l’erroneità della sentenza appellata che non aveva esaminato nel merito gli ultimi tre ricorsi per motivi aggiunti, riferiti all’atto di scelta del promotore ed ai relativi atti presupposti, ritenendo che HY non potesse essere ammessa alla procedura de qua , stante la sua morosità.
10. Così delimitato l’effetto devolutivo del presente appello, lo stesso non è meritevole di accoglimento, dovendo la sentenza appellata essere confermata con diversa motivazione, avendo peraltro riguardo alle sole censure devolute nella presente sede e alla residua manifestazione di interesse contenuta nella memoria di replica, con cui si è dedotto come il ricorso introduttivo, respinto nel merito dal Tar, avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ( rectius per sopravvenuta carenza di interesse).
10.1. Costituisce infatti ius receptum che, nei limiti del devolutum, secondo quanto innanzi precisato, il difetto di motivazione della sentenza appellata sia vizio assorbito dall'effetto devolutivo dell'appello, che comporta l'integrale rivalutazione delle questioni controverse, che vengano in tale sede riproposte con modifica o integrazione della motivazione ove necessario (Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2020, n. 444).
11. Ciò posto l’appello non è meritevole di accoglimento, alla stregua di quanto di seguito precisato.
11.1. Deve ritenersi fondato il primo motivo di appello, nella parte diretta ad avversare la statuizione di inammissibilità degli ultimi tre ricorsi per motivi aggiunti, riferiti agli atti di scelta del promotore e di validazione della proposta e ai relativi atti presupposti (in particolare la relazione de RUP di comparazione delle proposte), posto che parte appellante era stata ammessa alla gara per l’individuazione del promotore e non era stata mai esclusa, come evincibile dalla relazione del RUP, per cui impropriamente il Tar ha richiamato l’art. 80 comma 5 lett c) d.lgs. n. 50/2016, che poteva semmai valere in riferimento al rigetto della proposta iniziale di project financing, oggetto del ricorso introduttivo, superata poi dalla successiva ammissione alla procedura per la scelta del promotore.
Pertanto il primo giudice avrebbe dovuto semmai, come precisato nella memoria di replica di parte appellante, ritenere improcedibile il ricorso introduttivo e il primo ricorso per motivi aggiunti.
11.2. Peraltro, avuto riguardo all’infondatezza del secondo motivo di appello, giammai parte appellante potrebbe ottenere il bene della vita agognato con l’atto di appello - posto alla base non solo dell’azione impugnatoria in relazione agli atti rispetto ai quali residua l’interesse a ricorrere, secondo le precisazioni contenute nella memoria di replica, ma anche della richiesta di subentro e della prospettazione di una futura azione risarcitoria - ovvero l’individuazione di promotore del project financing , essendo del tutto errata la prospettazione da cui muove la censura.
11.2.1. Infatti, al contrario di quanto ritenuto da parte appellante, la proposta della società individuata come promotore, S.S.D. ER s.r.l., è stata giudicata migliore sulla base della valutazione al riguardo compiuta dal RUP, per cui l’assunto su cui muove l’unico motivo di appello riproposto in questa sede contro gli atti della procedura - che hanno portato all’individuazione del promotore - si rileva infondato, come può evincersi dalla lettura della relazione del RUP (recepita dagli atti successivi e in ultimo dalla delibera giuntale n. 36 del 2022) che, pur facendo riferimento, alla posizione debitoria di HY, ha valutato nel merito la sua proposta (cfr. pag. 4 della relazione ove si legge “ quanto su riportato non è oggetto di limitazione alla seguente procedura e non incide sulla valutazione ”), giudicando migliore quella della controinteressata S.S.D. ER s.r.l.(cfr. allegato n. 3 del quarto ricorso per motivi aggiunti - delibera giuntale n. 36 del 2022 con rinvio alla comparazione effettuata dal RUP, già validata dalla deliberazione del commissario prefettizio n. 77 del 2021 – e allegato n. 5 del secondo ricorso per motivi aggiunti - relazione di valutazione delle istanze presentate svolta dal RUP presso il Comune di Poggiardo in data 7 giugno 2021 prot. n. 7523V).
11.2.2. Dalla lettura della relazione del RUP si evince chiaramente infatti come lo stesso abbia scrutinato nel merito sia la proposta di HY (cfr pag. 5, 6 e la prima parte della pag. 7 della relazione) che la proposta di ER (seconda parte pag. 7, pag. 8 e prima parte pag. 9), che quella di ET CH (seconda parte pag. 9 e prima parte pag. 10), giudicando infine come migliore proposta quella di ER (seconda parte pag. 10).
Il giudizio valutativo al riguardo compiuto dal RUP, posto a base della successiva scansione procedimentale, culminata nella delibera giuntale n. 36 del 2022, non è stato al riguardo avversato nella presente sede di appello, essendosi parte appellante limitata ad affermare che la sua proposta, per quanto migliore, non era stata scelta sull’unico rilievo della sua posizione debitoria, assunto questo sconfessato dal contenuto della relazione del RUP, che ha esaminati i singoli aspetti delle varie proposte, in relazione ai quali alcun motivo è stato riproposto nella presente sede.
12. Pertanto, avuto riguardo all’infondatezza del secondo motivo, l’appello è da respingere, con conferma della sentenza di prime cure sulla base di una distinta motivazione.
13. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo all’erroneità della motivazione della sentenza di prime cure, che non ha preso in considerazione il giudizio di merito di scelta del promotore, ritenendo che la società appellante non potesse essere ammessa alla procedura de qua , per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza appellata con diversa motivazione.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Elena Quadri, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO