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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N.V.G. 7856/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7856/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERNINI ERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
CETRARO il 27/08/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CETRARO (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/10/2012 e il 02/11/2015. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Grugliasco (TO), Strada della Pronda n. 193, in comproprietà fra i coniugi, alla IG.ra con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, affinché la Parte_1 stessa vi abiti insieme ai figli minori ed il IG. , a seguito della sottoscrizione del presente accordo, Pt_2 provvederà a spostare altrove la propria residenza anagrafica;
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che le visite padre-figli saranno libere, previo accordo fra i genitori da adottare con preavviso di almeno 48 ore ed in ogni caso compatibilmente con le eIGenze ed i desideri dei figli minori. In caso di disaccordo fra loro, i genitori definiscono le seguenti modalità di visita: il padre terrà con sé i figli a week-end alternati dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio (o, previo congruo preavviso, dal sabato pomeriggio nel caso di turno lavorativo notturno del padre) sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso la residenza materna. Nella settimana che termina con il week-end di competenza materna, il padre terrà con sé i figli nei giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 con possibilità di pernottamento in uno di questi giorni quando il padre avrà reperito adeguata sistemazione abitativa: in tal caso i minori saranno portati a scuola dal padre il mattino successivo. Nella settimana che termina con il week-end di competenza paterna, questi terrà con sé i figli nelle serate del lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 con possibilità, alle condizioni di cui sopra, di pernottamento ed accompagnamento a scuola il mattino successivo. Durante le vacanze natalizie e di fine anno sarà applicata la disciplina ordinaria delle visite ma i minori trascorreranno con il padre la Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni (Vigilia 2024 con la madre) ed entrambe le giornate del 31/12 e del primo gennaio, ad anni alterni (31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025 con la madre). Ad anni alterni anche le giornate di Pasqua o Pasquetta, nonché il giorno del compleanno dei minori (ove non sia possibile la compresenza di entrambi i genitori). Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 4 DISPONE che il IG. verserà mediante bonifico entro il giorno 5 del mese alla IG.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 Parte_1 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie: scolastiche (ivi comprese: tasse d'iscrizione, gite, ripetizioni, libri di testo ed abbonamento ai trasporti), extrascolastiche (ad es. corsi di lingua), sportive (iscrizioni ed abbigliamento), mediche ed odontoiatriche, previamente concordate o necessitate e comunque documentate, con applicazione del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che gli assegni familiari/assegno unico saranno di competenza della IG.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che il IG. corrisponderà mensilmente alla moglie tramite bonifico da Parte_2 eseguire entro il giorno cinque di ciascun mese un importo pari al 50% della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale che viene anticipata dalla IG.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che il IG. si impegna, mediante versamenti periodici, a rimborsare alla Parte_2 moglie la quota del 50% delle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, riferite alla casa coniugale ed anticipate dalla IG.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che il IG. s'impegna a pagare o ad estinguere anticipatamente, a proprie Parte_2 spese, il finanziamento contratto con Unicredit con attuale rata mensile di € 307,36 mediante svincolo/liquidazione di altre fonti di risparmio e divisione al 50% dell'eventuale eccedenza;
DÀ ATTO che i coniugi precisano di aver già regolato i propri rapporti in relazione al Buono Fruttifero
Postale cointestato di euro 40.000,00 mediante prelievo di euro 20.000,00 da parte della IGnora
e si danno atto che la residua e paritaria somma di euro ventimila/00 resterà di proprietà Parte_1 esclusiva del IG. ; Pt_2
DÀ ATTO che il Buono Fruttifero Postale per euro 5.500,00 nonché il Fondo di Investimento “PICTET” entrambi cointestati ai coniugi resteranno al momento inalterati e saranno divisi su accordo dei coniugi;
DÀ ATTO che i coniugi precisano e dichiarano che la cointestata Polizza assicurativa è già stata CP_1 volturata ad esclusivo favore della IGnora . La Polizza assicurativa , previa Parte_1 CP_2 estinzione del c/c cointestato presso Unicredit Banca spa, sarà intestata ad esclusivo favore del IG. ; Pt_2
DÀ ATTO che l'autovettura BMV tg EY215NM viene assegnata in proprietà al IG. . Parte_2 L'autovettura Fiat Panda tg. DJ464FM viene assegnata in proprietà alla IG.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a mantenere rapporti civili, cordiali e rispettosi l'uno dell'altra, collaborando fra loro nel prevalente interesse dei figli minori;
DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Daniela Culotta Giudice dott. Chantal Dameglio Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 7856/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. BERNINI ERICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2
CETRARO il 27/08/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CETRARO (atto n. 18 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 09/10/2012 e il 02/11/2015. Persona_1 Persona_2
Con ricorso depositato il 21/03/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi.
pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
ASSEGNA la casa coniugale sita in Grugliasco (TO), Strada della Pronda n. 193, in comproprietà fra i coniugi, alla IG.ra con tutti i mobili e gli arredi che la compongono, affinché la Parte_1 stessa vi abiti insieme ai figli minori ed il IG. , a seguito della sottoscrizione del presente accordo, Pt_2 provvederà a spostare altrove la propria residenza anagrafica;
AFFIDA i figli minori ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per i periodi che i minori trascorreranno con ciascun genitore e limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione;
DISPONE che le visite padre-figli saranno libere, previo accordo fra i genitori da adottare con preavviso di almeno 48 ore ed in ogni caso compatibilmente con le eIGenze ed i desideri dei figli minori. In caso di disaccordo fra loro, i genitori definiscono le seguenti modalità di visita: il padre terrà con sé i figli a week-end alternati dall'uscita di scuola del venerdì pomeriggio (o, previo congruo preavviso, dal sabato pomeriggio nel caso di turno lavorativo notturno del padre) sino alla domenica sera alle ore 21.00 quando li riaccompagnerà presso la residenza materna. Nella settimana che termina con il week-end di competenza materna, il padre terrà con sé i figli nei giorni di mercoledì e giovedì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 con possibilità di pernottamento in uno di questi giorni quando il padre avrà reperito adeguata sistemazione abitativa: in tal caso i minori saranno portati a scuola dal padre il mattino successivo. Nella settimana che termina con il week-end di competenza paterna, questi terrà con sé i figli nelle serate del lunedì e mercoledì dall'uscita di scuola sino alle ore 21:30 con possibilità, alle condizioni di cui sopra, di pernottamento ed accompagnamento a scuola il mattino successivo. Durante le vacanze natalizie e di fine anno sarà applicata la disciplina ordinaria delle visite ma i minori trascorreranno con il padre la Vigilia di Natale o il giorno di Natale ad anni alterni (Vigilia 2024 con la madre) ed entrambe le giornate del 31/12 e del primo gennaio, ad anni alterni (31 dicembre 2024 e 1 gennaio 2025 con la madre). Ad anni alterni anche le giornate di Pasqua o Pasquetta, nonché il giorno del compleanno dei minori (ove non sia possibile la compresenza di entrambi i genitori). Durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre un periodo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi fra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
pagina 2 di 4 DISPONE che il IG. verserà mediante bonifico entro il giorno 5 del mese alla IG.ra Parte_2
, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma di € 400,00 Parte_1 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) rivalutabile annualmente in base agli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie: scolastiche (ivi comprese: tasse d'iscrizione, gite, ripetizioni, libri di testo ed abbonamento ai trasporti), extrascolastiche (ad es. corsi di lingua), sportive (iscrizioni ed abbigliamento), mediche ed odontoiatriche, previamente concordate o necessitate e comunque documentate, con applicazione del Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino;
DÀ ATTO che i coniugi concordano che gli assegni familiari/assegno unico saranno di competenza della IG.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che il IG. corrisponderà mensilmente alla moglie tramite bonifico da Parte_2 eseguire entro il giorno cinque di ciascun mese un importo pari al 50% della rata mensile del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale che viene anticipata dalla IG.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che il IG. si impegna, mediante versamenti periodici, a rimborsare alla Parte_2 moglie la quota del 50% delle spese condominiali, ordinarie e straordinarie, riferite alla casa coniugale ed anticipate dalla IG.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che il IG. s'impegna a pagare o ad estinguere anticipatamente, a proprie Parte_2 spese, il finanziamento contratto con Unicredit con attuale rata mensile di € 307,36 mediante svincolo/liquidazione di altre fonti di risparmio e divisione al 50% dell'eventuale eccedenza;
DÀ ATTO che i coniugi precisano di aver già regolato i propri rapporti in relazione al Buono Fruttifero
Postale cointestato di euro 40.000,00 mediante prelievo di euro 20.000,00 da parte della IGnora
e si danno atto che la residua e paritaria somma di euro ventimila/00 resterà di proprietà Parte_1 esclusiva del IG. ; Pt_2
DÀ ATTO che il Buono Fruttifero Postale per euro 5.500,00 nonché il Fondo di Investimento “PICTET” entrambi cointestati ai coniugi resteranno al momento inalterati e saranno divisi su accordo dei coniugi;
DÀ ATTO che i coniugi precisano e dichiarano che la cointestata Polizza assicurativa è già stata CP_1 volturata ad esclusivo favore della IGnora . La Polizza assicurativa , previa Parte_1 CP_2 estinzione del c/c cointestato presso Unicredit Banca spa, sarà intestata ad esclusivo favore del IG. ; Pt_2
DÀ ATTO che l'autovettura BMV tg EY215NM viene assegnata in proprietà al IG. . Parte_2 L'autovettura Fiat Panda tg. DJ464FM viene assegnata in proprietà alla IG.ra ; Parte_1
DÀ ATTO che i coniugi si impegnano a mantenere rapporti civili, cordiali e rispettosi l'uno dell'altra, collaborando fra loro nel prevalente interesse dei figli minori;
DÀ ATTO che i coniugi prestano sin d'ora il reciproco consenso al rilascio e rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio, consentendo l'inserimento dei figli negli stessi.
NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 24/01/2025
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott. Chantal Dameglio Dott. Alberto Tetamo
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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