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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 23/02/2026, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1175/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI RA, Presidente LUNERTI FRANCO, Relatore CASTIELLO RA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4424/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 00100 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 4927 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 875/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre contro invito al pagamento prot. n. 4927/2022 del 15.7.2022 notificato in data
22.7.2022, concernente l'omesso versamento del contributo unificato dovuto per la proposizione dei motivi aggiunti nell'ambito del ricorso giurisdizionale iscritto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, al R.G. n. 6312/2019. Con il ricorso introduttivo dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma,
l'odierna appellata aveva chiesto l'annullamento del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di reclutamento di dirigenti scolastici indetto con
D.D.G. del 23.11.2017, nonché di altri atti e verbali della procedura concorsuale. Con i motivi aggiunti aveva, poi, impugnato il software informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, quale documento amministrativo informatico ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto asseritamente inficiato da anomalie (bugs) nel funzionamento dell'algoritmo progettato e a tele ultimo atto è riferita la richiesta di ulteriore versamento del contributo unificato in quanto la segreteria la
Segreteria del T.A.R. per il Lazio ravvisava un ampliamento del thema decidendum. Deduceva la ricorrente che con l'atto per motivi aggiunti, non sarebbero state introdotte nuove domande (o nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte), ma solo impugnati in rito atti sopravvenuti, per mere ragioni procedimentali, con la conseguenza che la pretesa tributaria avrebbe violato l'art. 13, commi 6 bis e 6 bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, come interpretato dalla giurisprudenza della C.G.U.E., non essendo stato ampliato il thema decidendum della causa. La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma ha accolto il ricorso della contribuente, così motivando: “Nel caso di specie parte ricorre con ricorso collettivo iscritto al R.G. n. 6312/2019 ha impugnato gli esiti delle operazioni selettive sollevando plurime doglianze in ordine all'organizzazione della prova, alla definizione dei criteri di valutazione, alla composizione della Commissione esaminatrice e alle modalità di correzione e i criteri di funzionamento del software utilizzato, chiedendo in via istruttoria la acquisizione del codice sorgente (cd “algoritmo”) e del flusso dei dati e metadati generati dal sistema. Nelle more della fissazione dell'udienza nel diverso giudizio avente ad oggetto il diniego di accesso agli atti parte ricorrente riusciva a visionare la documentazione informatica e specificava i vizi di legittimità paventati nel ricorso introduttivo mediante il deposito di motivi aggiunti. Appare, pertanto, evidente che si tratta di motivi aggiunti c.d. propri, in quanto finalizzati soltanto a precisare le ragioni di illegittimità già contestate in giudizio senza determinare alcun ampliamento del thema decidendum”. Propone appello la Segreteria del TAR LAZIO, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, eccependo difetto di motivazione nella sentenza impugnata e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6 bis e 6 bis.1 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115/2002 ritenendo che nella specie ricorrano tutte i requisiti per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato sui motivi aggiunti proposti dalla ricorrente. Si costituisce nel giudizio di appello la Resistente_1 insistendo sulle questioni proposte e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, richiamando peraltro molteplici precedenti giurisprudenziali favorevoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado risulta immune dal vizio di carenza di motivazione eccepito dall'appellante. Essa infatti dà conto del percorso logico-giuridico seguito dai primi giudici. Il vizio di motivazione sussiste soltanto se nel ragionamento del giudice risultante dalla sentenza, ovvero negli stessi richiami delle argomentazioni di parte recepiti, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia ed esso non può certo essere attribuito al caso di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme a quello preteso da una delle parti ovvero in senso conforme a quanto diligentemente rappresentato da una delle parti.
Inoltre, sul punto soccorre la specificità del contenzioso tributario, in questo, infatti, l'analiticità delle posizioni contrapposte in rapporto alla norma tributaria della cui applicazione si discute comporta di per sé che l'accettazione indubitabile, da parte del giudice, di una tesi motivata, tra quelle prospettate dalle parti in dibattito, possa considerarsi in via presuntiva ed automatica quale recepimento intrinseco della stessa tesi, e di tutti i passaggi intermedi relativi. Ciò proprio perché gli stessi risultano chiari ed espliciti negli atti e dunque possono analiticamente sindacarsi con l'impugnazione mirata di ciascuno di essi.
Il ragionamento condotto dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione gravata, seppur in forma sintetica, appare del tutto esaustivo, nonché logico e conforme ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia.
Secondo il prevalente orientamento seguito anche dal giudice di prime cure, infatti, non è di per sé dirimente l'impugnazione di un diverso atto (e quindi l'ampliamento del petitum formale) per ancorare la pretesa tributaria, come pretende invece l'Amministrazione appellante. In particolare, il Giudice di prime cure muove da una attenta ricostruzione degli atti processuali prodotti nel giudizio amministrativo, concludendo per l'invarianza del carico fiscale a fronte di una domanda sostanzialmente invariata.
L'assunto dei primi giudici può essere condiviso. Come spiegato dalla Suprema Corte (Cass. ord. n. 25407 del 26 agosto 2022), l'art. 13, comma 6-bis, d.P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nel prevedere gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, espressamente richiama "i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)" del c.p.a., specificando che "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove". Il presupposto d'imposta è costituito, ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002, dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio con il quale si instaura il processo amministrativo di primo ovvero di secondo grado.
Per "ricorso" si intende anche il ricorso incidentale (o di appello incidentale) ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove. In queste due ipotesi l'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto contenente i motivi aggiunti o del ricorso incidentale.
L'art. 43, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 prevede due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale e a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte.
Come è stato chiarito dalla medesima Suprema Corte (Cass. 23530/2020; 23528/2020), "vengono definiti "motivi aggiunti propri" quelli che prospettano censure nuove avverso gli stessi atti cioè censure aggiunte o motivi di ricorso aggiunti nei confronti di un provvedimento già impugnato in conseguenza della conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli noti allo stesso ricorrente al momento della proposizione del ricorso ... I motivi aggiunti propri consentono al ricorrente di porre a fondamento della propria domanda ulteriori ragioni, in fatto e in diritto, in aggiunta a quelle già dedotte nel corso del giudizio ... Con tale tipologia di motivi aggiunti si individuano quelle deduzioni integrative che il ricorrente può proporre, ampliando l'oggetto del giudizio, senza alcun limite di contenuto e, quindi, senza alcun limite di novità dei motivi, in relazione "alla successiva conoscenza di altre parti del provvedimento impugnato o di altri atti connessi al provvedimento impugnato". Vengono definiti "motivi aggiunti impropri" quelli diretti ad impugnare nuovi atti emanati in pendenza di giudizio, purché la nuova domanda sia connessa a quella già proposta e, quindi, di ampliare il petitum originario.
Per completezza si ricorda che è stato anche precisato che "in passato, la differenza tra le descritte tipologie di motivi aggiunti veniva considerata decisiva ai fini dell'applicazione del contributo unificato. Si riteneva, infatti, che il contributo unificato non dovesse essere corrisposto quando attraverso i motivi aggiunti erano prospettate
"nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte", vale a dire in caso di proposizione di motivi aggiunti
"propri". Viceversa, si riteneva che fossero soggetti al contributo unificato i motivi aggiunti "impropri", vale a dire quei motivi aggiunti che estendevano l'impugnazione ad ulteriori atti rispetto a quelli implicati nel ricorso principale, indipendentemente dal contenuto della "nuova" impugnazione e dal "grado" di connessione esistente tra gli stessi atti impugnati.
Tale interpretazione era basata sulla formulazione letterale dell'art. 13, commi 6 bis e 6 bis 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale il contributo unificato è dovuto soltanto in caso di proposizione di "motivi aggiunti che introducono domande nuove". Questa impostazione non può essere più condivisa a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14, secondo cui il criterio per stabilire il pagamento del contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, è quello del
"considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente".
Nel caso di specie, con il ricorso originario l'attuale appellata, premesso di aver partecipato alla prova scritta del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di essere stata esclusa dalla successiva prova orale, impugnava innanzi al TAR del Lazio un elevato numero di provvedimenti tra i quali il “provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità”. Con i successivi motivi aggiunti del 22 dicembre 2021, la medesima appellata ha meglio motivato il proprio ricorso evidenziando “l'illegittimità degli esiti impugnati a cagione della strutturazione di una piattaforma informatica assolutamente inidonea a replicare le modalità cartacee con i medesimi standards di trasparenza ed imparzialità.”. Va infatti rilevato che il c.d. algoritmo e i files generati dalla piattaforma, impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti, si pongono in rapporto di pregiudizialità - dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati, trattandosi di atti endoprocedimentali, funzionali - al pari di quelli precedentemente impugnati - alla selezione dei canditati da ammettere alle prove orali e non autonomi e tantomeno non autonomamente lesivi, trovando soltanto nel perfezionamento della fase selettiva la loro definizione procedimentale e la loro rilevanza esterna. Peraltro
l'impugnazione, con motivi aggiunti, del cd algoritmo e dei files generati, appare coerente con la regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (v. S.U. n. 5194/2019), giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento.
Nella fattispecie in esame, quindi i motivi aggiunti sono diretti a richiedere l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria nazionale di merito del concorso, in ragione della illegittimità derivata sussistente con i provvedimenti già impugnati, relativi alla formazione della graduatoria per la prova orale. In sostanza, la odierna appellata ha impugnato tutti gli atti concernenti il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici.
Pertanto, non vi è dubbio che sussistono tutti i tratti di una connessione oggettiva forte, poiché in sede amministrativa l'oggetto del contenzioso è il concorso nei vari momenti procedimentali sino alla sua definizione.
La conferma deriva anche dalla circostanza che le posizioni tutelate sono le stesse e non subiscono mutamenti in ragione dei motivi aggiunti. Tali motivi aggiunti, dunque, non hanno affatto ampliato l'oggetto del giudizio ma ne hanno solo meglio esemplificato le ragioni di pretesa illegittimità.
Sussistono peraltro gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge l'appello della segreteria del TAR Lazio e compensa le spese processuali.
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ODDI RA, Presidente LUNERTI FRANCO, Relatore CASTIELLO RA, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4424/2024 depositato il 30/09/2024
proposto da
Giustizia Amministrativa Tar Lazio - Roma - Via Flaminia, 189 00100 Roma RM
Difeso da
Avvocatura Generale Dello Stato - Via Dei Portoghesi, 12 00186 Roma RM
ed elettivamente domiciliato presso ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2658/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40 e pubblicata il 26/02/2024
Atti impositivi: - INVITO AL PAGAMENTO n. 4927 CONTRIBUTO UNIFICATO AMMINISTRATIVO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 875/2026 depositato il 19/02/2026
Richieste delle parti:
Il difensore del contribuente si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Resistente_1 ricorre contro invito al pagamento prot. n. 4927/2022 del 15.7.2022 notificato in data
22.7.2022, concernente l'omesso versamento del contributo unificato dovuto per la proposizione dei motivi aggiunti nell'ambito del ricorso giurisdizionale iscritto dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, al R.G. n. 6312/2019. Con il ricorso introduttivo dinanzi al T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma,
l'odierna appellata aveva chiesto l'annullamento del decreto di approvazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale del concorso di reclutamento di dirigenti scolastici indetto con
D.D.G. del 23.11.2017, nonché di altri atti e verbali della procedura concorsuale. Con i motivi aggiunti aveva, poi, impugnato il software informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta, quale documento amministrativo informatico ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto asseritamente inficiato da anomalie (bugs) nel funzionamento dell'algoritmo progettato e a tele ultimo atto è riferita la richiesta di ulteriore versamento del contributo unificato in quanto la segreteria la
Segreteria del T.A.R. per il Lazio ravvisava un ampliamento del thema decidendum. Deduceva la ricorrente che con l'atto per motivi aggiunti, non sarebbero state introdotte nuove domande (o nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte), ma solo impugnati in rito atti sopravvenuti, per mere ragioni procedimentali, con la conseguenza che la pretesa tributaria avrebbe violato l'art. 13, commi 6 bis e 6 bis.1, del d.P.R. n. 115/2002, come interpretato dalla giurisprudenza della C.G.U.E., non essendo stato ampliato il thema decidendum della causa. La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Roma ha accolto il ricorso della contribuente, così motivando: “Nel caso di specie parte ricorre con ricorso collettivo iscritto al R.G. n. 6312/2019 ha impugnato gli esiti delle operazioni selettive sollevando plurime doglianze in ordine all'organizzazione della prova, alla definizione dei criteri di valutazione, alla composizione della Commissione esaminatrice e alle modalità di correzione e i criteri di funzionamento del software utilizzato, chiedendo in via istruttoria la acquisizione del codice sorgente (cd “algoritmo”) e del flusso dei dati e metadati generati dal sistema. Nelle more della fissazione dell'udienza nel diverso giudizio avente ad oggetto il diniego di accesso agli atti parte ricorrente riusciva a visionare la documentazione informatica e specificava i vizi di legittimità paventati nel ricorso introduttivo mediante il deposito di motivi aggiunti. Appare, pertanto, evidente che si tratta di motivi aggiunti c.d. propri, in quanto finalizzati soltanto a precisare le ragioni di illegittimità già contestate in giudizio senza determinare alcun ampliamento del thema decidendum”. Propone appello la Segreteria del TAR LAZIO, con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, eccependo difetto di motivazione nella sentenza impugnata e falsa applicazione dell'art. 13, comma 6 bis e 6 bis.1 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115/2002 ritenendo che nella specie ricorrano tutte i requisiti per l'applicazione di un ulteriore contributo unificato sui motivi aggiunti proposti dalla ricorrente. Si costituisce nel giudizio di appello la Resistente_1 insistendo sulle questioni proposte e chiedendo la conferma della sentenza di primo grado, richiamando peraltro molteplici precedenti giurisprudenziali favorevoli
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado risulta immune dal vizio di carenza di motivazione eccepito dall'appellante. Essa infatti dà conto del percorso logico-giuridico seguito dai primi giudici. Il vizio di motivazione sussiste soltanto se nel ragionamento del giudice risultante dalla sentenza, ovvero negli stessi richiami delle argomentazioni di parte recepiti, sia ravvisabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia ed esso non può certo essere attribuito al caso di un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme a quello preteso da una delle parti ovvero in senso conforme a quanto diligentemente rappresentato da una delle parti.
Inoltre, sul punto soccorre la specificità del contenzioso tributario, in questo, infatti, l'analiticità delle posizioni contrapposte in rapporto alla norma tributaria della cui applicazione si discute comporta di per sé che l'accettazione indubitabile, da parte del giudice, di una tesi motivata, tra quelle prospettate dalle parti in dibattito, possa considerarsi in via presuntiva ed automatica quale recepimento intrinseco della stessa tesi, e di tutti i passaggi intermedi relativi. Ciò proprio perché gli stessi risultano chiari ed espliciti negli atti e dunque possono analiticamente sindacarsi con l'impugnazione mirata di ciascuno di essi.
Il ragionamento condotto dal Giudice di prime cure a sostegno della decisione gravata, seppur in forma sintetica, appare del tutto esaustivo, nonché logico e conforme ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria in materia.
Secondo il prevalente orientamento seguito anche dal giudice di prime cure, infatti, non è di per sé dirimente l'impugnazione di un diverso atto (e quindi l'ampliamento del petitum formale) per ancorare la pretesa tributaria, come pretende invece l'Amministrazione appellante. In particolare, il Giudice di prime cure muove da una attenta ricostruzione degli atti processuali prodotti nel giudizio amministrativo, concludendo per l'invarianza del carico fiscale a fronte di una domanda sostanzialmente invariata.
L'assunto dei primi giudici può essere condiviso. Come spiegato dalla Suprema Corte (Cass. ord. n. 25407 del 26 agosto 2022), l'art. 13, comma 6-bis, d.P. R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nel prevedere gli importi del contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, espressamente richiama "i ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a)" del c.p.a., specificando che "ai fini del presente comma, per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove". Il presupposto d'imposta è costituito, ai sensi dell'art. 14 del T.U. n. 115 del 2002, dal deposito dell'atto introduttivo del giudizio con il quale si instaura il processo amministrativo di primo ovvero di secondo grado.
Per "ricorso" si intende anche il ricorso incidentale (o di appello incidentale) ed i motivi aggiunti che introducono domande nuove. In queste due ipotesi l'onere tributario sorge al momento del deposito dell'atto contenente i motivi aggiunti o del ricorso incidentale.
L'art. 43, D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 prevede due tipologie di motivi aggiunti, che consentono al ricorrente principale e a quello incidentale di introdurre sia nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, sia domande nuove purché connesse con quelle già proposte.
Come è stato chiarito dalla medesima Suprema Corte (Cass. 23530/2020; 23528/2020), "vengono definiti "motivi aggiunti propri" quelli che prospettano censure nuove avverso gli stessi atti cioè censure aggiunte o motivi di ricorso aggiunti nei confronti di un provvedimento già impugnato in conseguenza della conoscenza di atti ulteriori rispetto a quelli noti allo stesso ricorrente al momento della proposizione del ricorso ... I motivi aggiunti propri consentono al ricorrente di porre a fondamento della propria domanda ulteriori ragioni, in fatto e in diritto, in aggiunta a quelle già dedotte nel corso del giudizio ... Con tale tipologia di motivi aggiunti si individuano quelle deduzioni integrative che il ricorrente può proporre, ampliando l'oggetto del giudizio, senza alcun limite di contenuto e, quindi, senza alcun limite di novità dei motivi, in relazione "alla successiva conoscenza di altre parti del provvedimento impugnato o di altri atti connessi al provvedimento impugnato". Vengono definiti "motivi aggiunti impropri" quelli diretti ad impugnare nuovi atti emanati in pendenza di giudizio, purché la nuova domanda sia connessa a quella già proposta e, quindi, di ampliare il petitum originario.
Per completezza si ricorda che è stato anche precisato che "in passato, la differenza tra le descritte tipologie di motivi aggiunti veniva considerata decisiva ai fini dell'applicazione del contributo unificato. Si riteneva, infatti, che il contributo unificato non dovesse essere corrisposto quando attraverso i motivi aggiunti erano prospettate
"nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte", vale a dire in caso di proposizione di motivi aggiunti
"propri". Viceversa, si riteneva che fossero soggetti al contributo unificato i motivi aggiunti "impropri", vale a dire quei motivi aggiunti che estendevano l'impugnazione ad ulteriori atti rispetto a quelli implicati nel ricorso principale, indipendentemente dal contenuto della "nuova" impugnazione e dal "grado" di connessione esistente tra gli stessi atti impugnati.
Tale interpretazione era basata sulla formulazione letterale dell'art. 13, commi 6 bis e 6 bis 1, d.P.R. n. 115 del 2002, in base al quale il contributo unificato è dovuto soltanto in caso di proposizione di "motivi aggiunti che introducono domande nuove". Questa impostazione non può essere più condivisa a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 6 ottobre 2015, n. 61 resa nella causa C-61/14, secondo cui il criterio per stabilire il pagamento del contributo unificato, in ipotesi di proposizione di motivi aggiunti, è quello del
"considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia già pendente".
Nel caso di specie, con il ricorso originario l'attuale appellata, premesso di aver partecipato alla prova scritta del corso-concorso nazionale per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e di essere stata esclusa dalla successiva prova orale, impugnava innanzi al TAR del Lazio un elevato numero di provvedimenti tra i quali il “provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di data e protocollo sconosciuti, con il quale è stato adottato il software (“algoritmo”) per la gestione informatizzata da parte del CINECA dell'intera procedura concorsuale, con particolare riferimento allo svolgimento della prova scritta computerizzata ed alla successiva correzione degli elaborati, siccome lesiva dei diritti e degli interessi dei candidati a fronte di plurimi profili di illegittimità”. Con i successivi motivi aggiunti del 22 dicembre 2021, la medesima appellata ha meglio motivato il proprio ricorso evidenziando “l'illegittimità degli esiti impugnati a cagione della strutturazione di una piattaforma informatica assolutamente inidonea a replicare le modalità cartacee con i medesimi standards di trasparenza ed imparzialità.”. Va infatti rilevato che il c.d. algoritmo e i files generati dalla piattaforma, impugnati dalla ricorrente con motivi aggiunti, si pongono in rapporto di pregiudizialità - dipendenza con i provvedimenti originariamente impugnati, trattandosi di atti endoprocedimentali, funzionali - al pari di quelli precedentemente impugnati - alla selezione dei canditati da ammettere alle prove orali e non autonomi e tantomeno non autonomamente lesivi, trovando soltanto nel perfezionamento della fase selettiva la loro definizione procedimentale e la loro rilevanza esterna. Peraltro
l'impugnazione, con motivi aggiunti, del cd algoritmo e dei files generati, appare coerente con la regola secondo la quale l'atto endoprocedimentale non è autonomamente impugnabile (v. S.U. n. 5194/2019), giacché la lesione della sfera giuridica del suo destinatario è normalmente imputabile all'atto che conclude il procedimento.
Nella fattispecie in esame, quindi i motivi aggiunti sono diretti a richiedere l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria nazionale di merito del concorso, in ragione della illegittimità derivata sussistente con i provvedimenti già impugnati, relativi alla formazione della graduatoria per la prova orale. In sostanza, la odierna appellata ha impugnato tutti gli atti concernenti il concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici.
Pertanto, non vi è dubbio che sussistono tutti i tratti di una connessione oggettiva forte, poiché in sede amministrativa l'oggetto del contenzioso è il concorso nei vari momenti procedimentali sino alla sua definizione.
La conferma deriva anche dalla circostanza che le posizioni tutelate sono le stesse e non subiscono mutamenti in ragione dei motivi aggiunti. Tali motivi aggiunti, dunque, non hanno affatto ampliato l'oggetto del giudizio ma ne hanno solo meglio esemplificato le ragioni di pretesa illegittimità.
Sussistono peraltro gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Respinge l'appello della segreteria del TAR Lazio e compensa le spese processuali.