Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza breve 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza breve 16/12/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00193/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 162 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da NI Gases Pharma S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B8A20F9DDD, B8A20FAEB0, rappresentato e difeso dall’avvocato Andrea Zanetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Pisoni e Angela Colpi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo dei seguenti atti:
- bando relativo alla procedura aperta, suddivisa in 70 lotti, per l’affidamento della fornitura di nutripompe, dispositivi medici per nutrizione enterale e accessori (Lotto n. 1), servizio di gestione e distribuzione nutripompe, materiali e prodotti relativi a pazienti in nutrizione enterale (Lotto n. 2) e prodotti per alimentazione enterale (Lotti da n. 3 a n. 70) occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, pubblicato sulla GU S n. 199 del 16 ottobre 2025 e sulla piattaforma ANAC in data 17 ottobre 2025, limitatamente ai lotti 1 e 2;
- disciplinare di gara relativo alla procedura di cui sopra, limitatamente ai lotti 1 e 2 e, per quanto occorrer possa, della documentazione di gara indicata all’art. 2.1 del disciplinare, sempre limitatamente ai lotti 1 e 2;
- delibera a contrarre del Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento n. 590 del 28 agosto 2025, per la parte e per i motivi di cui al ricorso e sempre limitatamente ai lotti 1 e 2.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 25/11/2025:
- avviso di rettifica del bando relativo alla procedura aperta, suddivisa in 70 lotti, per l’affidamento della fornitura di nutripompe, dispositivi medici per nutrizione enterale e accessori (Lotto n. 1), servizio di gestione e distribuzione nutripompe, materiali e prodotti relativi a pazienti in nutrizione enterale (Lotto n. 2) e prodotti per alimentazione enterale (Lotti da n. 3 a n. 70) occorrenti all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, pubblicato sulla GU S n. 225 del 21 novembre 2025, limitatamente ai lotti 1 e 2;
- avviso di rettifica e di proroga dei termini per la presentazione delle offerte del 20 novembre 2025, limitatamente ai lotti 1 e 2;
- disciplinare di gara rettificato relativo alla procedura di cui sopra, limitatamente ai lotti 1 e 2 e, per quanto occorrer possa, della documentazione di gara indicata all’art. 2.1 del suddetto disciplinare, sempre limitatamente ai lotti 1 e 2;
- deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento n. 749 del 13 novembre 2025, sempre limitatamente ai lotti 1 e 2.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere CI OS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (d’ora in poi PS), resistente, ha indetto una procedura di gara aperta con deliberazione n. 560 del 28.08.2025, per l’affidamento della fornitura di nutripompe, dispositivi medici per nutrizione enterale e accessori (Lotto n. 1), servizio di gestione e distribuzione nutripompe, materiali e prodotti relativi a pazienti in nutrizione enterale (Lotto n. 2) e prodotti per alimentazione enterale (Lotti da n. 3 a n. 70), pubblicando il relativo bando sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in data 16.10.2025. La durata dell’appalto è stata fissata in cinque anni con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di un quadriennio per una durata massima di anni nove, oltre all’eventuale proroga tecnica semestrale qualora, alla scadenza del contratto o del rinnovo, la nuova procedura di affidamento o di rinnovo non fosse stata completata. L’importo quinquennale dell’appalto per il lotto 1 è stato stabilito in di euro 2.000.000,00 e per il lotto 2 in euro 1.900.000,00.
2. Il disciplinare, per quanto qui rileva, prevede il seguente requisito di capacità tecnico-professionale per l’ammissione alla gara relativa ai lotti 1 e 2:
“ LOTTO 1 a) esecuzione, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, di forniture di pompe e relativo materiale di consumo a favore di enti sanitari pubblici o privati per un importo pari ad almeno due volte l’importo quinquennale stimato (calcolato moltiplicando la base d’asta unitaria per il fabbisogno) relativo al lotto di riferimento (al netto iva) e nello specifico: Lotto 1: euro 4.000.000,00.
LOTTO 2 b) esecuzione, nel decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, di servizi analoghi di gestione e distribuzione di nutripompe, materiali e prodotti relativi a pazienti in nutrizione enterale a favore di enti sanitari pubblici o privati per un importo pari ad almeno due volte l’importo quinquennale stimato (calcolato moltiplicando la base d’asta unitaria per il fabbisogno) relativo al lotto di riferimento (al netto iva) e nello specifico: Lotto 1: euro 3.800.000,00 .”
3. La ditta NI Gases Pharma S.r.l. (d’ora in poi anche NI), ricorrente, ha impugnato gli atti in epigrafe indicati (bando di gara, disciplinare di gara e delibera a contrarre) limitatamente ai lotti 1 e 2 di proprio interesse, chiedendone anche la previa sospensione cautelare.
Preliminarmente parte ricorrente specifica la sua legittimazione al ricorso, in quanto impresa che opera nel settore di attività in cui sono compresi gli oggetti dei lotti 1 e 2 in gara, interessata alla partecipazione alla procedura di gara per entrambi i lotti, nonché il suo interesse al ricorso in quanto, pur disponendo di referenze per complessivi euro 2.468.762,35 nel biennio 2024/2025, superiore all’importo a base di gara, non raggiunge il requisito di capacità tecnico-professionale previsto dalla lex specialis.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo rubricato “ Violazione di legge per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 100 del D.Lgs. n. 36/2023. Eccesso di potere per manifesta illogicità, per manifesto travisamento dei fatti e per manifesta contraddittorietà. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di tutela della concorrenza. Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento. Violazione del principio di libertà di impresa. Violazione del principio di massima partecipazione alle gare” ed articolato in due censure.
Con la prima censura la parte ricorrente si duole della lex specialis , quanto al succitato requisito di capacità tecnico-professionale, con specifico riferimento al quantum dell’importo richiesto, pari al doppio dell’importo a base di gara, da conseguire nel decennio, che sarebbe manifestamente sproporzionato ed irragionevole, in contrasto con quanto previsto dall’art. 10, comma 3, e art. 100, comma 2, del Codice dei contratti d.lgs. 36/2023, secondo i quali siffatti requisiti devono essere attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto. La manifesta sproporzione della previsione di un importo pari al doppio dell’importo quinquennale in gara, nella tesi della ricorrente atta a restringere la concorrenza con violazione del principio del favor partecipationis , è dedotta in particolare dai seguenti elementi:
- dal fatto che gli altri lotti in gara di importo superiore alla soglia comunitaria (11 lotti) e comunque tutti gli altri lotti da 3 a 70 non prevedono il requisito di capacità tecnico-professionale;
- dalla disposizione dell’art. 100, comma 11, del Codice dei contratti che prevede, per il diverso requisito di capacità economico-finanziaria, ossia per il fatturato globale che comprende anche il fatturato per i contratti analoghi, un importo massimo richiedibile pari al doppio dell’importo in appalto. Benché non sussista analoga previsione di un importo massimo per i requisiti di capacità tecnica, sarebbe illogico che tale misura massima possa essere applicata anche per i requisiti professionali, posto che il fatturato globale è necessariamente superiore a quello specifico. Tanto troverebbe conferma nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, erroneamente indicata dal ricorrente, ed identificabile nella sentenza Cons. Stato, sez. IV, 1.02.2024, n. 1048 che, in quel caso, ha stabilito il carattere proporzionato e ragionevole del requisito di capacità tecnico-professionale ivi previsto nell’importo pari ad un’annualità dell’importo contrattuale pluriennale. La delibera a contrarre assunta da PS sul punto non reca alcuna motivazione della scelta, se non una clausola generica e di mero stile.
La seconda censura si appunta sul “ quando ” del prescritto requisito ed in particolare si duole della previsione del disciplinare relativa al periodo temporale preso in considerazione, espresso nei seguenti termini: “ decennio antecedente la pubblicazione del bando di gara ”, che indurrebbe ad escludere la rilevanza dei contratti eseguiti nell’anno di pubblicazione del bando di gara: anno 2025. Tale scelta si porrebbe in violazione dell’art. 100, comma 11, del Codice che individua espressamente il periodo di riferimento negli “ ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara” , come confermato dalla giurisprudenza.
4. Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 25.11.2025 parte ricorrente ha impugnato i successivi atti assunti dall’Amministrazione che ha rinnovato l’approvazione del disciplinare, con delibera n. 749 di data 13.11.2025, operando rettifiche non incidenti sui lotti contestati, che sono rimasti immutati nella relativa disciplina, e prorogato il termine di scadenza della presentazione delle offerte al 30.01.2026, come da apposito avviso di rettifica pubblicato al riguardo. I nuovi atti sono gravati nel ricorso per motivi aggiunti riproponendo pedissequamente le censure esposte nel ricorso introduttivo.
5. Si è costituita PS con memoria del 2.12.2025 ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato. La resistente precisa che la stazione appaltante ha un’autonomia discrezionale nella determinazione dei requisiti specifici, in modo funzionale al raggiungimento del miglior risultato possibile, che rappresenta il criterio prioritario dell’esercizio del potere discrezionale secondo il principio giuda del risultato. Il requisito esperienziale richiesto, come previsto nella delibera di indizione della gara, è correlato alla particolarità dell’oggetto della gara quanto ai lotti 1 e 2, riguardanti attrezzature e prodotti dedicati alla cura di pazienti con particolare riferimento allo stato di bisogno in cui versano: infatti le nutripompe vengono utilizzate per alimentare pazienti che non possono usare la bocca per alimentarsi, svolgendo altresì una funzione essenziale salvavita. La fornitura/il servizio da affidare richiedono pertanto determinate garanzie in capo agli offerenti, ossia la partecipazione di operatori dotati di adeguata solidità e di una struttura organizzativa già collaudata, in particolare per garantire continuità assistenziale nella fornitura di dispositivi sanitari e servizi a domicilio. È pertanto necessario che l’operatore abbia già dimostrato, in un arco temporale adeguato e con importi significativi, di possedere un’organizzazione di mezzi (quali strutture logistiche, esposizione finanziaria, mezzi di trasporto, impianti, competenze informatico-gestionali) e di persone (qualificate per i vari ruoli coinvolti) idonea a svolgere attività di analoga complessità e continuità, e la previsione dell’importo complessivo richiesto è coerente con la natura continuativa e complessa del servizio, testimoniando la reale capacità tecnico professionale. Trattasi di scelta ascrivibile alla discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, tenuto altresì conto del fatto che, per quanto attiene al servizio oggetto del lotto 2, si procede per la prima volta all’esternalizzazione di varie attività attualmente erogate direttamente da PS mediante il coinvolgimento integrato di plurime professionalità (quali magazzinieri, infermieri professionali, operatori dei distretti, dietiste, personale amministrativo e medico) anche in ragione della necessità di monitoraggio puntuale. Inoltre, PS sottolinea che i requisiti di capacità tecnico professionale (Euro 4.000.000 per il lotto 1 ed Euro 3.800.000 per il lotto 2) allorché siano conseguiti con riguardo ad ambiti quali quelli descritti nel lotto 1 e nel lotto 2, non devono essere posseduti da ciascun operatore economico cumulativamente, potendo infatti il medesimo requisito, essere speso alternativamente per il lotto 1 o per il lotto 2 ovvero per entrambi i lotti. Infine, rimane nella facoltà dell’operatore accedere, anche e se del caso, agli istituti dell’avvalimento e/o della partecipazione in associazione temporanea di impresa, istituti che garantiscono anche la partecipazione delle PMI. Quanto alla seconda censura PS chiarisce che il decennio, che costituisce il periodo entro il quale devono essere realizzati i requisiti richiesti, decorre dalla data di pubblicazione del bando e conseguentemente sono compresi anche i contratti eseguiti fino alla pubblicazione del bando stesso.
6. Alla camera di consiglio del 4.12.2025, dato atto del deposito del ricorso per motivi aggiunti, con ordinanza collegiale 4 dicembre 2025, n. 185 questo Tribunale ha disposto il rinvio all’udienza camerale odierna della trattazione cautelare dell’istanza proposta con il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, stante la necessità di rispettare i termini a difesa.
7. Nella memoria depositata il 9.12.2025 parte ricorrente ha, infine, insistito nelle proprie conclusioni quanto alla prima censura e, nel presupposto dell’interpretazione indicata da PS, ha convenuto per la cessazione della materia del contendere quanto alla seconda censura.
8. All’odierna camera di consiglio le parti sono state avvisate della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Quindi il ricorso è stato trattenuto in decisione.
9. Il giudizio può essere definito con sentenza in forma semplificata, poiché ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., come da avviso a verbale d’udienza, e tanto determina il venir meno dell’interesse alla misura cautelare richiesta dal ricorrente.
10. In ragione dell’identità delle doglianze espresse e del fatto che la rinnovata approvazione degli atti di gara non incide sulla disciplina relativa ai lotti contestati n. 1 e 2, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente, ma non sono suscettibili di favorevole apprezzamento per le motivazioni di seguito illustrate.
11. In via preliminare deve riconoscersi la legittimazione e l’interesse di NI a impugnare immediatamente gli atti di gara in epigrafe indicati, senza attendere la sua esclusione dalla procedura, in quanto nel caso di specie la disposizione del disciplinare, nel prescrivere l’importo del requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per la partecipazione ai lotti 1 e 2 nonché il periodo decennale considerato per la verifica del possesso del requisito, secondo quanto prospettato nel ricorso, impedisce alla parte ricorrente la partecipazione alla gara. Infatti, NI deduce di non essere in grado di documentare un importo in contratti analoghi, realizzato nel decennio precedente la pubblicazione del bando di gara, pari a quello, in tesi, illegittimamente prescritto dalla lex specialis. In tal senso il ricorso si prospetta conforme alla giurisprudenza consolidata ed in particolare a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza dell’Ad. Plen. 26 aprile 2018, n. 4 che, nel ribadire quale regola generale la non immediata impugnabilità degli atti di gara, prevede un’eccezione relativa alla sussistenza di clausole immediatamente escludenti che vanno tempestivamente impugnate, situazione che identifica il caso di specie. In tale fondamentale pronuncia, infatti, sono state individuate quali clausole immediatamente escludenti, tre le altre, quelle impositive, ai fini della partecipazione, di oneri manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati per eccesso rispetto ai contenuti della procedura concorsuale (Cons. Stato, IV, 7.11.2012 n. 5671) oppure le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (cfr. Ad. Pl. n. 3 del 2001).
12. Ciò detto, la prima censura espressa nell’unico motivo di ricorso non è fondata.
13. Il Codice del Contratti approvato con d.lgs. 31.03.2023, n. 36 (d’ora in poi anche Codice), all’art. 10, comma 3, dispone quanto segue: “ le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto, tenendo presente l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese”; nello stesso senso l’art. 100, comma 2: “ Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto ”, imponendo in definitiva che i requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti per la partecipazione alla gara siano “attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto ”. Quanto ai requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, in particolare, il comma 11 dell’art. 100 del d.lgs. n. 36 del 2023, come risultante dalla modifica introdotta dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (cd. “ correttivo ”), così stabilisce: “ Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 226-bis, comma 1, lettera b), per le procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e forniture, le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura. In caso di procedure di aggiudicazione suddivise in pluralità di lotti, salvo diversa motivata scelta della stazione appaltante, il fatturato è richiesto per ciascun lotto. Le stazioni appaltanti possono, altresì, richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità tecnica e professionale di aver eseguito negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati ”.
14. Così definito il quadro giuridico di riferimento, giova evidenziare che nella determinazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale, la giurisprudenza costante e condivisibile reputa sussistente un’ampia discrezionalità della stazione appaltante, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità purché giustificata dalla natura dell’appalto, anche in ragione della giurisprudenza unionale e del tenore della direttiva - art. 58 dir. 2014/24/UE -, come si evince proprio dalla sentenza del Cons. Stato, IV, 1.02.2024, n. 1048 citata anche dal ricorrente (cfr. da ultimo anche T.A.R. Umbria sez. I, 14.04.2025, n. 423: “ Secondo il condivisibile insegnamento della giurisprudenza amministrativa (vds. Consiglio di Stato, Sez. IV, 1 febbraio 2024, n. 1048), recepito anche nella Delibera ANAC 8 maggio 2024, n. 225, la facoltà della stazione appaltante di prevedere determinati requisiti di capacità professionale, nei limiti di ragionevolezza e proporzionalità, di cui all’art. 10, comma 3, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – e già stabilita dal previgente art. 83, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - [in attuazione del principio, dapprima affermato dalla Corte di giustizia (17 settembre 2002, in causa C-513/99), poi trasfuso della direttiva 2014/24/UE laddove si prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che <le amministrazioni aggiudicatrici possono imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità> (art. 58, paragrafo 4) ], conferma l’impostazione secondo la quale la pubblica amministrazione ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standard qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara. Per soddisfare tale finalità all’Amministrazione è garantita un’ampia discrezionalità nell’individuazione dei requisiti tecnici, ancorché più severi rispetto a quelli normativamente stabiliti, purché la loro previsione sia correlata a circostanze giustificate e risulti funzionale rispetto all’interesse pubblico perseguito (Consiglio di Stato, Sez. III, 17 novembre 2020, n.7138; Corte di giustizia, 31 marzo 2022, in causa C-195/21; Consiglio di Stato, Sez. IV, 25 maggio 2023, n. 2992) (T.A.R. Calabria, sez. I, 23 dicembre 2024, n. 1834; cfr. C.d.S., sez. V, 5 agosto 2024, n. 6967) ”; cfr. anche T.A.R. Lazio, sez. I quater 20.11.2025, n. 20698).
Del resto, anche la giurisprudenza formatasi sotto il vigore del codice previgente ha avuto modo di chiarire che “ L’amministrazione è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all’oggetto dello specifico appalto ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 2.03.2020, n. 1484). Siffatto condivisibile orientamento limita il sindacato del G.A. alla verifica del rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non estraneità rispetto all’oggetto di gara.
15. Tenendo conto che “ attraverso il requisito di capacità tecnica – professionale, la stazione appaltante mira ad accertare non già la solidità economica dell’impresa, ma la sua idoneità tecnica ed organizzativa ai fini dell’esecuzione dell’appalto, la quale può essere desunta da precedenti esperienze che consentono di fare affidamento sulla capacità dell’imprenditore di svolgere la prestazione richiesta” (Consiglio di Stato, sez. V, 11.09.2025, n. 7281), nel caso di specie reputa il Collegio che non siano stati travalicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità nell’individuazione dell’importo del requisito richiesto. I lotti 1 e 2 dell’appalto in considerazione, infatti, riguardano l’approvvigionamento delle strumentazioni e dei prodotti dedicati alla cura di pazienti con particolare stato di bisogno: le nutripompe per alimentazione enterale vengono utilizzate per alimentare pazienti che non possono usare la bocca per alimentarsi, svolgendo in tal senso una funzione essenziale salvavita, come affermato da PS. Esse sono così destinate a pazienti anche fortemente critici e cronici (spesso allettati a domicilio e presso varie strutture). Pertanto, l’Amministrazione non irragionevolmente ha ritenuto di richiedere referenze professionali, ancorché riferite ad una pluralità di contratti, atte a testimoniare la capacità dell’operatore economico, in grado di operare con continuità in un territorio orograficamente articolato, circostanza quest’ultima che ha un forte impatto sulla logistica dei trasporti e sulle competenze richieste agli operatori. Si tratta di caratteristiche oggettive delle prestazioni richieste per i lotti 1 e 2 in gara, descritte nel capitolato e dagli altri atti di gara e da ritenersi ben note agli operatori professionali, quale la ricorrente. Pertanto, la referenza esperienziale, costituita dal corretto adempimento di contratti analoghi per l’importo significativo indicato negli atti di gara, costituisce lo strumento a disposizione della stazione appaltante ai sensi di legge più idoneo per accertare che l’operatore possa sostenere, senza criticità, il volume organizzativo e le peculiarità richieste dall’oggetto contrattuale, ed in ultima analisi informa la disciplina prevista al principio di risultato di cui all’art. 1 del Codice, come condivisibilmente dedotto in giudizio da PS (cfr. ex multis sent. Cons. Stato, sez. V, 13.09.2024, n. 7571 “ Il principio del risultato e quello della fiducia sono avvinti inestricabilmente: la gara è funzionale a portare a compimento l’intervento pubblico nel modo più rispondente agli interessi della collettività nel pieno rispetto delle regole che governano il ciclo di vita dell’intervento medesimo ”). In via aggiuntiva occorre rilevare, segnatamente quanto al servizio oggetto del lotto 2, che PS si accinge ad esternalizzare per la prima volta con la procedura in argomento il servizio di che trattasi e dunque la richiesta di significativi requisiti di capacità tecnico-professionali, atti a testimoniare l’idoneità organizzativa dell’operatore economico, corrisponde alla prudente valutazione dell’ente, tenuto conto che sino ad ora il servizio è stato svolto da un’ampia gamma di professionalità tra loro integrate (quali magazzinieri, infermieri professionali, operatori dei distretti, dietiste, personale amministrativo e medico) e che lo stesso, per le ridette ragioni, non tollera soluzioni di continuità o rischi di sorta.
In definitiva, l’importo richiesto a titolo esperienziale (pari a due volte l’importo quinquennale posto a base di gara) costituisce espressione dell’ampia discrezionalità demandata a PS e si correla alla particolare ed oggettiva natura delle prestazioni dedotte nel contratto, quanto al lotto 1 e 2, che si evince complessivamente dagli atti di gara e dal tenore della deliberazione a contrarre impugnata e non richiede ulteriori e particolari supporti motivazionali oltre a quelli già enunciati.
16. Più nello specifico, la richiesta di un importo a titolo esperienziale pari al doppio dell’importo quinquennale di appalto deve essere letta considerando anche il potenziale sviluppo temporale del contratto (che può estendersi sino a 9 anni) tenuto conto del fatto che tale requisito può essere maturato in un periodo decennale. Anche tale profilo strettamente temporale rende non manifestamente illogica e sproporzionata la richiesta.
Depongono nello stesso senso ulteriormente le seguenti considerazioni:
- il requisito richiesto può essere realizzato mediante una pluralità di contratti, stante la possibilità di documentarlo in maniera frazionata, cumulando tutti gli importi contrattuali realizzati nel periodo decennale. Ciò si evince dal tenore letterale del requisito richiesto, ed anche dalla documentazione richiesta a fini di comprova dal punto 6.3 del disciplinare (“ La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: - certificati rilasciati dall’amministrazione/ente contraente, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse; - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di esecuzione; - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture pagamento delle stesse ”). Non si tratta pertanto di referenza conseguibile con un solo contratto (cd. contratto di punta), questione che avrebbe indotto altre riflessioni, ma di requisito frazionabile che permette al concorrente di qualificarsi sulla scorta di una pluralità anche potenzialmente numerosa di contratti di non rilevante dimensione economica;
- come già detto, l’importo complessivamente richiesto può essere documentato con riferimento al decennio anteriore all’indizione della gara, mentre l’importo a base di gara si riferisce ad un servizio da realizzarsi nel quinquennio ma prorogabile per altri quattro anni, circostanze queste che consentono di ricondurre l’importo complessivo individuato dall’Amministrazione ad un periodo temporale più esteso del quinquennio oggetto del contratto;
- come precisato dalla difesa dell’Amministrazione intimata, i requisiti di capacità professionale in questione, “ allorché riguardino ambiti quali quelli descritti nel lotto 1 e nel lotto 2 non devono essere posseduti da ciascun operatore economico cumulativamente, potendo infatti il medesimo requisito, allorché posseduto, essere speso alternativamente per il lotto 1 o per il lotto 2 ovvero per entrambi i lotti, a tutto vantaggio del medesimo operatore economico ”. Pertanto, il conseguimento da parte del concorrente di un importo complessivo per contratti analoghi afferente al settore considerato pari a 4.000.000,00 di euro, consente la qualificazione per entrambi i lotti, a cui effettivamente aspira anche la ricorrente, consentendo di candidarsi per l’esecuzione di un importo complessivo a base di gara di 3.900.000,00 euro (pari alla sommatoria dell’importo a base di gara dei due lotti). Al riguardo la conclusione di PS è corretta e del tutto confacente alla richiesta di referenza per contratti analoghi (ossia contratti afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale, cfr. ex multis Cons. Stato, sez. V, 8.08.2023, n. 7649; ibidem 3.11.2021, n. 7341). Anche per tale via, il quantum del requisito richiesto si prospetta tutt’altro che sproporzionato e irragionevole, seppure in astratto definito di importo pari al doppio dell’importo a base di gara del singolo lotto, permettendo così di superare anche le doglianze che deducono la violazione della concorrenza o del favor partecipationis per le piccole e medie imprese.
17. Non osta alla suesposta conclusione quanto osservato da NI con riferimento al diverso requisito della capacità economico-finanziaria, id est fatturato globale, previsto dall’art. 100 del Codice ma non richiesto per l’appalto in questione. Il tenore della disposizione che disciplina siffatto requisito economico è il seguente “ le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici quale requisito di capacità economica e finanziaria un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura ”. Dunque, se è pur vero il fatto che il fatturato globale comprende anche quello specifico, tuttavia nessuna illogicità è riscontrabile nella richiesta dell’importo previsto per la gara in considerazione quanto al requisito afferente alla capacità tecnico-professionale. Infatti, il requisito di capacità economico-finanziaria può essere stabilito entro il limite massimo del doppio dell’importo dell’appalto, ma il periodo di riferimento previsto ex lege non è costituito dai dieci anni indicati per il requisito di capacità tecnico-professionale ma i migliori tre anni nei cinque precedenti. Ne deriva che, se riparametrato in termini temporali sul decennio come per il requisito esperienziale, siffatto requisito economico-finanziario raggiunge un valore assoluto ben più ampio del doppio del valore dell’appalto da realizzarsi nei dieci anni, denunciando in tal senso l’infondatezza dell’argomentazione proposta. Nessuna illogicità è dunque riscontrabile tra l’importo richiesto a titolo di capacità tecnico-professionale e l’importo massimo richiedibile, e non richiesto, per la capacità economico-finanziaria.
18. Sotto altro profilo, non è utile alla parte ricorrente il richiamo alla giurisprudenza citata nel ricorso, peraltro in maniera errata, e riconducibile alla sentenza del Cons. Stato n. 1048/2025: siffatta decisione, sopra richiamata anche dal Collegio a supporto della reiezione della censura in questione, al contrario di quanto dedotto nel ricorso, conferma la piena discrezionalità dell’ente nella determinazione dei requisiti in esame e non impone, come sembra adombrare parte ricorrente, di considerare proporzionato il requisito solo se non eccede una annualità del servizio in gara. Invero, nel caso ivi esaminato - ben diverso da quello oggi in esame poiché relativo all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianti dei rifiuti sanitari - il giudice di appello si è limitato ad avvallare la scelta dell’Amministrazione effettuata nella gara oggetto di scrutinio. Inoltre, in quel caso il requisito di capacità professionale prescriveva un servizio di punta (ossia una referenza da conseguire mediante un solo contratto) e non un importo complessivo di contratti analoghi frazionato come nel caso di specie, questione che impone una ben diversa valutazione sulla ragionevolezza e proporzione del requisito richiesto, come sopra parimenti evidenziato. Si tratta dunque di fattispecie non comparabile con quella oggi in esame.
Non ha pregio, altresì, il richiamo all’assenza di analoghi requisiti per gli altri lotti di fornitura, che hanno ad oggetto servizi e forniture diverse - per lo più prodotti per l’alimentazione enterale - il che rende di per sé inconfigurabile un confronto e riporta alla piena discrezionalità dell’ente la previsione o meno di requisiti di ammissione.
Infine, e sotto altro aspetto, non rileva nel caso di specie l’applicazione del principio del favor partecipationis , che costituisce un criterio di interpretazione e può trovare applicazione solo a fronte di clausole ambigue, suscettibili di plurime interpretazioni, ipotesi che non ricorre nella fattispecie concreta in esame.
19. La seconda censura espressa nell’unico motivo di gravame, alla stregua di quanto dedotto in giudizio dalle parti ricorrente e resistente, può essere dichiarata improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) c.p.a.. Tanto non solo per effetto del rigetto della prima censura espressa nel motivo di gravame, che rende inutile la pronuncia sulla seconda, stante il denunciato difetto del requisito di ammissione alla gara da parte della stessa ricorrente, ma anche poiché l’interpretazione proposta da PS del periodo entro il quale il requisito scrutinato può essere maturato, come definito negli atti di gara (“ decennio anteriore alla pubblicazione del bando di gara” ), è anche quella condivisa da NI, come espressamente riconosciuto nella memoria da ultimo depositata e, ad avviso del Collegio, non contrasta ma è coerente con quanto dispone il citato articolo 100, comma 11, del Codice come modificato dal correttivo, che lo indica “ negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara ”. L’Amministrazione in tal senso ha sostituito le parole “ negli ultimi dieci anni ” con le parole “ decennio anteriore ”, espressioni che posso ritenersi equivalenti, e si è limitata ad identificare l’” indizione della gara ” nella “pubblicazione del bando di gara ”, opzione ermeneutica espressamente avvallata dalla condivisa giurisprudenza, anche quella citata dal ricorrente (cit. sent. Cons. Stato 1048/2024; T.A.R. Salerno, sez. I, 30.07.2024, n. 1062). Pertanto, il decennio da considerare è determinato a ritroso dalla data di pubblicazione del bando di gara, ossia dal 16.10.2025, includendovi gli importi realizzati per contratti eseguiti dal concorrente nell’anno 2025 sino a quella data.
20. Tenuto conto della particolarità della questione scrutinata sussistono giustificati motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, integrato dai motivi aggiunti, lo dichiara in parte improcedibile e per il resto lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA RI, Presidente
Maria Cappellano, Consigliere
CI OS, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CI OS | SA RI |
IL SEGRETARIO