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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/07/2025, n. 3541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3541 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20333/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 20333/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SPERONELLO LAURA, presso cui Parte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 20.11.2023
I'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le circostanze sopra indicate, voglia, previa fissazione udienza di comparizione delle parti e assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, accogliere le seguenti
Conclusioni
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale:
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore al padre ai sensi Persona_1 dell'art. 337 quater c.c., con collocazione presso la residenza dello stesso;
2. in particolare, disporre che il padre: - abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
- possa effettuare anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia senza necessaria autorizzazione della madre;
anche con riferimento alle decisioni riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, la fissazione della residenza abituale etc.; - possa richiedere, senza consenso della madre, il rilascio del passaporto per sé e per la figlia e degli altri documenti di riconoscimento per la figlia;
3. disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo pari ad € 150,00 o alla veriore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuna, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%, delle spese extra scolastiche, ludiche, sportive, ricreative, mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate.
4. Disporre che la madre possa vedere la figlia secondo i desideri di quest'ultima, previo accertamento delle condizioni di vita ed abitative della signora;
CP_1
In via istruttoria:
Si riserva la produzione di documentazione e la deduzione di ulteriori capi di prova e relativi testi in corso di causa.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Per il P.M.: Visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata al minore il 21.2.2010 in Persona_1
Torino.
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore Per_
alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
All'udienza del 6.6.2024 innanzi al Giudice Relatore, parte ricorrente è stata sentita personalmente, mentre il convenuto, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Il Giudice Relatore ne dichiarava la contumacia. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del convenuto, il Giudice Relatore riservava l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e con ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. dell'11.6.2024 affidava la figlia minore in via esclusiva c.d. rafforzata al ricorrente, disponeva che la madre potesse incontrare la minore solo in luoghi neutri alla presenza di personale educativo e previa verifica delle sue condizioni personali. Disponeva, altresì, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti, invitando altresì la madre a iniziare un percorso di sostegno e di cure presso il Serd competente. Infine, disponeva un mantenimento diretto della minore a carico dei genitori e la suddivisione delle spese straordinarie al 50 % tra le parti.
All'udienza del 27.3.2025, ritenuta matura la causa per la decisione, anche alla luce delle relazioni sociali e psicologiche depositate in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. ***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto, e con riferimento alla specifica vicenda in esame, il Tribunale ritiene che la figlia Per_ minore debba essere affidata in via esclusiva al padre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., posto che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di indicatori di inadeguatezza genitoriale della sig.ra la quale da tempo CP_1 trascura la relazione con la figlia e si è gravemente disinteressata di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento: come risulta dalle dichiarazioni del ricorrente e dalle risultanze delle relazioni psicosociali in atti, dallo stesso contegno processuale della madre che non si è costituita in giudizio, la stessa ha sostanzialmente “abbandonato” la figlia da settembre 2023, rendendosi irreperibile, salvo vedere saltuariamente la figlia presso la nonna materna nell'ultimo periodo.
Gli stessi Servizi Sociali hanno rilevato la sussistenza di “vari aspetti di fragilità nel suo ruolo genitoriale”, anche in considerazione della sua dipendenza da sostanze stupefacenti, e come la convenuta abbia “mostrato totale disinteresse verso il procedimento giudiziario, mostrandosi non intenzionata a mantenere il proprio diritto di esercitare anche legalmente la responsabilità genitoriale”. Il ricorrente, del resto, ha dichiarato in udienza di non avere notizie della madre e che, allorché egli ha provato a contattarla per questioni burocratiche relative alla figlia, non ha mai avuto riscontro da lei.
Il Collegio, per la gravità degli aspetti evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il sig.
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della Persona_1 minore con un genitore assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., ritiene che debba essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia (scelte sanitarie, comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) siano adottate dal ricorrente, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Per quanto concerne le visite tra il genitore non collocatario e la minore, il Tribunale ritiene che, previo accordo tra le parti ed in considerazione degli impegni scolastici ed extra scolastici della Per_ minore, debba disporsi che la madre possa incontrare la figlia secondo i desideri di quest'ultima, Per_ anche in ragione dell'età di (di ormai15 anni), previo accertamento delle condizioni personali della madre.
In ragione delle evidenziate criticità della convenuta contumace, il Collegio ritiene altresì che debba disporsi la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva per il monitoraggio del nucleo ed in particolare della minore con l'attivazione di ogni forma di supporto ritenuto utile al suo benessere psico-fisico.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze della figlia quando la tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore ( allo stato esclusivamente a carico del padre) e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico della convenuta un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 150,00 , oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare che il ricorrente lavora in fabbrica, guadagnando circa 1300 euro al mese, sostiene spese di affitto pari a circa 700 euro al mese e vive con la moglie, insieme alla quale ha avuto una figlia. Mentre la resistente contumace, della cui situazione reddituale nulla è dato sapere, sulla base di quanto riferito dagli operatori del Servizio Sociale avrebbe un lavoro e alloggerebbe in CP_ un dormitorio di Rivoli gestito dal .
Spese di lite
Le spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico della convenuta contumace, essendo il comportamento di quest'ultima ad aver indotto il ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione della figlia, altrimenti inibita.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 2.904,75
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. Per_ affida la figlia minore in via esclusiva al padre, , demandando al Parte_1 medesimo le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.), con residenza e collocazione presso il ricorrente. dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, la madre possa incontrare e tenere con sé la figlia secondo i desideri di quest'ultima, previo accertamento delle condizioni personali della madre. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva competenti territorialmente per il monitoraggio del nucleo e, in particolare, della minore, con l'attivazione di ogni forma di supporto ritenuto utile al suo benessere psico-fisico. dispone che corrisponda ad a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 Per_ al mantenimento della figlia minore entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2023), l'assegno di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Dichiara tenuta e condanna a rifondere ad le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.904,75, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Daniela Culotta Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. iscritto al n. r.g. 20333/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. SPERONELLO LAURA, presso cui Parte_1 ha eletto domicilio come da procura in atti
PARTE RICORRENTE contro
Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente come da ricorso introduttivo del 20.11.2023
I'Ill.mo Tribunale adito, effettuate le opportune indagini ed accertate le circostanze sopra indicate, voglia, previa fissazione udienza di comparizione delle parti e assunzione dei provvedimenti ritenuti più opportuni, accogliere le seguenti
Conclusioni
Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
In via principale:
1. disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore al padre ai sensi Persona_1 dell'art. 337 quater c.c., con collocazione presso la residenza dello stesso;
2. in particolare, disporre che il padre: - abbia l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale;
- possa effettuare anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia senza necessaria autorizzazione della madre;
anche con riferimento alle decisioni riguardanti la salute, l'educazione, l'istruzione, la fissazione della residenza abituale etc.; - possa richiedere, senza consenso della madre, il rilascio del passaporto per sé e per la figlia e degli altri documenti di riconoscimento per la figlia;
3. disporre a carico della signora l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di CP_1 contributo al mantenimento della figlia, entro il giorno 5 di ogni mese, l'importo pari ad € 150,00 o alla veriore somma che l'Ill.mo Tribunale riterrà opportuna, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre al 50%, delle spese extra scolastiche, ludiche, sportive, ricreative, mediche non coperte dal SSN, preventivamente concordate o necessitate e successivamente documentate.
4. Disporre che la madre possa vedere la figlia secondo i desideri di quest'ultima, previo accertamento delle condizioni di vita ed abitative della signora;
CP_1
In via istruttoria:
Si riserva la produzione di documentazione e la deduzione di ulteriori capi di prova e relativi testi in corso di causa.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.
Per il P.M.: Visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione tra le parti, non coniugate, è nata al minore il 21.2.2010 in Persona_1
Torino.
Con ricorso depositato in data 20/11/2023, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento della figlia minore Per_
alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlia ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
All'udienza del 6.6.2024 innanzi al Giudice Relatore, parte ricorrente è stata sentita personalmente, mentre il convenuto, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Il Giudice Relatore ne dichiarava la contumacia. Esperito negativamente il tentativo di conciliazione, stante la contumacia del convenuto, il Giudice Relatore riservava l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti e con ordinanza ex art 473 bis 22 c.p.c. dell'11.6.2024 affidava la figlia minore in via esclusiva c.d. rafforzata al ricorrente, disponeva che la madre potesse incontrare la minore solo in luoghi neutri alla presenza di personale educativo e previa verifica delle sue condizioni personali. Disponeva, altresì, la presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva territorialmente competenti, invitando altresì la madre a iniziare un percorso di sostegno e di cure presso il Serd competente. Infine, disponeva un mantenimento diretto della minore a carico dei genitori e la suddivisione delle spese straordinarie al 50 % tra le parti.
All'udienza del 27.3.2025, ritenuta matura la causa per la decisione, anche alla luce delle relazioni sociali e psicologiche depositate in atti, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione. ***
Osserva preliminarmente il Collegio che, in tema di affidamento di figli nati fuori dal matrimonio, la legge 54/06, dichiarando applicabili ai relativi procedimenti le regole da essa introdotte in materia di separazione personale e divorzio, ha espresso, per tale aspetto, un'evidente equiparazione della posizione dei figli dei genitori non coniugati a quella dei figli nati dal matrimonio, senza che alcun rilievo assuma la forma del rito camerale previsto (Cass. 30.10.2009 n. 23032); tale assimilazione è stata del resto confermata dalla attribuzione dei procedimenti in questione, ex legge 219/12, al Tribunale Ordinario.
L'impianto normativo di cui alla citata legge 54/06 sull'esercizio della potestà e sull'affidamento condiviso, in caso di crisi della coppia genitoriale, ha riplasmato gli artt. 155 e ss. c.c., onde le misure applicabili - sia sotto i citati profili quanto sotto il profilo economico - risultano essere state in tal senso modificate ed oggi ulteriormente aggiornate, quanto alla soluzione dei confitti sull'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito del D. L.vo 154/13, con la previsione normativa di cui agli artt. 316 e 337 bis e segg. c.c.
Va altresì premesso che la normativa di cui alla citata legge 54/2006 prevede l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori quale regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi degli stessi e ciò in considerazione del primario interesse dei figli a continuare ad avere stabili rapporti sia con il padre che con la madre, i quali devono entrambi farsi carico delle responsabilità inerenti alla prole e all'educazione di essa.
Ciò posto, e con riferimento alla specifica vicenda in esame, il Tribunale ritiene che la figlia Per_ minore debba essere affidata in via esclusiva al padre, in applicazione dell'art. 337 quater c.c., posto che l'affidamento ad entrambi i genitori non può essere disposto in quanto, nel caso di specie, si è in presenza di indicatori di inadeguatezza genitoriale della sig.ra la quale da tempo CP_1 trascura la relazione con la figlia e si è gravemente disinteressata di provvedere tanto all'educazione, quanto al suo mantenimento: come risulta dalle dichiarazioni del ricorrente e dalle risultanze delle relazioni psicosociali in atti, dallo stesso contegno processuale della madre che non si è costituita in giudizio, la stessa ha sostanzialmente “abbandonato” la figlia da settembre 2023, rendendosi irreperibile, salvo vedere saltuariamente la figlia presso la nonna materna nell'ultimo periodo.
Gli stessi Servizi Sociali hanno rilevato la sussistenza di “vari aspetti di fragilità nel suo ruolo genitoriale”, anche in considerazione della sua dipendenza da sostanze stupefacenti, e come la convenuta abbia “mostrato totale disinteresse verso il procedimento giudiziario, mostrandosi non intenzionata a mantenere il proprio diritto di esercitare anche legalmente la responsabilità genitoriale”. Il ricorrente, del resto, ha dichiarato in udienza di non avere notizie della madre e che, allorché egli ha provato a contattarla per questioni burocratiche relative alla figlia, non ha mai avuto riscontro da lei.
Il Collegio, per la gravità degli aspetti evidenziati, unitamente alle difficoltà cui il sig.
andrebbe incontro dovendo concordare le decisioni per l'educazione e gestione della Persona_1 minore con un genitore assente, in aderenza al citato art. 337 quater ultimo comma c.c., ritiene che debba essere stabilito che le decisioni di maggior interesse per la figlia (scelte sanitarie, comprese le decisioni sulle vaccinazioni, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.) siano adottate dal ricorrente, fermo restando il diritto-dovere dell'altro genitore di vigilare sull'istruzione e sull'educazione della prole, disponendo che la minore mantenga la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il padre.
Per quanto concerne le visite tra il genitore non collocatario e la minore, il Tribunale ritiene che, previo accordo tra le parti ed in considerazione degli impegni scolastici ed extra scolastici della Per_ minore, debba disporsi che la madre possa incontrare la figlia secondo i desideri di quest'ultima, Per_ anche in ragione dell'età di (di ormai15 anni), previo accertamento delle condizioni personali della madre.
In ragione delle evidenziate criticità della convenuta contumace, il Collegio ritiene altresì che debba disporsi la prosecuzione della presa in carico da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva per il monitoraggio del nucleo ed in particolare della minore con l'attivazione di ogni forma di supporto ritenuto utile al suo benessere psico-fisico.
Passando agli aspetti economici, ciascun genitore deve provvedere alle esigenze della figlia quando la tiene con sé e, in considerazione dei redditi delle parti e della loro situazione patrimoniale, tenuto altresì conto dei periodi di permanenza della minore presso ciascun genitore ( allo stato esclusivamente a carico del padre) e degli oneri dai quali ciascuno di essi è gravato, deve essere posto a carico della convenuta un assegno mensile, annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, per contribuire al mantenimento che pare equo quantificare in € 150,00 , oltre alla partecipazione alle spese “extra” indicate in dispositivo.
Sul punto giova rilevare che il ricorrente lavora in fabbrica, guadagnando circa 1300 euro al mese, sostiene spese di affitto pari a circa 700 euro al mese e vive con la moglie, insieme alla quale ha avuto una figlia. Mentre la resistente contumace, della cui situazione reddituale nulla è dato sapere, sulla base di quanto riferito dagli operatori del Servizio Sociale avrebbe un lavoro e alloggerebbe in CP_ un dormitorio di Rivoli gestito dal .
Spese di lite
Le spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e della durata del procedimento, devono essere poste a carico della convenuta contumace, essendo il comportamento di quest'ultima ad aver indotto il ricorrente ad adire il Tribunale al fine di poter provvedere alla gestione della figlia, altrimenti inibita.
Esse vengono liquidate nella misura di seguito indicata, determinata sulla base dei parametri di cui alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 55/2014, come recentemente modificati dal DM 147/22, essendosi l'attività defensionale conclusa successivamente alla sua entrata in vigore, tenuto conto della domanda, della complessità della fattispecie, dell'impegno profuso per la redazione degli atti difensivi, della funzionalità degli stessi all'efficace svolgimento del processo:
Fase studio € 850,5
Fase introduttiva € 602
Fase decisoria € 1.452,25
Totale € 2.904,75
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis ss. c.p.c. Per_ affida la figlia minore in via esclusiva al padre, , demandando al Parte_1 medesimo le decisioni di maggior interesse per la minore ex art. 337 quater c.c. (scelte sanitarie, scolastiche, rilascio di documenti di identità per l'espatrio, attività sportive, ecc.), con residenza e collocazione presso il ricorrente. dispone che, salvo diversi e più ampi accordi tra i genitori e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore, la madre possa incontrare e tenere con sé la figlia secondo i desideri di quest'ultima, previo accertamento delle condizioni personali della madre. dispone la prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte dei Servizi Sociali e NPI/Psicologia età evolutiva competenti territorialmente per il monitoraggio del nucleo e, in particolare, della minore, con l'attivazione di ogni forma di supporto ritenuto utile al suo benessere psico-fisico. dispone che corrisponda ad a titolo di contributo Controparte_1 Parte_1 Per_ al mantenimento della figlia minore entro il 5 di ogni mese ed a partire dal mese di deposito del ricorso (novembre 2023), l'assegno di € 150,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative necessitate o previamente concordate e successivamente documentate, trovando applicazione in caso di disaccordo, il Protocollo in uso presso il Tribunale di Torino.
Dichiara tenuta e condanna a rifondere ad le spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida, per il loro intero ammontare, in € 2.904,75, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 23/05/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.