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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G.33992/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.33992/2023 promossa da
con SO unico (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante sig. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Parte_2
VIALE DI PORTA VERCELLINA 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. BRAMBILLA ELENA
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in C.F._1
opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, sig. CP_1 P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 8, MILANO, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. SISTI LORENZO MARIA MICHELE ( ), che lo rappresenta e difende C.F._2
per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di valida procura alle liti, per nullità della notifica e comunque avente ad oggetto un pagina 1 di 18 importo errato;
in via principale e nel merito, dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di merito esposte in atti, dichiarando che nulla è dovuto a CP_1 per i titoli dedotti;
in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese e competenze
[...]
processuali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, 4% C.P.A. IVA 22% e anticipazioni esenti
IVA. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, ma per mero tuziorismo difensivo ammettersi prove per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che
[...]
attiva in Italia e in Spagna, è un'impresa commerciale operante nel settore delle rappresentanze Pt_1
turistiche come agente di compagnie aeree, marittime, di autonoleggio e di servizi turistici, rivolta essenzialmente alle aziende turistiche;
2. Vero che negli anni 2020 e 2021 era agente Parte_1
generale in Italia e in Spagna della compagnia di autonoleggio Hertz, comprendente anche i marchi
Dollar e Thrifty, con i quali realizzava oltre il 90% del proprio fatturato e nel medesimo settore del noleggio auto anche di Firefly car rental;
3. Vero che promuoveva inoltre le compagnie aeree AirCalin
e air Madagascar e curava la commercializzazione presso tutta la Travel Industry della penisola dei viaggi itineranti di Vacanzeincamper.com, dei servizi di parcheggio presso gli aeroporti di MyParking
e degli alloggi turistici e case vacanza di B2Book net e di Booking.com;
4. Vero che nella sua unica sede di Milano Via D. Scarlatti n. 26 contava una ventina di dipendenti 5. Vero che la struttura commerciale era costituita oltre che da personale interno (direttore commerciale, direttore vendite, direttore marketing e n. 4 venditori divisi per territorio tra nord, centro e sud Italia, coadiuvati da n. 7 assistenti), da cinque agenti/collaboratori commerciali, anch'essi divisi per zone della penisola, tra cui nella persona del Sig. per la zona del Piemonte, Liguria e CP_1 Controparte_2
Valle D'Aosta;
6. Vero che Eravel S.r.l. attraverso il Sig. , come gli altri Controparte_2 collaboratori che operavano nel resto d'Italia, svolgeva esclusivamente un'attività di supporto ed assistenza commerciale alle agenzie turistiche del territorio, già clienti di e solo in via del Parte_1
tutto occasionale poteva capitare che la stessa passasse a un qualche contatto di potenziale Pt_1
cliente;
7. Vero che attraverso il Sig. e gli altri collaboratori esterni CP_1 CP_2
( attraverso il Sig. , , Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 Persona_2
e visitavano periodicamente le agenzie del territorio, già clienti di con il Persona_3 Parte_1
compito di dare visibilità ed enfasi alle iniziative commerciali messe in campo dalla società e fare da tramite con essa per le eventuali problematiche insorte nell'accesso alle promozioni;
8. Vero che essi dovevano inoltre effettuare un'analisi ed una verifica delle potenzialità del cliente al fine di incentivare e/o incrementare il fatturato con le stesse;
9. Vero che quasi tutte le agenzie turistiche (ADV) erano già codificate nel data base di , la quale al fine di fidelizzarle e comunque di incentivare e stimolare Pt_1
le vendite aveva stipulato accordi con diversi network di agenzie, in forza dei quali le stesse potevano pagina 2 di 18 accedere ai servizi turistici commercializzati a condizioni più vantaggiose;
10. Vero che normalmente gli agenti/procacciatori e così anche il Sig. per visitavano mediamente 4/5 CP_2 CP_1
ADV (agenzie viaggi al giorno) e 85/90 al mese 11. Vero che gli agenti/collaboratori erano tenuti a caricare sul CRM della società le visite programmate ed effettuate e le informazioni raccolte di carattere operativo e commerciale, come da doc. 25 e 34 che mi si rammostrano a titolo esemplificativo;
12. Vero che i suddetti doc. 25 e 34 rappresentano le schermate del CRM in uso agli agenti per carcare le visite programmate presso le ADV;
13. Vero che i dati caricati dagli agenti/procacciatori venivano esaminati ogni quindici giorni / un mese dal direttore commerciale Sig.
e discussi con il collaboratore, per le azioni da implementare e/o per i necessari Parte_3
correttivi, come da corrispondenza mail che si produce a titolo esemplificativo per l'anno 2019 sub docc. 24 e 35; 14. Vero che a seguito e per effetto dello scoppio all'inizio di marzo 2020 dell'epidemia da COVID – 19 a tutti nota e del conseguente lockdown in Italia e nel mondo intero, ha visto Pt_1
annullate tutte le prenotazioni e i viaggi programmati e cancellati tutti i voli a causa del divieto generale degli spostamenti;
15. Vero che nella seconda metà del mese di marzo 2020, a lockdown iniziato, essendo l'attività dei collaboratori sul territorio sospesa di fatto, la società tramite il proprio direttore vendite, Sig. comunicava a tutti i collaboratori esterni la volontà di sostenerli Parte_3 con il riconoscimento di un contributo di solidarietà di € 300,00 (eguale per tutti) in sostituzione del compenso contrattuale fisso, da fatturare alle normali scadenze mensili in luogo del compenso fisso contrattuale;
16. Vero che tutti i collaboratori si dimostrarono grati per tale sostegno e da aprile 2020 in poi fatturarono detto contributo mensile, regolarmente pagato da;
17. Vero che da aprile 2020 Pt_1 in poi sino alla fine dell'anno le agenzie turistiche lavoravano prevalentemente in modalità smart working;
18. Vero che nel medesimo periodo le visite in loco presso le suddette agenzie viaggio del
Sig. per così come degli altri agenti e collaboratori, sono Controparte_2 CP_1
quasi del tutto mancate;
19. Vero che nel periodo in oggetto è mancata qualunque attività di supporto ed assistenza commerciale da parte degli agenti e collaboratori alle agenzie;
20. Vero che le problematiche operative derivanti dall'annullamento delle prenotazioni e dei servizi erano gestite dal personale della sede di di Milano in servizio a rotazione presso l'help-desk attivo da remoto, Pt_1
idem per le poche prenotazioni che venivano richieste da giugno in poi;
21. Vero che per mantenere i contatti e solidarizzare, , nella persona del direttore commerciale Sig. aveva Pt_1 Parte_3 organizzato una call settimanale, della durata di mezz'ora circa, il lunedì mattina, cui erano invitati gli agenti e collaboratori, ma senza alcun obbligo di partecipazione, per salutarsi e confrontarsi sull'evoluzione della situazione generale di salute e di mercato;
22. Vero che eventuali informazioni sia di carattere commerciale che operativo erano fornite sempre dalla sede alle agenzie clienti a mezzo pagina 3 di 18 newsletter, con il supporto telefonico della sede, ove richiesto, come da newsletter che mi si rammostrano, inviate con il servizio “mail up”, sub doc. 22 (cartella zippata di file newsletter); 23.
Vero che per mantenere i rapporti con le agenzie clienti ed occupare il tempo, nel periodo Parte_1
da aprile a dicembre 2020 organizzò 2/3 webinar informativi su base nazionale o regionale, aventi ad oggetto i servizi commercializzati, cui i collaboratori erano invitati ad assistere da remoto con collegamento GoToMeeting, pur senza alcun obbligo;
24. Vero che i collaboratori che partecipavano su base volontaria assistevano come uditori o al massimo facevano un saluto;
25. Vero che la creazione dei contenuti e la loro esposizione era riservata al personale della sede di;
26. Vero che l'unica Pt_1
attività espletata su base volontaria era la condivisione sui social di tali iniziative come mezzo pubblicitario;
27. Vero che nel medesimo periodo sono mancate del tutto le riunioni quindicinali e/o mensili con la direzione commerciale – Sig. – per l'analisi dei dati caricati sul sistema Parte_3
CRM di reportistica degli agenti e collaboratori e delle eventuali criticità emerse;
28. Vero che il fatturato e le prenotazioni nella zona assegnata a ( ) durante CP_1 Controparte_2
l'intero anno 2020 sono diminuite rispetto al 2019 di oltre il 70% (per la precisione 76,65% per fatturato e 71,20 per prenotazioni, percentuali comprensive dell'attività dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, che è stata piena precedendo la diffusione dell'epidemia), come da tabella di cui a foglio di precisazione delle conclusioni;
27. Vero che nella seconda metà dell'anno 2020 solo le agenzie di business travel hanno ripreso a prenotare in misura ridotta rivolgendosi alla sede di per Parte_1
eventuale necessità di supporto operativo;
28. Vero che da ottobre 2020 introdusse la Sig.ra Pt_1
come ulteriore risorsa del customer Service, deputata a fornire assistenza alle agenzie Parte_4
viaggi e a tutta la clientela su preventivi, prenotazioni e post noleggio, come da doc.23 che mi si rammostra;
A testi: -Emanuele Parte_3 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_4
-rigettare tutte le istanze istruttorie e non di parte opposta in quanto destituite di ogni
[...]
fondamento ed inammissibili.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sussistendone i requisiti ex art.648 c.p.c.; in via principale, rigettare l'opposizione e le domande tutte formulate da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto per tutti i motivi di cui sopra. In ogni caso, condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e dei
[...]
compensi di lite del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario. Il
pagina 4 di 18 tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art.4 D. Lgs.
n.231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. In via istruttoria, previo, occorrendo, ordine di esibizione all'opponente della corrispondenza e-mail tutta inviata e ricevuta sulla casella di posta elettronica dall'opposta ), ammettersi prova per testi e Email_1 interrogatorio formale, se ritenuta necessaria, e senza con ciò accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, sulle circostanze in fatto. Si richiede sin d'ora l'ammissione alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi della controparte. Con esplicita riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire ed articolare capitoli di prova e di indicare le generalità dei testi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.09.2023, Parte_1 con SO CO ( ”), ha opposto davanti al Tribunale di Milano il decreto
[...] Pt_1
ingiuntivo n.12147/2023, del 19.07.2023, emesso sub R.G. n.26888/2023 e notificatole via PEC il
19.7.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di €12.600,00 a titolo di CP_1
compenso per il periodo intercorso tra aprile 2020 e gennaio 2021, oltre interessi di mora e spese.
ha lamentato la nullità del decreto in quanto la procura alle liti non indicava il nome del legale Pt_1
rappresentante della società; inoltre, ha contestato la nullità della notifica per allegazione di un decreto privo di numero e data di deposito, l'erroneità dell'importo ingiunto, la mancanza di idonea prova scritta e l'insussistenza del credito azionato.
Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 05.12.2023, ha contestato le eccezioni CP_1
avversarie di nullità del decreto e della sua notifica e sostenuto la fondatezza del credito ingiunto.
La prima udienza, fissata dall'attrice per il 15.02.2024, è stata differita ex art.171-bis, comma 3, cpc al
28.03.2024 e, successivamente, al 15.05.2024, su richiesta dell'avv. Brambilla – impedita ersonalmente
-assentita dall'avv. Sisti.
Le parti hanno depositato ciascuna tutte le memorie integrative previste dall'art.171-ter cpc.
Alla prima udienza, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e conclusioni ed opponendosi a quelle di controparte. Il Tribunale ha ritenuto superflua la prova orale articolata dalle parti, avuto riguardo ai documenti prodotti, e ha valutato che la causa fosse di pronta soluzione. Il Tribunale ha poi respinto l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviato per la rimessione in decisione all'udienza del 04.12.2024. Sono stati assegnati alle parti i termini massimi ex art.189 cpc e l'udienza è stata sostituita, ex art.127-ter cpc, dal deposito di note scritte entro il 04.12.2024.
pagina 5 di 18 Le parti hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche ex art.189 cpc.
Nelle proprie note di trattazione scritta, richiamate le proprie deduzioni, ha insistito per CP_1
l'accoglimento delle proprie conclusioni. La difesa di , richiamate tutte le difese svolte e Pt_1
contestate le deduzioni avversarie, ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese e competenze processuali come da nota spese depositata, e ha chiesto che la causa sia trattenuta in decisione.
* * *
La vicenda dalla quale è sorta la lite si può riassumere come segue.
è una società che opera come agente di compagnie aeree, marittime, autonoleggi e servizi Pt_1
turistici, che collabora con società attive nel settore turistico. Per svolgere la propria attività, si Pt_1
avvale, a sua volta, di cinque agenti, tra i quali anche CP_1
ed infatti, avevano stipulato un contratto di agenzia di durata annuale (il “Contratto”), Pt_1 CP_1 con decorrenza dall'01.01.2019 e rinnovabile tacitamente salvo disdetta, con il quale si era CP_1
impegnata a «promuovere la conclusione di contratti di vendita per conto della Società Mandante
[ ]» (art. 1 Contratto, doc. 01 , secondo le modalità dettagliate nell'art.9 e nelle zone Pt_1 CP_1 determinate dall'All. “A” al Contratto (segnatamente, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta: doc.01, p.8).
In cambio, si era obbligata a corrispondere «a compenso dell'opera prestata dall'Agente […] la Pt_1 provvigione concordemente determinata nell'allegato “B”» (art.10 Contratto), che veniva
«determinata nella misura fissa mensile di € 1.400,00 (soggetta ad IVA ENASARCO e Ritenuta
d'acconto)» (doc.01 p.9). Nella prospettazione di , il compenso in misura fissa si era CP_1 Pt_1
giustificato perché gli agenti, come svolgevano in via «del tutto prevalente, per non dire CP_1
esclusiva» attività di supporto e assistenza commerciale alle agenzie turistiche, restando l'attività di acquisizione dei contratti «marginale e residuale, ovvero sporadica ed occasionale» (comparsa
, p.5). Pt_1
Le parti avevano previsto che «le clausole di cui al presente contratto sono essenziali e inscindibili.
Ogni variazione in deroga avrà valore solo se approvata per iscritto» (art.27 Contratto, doc.01
, che «qualsiasi modificazione o integrazione del presente contratto richiede la forma scritta a CP_1 pena di nullità» (art.28 Contratto, doc.01 e che «l'eventuale tolleranza da parte della CP_1
Mandante o dell'Agente di infrazioni anche reiterate alle obbligazioni derivanti dal presente contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare in ogni caso la validità sia delle altre clausole del presente contratto, sia di quelle violate» (art.28.1. Contratto).
pagina 6 di 18 A causa della pandemia da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti presi dal Governo per limitare la diffusione del contagio, espone di aver subito «un brusco arresto» nella propria attività, che Pt_1
sarebbe solo in parte ripresa a giugno 2020 (comparsa , p.6). Pt_1
Il 23.03.2020, il direttore vendite di , sig. aveva inviato ad altri collaboratori di Pt_1 Parte_3
( Director Finance & HR di , e ) Pt_1 Testimone_4 Pt_1 Controparte_5 Testimone_2 un'e-mail del seguente tenore: «come da accordi ho chiamato tutti i nostri Agenti Enasarco a cui ho comunicato che dal 1° Aprile verrà riconosciuto un importo forfettario di solidarietà pari a 300 euro.
Tutti si sono dimostrati comprensivi e hanno ringraziato per ciò che gli è stato offerto» (doc. 06
). Qualche ora dopo, Director Finance & HR, aveva inviato agli agenti Pt_1 Testimone_4
un'e-mail, recante l'oggetto «contributo di solidarietà», in cui aveva scritto «come da accordi telefonici intercorsi con la presente sono a confermarvi che a decorrere dal mese di aprile 2020 vi riconosceremo un contributo di solidarietà pari ad euro 300,00 mensili in sostituzione degli importi precedentemente concordati. Rimaniamo in attesa delle fatture, pari al sopra indicato importo, alle scadenze mensili previste» (doc. 07 GDSM).
Erano seguite le risposte adesive, espresse via e-mail, di alcuni agenti (docc.08 e 09 ), tra i quali Pt_1
non risulta figurare CP_1
Da aprile 2020 a novembre 2020, i vari agenti avevano fatturato regolarmente l'importo di €300, indicando nella fattura la causale «contributo di solidarietà» (doc.10 ), compresa Pt_1 CP_1
(docc.33 ), con fatture recanti la menzione «contributo mese di […]». L'ultima fattura, relativa a Pt_1
novembre 2020, risulta emessa il 3.12.2020 (doc. 33 , p. 8). Pt_1
Il 31.8.2020, aveva inviato agli agenti un'e-mail con la quale, premesso che «il mercato Parte_3
è ancora fermo e ben lontano dai volumi che siamo soliti gestire» e che «molte ADV che fanno continuano ad operare in smart-working», concludeva che «per il momento l'attività Parte_5 commerciale rimane sospesa fino alla fine dell'anno (31/12/2020)» (doc. 11 ). A questa mail Pt_1
aveva risposto un altro agente, chiedendo conferma di poter continuare ad «emettere Persona_2 fattura per i 300 euro fino a dicembre […] come sorta di sostegno», ottenendo riscontro positivo dal medesimo (doc. 12 ). Pt_3 Pt_1
A ottobre 2020, riporta di avere avvisato gli agenti di intendere cessare i rapporti a fine anno Pt_1
(comparsa , p.7). Pt_1
Il 30.12.2020, a mezzo dei propri legali, aveva diffidato la a pagare €10.736,00 IVA CP_1 Pt_1
inclusa, a titolo di differenze tra la somma pattuita come compenso per i mesi da aprile a novembre pagina 7 di 18 2020 e la somma effettivamente corrisposta (€2.928,00 IVA inclusa), oltre interessi ex D. lgs.
n.231/2002 e spese legali per €600,00 (doc.14 ). Pt_1
Il 22.01.2021, aveva inviato a mezzo PEC a una missiva avete a oggetto «risoluzione Pt_1 CP_1 contratto di agenzia dell'1.01.19 ex artt.1218, 1256, 1463 e 1464 cod. civ.», in cui «considerato il perdurare della situazione di fermo del turismo per effetto dei divieti di spostamento confermati dalla normativa vigente sia in ambito nazionale che internazionale e la conseguente Vs. totale inattività cui siete, Vs. malgrado, costretti, siamo a comunicarVi l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ.» (doc.04 e doc.16 ). CP_1 Pt_1
Il 23.01.2021, aveva risposto alla diffida del 30.12.2020 a mezzo dell'avv. Brambilla, Pt_1
contestando le pretese ivi avanzate, osservando che il pagamento del contributo di solidarietà era sempre seguito alla fatturazione dei relativi importi, senza riserve, e ribadendo l'avvenuta risoluzione del contratto ex artt.1218, 1256, 1463, 1464 c.c. (doc. 15 ). Pt_1
Il 28.01.2021, aveva trasmesso la fattura n.63 dell'11.01.2021, per «provvigioni mese di CP_1 dicembre 2020», quantificate in €1.400,00 (doc. 1 ), contestata da il giorno seguente, via Pt_1 Pt_1
PEC (doc.17 ). Pt_1
Il 04.02.2021, aveva poi emesso le fatture n.1, per €8.800 a titolo di «saldo provvigioni anno CP_1
2020» (doc.18 ) e n.2, per €1.400 a titolo di «provvigioni gennaio 2021» (doc.19 ), Pt_1 Pt_1
contestate da con PEC del 09.02.2021 per le medesime ragioni già esposte (doc.20 ). Pt_1 Pt_1
Il 18.3.2021, aveva comunicato ad la liquidazione del FIR per il 2020 e dell'indennità Pt_1 CP_1 suppletiva di clientela (doc.21 ), che l'opponente prospetta essere state incassate dall'opposta Pt_1
senza sollevare contestazioni (comparsa GDSM, p.9).
Il 19.7.2023, ha notificato a il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano con CP_1 Pt_1 cui le è stato ordinato di pagare € 12.600, oltre accessori come per legge, gli interessi come da domanda, le spese della procedura monitoria, liquidate in €800 per compensi ed €145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA (ove non recuperabile n virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende.
* * *
1. Nullità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea procura alle liti
L'opponente eccepisce anzitutto la nullità del decreto opposto, in quanto la procura rilasciata da Pt_1
per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo non contiene il nome del legale rappresentante e CP_1
risulta sottoscritta tramite una firma del tutto illeggibile. Né si potrebbe sopperire a queste mancanze riferendosi al ricorso, in quanto il rappresentato è indicato come «legale rappresentante pro tempore».
pagina 8 di 18 L'eccezione è infondata.
Secondo la medesima giurisprudenza citata dall'attrice, «l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (così, Cass., S.U., 7 marzo 2005, n.
4814)» (Cass. civ. 6426/2021).
Dal registro delle imprese – come risultanti dalla visura depositata con la comparsa di costituzione e risposta (doc.06 – si evince che «la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed CP_1
in giudizio spetta al presidente del consiglio» (p.4) e che tale carica sia rivestita da CP_2 [...]
nominato il 23.10.2003 con una durata in carica illimitata, senza che, peraltro, risulti CP_2
revoca alcuna della procura in parola (in tema, Cass.n.6292/'98 e n.5319/'07). Il riferimento è corroborato anche dal Contratto, che risulta sottoscritto proprio dal sig. e dalla CP_2
circostanza che la missiva relativa al riconoscimento del contributo di solidarietà era stata indirizzata proprio al medesimo sig. (doc. 7 ). CP_2 Pt_1
Pertanto, il fatto che la firma apposta alla procura sia illeggibile e che il nome del conferente la procura non risulti dalla procura medesima è, nel caso di specie, irrilevante, potendosi ricavare aliunde tale dato.
* * *
2. Nullità della notifica del decreto ingiuntivo
GDSM lamenta la nullità della notifica del decreto, in quanto privo della firma digitale e perché privo di data di deposito e di pubblicazione e, quindi, contrariamente da quanto attestato, difforme da quello contenuto nel fascicolo telematico.
L'eccezione, nelle sue due articolazioni, è infondata.
La circostanza che il decreto ingiuntivo notificato non fosse firmato digitalmente non rende nulla la notifica, se ha raggiunto ugualmente il suo scopo ex art.156, comma 3, cpc.
La notifica del decreto ingiuntivo ha lo scopo di fare conoscere al debitore le pretese attoree e le loro ragioni e permetterne l'eventuale opposizione. L'elemento rilevante, ai fini del raggiungimento dello scopo di una notifica nulla per difetto di sottoscrizione, è la sua riferibilità a chi ne appare l'autore
(Cass. civ. 8815/2020; Cass. civ. 11793/2018). Pertanto, la mancanza di sottoscrizione del difensore,
pagina 9 di 18 nella copia dell'atto introduttivo notificata al convenuto, non comporta la nulla della notifica se, dalla copia notificata, si può desumere la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato (Cass. civ.
8815/2020; Cass. civ. 11793/2018). Naturalmente, l'art. 156, comma 3, cpc vale anche per le notifiche a mezzo PEC (Cass. civ. 8815/2020).
Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata via PEC dall'avv. Sisti (doc. B
). Il messaggio di posta elettronica aveva tra gli allegati il ricorso per decreto ingiuntivo, la Pt_1
relata di notifica e la procura, che risultano tutte firmate digitalmente dal medesimo avv. Sisti, che compare anche nell'intestazione del ricorso. In particolare, nella relata di notifica si legge: «Io sottoscritto Avv. LORENZO MARIA MICHELE SISTI (C.F. ) iscritto all'albo C.F._2
degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di (C.F./P.IVA ), nel cui interesse si procede CP_1 P.IVA_2
alla presente notificazione, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c., allegata alla presente notifica NOTIFICO Il presente Ricorso per Decreto Ingiuntivo ed il pedissequo
Provvedimento di Ingiunzione (D.I.N. 12147/2023], emesso dal Giudice del Tribunale di Milano - dott.
NZ BA – in data 19/07/2023 e pubblicato in data 19/07/2023 a Parte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
all'indirizzo di posta elettronica estratto da dall'indice nazionale degli indirizzi Email_2
PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)».
Pertanto, può dirsi certamente provata la provenienza della notifica da procuratore abilitato munito di mandato.
In secondo luogo, l'opponente eccepisce la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo perché privo di data di deposito e pubblicazione, e, quindi, contrariamente a quanto attestato dall'avv. Sisti, diverso da quello presente su consolle PCT.
Anche questa eccezione è infondata.
Anche ipotizzando che l'assenza della data di deposito e pubblicazione nel decreto ingiuntivo notificato costituiscano una difformità tra la copia notificata e quella presente a consolle tale da astrattamente provocare la nullità della notifica, è dirimente osservare che la notifica via PEC ha raggiunto il proprio scopo ex art.156, comma 3, cpc: la , infatti, ha ugualmente potuto visionare il fascicolo Pt_1
telematico e opporsi al decreto ingiuntivo, dando vita al presente procedimento (per un caso in cui la replica alle argomentazioni della controparte è stata valutata come raggiungimento dello scopo della notifica, nonostante la violazione delle Specifiche tecniche del PCT in materia di attestazione di conformità, Cass. civ. n.14369/2018).
pagina 10 di 18 Inoltre, l'opponente, costituitosi, ha potuto verificare, per via telematica, la conformità della copia notificata all'originale emesso dall'Ufficio, dotato di numero di repertorio data di emissione e sottoscrizione del giudice che l'ha emesso.
* * *
3. Nullità del decreto ingiuntivo per erroneità dell'importo ingiunto
eccepisce la nullità del decreto in quanto l'importo ingiunto sarebbe errato per eccesso. Pt_1 CP_1 infatti, avrebbe azionato gli importi portati dalle fatture n.63 dell'11.1.2021, pari a €1.400 (doc. 03
, la fattura n.1 del 4.2.2021, per €8.800 (doc. 05 , e la fattura n.2 del 04.02.2021, per CP_1 CP_1
€1.400 (doc. 05 , tutte oltre oneri fiscali e previdenziali, per un totale di €11.600,00. Tuttavia, il CP_1 decreto ingiuntivo, sulla scorta del ricorso, è stato emesso per €12.600,00.
L'eccezione di erroneità della somma ingiunta, seppur possa dirsi astrattamente fondata, in quanto effettivamente l'importo richiesto nel ricorso e concesso con il decreto eccede la somma che risulta portata dalle fatture, al netto degli oneri citati, resta, tuttavia, irrilevante, poiché superata dalle considerazioni che seguono.
* * *
4. L'idoneità delle fatture azionate a costituire “prova scritta” ex art.634, comma 2, cpc
lamenta anche l'inidoneità della fattura n.63 a fondare la concessione del decreto ingiuntivo, in Pt_1
quanto la numerazione della fattura sarebbe incompatibile con la data di emissione, anche considerato che la fattura del 04.02.2021 era la n.1 (doc. 04 . Questa circostanza denoterebbe CP_1
l'inaffidabilità della contabilità sociale, tale da togliere valore a tutte le fatture azionate.
L'eccezione è infondata.
Il nuovo art.634 comma 2 cpc, modificato dal recentissimo d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164, (c.d.
“correttivo” alla Riforma Cartabia) ha chiarito che «per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall' ». Controparte_6
Anche prima della novella, la stessa conclusione era stata raggiunta da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. lav., 12.4.2023, n. 418; Trib. Bergamo, 16.3.2023, n.
546; Trib. Verona, 29.11.2019). Infatti, il Sistema di Interscambio, che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili: non semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l . Coerentemente, l'art.1, comma 3- Controparte_6
ter d.lgs. 5 agosto 2015, n.127 esonera i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica in via pagina 11 di 18 esclusiva mediante il Sistema di Interscambio dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt.23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.
Ne deriva che «per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art.634, comma 2 c.p.c., ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare» (Trib. Torino, cit.; Trib. Verona, cit.).
Nel caso di specie, anche a voler ipotizzare che la numerazione sia errata, in quanto incompatibile con il periodo dell'anno di emissione della fattura e con la numerazione di quella immediatamente successiva (la n. 1 del 4.2.2021), tuttavia, considerato quanto appena precisato circa la sufficienza della fattura elettronica in sé considerata ad emettere decreto ingiuntivo ex art.634, comma 2, cpc, e considerato che l'inserimento del numero della fattura avviene manualmente e con la possibilità di partire dai dati di precedenti fatture (significativamente, la fattura emessa il 3.12.2020 era la n.59: doc.33 , p.8), l'eventuale errore materiale non priva di valore la fattura elettronica, ai limitati Pt_1
fini del procedimento monitorio.
5. L'insussistenza del credito azionato in via monitoria
Nel merito, eccepisce l'insussistenza del credito azionato da per tre ragioni: l'opposta Pt_1 CP_1
non avrebbe provato lo svolgimento della prestazione a cui era tenuta;
le parti si sarebbero accordate per sostituire il compenso provvigionale con il contributo mensile di solidarietà da € 300 e il compenso si sarebbe comunque ridotto ex art.1464 c.c., a fronte dell'impossibilità parziale della prestazione dell'agente. Sotto altro profilo, l'opponente invoca un potere giudiziale di riduzione ad equità del contratto colpito da sopravvenienze imprevedibili e incontrollabili, come rimedio all'inadempimento di un obbligo di rinegoziazione desumibile dall'art.1375 c.c.
***
5.1. L'onere della prova dell'adempimento della prestazione
eccepisce l'infondatezza del credito azionato perché l'agente non avrebbe provato di avere Pt_1
eseguito la prestazione di cui la provvigione costituisce il compenso.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi faccia valere un diritto in giudizio. Pertanto, il documento fiscale non dimostra l'esistenza del credito, che dovrà essere provato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(Cass. civ. 19944/2023; Cass. civ. 26048/2024).
pagina 12 di 18 Ebbene, i principi generali in tema di onere della prova in materia di inadempimento di obbligazioni prevedono che il creditore che agisca per l'adempimento debba provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre si possa limitare ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore, invece, è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. La stessa ripartizione dei carichi probatori, a parti invertite, si applica qualora il debitore eccepisca l'inadempimento della controparte ex art.1460 c.c.: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'inadempimento altrui, mentre il creditore/attore dovrà dimostrare di avere adempiuto o che il termine per farlo non era ancora scaduto. Questi criteri restano inalterati anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. 23479/2024 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. civ. 3373/2010).
È poi necessario ricordare che, nei contratti corrispettivi e commutativi, la controprestazione, anche ove prevista in misura fissa, è dovuta solamente se la prestazione è stata effettivamente eseguita, e non per il solo fatto di essere stata promessa. In caso di inadempimento del contraente tenuto ad eseguire per primo – anche non imputabile, trattandosi di istituto a protezione della corrispettività tra le prestazioni
(Cass. civ. 20939/2017; Cass. civ. 21973/2007; Cass. civ. 3787/2003) -il secondo può sollevare l'eccezione ex art.1460 c.c. e rifiutarsi di adempiere a propria volta (Cass. civ. 9644/2018). Opinare diversamente significherebbe stravolgere la ripartizione convenuta dei rischi, avvicinando il contratto a un accordo aleatorio, dove una parte ha sempre e comunque il diritto a percepire l'intero compenso nonostante il proprio inadempimento o l'impossibilità di svolgere la prestazione. E se le parti ben possono stipulare contratti convenzionalmente aleatori ex art.1469 c.c., una tale volontà deve potersi desumere dal contratto, espressamente o implicitamente (Cass. civ. 12453/2018 e Cass. civ. 948/1993).
Il contratto di agenzia è un contratto sinallagmatico e commutativo;
pertanto, il semplice fatto che le parti avessero pattuito un compenso fisso mensile non dà all'agente il diritto di pretendere la provvigione promessagli anche a prescindere dallo svolgimento della propria prestazione.
L'agente ha ottenuto in via monitoria la condanna del preponente al pagamento delle provvigioni e il preponente ha opposto il decreto ingiuntivo eccependo di nulla dovere, in quanto, a causa della pandemia di Covid-19 e dei provvedimenti assunti per fronteggiarla, non aveva svolto le CP_1
prestazioni di cui le somme richieste rappresentano il compenso (cfr. comparsa GDSM, pp.9 ss.).
L'eccezione di si può qualificare come un'eccezione di inadempimento che, come visto, non Pt_1 presuppone l'imputabilità dell'inesecuzione altrui, trattandosi di strumento a protezione del nesso di corrispettività tra le prestazioni e dell'interesse a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione. Pertanto, è ora a dovere dimostrare di avere svolto le prestazioni CP_1 remunerate con la provvigione mensile di €1.400 (art.10 Contratto e suo All. “B”, doc.01 . CP_1
pagina 13 di 18 Il Contratto impegnava a «promuovere la conclusione di contratti di vendita per conto della CP_1
Società Mandante [ ]» (art. 1 Contratto, doc. 01 , a «promuovere e sviluppare le vendite Pt_1 CP_1 dei servizi commercializzati dalla Società Mandante nelle zone […] assegnate» (art. 2) e a «operare con i clienti secondo le istruzioni e le direttive impartite dalla mandante, visitare assiduamente la clientela, informare la Mandante su eventuali elementi che potessero ritenersi utili per migliorare le vendite e il servizio nella zona assegnata […]» (art.9). È necessario, quindi, verificare se abbia CP_1
provato di avere svolto queste attività nei periodi per i quali ha richiesto le provvigioni, ossia aprile
2020 -gennaio 2021 (docc.03 e 05 . CP_1
L'opposta non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Nella comparsa di costituzione e risposta di si rinviene solo un apodittico riferimento allo CP_1 svolgimento dell'attività, senza riferimento a documenti o a qualsiasi altro mezzo di riscontro
(comparsa, p.7, par.5: «peraltro, in tale contesto continuava ad operare (peraltro con un CP_1
indirizzo mail aziendale, poi chiuso dalla stessa preponente)»; conclusionale, p.3, dove si aggiunge che i ritmi di lavoro di sarebbero addirittura aumentati nel periodo emergenziale). CP_1
Né è sufficiente il riferimento a una «promessa della preponente di procedere, terminato il periodo di difficoltà, a saldare all'agente quanto dovuto» (comparsa p.7, par.3; conclusionale, p.2), del tutto apodittico e sfornito di prova.
I capitoli di prova articolati da nella memoria ex art.171-ter, n.2, cpc, già dichiarati CP_1 inammissibili con l'ordinanza emessa all'esito della prima udienza del 15.5.2024, sono rispettivamente inammissibili perché:
10) la circostanza è provata documentalmente (doc. 01 ; CP_1
11) il capitolo di prova testimoniale è valutativo: il verbo “sospendeva”, infatti, implica una valutazione circa la sussistenza di un accordo sul titolo in virtù del quale erano stati corrisposti i
€ 300 e sui rapporti tra questi versamenti e la provvigione pattuita nel Contratto;
12) la circostanza è provata documentalmente (doc. 07 ); Pt_1
13) il capitolo è articolato in maniera difficilmente comprensibile, è valutativo nella parte in cui si riferisce «al rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale» e, nella parte in cui allude a una «promessa di di procedere, terminato il periodo di difficoltà, a saldare Pt_1
quanto dovuto», è generico, non risultando circostanziate le modalità di tempo e di luogo in cui questa promessa sarebbe stata resa, né le modalità e i tempi con cui sarebbe dovuto avvenire il saldo della differenza tra compensi e contributo di solidarietà. Ancora, il riferimento all'ipotizzata promessa introduce un elemento aggiuntivo rispetto alle dichiarazioni dei docc. 07
pagina 14 di 18 e 12, che sono documenti scritti: pertanto, la prova testimoniale potrebbe essere ammessa solo nei limiti dell'art. 2723 c.c., su cui nulla è stato dedotto;
14) la circostanza della corresponsione del denaro è provata documentalmente dai docc. 07 e 12
e dalle fatture emesse dalla stessa è valutativo quanto allo scopo di «far fronte Pt_1 CP_1
alle esigenze immediate»;
15) il capitolo di prova è del tutto generico, non indicando tempi, luoghi e modi delle attività asseritamente svolte;
16) la circostanza è irrilevante;
17) la circostanza dell'organizzazione di alcune riunioni non è contestata da che, anzi la Pt_1
ammette (cfr. comparsa , p. 10) e, comunque, è irrilevante ai fini della prova dello Pt_1 svolgimento dell'attività contrattualmente dovuta da parte di perché le riunioni erano CP_1
organizzate da , la partecipazione era facoltativa, coinvolgevano gli agenti e non la Pt_1
clientela e non si possono qualificare come adempimento delle obbligazioni previste dal
Contratto;
18) la circostanza è irrilevante. Non è qui in discussione la capacità finanziaria di , quanto lo Pt_1
svolgimento, da parte di delle attività a fronte delle quali era previsto il corrispettivo CP_1
fisso mensile richiesto in giudizio.
La richiesta di ordine di esibizione della corrispondenza e-mail «tutta inviata e ricevuta sulla casella di posta elettronica dall'opposta» è generica ed esplorativa e, dunque, in contrasto con l'art.94 disp. att. cpc.
La sentenza del Tribunale di Modena n. 500/2023 del 30.11.2023, che ha condannato a pagare Pt_1 al sig. – altro agente di -una somma a titolo di differenze tra le provvigioni Persona_2 Pt_1
maturate e i contributi di solidarietà versati, non è utilmente invocabile in questa sede. Il dictum riguarda un soggetto diverso dalla la cui eventuale attività nel periodo pandemico nulla dice CP_1 quanto a quella dell'odierna opposta. Inoltre, la prova dello svolgimento di alcune attività è stata ottenuta mediante capitoli di prova testimoniale di cui non si conosce l'articolazione (peraltro, il teste non è stato neppure menzionato come possibile testimone in questo procedimento); mentre Tes_5
quelli dedotti in questo giudizio, sono stati giudicati inammissibili.
Pertanto, va accolta la prima eccezione formulata da , relativa all'assenza di prova dello Pt_1
svolgimento della prestazione di cui la provvigione rappresenta il corrispettivo e il decreto opposto va revocato.
*
pagina 15 di 18
5.2. L'accordo circa la corresponsione del contributo di solidarietà
Ad abundantiam, quanto all'eccezione relativa all'accordo per la corresponsione, in sostituzione della provvigione, di un contributo di solidarietà per €300,00, -eccezione replicata in conclusionale da che lamenta il difetto di forma scritta convenzionale di tale ipotizzato accordo –si rileva quanto CP_1
segue.
Secondo la giurisprudenza prevalente, «le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente» (Cass. civ. 12344/2003;
Cass. civ. 13277/2000; Trib. Monza, 25.3.2008, n. 825; App. Roma, 6.3.2007, n. 1102).
Per esempio, una rinuncia tacita è stata ravvisata nella «reiterata esecuzione degli ordini in forma verbale, senza alcuna contestazione da parte degli attori […], incompatibile con la volontà di mantenere il patto sulla forma scritta ad substantiam» (Trib. Monza, cit.), o nella circostanza che la parte che contesta la trasgressione della forma convenzionale avesse «continuato ad usufruire delle prestazioni» della controparte (App. Roma, cit.), o, ancora, nella constatazione che il proponente, che lamentava la trasgressione della forma prevista per l'accettazione, avesse dimostrato «in modo inequivoco […] di avvalersi dell'accettazione e di dirimere prontamente l'obiettiva incertezza della situazione, ossia di rinunziare a far valere il difetto di forma e di ritenersi vincolato al contratto in tal modo concluso dando in concreto esecuzione alla convenzione senza protestare per il mancato rispetto della clausola relativa alla forma posta» (Cass. civ. 12344/2003, sottolineatura nostra).
Gli artt.27 e 28 del Contratto prevedevano la forma scritta ad substantiam per le sue variazioni in deroga, modificazioni o integrazioni. Come visto, l'All. B quantificava la provvigione in € 1.400 mensili.
Con mail del 23.3.2020, aveva comunicato a tutti gli agenti che «come da accordi Parte_3
telefonici intercorsi con la presente sono a confermarvi che a decorrere dal mese di aprile 2020 vi riconosceremo un contributo di solidarietà pari ad euro 300,00 mensili in sostituzione degli importi precedentemente concordati. Rimaniamo in attesa delle fatture, pari al sopra indicato importo, alle scadenze mensili previste» (doc. 07 GDSM).
Da aprile a dicembre 2020, ha cessato di emettere fatture da €1.400 a titolo di provvigioni e ha CP_1 iniziato a fatturare importi di €300 a titolo di «contributo mese di […]» (doc.33 : la prima Pt_1 fattura per €300 è la 25/2020, emessa il 04.05.2020; l'ultima è la 59/2020, emessa il 3.12.2020). Solo il pagina 16 di 18 30.12.2020, ha diffidato per il pagamento delle somme asseritamente ancora dovute CP_1 Pt_1
(doc.14 ). Pt_1
Il contegno tenuto da dal 04.05.2020 al 03.12.2020 è certamente incompatibile con il CP_1
mantenimento del requisito della forma scritta a pena di nullità per le modifiche del Contratto e ne comporta rinuncia tacita, alla luce della giurisprudenza citata in precedenza. Pur trattandosi di obbligo di carattere fiscale, è estremamente significativo che abbia scelto di fatturare, per svariati mesi, CP_1 proprio la somma di € 300, apponendo la causale «contributo mese di…», senza sollevare alcun tipo di contestazione per otto mesi, fino alla diffida del 30.12.2020 (doc.14 ). Pt_1
Né a questo osta l'art.28.1. del Contratto, che disciplina gli atti di tolleranza: in questo caso, infatti, non ha semplicemente tollerato un'ipotetica violazione commessa dalla controparte, ma ha dato CP_1 seguito alla modifica proposta da nell'e-mail sub doc.07, con rinuncia alla forma convenzionale Pt_1
pattuita.
Non si può sostenere che il contributo di solidarietà fosse da versarsi in aggiunta alle provvigioni, perché questo è inconciliabile: con il tenore letterale della mail sub doc.07 , che parla di Pt_1
“sostituzione”, con la dicitura di “contributo di solidarietà” e con il contesto di difficoltà che ha caratterizzato gli eventi.
Neppure si può sostenere che abbia proceduto in via unilaterale ed arbitraria, vista la protratta Pt_1
condotta adesiva, in totale assenza di contestazioni, tenuta da nel periodo successivo, fino al CP_1
03.12.2020, data di emissione dell'ultima fattura da €300 a titolo di «contributo mese di novembre»
(doc.33 ). Pt_1
Si ritiene di potersi discostare dalla pronuncia del Tribunale di Modena, invocata dalla laddove CP_1
la medesima non pare avere adeguatamente tenuto in conto il problema della violazione della forma ex art.1352 c.c., né di aver valorizzato il contegno dell'agente alla luce della giurisprudenza in materia di rinuncia tacita alla forma convenzionale (p.7 della sentenza). Inoltre, dal punto di vista fattuale, risulta che il sig. avesse espresso il proprio «biasimo nei confronti della condotta tenuta dal Per_2
preponente», cosa che, nel caso di specie, la non ha fatto fino alla diffida del 30.12.2020 CP_1
(doc.14 ), inviata dopo otto mesi durante i quali non si era lamentata del contributo di solidarietà Pt_1
e aveva fatturato corrispondentemente.
Infine, il dato letterale della mail citata (che parla di “sostituzione”) la mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni pattuite nel periodo aprile-novembre 2020 (che rendono, comunque, il corrispettivo non dovuto) e le ragioni che hanno determinato la corresponsione del contributo di solidarietà inducono anche a escludere un accordo nel senso che, con la cessazione del periodo emergenziale, tornassero ad essere dovute le differenze tra il compenso e il contributo di solidarietà:
pagina 17 di 18 come vorrebbe sostenere affermando che «dal momento che la “sospensione” è una CP_1
temporanea interruzione, ciò giustifica ancora più la pretesa ingiunta» (comparsa, p. 10).
Pertanto, anche prescindendo dal profilo - assorbente - rappresentato dalla carenza di prova dello svolgimento delle prestazioni dovute da comunque, per i mesi da aprile allo scioglimento del CP_1
Contratto, il compenso risultava validamente sostituito dalla corresponsione di €300 mensili a titolo di
“contributo di solidarietà”.
* * *
6. Le istanze istruttorie di Pt_1
L'accoglimento delle eccezioni relative alla carenza di prova dell'adempimento di e alla valida CP_1
sostituzione della provvigione con il contributo di solidarietà esimono dall'esaminare le istanze istruttorie proposte da , già rigettate con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 30.5.2024. Pt_1
* * *
Quanto alle spese, la difesa di ha prodotto nota spese, parametrata ai medi tabellari ex DM Pt_1
55/2014. Tuttavia, considerati i vigenti parametri ex DM n.55/2014 e successive modifiche, il valore della causa, che si pone sostanzialmente a metà tra il minimo e il medio del relativo scaglione, e lo sforzo difensivo richiesto, si ritiene di liquidare il compenso in €3.800,00, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%. Le stesse vanno poste interamente a carico di soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1
revoca, perciò, il decreto ingiuntivo n.12147/2023, del 19.07.2023, emesso nel procedimento sub R.G. n.26888/2023, notificato a mezzo PEC il 19.7.2023;
2) condanna alla rifusione a delle spese di lite, che si liquidano in €3.800,00, oltre CP_1 Pt_1
IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
NZ BA
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Paolo
Bussi
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ BA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g.33992/2023 promossa da
con SO unico (C.F. Parte_1
), in persona del legale rappresentante sig. , elettivamente domiciliato in P.IVA_1 Parte_2
VIALE DI PORTA VERCELLINA 10, MILANO, presso lo studio dell'avv. BRAMBILLA ELENA
( ), che lo rappresenta e difende per procura allegata all'atto di citazione in C.F._1
opposizione a decreto ingiuntivo,
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. , in persona del legale rappresentante in carica, sig. CP_1 P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliato in VIA C. BATTISTI 8, MILANO, presso lo studio Controparte_2 dell'avv. SISTI LORENZO MARIA MICHELE ( ), che lo rappresenta e difende C.F._2
per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per l'attore opponente:
Piaccia al Giudice adito, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa, così giudicare: in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto in quanto emesso in assenza di valida procura alle liti, per nullità della notifica e comunque avente ad oggetto un pagina 1 di 18 importo errato;
in via principale e nel merito, dichiarare nullo ed illegittimo e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni di merito esposte in atti, dichiarando che nulla è dovuto a CP_1 per i titoli dedotti;
in ogni caso, condannare l'opposta alla rifusione delle spese e competenze
[...]
processuali, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, 4% C.P.A. IVA 22% e anticipazioni esenti
IVA. In via istruttoria, senza alcuna inversione dell'onere della prova, ma per mero tuziorismo difensivo ammettersi prove per interpello e per testi sulle seguenti circostanze:
1. Vero che
[...]
attiva in Italia e in Spagna, è un'impresa commerciale operante nel settore delle rappresentanze Pt_1
turistiche come agente di compagnie aeree, marittime, di autonoleggio e di servizi turistici, rivolta essenzialmente alle aziende turistiche;
2. Vero che negli anni 2020 e 2021 era agente Parte_1
generale in Italia e in Spagna della compagnia di autonoleggio Hertz, comprendente anche i marchi
Dollar e Thrifty, con i quali realizzava oltre il 90% del proprio fatturato e nel medesimo settore del noleggio auto anche di Firefly car rental;
3. Vero che promuoveva inoltre le compagnie aeree AirCalin
e air Madagascar e curava la commercializzazione presso tutta la Travel Industry della penisola dei viaggi itineranti di Vacanzeincamper.com, dei servizi di parcheggio presso gli aeroporti di MyParking
e degli alloggi turistici e case vacanza di B2Book net e di Booking.com;
4. Vero che nella sua unica sede di Milano Via D. Scarlatti n. 26 contava una ventina di dipendenti 5. Vero che la struttura commerciale era costituita oltre che da personale interno (direttore commerciale, direttore vendite, direttore marketing e n. 4 venditori divisi per territorio tra nord, centro e sud Italia, coadiuvati da n. 7 assistenti), da cinque agenti/collaboratori commerciali, anch'essi divisi per zone della penisola, tra cui nella persona del Sig. per la zona del Piemonte, Liguria e CP_1 Controparte_2
Valle D'Aosta;
6. Vero che Eravel S.r.l. attraverso il Sig. , come gli altri Controparte_2 collaboratori che operavano nel resto d'Italia, svolgeva esclusivamente un'attività di supporto ed assistenza commerciale alle agenzie turistiche del territorio, già clienti di e solo in via del Parte_1
tutto occasionale poteva capitare che la stessa passasse a un qualche contatto di potenziale Pt_1
cliente;
7. Vero che attraverso il Sig. e gli altri collaboratori esterni CP_1 CP_2
( attraverso il Sig. , , Controparte_3 Controparte_4 Persona_1 Persona_2
e visitavano periodicamente le agenzie del territorio, già clienti di con il Persona_3 Parte_1
compito di dare visibilità ed enfasi alle iniziative commerciali messe in campo dalla società e fare da tramite con essa per le eventuali problematiche insorte nell'accesso alle promozioni;
8. Vero che essi dovevano inoltre effettuare un'analisi ed una verifica delle potenzialità del cliente al fine di incentivare e/o incrementare il fatturato con le stesse;
9. Vero che quasi tutte le agenzie turistiche (ADV) erano già codificate nel data base di , la quale al fine di fidelizzarle e comunque di incentivare e stimolare Pt_1
le vendite aveva stipulato accordi con diversi network di agenzie, in forza dei quali le stesse potevano pagina 2 di 18 accedere ai servizi turistici commercializzati a condizioni più vantaggiose;
10. Vero che normalmente gli agenti/procacciatori e così anche il Sig. per visitavano mediamente 4/5 CP_2 CP_1
ADV (agenzie viaggi al giorno) e 85/90 al mese 11. Vero che gli agenti/collaboratori erano tenuti a caricare sul CRM della società le visite programmate ed effettuate e le informazioni raccolte di carattere operativo e commerciale, come da doc. 25 e 34 che mi si rammostrano a titolo esemplificativo;
12. Vero che i suddetti doc. 25 e 34 rappresentano le schermate del CRM in uso agli agenti per carcare le visite programmate presso le ADV;
13. Vero che i dati caricati dagli agenti/procacciatori venivano esaminati ogni quindici giorni / un mese dal direttore commerciale Sig.
e discussi con il collaboratore, per le azioni da implementare e/o per i necessari Parte_3
correttivi, come da corrispondenza mail che si produce a titolo esemplificativo per l'anno 2019 sub docc. 24 e 35; 14. Vero che a seguito e per effetto dello scoppio all'inizio di marzo 2020 dell'epidemia da COVID – 19 a tutti nota e del conseguente lockdown in Italia e nel mondo intero, ha visto Pt_1
annullate tutte le prenotazioni e i viaggi programmati e cancellati tutti i voli a causa del divieto generale degli spostamenti;
15. Vero che nella seconda metà del mese di marzo 2020, a lockdown iniziato, essendo l'attività dei collaboratori sul territorio sospesa di fatto, la società tramite il proprio direttore vendite, Sig. comunicava a tutti i collaboratori esterni la volontà di sostenerli Parte_3 con il riconoscimento di un contributo di solidarietà di € 300,00 (eguale per tutti) in sostituzione del compenso contrattuale fisso, da fatturare alle normali scadenze mensili in luogo del compenso fisso contrattuale;
16. Vero che tutti i collaboratori si dimostrarono grati per tale sostegno e da aprile 2020 in poi fatturarono detto contributo mensile, regolarmente pagato da;
17. Vero che da aprile 2020 Pt_1 in poi sino alla fine dell'anno le agenzie turistiche lavoravano prevalentemente in modalità smart working;
18. Vero che nel medesimo periodo le visite in loco presso le suddette agenzie viaggio del
Sig. per così come degli altri agenti e collaboratori, sono Controparte_2 CP_1
quasi del tutto mancate;
19. Vero che nel periodo in oggetto è mancata qualunque attività di supporto ed assistenza commerciale da parte degli agenti e collaboratori alle agenzie;
20. Vero che le problematiche operative derivanti dall'annullamento delle prenotazioni e dei servizi erano gestite dal personale della sede di di Milano in servizio a rotazione presso l'help-desk attivo da remoto, Pt_1
idem per le poche prenotazioni che venivano richieste da giugno in poi;
21. Vero che per mantenere i contatti e solidarizzare, , nella persona del direttore commerciale Sig. aveva Pt_1 Parte_3 organizzato una call settimanale, della durata di mezz'ora circa, il lunedì mattina, cui erano invitati gli agenti e collaboratori, ma senza alcun obbligo di partecipazione, per salutarsi e confrontarsi sull'evoluzione della situazione generale di salute e di mercato;
22. Vero che eventuali informazioni sia di carattere commerciale che operativo erano fornite sempre dalla sede alle agenzie clienti a mezzo pagina 3 di 18 newsletter, con il supporto telefonico della sede, ove richiesto, come da newsletter che mi si rammostrano, inviate con il servizio “mail up”, sub doc. 22 (cartella zippata di file newsletter); 23.
Vero che per mantenere i rapporti con le agenzie clienti ed occupare il tempo, nel periodo Parte_1
da aprile a dicembre 2020 organizzò 2/3 webinar informativi su base nazionale o regionale, aventi ad oggetto i servizi commercializzati, cui i collaboratori erano invitati ad assistere da remoto con collegamento GoToMeeting, pur senza alcun obbligo;
24. Vero che i collaboratori che partecipavano su base volontaria assistevano come uditori o al massimo facevano un saluto;
25. Vero che la creazione dei contenuti e la loro esposizione era riservata al personale della sede di;
26. Vero che l'unica Pt_1
attività espletata su base volontaria era la condivisione sui social di tali iniziative come mezzo pubblicitario;
27. Vero che nel medesimo periodo sono mancate del tutto le riunioni quindicinali e/o mensili con la direzione commerciale – Sig. – per l'analisi dei dati caricati sul sistema Parte_3
CRM di reportistica degli agenti e collaboratori e delle eventuali criticità emerse;
28. Vero che il fatturato e le prenotazioni nella zona assegnata a ( ) durante CP_1 Controparte_2
l'intero anno 2020 sono diminuite rispetto al 2019 di oltre il 70% (per la precisione 76,65% per fatturato e 71,20 per prenotazioni, percentuali comprensive dell'attività dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020, che è stata piena precedendo la diffusione dell'epidemia), come da tabella di cui a foglio di precisazione delle conclusioni;
27. Vero che nella seconda metà dell'anno 2020 solo le agenzie di business travel hanno ripreso a prenotare in misura ridotta rivolgendosi alla sede di per Parte_1
eventuale necessità di supporto operativo;
28. Vero che da ottobre 2020 introdusse la Sig.ra Pt_1
come ulteriore risorsa del customer Service, deputata a fornire assistenza alle agenzie Parte_4
viaggi e a tutta la clientela su preventivi, prenotazioni e post noleggio, come da doc.23 che mi si rammostra;
A testi: -Emanuele Parte_3 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 Pt_4
-rigettare tutte le istanze istruttorie e non di parte opposta in quanto destituite di ogni
[...]
fondamento ed inammissibili.
Per il convenuto opposto:
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto sussistendone i requisiti ex art.648 c.p.c.; in via principale, rigettare l'opposizione e le domande tutte formulate da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
[...]
opposto per tutti i motivi di cui sopra. In ogni caso, condannare Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese e dei
[...]
compensi di lite del presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore che si dichiara antistatario. Il
pagina 4 di 18 tutto oltre accessori di legge, rivalutazione e interessi (anche nella misura di cui all'art.4 D. Lgs.
n.231/2002, laddove previsto) dalle singole scadenze al saldo. In via istruttoria, previo, occorrendo, ordine di esibizione all'opponente della corrispondenza e-mail tutta inviata e ricevuta sulla casella di posta elettronica dall'opposta ), ammettersi prova per testi e Email_1 interrogatorio formale, se ritenuta necessaria, e senza con ciò accettare alcuna inversione dell'onere probatorio, sulle circostanze in fatto. Si richiede sin d'ora l'ammissione alla prova contraria sui capitoli di prova eventualmente ammessi della controparte. Con esplicita riserva di ulteriormente produrre, dedurre, eccepire ed articolare capitoli di prova e di indicare le generalità dei testi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.09.2023, Parte_1 con SO CO ( ”), ha opposto davanti al Tribunale di Milano il decreto
[...] Pt_1
ingiuntivo n.12147/2023, del 19.07.2023, emesso sub R.G. n.26888/2023 e notificatole via PEC il
19.7.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di €12.600,00 a titolo di CP_1
compenso per il periodo intercorso tra aprile 2020 e gennaio 2021, oltre interessi di mora e spese.
ha lamentato la nullità del decreto in quanto la procura alle liti non indicava il nome del legale Pt_1
rappresentante della società; inoltre, ha contestato la nullità della notifica per allegazione di un decreto privo di numero e data di deposito, l'erroneità dell'importo ingiunto, la mancanza di idonea prova scritta e l'insussistenza del credito azionato.
Costituitasi con comparsa di risposta depositata il 05.12.2023, ha contestato le eccezioni CP_1
avversarie di nullità del decreto e della sua notifica e sostenuto la fondatezza del credito ingiunto.
La prima udienza, fissata dall'attrice per il 15.02.2024, è stata differita ex art.171-bis, comma 3, cpc al
28.03.2024 e, successivamente, al 15.05.2024, su richiesta dell'avv. Brambilla – impedita ersonalmente
-assentita dall'avv. Sisti.
Le parti hanno depositato ciascuna tutte le memorie integrative previste dall'art.171-ter cpc.
Alla prima udienza, le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive istanze e conclusioni ed opponendosi a quelle di controparte. Il Tribunale ha ritenuto superflua la prova orale articolata dalle parti, avuto riguardo ai documenti prodotti, e ha valutato che la causa fosse di pronta soluzione. Il Tribunale ha poi respinto l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviato per la rimessione in decisione all'udienza del 04.12.2024. Sono stati assegnati alle parti i termini massimi ex art.189 cpc e l'udienza è stata sostituita, ex art.127-ter cpc, dal deposito di note scritte entro il 04.12.2024.
pagina 5 di 18 Le parti hanno depositato note scritte contenti la precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche ex art.189 cpc.
Nelle proprie note di trattazione scritta, richiamate le proprie deduzioni, ha insistito per CP_1
l'accoglimento delle proprie conclusioni. La difesa di , richiamate tutte le difese svolte e Pt_1
contestate le deduzioni avversarie, ha insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni, con condanna dell'opposta alla rifusione delle spese e competenze processuali come da nota spese depositata, e ha chiesto che la causa sia trattenuta in decisione.
* * *
La vicenda dalla quale è sorta la lite si può riassumere come segue.
è una società che opera come agente di compagnie aeree, marittime, autonoleggi e servizi Pt_1
turistici, che collabora con società attive nel settore turistico. Per svolgere la propria attività, si Pt_1
avvale, a sua volta, di cinque agenti, tra i quali anche CP_1
ed infatti, avevano stipulato un contratto di agenzia di durata annuale (il “Contratto”), Pt_1 CP_1 con decorrenza dall'01.01.2019 e rinnovabile tacitamente salvo disdetta, con il quale si era CP_1
impegnata a «promuovere la conclusione di contratti di vendita per conto della Società Mandante
[ ]» (art. 1 Contratto, doc. 01 , secondo le modalità dettagliate nell'art.9 e nelle zone Pt_1 CP_1 determinate dall'All. “A” al Contratto (segnatamente, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta: doc.01, p.8).
In cambio, si era obbligata a corrispondere «a compenso dell'opera prestata dall'Agente […] la Pt_1 provvigione concordemente determinata nell'allegato “B”» (art.10 Contratto), che veniva
«determinata nella misura fissa mensile di € 1.400,00 (soggetta ad IVA ENASARCO e Ritenuta
d'acconto)» (doc.01 p.9). Nella prospettazione di , il compenso in misura fissa si era CP_1 Pt_1
giustificato perché gli agenti, come svolgevano in via «del tutto prevalente, per non dire CP_1
esclusiva» attività di supporto e assistenza commerciale alle agenzie turistiche, restando l'attività di acquisizione dei contratti «marginale e residuale, ovvero sporadica ed occasionale» (comparsa
, p.5). Pt_1
Le parti avevano previsto che «le clausole di cui al presente contratto sono essenziali e inscindibili.
Ogni variazione in deroga avrà valore solo se approvata per iscritto» (art.27 Contratto, doc.01
, che «qualsiasi modificazione o integrazione del presente contratto richiede la forma scritta a CP_1 pena di nullità» (art.28 Contratto, doc.01 e che «l'eventuale tolleranza da parte della CP_1
Mandante o dell'Agente di infrazioni anche reiterate alle obbligazioni derivanti dal presente contratto non potranno mai costituire precedente, né infirmare in ogni caso la validità sia delle altre clausole del presente contratto, sia di quelle violate» (art.28.1. Contratto).
pagina 6 di 18 A causa della pandemia da Covid-19 e dei conseguenti provvedimenti presi dal Governo per limitare la diffusione del contagio, espone di aver subito «un brusco arresto» nella propria attività, che Pt_1
sarebbe solo in parte ripresa a giugno 2020 (comparsa , p.6). Pt_1
Il 23.03.2020, il direttore vendite di , sig. aveva inviato ad altri collaboratori di Pt_1 Parte_3
( Director Finance & HR di , e ) Pt_1 Testimone_4 Pt_1 Controparte_5 Testimone_2 un'e-mail del seguente tenore: «come da accordi ho chiamato tutti i nostri Agenti Enasarco a cui ho comunicato che dal 1° Aprile verrà riconosciuto un importo forfettario di solidarietà pari a 300 euro.
Tutti si sono dimostrati comprensivi e hanno ringraziato per ciò che gli è stato offerto» (doc. 06
). Qualche ora dopo, Director Finance & HR, aveva inviato agli agenti Pt_1 Testimone_4
un'e-mail, recante l'oggetto «contributo di solidarietà», in cui aveva scritto «come da accordi telefonici intercorsi con la presente sono a confermarvi che a decorrere dal mese di aprile 2020 vi riconosceremo un contributo di solidarietà pari ad euro 300,00 mensili in sostituzione degli importi precedentemente concordati. Rimaniamo in attesa delle fatture, pari al sopra indicato importo, alle scadenze mensili previste» (doc. 07 GDSM).
Erano seguite le risposte adesive, espresse via e-mail, di alcuni agenti (docc.08 e 09 ), tra i quali Pt_1
non risulta figurare CP_1
Da aprile 2020 a novembre 2020, i vari agenti avevano fatturato regolarmente l'importo di €300, indicando nella fattura la causale «contributo di solidarietà» (doc.10 ), compresa Pt_1 CP_1
(docc.33 ), con fatture recanti la menzione «contributo mese di […]». L'ultima fattura, relativa a Pt_1
novembre 2020, risulta emessa il 3.12.2020 (doc. 33 , p. 8). Pt_1
Il 31.8.2020, aveva inviato agli agenti un'e-mail con la quale, premesso che «il mercato Parte_3
è ancora fermo e ben lontano dai volumi che siamo soliti gestire» e che «molte ADV che fanno continuano ad operare in smart-working», concludeva che «per il momento l'attività Parte_5 commerciale rimane sospesa fino alla fine dell'anno (31/12/2020)» (doc. 11 ). A questa mail Pt_1
aveva risposto un altro agente, chiedendo conferma di poter continuare ad «emettere Persona_2 fattura per i 300 euro fino a dicembre […] come sorta di sostegno», ottenendo riscontro positivo dal medesimo (doc. 12 ). Pt_3 Pt_1
A ottobre 2020, riporta di avere avvisato gli agenti di intendere cessare i rapporti a fine anno Pt_1
(comparsa , p.7). Pt_1
Il 30.12.2020, a mezzo dei propri legali, aveva diffidato la a pagare €10.736,00 IVA CP_1 Pt_1
inclusa, a titolo di differenze tra la somma pattuita come compenso per i mesi da aprile a novembre pagina 7 di 18 2020 e la somma effettivamente corrisposta (€2.928,00 IVA inclusa), oltre interessi ex D. lgs.
n.231/2002 e spese legali per €600,00 (doc.14 ). Pt_1
Il 22.01.2021, aveva inviato a mezzo PEC a una missiva avete a oggetto «risoluzione Pt_1 CP_1 contratto di agenzia dell'1.01.19 ex artt.1218, 1256, 1463 e 1464 cod. civ.», in cui «considerato il perdurare della situazione di fermo del turismo per effetto dei divieti di spostamento confermati dalla normativa vigente sia in ambito nazionale che internazionale e la conseguente Vs. totale inattività cui siete, Vs. malgrado, costretti, siamo a comunicarVi l'avvenuta risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ.» (doc.04 e doc.16 ). CP_1 Pt_1
Il 23.01.2021, aveva risposto alla diffida del 30.12.2020 a mezzo dell'avv. Brambilla, Pt_1
contestando le pretese ivi avanzate, osservando che il pagamento del contributo di solidarietà era sempre seguito alla fatturazione dei relativi importi, senza riserve, e ribadendo l'avvenuta risoluzione del contratto ex artt.1218, 1256, 1463, 1464 c.c. (doc. 15 ). Pt_1
Il 28.01.2021, aveva trasmesso la fattura n.63 dell'11.01.2021, per «provvigioni mese di CP_1 dicembre 2020», quantificate in €1.400,00 (doc. 1 ), contestata da il giorno seguente, via Pt_1 Pt_1
PEC (doc.17 ). Pt_1
Il 04.02.2021, aveva poi emesso le fatture n.1, per €8.800 a titolo di «saldo provvigioni anno CP_1
2020» (doc.18 ) e n.2, per €1.400 a titolo di «provvigioni gennaio 2021» (doc.19 ), Pt_1 Pt_1
contestate da con PEC del 09.02.2021 per le medesime ragioni già esposte (doc.20 ). Pt_1 Pt_1
Il 18.3.2021, aveva comunicato ad la liquidazione del FIR per il 2020 e dell'indennità Pt_1 CP_1 suppletiva di clientela (doc.21 ), che l'opponente prospetta essere state incassate dall'opposta Pt_1
senza sollevare contestazioni (comparsa GDSM, p.9).
Il 19.7.2023, ha notificato a il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano con CP_1 Pt_1 cui le è stato ordinato di pagare € 12.600, oltre accessori come per legge, gli interessi come da domanda, le spese della procedura monitoria, liquidate in €800 per compensi ed €145,50 per esborsi, oltre spese generali, IVA (ove non recuperabile n virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A. ed oltre alle successive occorrende.
* * *
1. Nullità del decreto ingiuntivo per difetto di idonea procura alle liti
L'opponente eccepisce anzitutto la nullità del decreto opposto, in quanto la procura rilasciata da Pt_1
per proporre il ricorso per decreto ingiuntivo non contiene il nome del legale rappresentante e CP_1
risulta sottoscritta tramite una firma del tutto illeggibile. Né si potrebbe sopperire a queste mancanze riferendosi al ricorso, in quanto il rappresentato è indicato come «legale rappresentante pro tempore».
pagina 8 di 18 L'eccezione è infondata.
Secondo la medesima giurisprudenza citata dall'attrice, «l'illeggibilità della firma del conferente la procura alla lite, apposta in calce od a margine dell'atto con il quale sta in giudizio una società esattamente indicata con la sua denominazione, è irrilevante non solo quando il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d'autografia resa dal difensore ovvero dal testo di quell'atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall'indicazione di una specifica funzione o carica, che ne renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (così, Cass., S.U., 7 marzo 2005, n.
4814)» (Cass. civ. 6426/2021).
Dal registro delle imprese – come risultanti dalla visura depositata con la comparsa di costituzione e risposta (doc.06 – si evince che «la firma e la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed CP_1
in giudizio spetta al presidente del consiglio» (p.4) e che tale carica sia rivestita da CP_2 [...]
nominato il 23.10.2003 con una durata in carica illimitata, senza che, peraltro, risulti CP_2
revoca alcuna della procura in parola (in tema, Cass.n.6292/'98 e n.5319/'07). Il riferimento è corroborato anche dal Contratto, che risulta sottoscritto proprio dal sig. e dalla CP_2
circostanza che la missiva relativa al riconoscimento del contributo di solidarietà era stata indirizzata proprio al medesimo sig. (doc. 7 ). CP_2 Pt_1
Pertanto, il fatto che la firma apposta alla procura sia illeggibile e che il nome del conferente la procura non risulti dalla procura medesima è, nel caso di specie, irrilevante, potendosi ricavare aliunde tale dato.
* * *
2. Nullità della notifica del decreto ingiuntivo
GDSM lamenta la nullità della notifica del decreto, in quanto privo della firma digitale e perché privo di data di deposito e di pubblicazione e, quindi, contrariamente da quanto attestato, difforme da quello contenuto nel fascicolo telematico.
L'eccezione, nelle sue due articolazioni, è infondata.
La circostanza che il decreto ingiuntivo notificato non fosse firmato digitalmente non rende nulla la notifica, se ha raggiunto ugualmente il suo scopo ex art.156, comma 3, cpc.
La notifica del decreto ingiuntivo ha lo scopo di fare conoscere al debitore le pretese attoree e le loro ragioni e permetterne l'eventuale opposizione. L'elemento rilevante, ai fini del raggiungimento dello scopo di una notifica nulla per difetto di sottoscrizione, è la sua riferibilità a chi ne appare l'autore
(Cass. civ. 8815/2020; Cass. civ. 11793/2018). Pertanto, la mancanza di sottoscrizione del difensore,
pagina 9 di 18 nella copia dell'atto introduttivo notificata al convenuto, non comporta la nulla della notifica se, dalla copia notificata, si può desumere la provenienza da procuratore abilitato munito di mandato (Cass. civ.
8815/2020; Cass. civ. 11793/2018). Naturalmente, l'art. 156, comma 3, cpc vale anche per le notifiche a mezzo PEC (Cass. civ. 8815/2020).
Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo è stata effettuata via PEC dall'avv. Sisti (doc. B
). Il messaggio di posta elettronica aveva tra gli allegati il ricorso per decreto ingiuntivo, la Pt_1
relata di notifica e la procura, che risultano tutte firmate digitalmente dal medesimo avv. Sisti, che compare anche nell'intestazione del ricorso. In particolare, nella relata di notifica si legge: «Io sottoscritto Avv. LORENZO MARIA MICHELE SISTI (C.F. ) iscritto all'albo C.F._2
degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Milano, in ragione del disposto della L. 53/94 e ss.mm., quale difensore di (C.F./P.IVA ), nel cui interesse si procede CP_1 P.IVA_2
alla presente notificazione, giusta procura alle liti rilasciata ai sensi dell'art. 83, 3° comma c.p.c., allegata alla presente notifica NOTIFICO Il presente Ricorso per Decreto Ingiuntivo ed il pedissequo
Provvedimento di Ingiunzione (D.I.N. 12147/2023], emesso dal Giudice del Tribunale di Milano - dott.
NZ BA – in data 19/07/2023 e pubblicato in data 19/07/2023 a Parte_1
(C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
all'indirizzo di posta elettronica estratto da dall'indice nazionale degli indirizzi Email_2
PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC)».
Pertanto, può dirsi certamente provata la provenienza della notifica da procuratore abilitato munito di mandato.
In secondo luogo, l'opponente eccepisce la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo perché privo di data di deposito e pubblicazione, e, quindi, contrariamente a quanto attestato dall'avv. Sisti, diverso da quello presente su consolle PCT.
Anche questa eccezione è infondata.
Anche ipotizzando che l'assenza della data di deposito e pubblicazione nel decreto ingiuntivo notificato costituiscano una difformità tra la copia notificata e quella presente a consolle tale da astrattamente provocare la nullità della notifica, è dirimente osservare che la notifica via PEC ha raggiunto il proprio scopo ex art.156, comma 3, cpc: la , infatti, ha ugualmente potuto visionare il fascicolo Pt_1
telematico e opporsi al decreto ingiuntivo, dando vita al presente procedimento (per un caso in cui la replica alle argomentazioni della controparte è stata valutata come raggiungimento dello scopo della notifica, nonostante la violazione delle Specifiche tecniche del PCT in materia di attestazione di conformità, Cass. civ. n.14369/2018).
pagina 10 di 18 Inoltre, l'opponente, costituitosi, ha potuto verificare, per via telematica, la conformità della copia notificata all'originale emesso dall'Ufficio, dotato di numero di repertorio data di emissione e sottoscrizione del giudice che l'ha emesso.
* * *
3. Nullità del decreto ingiuntivo per erroneità dell'importo ingiunto
eccepisce la nullità del decreto in quanto l'importo ingiunto sarebbe errato per eccesso. Pt_1 CP_1 infatti, avrebbe azionato gli importi portati dalle fatture n.63 dell'11.1.2021, pari a €1.400 (doc. 03
, la fattura n.1 del 4.2.2021, per €8.800 (doc. 05 , e la fattura n.2 del 04.02.2021, per CP_1 CP_1
€1.400 (doc. 05 , tutte oltre oneri fiscali e previdenziali, per un totale di €11.600,00. Tuttavia, il CP_1 decreto ingiuntivo, sulla scorta del ricorso, è stato emesso per €12.600,00.
L'eccezione di erroneità della somma ingiunta, seppur possa dirsi astrattamente fondata, in quanto effettivamente l'importo richiesto nel ricorso e concesso con il decreto eccede la somma che risulta portata dalle fatture, al netto degli oneri citati, resta, tuttavia, irrilevante, poiché superata dalle considerazioni che seguono.
* * *
4. L'idoneità delle fatture azionate a costituire “prova scritta” ex art.634, comma 2, cpc
lamenta anche l'inidoneità della fattura n.63 a fondare la concessione del decreto ingiuntivo, in Pt_1
quanto la numerazione della fattura sarebbe incompatibile con la data di emissione, anche considerato che la fattura del 04.02.2021 era la n.1 (doc. 04 . Questa circostanza denoterebbe CP_1
l'inaffidabilità della contabilità sociale, tale da togliere valore a tutte le fatture azionate.
L'eccezione è infondata.
Il nuovo art.634 comma 2 cpc, modificato dal recentissimo d.lgs. 31 ottobre 2024 n.164, (c.d.
“correttivo” alla Riforma Cartabia) ha chiarito che «per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall' ». Controparte_6
Anche prima della novella, la stessa conclusione era stata raggiunta da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (Trib. Torino, sez. lav., 12.4.2023, n. 418; Trib. Bergamo, 16.3.2023, n.
546; Trib. Verona, 29.11.2019). Infatti, il Sistema di Interscambio, che gestisce la fatturazione elettronica, genera documenti informatici autentici ed immodificabili: non semplici copie informatiche di documenti informatici, ma duplicati informatici, indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati da “fonte/terzo qualificato”, come l . Coerentemente, l'art.1, comma 3- Controparte_6
ter d.lgs. 5 agosto 2015, n.127 esonera i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica in via pagina 11 di 18 esclusiva mediante il Sistema di Interscambio dall'obbligo di annotazione nei registri di cui agli artt.23 e 25 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633.
Ne deriva che «per tali soggetti, deve ritenersi che sia venuto meno anche l'obbligo di tenere i predetti registri e, di conseguenza, gli obblighi previsti dall'art.634, comma 2 c.p.c., ai fini dell'ottenimento del decreto ingiuntivo, poiché è illogico pensare che un'impresa debba tenere delle scritture contabili che non ha l'obbligo di utilizzare» (Trib. Torino, cit.; Trib. Verona, cit.).
Nel caso di specie, anche a voler ipotizzare che la numerazione sia errata, in quanto incompatibile con il periodo dell'anno di emissione della fattura e con la numerazione di quella immediatamente successiva (la n. 1 del 4.2.2021), tuttavia, considerato quanto appena precisato circa la sufficienza della fattura elettronica in sé considerata ad emettere decreto ingiuntivo ex art.634, comma 2, cpc, e considerato che l'inserimento del numero della fattura avviene manualmente e con la possibilità di partire dai dati di precedenti fatture (significativamente, la fattura emessa il 3.12.2020 era la n.59: doc.33 , p.8), l'eventuale errore materiale non priva di valore la fattura elettronica, ai limitati Pt_1
fini del procedimento monitorio.
5. L'insussistenza del credito azionato in via monitoria
Nel merito, eccepisce l'insussistenza del credito azionato da per tre ragioni: l'opposta Pt_1 CP_1
non avrebbe provato lo svolgimento della prestazione a cui era tenuta;
le parti si sarebbero accordate per sostituire il compenso provvigionale con il contributo mensile di solidarietà da € 300 e il compenso si sarebbe comunque ridotto ex art.1464 c.c., a fronte dell'impossibilità parziale della prestazione dell'agente. Sotto altro profilo, l'opponente invoca un potere giudiziale di riduzione ad equità del contratto colpito da sopravvenienze imprevedibili e incontrollabili, come rimedio all'inadempimento di un obbligo di rinegoziazione desumibile dall'art.1375 c.c.
***
5.1. L'onere della prova dell'adempimento della prestazione
eccepisce l'infondatezza del credito azionato perché l'agente non avrebbe provato di avere Pt_1
eseguito la prestazione di cui la provvigione costituisce il compenso.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione, nel quale l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, su chi faccia valere un diritto in giudizio. Pertanto, il documento fiscale non dimostra l'esistenza del credito, che dovrà essere provato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto
(Cass. civ. 19944/2023; Cass. civ. 26048/2024).
pagina 12 di 18 Ebbene, i principi generali in tema di onere della prova in materia di inadempimento di obbligazioni prevedono che il creditore che agisca per l'adempimento debba provare la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, mentre si possa limitare ad allegare l'inadempimento della controparte;
il debitore, invece, è gravato dell'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa. La stessa ripartizione dei carichi probatori, a parti invertite, si applica qualora il debitore eccepisca l'inadempimento della controparte ex art.1460 c.c.: il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'inadempimento altrui, mentre il creditore/attore dovrà dimostrare di avere adempiuto o che il termine per farlo non era ancora scaduto. Questi criteri restano inalterati anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. civ. 23479/2024 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. civ. 3373/2010).
È poi necessario ricordare che, nei contratti corrispettivi e commutativi, la controprestazione, anche ove prevista in misura fissa, è dovuta solamente se la prestazione è stata effettivamente eseguita, e non per il solo fatto di essere stata promessa. In caso di inadempimento del contraente tenuto ad eseguire per primo – anche non imputabile, trattandosi di istituto a protezione della corrispettività tra le prestazioni
(Cass. civ. 20939/2017; Cass. civ. 21973/2007; Cass. civ. 3787/2003) -il secondo può sollevare l'eccezione ex art.1460 c.c. e rifiutarsi di adempiere a propria volta (Cass. civ. 9644/2018). Opinare diversamente significherebbe stravolgere la ripartizione convenuta dei rischi, avvicinando il contratto a un accordo aleatorio, dove una parte ha sempre e comunque il diritto a percepire l'intero compenso nonostante il proprio inadempimento o l'impossibilità di svolgere la prestazione. E se le parti ben possono stipulare contratti convenzionalmente aleatori ex art.1469 c.c., una tale volontà deve potersi desumere dal contratto, espressamente o implicitamente (Cass. civ. 12453/2018 e Cass. civ. 948/1993).
Il contratto di agenzia è un contratto sinallagmatico e commutativo;
pertanto, il semplice fatto che le parti avessero pattuito un compenso fisso mensile non dà all'agente il diritto di pretendere la provvigione promessagli anche a prescindere dallo svolgimento della propria prestazione.
L'agente ha ottenuto in via monitoria la condanna del preponente al pagamento delle provvigioni e il preponente ha opposto il decreto ingiuntivo eccependo di nulla dovere, in quanto, a causa della pandemia di Covid-19 e dei provvedimenti assunti per fronteggiarla, non aveva svolto le CP_1
prestazioni di cui le somme richieste rappresentano il compenso (cfr. comparsa GDSM, pp.9 ss.).
L'eccezione di si può qualificare come un'eccezione di inadempimento che, come visto, non Pt_1 presuppone l'imputabilità dell'inesecuzione altrui, trattandosi di strumento a protezione del nesso di corrispettività tra le prestazioni e dell'interesse a non eseguire la propria prestazione in assenza della controprestazione. Pertanto, è ora a dovere dimostrare di avere svolto le prestazioni CP_1 remunerate con la provvigione mensile di €1.400 (art.10 Contratto e suo All. “B”, doc.01 . CP_1
pagina 13 di 18 Il Contratto impegnava a «promuovere la conclusione di contratti di vendita per conto della CP_1
Società Mandante [ ]» (art. 1 Contratto, doc. 01 , a «promuovere e sviluppare le vendite Pt_1 CP_1 dei servizi commercializzati dalla Società Mandante nelle zone […] assegnate» (art. 2) e a «operare con i clienti secondo le istruzioni e le direttive impartite dalla mandante, visitare assiduamente la clientela, informare la Mandante su eventuali elementi che potessero ritenersi utili per migliorare le vendite e il servizio nella zona assegnata […]» (art.9). È necessario, quindi, verificare se abbia CP_1
provato di avere svolto queste attività nei periodi per i quali ha richiesto le provvigioni, ossia aprile
2020 -gennaio 2021 (docc.03 e 05 . CP_1
L'opposta non ha fornito alcuna prova al riguardo.
Nella comparsa di costituzione e risposta di si rinviene solo un apodittico riferimento allo CP_1 svolgimento dell'attività, senza riferimento a documenti o a qualsiasi altro mezzo di riscontro
(comparsa, p.7, par.5: «peraltro, in tale contesto continuava ad operare (peraltro con un CP_1
indirizzo mail aziendale, poi chiuso dalla stessa preponente)»; conclusionale, p.3, dove si aggiunge che i ritmi di lavoro di sarebbero addirittura aumentati nel periodo emergenziale). CP_1
Né è sufficiente il riferimento a una «promessa della preponente di procedere, terminato il periodo di difficoltà, a saldare all'agente quanto dovuto» (comparsa p.7, par.3; conclusionale, p.2), del tutto apodittico e sfornito di prova.
I capitoli di prova articolati da nella memoria ex art.171-ter, n.2, cpc, già dichiarati CP_1 inammissibili con l'ordinanza emessa all'esito della prima udienza del 15.5.2024, sono rispettivamente inammissibili perché:
10) la circostanza è provata documentalmente (doc. 01 ; CP_1
11) il capitolo di prova testimoniale è valutativo: il verbo “sospendeva”, infatti, implica una valutazione circa la sussistenza di un accordo sul titolo in virtù del quale erano stati corrisposti i
€ 300 e sui rapporti tra questi versamenti e la provvigione pattuita nel Contratto;
12) la circostanza è provata documentalmente (doc. 07 ); Pt_1
13) il capitolo è articolato in maniera difficilmente comprensibile, è valutativo nella parte in cui si riferisce «al rispetto dei principi di buona fede e correttezza contrattuale» e, nella parte in cui allude a una «promessa di di procedere, terminato il periodo di difficoltà, a saldare Pt_1
quanto dovuto», è generico, non risultando circostanziate le modalità di tempo e di luogo in cui questa promessa sarebbe stata resa, né le modalità e i tempi con cui sarebbe dovuto avvenire il saldo della differenza tra compensi e contributo di solidarietà. Ancora, il riferimento all'ipotizzata promessa introduce un elemento aggiuntivo rispetto alle dichiarazioni dei docc. 07
pagina 14 di 18 e 12, che sono documenti scritti: pertanto, la prova testimoniale potrebbe essere ammessa solo nei limiti dell'art. 2723 c.c., su cui nulla è stato dedotto;
14) la circostanza della corresponsione del denaro è provata documentalmente dai docc. 07 e 12
e dalle fatture emesse dalla stessa è valutativo quanto allo scopo di «far fronte Pt_1 CP_1
alle esigenze immediate»;
15) il capitolo di prova è del tutto generico, non indicando tempi, luoghi e modi delle attività asseritamente svolte;
16) la circostanza è irrilevante;
17) la circostanza dell'organizzazione di alcune riunioni non è contestata da che, anzi la Pt_1
ammette (cfr. comparsa , p. 10) e, comunque, è irrilevante ai fini della prova dello Pt_1 svolgimento dell'attività contrattualmente dovuta da parte di perché le riunioni erano CP_1
organizzate da , la partecipazione era facoltativa, coinvolgevano gli agenti e non la Pt_1
clientela e non si possono qualificare come adempimento delle obbligazioni previste dal
Contratto;
18) la circostanza è irrilevante. Non è qui in discussione la capacità finanziaria di , quanto lo Pt_1
svolgimento, da parte di delle attività a fronte delle quali era previsto il corrispettivo CP_1
fisso mensile richiesto in giudizio.
La richiesta di ordine di esibizione della corrispondenza e-mail «tutta inviata e ricevuta sulla casella di posta elettronica dall'opposta» è generica ed esplorativa e, dunque, in contrasto con l'art.94 disp. att. cpc.
La sentenza del Tribunale di Modena n. 500/2023 del 30.11.2023, che ha condannato a pagare Pt_1 al sig. – altro agente di -una somma a titolo di differenze tra le provvigioni Persona_2 Pt_1
maturate e i contributi di solidarietà versati, non è utilmente invocabile in questa sede. Il dictum riguarda un soggetto diverso dalla la cui eventuale attività nel periodo pandemico nulla dice CP_1 quanto a quella dell'odierna opposta. Inoltre, la prova dello svolgimento di alcune attività è stata ottenuta mediante capitoli di prova testimoniale di cui non si conosce l'articolazione (peraltro, il teste non è stato neppure menzionato come possibile testimone in questo procedimento); mentre Tes_5
quelli dedotti in questo giudizio, sono stati giudicati inammissibili.
Pertanto, va accolta la prima eccezione formulata da , relativa all'assenza di prova dello Pt_1
svolgimento della prestazione di cui la provvigione rappresenta il corrispettivo e il decreto opposto va revocato.
*
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5.2. L'accordo circa la corresponsione del contributo di solidarietà
Ad abundantiam, quanto all'eccezione relativa all'accordo per la corresponsione, in sostituzione della provvigione, di un contributo di solidarietà per €300,00, -eccezione replicata in conclusionale da che lamenta il difetto di forma scritta convenzionale di tale ipotizzato accordo –si rileva quanto CP_1
segue.
Secondo la giurisprudenza prevalente, «le parti che abbiano convenuto l'adozione della forma scritta per un determinato atto, nella loro autonomia negoziale possono successivamente rinunciare al succitato requisito, anche tacitamente, mediante comportamenti incompatibili con il suo mantenimento, costituendo la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una rinuncia tacita un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, qualora sia sorretto da una motivazione immune da vizi logici, coerente e congruente» (Cass. civ. 12344/2003;
Cass. civ. 13277/2000; Trib. Monza, 25.3.2008, n. 825; App. Roma, 6.3.2007, n. 1102).
Per esempio, una rinuncia tacita è stata ravvisata nella «reiterata esecuzione degli ordini in forma verbale, senza alcuna contestazione da parte degli attori […], incompatibile con la volontà di mantenere il patto sulla forma scritta ad substantiam» (Trib. Monza, cit.), o nella circostanza che la parte che contesta la trasgressione della forma convenzionale avesse «continuato ad usufruire delle prestazioni» della controparte (App. Roma, cit.), o, ancora, nella constatazione che il proponente, che lamentava la trasgressione della forma prevista per l'accettazione, avesse dimostrato «in modo inequivoco […] di avvalersi dell'accettazione e di dirimere prontamente l'obiettiva incertezza della situazione, ossia di rinunziare a far valere il difetto di forma e di ritenersi vincolato al contratto in tal modo concluso dando in concreto esecuzione alla convenzione senza protestare per il mancato rispetto della clausola relativa alla forma posta» (Cass. civ. 12344/2003, sottolineatura nostra).
Gli artt.27 e 28 del Contratto prevedevano la forma scritta ad substantiam per le sue variazioni in deroga, modificazioni o integrazioni. Come visto, l'All. B quantificava la provvigione in € 1.400 mensili.
Con mail del 23.3.2020, aveva comunicato a tutti gli agenti che «come da accordi Parte_3
telefonici intercorsi con la presente sono a confermarvi che a decorrere dal mese di aprile 2020 vi riconosceremo un contributo di solidarietà pari ad euro 300,00 mensili in sostituzione degli importi precedentemente concordati. Rimaniamo in attesa delle fatture, pari al sopra indicato importo, alle scadenze mensili previste» (doc. 07 GDSM).
Da aprile a dicembre 2020, ha cessato di emettere fatture da €1.400 a titolo di provvigioni e ha CP_1 iniziato a fatturare importi di €300 a titolo di «contributo mese di […]» (doc.33 : la prima Pt_1 fattura per €300 è la 25/2020, emessa il 04.05.2020; l'ultima è la 59/2020, emessa il 3.12.2020). Solo il pagina 16 di 18 30.12.2020, ha diffidato per il pagamento delle somme asseritamente ancora dovute CP_1 Pt_1
(doc.14 ). Pt_1
Il contegno tenuto da dal 04.05.2020 al 03.12.2020 è certamente incompatibile con il CP_1
mantenimento del requisito della forma scritta a pena di nullità per le modifiche del Contratto e ne comporta rinuncia tacita, alla luce della giurisprudenza citata in precedenza. Pur trattandosi di obbligo di carattere fiscale, è estremamente significativo che abbia scelto di fatturare, per svariati mesi, CP_1 proprio la somma di € 300, apponendo la causale «contributo mese di…», senza sollevare alcun tipo di contestazione per otto mesi, fino alla diffida del 30.12.2020 (doc.14 ). Pt_1
Né a questo osta l'art.28.1. del Contratto, che disciplina gli atti di tolleranza: in questo caso, infatti, non ha semplicemente tollerato un'ipotetica violazione commessa dalla controparte, ma ha dato CP_1 seguito alla modifica proposta da nell'e-mail sub doc.07, con rinuncia alla forma convenzionale Pt_1
pattuita.
Non si può sostenere che il contributo di solidarietà fosse da versarsi in aggiunta alle provvigioni, perché questo è inconciliabile: con il tenore letterale della mail sub doc.07 , che parla di Pt_1
“sostituzione”, con la dicitura di “contributo di solidarietà” e con il contesto di difficoltà che ha caratterizzato gli eventi.
Neppure si può sostenere che abbia proceduto in via unilaterale ed arbitraria, vista la protratta Pt_1
condotta adesiva, in totale assenza di contestazioni, tenuta da nel periodo successivo, fino al CP_1
03.12.2020, data di emissione dell'ultima fattura da €300 a titolo di «contributo mese di novembre»
(doc.33 ). Pt_1
Si ritiene di potersi discostare dalla pronuncia del Tribunale di Modena, invocata dalla laddove CP_1
la medesima non pare avere adeguatamente tenuto in conto il problema della violazione della forma ex art.1352 c.c., né di aver valorizzato il contegno dell'agente alla luce della giurisprudenza in materia di rinuncia tacita alla forma convenzionale (p.7 della sentenza). Inoltre, dal punto di vista fattuale, risulta che il sig. avesse espresso il proprio «biasimo nei confronti della condotta tenuta dal Per_2
preponente», cosa che, nel caso di specie, la non ha fatto fino alla diffida del 30.12.2020 CP_1
(doc.14 ), inviata dopo otto mesi durante i quali non si era lamentata del contributo di solidarietà Pt_1
e aveva fatturato corrispondentemente.
Infine, il dato letterale della mail citata (che parla di “sostituzione”) la mancanza di prova dell'esecuzione delle prestazioni pattuite nel periodo aprile-novembre 2020 (che rendono, comunque, il corrispettivo non dovuto) e le ragioni che hanno determinato la corresponsione del contributo di solidarietà inducono anche a escludere un accordo nel senso che, con la cessazione del periodo emergenziale, tornassero ad essere dovute le differenze tra il compenso e il contributo di solidarietà:
pagina 17 di 18 come vorrebbe sostenere affermando che «dal momento che la “sospensione” è una CP_1
temporanea interruzione, ciò giustifica ancora più la pretesa ingiunta» (comparsa, p. 10).
Pertanto, anche prescindendo dal profilo - assorbente - rappresentato dalla carenza di prova dello svolgimento delle prestazioni dovute da comunque, per i mesi da aprile allo scioglimento del CP_1
Contratto, il compenso risultava validamente sostituito dalla corresponsione di €300 mensili a titolo di
“contributo di solidarietà”.
* * *
6. Le istanze istruttorie di Pt_1
L'accoglimento delle eccezioni relative alla carenza di prova dell'adempimento di e alla valida CP_1
sostituzione della provvigione con il contributo di solidarietà esimono dall'esaminare le istanze istruttorie proposte da , già rigettate con l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 30.5.2024. Pt_1
* * *
Quanto alle spese, la difesa di ha prodotto nota spese, parametrata ai medi tabellari ex DM Pt_1
55/2014. Tuttavia, considerati i vigenti parametri ex DM n.55/2014 e successive modifiche, il valore della causa, che si pone sostanzialmente a metà tra il minimo e il medio del relativo scaglione, e lo sforzo difensivo richiesto, si ritiene di liquidare il compenso in €3.800,00, oltre IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%. Le stesse vanno poste interamente a carico di soccombente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accoglie l'opposizione proposta da e Parte_1
revoca, perciò, il decreto ingiuntivo n.12147/2023, del 19.07.2023, emesso nel procedimento sub R.G. n.26888/2023, notificato a mezzo PEC il 19.7.2023;
2) condanna alla rifusione a delle spese di lite, che si liquidano in €3.800,00, oltre CP_1 Pt_1
IVA, CPA come per legge e spese generali al 15%.
Milano, 02 gennaio 2025
Il Giudice
NZ BA
L'Ufficio dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del M.O.T. dott. Paolo
Bussi
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