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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/05/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 990/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 990/2023
PROMOSSA DA
C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. LOREDANA DANILE, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di procuratrice Controparte_1 C.F._1
speciale dei coeredi di , nato a [...] [...] e deceduto a il Persona_1 Pt_1 Pt_1
10.08.1992, e di , nata a [...] [...]: (C.F. Controparte_2 Pt_1 Controparte_3
); (C.F. ; C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._4 Persona_1
pagina 1 di 16 ), nato a [...] il [...]; (C.F. ); C.F._5 Parte_4 C.F._6
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Persona_1 C.F._7
residente al n. 4 Mark Lane, Stato del Connecticut (U.S.A.); (C.F. Parte_5
); (C.F. ); C.F._8 Parte_6 C.F._9 Parte_7
(C.F. ); (C.F. C.F._10 Parte_8
), nato a [...] il [...]; (C.F. C.F._11 Parte_9
); (C.F. , tutti elettivamente C.F._12 Parte_10 C.F._13
domiciliati in Catania, piazza Cavour n. 18, presso lo studio dell'avv. Antonino Saltalamacchia che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in , via Basento n. 16/A, presso lo CP_4
studio dell'avv. Cesare Gervasi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Parte_11 P.IVA_3 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (C.F. ), nei cui uffici siti P.IVA_4
in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliata;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2016, , in proprio e in qualità di procuratrice generale di Controparte_1
, e , eredi di deceduta il 15.03.2014 (nata a Parte_5 Parte_6 Parte_7 Persona_2
Lentini il 9.03.1941, coniugata a nato a [...] [...]); , erede Persona_3 CP_4 Controparte_3
della defunta madre, (coniugata ) deceduta il 14.06.2011 (nata a [...] Persona_4 Per_1
U.S.A. l'11.05.1935) e del defunto padre, deceduto il 2.01.2011 (nato a [...] il Persona_5
20.10.1931); (coniugata ), e (nato a Parte_2 Per_1 Parte_3 Persona_1
il 2.05.1962), eredi di deceduto il 28.08.2013 (nato a [...] [...]); CP_4 Persona_6 Pt_1
(coniugata ) e (nato a [...][...]), eredi di Parte_4 Per_1 Persona_1 Pt_1 Persona_7
deceduto l'1.09.2004 (nato a [...] [...]), in base a quattro procure per atti notar
[...] Pt_1
dello Stato del Connecticut in data 7.04.2014 e 11.04.2014, nonché di Persona_8 Parte_8
pagina 2 di 16 , e , in base a una più antica procura per atto Parte_8 Parte_9 Parte_10
notar dello Stato di Connecticut in data 2.02.1999 (v. all. A del fascicolo di primo Persona_9
grado degli attori), conveniva in giudizio il l' Parte_1 Controparte_5
innanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendo:
“previa declaratoria di disapplicazione del Decreto del Presidente della n.34 del 9 Pt_11 Pt_11
Cont febbraio 2011 nella parte in cui, dando esecuzione ed attuazione alla deliberazione dell' di
n.346 del 16.04.2010, ha trasferito a quest'ultima l'intera particella n.764 (in elenco agli ex CP_4
nn.35-41-42), foglio 57, in Via Martiri di Via Fani, in luogo delle sole superfici di mq.
1.527 e Pt_1
di mq.740 (di cui alle due procedure di espropriazione attivate), per un totale di mq.2.267,00:
1) Accertare e dichiarare la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori della porzione di mq.
3.221,00 della particella n. 764 foglio 57 sita nel Comune di Via Martiri di Via Fani;
Pt_1
2) Ordinare alle Pubbliche Amministrazioni convenute, o quella fra esse ritenuta obbligata, di provvedere alle conseguenti cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni e volture, previa adozione di tutti gli atti amministrativi, tecnici e di frazionamento dell'area di cui alla particella n. 764, fg. 57, quale pronuncia funzionale alla chiesta declaratoria, principale, del diritto di proprietà de-gli attori sulla porzione d'area di mq. 3.221,00;
3) Ordinare, conseguentemente, alle Pubbliche Amministrazioni convenute, o quella fra esse ritenuta obbligata, l'eliminazione delle recinzioni indebitamente apposte nonché la cessazione dell'indebito utilizzo della porzione d'area di mq. 3.221,00 ricompresa nella p.lla 764 e di proprietà degli attori”.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, chiedeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che lei e i suoi rappresentati erano i legittimi proprietari, per successione per causa di morte di e , dell'area individuata Persona_1 Controparte_2
nel catasto del Comune di particella 764 del foglio 57 di complessivi 5488 mq. Tale particella Pt_1
era stata oggetto di due procedure di espropriazione per pubblica utilità avviate dal Parte_1
per effetto delle quali 2267 mq erano stati interessati dalla realizzazione del poliambulatorio di Melilli.
Esponeva inoltre che da perizia redatta da un tecnico incaricato avevano appreso che era stato disposto il trasferimento al patrimonio immobiliare della Regione anche della superficie di 3221 mq Pt_11
della particella 764, ancorché tale area non aveva costituito oggetto di alcuna procedura di occupazione pagina 3 di 16 o di espropriazione in quanto alcun atto di una tale procedura era mai stato adottato e notificato dalle
PP.AA. convenute, né mai era stato corrisposto alcun importo per l'espropriazione di fatto subita, risultando in atto l'intera particella 764 intestata all' , compresa la parte non espropriata, Controparte_5
rimasta di loro proprietà.
Nella resistenza di tutte le amministrazioni convenute, costituite con separate difese, con la sentenza n.
909/2023, pubblicata in data 10 maggio 2023, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2398/2016 R.G., ha accolto le domande degli attori, per l'effetto statuendo come segue:
“Il Giudice,
a decisione della causa di cui al R.G. 2398/2016,
Accoglie le domande attoree.
Dispone la disapplicazione del Decreto del Presidente della n. 34 del 9 febbraio Pt_11 Pt_11
2011 nella parte in cui, dando esecuzione ed attuazione alla deliberazione dell' n. 346 Controparte_5 del 16.04.2010, ha trasferito a quest'ultima l'intera particella n. 764 (in elenco agli ex nn.35-41-42), foglio 57, in Via Martiri di Via Fani, in luogo delle sole superfici di mq.
1.527 e di mq. 740 (di Pt_1
cui alle due procedure di espropriazione attivate), per un totale di mq. 2.267,00:
Dichiara la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori della porzione di mq. 3.221,00 della parti-cella n. 764 foglio 57 sita nel Comune di Via Martiri di Via Fani;
Pt_1
Ordina al Comune di di provvedere alle conseguenti cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni e Pt_1 volture, previa adozione di tutti gli atti amministrativi, tecnici e di frazionamento dell'area di cui alla particella n. 764, fg. 57.
Cont Ordina all' di l'eliminazione delle recinzioni indebitamente apposte nonché la cessazione CP_4 dell'utilizzo della porzione d'area di mq.3.221,00 ricompresa nella p.lla 764 e di proprietà degli attori.
Condanna il al pagamento delle spese processuali che ammontano ad 545,00 per Parte_1 spese vive ed €. 10.860,00 oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a.
Pone le spese della Ctu a carico del Parte_1
Compensa tra le altre parti le spese del giudizio”.
pagina 4 di 16 A seguire, dopo l'indicazione del luogo (Siracusa), della data (4 maggio 2023) e del nome e cognome del giudice del Tribunale di Siracusa che ha sottoscritto digitalmente la sentenza (“Il Giudice Dr.
Giuseppe Solarino”), è riportato - senza difformità sostanziali né nella veste grafica né nel contenuto - lo stesso testo dell'intestazione e della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” già presente alle pagg.
1-6. Tale parte si conclude, tuttavia, con un dispositivo differente, del seguente tenore:
“Il Giudice,
a decisione della causa di cui al R.G. 2398/2016,
Accoglie le domande attoree.
Condanna il al pagamento delle spese processuali che ammontano ad €. 18.500,00 Parte_1
(compreso i.v.a., c.p.a. e c.t.u.).
Compensa tra le parti le spese del giudizio”.
Seguono l'indicazione del luogo (Siracusa), della data (4 maggio 2023) e del nome e cognome del medesimo giudice del Tribunale di Siracusa che ha sottoscritto digitalmente la sentenza (“Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino”).
Con successiva ordinanza dell'8 giugno 2023 il Tribunale di Siracusa ha disposto la correzione della sentenza, precisando che quanto contenuto in coda alla sentenza doveva intendersi come una bozza, inserita per mero errore. Pertanto, la sentenza deve intendersi composta esclusivamente dalle prime sette pagine, con la settima che termina con la dicitura “Il Giudice Dott. Giuseppe Solarino”.
Avverso la sentenza oggetto di correzione (notificata, unitamente all'ordinanza di correzione, in data 13 giugno 2023, a mezzo PEC dal difensore degli attori) ha proposto appello il con Parte_1
atto di citazione notificato il 10 luglio 2023, formulando cinque motivi di gravame.
Si sono costituiti in giudizio, con separate difese, sia gli originari attori sopra indicati che la
[...]
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza corretta. L' Pt_11 Controparte_5
costituitasi per riproporre le medesime difese già svolte in prime cure, ha chiesto l'accoglimento dell'appello del limitatamente all'eccezione preliminare e, per l'effetto, la Parte_1
dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Sicilia, Sezione di CP_6
Catania. Nel merito, e in subordine, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, limitatamente al punto IV,
pagina 5 di 16 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda della parte attrice in prime cure per difetto di prova del titolo di proprietà, nonché, in via ulteriormente subordinata, il rigetto del medesimo gravame per la parte in cui si deduce la sussistenza di una responsabilità dell'
[...]
per i fatti di causa, dovendo confermarsi l'esclusiva responsabilità del CP_5 Parte_1
All'esito dell'udienza di discussione orale del 20 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'appello sollevata nella comparsa di risposta dall'appellata , anche nella qualità di procuratrice generale degli altri coeredi Controparte_1
appellati sopra indicati, per essere stati assegnati, nell'atto di citazione, termini per comparire previsti dalla riforma Cartabia introdotta dal D.Lgs. 149/2022 per il giudizio di primo grado.
1.1. - Invero, l'avvenuta costituzione degli appellati ha comportato la sanatoria dell'atto ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., poiché le disposizioni di tale norma (relative alla sanatoria dei vizi della vocatio in ius con effetto ex tunc) risultano compatibili con la disciplina del processo di appello (Cass.
n. 8539/2004).
2. - Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha riproposto l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo respinta in prime cure.
2.1. - Il motivo è infondato.
2.1.1. - Va confermata infatti la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di restituzione del bene immobile di loro proprietà promossa dagli attori, non rientrando la causa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. (D.lgs. n. 104 del 2010). Tale norma è stata erroneamente invocata dall'ente appellante, poiché sulla scorta della stessa giurisprudenza - peraltro consolidata - citata da tutte le parti in lite (di cui è espressione – tra tante - Cass. n. 8568/2021) il comportamento tenuto dall'Amministrazione non può ritenersi connesso all'esercizio di pubblici poteri.
Come statuito infatti dalla sentenza del Tribunale sulla base dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e dell'esame della documentazione versata in atti, con accertamento di fatto che non ha costituito oggetto di impugnazione ad opera delle parti, le procedure preordinate all'espropriazione del terreno pagina 6 di 16 degli originari attori hanno interessato altri spezzoni del terreno di proprietà degli stessi, nei quali non è ricompresa la superficie di 3221 mq del fondo sito in via Martiri di via Fani, in relazione alla Pt_1
quale è stato promosso il giudizio.
Deve ritenersi, pertanto, che correttamente il Tribunale di Siracusa ha dichiarato la propria giurisdizione e ha deciso nel merito la causa.
3. - Con gli ulteriori quattro motivi di appello si deduce: a) la violazione dell'art. 287 c.p.c., per avere il primo giudice fatto illegittimo ricorso al procedimento di correzione di errore materiale per porre rimedio a un error in procedendo implicante la nullità della sentenza, anziché a un errore materiale effettivamente emendabile con il procedimento di cui agli artt. 288 e ss. c.p.c.; b) la violazione dell'art. 167, comma 2, c.p.c., per l'omesso rilievo della tardività, e quindi inammissibilità, delle domande Cont proposte dall' di nella comparsa di risposta depositata oltre il termine perentorio di venti CP_4 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione;
c) la violazione degli artt. 2697 e 948 c.c., per l'intervenuto ed erroneo accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori della superficie di metri quadrati 3221 della particella 764, foglio 578, sita nel Comune di via Martiri Pt_1
di via Fani, nonostante il difetto della legittimazione attiva, la mancata allegazione della probatio diabolica, l'erronea ricostruzione dei fatti e l'erronea valutazione e interpretazione delle prove;
d)
l'erronea individuazione nel Comune di della P.A. incaricata di provvedere alle cancellazioni, Pt_1 iscrizioni, trascrizioni e volture, nonostante l'intervenuto trasferimento del diritto di proprietà in favore dell' . Controparte_5
4. - Non integra, invece, una specifica censura avverso la sentenza impugnata la deduzione contenuta nel punto sesto dell'atto di appello (pag. 18), con cui il si è limitato ad evidenziare Parte_1
che, a suo avviso correttamente, il Tribunale di Siracusa aveva ordinato all' Controparte_5
“l'eliminazione delle recinzioni indebitamente apposte nonché la cessazione dell'utilizzo della porzione
d'area di mq.3.221,00 ricompresa nella p.lla 764 e di proprietà degli attori”.
4.1. - In relazione a tale deduzione non sussiste, pertanto, alcun obbligo di pronunciarsi da parte di questa Corte.
4.2. – Inoltre, va evidenziato che il predetto capo della sentenza deve ritenersi, in difetto di impugnazione ad opera delle parti, ormai divenuto definitivo.
5. - Ciò posto, è infondato il secondo motivo sopra esposto, poiché, ad avviso del Collegio, non pagina 7 di 16 sussiste, nella specie, il dedotto uso illegittimo del potere di correzione, in quanto con l'emanata ordinanza il primo giudice, dirimendo un'ambiguità superabile agevolmente anche tramite il ricorso alla comune interpretazione, ha corretto la sentenza emessa tra le parti, precisando che l'effettivo contenuto della decisione deve intendersi quello riportato nelle pagine da 1 a 7, poiché risulta inserita in coda alla sentenza una bozza della stessa.
5.1. - Ebbene, tale soluzione si ritiene coerente sia con il petitum sostanziale (essendo investito il
Tribunale di Siracusa dell'obbligo di pronunciarsi sulle specifiche domande formulate dagli attori nelle conclusioni dell'atto di citazione, rassegnate in modo analitico, e quindi anche sulla concreta individuazione dei soggetti destinatari della condanna, aspetto sul quale gli attori hanno espressamente esternato la propria volontà di rimettersi alle valutazioni del Tribunale), sia con le enunciazioni della motivazione (dove si specificano, in particolare, gli elementi che conducevano a ritenere, per un verso, che il – essendo Ente preposto all'esproprio – aveva tutti gli strumenti per effettuare Parte_1 la corretta volturazione e, per altro verso, l'assenza invece di responsabilità tanto in capo all'
[...]
quanto in capo alla CP_5 Parte_11
D'altra parte, di fronte alla compiutezza della sentenza, in tutte le sue parti essenziali (intestazione, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dispositivo), già di per sé esaustive e autosufficienti, tutto ciò che segue l'indicazione “Il Giudice Dott. Giuseppe Solarino” contenuta a pag. 7 deve correttamente ritenersi privo di validità, come espressamente disposto dal Tribunale in sede di correzione. Tali parti costituiscono un evidente refuso, rappresentando un contenuto estraneo ed eccedente rispetto alla sentenza già integralmente trasfusa nella parte precedente.
La correttezza di tale ricostruzione riceve un'indiretta conferma dal rilievo che il dispositivo della sentenza, nella formulazione riportata a pag. 13, a differenza di quello ritenuto corretto (cfr. pagg. 6-7), non risulta completo e coerente in relazione al petitum analiticamente formulato dagli attori nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, configurandosi, piuttosto, come una mera “bozza”: in esso, infatti, si legge soltanto una generica formula di accoglimento delle domande (“accoglie le domande attoree”), priva di qualsivoglia esplicitazione della portata precettiva della pronuncia, elemento imprescindibile per fornire una risposta coerente alle domande così come articolate.
6. – Con il terzo motivo sopra riportato, l'appellante lamenta, in sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe accolto talune (presunte) domande riconvenzionali proposte dall' volte a far Controparte_5
dichiarare la legittimità delle attività dalla stessa compiute, quali la ricognizione del patrimonio pagina 8 di 16 immobiliare e la trascrizione a proprio favore del titolo di acquisto, nonché la responsabilità esclusiva del per l'erronea volturazione a suo favore dell'intera particella per cui è causa Parte_1
senza preventivo frazionamento, e, per l'effetto, a sentire condannare il predetto ente comunale, in via esclusiva, a eseguire quanto richiesto dagli attori.
6.1. - Anche questo motivo è infondato.
6.1.1. - Infatti, la sentenza impugnata ha motivato la condanna del in base alla Parte_1
considerazione che si trattava dell'ente che aveva effettuato tutte le operazioni prodromiche al Cont passaggio di proprietà delle aree espropriate all' e che, essendo preposto all'esproprio, aveva tutti gli strumenti per effettuare la corretta volturazione in suo favore della particella 764, conoscendo nel dettaglio tecnico l'esatta estensione delle aree espropriate.
Tuttavia, sulla scorta di queste argomentazioni fondate sull'individuazione della responsabilità esclusiva del il giudice di primo grado è pervenuto ad accogliere le domande Parte_1
proposte dalla parte attrice, e non già dall' . Controparte_5
Tale conclusione emerge chiaramente dalla lettura, da un lato, dell'atto di citazione di primo grado, nel quale l'attrice, premettendo che lei stessa e i suoi rappresentati, per successione a causa di morte di e , erano divenuti proprietari di diversi lotti di terreno siti nel Persona_1 Controparte_2
Comune di espose che tali stacchi di terreno, nel tempo, erano stati oggetto di due procedure di Pt_1
occupazione e di espropriazione per la realizzazione del nuovo poliambulatorio di e per la Pt_1
relativa viabilità. Dedusse, quindi, che la superficie della particella 764 legittimamente acquisita e indennizzata nell'ambito di tali procedure espropriative era pari a metri quadrati 2267, ma la porzione d'area di loro proprietà effettivamente occupata per la realizzazione dell'opera pubblica era risultata pari a 5488 mq, dei quali 542 coperti dal manufatto e il resto come area di pertinenza e viabilità.
Per quanto, ancora, in questa sede rileva, l'attrice allegò altresì che il convenuto Parte_1
insieme alla e all' veniva citato in via principale, in quanto Parte_11 Controparte_5
responsabile della lesione del diritto di proprietà dei NI . In proposito, precisò che tale Per_1
Ente aveva provveduto, nel 2007, ad effettuare la voltura catastale dell'intera particella 764 in favore della cessata SL di , in assenza di alcun titolo di legittimazione. Aveva, conseguentemente, CP_4
comunicato all' l'inclusione nel patrimonio immobiliare sanitario dell'intera particella Controparte_5
764, nonostante la mancanza di titolo. Emergeva con chiarezza, dunque, a dire dell'attrice, la pagina 9 di 16 responsabilità del per la lesione della posizione giuridica dei NI , i Parte_1 Per_1 quali, perciò, lo avevano individuato come il loro “contraddittore necessario e principale”.
Dall'altro lato, e diversamente, l' , nel costituirsi nel giudizio di primo grado nel quale Controparte_5
fu convenuta dagli attori, si limitò a contrastare le domande attoree con una mera difesa e cioè mediante una presa di posizione negativa che, a differenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., restando irrilevante, pertanto, la tardiva costituzione della medesima nel giudizio stesso, sulla quale è CP_4
basato il motivo in esame.
Ed invero il medesimo art. 167, comma 1, impone al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza (cfr. così
Cass. S.U. sentenza 2951 del 16 febbraio 2016). Nella specie, pertanto, la presa di posizione assunta
Cont dalla convenuta nella comparsa di risposta depositata in cancelleria il 15 settembre 2016 (data della celebrazione dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Siracusa) non è tardiva, non essendo previsto per tale attività alcun termine di decadenza, a differenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni di (rito e di) merito in senso stretto - non rilevabili d'ufficio - per cui è prescritta, invece, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (in combinato disposto con il precedente art. 166), a pena di decadenza, la proposizione nella comparsa di risposta ritualmente depositata in cancelleria (nei venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione).
Cont È appena il caso di specificare che quella dell' sul punto era certamente una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, né, tantomeno, una domanda riconvenzionale, come assume invece l'appellante, in quanto basata sulla negazione della propria responsabilità senza l'allegazione di nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi né, tantomeno, di nuovi fatti costitutivi.
Costituiscono, infatti “mere difese” quelle che consistono – come nella specie – “in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto” (così, in motivazione, Cass. S.U. sentenza 2951 del 16 febbraio 2016, al punto 46).
7. - Il quarto motivo di appello si rivela privo di fondamento nella prima parte, quanto, cioè, alla pretesa erroneità del rigetto dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva degli originari attori
(odierni appellati), poiché non sarebbe stata fornita la prova del decesso dei presunti danti causa pagina 10 di 16 (coniugi – ) e della loro qualità di eredi. Per_1 CP_2
7.1. - Al riguardo, innanzi tutto, va chiarito che il (preteso) mancato riscontro che gli appellati rivestissero la qualità di eredi non attiene al rilievo del difetto di legittimazione attiva (che costituisce una condizione dell'azione e che deve ricavarsi ex se dal contenuto della domanda), quanto, piuttosto, alla verifica della titolarità attiva del rapporto controverso, così che alla vicenda risultano applicabili i principi enunciati da Cass. S.U. n. 2951/2016, secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Nel caso in esame, il convenuto si è costituito svolgendo difese incompatibili con la Parte_1
negazione della titolarità del diritto di proprietà sul bene fondato su un titolo di derivazione successoria che è un elemento costitutivo del diritto oggetto della domanda (ovverosia il diritto al rilascio delle aree occupate senza titolo e al ripristino della situazione precedente).
Ed invero il sia in primo grado che in questo grado del giudizio, ha impostato la sua Parte_1
difesa sulla contrapposizione alla prospettazione attorea, mediante la difesa della legittimità delle procedure avviate nei confronti dei NI sul presupposto, per l'appunto, che questi ultimi Per_1
effettivamente erano i proprietari, in quanto eredi, e comunque discendenti, dei defunti coniugi e , della particella 764 interessata dalla realizzazione del Persona_1 Controparte_2
poliambulatorio.
Circostanza che assume rilievo decisivo ai fini del rigetto del suddetto profilo di doglianza, in quanto rende superflua la prova dell'allegazione attorea relativa alla titolarità del diritto stesso.
E ciò in ragione del fatto che già Cass. S.U. 2951/2016, al punto 54 della motivazione, ha avuto modo di chiarire, con riferimento per l'appunto al caso in cui il convenuto (riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure al caso in cui) articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo (ed è questo il caso in esame), che “in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto”.
Tale principio è ripreso anche dalla successiva sentenza di Cass. n. 25885/2020, la quale ha precisato pagina 11 di 16 che la contestazione della reale titolarità, attiva o passiva, del diritto sostanziale dedotto in giudizio, da parte del convenuto, se pure integrante una "mera difesa" non sottoposta agli oneri deduttivi e probatori a differenza della eccezione di merito, resta pur sempre assoggettata alle "preclusioni" formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della "fase di trattazione” e ne ha tratto la conseguenza che rimangono “esclusi dal "thema decidendum" i fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - qualora il Giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne
l'esistenza o l'inesistenza "ex officio", in base alle risultanze istruttorie ritualmente acquisite”.
Nel caso di specie, come già correttamente evidenziato dal primo giudice nella sentenza, deve essere confermato che dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio e dall'esame della documentazione ritualmente acquisita, compresa quella depositata dallo stesso richiamata e Parte_1
analizzata in modo accurato dal C.T.U (cfr. relazione integrativa, depositata in data 30.4.2021, pagg. 3-
8), emerge la riprova e non la smentita della assunzione della qualità di eredi dei defunti coniugi e – che costituisce uno dei fatti costitutivi del diritto oggetto Persona_1 Controparte_2
della domanda – in capo agli originari attori, i NI e i loro discendenti ed eredi. Per_1
Sul punto mette conto di segnalare che il C.T.U., nel rimarcare che la proprietà dei terreni in oggetto in capo ai “ricorrenti” (rectius: attori) risulta comprovata dalla documentazione agli atti, ha specificato che “ulteriore elemento da evidenziare in tal senso risulta il comportamento tenuto dall'amministrazione del che ha legittimato con più procedure espropriative il Parte_1
compenso risarcitorio dovuto ed effettivamente corrisposto ai . In tal senso appare Controparte_7
molto improbabile che il non possa essersi basato su elementi documentali Parte_1 sufficienti ad escludere un'erronea destinazione dell'indennità dovuta e corrisposta, come ampiamente già esplicitato, ai ” (v. così pag. 8 della relazione integrativa sopra citata). Controparte_7
7.1.1. - A ciò deve aggiungersi che la parte attrice in prime cure ha depositato, unitamente alla memoria n. 2 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., documentazione idonea a dimostrare il trasferimento della comproprietà del bene, alla morte di (avvenuta l'1.09.2004), Persona_7 Persona_5
(avvenuta il 2.01.2011), (avvenuta il 28.08.2013), (avvenuta il Persona_6 Persona_2
15.03.2014), ai loro eredi legittimi, e segnatamente a: e nato a Parte_4 Persona_1 Pt_1
l'8.12.1960 (eredi di ); (erede dei defunti genitori, Persona_7 Controparte_3 [...]
e ); (vedova di ), Per_5 Persona_4 Parte_2 Persona_6 Parte_3
e nato a [...] [...] (eredi di ); , Persona_1 CP_4 Persona_6 Parte_5 Pt_6
pagina 12 di 16 e (eredi di ). Pt_5 Parte_7 Persona_2
La Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che, per quanto concerne la delazione dell'eredità, l'onere della prova della propria qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto gravante sull'attore - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione ritualmente effettuata degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima la successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. Ciò è quanto accaduto con riguardo alla posizione di quei soggetti - fra quelli rappresentati dall'appellata - succeduti a Controparte_1 Persona_7
, , e , deceduti prima dell'instaurazione del
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_2
giudizio in prime cure.
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, la stessa può anche avvenire tacitamente, mediante esercizio di un'azione a difesa della proprietà, come nel caso di specie.
7.2. - Tali elementi forniscono anche la dimostrazione dell'infondatezza dell'altra censura, esposta nella seconda parte del motivo, con la quale l'appellante lamenta il mancato assolvimento della c.d. probatio diabolica della proprietà in capo ai NI della porzione di terreno per cui è causa. Per_1
7.2.1. - Infatti, logico corollario di quanto sopra è che il diritto di proprietà non è il diritto oggetto della domanda, non vertendosi, nella specie, su una domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c.; esso è, piuttosto, un elemento costitutivo del diritto azionato e, dunque, della domanda di rilascio della porzione di area occupata senza titolo e di ripristino della situazione precedente.
Segnatamente, l'azione proposta dall'originaria attrice concerne l'estensione del diritto di proprietà facente capo ai NI , oppure ai loro discendenti, (non posto in discussione) in quanto la Per_1
questione controversa è quella attinente all'effettiva estensione delle aree espropriate dal Comune di
Pt_1
Non è in contestazione, invece, l'esistenza di un valido titolo di proprietà sul bene, logico presupposto delle procedure intraprese dal nonché dei connessi giudizi e atti di transazione sopra Parte_1
richiamati e documentati in atti.
pagina 13 di 16 Va, conseguentemente, ritenuto che l'appellata, attrice in prime cure, aveva l'onere soltanto di fornire la prova che la porzione di area in questione non rientrava tra le aree espropriate.
Tale prova è stata, in concreto, raggiunta mediante l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, secondo quanto già statuito nella sentenza del Tribunale - sul punto non contestata - e, pertanto, non è più oggetto di discussione.
8. - Con il quinto e ultimo motivo l'appellante deduce che il Tribunale di Siracusa avrebbe
Cont erroneamente individuato nel Comune di e non nell' la P.A. incaricata di provvedere alle Pt_1
cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni e volture, non considerando che il Comune di non è il Pt_1
proprietario del bene, in quanto l'attuale proprietario ex lege è l' . Controparte_5
8.1. - Il motivo è inammissibile, perché l'atto di appello non ha censurato la ratio decidendi sulla quale si fonda la condanna del ossia la constatazione che l'odierno appellante Parte_1 Parte_1
“nell'acquisire le aree delle p.ll 750 e 764, necessarie alla costruzione del “Poliambulatorio”
[...]
e della relativa viabilità, avrebbe dovuto sottoporre le medesime al tipo di frazionamento soggetto ad approvazione dall' e solo successivamente volturare al Controparte_8
le aree così frazionate e identificate dai definitivi mappali assegnati. Parte_1
Siccome non risulta essere stato presentato alcun frazionamento relative alle particelle suddette, è stato generato l'errore di volturare al Comune di l'intera area delle suddette particelle Pt_1 catastali, ivi compresa la superficie di mq. 3221 per cui è causa” (cfr. pag. 5 della sentenza).
8.2. - Pertanto, non essendo stata oggetto di confutazione l'argomentazione svolta dal Tribunale, il merito del motivo non deve essere esaminato, in quanto la condanna emessa a carico del Parte_1
Cont
anziché dell' trarrebbe ugualmente il proprio fondamento dalla suddetta ragione contenuta
[...]
nella sentenza di primo grado.
8.3. – Peraltro, il motivo è anche infondato, atteso che, per quanto concerne la questione della carenza di titolarità del diritto di proprietà, è innegabile che la posizione dell'una e dell'altra P.A. sia identica, atteso che è rimasto definitivamente acquisito il fatto che nessuno dei due enti ( e Parte_1
) è diventato proprietario della “superficie di mq. 3221 per cui è causa”. Controparte_5
9. - In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra svolte il proposto appello deve essere integralmente rigettato.
pagina 14 di 16 10. - Alla soccombenza consegue la condanna del al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado del giudizio in favore di , in proprio e nella qualità di procuratrice Controparte_1
generale di , , , (nato a Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Persona_1
il 2.05.1962), (nato a [...][...]), , CP_4 Parte_4 Persona_1 Pt_1 Parte_5
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
.
[...]
La liquidazione è stata effettuata – come specificato in dispositivo – secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Nella specie, si è tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione. Pertanto, il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa anche in assenza di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n.
30219/2023). Per questa sola fase, tuttavia, si è fatta applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata.
Le spese tra le altre parti vanno, infine, integralmente compensate in ragione dell'esito complessivo della lite.
In considerazione dell'avvenuto rigetto del proposto appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 990/2023 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 909/2023, pubblicata in data 10 Parte_1
maggio 2023, emessa dal Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 2398/2016 R.G., che conferma;
condanna il al pagamento, in favore di in proprio e nella qualità Parte_1 Controparte_1
di procuratrice generale di , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Persona_1
(nato a [...] [...]), (nato a [...][...]), CP_4 Parte_4 Persona_1 Pt_1 [...]
, , , e Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
pagina 15 di 16 , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi Parte_10 di avvocato, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria e € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
compensa integralmente tra le altre parti le spese del presente grado di giudizio;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 17 marzo 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere rel. est.
dott. Giacomo Rota Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 990/2023
PROMOSSA DA
C.F. ), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. LOREDANA DANILE, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in proprio e nella qualità di procuratrice Controparte_1 C.F._1
speciale dei coeredi di , nato a [...] [...] e deceduto a il Persona_1 Pt_1 Pt_1
10.08.1992, e di , nata a [...] [...]: (C.F. Controparte_2 Pt_1 Controparte_3
); (C.F. ; C.F._2 Parte_2 C.F._3 Parte_3
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._4 Persona_1
pagina 1 di 16 ), nato a [...] il [...]; (C.F. ); C.F._5 Parte_4 C.F._6
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e Persona_1 C.F._7
residente al n. 4 Mark Lane, Stato del Connecticut (U.S.A.); (C.F. Parte_5
); (C.F. ); C.F._8 Parte_6 C.F._9 Parte_7
(C.F. ); (C.F. C.F._10 Parte_8
), nato a [...] il [...]; (C.F. C.F._11 Parte_9
); (C.F. , tutti elettivamente C.F._12 Parte_10 C.F._13
domiciliati in Catania, piazza Cavour n. 18, presso lo studio dell'avv. Antonino Saltalamacchia che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
APPELLATI
E NEI CONFRONTI DI
(C.F. ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2
rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in , via Basento n. 16/A, presso lo CP_4
studio dell'avv. Cesare Gervasi che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Parte_11 P.IVA_3 difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania (C.F. ), nei cui uffici siti P.IVA_4
in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149, è domiciliata;
APPELLATI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 2016, , in proprio e in qualità di procuratrice generale di Controparte_1
, e , eredi di deceduta il 15.03.2014 (nata a Parte_5 Parte_6 Parte_7 Persona_2
Lentini il 9.03.1941, coniugata a nato a [...] [...]); , erede Persona_3 CP_4 Controparte_3
della defunta madre, (coniugata ) deceduta il 14.06.2011 (nata a [...] Persona_4 Per_1
U.S.A. l'11.05.1935) e del defunto padre, deceduto il 2.01.2011 (nato a [...] il Persona_5
20.10.1931); (coniugata ), e (nato a Parte_2 Per_1 Parte_3 Persona_1
il 2.05.1962), eredi di deceduto il 28.08.2013 (nato a [...] [...]); CP_4 Persona_6 Pt_1
(coniugata ) e (nato a [...][...]), eredi di Parte_4 Per_1 Persona_1 Pt_1 Persona_7
deceduto l'1.09.2004 (nato a [...] [...]), in base a quattro procure per atti notar
[...] Pt_1
dello Stato del Connecticut in data 7.04.2014 e 11.04.2014, nonché di Persona_8 Parte_8
pagina 2 di 16 , e , in base a una più antica procura per atto Parte_8 Parte_9 Parte_10
notar dello Stato di Connecticut in data 2.02.1999 (v. all. A del fascicolo di primo Persona_9
grado degli attori), conveniva in giudizio il l' Parte_1 Controparte_5
innanzi al Tribunale di Siracusa, chiedendo:
“previa declaratoria di disapplicazione del Decreto del Presidente della n.34 del 9 Pt_11 Pt_11
Cont febbraio 2011 nella parte in cui, dando esecuzione ed attuazione alla deliberazione dell' di
n.346 del 16.04.2010, ha trasferito a quest'ultima l'intera particella n.764 (in elenco agli ex CP_4
nn.35-41-42), foglio 57, in Via Martiri di Via Fani, in luogo delle sole superfici di mq.
1.527 e Pt_1
di mq.740 (di cui alle due procedure di espropriazione attivate), per un totale di mq.2.267,00:
1) Accertare e dichiarare la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori della porzione di mq.
3.221,00 della particella n. 764 foglio 57 sita nel Comune di Via Martiri di Via Fani;
Pt_1
2) Ordinare alle Pubbliche Amministrazioni convenute, o quella fra esse ritenuta obbligata, di provvedere alle conseguenti cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni e volture, previa adozione di tutti gli atti amministrativi, tecnici e di frazionamento dell'area di cui alla particella n. 764, fg. 57, quale pronuncia funzionale alla chiesta declaratoria, principale, del diritto di proprietà de-gli attori sulla porzione d'area di mq. 3.221,00;
3) Ordinare, conseguentemente, alle Pubbliche Amministrazioni convenute, o quella fra esse ritenuta obbligata, l'eliminazione delle recinzioni indebitamente apposte nonché la cessazione dell'indebito utilizzo della porzione d'area di mq. 3.221,00 ricompresa nella p.lla 764 e di proprietà degli attori”.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria, chiedeva l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
A sostegno della domanda, l'attrice esponeva che lei e i suoi rappresentati erano i legittimi proprietari, per successione per causa di morte di e , dell'area individuata Persona_1 Controparte_2
nel catasto del Comune di particella 764 del foglio 57 di complessivi 5488 mq. Tale particella Pt_1
era stata oggetto di due procedure di espropriazione per pubblica utilità avviate dal Parte_1
per effetto delle quali 2267 mq erano stati interessati dalla realizzazione del poliambulatorio di Melilli.
Esponeva inoltre che da perizia redatta da un tecnico incaricato avevano appreso che era stato disposto il trasferimento al patrimonio immobiliare della Regione anche della superficie di 3221 mq Pt_11
della particella 764, ancorché tale area non aveva costituito oggetto di alcuna procedura di occupazione pagina 3 di 16 o di espropriazione in quanto alcun atto di una tale procedura era mai stato adottato e notificato dalle
PP.AA. convenute, né mai era stato corrisposto alcun importo per l'espropriazione di fatto subita, risultando in atto l'intera particella 764 intestata all' , compresa la parte non espropriata, Controparte_5
rimasta di loro proprietà.
Nella resistenza di tutte le amministrazioni convenute, costituite con separate difese, con la sentenza n.
909/2023, pubblicata in data 10 maggio 2023, il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2398/2016 R.G., ha accolto le domande degli attori, per l'effetto statuendo come segue:
“Il Giudice,
a decisione della causa di cui al R.G. 2398/2016,
Accoglie le domande attoree.
Dispone la disapplicazione del Decreto del Presidente della n. 34 del 9 febbraio Pt_11 Pt_11
2011 nella parte in cui, dando esecuzione ed attuazione alla deliberazione dell' n. 346 Controparte_5 del 16.04.2010, ha trasferito a quest'ultima l'intera particella n. 764 (in elenco agli ex nn.35-41-42), foglio 57, in Via Martiri di Via Fani, in luogo delle sole superfici di mq.
1.527 e di mq. 740 (di Pt_1
cui alle due procedure di espropriazione attivate), per un totale di mq. 2.267,00:
Dichiara la titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori della porzione di mq. 3.221,00 della parti-cella n. 764 foglio 57 sita nel Comune di Via Martiri di Via Fani;
Pt_1
Ordina al Comune di di provvedere alle conseguenti cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni e Pt_1 volture, previa adozione di tutti gli atti amministrativi, tecnici e di frazionamento dell'area di cui alla particella n. 764, fg. 57.
Cont Ordina all' di l'eliminazione delle recinzioni indebitamente apposte nonché la cessazione CP_4 dell'utilizzo della porzione d'area di mq.3.221,00 ricompresa nella p.lla 764 e di proprietà degli attori.
Condanna il al pagamento delle spese processuali che ammontano ad 545,00 per Parte_1 spese vive ed €. 10.860,00 oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a.
Pone le spese della Ctu a carico del Parte_1
Compensa tra le altre parti le spese del giudizio”.
pagina 4 di 16 A seguire, dopo l'indicazione del luogo (Siracusa), della data (4 maggio 2023) e del nome e cognome del giudice del Tribunale di Siracusa che ha sottoscritto digitalmente la sentenza (“Il Giudice Dr.
Giuseppe Solarino”), è riportato - senza difformità sostanziali né nella veste grafica né nel contenuto - lo stesso testo dell'intestazione e della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” già presente alle pagg.
1-6. Tale parte si conclude, tuttavia, con un dispositivo differente, del seguente tenore:
“Il Giudice,
a decisione della causa di cui al R.G. 2398/2016,
Accoglie le domande attoree.
Condanna il al pagamento delle spese processuali che ammontano ad €. 18.500,00 Parte_1
(compreso i.v.a., c.p.a. e c.t.u.).
Compensa tra le parti le spese del giudizio”.
Seguono l'indicazione del luogo (Siracusa), della data (4 maggio 2023) e del nome e cognome del medesimo giudice del Tribunale di Siracusa che ha sottoscritto digitalmente la sentenza (“Il Giudice
Dott. Giuseppe Solarino”).
Con successiva ordinanza dell'8 giugno 2023 il Tribunale di Siracusa ha disposto la correzione della sentenza, precisando che quanto contenuto in coda alla sentenza doveva intendersi come una bozza, inserita per mero errore. Pertanto, la sentenza deve intendersi composta esclusivamente dalle prime sette pagine, con la settima che termina con la dicitura “Il Giudice Dott. Giuseppe Solarino”.
Avverso la sentenza oggetto di correzione (notificata, unitamente all'ordinanza di correzione, in data 13 giugno 2023, a mezzo PEC dal difensore degli attori) ha proposto appello il con Parte_1
atto di citazione notificato il 10 luglio 2023, formulando cinque motivi di gravame.
Si sono costituiti in giudizio, con separate difese, sia gli originari attori sopra indicati che la
[...]
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza corretta. L' Pt_11 Controparte_5
costituitasi per riproporre le medesime difese già svolte in prime cure, ha chiesto l'accoglimento dell'appello del limitatamente all'eccezione preliminare e, per l'effetto, la Parte_1
dichiarazione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del Sicilia, Sezione di CP_6
Catania. Nel merito, e in subordine, ha chiesto l'accoglimento dell'appello, limitatamente al punto IV,
pagina 5 di 16 e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, il rigetto della domanda della parte attrice in prime cure per difetto di prova del titolo di proprietà, nonché, in via ulteriormente subordinata, il rigetto del medesimo gravame per la parte in cui si deduce la sussistenza di una responsabilità dell'
[...]
per i fatti di causa, dovendo confermarsi l'esclusiva responsabilità del CP_5 Parte_1
All'esito dell'udienza di discussione orale del 20 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione, previa concessione di un termine per il deposito di note difensive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'appello sollevata nella comparsa di risposta dall'appellata , anche nella qualità di procuratrice generale degli altri coeredi Controparte_1
appellati sopra indicati, per essere stati assegnati, nell'atto di citazione, termini per comparire previsti dalla riforma Cartabia introdotta dal D.Lgs. 149/2022 per il giudizio di primo grado.
1.1. - Invero, l'avvenuta costituzione degli appellati ha comportato la sanatoria dell'atto ai sensi dell'art. 164, comma 3, c.p.c., poiché le disposizioni di tale norma (relative alla sanatoria dei vizi della vocatio in ius con effetto ex tunc) risultano compatibili con la disciplina del processo di appello (Cass.
n. 8539/2004).
2. - Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha riproposto l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo respinta in prime cure.
2.1. - Il motivo è infondato.
2.1.1. - Va confermata infatti la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di restituzione del bene immobile di loro proprietà promossa dagli attori, non rientrando la causa nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. g), c.p.a. (D.lgs. n. 104 del 2010). Tale norma è stata erroneamente invocata dall'ente appellante, poiché sulla scorta della stessa giurisprudenza - peraltro consolidata - citata da tutte le parti in lite (di cui è espressione – tra tante - Cass. n. 8568/2021) il comportamento tenuto dall'Amministrazione non può ritenersi connesso all'esercizio di pubblici poteri.
Come statuito infatti dalla sentenza del Tribunale sulla base dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio e dell'esame della documentazione versata in atti, con accertamento di fatto che non ha costituito oggetto di impugnazione ad opera delle parti, le procedure preordinate all'espropriazione del terreno pagina 6 di 16 degli originari attori hanno interessato altri spezzoni del terreno di proprietà degli stessi, nei quali non è ricompresa la superficie di 3221 mq del fondo sito in via Martiri di via Fani, in relazione alla Pt_1
quale è stato promosso il giudizio.
Deve ritenersi, pertanto, che correttamente il Tribunale di Siracusa ha dichiarato la propria giurisdizione e ha deciso nel merito la causa.
3. - Con gli ulteriori quattro motivi di appello si deduce: a) la violazione dell'art. 287 c.p.c., per avere il primo giudice fatto illegittimo ricorso al procedimento di correzione di errore materiale per porre rimedio a un error in procedendo implicante la nullità della sentenza, anziché a un errore materiale effettivamente emendabile con il procedimento di cui agli artt. 288 e ss. c.p.c.; b) la violazione dell'art. 167, comma 2, c.p.c., per l'omesso rilievo della tardività, e quindi inammissibilità, delle domande Cont proposte dall' di nella comparsa di risposta depositata oltre il termine perentorio di venti CP_4 giorni prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione;
c) la violazione degli artt. 2697 e 948 c.c., per l'intervenuto ed erroneo accertamento della titolarità del diritto di proprietà in capo agli attori della superficie di metri quadrati 3221 della particella 764, foglio 578, sita nel Comune di via Martiri Pt_1
di via Fani, nonostante il difetto della legittimazione attiva, la mancata allegazione della probatio diabolica, l'erronea ricostruzione dei fatti e l'erronea valutazione e interpretazione delle prove;
d)
l'erronea individuazione nel Comune di della P.A. incaricata di provvedere alle cancellazioni, Pt_1 iscrizioni, trascrizioni e volture, nonostante l'intervenuto trasferimento del diritto di proprietà in favore dell' . Controparte_5
4. - Non integra, invece, una specifica censura avverso la sentenza impugnata la deduzione contenuta nel punto sesto dell'atto di appello (pag. 18), con cui il si è limitato ad evidenziare Parte_1
che, a suo avviso correttamente, il Tribunale di Siracusa aveva ordinato all' Controparte_5
“l'eliminazione delle recinzioni indebitamente apposte nonché la cessazione dell'utilizzo della porzione
d'area di mq.3.221,00 ricompresa nella p.lla 764 e di proprietà degli attori”.
4.1. - In relazione a tale deduzione non sussiste, pertanto, alcun obbligo di pronunciarsi da parte di questa Corte.
4.2. – Inoltre, va evidenziato che il predetto capo della sentenza deve ritenersi, in difetto di impugnazione ad opera delle parti, ormai divenuto definitivo.
5. - Ciò posto, è infondato il secondo motivo sopra esposto, poiché, ad avviso del Collegio, non pagina 7 di 16 sussiste, nella specie, il dedotto uso illegittimo del potere di correzione, in quanto con l'emanata ordinanza il primo giudice, dirimendo un'ambiguità superabile agevolmente anche tramite il ricorso alla comune interpretazione, ha corretto la sentenza emessa tra le parti, precisando che l'effettivo contenuto della decisione deve intendersi quello riportato nelle pagine da 1 a 7, poiché risulta inserita in coda alla sentenza una bozza della stessa.
5.1. - Ebbene, tale soluzione si ritiene coerente sia con il petitum sostanziale (essendo investito il
Tribunale di Siracusa dell'obbligo di pronunciarsi sulle specifiche domande formulate dagli attori nelle conclusioni dell'atto di citazione, rassegnate in modo analitico, e quindi anche sulla concreta individuazione dei soggetti destinatari della condanna, aspetto sul quale gli attori hanno espressamente esternato la propria volontà di rimettersi alle valutazioni del Tribunale), sia con le enunciazioni della motivazione (dove si specificano, in particolare, gli elementi che conducevano a ritenere, per un verso, che il – essendo Ente preposto all'esproprio – aveva tutti gli strumenti per effettuare Parte_1 la corretta volturazione e, per altro verso, l'assenza invece di responsabilità tanto in capo all'
[...]
quanto in capo alla CP_5 Parte_11
D'altra parte, di fronte alla compiutezza della sentenza, in tutte le sue parti essenziali (intestazione, concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, dispositivo), già di per sé esaustive e autosufficienti, tutto ciò che segue l'indicazione “Il Giudice Dott. Giuseppe Solarino” contenuta a pag. 7 deve correttamente ritenersi privo di validità, come espressamente disposto dal Tribunale in sede di correzione. Tali parti costituiscono un evidente refuso, rappresentando un contenuto estraneo ed eccedente rispetto alla sentenza già integralmente trasfusa nella parte precedente.
La correttezza di tale ricostruzione riceve un'indiretta conferma dal rilievo che il dispositivo della sentenza, nella formulazione riportata a pag. 13, a differenza di quello ritenuto corretto (cfr. pagg. 6-7), non risulta completo e coerente in relazione al petitum analiticamente formulato dagli attori nelle conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, configurandosi, piuttosto, come una mera “bozza”: in esso, infatti, si legge soltanto una generica formula di accoglimento delle domande (“accoglie le domande attoree”), priva di qualsivoglia esplicitazione della portata precettiva della pronuncia, elemento imprescindibile per fornire una risposta coerente alle domande così come articolate.
6. – Con il terzo motivo sopra riportato, l'appellante lamenta, in sintesi, che il giudice di primo grado avrebbe accolto talune (presunte) domande riconvenzionali proposte dall' volte a far Controparte_5
dichiarare la legittimità delle attività dalla stessa compiute, quali la ricognizione del patrimonio pagina 8 di 16 immobiliare e la trascrizione a proprio favore del titolo di acquisto, nonché la responsabilità esclusiva del per l'erronea volturazione a suo favore dell'intera particella per cui è causa Parte_1
senza preventivo frazionamento, e, per l'effetto, a sentire condannare il predetto ente comunale, in via esclusiva, a eseguire quanto richiesto dagli attori.
6.1. - Anche questo motivo è infondato.
6.1.1. - Infatti, la sentenza impugnata ha motivato la condanna del in base alla Parte_1
considerazione che si trattava dell'ente che aveva effettuato tutte le operazioni prodromiche al Cont passaggio di proprietà delle aree espropriate all' e che, essendo preposto all'esproprio, aveva tutti gli strumenti per effettuare la corretta volturazione in suo favore della particella 764, conoscendo nel dettaglio tecnico l'esatta estensione delle aree espropriate.
Tuttavia, sulla scorta di queste argomentazioni fondate sull'individuazione della responsabilità esclusiva del il giudice di primo grado è pervenuto ad accogliere le domande Parte_1
proposte dalla parte attrice, e non già dall' . Controparte_5
Tale conclusione emerge chiaramente dalla lettura, da un lato, dell'atto di citazione di primo grado, nel quale l'attrice, premettendo che lei stessa e i suoi rappresentati, per successione a causa di morte di e , erano divenuti proprietari di diversi lotti di terreno siti nel Persona_1 Controparte_2
Comune di espose che tali stacchi di terreno, nel tempo, erano stati oggetto di due procedure di Pt_1
occupazione e di espropriazione per la realizzazione del nuovo poliambulatorio di e per la Pt_1
relativa viabilità. Dedusse, quindi, che la superficie della particella 764 legittimamente acquisita e indennizzata nell'ambito di tali procedure espropriative era pari a metri quadrati 2267, ma la porzione d'area di loro proprietà effettivamente occupata per la realizzazione dell'opera pubblica era risultata pari a 5488 mq, dei quali 542 coperti dal manufatto e il resto come area di pertinenza e viabilità.
Per quanto, ancora, in questa sede rileva, l'attrice allegò altresì che il convenuto Parte_1
insieme alla e all' veniva citato in via principale, in quanto Parte_11 Controparte_5
responsabile della lesione del diritto di proprietà dei NI . In proposito, precisò che tale Per_1
Ente aveva provveduto, nel 2007, ad effettuare la voltura catastale dell'intera particella 764 in favore della cessata SL di , in assenza di alcun titolo di legittimazione. Aveva, conseguentemente, CP_4
comunicato all' l'inclusione nel patrimonio immobiliare sanitario dell'intera particella Controparte_5
764, nonostante la mancanza di titolo. Emergeva con chiarezza, dunque, a dire dell'attrice, la pagina 9 di 16 responsabilità del per la lesione della posizione giuridica dei NI , i Parte_1 Per_1 quali, perciò, lo avevano individuato come il loro “contraddittore necessario e principale”.
Dall'altro lato, e diversamente, l' , nel costituirsi nel giudizio di primo grado nel quale Controparte_5
fu convenuta dagli attori, si limitò a contrastare le domande attoree con una mera difesa e cioè mediante una presa di posizione negativa che, a differenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ai sensi dell'art. 167, comma 2, c.p.c., restando irrilevante, pertanto, la tardiva costituzione della medesima nel giudizio stesso, sulla quale è CP_4
basato il motivo in esame.
Ed invero il medesimo art. 167, comma 1, impone al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, ma tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza (cfr. così
Cass. S.U. sentenza 2951 del 16 febbraio 2016). Nella specie, pertanto, la presa di posizione assunta
Cont dalla convenuta nella comparsa di risposta depositata in cancelleria il 15 settembre 2016 (data della celebrazione dell'udienza di comparizione innanzi al Tribunale di Siracusa) non è tardiva, non essendo previsto per tale attività alcun termine di decadenza, a differenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni di (rito e di) merito in senso stretto - non rilevabili d'ufficio - per cui è prescritta, invece, dall'art. 167, comma 2, c.p.c. (in combinato disposto con il precedente art. 166), a pena di decadenza, la proposizione nella comparsa di risposta ritualmente depositata in cancelleria (nei venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione).
Cont È appena il caso di specificare che quella dell' sul punto era certamente una mera difesa e non un'eccezione in senso stretto, né, tantomeno, una domanda riconvenzionale, come assume invece l'appellante, in quanto basata sulla negazione della propria responsabilità senza l'allegazione di nuovi fatti impeditivi, modificativi o estintivi né, tantomeno, di nuovi fatti costitutivi.
Costituiscono, infatti “mere difese” quelle che consistono – come nella specie – “in prese di posizione che si limitano a negare l'esistenza di fatti costitutivi del diritto” (così, in motivazione, Cass. S.U. sentenza 2951 del 16 febbraio 2016, al punto 46).
7. - Il quarto motivo di appello si rivela privo di fondamento nella prima parte, quanto, cioè, alla pretesa erroneità del rigetto dell'eccezione del difetto di legittimazione attiva degli originari attori
(odierni appellati), poiché non sarebbe stata fornita la prova del decesso dei presunti danti causa pagina 10 di 16 (coniugi – ) e della loro qualità di eredi. Per_1 CP_2
7.1. - Al riguardo, innanzi tutto, va chiarito che il (preteso) mancato riscontro che gli appellati rivestissero la qualità di eredi non attiene al rilievo del difetto di legittimazione attiva (che costituisce una condizione dell'azione e che deve ricavarsi ex se dal contenuto della domanda), quanto, piuttosto, alla verifica della titolarità attiva del rapporto controverso, così che alla vicenda risultano applicabili i principi enunciati da Cass. S.U. n. 2951/2016, secondo cui “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
Nel caso in esame, il convenuto si è costituito svolgendo difese incompatibili con la Parte_1
negazione della titolarità del diritto di proprietà sul bene fondato su un titolo di derivazione successoria che è un elemento costitutivo del diritto oggetto della domanda (ovverosia il diritto al rilascio delle aree occupate senza titolo e al ripristino della situazione precedente).
Ed invero il sia in primo grado che in questo grado del giudizio, ha impostato la sua Parte_1
difesa sulla contrapposizione alla prospettazione attorea, mediante la difesa della legittimità delle procedure avviate nei confronti dei NI sul presupposto, per l'appunto, che questi ultimi Per_1
effettivamente erano i proprietari, in quanto eredi, e comunque discendenti, dei defunti coniugi e , della particella 764 interessata dalla realizzazione del Persona_1 Controparte_2
poliambulatorio.
Circostanza che assume rilievo decisivo ai fini del rigetto del suddetto profilo di doglianza, in quanto rende superflua la prova dell'allegazione attorea relativa alla titolarità del diritto stesso.
E ciò in ragione del fatto che già Cass. S.U. 2951/2016, al punto 54 della motivazione, ha avuto modo di chiarire, con riferimento per l'appunto al caso in cui il convenuto (riconosca il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure al caso in cui) articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo (ed è questo il caso in esame), che “in questo caso la prova il cui onere è a carico dell'attore può dirsi raggiunta. Né sarebbe consentito in seguito al convenuto, tanto meno in appello, proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto”.
Tale principio è ripreso anche dalla successiva sentenza di Cass. n. 25885/2020, la quale ha precisato pagina 11 di 16 che la contestazione della reale titolarità, attiva o passiva, del diritto sostanziale dedotto in giudizio, da parte del convenuto, se pure integrante una "mera difesa" non sottoposta agli oneri deduttivi e probatori a differenza della eccezione di merito, resta pur sempre assoggettata alle "preclusioni" formatesi con la definizione del "thema decidendum" all'esito della "fase di trattazione” e ne ha tratto la conseguenza che rimangono “esclusi dal "thema decidendum" i fatti tardivamente contestati - come tali inopponibili nelle fasi successive del processo - qualora il Giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne
l'esistenza o l'inesistenza "ex officio", in base alle risultanze istruttorie ritualmente acquisite”.
Nel caso di specie, come già correttamente evidenziato dal primo giudice nella sentenza, deve essere confermato che dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio e dall'esame della documentazione ritualmente acquisita, compresa quella depositata dallo stesso richiamata e Parte_1
analizzata in modo accurato dal C.T.U (cfr. relazione integrativa, depositata in data 30.4.2021, pagg. 3-
8), emerge la riprova e non la smentita della assunzione della qualità di eredi dei defunti coniugi e – che costituisce uno dei fatti costitutivi del diritto oggetto Persona_1 Controparte_2
della domanda – in capo agli originari attori, i NI e i loro discendenti ed eredi. Per_1
Sul punto mette conto di segnalare che il C.T.U., nel rimarcare che la proprietà dei terreni in oggetto in capo ai “ricorrenti” (rectius: attori) risulta comprovata dalla documentazione agli atti, ha specificato che “ulteriore elemento da evidenziare in tal senso risulta il comportamento tenuto dall'amministrazione del che ha legittimato con più procedure espropriative il Parte_1
compenso risarcitorio dovuto ed effettivamente corrisposto ai . In tal senso appare Controparte_7
molto improbabile che il non possa essersi basato su elementi documentali Parte_1 sufficienti ad escludere un'erronea destinazione dell'indennità dovuta e corrisposta, come ampiamente già esplicitato, ai ” (v. così pag. 8 della relazione integrativa sopra citata). Controparte_7
7.1.1. - A ciò deve aggiungersi che la parte attrice in prime cure ha depositato, unitamente alla memoria n. 2 di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., documentazione idonea a dimostrare il trasferimento della comproprietà del bene, alla morte di (avvenuta l'1.09.2004), Persona_7 Persona_5
(avvenuta il 2.01.2011), (avvenuta il 28.08.2013), (avvenuta il Persona_6 Persona_2
15.03.2014), ai loro eredi legittimi, e segnatamente a: e nato a Parte_4 Persona_1 Pt_1
l'8.12.1960 (eredi di ); (erede dei defunti genitori, Persona_7 Controparte_3 [...]
e ); (vedova di ), Per_5 Persona_4 Parte_2 Persona_6 Parte_3
e nato a [...] [...] (eredi di ); , Persona_1 CP_4 Persona_6 Parte_5 Pt_6
pagina 12 di 16 e (eredi di ). Pt_5 Parte_7 Persona_2
La Corte di Cassazione, infatti, ha ripetutamente affermato che, per quanto concerne la delazione dell'eredità, l'onere della prova della propria qualità di erede di altro soggetto indicato come originario titolare del diritto gravante sull'attore - che non è assolto con la produzione della denuncia di successione - è idoneamente adempiuto con la produzione ritualmente effettuata degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima la successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. Ciò è quanto accaduto con riguardo alla posizione di quei soggetti - fra quelli rappresentati dall'appellata - succeduti a Controparte_1 Persona_7
, , e , deceduti prima dell'instaurazione del
[...] Persona_5 Persona_6 Persona_2
giudizio in prime cure.
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c.c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, la stessa può anche avvenire tacitamente, mediante esercizio di un'azione a difesa della proprietà, come nel caso di specie.
7.2. - Tali elementi forniscono anche la dimostrazione dell'infondatezza dell'altra censura, esposta nella seconda parte del motivo, con la quale l'appellante lamenta il mancato assolvimento della c.d. probatio diabolica della proprietà in capo ai NI della porzione di terreno per cui è causa. Per_1
7.2.1. - Infatti, logico corollario di quanto sopra è che il diritto di proprietà non è il diritto oggetto della domanda, non vertendosi, nella specie, su una domanda di rivendicazione ex art. 948 c.c.; esso è, piuttosto, un elemento costitutivo del diritto azionato e, dunque, della domanda di rilascio della porzione di area occupata senza titolo e di ripristino della situazione precedente.
Segnatamente, l'azione proposta dall'originaria attrice concerne l'estensione del diritto di proprietà facente capo ai NI , oppure ai loro discendenti, (non posto in discussione) in quanto la Per_1
questione controversa è quella attinente all'effettiva estensione delle aree espropriate dal Comune di
Pt_1
Non è in contestazione, invece, l'esistenza di un valido titolo di proprietà sul bene, logico presupposto delle procedure intraprese dal nonché dei connessi giudizi e atti di transazione sopra Parte_1
richiamati e documentati in atti.
pagina 13 di 16 Va, conseguentemente, ritenuto che l'appellata, attrice in prime cure, aveva l'onere soltanto di fornire la prova che la porzione di area in questione non rientrava tra le aree espropriate.
Tale prova è stata, in concreto, raggiunta mediante l'espletata consulenza tecnica d'ufficio, secondo quanto già statuito nella sentenza del Tribunale - sul punto non contestata - e, pertanto, non è più oggetto di discussione.
8. - Con il quinto e ultimo motivo l'appellante deduce che il Tribunale di Siracusa avrebbe
Cont erroneamente individuato nel Comune di e non nell' la P.A. incaricata di provvedere alle Pt_1
cancellazioni, iscrizioni, trascrizioni e volture, non considerando che il Comune di non è il Pt_1
proprietario del bene, in quanto l'attuale proprietario ex lege è l' . Controparte_5
8.1. - Il motivo è inammissibile, perché l'atto di appello non ha censurato la ratio decidendi sulla quale si fonda la condanna del ossia la constatazione che l'odierno appellante Parte_1 Parte_1
“nell'acquisire le aree delle p.ll 750 e 764, necessarie alla costruzione del “Poliambulatorio”
[...]
e della relativa viabilità, avrebbe dovuto sottoporre le medesime al tipo di frazionamento soggetto ad approvazione dall' e solo successivamente volturare al Controparte_8
le aree così frazionate e identificate dai definitivi mappali assegnati. Parte_1
Siccome non risulta essere stato presentato alcun frazionamento relative alle particelle suddette, è stato generato l'errore di volturare al Comune di l'intera area delle suddette particelle Pt_1 catastali, ivi compresa la superficie di mq. 3221 per cui è causa” (cfr. pag. 5 della sentenza).
8.2. - Pertanto, non essendo stata oggetto di confutazione l'argomentazione svolta dal Tribunale, il merito del motivo non deve essere esaminato, in quanto la condanna emessa a carico del Parte_1
Cont
anziché dell' trarrebbe ugualmente il proprio fondamento dalla suddetta ragione contenuta
[...]
nella sentenza di primo grado.
8.3. – Peraltro, il motivo è anche infondato, atteso che, per quanto concerne la questione della carenza di titolarità del diritto di proprietà, è innegabile che la posizione dell'una e dell'altra P.A. sia identica, atteso che è rimasto definitivamente acquisito il fatto che nessuno dei due enti ( e Parte_1
) è diventato proprietario della “superficie di mq. 3221 per cui è causa”. Controparte_5
9. - In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra svolte il proposto appello deve essere integralmente rigettato.
pagina 14 di 16 10. - Alla soccombenza consegue la condanna del al pagamento delle spese del Parte_1
presente grado del giudizio in favore di , in proprio e nella qualità di procuratrice Controparte_1
generale di , , , (nato a Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Persona_1
il 2.05.1962), (nato a [...][...]), , CP_4 Parte_4 Persona_1 Pt_1 Parte_5
, , e Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
.
[...]
La liquidazione è stata effettuata – come specificato in dispositivo – secondo i parametri previsti dal vigente D.M. n. 147 del 2022, sulla base dello scaglione per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità. Nella specie, si è tenuto conto delle fasi effettivamente espletate, inclusa la fase istruttoria, considerato che l'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M. n. 55 del 2014, come modificato, ricomprende in tale voce anche la fase di trattazione. Pertanto, il compenso unitario per detta fase spetta al procuratore della parte vittoriosa anche in assenza di attività a contenuto istruttorio (cfr. Cass. n. 8561/2023 e n.
30219/2023). Per questa sola fase, tuttavia, si è fatta applicazione dei valori minimi, avuto riguardo all'effettiva attività espletata.
Le spese tra le altre parti vanno, infine, integralmente compensate in ragione dell'esito complessivo della lite.
In considerazione dell'avvenuto rigetto del proposto appello, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 990/2023 R.G.A.C.,
rigetta l'appello proposto dal avverso la sentenza n. 909/2023, pubblicata in data 10 Parte_1
maggio 2023, emessa dal Tribunale di Siracusa, nel giudizio iscritto al n. 2398/2016 R.G., che conferma;
condanna il al pagamento, in favore di in proprio e nella qualità Parte_1 Controparte_1
di procuratrice generale di , , , Controparte_3 Parte_2 Parte_3 Persona_1
(nato a [...] [...]), (nato a [...][...]), CP_4 Parte_4 Persona_1 Pt_1 [...]
, , , e Pt_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
pagina 15 di 16 , delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 8.469,00 per compensi Parte_10 di avvocato, di cui € 2.058,00 per la fase di studio, € 1.418,00 per la fase introduttiva, € 1.523,00 per la fase istruttoria e € 3.470,00 per la fase decisionale, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
compensa integralmente tra le altre parti le spese del presente grado di giudizio;
ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per l'appello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Catania il 17 marzo 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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