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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/06/2025, n. 653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 653 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 963 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Carmelo Pugliese e Pasquale Barbieri in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro,
Via Pascali n. 6;
- appellanti contro
(già , e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 quale sua mandataria, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Minicò in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone, Via Poggioreale, n.
68;
-appellata nonché contro
e Controparte_4 Controparte_5
-appellati contumaci sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) in via pregiudiziale, disporre Ctu al fine di determinare il saldo dei conti corrente come sopra contraddistinti alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente, nello specifico: a) la durata effettiva dei singoli rapporti la scopertura media reale in linea capitale;
b) l'ammontare complessivo addebitato a titolo di competenze precisando l'ammontare degli interessi globali nominali e la loro maggiorazione a causa dei giorni banca, e dell'anatocismo; c) l'importo degli oneri accessori – quali a solo scopo indicativo, commissione massimo scoperto, spese istruttorie fidi, spese di gestione apertura di credito, spese operazioni e spese chiusura conto e altre commissioni non specificamente pattuite, a esclusione delle sole spese e imposte e tasse – la loro incidenza sul tasso nominale iniziale e valutando anche la legittimità della capitalizzazione insieme al tasso nominale;
d) l'ammontare così determinato del TAEG;
e) calcolare infine sulla scopertura media effettiva gli interessi di tempo in tempo dovuti al tasso validamente pattuito o, qualora ultralegale ed in difetto di valida convenzione, al tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
2) sempre in via pregiudiziale, disporre e ordinare l'esibizione ed acquisizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti di apertura di conto corrente, dei contratti di concessione di apertura di credito e successive modifiche nonché copia degli estratti conto, in possesso della banca convenuta, e relativa ai rapporti di c/c n. 5178227, n. 889507,
n. 889508, n. 889509;
3) in via preliminare, dichiarare nullo il contratto di fideiussione sottoscritto dagli appellanti per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia;
4) nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità dei contratti di apertura di credito n. 5178227, n. 889507, n. 889508 e n.
889509 particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, all'applicazione delle condizioni e degli interessi passivi, anche ultra-legali determinati con rinvio a parametri non oggettivi, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, all'applicazione di giorni di valuta e di costi non convenuti, ed in ogni caso dichiarare che le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto non sono dovute e per l'effetto dichiarare nullo, annullare e/o revocare lo stesso;
b) di conseguenza determinare l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati che verrà effettuato in sede di Ctu tecnico-bancaria con esclusione di qualunque capitalizzazione, ovvero in via meramente subordinata, con applicazione della capitalizzazione annuale, nonché l'esclusione di qualunque interesse ovvero in subordine al tasso legale, o in via ancora più subordinata al tasso sostitutivo BOT ex art. 117 D. Lgs. 385/1993, ovvero in via residuale al tasso convenzionale;
c) determinare il costo effettivo annuo, nonché tasso effettivo globale (TAEG) del rapporto bancario, accertando l'eventuale superamento del tasso soglia, o, comunque, l'applicazione di interessi usurari;
d) condannare l' al CP_6 risarcimento dei danni subiti per l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi da liquidarsi pure in via equitativa o comunque decurtare anche questa, eventuale, riconosciuta somma di indennizzo dall'ammontare ingiunto;
e) condannare la banca convenuta al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa o comunque decurtare ugualmente questa, eventuale, riconosciuta somma di indennizzo dall'ammontare ingiunto;
f) condannare la banca convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”, conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato innanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5) condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto inammissibile ed in ogni caso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 376/10 con cui il
Tribunale di Crotone aveva ingiunto, in favore della Controparte_7
il pagamento di euro 134.514,26, rinveniente da finanziamento
[...] all'importazione utilizzato per il pagamento di importazione di merci o servizi, oltre interessi e spese del monitorio.
Hanno dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria suddetta in ragione dell'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché in ragione della nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per indeterminatezza e dell'illegittima applicazione del c.d. gioco delle valute.
Hanno altresì formulato domanda di risarcimento danni in conseguenza delle condotte antigiuridiche sopra evidenziate.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto ed CP_8 evidenziando, in particolare, la correttezza del modus operandi dell'istituto opposto, in ragione delle clausole espressamente pattuite, dell'adeguamento della disciplina contrattuale alla delibera del CICR del 2000 e rilevando, altresì, la genericità delle deduzioni degli odierni opponenti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.07.2018, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Con sentenza depositata in data 8-11-2018 n. 1371, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 2-5-2019, e Parte_1
, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi. Parte_2
A mezzo del proposto gravame veniva innanzi tutto eccepita in via preliminare la nullità della fideiussione dai predetti sottoscritta, per essere il relativo schema contrattuale in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287 del 1990, per effetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2-5-2005.
Si dolevano gli appellanti sotto ulteriore profilo della mancata ammissione da parte del giudice di primo grado in maniera del tutto immotivata di una Ctu contabile ai fini della rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti al netto della disapplicazione di interessi usurari, di clausole anatocistiche e di qualsiasi altro costo illegittimo, nonché per non avere emesso nei confronti della Banca l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ambedue oggetto delle istanze istruttorie da loro formulate in quella sede.
Censuravano, inoltre, la sentenza nella parte in cui il giudice non aveva ritenuto ammissibile la dispiegata domanda riconvenzionale sul presupposto valutativo secondo cui la stessa avrebbe esteso le contestazioni anche ai rapporti nn. 889507,
889508 e 889509, mentre la pretesa creditoria nella specie azionata in sede monitoria e oggetto del decreto ingiuntivo opposto era fondata esclusivamente sul contratto di affidamento e di apertura di credito n. 5178227 e, comunque, sulla scorta dell'applicazione dell'art. 36 del codice di rito. Sostenevano a tal proposito, infatti, di essere stati chiamati in causa sulla base di un contratto di fideiussione omnibus sottoscritto a garanzia delle obbligazioni che sarebbero sorte in capo alla CP_9
e che tale società aveva intrattenuto diversi rapporti con l'istituto di credito,
[...] oltre a quello nella specie azionato dalla banca stessa, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale in questione si sarebbe dovuta più correttamente ritenere connessa a quella intentata con il ricorso monitorio e che, pertanto, sulla base del ricalcolo complessivo di tutti i rapporti si sarebbe pervenuti ad una rideterminazione della entità del credito vantato nei loro confronti, se non addirittura ad una totale eliminazione dello stesso.
Deducevano, infine, quanto al merito come non fosse stato assolto l'onere probatorio gravante sulla consistente nella produzione degli estratti conto, laddove CP_1
l'estratto di saldaconto era destinato a rivestire efficacia probatoria limitatamente nel giudizio monitorio, per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo.
Chiedevano, dunque, secondo le conclusioni meglio specificate in epigrafe, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21-6-2019, la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria in nome e per conto di già a sua volta Controparte_1 Controparte_2 incorporante della , per resistere all'avverso Controparte_7 gravame, deducendo l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione in quanto esperita per la prima volta in appello e contestandone la fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto dello stesso e di conseguente conferma della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste istruttorie di parte appellante come da ordinanza di rigetto in atti, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 14-1-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato. Deve essere innanzi tutto disattesa l'eccezione sollevata dagli appellanti a mezzo del primo motivo di gravame di nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. del contratto di fideiussione n. 2090035 da loro sottoscritto sotto il profilo dell'avvenuta riproduzione nel relativo schema negoziale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie delle condizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8, da ritenersi ove applicate in modo uniforme in contrasto con la normativa antitrust e, in particolare, con l'art. 2, comma 2, lett. a), Legge n.
287/1990.
Giova premettere che nessun ostacolo sia da ravvisare alla possibilità che l'eccezione di nullità suddetta trovi ingresso e sia esaminata nel merito, sebbene sia stata proposta per la prima volta nell'ambito del presente grado di giudizio, atteso il principio giurisprudenziale secondo cui la domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello ed inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma
1, c.p.c., deve essere convertita dal giudice ed esaminata nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, come consentito dal secondo comma del medesimo articolo, derivando la ratio giustificativa tale ammissione dal fatto che “l'art. 1421 c.c. non conosce né consente limitazioni di grado in ordine alla rilevabilità da parte del giudice della nullità del contratto. Il giudice d'appello deve rilevare d'ufficio una causa di nullità del (art. 101, comma 2, c.p.c.) e le Parte_3 parti ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. possono proporre eccezioni di nullità, rilevabili d'ufficio che il giudice d'appello deve esaminare. La domanda di nullità, sollevata per la prima volta in appello, si converte in eccezione di nullità, legittimamente proposta per cui il giudice, in conseguenza della conversione dell'inammissibile domanda nell'ammissibile eccezione deve, esaminando il merito della questione, accertare la sussistenza o meno della nullità del contratto” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 29 settembre 2022 n. 28377; Cass., Sezioni Unite Civili,
12 dicembre 2014 n. 26243).
Ciò nondimeno, malgrado da un lato l'eccezione sia ammissibile, occorre evidenziare dall'altro come il relativo vizio possa essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio solo a condizione che siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza
In argomento va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, del
15 luglio 2024 n. 19401 che, chiamata ad accertare la fondatezza (o meno) dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust, alla stregua di quanto sancito nel provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, riteneva ammissibile la quaestio nullitatis sollevata per la prima volta in appello, ma la respingeva per converso sul presupposto che, affinché la domanda potesse essere accolta, i fatti costitutivi del vizio denunciato dovevano essere stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. E tanto in adesione all'affermazione in tema secondo cui “la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.” (cfr. Cass. n.
30383/2024; Cass. n. 4867/2024; Cass. n. 34053/2023).
Ne deriva l'enunciazione del principio per cui ai fini della declaratoria di nullità, anche officiosa, delle clausole che violano l'intesa anticoncorrenziale, è necessario che dagli atti di causa risultino tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione: l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; la natura della fideiussione omnibus, perché soltanto rispetto a tale tipologia contrattuale l'accertamento della Banca d'Italia ha efficacia probatoria privilegiata;
il dato temporale di stipula della fideiussione ai fini della prova dell'intesa anticoncorrenziale;
la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Il fideiussore non può, inoltre, limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che si riferisce al periodo all'intesa accertata per il periodo 2002 e 2005, ma è gravato dell'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità di una fideiussione stipulata successivamente al 2005.
Ne discende che nel giudizio che qui occupa, avente ad oggetto una fideiussione sottoscritta nell'anno 2008, gli appellanti avrebbero dovuto ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di nullità del relativo contratto assolvere l'onere probatorio in merito già dal primo grado di giudizio, in difetto della qual cosa il motivo di appello in esame non può essere accolto. Del pari infondato è, inoltre, il terzo motivo di appello con il quale la decisione di primo grado è stata censurata nella parte in cui ha valutato come inammissibile la domanda dispiegata in via riconvenzionale dagli allora opponenti di accertamento della nullità delle pattuizioni contenute negli ulteriori contratti intercorrenti tra la società debitrice principale e l'istituto di credito nn. 889507, 889508 e 889509, in ragione della inesistenza erroneamente ritenuta nella specie in applicazione dell'art. 36 del codice di rito di quel collegamento qualificato con la domanda giudiziale principale, siccome suscettibile di rendere vantaggioso e opportuno l'esame congiunto di ambedue le domande nell'ambito di un unico giudizio.
Ed invero, l'assunto sostenuto in argomento a supporto dell'appello appare innanzi tutto resistito in radice dalla considerazione nei termini già condivisibilmente espressi dal giudice di primo grado, secondo la quale non possa ritenersi nella specie essere stata proposta in quella sede dagli allora opponenti e attuali appellanti alcuna domanda riconvenzionale, risultando dall'esame del contenuto dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio che i predetti si limitarono esclusivamente in sede di rassegnate conclusioni ad una mera estensione delle eccezioni e richieste afferenti alla dedotta illegittima applicazione ad opera della banca opposta di interessi, commissioni di massimo scoperto e altri oneri, in forza di clausole contrattuali inficiate da nullità, rispetto a rapporti di conto corrente del tutto distinti ed autonomi rispetto a quello costituente il titolo sulla cui base la pretesa creditoria era stata azionata dall'istituto in monitorio.
E' indubitabile, infatti, che, laddove si ha domanda riconvenzionale allorquando il convenuto, traendo occasione dalla domanda proposta contro di lui, opponga una controdomanda ovvero chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che vada oltre il domanda principale, restando invece nell'ambito dell'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore onde ottenere il rigetto della domanda, nel caso in esame ricorra questa seconda ipotesi, in relazione alla quale pertanto ogni valutazione deve ritenersi preclusa in rito dalla circostanza che essa attinge rapporti del tutto estranei allo specifico thema decidendum dedotto in causa.
D'altra parte, è appena il caso di evidenziare come, anche a voler ritenere nella specie l'avvenuta implicita proposizione di una domanda riconvenzionale, l'ostacolo alla esaminabilità di essa nel merito, in conformità di quanto rettamente affermatosi nella pronuncia gravata, non potrebbe comunque venire meno sulla scorta dell'applicazione del disposto dell'art. 36 c.p.c., in punto di prevista pur sempre necessaria relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal “titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, della quale, tuttavia, pur se intesa in termini ampi quale collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, non sono ravvisabili nel caso concreto i relativi presupposti, posto che ai fini della sussistenza di tale qualificata connessione tra domanda principale e riconvenzionale non appare sufficiente che i distinti rapporti costituenti titolo delle suddette intercorrano tra le stesse parti, né altrimenti la circostanza che in relazione ad essi sia stata prestata un'unica garanzia fideiussoria ad opera degli odierni appellanti, già opponenti a decreto ingiuntivo in primo grado.
A non dissimili valutazioni di infondatezza reputa il Collegio giudicante di dovere pervenire anche in relazione alle censure mosse dagli appellanti a mezzo dei residui secondo e quarto motivo di gravame, che in quanto tra loro intimamente collegati meritano una trattazione congiunta.
Del tutto prive di pregio si atteggiano, infatti, le doglianze addotte nell'atto di gravame in punto sia di ingiustificata mancata nomina ad opera del primo giudice di un consulente tecnico d'ufficio contabile, che di non ammissione della richiesta di ordine di esibizione della documentazione nei confronti della banca ex art. 210 c.p.c., oltre che di denunciato omesso assolvimento da parte dell'istituto bancario opposto nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da essi appellanti dell'onere probatorio sul medesimo gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale attore in senso sostanziale, in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria monitoriamente azionata, sotto il duplice profilo, in primo luogo, della inidoneità allo scopo della documentazione esibita a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, costituita dagli estratti di saldo conto relativi al rapporto di conto corrente dedotto in causa, e, inoltre, della incompletezza della documentazione prodotta e, dunque, ostativa nella specie ad una compiuta ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti al fine dell'accertamento dell'importo del saldo finale.
Ed invero, giova premettere che, ai fini della contestazione di condotte illegittime da parte della banca, queste devono essere specifiche e fornite di idonei riscontri istruttori, la cui assenza non può che condurre al rigetto della relativa eccezione. In altri termini, ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata che includa la pattuizione originaria degli interessi e le somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l'eventuale usura;
l'onere probatorio nella rideterminazione del saldo di un conto corrente grava generalmente sul correntista che chiede la revisione del saldo. In pratica, il correntista deve dimostrare che il saldo presentato dalla banca non è corretto e che sono state effettuate operazioni non correttamente contabilizzate o che sono state addebitate somme indebite
Si è affermato, infatti, che “nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, il disposto di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 35012 del 14 dicembre: 2023; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 19597/2020).
La mancanza di tali elementi probatori comporta, dunque, l'esclusione dell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto in mancanza di specifiche allegazioni essa si atteggerebbe essenzialmente e inammissibilmente finalizzata a sopperire alle carenze deduttive e probatorie palesate dall'opponente. poiché essa “non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna -fermo restando l'onere probatorio delle parti - , e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti.” (cfr. Cass. Civ., sentenza 21-7-2003, n. 11317; Cass. Civ., sentenza 11-
1-2006 n. 212). Né, d'altra parte, alla suddetta mancanza può sopperire la richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., qualora la parte non si sia già attivata in tal senso anteriormente all'instaurazione del giudizio
Orbene, nella fattispecie che qui occupa non risulta dimostrato che parte appellante, già opponente in prime cure, si fosse preventivamente attivata presso la banca nella direzione suindicata, con conseguente legittimità del rigetto della sua richiesta di emissione dell'ordine di esibizione della documentazione nei confronti della stessa, così come è emerso, in conformità di quanto condivisibilmente messo in evidenza sul punto dal giudice di primo grado nella decisione, che la predetta neppure avesse in quella sede ottemperato all'onere di cui era gravata, quale convenuta in senso sostanziale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, essendosi piuttosto limitata ad una generica contestazione del quantum del credito, laddove per converso sarebbe stata parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dovere a sua volta specificatamente contestare gli eventuali addotti fatti estintivi del diritto rivendicato.
Gli odierni appellanti non contestavano nel caso in esame né l'esistenza del rapporto, né la documentazione prodotta, limitandosi semplicemente a muovere contestazioni in ordine all'ammontare della pretesa creditoria azionata nei loro confronti, mentre la banca opposta, dal canto suo, neppure si sottraeva all'onere di dare adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, laddove la contraria tesi sostenuta sul punto con l'appello risulta smentita alla stregua della produzione completa ed esauriente dalla stessa effettuata agli atti di causa della documentazione relativa al credito vantato e costituita precisamente dal contratto di affidamento n. 5178227 del 30-1-2008 stipulato a nome della con il CP_9 relativo modello accettazione condizioni, il contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti in pari data, le distinte relative alle operazioni di finanziamento ad importazioni di merci e servizi effettuate dalla banca su disposizione della società finanziata, oltre all'attestato di credito rilasciato dalla banca in data 8-6-2010.
Il complesso di tali atti, per l'appunto, quali peraltro mai contestati da controparte, a fronte della significativa circostanza che il decreto ingiuntivo opposto non atteneva ad uno scoperto di conto corrente, quale avrebbe invece richiesto la produzione degli estratti conto relativi al rapporto onde consentirne la ricostruzione onde risalire alla esatta rideterminazione del saldo finale, bensì solo un finanziamento da utilizzarsi per il pagamento di operazioni di importazioni di beni e servizi dall'estero, valgono senz'altro a comprovare in maniera adeguata e sufficiente la fondatezza della pretesa creditoria oggetto della presente controversia.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto del proposto appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, gli appellanti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della in persona del
[...] Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 2-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 8-11-2018 n. 1371, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex
D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 6.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 963 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Parte_1 Parte_2
Carmelo Pugliese e Pasquale Barbieri in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo, sito in Catanzaro,
Via Pascali n. 6;
- appellanti contro
(già , e, per essa, Controparte_1 Controparte_2 quale sua mandataria, in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Minicò in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotone, Via Poggioreale, n.
68;
-appellata nonché contro
e Controparte_4 Controparte_5
-appellati contumaci sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per gli appellanti: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza:
1) in via pregiudiziale, disporre Ctu al fine di determinare il saldo dei conti corrente come sopra contraddistinti alla stregua delle deduzioni di fatto e di diritto esposte e della normativa vigente, nello specifico: a) la durata effettiva dei singoli rapporti la scopertura media reale in linea capitale;
b) l'ammontare complessivo addebitato a titolo di competenze precisando l'ammontare degli interessi globali nominali e la loro maggiorazione a causa dei giorni banca, e dell'anatocismo; c) l'importo degli oneri accessori – quali a solo scopo indicativo, commissione massimo scoperto, spese istruttorie fidi, spese di gestione apertura di credito, spese operazioni e spese chiusura conto e altre commissioni non specificamente pattuite, a esclusione delle sole spese e imposte e tasse – la loro incidenza sul tasso nominale iniziale e valutando anche la legittimità della capitalizzazione insieme al tasso nominale;
d) l'ammontare così determinato del TAEG;
e) calcolare infine sulla scopertura media effettiva gli interessi di tempo in tempo dovuti al tasso validamente pattuito o, qualora ultralegale ed in difetto di valida convenzione, al tasso legale senza alcuna capitalizzazione;
2) sempre in via pregiudiziale, disporre e ordinare l'esibizione ed acquisizione ex art. 210 c.p.c. dei contratti di apertura di conto corrente, dei contratti di concessione di apertura di credito e successive modifiche nonché copia degli estratti conto, in possesso della banca convenuta, e relativa ai rapporti di c/c n. 5178227, n. 889507,
n. 889508, n. 889509;
3) in via preliminare, dichiarare nullo il contratto di fideiussione sottoscritto dagli appellanti per le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguenziale pronuncia;
4) nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “a) accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità dei contratti di apertura di credito n. 5178227, n. 889507, n. 889508 e n.
889509 particolarmente in relazione alle clausole di pattuizione dell'interesse anatocistico trimestrale, all'applicazione delle condizioni e degli interessi passivi, anche ultra-legali determinati con rinvio a parametri non oggettivi, all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, all'applicazione di giorni di valuta e di costi non convenuti, ed in ogni caso dichiarare che le somme portate dal decreto ingiuntivo opposto non sono dovute e per l'effetto dichiarare nullo, annullare e/o revocare lo stesso;
b) di conseguenza determinare l'esatto dare/avere tra le parti in base ai risultati che verrà effettuato in sede di Ctu tecnico-bancaria con esclusione di qualunque capitalizzazione, ovvero in via meramente subordinata, con applicazione della capitalizzazione annuale, nonché l'esclusione di qualunque interesse ovvero in subordine al tasso legale, o in via ancora più subordinata al tasso sostitutivo BOT ex art. 117 D. Lgs. 385/1993, ovvero in via residuale al tasso convenzionale;
c) determinare il costo effettivo annuo, nonché tasso effettivo globale (TAEG) del rapporto bancario, accertando l'eventuale superamento del tasso soglia, o, comunque, l'applicazione di interessi usurari;
d) condannare l' al CP_6 risarcimento dei danni subiti per l'illegittima segnalazione in Centrale Rischi da liquidarsi pure in via equitativa o comunque decurtare anche questa, eventuale, riconosciuta somma di indennizzo dall'ammontare ingiunto;
e) condannare la banca convenuta al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa o comunque decurtare ugualmente questa, eventuale, riconosciuta somma di indennizzo dall'ammontare ingiunto;
f) condannare la banca convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio.”, conseguentemente disattendendo tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato innanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
5) condannare l'appellata al pagamento di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali, Iva e Cpa come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
- Per l'appellata: Voglia la Corte adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello in quanto inammissibile ed in ogni caso in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata, con vittoria di spese, onorari e competenze del presente giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione ritualmente notificato,
[...]
, , e Parte_1 Parte_2 Controparte_4 Controparte_5 hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 376/10 con cui il
Tribunale di Crotone aveva ingiunto, in favore della Controparte_7
il pagamento di euro 134.514,26, rinveniente da finanziamento
[...] all'importazione utilizzato per il pagamento di importazione di merci o servizi, oltre interessi e spese del monitorio.
Hanno dedotto l'infondatezza della pretesa creditoria suddetta in ragione dell'asserita illegittima applicazione di interessi anatocistici e usurari, nonché in ragione della nullità della clausola di commissione di massimo scoperto per indeterminatezza e dell'illegittima applicazione del c.d. gioco delle valute.
Hanno altresì formulato domanda di risarcimento danni in conseguenza delle condotte antigiuridiche sopra evidenziate.
Si è costituita in giudizio la contestando quanto ex adverso dedotto ed CP_8 evidenziando, in particolare, la correttezza del modus operandi dell'istituto opposto, in ragione delle clausole espressamente pattuite, dell'adeguamento della disciplina contrattuale alla delibera del CICR del 2000 e rilevando, altresì, la genericità delle deduzioni degli odierni opponenti.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 18.07.2018, con concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”
Con sentenza depositata in data 8-11-2018 n. 1371, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponevano impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 2-5-2019, e Parte_1
, deducendone l'erroneità per i seguenti motivi. Parte_2
A mezzo del proposto gravame veniva innanzi tutto eccepita in via preliminare la nullità della fideiussione dai predetti sottoscritta, per essere il relativo schema contrattuale in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287 del 1990, per effetto del provvedimento della Banca d'Italia del 2-5-2005.
Si dolevano gli appellanti sotto ulteriore profilo della mancata ammissione da parte del giudice di primo grado in maniera del tutto immotivata di una Ctu contabile ai fini della rideterminazione del saldo dare-avere tra le parti al netto della disapplicazione di interessi usurari, di clausole anatocistiche e di qualsiasi altro costo illegittimo, nonché per non avere emesso nei confronti della Banca l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., ambedue oggetto delle istanze istruttorie da loro formulate in quella sede.
Censuravano, inoltre, la sentenza nella parte in cui il giudice non aveva ritenuto ammissibile la dispiegata domanda riconvenzionale sul presupposto valutativo secondo cui la stessa avrebbe esteso le contestazioni anche ai rapporti nn. 889507,
889508 e 889509, mentre la pretesa creditoria nella specie azionata in sede monitoria e oggetto del decreto ingiuntivo opposto era fondata esclusivamente sul contratto di affidamento e di apertura di credito n. 5178227 e, comunque, sulla scorta dell'applicazione dell'art. 36 del codice di rito. Sostenevano a tal proposito, infatti, di essere stati chiamati in causa sulla base di un contratto di fideiussione omnibus sottoscritto a garanzia delle obbligazioni che sarebbero sorte in capo alla CP_9
e che tale società aveva intrattenuto diversi rapporti con l'istituto di credito,
[...] oltre a quello nella specie azionato dalla banca stessa, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale in questione si sarebbe dovuta più correttamente ritenere connessa a quella intentata con il ricorso monitorio e che, pertanto, sulla base del ricalcolo complessivo di tutti i rapporti si sarebbe pervenuti ad una rideterminazione della entità del credito vantato nei loro confronti, se non addirittura ad una totale eliminazione dello stesso.
Deducevano, infine, quanto al merito come non fosse stato assolto l'onere probatorio gravante sulla consistente nella produzione degli estratti conto, laddove CP_1
l'estratto di saldaconto era destinato a rivestire efficacia probatoria limitatamente nel giudizio monitorio, per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo.
Chiedevano, dunque, secondo le conclusioni meglio specificate in epigrafe, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio.
Si costituiva in giudizio, come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 21-6-2019, la in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, nella sua qualità di mandataria in nome e per conto di già a sua volta Controparte_1 Controparte_2 incorporante della , per resistere all'avverso Controparte_7 gravame, deducendo l'inammissibilità dell'eccezione di nullità della fideiussione in quanto esperita per la prima volta in appello e contestandone la fondatezza nel merito, con richiesta di rigetto dello stesso e di conseguente conferma della sentenza impugnata.
Celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, una volta provvedutosi sulle richieste istruttorie di parte appellante come da ordinanza di rigetto in atti, all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii disposti per i medesimi incombenti, in esito all'udienza collegiale del 14-1-2025, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del
Collegio in atti, la Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il proposto appello è, ad avviso della Corte, infondato e, come tale, senz'altro meritevole di essere rigettato. Deve essere innanzi tutto disattesa l'eccezione sollevata dagli appellanti a mezzo del primo motivo di gravame di nullità per violazione di norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. del contratto di fideiussione n. 2090035 da loro sottoscritto sotto il profilo dell'avvenuta riproduzione nel relativo schema negoziale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie delle condizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8, da ritenersi ove applicate in modo uniforme in contrasto con la normativa antitrust e, in particolare, con l'art. 2, comma 2, lett. a), Legge n.
287/1990.
Giova premettere che nessun ostacolo sia da ravvisare alla possibilità che l'eccezione di nullità suddetta trovi ingresso e sia esaminata nel merito, sebbene sia stata proposta per la prima volta nell'ambito del presente grado di giudizio, atteso il principio giurisprudenziale secondo cui la domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in appello ed inammissibile ai sensi dell'art. 345, comma
1, c.p.c., deve essere convertita dal giudice ed esaminata nel merito come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, come consentito dal secondo comma del medesimo articolo, derivando la ratio giustificativa tale ammissione dal fatto che “l'art. 1421 c.c. non conosce né consente limitazioni di grado in ordine alla rilevabilità da parte del giudice della nullità del contratto. Il giudice d'appello deve rilevare d'ufficio una causa di nullità del (art. 101, comma 2, c.p.c.) e le Parte_3 parti ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c. possono proporre eccezioni di nullità, rilevabili d'ufficio che il giudice d'appello deve esaminare. La domanda di nullità, sollevata per la prima volta in appello, si converte in eccezione di nullità, legittimamente proposta per cui il giudice, in conseguenza della conversione dell'inammissibile domanda nell'ammissibile eccezione deve, esaminando il merito della questione, accertare la sussistenza o meno della nullità del contratto” (cfr.
Cass. Civ., Sez. 1, sentenza 29 settembre 2022 n. 28377; Cass., Sezioni Unite Civili,
12 dicembre 2014 n. 26243).
Ciò nondimeno, malgrado da un lato l'eccezione sia ammissibile, occorre evidenziare dall'altro come il relativo vizio possa essere rilevato in ogni stato e grado del giudizio solo a condizione che siano acquisiti agli atti tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l'esistenza
In argomento va richiamata la pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. I Civile, del
15 luglio 2024 n. 19401 che, chiamata ad accertare la fondatezza (o meno) dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata in relazione allo specifico profilo della violazione della normativa antitrust, alla stregua di quanto sancito nel provvedimento di Banca d'Italia n. 55/2005, riteneva ammissibile la quaestio nullitatis sollevata per la prima volta in appello, ma la respingeva per converso sul presupposto che, affinché la domanda potesse essere accolta, i fatti costitutivi del vizio denunciato dovevano essere stati già tempestivamente allegati e dimostrati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio. E tanto in adesione all'affermazione in tema secondo cui “la rilevazione della nullità – sia pure d'ufficio – presuppone che la parte abbia tempestivamente allegato, nel corso del giudizio di merito, le circostanze fattuali tali da consentire la rilevazione medesima (v. di recente Cass. n.
16102/2024), poiché anche la rilevazione d'ufficio della nullità per violazione di norme imperative ha come condizione che i relativi presupposti di fatto, sebbene non dedotti sotto forma di eccezione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie.” (cfr. Cass. n.
30383/2024; Cass. n. 4867/2024; Cass. n. 34053/2023).
Ne deriva l'enunciazione del principio per cui ai fini della declaratoria di nullità, anche officiosa, delle clausole che violano l'intesa anticoncorrenziale, è necessario che dagli atti di causa risultino tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione: l'esistenza del provvedimento della Banca d'Italia; la natura della fideiussione omnibus, perché soltanto rispetto a tale tipologia contrattuale l'accertamento della Banca d'Italia ha efficacia probatoria privilegiata;
il dato temporale di stipula della fideiussione ai fini della prova dell'intesa anticoncorrenziale;
la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore.
Il fideiussore non può, inoltre, limitarsi ad affermare la pretesa nullità della fideiussione o di sue clausole per violazione dell'art. 2 L. n. 287/1990 facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia, che si riferisce al periodo all'intesa accertata per il periodo 2002 e 2005, ma è gravato dell'onere della prova circa l'esistenza di una nuova intesa anticoncorrenziale, evocando una pronuncia di public enforcement, costituente indefettibile presupposto della richiesta di nullità di una fideiussione stipulata successivamente al 2005.
Ne discende che nel giudizio che qui occupa, avente ad oggetto una fideiussione sottoscritta nell'anno 2008, gli appellanti avrebbero dovuto ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di nullità del relativo contratto assolvere l'onere probatorio in merito già dal primo grado di giudizio, in difetto della qual cosa il motivo di appello in esame non può essere accolto. Del pari infondato è, inoltre, il terzo motivo di appello con il quale la decisione di primo grado è stata censurata nella parte in cui ha valutato come inammissibile la domanda dispiegata in via riconvenzionale dagli allora opponenti di accertamento della nullità delle pattuizioni contenute negli ulteriori contratti intercorrenti tra la società debitrice principale e l'istituto di credito nn. 889507, 889508 e 889509, in ragione della inesistenza erroneamente ritenuta nella specie in applicazione dell'art. 36 del codice di rito di quel collegamento qualificato con la domanda giudiziale principale, siccome suscettibile di rendere vantaggioso e opportuno l'esame congiunto di ambedue le domande nell'ambito di un unico giudizio.
Ed invero, l'assunto sostenuto in argomento a supporto dell'appello appare innanzi tutto resistito in radice dalla considerazione nei termini già condivisibilmente espressi dal giudice di primo grado, secondo la quale non possa ritenersi nella specie essere stata proposta in quella sede dagli allora opponenti e attuali appellanti alcuna domanda riconvenzionale, risultando dall'esame del contenuto dell'atto di citazione in opposizione introduttivo del giudizio che i predetti si limitarono esclusivamente in sede di rassegnate conclusioni ad una mera estensione delle eccezioni e richieste afferenti alla dedotta illegittima applicazione ad opera della banca opposta di interessi, commissioni di massimo scoperto e altri oneri, in forza di clausole contrattuali inficiate da nullità, rispetto a rapporti di conto corrente del tutto distinti ed autonomi rispetto a quello costituente il titolo sulla cui base la pretesa creditoria era stata azionata dall'istituto in monitorio.
E' indubitabile, infatti, che, laddove si ha domanda riconvenzionale allorquando il convenuto, traendo occasione dalla domanda proposta contro di lui, opponga una controdomanda ovvero chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore che vada oltre il domanda principale, restando invece nell'ambito dell'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore onde ottenere il rigetto della domanda, nel caso in esame ricorra questa seconda ipotesi, in relazione alla quale pertanto ogni valutazione deve ritenersi preclusa in rito dalla circostanza che essa attinge rapporti del tutto estranei allo specifico thema decidendum dedotto in causa.
D'altra parte, è appena il caso di evidenziare come, anche a voler ritenere nella specie l'avvenuta implicita proposizione di una domanda riconvenzionale, l'ostacolo alla esaminabilità di essa nel merito, in conformità di quanto rettamente affermatosi nella pronuncia gravata, non potrebbe comunque venire meno sulla scorta dell'applicazione del disposto dell'art. 36 c.p.c., in punto di prevista pur sempre necessaria relazione di dipendenza della domanda riconvenzionale dal “titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”, della quale, tuttavia, pur se intesa in termini ampi quale collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale tale da rendere consigliabile e opportuna la celebrazione del simultaneus processus, non sono ravvisabili nel caso concreto i relativi presupposti, posto che ai fini della sussistenza di tale qualificata connessione tra domanda principale e riconvenzionale non appare sufficiente che i distinti rapporti costituenti titolo delle suddette intercorrano tra le stesse parti, né altrimenti la circostanza che in relazione ad essi sia stata prestata un'unica garanzia fideiussoria ad opera degli odierni appellanti, già opponenti a decreto ingiuntivo in primo grado.
A non dissimili valutazioni di infondatezza reputa il Collegio giudicante di dovere pervenire anche in relazione alle censure mosse dagli appellanti a mezzo dei residui secondo e quarto motivo di gravame, che in quanto tra loro intimamente collegati meritano una trattazione congiunta.
Del tutto prive di pregio si atteggiano, infatti, le doglianze addotte nell'atto di gravame in punto sia di ingiustificata mancata nomina ad opera del primo giudice di un consulente tecnico d'ufficio contabile, che di non ammissione della richiesta di ordine di esibizione della documentazione nei confronti della banca ex art. 210 c.p.c., oltre che di denunciato omesso assolvimento da parte dell'istituto bancario opposto nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da essi appellanti dell'onere probatorio sul medesimo gravante ai sensi dell'art. 2697 c.c., quale attore in senso sostanziale, in ordine ai fatti costitutivi della pretesa creditoria monitoriamente azionata, sotto il duplice profilo, in primo luogo, della inidoneità allo scopo della documentazione esibita a corredo del ricorso per decreto ingiuntivo, costituita dagli estratti di saldo conto relativi al rapporto di conto corrente dedotto in causa, e, inoltre, della incompletezza della documentazione prodotta e, dunque, ostativa nella specie ad una compiuta ricostruzione dei rapporti di dare-avere tra le parti al fine dell'accertamento dell'importo del saldo finale.
Ed invero, giova premettere che, ai fini della contestazione di condotte illegittime da parte della banca, queste devono essere specifiche e fornite di idonei riscontri istruttori, la cui assenza non può che condurre al rigetto della relativa eccezione. In altri termini, ai fini della contestazione dell'applicazione di tassi usurari in un contratto di finanziamento, non è sufficiente indicare genericamente il tasso di interesse applicato, ma è, invece, necessario fornire una prova dettagliata che includa la pattuizione originaria degli interessi e le somme pagate annualmente a titolo di interessi, il tutto rapportato al capitale finanziato, in quanto solo il confronto tra quanto pagato e quanto dovuto con un tasso di interesse legale può rivelare l'eventuale usura;
l'onere probatorio nella rideterminazione del saldo di un conto corrente grava generalmente sul correntista che chiede la revisione del saldo. In pratica, il correntista deve dimostrare che il saldo presentato dalla banca non è corretto e che sono state effettuate operazioni non correttamente contabilizzate o che sono state addebitate somme indebite
Si è affermato, infatti, che “nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, il disposto di cui all'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato,
è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto" (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 35012 del 14 dicembre: 2023; Cass. Civ.
SS.UU. sentenza n. 19597/2020).
La mancanza di tali elementi probatori comporta, dunque, l'esclusione dell'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto in mancanza di specifiche allegazioni essa si atteggerebbe essenzialmente e inammissibilmente finalizzata a sopperire alle carenze deduttive e probatorie palesate dall'opponente. poiché essa “non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito lo stabilire se essa è necessaria od opportuna -fermo restando l'onere probatorio delle parti - , e la relativa valutazione, se adeguatamente motivata in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacata in sede di legittimità.
Legittimamente non è disposta dal giudice se è richiesta per compiere un'indagine esplorativa sull'esistenza di circostanze, il cui onere di allegazione è invece carico delle parti.” (cfr. Cass. Civ., sentenza 21-7-2003, n. 11317; Cass. Civ., sentenza 11-
1-2006 n. 212). Né, d'altra parte, alla suddetta mancanza può sopperire la richiesta dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., qualora la parte non si sia già attivata in tal senso anteriormente all'instaurazione del giudizio
Orbene, nella fattispecie che qui occupa non risulta dimostrato che parte appellante, già opponente in prime cure, si fosse preventivamente attivata presso la banca nella direzione suindicata, con conseguente legittimità del rigetto della sua richiesta di emissione dell'ordine di esibizione della documentazione nei confronti della stessa, così come è emerso, in conformità di quanto condivisibilmente messo in evidenza sul punto dal giudice di primo grado nella decisione, che la predetta neppure avesse in quella sede ottemperato all'onere di cui era gravata, quale convenuta in senso sostanziale nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di specifica contestazione dei fatti costitutivi della domanda attorea, essendosi piuttosto limitata ad una generica contestazione del quantum del credito, laddove per converso sarebbe stata parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dovere a sua volta specificatamente contestare gli eventuali addotti fatti estintivi del diritto rivendicato.
Gli odierni appellanti non contestavano nel caso in esame né l'esistenza del rapporto, né la documentazione prodotta, limitandosi semplicemente a muovere contestazioni in ordine all'ammontare della pretesa creditoria azionata nei loro confronti, mentre la banca opposta, dal canto suo, neppure si sottraeva all'onere di dare adeguata dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere in giudizio, laddove la contraria tesi sostenuta sul punto con l'appello risulta smentita alla stregua della produzione completa ed esauriente dalla stessa effettuata agli atti di causa della documentazione relativa al credito vantato e costituita precisamente dal contratto di affidamento n. 5178227 del 30-1-2008 stipulato a nome della con il CP_9 relativo modello accettazione condizioni, il contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellanti in pari data, le distinte relative alle operazioni di finanziamento ad importazioni di merci e servizi effettuate dalla banca su disposizione della società finanziata, oltre all'attestato di credito rilasciato dalla banca in data 8-6-2010.
Il complesso di tali atti, per l'appunto, quali peraltro mai contestati da controparte, a fronte della significativa circostanza che il decreto ingiuntivo opposto non atteneva ad uno scoperto di conto corrente, quale avrebbe invece richiesto la produzione degli estratti conto relativi al rapporto onde consentirne la ricostruzione onde risalire alla esatta rideterminazione del saldo finale, bensì solo un finanziamento da utilizzarsi per il pagamento di operazioni di importazioni di beni e servizi dall'estero, valgono senz'altro a comprovare in maniera adeguata e sufficiente la fondatezza della pretesa creditoria oggetto della presente controversia.
In definitiva, alla stregua del complesso delle considerazioni che precedono s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto del proposto appello, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In applicazione del criterio della soccombenza, infine, gli appellanti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, che si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 nei confronti della in persona del
[...] Controparte_7 legale rappresentante pro tempore, con atto di citazione notificato il 2-5-2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata in data 8-11-2018 n. 1371, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione in favore dell'appellata costituita delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex
D.M. 55/2014 e succ. mod. in €uro 6.450,00, oltre rimborso forfettario spese generali del 15% e accessori come per legge;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)