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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/10/2024, n. 6396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6396 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
R.G. 2050/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” dell'udienza del 10 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2050/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022, vertente
TRA
nata a [...], il [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato Paolo Voltaggio del Foro di Roma, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma via della Fontanella di Borghese 72
APPELLANTE PRINCIPALE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pellegrino, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma via Nomentana 257
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 16753/2021 del Tribunale di Roma, emessa in data 16.10.2021 e depositata in cancelleria in data 26.10.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 62510/2017 - separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO del FATTO e MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 aprile 2022 ha appellato la sentenza in oggetto, Parte_1
con la qaule il Tribunale di Roma aveva così deciso: R.G. 2050/2022
“dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 29/09/1994; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto 00320, parte 2, serie
A06); respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti
l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato presso il padre nel corso della settimana scolastica, salvo diversi accordi tra le parti. La madre potrà tenere il figlio con sé, salvi diversi accordi con il minore durante il week-end, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21,00, nel periodo scolastico, mentre durante la pausa delle vacanze scolastiche il minore potrà invertire la permanenza presso
i genitori prevedendo di stare con la madre durante la settimana e con il padre a fine settimana alternati. Il minore trascorrerà la metà delle vacanze natalizie (trascorrendo con un genitore la vigilia di Natale fino alla mattina successiva e con l'altro la giornata di Natale fino al 26 dicembre) e la metà delle vacanze pasquali, inoltre 20 giorni di vacanza anche con consecutive con il padre e venti giorni con la madre. determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento del figlio da corrispondere a presso il di lui Per_1 Controparte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3
indipendenti, da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza fermi restando i R.G. 2050/2022
provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura dell'80% la madre e nella misura del 20% il padre, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da;
Controparte_1 compensa le spese di lite.”
A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha formulato i seguenti motivi:
1. TRAVISAMENTO DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA
DI ADDEBITO ED ERRATA E ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA
REIEZIONE DELLA STESSA. VIOLAZIONE DELL'ART. 156 C.C.;
2. ERRATA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO POSTO A CARICO DEL
CARDINALE PER LE FIGLIE AURORA E VERONICA E DELLA
SUDDIVISIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE. VIOLAZIONE DELL'ART.
337 TER C.C.;
3. COLLOCAMENTO DI EMANUELE PRESSO IL PADRE. NULLITA' IN PARTE
QUA DEL PROVVEDIMENTO PER MANCATO ASCOLTO DEL MINORE.
VIOLAZIONE DELL'ART. 336 TER C.C.;
Ha concluso chiedendo:
- preliminarmente disporre l'ascolto del figlio minore omesso in Persona_4
primo grado. Ascolto necessario ed urgente in questa sede per avere conferma del disagio manifestato alla madre e della sua indisponibilità ad essere ancora collocato presso il padre;
nel merito:
1. pronunciare l'addebito della separazione in capo al marito sig. Controparte_1
avuto riguardo alla lunga serie di episodi di violenze e prevaricazioni dei quali la moglie sig.ra è stata vittima;
Parte_1
2. determinare quale contributo al mantenimento delle figlie e una Per_3 Per_2
somma non inferiore ad Euro 300,00 per ciascuna;
3. stabilire che ciascuno dei coniugi debba contribuire al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Roma;
4. disporre il collocamento del figlio con la madre e con le sorelle;
Per_1
5 in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. R.G. 2050/2022
L'appellante ha provveduto a notificare a l'atto introduttivo del Controparte_1 presente grado del entro il termine all'uopo concessogli dal Presidente di Sezione con decreto del 10 maggio 2022.
In data 27 febbraio 2023 l'appellato ha depositato memoria di costituzione, impugnando l'appello principale e chiedendone il rigetto. In via incidentale, ha chiesto di disporre:
I) l'addebito della separazione alla moglie;
II) la assegnazione alla moglie della casa coniugale di Roma, Via Pasturana n. 114, di proprietà di entrambi i coniugi al 50;
III) L'obbligo a carico della moglie di versare al marito, entro il giorno 5 di ogni mese anticipatamente ,a titolo di contributo al mantenimento del medesimo, l'importo annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat di 500,00 euro (cinquecento/00 euro);
IV) L'obbligo a carico della moglie di versare al marito, entro il giorno 5 di ogni mese anticipatamente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo Per_1 annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat di 400,00 euro (quattrocento/00 euro);
V) L'obbligo a carico del marito di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese anticipatamente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , Per_2 Per_3
l'importo annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat di 70,00 euro (settanta/00 euro) per ciascuna figlia, per complessivi quindi 140,00 euro (centoquaranta/00 euro).
VI) L'obbligo a carico della madre di sostenere integralmente le spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative per tutti e tre i figli , . Per_2 Per_3
Il P.G. in data 15 aprile 2024 ha espresso il proprio parere, rilevando la mancanza di interesse di soggetti minorenni.
Con istanza congiunta depositata il 10 aprile 2024 i procuratori delle parti hanno rappresentano a questa Corte la pendenza di trattative per il bonario componimento della lite, invocando un rinvio per poter depositare l'eventuale accordo raggiunto.
In accoglimento della suddetta istanza, con ordinanza del 17 aprile 2024, ritualmente comunicata, è stata nuovamente fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 10 ottobre 2024.
Con note congiunte depositate da entrambi i difensori in data 26 settembre 2024 le parti hanno rappresentato a questa Corte di aver raggiunto un accordo, confermando le R.G. 2050/2022
statuizioni della sentenza di primo grado, come da dichiarazione di reciproca rinuncia e accettazione sottoscritta personalmente da ciascuna parte dal rispettivo difensore.
Ciò posto, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di
I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello
è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1995, n.
5556).
Ed invero, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex art. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1999, n. 8387).
Nel caso di specie, la reciproca rinuncia e accettazione è stata sottoscritta da ciascuna parte personalmente, con autentica del rispettivo difensore.
Il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c..
Trattandosi di reciproca accettazione e rinuncia le spese del giudizio devono essere compensate per intero tra le parti, come da queste ultime espressamente richiesto. R.G. 2050/2022
Essendo la presente pronuncia soggetta a impugnazione, non può essere dichiarato, allo stato, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi
(Sentenza n. 16753/2021 del Tribunale di Roma).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 9 aprile 2022, avverso la sentenza n. 16753/2021 Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma, I Sezione Civile, 16 ottobre 2021 nel procedimento iscritto al n. RG 62510/2017 R.G., preso atto della reciproca rinuncia delle parti agli atti del giudizio e della relativa reciproca accettazione, così dispone: dichiara estinto il processo;
compensa per intero tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 10 ottobre 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, composta dai Sigg.
Magistrati:
1) dott.ssa Sofia Rotunno Presidente rel. est.
2) dott.ssa Francesca Romana Salvadori Consigliere
3) dott. Gabriele Sordi Consigliere
In seguito a trattazione “cartolare” dell'udienza del 10 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2050/2022 del Ruolo Generale dell'anno 2022, vertente
TRA
nata a [...], il [...] (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avvocato Paolo Voltaggio del Foro di Roma, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma via della Fontanella di Borghese 72
APPELLANTE PRINCIPALE
E
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Paola Pellegrino, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Roma via Nomentana 257
APPELLATO- APPELLANTE INCIDENTALE
Nonché
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA
INTERVENUTO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 16753/2021 del Tribunale di Roma, emessa in data 16.10.2021 e depositata in cancelleria in data 26.10.2021, pronunciata nella causa iscritta al n. R.G. 62510/2017 - separazione personale dei coniugi
[...]
e Pt_1 Controparte_1
SVOLGIMENTO del FATTO e MOTIVI della DECISIONE
Con ricorso depositato il 9 aprile 2022 ha appellato la sentenza in oggetto, Parte_1
con la qaule il Tribunale di Roma aveva così deciso: R.G. 2050/2022
“dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 Controparte_1
quali hanno contratto matrimonio in Roma, in data 29/09/1994; dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto 00320, parte 2, serie
A06); respinge le domande di addebito della separazione formulate reciprocamente dalle parti;
affida il figlio minore ad entrambi i genitori, che eserciteranno la Per_1
responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggior interesse per il minore - riguardanti
l'istruzione, l'educazione, la salute e la scelta della residenza abituale devono essere assunte di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore, mentre per le sole questioni di ordinaria gestione, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana, la responsabilità genitoriale è esercitata disgiuntamente nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza del minore presso di sé; dispone che il minore sia collocato presso il padre nel corso della settimana scolastica, salvo diversi accordi tra le parti. La madre potrà tenere il figlio con sé, salvi diversi accordi con il minore durante il week-end, dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21,00, nel periodo scolastico, mentre durante la pausa delle vacanze scolastiche il minore potrà invertire la permanenza presso
i genitori prevedendo di stare con la madre durante la settimana e con il padre a fine settimana alternati. Il minore trascorrerà la metà delle vacanze natalizie (trascorrendo con un genitore la vigilia di Natale fino alla mattina successiva e con l'altro la giornata di Natale fino al 26 dicembre) e la metà delle vacanze pasquali, inoltre 20 giorni di vacanza anche con consecutive con il padre e venti giorni con la madre. determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto da per il Parte_1
mantenimento del figlio da corrispondere a presso il di lui Per_1 Controparte_1
domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; determina in euro 300,00 il contributo mensile dovuto da per il Controparte_1
mantenimento delle figlie e , maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_3
indipendenti, da corrispondere a presso il di lei domicilio, entro il giorno Parte_1
5 di ogni mese, con decorrenza dalla pronuncia della presente sentenza fermi restando i R.G. 2050/2022
provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT; dispone che ciascun genitore contribuisca nella misura dell'80% la madre e nella misura del 20% il padre, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli;
rigetta la domanda di assegno di mantenimento avanzata da;
Controparte_1 compensa le spese di lite.”
A sostegno del proposto gravame, l'appellante ha formulato i seguenti motivi:
1. TRAVISAMENTO DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELLA DOMANDA
DI ADDEBITO ED ERRATA E ILLOGICA MOTIVAZIONE DELLA
REIEZIONE DELLA STESSA. VIOLAZIONE DELL'ART. 156 C.C.;
2. ERRATA DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO POSTO A CARICO DEL
CARDINALE PER LE FIGLIE AURORA E VERONICA E DELLA
SUDDIVISIONE DELLE SPESE STRAORDINARIE. VIOLAZIONE DELL'ART.
337 TER C.C.;
3. COLLOCAMENTO DI EMANUELE PRESSO IL PADRE. NULLITA' IN PARTE
QUA DEL PROVVEDIMENTO PER MANCATO ASCOLTO DEL MINORE.
VIOLAZIONE DELL'ART. 336 TER C.C.;
Ha concluso chiedendo:
- preliminarmente disporre l'ascolto del figlio minore omesso in Persona_4
primo grado. Ascolto necessario ed urgente in questa sede per avere conferma del disagio manifestato alla madre e della sua indisponibilità ad essere ancora collocato presso il padre;
nel merito:
1. pronunciare l'addebito della separazione in capo al marito sig. Controparte_1
avuto riguardo alla lunga serie di episodi di violenze e prevaricazioni dei quali la moglie sig.ra è stata vittima;
Parte_1
2. determinare quale contributo al mantenimento delle figlie e una Per_3 Per_2
somma non inferiore ad Euro 300,00 per ciascuna;
3. stabilire che ciascuno dei coniugi debba contribuire al 50% delle spese straordinarie così come individuate dal Protocollo del Tribunale di Roma;
4. disporre il collocamento del figlio con la madre e con le sorelle;
Per_1
5 in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, per entrambi i gradi di giudizio. R.G. 2050/2022
L'appellante ha provveduto a notificare a l'atto introduttivo del Controparte_1 presente grado del entro il termine all'uopo concessogli dal Presidente di Sezione con decreto del 10 maggio 2022.
In data 27 febbraio 2023 l'appellato ha depositato memoria di costituzione, impugnando l'appello principale e chiedendone il rigetto. In via incidentale, ha chiesto di disporre:
I) l'addebito della separazione alla moglie;
II) la assegnazione alla moglie della casa coniugale di Roma, Via Pasturana n. 114, di proprietà di entrambi i coniugi al 50;
III) L'obbligo a carico della moglie di versare al marito, entro il giorno 5 di ogni mese anticipatamente ,a titolo di contributo al mantenimento del medesimo, l'importo annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat di 500,00 euro (cinquecento/00 euro);
IV) L'obbligo a carico della moglie di versare al marito, entro il giorno 5 di ogni mese anticipatamente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo Per_1 annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat di 400,00 euro (quattrocento/00 euro);
V) L'obbligo a carico del marito di versare alla moglie, entro il giorno 5 di ogni mese anticipatamente, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie e , Per_2 Per_3
l'importo annualmente rivalutabile sulla base dell'indice Istat di 70,00 euro (settanta/00 euro) per ciascuna figlia, per complessivi quindi 140,00 euro (centoquaranta/00 euro).
VI) L'obbligo a carico della madre di sostenere integralmente le spese straordinarie mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, scolastiche, sportive e ricreative per tutti e tre i figli , . Per_2 Per_3
Il P.G. in data 15 aprile 2024 ha espresso il proprio parere, rilevando la mancanza di interesse di soggetti minorenni.
Con istanza congiunta depositata il 10 aprile 2024 i procuratori delle parti hanno rappresentano a questa Corte la pendenza di trattative per il bonario componimento della lite, invocando un rinvio per poter depositare l'eventuale accordo raggiunto.
In accoglimento della suddetta istanza, con ordinanza del 17 aprile 2024, ritualmente comunicata, è stata nuovamente fissata, per la comparizione delle parti, l'udienza del 10 ottobre 2024.
Con note congiunte depositate da entrambi i difensori in data 26 settembre 2024 le parti hanno rappresentato a questa Corte di aver raggiunto un accordo, confermando le R.G. 2050/2022
statuizioni della sentenza di primo grado, come da dichiarazione di reciproca rinuncia e accettazione sottoscritta personalmente da ciascuna parte dal rispettivo difensore.
Ciò posto, secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di
I grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame. Parimenti ammissibile è la rinuncia all'impugnazione che si pone in perfetto parallelismo con la rinuncia all'azione del giudizio di I grado, e che determina, come la rinuncia agli atti del giudizio di appello, il passaggio in giudicato della sentenza di I grado. Tuttavia l'identità degli effetti non comporta la piena corrispondenza dei due istituti poiché, mentre la rinuncia agli atti del giudizio di appello
è efficace o in quanto accettata o in quanto non richieda accettazione, la rinuncia all'impugnazione fa venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare, con efficacia immediata, senza bisogno di accettazione (Cassazione civile, sez. I, 19 maggio 1995, n.
5556).
Ed invero, sempre secondo l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, la rinuncia agli atti del giudizio - ammissibile anche in appello ex art. 359 e 306 c.p.c. - va tenuta distinta dalla rinuncia all'azione (o rinuncia all'impugnazione se interviene dopo il giudizio di primo grado) la quale è rinunzia di merito ed è immediatamente efficace anche senza l'accettazione della controparte determinando il venir meno del potere - dovere del giudice di pronunziare. Per la rinunzia agli atti del giudizio è necessaria invece l'accettazione della parte nei cui confronti la rinuncia è fatta quando essa abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che deve concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile che presuppone la proposizione da parte sua di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe ad essa una utilità maggiore di quella che conseguirebbe all'estinzione del processo (Cassazione civile, sez. II, 3 agosto 1999, n. 8387).
Nel caso di specie, la reciproca rinuncia e accettazione è stata sottoscritta da ciascuna parte personalmente, con autentica del rispettivo difensore.
Il processo deve essere dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 306 c.p.c..
Trattandosi di reciproca accettazione e rinuncia le spese del giudizio devono essere compensate per intero tra le parti, come da queste ultime espressamente richiesto. R.G. 2050/2022
Essendo la presente pronuncia soggetta a impugnazione, non può essere dichiarato, allo stato, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale dei coniugi
(Sentenza n. 16753/2021 del Tribunale di Roma).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con ricorso depositato il 9 aprile 2022, avverso la sentenza n. 16753/2021 Parte_1
emessa dal Tribunale di Roma, I Sezione Civile, 16 ottobre 2021 nel procedimento iscritto al n. RG 62510/2017 R.G., preso atto della reciproca rinuncia delle parti agli atti del giudizio e della relativa reciproca accettazione, così dispone: dichiara estinto il processo;
compensa per intero tra le parti le spese del grado di appello.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del giorno 10 ottobre 2024
IL PRESIDENTE rel. est.
(dott.ssa Sofia Rotunno)