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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/06/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2572/2021
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...], elett. te dom. ta in Rocca Imperiale, alla Via Rucireto n.32, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Ranù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto
Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.8.2021, parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura dal 2008 al 2011, alle dipendenze dell'azienda agricola Terre Lucane, lamentando l'illegittimità delle richieste restitutorie versate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2011, adiva l'intestato Tribunale, previo accertamento dei rapporti di lavoro così come descritti in ricorso, per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale e la reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli. CP_ L' costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 DL 3.2.1970 n.7., l'improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa e nel merito il rigetto per infondatezza.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l.
n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229,
Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718). Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. ) la cancellazione CP_1 CP_2 della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse a seguito dell'accertamento ispettivo (vedi verbale in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione
o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno."
Nel caso in esame rileva il principio di diritto espresso da Cass. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui Cass. n. 17653/20.
Nella specie, emerge dalla documentazione acquisita che la cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli per gli anni in contesa risulta dal quarto elenco di variazione 2017, pubblicato sul sito internet dell' dal 10.3.2018 al 25.3.2018. CP_2
Da tale data è pertanto iniziato a decorrere il termine di 30 giorni entro cui, ai sensi dell'art. 11 d.lgs.
n. 375/1993, essa avrebbe potuto presentare il ricorso amministrativo che, invece, ha documentato di avere proposto solo in data 15 marzo 2021 e quindi tardivamente.
Ciò comporta che il termine decadenziale di 120 giorni, previsto dall'art. 7 del d.l. 7/1970 ha iniziato a maturare dalla scadenza dell'anzidetto termine per la presentazione del ricorso amministrativo ed era dunque maturato alla data del 4 agosto 2021 in cui ha agito per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui parte ricorrente rivendica la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell' che, invece, gli addebita CP_2 di averne indebitamente fruito.
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 486/2018). In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di iscrizione (e del diritto attuale all'iscrizione) parte ricorrente non ha diritto alle prestazioni richieste in restituzione dall' . CP_2
A tanto consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale per cui è causa.
Le spese di lite sono compensate in presenza della autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO
nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 2572/2021
TRA
, nata a [...] il [...], e residente in [...], elett. te dom. ta in Rocca Imperiale, alla Via Rucireto n.32, presso e nello studio dell'Avv. Giuseppe Ranù, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, con sede centrale in Roma, in Controparte_1 persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marcello Carnovale, Umberto
Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 4.8.2021, parte ricorrente, premesso di aver prestato attività lavorativa subordinata in agricoltura dal 2008 al 2011, alle dipendenze dell'azienda agricola Terre Lucane, lamentando l'illegittimità delle richieste restitutorie versate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni dal 2008 al 2011, adiva l'intestato Tribunale, previo accertamento dei rapporti di lavoro così come descritti in ricorso, per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale e la reiscrizione nel registro dei braccianti agricoli. CP_ L' costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l'inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 DL 3.2.1970 n.7., l'improcedibilità per mancanza di domanda amministrativa e nel merito il rigetto per infondatezza.
La causa è stata istruita a mezzo acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si ritiene che la parte ricorrente sia incorsa nella decadenza di cui all'art. 22 d.l.
n.7/1970 conv. in legge n. 83/1970, dall'impugnativa del provvedimento di cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo sopra indicato, provvedimento che sta alla base della ripetizione di indebito.
La norma, reintrodotta con d.l. n.98 del 2011 prevede, in materia di accertamento dello status di lavoratori agricoli, che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Deve ritenersi, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente, che tale decadenza, di ordine pubblico, rivesta natura sostanziale e sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado di giudizio (Cass. sez. lav. n. 9622 di 12.5.2015, Cass. sez. lav. n. 15813 del 6.7.2009 e n. 18528 del 9.9.2011; Cass. 17 marzo 2008, n. 7148).
Trattasi di questione che deve essere, necessariamente, esaminata prima di passare al merito della controversia, relativa all'accertamento dell'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro per gli anni dedotti e dell'insussistenza dell'obbligo di restituzione delle prestazioni previdenziali.
Ed infatti, il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo (Cass. SS.UU sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000).
Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.
Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere le indennità previdenziali, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione temporanea (in termini:
Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).
Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario;
non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e, dunque, nel caso di maturazione della decadenza prevista dall'art. 22 della legge citata (Cassazione Ordinanza 29 ottobre 2021, n. 30858; Cass civ. 4/3/2019, n. 6229,
Cass. civ. 5/8/2020, n. 16718). Quanto all'individuazione del momento iniziale di decorrenza del termine decadenziale, si considera utile quello della conoscenza (effettiva o legale) del provvedimento di cancellazione.
Ora, nel caso di specie, l' resistente ha documentato (vedi all. fasc. ) la cancellazione CP_1 CP_2 della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità qui di interesse a seguito dell'accertamento ispettivo (vedi verbale in atti) dai quali è emersa la fittizietà del suo rapporto di lavoro.
Secondo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, "In tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, conv., con modif., dalla L. n. 83 del 1980, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione
o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della L. n. 533 del 1973, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno."
Nel caso in esame rileva il principio di diritto espresso da Cass. n. 9622/2015 e successive conformi tra cui Cass. n. 17653/20.
Nella specie, emerge dalla documentazione acquisita che la cancellazione della parte ricorrente dagli elenchi anagrafici agricoli per gli anni in contesa risulta dal quarto elenco di variazione 2017, pubblicato sul sito internet dell' dal 10.3.2018 al 25.3.2018. CP_2
Da tale data è pertanto iniziato a decorrere il termine di 30 giorni entro cui, ai sensi dell'art. 11 d.lgs.
n. 375/1993, essa avrebbe potuto presentare il ricorso amministrativo che, invece, ha documentato di avere proposto solo in data 15 marzo 2021 e quindi tardivamente.
Ciò comporta che il termine decadenziale di 120 giorni, previsto dall'art. 7 del d.l. 7/1970 ha iniziato a maturare dalla scadenza dell'anzidetto termine per la presentazione del ricorso amministrativo ed era dunque maturato alla data del 4 agosto 2021 in cui ha agito per l'accertamento negativo dell'indebito previdenziale.
La preclusione che consegue alla maturata decadenza comporta la perdita di un requisito costitutivo dello status di lavoratore agricolo che condiziona l'accesso alle prestazioni economiche di cui parte ricorrente rivendica la titolarità, contestando la pretesa restitutoria dell' che, invece, gli addebita CP_2 di averne indebitamente fruito.
Opinare diversamente ed ammettere che il giudice possa entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, anche a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che quel termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla (Corte di Appello di Catanzaro, sentenza n. 486/2018). In conclusione, stante l'incontestabile mancanza di iscrizione (e del diritto attuale all'iscrizione) parte ricorrente non ha diritto alle prestazioni richieste in restituzione dall' . CP_2
A tanto consegue il rigetto della domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale per cui è causa.
Le spese di lite sono compensate in presenza della autocertificazione reddituale ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite.
Castrovillari, 4 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della Dott.ssa Amalia
Imbrociano, funzionaria addetta all'ufficio per il processo.