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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 19/03/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appeLO iscritta al n. 901/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 27/09/2023, promossa da:
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv.ti Martina Sardelli e Francesco Sabatelli, presso il cui studio in Ostuni (BR), Via Santorsola n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Martina Sardelli e Francesco Sabatelli, presso il cui studio in Ostuni (BR), Via Santorsola n. 1, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.: , rappresentata CP_2 C.F._3
1 e difesa dagli Avv.ti Martina Sardelli e Francesco Sabatelli, presso il cui studio in Ostuni (BR), Via Santorsola n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.: Controparte_3
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martina C.F._4
Sardelli e Francesco Sabatelli, presso il cui studio in Ostuni (BR),
Via Santorsola n. 1, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.: , in persona Controparte_4 P.IVA_1
del rappresentato e difeso dall'Avvocatura deLO Stato ed CP_5
elettivamente domiciliato ex lege in Lecce alla Via F. Rubichi n. 23;
APPELLATO
(C.F.: ), Controparte_6 C.F._5
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martina Cutazzo e Salvatore
Arnesano, presso il cui studio in Lecce, Via M.R. Imbriani n. 15, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: Controparte_7
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._6
Domenico Mariani e Martina Cutazzo, presso il cui studio in Lecce,
Via M. R. Imbriani n. 15, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO nonché contro
(C.F.: ); Controparte_8 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
2
(C.F.: ); Controparte_9 C.F._8
APPELLATO CONTUMACE
(C.F.: ; Controparte_10 C.F._9
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto ritualmente notificato in data 20-23.11.2015,
(in proprio ed in qualità di genitore esercente Parte_1
la potestà sul minore e _1 CP_2
convenivano al giudizio di questo tribunale il
[...] [...]
, CP_11 Controparte_8 Controparte_9
e Controparte_6 Controparte_7
chiedendone la condanna, in solido, al Controparte_10 risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi …relativamente all'indicato episodio oggetto di specifica contestazione di procedimento penale, nonché oggetto di valutazione penale in tre gradi di giudizio”. L'episodio, cui le attrici si riferivano, era un'operazione di polizia condotta dai predetti carabinieri , e CP_8 CP_9 CP_6 CP_7
3 nonché da altri ( e ), CP_10 Per_2 Persona_3 Per_4
tutti facenti parte della Compagnia di Fasano, nella notte tra il 5 ed il 6 marzo dell'anno 2004. Esponevano, in punto di fatto, che detta operazione “finalizzata alla simulazione del rinvenimento di alcuni ordigni… traeva origine da informazioni rese da tale
”, il quale aveva riferito ai CC della Compagnia Persona_5
di Fasano che ed il suo convivente, , Parte_1 CP_1
“avevano intenzione di organizzare un attentato ai danni…del
m.LO , componente del Comando Operativo dei Controparte_10
CC di Fasano. Deducevano che, in realtà, i due ordigni (due granate da guerra) effettivamente rinvenuti durante l'irruzione nell'abitazione di e la perquisizione domiciliare a Parte_1 carico di ai sensi dell'art. 41 TULPS, erano stati CP_1 ivi portati proprio daLO “su richiesta specifica e sotto Per_5 il controLO dei CC”; che per tali fatti quella stessa notte essa
ed il erano stati condotti e ristretti in cella di Pt_1 CP_1
sicurezza presso la sede della Compagnia di Fasano e poi tratti in arresto e trasferiti rispettivamente presso la Casa Circondariale di Lecce e presso il Carcere di Brindisi. Precisavano che, instauratosi procedimento penale con numerosi e diversi capi di imputazione nei confronti dei carabinieri che avevano partecipato alla illegittima perquisizione ed all'arresto illegale, con sentenza
n.297/2011 del Tribunale di Brindisi in data 7.4.2011, i convenuti erano stati tutti condannati ed i fatti loro addebitati erano rimasti poi definitivamente accertati con sentenza della Cassazione,
n.102/2014 in data 20.11.2014, che aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte d'AppeLO di Lecce (n. 1981 del 13.12.2012) per i reati di ricettazione e detenzione di armi da guerra, “rinviando ad altra sezione della Corte d'AppeLO di Lecce solo per la rideterminazione della pena riguardo a tutti gli altri capi di imputazione”. manifestava dunque Parte_1 espressamente l'intenzione di rinunciare alla costituzione di parte civile nel processo di appeLO di rinvio e, comunque, deduceva che detta costituzione doveva intendersi revocata, ex art. 82 cpp, in
4 forza della proposizione del presente giudizio. Si costituivano con separate comparse i convenuti: il , deduceva Controparte_11
il proprio difetto di legittimazione passiva, dipendendo i
Carabinieri quale forza di polizia dal Ministero dell'Interno; eccepiva ancora la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi, l'inammissibilità della domanda perché coperta dal giudicato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno degli attori per decorso del termine quinquennale;
anche il Ministero dell'Interno, chiamato in causa successivamente, riproponeva le medesime eccezioni e, in ogni caso, deduceva l'assenza di responsabilità perché la condotta dei convenuti era stata posta in essere nella notte del 6.3.2004 per finalità estranee a quelle dell'ufficio ed anzi contro l'interesse della P.A. Il eccepiva l'incompetenza per territorio, CP_8
quindi deduceva la genericità della domanda risarcitoria e
l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e la sua condotta;
in particolare, precisava di non aver partecipato all'irruzione nell'appartamento della . Il sulla Pt_1 CP_9 base del richiamato principio dell'autonomia del processo civile rispetto al giudizio penale, rilevava la necessità in questo giudizio di nuova ed autonoma rivalutazione del fatto;
deduceva poi
l'insussistenza del nesso causale tra le presunte lesioni e la sua condotta sottolineando la sua mancata partecipazione alla
“riunione ristretta” alla quale avevano partecipato il colonneLO
, il capitano il tenente ed il maresciaLO Per_6 CP_7 CP_6
ed, infine, la mancata prova del danno. Anche il CP_10
, precisato che l'unico reato per il quale era stato CP_6
condannato era unicamente queLO di falso ideologico, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzato dalle attrici e dalla anche nella qualità di genitore esercente la Pt_1
potestà sul figlio minore , nonchè il _1
difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione e conseguente perdita del rapporto parentale. Anche il ed il CP_7 CP_10
5 contestavano la domanda deducendone la nullità infondatezza, inammissibilità ed opponendo la prescrizione. Con “comparsa di intervento adesivo autonomo”, depositata in data 13.12.2016, si costituiva chiedendo il risarcimento dei danni a CP_1
sua volta subiti per i medesimi fatti nei confronti di tutti i convenuti in solido tra loro. Il giudizio, rigettata la richiesta di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cpc, nonché le richieste istruttorie tutte, era istruito unicamente con produzione documentale;
rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2020, era trattenuto per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 1921/2021, pubblicata il 24 giugno 2021, il
Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da Pt_1
e dichiarando la responsabilità dei convenuti
[...] CP_1
e condannandoli, in solido con il Ministero dell'Interno, al pagamento in favore di entrambi della somma di € 50.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi;
rigettava la domanda di e di in qualità di rappresentante CP_2 Parte_1
legale del figlio minore;
rigettava, _1
inoltre, tutte le domande proposte nei confronti del Controparte_11
e condannava i convenuti al pagamento in solido tra loro
[...]
delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1 liquidate per ciascuno nella complessiva somma di € 8500,00 per onorario oltre spese ed accessori come per legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appeLO principale chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Con appeLO incidentale si sono costituiti in giudizio i sigg.ri CP_1
e . Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio e . Controparte_6 Controparte_12
All'udienza del 20.01.22, la Corte d'AppeLO dichiarava la contumacia di e . Controparte_8 Controparte_9
6 A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
con il primo motivo d'appeLO principale e Parte_1
con il primo motivo d'appeLO incidentale, CP_1 rubricati “Sul danno biologico ed esistenziale”, lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per mancata istruzione della causa attraverso la valutazione dei verbali del procedimento tenutosi innanzi al
Tribunale Penale di Brindisi, la documentazione medico-sanitaria prodotta, la consulenza medico-legale di parte e l'espletamento della ctu invocata ai fini di una maggiore quantificazione del danno non patrimoniale subito.
con il secondo motivo d'appeLO principale e Parte_1
con il secondo motivo d'appeLO incidentale, CP_1
rubricati “Carenza motivazionale sui parametri di riferimento per la quantificazione del danno”, lamentano la carenza motivazionale nella decisione del primo Giudice di liquidare in via equitativa e non mediante il ricorso a “tabelle” il danno non patrimoniale agli stessi riconosciuto.
Con il terzo motivo d'appeLO incidentale, rubricato “Omesso ristoro delle spese legali sostenute”, lamenta il mancato CP_1
ristoro delle spese legali sostenute per provare nel corso del processo penale la sua innocenza ed estraneità ai fatti inscenati dai militari appellati.
Con un unico motivo d'appeLO incidentale, rubricato
“Contraddittorietà, erroneità e carenza di motivazione della sentenza.
Palese erronea applicazione del dettato normativo di cui all'art. 2947
c.c. in tema di prescrizione”, i sigg.ri e CP_2
impugnano la sentenza di primo _1
grado nella parte in cui il Giudice ha posto quale dies a quo per il computo dei termini prescrizionali delle richieste risarcitorie la data del giorno in cui sono stati commessi i fatti (ovvero il 5-6 marzo 2004)
7 e non quella di irrevocabilità della sentenza penale n. 386/2017 emessa dalla Corte d'AppeLO di Lecce l' 1.3.2017.
I citati motivi d'appeLO possono essere analizzati congiuntamente in quanto tutti infondati per le regioni di seguito esposte.
In forza del consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione: “la norma di cui all'art. 651 c.p.p., contiene un'implicita affermazione del principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo (cfr. cass. civ. sez.
III, n.12971 del 26/04/2022).
In presenza dunque di un giudicato penale, il giudice civile non può procedere ad un nuovo accertamento circa la sussistenza del fatto ed ha al contempo la possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti.
Ciò posto, le statuizioni civili della sentenza penale n. 198/2012 non sono state impugnate né dagli imputati condannati al risarcimento, né dalle parti civili e Pt_1 CP_1
Il ricorso per Cassazione e il successivo giudizio di rinvio riguardavano unicamente la rideterminazione della pena comminata agli imputati in riferimento al reato di falsità ideologica di cui al capo
D) senza alcuna ripercussione sull'azione civile che, dunque, si era conclusa in modo definitivo relativamente all'accertamento della responsabilità degli imputati per il risarcimento del danno sofferto dalle parti civili.
Orbene, è provato che il procedimento penale celebrato a carico dei militari non abbia avuto ad oggetto l'accertamento di un episodio caratterizzato da ingiurie, minacce, percosse e fattispecie affini dalle quali sarebbero derivati i danni lamentati in questa sede dalla Pt_1
e dal CP_1
Trattandosi di fatti non emersi nel procedimento penale ed ancor prima in sede di indagini preliminari, non vi sono evidentemente i
8 presupposti per il loro accertamento nel presente giudizio civile, così come richiesto dagli appellanti.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice prima, e Codesta Corte poi, hanno rigettato le richieste di prova di fatti diversi da quelli accertati nel processo penale.
Al riguardo, infatti, nessun valore -nemmeno pari ad una presunzione semplice o ad un argomento di prova- può essere attribuito alla produzione documentale della quale gli appellanti hanno chiesto l'acquisizione nel presente giudizio per ben altre fattispecie di reato e per fatti del tutto diversi.
Giustamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto di limitare la propria cognizione alla liquidazione del danno, escludendo quelle fattispecie criminose (percosse, ingiuria e minaccia) che nel processo penale non sono state mai oggetto di accertamento né di contestazione a carico degli imputati.
Quanto alle doglianze formulate avverso il percorso motivazionale seguito dal primo Giudice, le stesse, oltre che generiche, sono all'evidenza infondate.
Ed invero, in caso di impossibilità oppure di estrema difficoltà di provare il danno non patrimoniale nel suo esatto ammontare, sfuggendo l'operazione di traduzione monetaria ad un preciso calcolo matematico, il Giudice può ricorrere alla valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., purchè il relativo potere sia esercitato in maniera logica, esattamente come avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 5090/2019;
Cass. n. 2327/2018).
La liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei sigg.ri e pari ad € 50.000, avvenuta con valutazione Pt_1 CP_1
equitativa, conseguente all'illecita ed arbitraria perquisizione, per le modalità con le quali si è svolta, per la gravità delle accuse e nel contesto in cui si sono verificate le condotte lesive, risulta congrua a fronte del turbamento morale e della lesione alla reputazione subiti in quell'occasione.
I restanti danni che gli appellanti reclamano sono da ricondurre all' arresto illegale e la detenzione, ed anche quelli sono stati risarciti con
9 l'ordinanza della Corte d'AppeLO in sede di liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, con l'importo di € 30.000 per la e € 50.000 per il somme che anche la Corte di Pt_1 CP_1
Cassazione ha ritenuto esaurienti dei pregiudizi subiti.
Con riferimento alle argomentazioni del sull' “Omesso CP_1 ristoro delle spese legali sostenute”, si osserva che le censure proposte dall'appellante incidentale con riferimento al rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta di riconoscimento del danno emergente per pagamento di spese legali sostenute in dipendenza del processo penale, non sono idonee a dimostrare che in atti vi sia prova degli esborsi effettuati a tale titolo e, pertanto, non valgono a confutare la decisione del primo giudice.
Quanto all'appeLO incidentale proposto dai sigg.ri e _1
, va osservato che la prescrizione prevista per il diritto CP_2 al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947 c.c., è di cinque anni dal fatto e non già dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
I sigg.ri hanno proposto azione risarcitoria al fine di ottenere Per_1
un ristoro di danni non patrimoniali derivanti dai fatti di reato avvenuti la notte tra il 5 e il 6 marzo 2004.
Orbene, dal verificarsi del fatto alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 23.11.2015, sono decorsi più di dieci anni e quindi il diritto vantato dagli odierni appellanti è ormai abbondantemente prescritto.
Anche qualora volesse applicarsi la prescrizione più lunga ex art. 2947 comma 3 c.c., per essere i fatti generatori del diritto considerati dalla legge quale reato, i termini prescrizionali previsti sono irrimediabilmente trascorsi.
Comunque, secondo la Suprema Corte, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento del danno resta operante la prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto
(Cass. n. 11775/2013).
Si evidenzia inoltre che la prescrizione non è stata mai interrotta né in sede penale né in sede civile prima della proposizione dell'azione
10 giudiziaria in primo grado. Il nominativo dei sigg.ri TT non è presente in alcun atto interruttivo della prescrizione.
Né gli stessi, non essendosi costituiti parte civile, e dunque rimasti estranei al giudizio penale instaurato per accertare la responsabilità degli imputati, possono avvantaggiarsi degli effetti interruttivi scaturenti dal giudicato penale.
Deve pertanto considerarsi ampiamente prescritto il diritto dei Per_1
al risarcimento del danno – a qualunque titolo- discendente dai fatti del marzo 2004, non potendo derivare alcun effetto interruttivo dalla costituzione di parte civile fatta solo dalla madre Parte_1
Per quanto innanzi, l'appeLO principale e gli appelli incidentali vanno rigettati e per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo, vanno regolate tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio
(Cass. n. 19880/2011).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appeLO principale;
2) Rigetta l'appeLO incidentale;
3) Condanna i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da e , liquidate per Parte_1 CP_1
ciascuno nella complessiva somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15;
4) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione dell'appeLO.
Lecce, 12.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
11 12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE
Prima Sezione Civile
riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dott. Riccardo Mele Presidente dott. Maurizio Petrelli Consigliere Rel. dott. Patrizia Evangelista Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appeLO iscritta al n. 901/2021 R.G., trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 27/09/2023, promossa da:
), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall' Avv.ti Martina Sardelli e Francesco Sabatelli, presso il cui studio in Ostuni (BR), Via Santorsola n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
Contro
(C.F.: ), rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dagli Avv.ti Martina Sardelli e Francesco Sabatelli, presso il cui studio in Ostuni (BR), Via Santorsola n. 1, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.: , rappresentata CP_2 C.F._3
1 e difesa dagli Avv.ti Martina Sardelli e Francesco Sabatelli, presso il cui studio in Ostuni (BR), Via Santorsola n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.: Controparte_3
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martina C.F._4
Sardelli e Francesco Sabatelli, presso il cui studio in Ostuni (BR),
Via Santorsola n. 1, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
(C.F.: , in persona Controparte_4 P.IVA_1
del rappresentato e difeso dall'Avvocatura deLO Stato ed CP_5
elettivamente domiciliato ex lege in Lecce alla Via F. Rubichi n. 23;
APPELLATO
(C.F.: ), Controparte_6 C.F._5
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Martina Cutazzo e Salvatore
Arnesano, presso il cui studio in Lecce, Via M.R. Imbriani n. 15, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO
(C.F.: Controparte_7
), rappresentato e difeso dagli Avv.ti C.F._6
Domenico Mariani e Martina Cutazzo, presso il cui studio in Lecce,
Via M. R. Imbriani n. 15, è elettivamente domiciliato;
APPELLATO nonché contro
(C.F.: ); Controparte_8 C.F._7
APPELLATO CONTUMACE
2
(C.F.: ); Controparte_9 C.F._8
APPELLATO CONTUMACE
(C.F.: ; Controparte_10 C.F._9
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria.
Svolgimento del processo
I fatti rilevanti della causa sono stati esposti dal Tribunale di Lecce nel seguente modo:
“Con atto ritualmente notificato in data 20-23.11.2015,
(in proprio ed in qualità di genitore esercente Parte_1
la potestà sul minore e _1 CP_2
convenivano al giudizio di questo tribunale il
[...] [...]
, CP_11 Controparte_8 Controparte_9
e Controparte_6 Controparte_7
chiedendone la condanna, in solido, al Controparte_10 risarcimento “dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi …relativamente all'indicato episodio oggetto di specifica contestazione di procedimento penale, nonché oggetto di valutazione penale in tre gradi di giudizio”. L'episodio, cui le attrici si riferivano, era un'operazione di polizia condotta dai predetti carabinieri , e CP_8 CP_9 CP_6 CP_7
3 nonché da altri ( e ), CP_10 Per_2 Persona_3 Per_4
tutti facenti parte della Compagnia di Fasano, nella notte tra il 5 ed il 6 marzo dell'anno 2004. Esponevano, in punto di fatto, che detta operazione “finalizzata alla simulazione del rinvenimento di alcuni ordigni… traeva origine da informazioni rese da tale
”, il quale aveva riferito ai CC della Compagnia Persona_5
di Fasano che ed il suo convivente, , Parte_1 CP_1
“avevano intenzione di organizzare un attentato ai danni…del
m.LO , componente del Comando Operativo dei Controparte_10
CC di Fasano. Deducevano che, in realtà, i due ordigni (due granate da guerra) effettivamente rinvenuti durante l'irruzione nell'abitazione di e la perquisizione domiciliare a Parte_1 carico di ai sensi dell'art. 41 TULPS, erano stati CP_1 ivi portati proprio daLO “su richiesta specifica e sotto Per_5 il controLO dei CC”; che per tali fatti quella stessa notte essa
ed il erano stati condotti e ristretti in cella di Pt_1 CP_1
sicurezza presso la sede della Compagnia di Fasano e poi tratti in arresto e trasferiti rispettivamente presso la Casa Circondariale di Lecce e presso il Carcere di Brindisi. Precisavano che, instauratosi procedimento penale con numerosi e diversi capi di imputazione nei confronti dei carabinieri che avevano partecipato alla illegittima perquisizione ed all'arresto illegale, con sentenza
n.297/2011 del Tribunale di Brindisi in data 7.4.2011, i convenuti erano stati tutti condannati ed i fatti loro addebitati erano rimasti poi definitivamente accertati con sentenza della Cassazione,
n.102/2014 in data 20.11.2014, che aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna della Corte d'AppeLO di Lecce (n. 1981 del 13.12.2012) per i reati di ricettazione e detenzione di armi da guerra, “rinviando ad altra sezione della Corte d'AppeLO di Lecce solo per la rideterminazione della pena riguardo a tutti gli altri capi di imputazione”. manifestava dunque Parte_1 espressamente l'intenzione di rinunciare alla costituzione di parte civile nel processo di appeLO di rinvio e, comunque, deduceva che detta costituzione doveva intendersi revocata, ex art. 82 cpp, in
4 forza della proposizione del presente giudizio. Si costituivano con separate comparse i convenuti: il , deduceva Controparte_11
il proprio difetto di legittimazione passiva, dipendendo i
Carabinieri quale forza di polizia dal Ministero dell'Interno; eccepiva ancora la nullità della citazione per assoluta indeterminatezza della causa petendi, l'inammissibilità della domanda perché coperta dal giudicato, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno degli attori per decorso del termine quinquennale;
anche il Ministero dell'Interno, chiamato in causa successivamente, riproponeva le medesime eccezioni e, in ogni caso, deduceva l'assenza di responsabilità perché la condotta dei convenuti era stata posta in essere nella notte del 6.3.2004 per finalità estranee a quelle dell'ufficio ed anzi contro l'interesse della P.A. Il eccepiva l'incompetenza per territorio, CP_8
quindi deduceva la genericità della domanda risarcitoria e
l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e la sua condotta;
in particolare, precisava di non aver partecipato all'irruzione nell'appartamento della . Il sulla Pt_1 CP_9 base del richiamato principio dell'autonomia del processo civile rispetto al giudizio penale, rilevava la necessità in questo giudizio di nuova ed autonoma rivalutazione del fatto;
deduceva poi
l'insussistenza del nesso causale tra le presunte lesioni e la sua condotta sottolineando la sua mancata partecipazione alla
“riunione ristretta” alla quale avevano partecipato il colonneLO
, il capitano il tenente ed il maresciaLO Per_6 CP_7 CP_6
ed, infine, la mancata prova del danno. Anche il CP_10
, precisato che l'unico reato per il quale era stato CP_6
condannato era unicamente queLO di falso ideologico, eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento del danno avanzato dalle attrici e dalla anche nella qualità di genitore esercente la Pt_1
potestà sul figlio minore , nonchè il _1
difetto di legittimazione passiva in relazione alla richiesta di risarcimento per ingiusta detenzione e conseguente perdita del rapporto parentale. Anche il ed il CP_7 CP_10
5 contestavano la domanda deducendone la nullità infondatezza, inammissibilità ed opponendo la prescrizione. Con “comparsa di intervento adesivo autonomo”, depositata in data 13.12.2016, si costituiva chiedendo il risarcimento dei danni a CP_1
sua volta subiti per i medesimi fatti nei confronti di tutti i convenuti in solido tra loro. Il giudizio, rigettata la richiesta di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter cpc, nonché le richieste istruttorie tutte, era istruito unicamente con produzione documentale;
rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.12.2020, era trattenuto per la decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche.
Con sentenza n. 1921/2021, pubblicata il 24 giugno 2021, il
Tribunale di Lecce accoglieva la domanda proposta da Pt_1
e dichiarando la responsabilità dei convenuti
[...] CP_1
e condannandoli, in solido con il Ministero dell'Interno, al pagamento in favore di entrambi della somma di € 50.000,00 ciascuno, oltre rivalutazione ed interessi;
rigettava la domanda di e di in qualità di rappresentante CP_2 Parte_1
legale del figlio minore;
rigettava, _1
inoltre, tutte le domande proposte nei confronti del Controparte_11
e condannava i convenuti al pagamento in solido tra loro
[...]
delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_1 liquidate per ciascuno nella complessiva somma di € 8500,00 per onorario oltre spese ed accessori come per legge.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appeLO principale chiedendone l'integrale riforma. Parte_1
Con appeLO incidentale si sono costituiti in giudizio i sigg.ri CP_1
e . Per_1
Con comparsa di costituzione e risposta, hanno resistito in giudizio e . Controparte_6 Controparte_12
All'udienza del 20.01.22, la Corte d'AppeLO dichiarava la contumacia di e . Controparte_8 Controparte_9
6 A seguito di trattazione scritta le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
Motivi della decisione
con il primo motivo d'appeLO principale e Parte_1
con il primo motivo d'appeLO incidentale, CP_1 rubricati “Sul danno biologico ed esistenziale”, lamentano l'erroneità della sentenza impugnata per mancata istruzione della causa attraverso la valutazione dei verbali del procedimento tenutosi innanzi al
Tribunale Penale di Brindisi, la documentazione medico-sanitaria prodotta, la consulenza medico-legale di parte e l'espletamento della ctu invocata ai fini di una maggiore quantificazione del danno non patrimoniale subito.
con il secondo motivo d'appeLO principale e Parte_1
con il secondo motivo d'appeLO incidentale, CP_1
rubricati “Carenza motivazionale sui parametri di riferimento per la quantificazione del danno”, lamentano la carenza motivazionale nella decisione del primo Giudice di liquidare in via equitativa e non mediante il ricorso a “tabelle” il danno non patrimoniale agli stessi riconosciuto.
Con il terzo motivo d'appeLO incidentale, rubricato “Omesso ristoro delle spese legali sostenute”, lamenta il mancato CP_1
ristoro delle spese legali sostenute per provare nel corso del processo penale la sua innocenza ed estraneità ai fatti inscenati dai militari appellati.
Con un unico motivo d'appeLO incidentale, rubricato
“Contraddittorietà, erroneità e carenza di motivazione della sentenza.
Palese erronea applicazione del dettato normativo di cui all'art. 2947
c.c. in tema di prescrizione”, i sigg.ri e CP_2
impugnano la sentenza di primo _1
grado nella parte in cui il Giudice ha posto quale dies a quo per il computo dei termini prescrizionali delle richieste risarcitorie la data del giorno in cui sono stati commessi i fatti (ovvero il 5-6 marzo 2004)
7 e non quella di irrevocabilità della sentenza penale n. 386/2017 emessa dalla Corte d'AppeLO di Lecce l' 1.3.2017.
I citati motivi d'appeLO possono essere analizzati congiuntamente in quanto tutti infondati per le regioni di seguito esposte.
In forza del consolidato insegnamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione: “la norma di cui all'art. 651 c.p.p., contiene un'implicita affermazione del principio dell'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile di condanna, nel giudizio civile di danno, nei confronti di tutti i soggetti che hanno partecipato al processo penale o che sono stati posti in condizione di farlo (cfr. cass. civ. sez.
III, n.12971 del 26/04/2022).
In presenza dunque di un giudicato penale, il giudice civile non può procedere ad un nuovo accertamento circa la sussistenza del fatto ed ha al contempo la possibilità di utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale definito con sentenza passata in giudicato e fondare la propria decisione su elementi e circostanze già acquisiti.
Ciò posto, le statuizioni civili della sentenza penale n. 198/2012 non sono state impugnate né dagli imputati condannati al risarcimento, né dalle parti civili e Pt_1 CP_1
Il ricorso per Cassazione e il successivo giudizio di rinvio riguardavano unicamente la rideterminazione della pena comminata agli imputati in riferimento al reato di falsità ideologica di cui al capo
D) senza alcuna ripercussione sull'azione civile che, dunque, si era conclusa in modo definitivo relativamente all'accertamento della responsabilità degli imputati per il risarcimento del danno sofferto dalle parti civili.
Orbene, è provato che il procedimento penale celebrato a carico dei militari non abbia avuto ad oggetto l'accertamento di un episodio caratterizzato da ingiurie, minacce, percosse e fattispecie affini dalle quali sarebbero derivati i danni lamentati in questa sede dalla Pt_1
e dal CP_1
Trattandosi di fatti non emersi nel procedimento penale ed ancor prima in sede di indagini preliminari, non vi sono evidentemente i
8 presupposti per il loro accertamento nel presente giudizio civile, così come richiesto dagli appellanti.
Correttamente, pertanto, il primo Giudice prima, e Codesta Corte poi, hanno rigettato le richieste di prova di fatti diversi da quelli accertati nel processo penale.
Al riguardo, infatti, nessun valore -nemmeno pari ad una presunzione semplice o ad un argomento di prova- può essere attribuito alla produzione documentale della quale gli appellanti hanno chiesto l'acquisizione nel presente giudizio per ben altre fattispecie di reato e per fatti del tutto diversi.
Giustamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto di limitare la propria cognizione alla liquidazione del danno, escludendo quelle fattispecie criminose (percosse, ingiuria e minaccia) che nel processo penale non sono state mai oggetto di accertamento né di contestazione a carico degli imputati.
Quanto alle doglianze formulate avverso il percorso motivazionale seguito dal primo Giudice, le stesse, oltre che generiche, sono all'evidenza infondate.
Ed invero, in caso di impossibilità oppure di estrema difficoltà di provare il danno non patrimoniale nel suo esatto ammontare, sfuggendo l'operazione di traduzione monetaria ad un preciso calcolo matematico, il Giudice può ricorrere alla valutazione equitativa, ex art. 1226 c.c., purchè il relativo potere sia esercitato in maniera logica, esattamente come avvenuto nel caso di specie (Cass. n. 5090/2019;
Cass. n. 2327/2018).
La liquidazione del danno non patrimoniale in favore dei sigg.ri e pari ad € 50.000, avvenuta con valutazione Pt_1 CP_1
equitativa, conseguente all'illecita ed arbitraria perquisizione, per le modalità con le quali si è svolta, per la gravità delle accuse e nel contesto in cui si sono verificate le condotte lesive, risulta congrua a fronte del turbamento morale e della lesione alla reputazione subiti in quell'occasione.
I restanti danni che gli appellanti reclamano sono da ricondurre all' arresto illegale e la detenzione, ed anche quelli sono stati risarciti con
9 l'ordinanza della Corte d'AppeLO in sede di liquidazione dell'indennizzo per l'ingiusta detenzione, con l'importo di € 30.000 per la e € 50.000 per il somme che anche la Corte di Pt_1 CP_1
Cassazione ha ritenuto esaurienti dei pregiudizi subiti.
Con riferimento alle argomentazioni del sull' “Omesso CP_1 ristoro delle spese legali sostenute”, si osserva che le censure proposte dall'appellante incidentale con riferimento al rigetto, da parte del primo giudice, della richiesta di riconoscimento del danno emergente per pagamento di spese legali sostenute in dipendenza del processo penale, non sono idonee a dimostrare che in atti vi sia prova degli esborsi effettuati a tale titolo e, pertanto, non valgono a confutare la decisione del primo giudice.
Quanto all'appeLO incidentale proposto dai sigg.ri e _1
, va osservato che la prescrizione prevista per il diritto CP_2 al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2947 c.c., è di cinque anni dal fatto e non già dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
I sigg.ri hanno proposto azione risarcitoria al fine di ottenere Per_1
un ristoro di danni non patrimoniali derivanti dai fatti di reato avvenuti la notte tra il 5 e il 6 marzo 2004.
Orbene, dal verificarsi del fatto alla notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 23.11.2015, sono decorsi più di dieci anni e quindi il diritto vantato dagli odierni appellanti è ormai abbondantemente prescritto.
Anche qualora volesse applicarsi la prescrizione più lunga ex art. 2947 comma 3 c.c., per essere i fatti generatori del diritto considerati dalla legge quale reato, i termini prescrizionali previsti sono irrimediabilmente trascorsi.
Comunque, secondo la Suprema Corte, qualora la prescrizione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento del danno resta operante la prescrizione fissata dai primi due commi dell'art. 2947 c.c., con decorrenza dal giorno del fatto
(Cass. n. 11775/2013).
Si evidenzia inoltre che la prescrizione non è stata mai interrotta né in sede penale né in sede civile prima della proposizione dell'azione
10 giudiziaria in primo grado. Il nominativo dei sigg.ri TT non è presente in alcun atto interruttivo della prescrizione.
Né gli stessi, non essendosi costituiti parte civile, e dunque rimasti estranei al giudizio penale instaurato per accertare la responsabilità degli imputati, possono avvantaggiarsi degli effetti interruttivi scaturenti dal giudicato penale.
Deve pertanto considerarsi ampiamente prescritto il diritto dei Per_1
al risarcimento del danno – a qualunque titolo- discendente dai fatti del marzo 2004, non potendo derivare alcun effetto interruttivo dalla costituzione di parte civile fatta solo dalla madre Parte_1
Per quanto innanzi, l'appeLO principale e gli appelli incidentali vanno rigettati e per l'effetto confermata la sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado, liquidate come da dispositivo, vanno regolate tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio
(Cass. n. 19880/2011).
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appeLO principale;
2) Rigetta l'appeLO incidentale;
3) Condanna i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese di lite sostenute da e , liquidate per Parte_1 CP_1
ciascuno nella complessiva somma di euro 3.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15;
4) Si dà atto che ricorrono le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02 per il versamento a carico dell'appellante principale e degli appellanti incidentali, in favore dell'Erario, di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione dell'appeLO.
Lecce, 12.3.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
(Dott. Maurizio Petrelli) (Dott. Riccardo Mele)
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