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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 7466/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL 17/04/2025
Davanti al Giudice dott. Francesco Rossini, con l'assistenza del GOP dott. Gennaro Pagano, sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Gaia Onorato, anche per delega dell'avv. Stefano D'Auria;
- per il , l'avv. Chiara Zucchetti, per delega dell'avv. Stefano Carnevale. Parte_1
I difensori si riportano ai rispettivi scritti, contestano quelli di controparte, precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in l oro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 17.04.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 7466/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia
TRA
(c.f. )) rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura alle liti in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Stefano D'Auria e Gaia
Onorato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano D'Auria sito in
, alla via Generale Armando Diaz, n. 35; Pt_1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del p.t., Parte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura e determina di incarico in atti, dall'avv. Stefano
Carnevale, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Mario Morgantini, n. 3,
elettivamente domicilia
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione del 17.04.2025
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva Parte_2
in giudizio il esponendo che, in data 30 luglio 2020, alle ore 10:00 Parte_1
circa, in , mentre percorreva la Via Nizza, sul marciapiede di destra, all'altezza Pt_1
del civico n. 115/117, inciampava in un dislivello del piano stradale creatosi a seguito dell'abbassamento di una striscia delle mattonelle di pavimentazione.
Deduceva che, a causa dell'improvvisa perdita di equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo e batteva violentemente con la spalla sinistra.
Riferiva di essere stata prontamente soccorsa da un passante e da un motociclista, i quali la aiutavano a rialzarsi, dalla sig.ra titolare di un esercizio Controparte_2
commerciale sito sul luogo, la quale avvertiva altresì la Centrale Operativa del 118,
nonché dalla sig.ra , sua ex collega che si trovava casualmente sul luogo. Persona_1
Produceva fotografie del luogo del sinistro, evidenziando che il dislivello sul marciapiede veniva successivamente riparato.
Riferiva altresì di essere stata trasportata dall'Ambulanza presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di , ove le veniva diagnosticata “frattura del collo chirurgico Pt_1
dell'omero sinistro, con distacco del trochite”; rifiutava il ricovero in considerazione dei pericoli connessi all'emergenza in atto per la pandemia COVID;
le veniva eseguito un “bendaggio tipo Desault Molle” e veniva dimessa con prognosi di 30 giorni.
Esponeva altresì di essersi sottoposta successivamente a controlli specialistici,
accertamenti radiografici, cure e terapie riabilitative e di essere clinicamente guarita in data 26.02.2021, come da documentazione medica prodotta.
Allegava una consulenza medico-legale di parte, al cui esito emergeva che dal sinistro per cui è causa riportava lesioni personali consistenti in “Esiti anatomo funzionali
della frattura scomposta del collo chirurgico omero sinistro con distacco del trochite
3 omerale, rimaneggiamento morfo-strutturale della testa omerale, sclerosi
subcondrale del bordo glenoideo scapolare, aumento di ampiezza della rima
articolare scapolo-omerale” da cui scaturivano giorni 30 di I.T.T., giorni 45 di I.T.P.
al 50%, giorni 45 di I.T.P. al 25%, valutabili in un “danno biologico permanente in
misura non inferiore al nove per cento (9%)”.
Aggiungeva di aver inviato, con missiva a mezzo PEC in data 05.01.2021 richiesta di risarcimento danni al e che, con successiva comunicazione PEC Parte_1
del 02.02.2021, aveva invitato l'Ente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita con esito negativo.
Insisteva, pertanto, per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_1
, in persona del sindaco p.t., quale ente proprietario della strada in cui il sinistro
[...]
si era verificato e, dunque, responsabile della custodia e manutenzione della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine dell'art. 2043 c.c., e conseguente risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 18.758,79 ovvero nella diversa misura ritenuta congrua, oltre il rimborso di tutte le spese mediche sostenute e a sostenersi. Con
vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il contestando i fatti e la Parte_1
dinamica del sinistro così come narrati da controparte, sostenendo che l'evento, ove provato, era stato causato da un comportamento imprudente dell'attrice, stante le condizioni di piena visibilità (le dieci del mattino in una mattina d'estate soleggiata).
Produceva rilievi fotografici del febbraio 2021, antecedenti alla riparazione,
sostenendo che dagli stessi emergeva l'inesistenza di qualsiasi insidia e precisando che l'attrice era a conoscenza dei luoghi di causa, posta la vicinanza della sua abitazione.
4 Evidenziava, altresì, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità
dell'ente ex art. 2043 e 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa della danneggiata, che evidentemente procedeva senza prestare alcuna attenzione;
contestava, infine, l'eccessività del
quantum risarcitorio.
Insisteva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite.
3. All'udienza del 12.01.2022 venivano concessi i termini per le memorie istruttorie e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU
medico-legale.
4. Completata l'istruttoria, assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, all'esito dell'udienza del 13.02.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del
17.04.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente ed in ordine alla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente esercitata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto alla responsabilità del , deputato Parte_1
istituzionalmente alla manutenzione e custodia della strada. È ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez. III,
n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla
5 concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
5.1 In punto di onere della prova, la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III,
08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140) ha precisato e ribadito che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare, oltre che il fatto,
soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
Infatti, detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e il danno – e cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come normale conseguenza della condizione posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, ossia la dimostrazione positiva del caso fortuito,
oppure della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass.
civ., sez. II, 11/03/2021 n. 6826).
5.2 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675).
6 La detta presunzione di responsabilità – come è noto – potrebbe essere esclusa soltanto solo distinguendo tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ.
sez. III, 10/06/2020, n. 11096).
5.3 Sul caso fortuito, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 19078 del
2024, sulla scorta delle Sezioni Unite del 2022, n. 20943, ha ribadito che si renda necessaria, ai fini della integrazione del caso fortuito, una condotta non prevedibile né
prevedibile: “L'ente proprietario della strada di pubblico transito è responsabile dei
sinistri la cui dinamica sia riconducibile ad una situazione di pericolo derivante dalla
struttura della strada e delle pertinenze. Ad escludere la responsabilità da cose in
custodia dell'ente può influire la condotta della vittima se qualificabile come abnorme
e dunque non prevedibile in relazione al contesto”.
6. Passando all'esame del caso di specie, il Tribunale ritiene che la pretesa azionata da parte attrice sia fondata, avendo quest'ultima fornito la prova del fatto storico, del nesso eziologico tra il fatto e l'evento e del danno.
Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi processuali acquisiti agli atti del presente giudizio, che parte attrice in data 30.07.2020 rovinava a terra sul marciapiede in via Nizza, all'altezza del civico n. 115/117. Nello specifico, inciampava a causa della presenza di un dislivello del piano stradale generatosi inforza di una serie di mattonelle in dislivello, il cui pericolo non era stato in alcun modo segnalato. A causa
7 della rovinosa caduta la stessa subiva le lesioni refertatele dall'Ospedale di , Pt_1
come da produzione medica allegata, alla quale si rinvia.
6.1 Per la prova del fatto storico e del nesso di causalità tra la res e le lesioni occorse alla , sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, giova precisare che Pt_2
dal complessivo compendio probatorio, l'onere deve ritenersi assolto.
È possibile, infatti, il ricorso alla prova presuntiva, avendo a disposizione due dati certi: la caduta (fatto non controverso e comunque provato sia documentalmente che dalle deposizioni testimoniali) e l'esistenza sul luogo della caduta di un dislivello causato da una disconnessione delle mattonelle.
6.1 A tal fine, si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese all'udienze del 02.02.2023 e del 06.07.2023 dalla sig.ra , Persona_1
indifferente e indifferente, della cui attendibilità non c'è motivo Controparte_2
di dubitare.
Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni dalle stesse rilasciate in quanto chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria. Entrambe
le testimoni non hanno assistito icto oculi alla caduta ma sopraggiungevano sul luogo del sinistro nell'immediato: nello specifico, si trovava Controparte_2
nell'esercizio commerciale di sua proprietà “Petit Bonbon”, mentre era Persona_1
di passaggio.
Entrambe confermano che l'attrice era riversa in terra ed era stata già soccorsa da alcuni passanti si trovava su una sedia, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
La teste sul punto, dichiara “Sono a conoscenza dei fatti per cui è causa in CP_2
quanto una mattina ero nel mio negozio in via Nizza 115 quando mi hanno chiamato
delle persone dicendomi che era caduta una signora che non conoscevo.”; aggiunge,
8 inoltre, di aver chiamato personalmente la Centrale Operativa del 118 (cfr. doc. n. 1
di produzione attorea).
La , invece, dichiara: “Mi trovavo in via Nizza in credo fosse nel Per_1 Pt_1
luglio 2020 quando ho visto delle persone sul marciapiede di fronte mi sono
avvicinata per curiosità ed ho visto che si trattava della mia collega Parte_2
che subito mi ha riferito di essere caduta e di essersi fatta male alla spalla sinistra”.
È dirimente la concorde descrizione dello stato del marciapiede, disconnesso e in dislivello e senza alcuna segnalazione del pericolo.
6.3 Sul punto, è necessario aggiungere che l'attrice ha prodotto nel presente giudizio fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta (cfr. allegato n.2 produzione di parte attrice) e lo stesso resistente ha prodotto una Pt_1
documentazione fotografica datata 24.02.2021, successivamente al sinistro ma antecedente alla riparazione, sicuramente effettuata (cfr. allegato 4 produzione parte attrice).
Tale corredo fotografico trova conferma nei testimoni escussi, che hanno riconosciuto le foto mostrate in sede di deposizione;
documentazione fotografica che conferma la prospettazione dei fatti compiuta da parte attrice, cui si rinvia.
In particolare, la afferma: “Andando al parcheggio a prendere la macchina Per_1
ho fatto dalle foto al luogo dove è caduta la mia amica e mi sono resa conto del
dislivello”, e ancora: “Riconosco dalle foto esibitemi ed allegate alla produzione di
parte attrice il luogo e il punto della caduta dove è evidenziata la presenza del
dislivello”.
Lo stesso può dirsi della che dichiara: “Riconosco dalle foto esibitemi il mio CP_2
negozio e il marciapiede antistante lo stesso”.
9 6.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico – sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
7. Nel caso di specie, dunque, parte attrice (su cui incombeva il relativo onere) ha fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ed il , peraltro Parte_1
non contestato;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di una mattonella disconnessa lasciata priva di riparazione e non segnalata nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta
(cioè con un'attività preventiva di adeguata chiusura/livellamento delle mattonelle ovvero di posizionamento a regola d'arte e/o di segnalazione del pericolo) l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
7.2 3.1 La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -
trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene – dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così
provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Difatti, dall'escussione dei testi e dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel giudizio emerge che la frattura dell'omero sinistro sia stato causato dalla caduta
10 dovuta alla presenza di un dislivello sul manto del marciapiede creatosi a seguito dell'abbassamento di una striscia delle mattonelle di pavimentazione.
8. Venendo all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, si ribadisce che non spetta al danneggiato dare la prova della propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
8.1 Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere
– secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (Sul punto,
cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057).
Tuttavia, l'accertamento sulla condotta del danneggiato potrà assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2°
co. c.c., rilevabile d'ufficio dal giudice in base alle risultanze processuali agli atti.
Nel caso di specie, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, non può
ravvisarsi che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta della danneggiata,
cui non è imputabile alcuna disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227,
comma primo, c.c., non essendo emerso dall'istruttoria espletata alcun comportamento anomalo della stessa attrice.
8.2 Deve sottolinearsi, infatti, dall'analisi del corredo fotografo, che il marciapiede era libero da ulteriori anomalie indicative di eventuali ostacoli tali da ingenerare nell'attrice l'adozione di una maggiore attenzione e scorgere il dissesto della
11 mattonella. Alla luce delle evidenze probatorie, di cui si è dato conto, non si stima alcun contributo causale della condotta dell'attrice.
9. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attrice abbia riportato: “Per quanto
attiene il danno permanente, residuano, quali postumi di rilevanza medico – legale,
gli esiti anatomo funzionali della frattura scomposta del collo chirurgico omero sin.
con distacco del trochite omerale, rimaneggiamento morfo – strutturale della testa
omerale, sclerosi sub-condrale del bordo glenoideo scapolare, aumento di ampiezza
della rima articolare scapolo omerale, rappresentati da: AL sx : modica
alterazione del profilo della spalla sin. con ipotonotrofia del muscolo deltoide e dei
muscoli del braccio rispetto ai controlaterali (minus 1 cm ); dolore alla
digitopressione dell'articolazione scapolo – omerale, impegno funzionale
dell'articolazione scapolo – omerale con limitazione di 1 /3 dei movimenti attivi e
passivi di elevazione anteriore, abduzione, rotazione interna ed esterna e
retropulsione dell'arto”. (cfr. pag. 7 CTU a firma del dott. ). Persona_2
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame della periziata.
È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste,
quantificate nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 (trenta);
I.T.P. (al 50%) per giorni 30 (trenta); I.T.P. (al 25%) per giorni 30 (trenta).
Quanto al danno biologico, il CTU ha individuato una quantificazione pari al 5%.
12 Sul punto il Tribunale ritiene congruo ed equo un aumento al 6% in ragione delle risultanze degli esami cui l'infortunata si è sottoposta e degli esiti riportati, valutate anche alla luce della consulenza tecnica di parte attrice.
Nello specifico, si valorizzano la natura della frattura (scomposta del collo chirurgico omero sinistro con distacco del trochite omerale) e il lungo ciclo di terapie riabilitative
(cfr. documentazione medica di parte attrice).
9.1 Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti”, per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
Si aggiunga altresì che, con il DPR n. 12 del 13/01/2025 è stata pubblicata la c.d.
Tabella Unica Nazionale, entrata in vigore il 05.03.2025 e applicabile, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto (disposizioni transitorie), ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
9.2 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 69 anni
Percentuale di invalidità permanente: 6 %
13 Punto danno biologico: € 1.915,76
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.586,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo €5.175,00
Totale generale = € 12.761,00
9.3 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori.
9.2 Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, l'attrice ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle visite mediche sostenute
(consulenze ortopediche e fisiatriche), agli esami radiologici, scontrini relativi all'acquisto di farmaci, fattura di acquisto “immobilizzatore braccio e spalla”, nonché
fattura per un ciclo di n. 38 sedute di “stimolazione magnetica funzionale”, il tutto per un totale pari a € 1.420,00.
Le predette spese mediche, il cui esborso è documentato, sono congrue e pertinenti,
perché riguardano il sinistro in oggetto e sono riconducibili alle terapie che la parte
14 attrice ha dovuto sopportare, come confermato dalle risultanze delle visite mediche allegate.
10. In conclusione, tenuto conto del danno non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di il Parte_2 [...]
è condannato al pagamento della somma totale di € 14.181,00 di cui € Parte_1
12.761,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo e € 1.420,00 per spese mediche;
somma rivalutata come sopra.
Al pagamento di suddette somme deve essere condannato il , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato e delle attività effettivamente espletate.
Parimenti, le spese di CTU seguono la soccombenza e sono poste definitivamente e per intero, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_2
1) accerta la responsabilità del nella verificazione del sinistro;
Parte_1
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento in favore di delle seguenti somme: A) € 12.761,00, oltre Parte_2
interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 30.07.2020 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente
15 dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
nonché B) € 1.420,00 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
3) condanna il alla rifusione delle spese processuali, che liquida Parte_1
in € 3.500,00 per onorari ed € 264,00 per spese vive (€ 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente e per intero le spese di CTU,
come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del . Parte_1
Così deciso in data 17.04.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
16
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.N.G. 7466/2021
VERBALE DI UDIENZA DEL 17/04/2025
Davanti al Giudice dott. Francesco Rossini, con l'assistenza del GOP dott. Gennaro Pagano, sono comparsi:
- per parte attrice, l'avv. Gaia Onorato, anche per delega dell'avv. Stefano D'Auria;
- per il , l'avv. Chiara Zucchetti, per delega dell'avv. Stefano Carnevale. Parte_1
I difensori si riportano ai rispettivi scritti, contestano quelli di controparte, precisano le conclusioni e discutono oralmente la causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di cons iglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decis ione s arà resa al verbale, per cui anche in l oro assenza non s arà data comunicazione.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fas cicolo telematico.
Il Giudice
Frances co Rossin i
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. Francesco Rossini, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
all'esito dell'udienza del 17.04.2025, nella causa iscritta al N.R.G. 7466/2021, avente ad oggetto: risarcimento del danno derivante da cose in custodia
TRA
(c.f. )) rappresentata e difesa, giusta Parte_2 C.F._1
procura alle liti in calce all'atto di citazione, dagli avvocati Stefano D'Auria e Gaia
Onorato, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefano D'Auria sito in
, alla via Generale Armando Diaz, n. 35; Pt_1
ATTRICE
E
(C.F. ), in persona del p.t., Parte_1 P.IVA_1 CP_1
rappresentato e difeso, giusta procura e determina di incarico in atti, dall'avv. Stefano
Carnevale, presso il cui studio, sito in Napoli, alla via Mario Morgantini, n. 3,
elettivamente domicilia
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale di udienza di discussione del 17.04.2025
2 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato la signora conveniva Parte_2
in giudizio il esponendo che, in data 30 luglio 2020, alle ore 10:00 Parte_1
circa, in , mentre percorreva la Via Nizza, sul marciapiede di destra, all'altezza Pt_1
del civico n. 115/117, inciampava in un dislivello del piano stradale creatosi a seguito dell'abbassamento di una striscia delle mattonelle di pavimentazione.
Deduceva che, a causa dell'improvvisa perdita di equilibrio, cadeva rovinosamente al suolo e batteva violentemente con la spalla sinistra.
Riferiva di essere stata prontamente soccorsa da un passante e da un motociclista, i quali la aiutavano a rialzarsi, dalla sig.ra titolare di un esercizio Controparte_2
commerciale sito sul luogo, la quale avvertiva altresì la Centrale Operativa del 118,
nonché dalla sig.ra , sua ex collega che si trovava casualmente sul luogo. Persona_1
Produceva fotografie del luogo del sinistro, evidenziando che il dislivello sul marciapiede veniva successivamente riparato.
Riferiva altresì di essere stata trasportata dall'Ambulanza presso il Pronto Soccorso
dell'Ospedale di , ove le veniva diagnosticata “frattura del collo chirurgico Pt_1
dell'omero sinistro, con distacco del trochite”; rifiutava il ricovero in considerazione dei pericoli connessi all'emergenza in atto per la pandemia COVID;
le veniva eseguito un “bendaggio tipo Desault Molle” e veniva dimessa con prognosi di 30 giorni.
Esponeva altresì di essersi sottoposta successivamente a controlli specialistici,
accertamenti radiografici, cure e terapie riabilitative e di essere clinicamente guarita in data 26.02.2021, come da documentazione medica prodotta.
Allegava una consulenza medico-legale di parte, al cui esito emergeva che dal sinistro per cui è causa riportava lesioni personali consistenti in “Esiti anatomo funzionali
della frattura scomposta del collo chirurgico omero sinistro con distacco del trochite
3 omerale, rimaneggiamento morfo-strutturale della testa omerale, sclerosi
subcondrale del bordo glenoideo scapolare, aumento di ampiezza della rima
articolare scapolo-omerale” da cui scaturivano giorni 30 di I.T.T., giorni 45 di I.T.P.
al 50%, giorni 45 di I.T.P. al 25%, valutabili in un “danno biologico permanente in
misura non inferiore al nove per cento (9%)”.
Aggiungeva di aver inviato, con missiva a mezzo PEC in data 05.01.2021 richiesta di risarcimento danni al e che, con successiva comunicazione PEC Parte_1
del 02.02.2021, aveva invitato l'Ente a stipulare una convenzione di negoziazione assistita con esito negativo.
Insisteva, pertanto, per accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Parte_1
, in persona del sindaco p.t., quale ente proprietario della strada in cui il sinistro
[...]
si era verificato e, dunque, responsabile della custodia e manutenzione della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. o, in subordine dell'art. 2043 c.c., e conseguente risarcimento in favore dell'attrice della somma di € 18.758,79 ovvero nella diversa misura ritenuta congrua, oltre il rimborso di tutte le spese mediche sostenute e a sostenersi. Con
vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il contestando i fatti e la Parte_1
dinamica del sinistro così come narrati da controparte, sostenendo che l'evento, ove provato, era stato causato da un comportamento imprudente dell'attrice, stante le condizioni di piena visibilità (le dieci del mattino in una mattina d'estate soleggiata).
Produceva rilievi fotografici del febbraio 2021, antecedenti alla riparazione,
sostenendo che dagli stessi emergeva l'inesistenza di qualsiasi insidia e precisando che l'attrice era a conoscenza dei luoghi di causa, posta la vicinanza della sua abitazione.
4 Evidenziava, altresì, l'assenza dei presupposti per la declaratoria di responsabilità
dell'ente ex art. 2043 e 2051 c.c., ed in ogni caso che il sinistro de quo si era verificato a causa della condotta negligente e colposa della danneggiata, che evidentemente procedeva senza prestare alcuna attenzione;
contestava, infine, l'eccessività del
quantum risarcitorio.
Insisteva, pertanto, per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese di lite.
3. All'udienza del 12.01.2022 venivano concessi i termini per le memorie istruttorie e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali, prove testimoniali e CTU
medico-legale.
4. Completata l'istruttoria, assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024, all'esito dell'udienza del 13.02.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rinviata all'udienza del
17.04.2025 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
5. Preliminarmente ed in ordine alla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente esercitata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto alla responsabilità del , deputato Parte_1
istituzionalmente alla manutenzione e custodia della strada. È ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez. III,
n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla
5 concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
5.1 In punto di onere della prova, la giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass. civ. sez. III,
08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024, n.11140) ha precisato e ribadito che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare, oltre che il fatto,
soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile.
Infatti, detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e il danno – e cioè dimostrare che l'evento si è prodotto come normale conseguenza della condizione posseduta dalla cosa.
Resta, invece, a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, ossia la dimostrazione positiva del caso fortuito,
oppure della condotta colposa del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass.
civ., sez. II, 11/03/2021 n. 6826).
5.2 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico, mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023, n.21675).
6 La detta presunzione di responsabilità – come è noto – potrebbe essere esclusa soltanto solo distinguendo tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi (cfr. Cass. civ.
sez. III, 10/06/2020, n. 11096).
5.3 Sul caso fortuito, una recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 19078 del
2024, sulla scorta delle Sezioni Unite del 2022, n. 20943, ha ribadito che si renda necessaria, ai fini della integrazione del caso fortuito, una condotta non prevedibile né
prevedibile: “L'ente proprietario della strada di pubblico transito è responsabile dei
sinistri la cui dinamica sia riconducibile ad una situazione di pericolo derivante dalla
struttura della strada e delle pertinenze. Ad escludere la responsabilità da cose in
custodia dell'ente può influire la condotta della vittima se qualificabile come abnorme
e dunque non prevedibile in relazione al contesto”.
6. Passando all'esame del caso di specie, il Tribunale ritiene che la pretesa azionata da parte attrice sia fondata, avendo quest'ultima fornito la prova del fatto storico, del nesso eziologico tra il fatto e l'evento e del danno.
Deve ritenersi, infatti, alla stregua degli elementi processuali acquisiti agli atti del presente giudizio, che parte attrice in data 30.07.2020 rovinava a terra sul marciapiede in via Nizza, all'altezza del civico n. 115/117. Nello specifico, inciampava a causa della presenza di un dislivello del piano stradale generatosi inforza di una serie di mattonelle in dislivello, il cui pericolo non era stato in alcun modo segnalato. A causa
7 della rovinosa caduta la stessa subiva le lesioni refertatele dall'Ospedale di , Pt_1
come da produzione medica allegata, alla quale si rinvia.
6.1 Per la prova del fatto storico e del nesso di causalità tra la res e le lesioni occorse alla , sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, giova precisare che Pt_2
dal complessivo compendio probatorio, l'onere deve ritenersi assolto.
È possibile, infatti, il ricorso alla prova presuntiva, avendo a disposizione due dati certi: la caduta (fatto non controverso e comunque provato sia documentalmente che dalle deposizioni testimoniali) e l'esistenza sul luogo della caduta di un dislivello causato da una disconnessione delle mattonelle.
6.1 A tal fine, si ritengono satisfattive le prove orali espletate durante l'istruttoria e rese all'udienze del 02.02.2023 e del 06.07.2023 dalla sig.ra , Persona_1
indifferente e indifferente, della cui attendibilità non c'è motivo Controparte_2
di dubitare.
Il Tribunale ritiene genuine le dichiarazioni dalle stesse rilasciate in quanto chiare e concordanti nel descrivere le circostanze indicate nella memoria istruttoria. Entrambe
le testimoni non hanno assistito icto oculi alla caduta ma sopraggiungevano sul luogo del sinistro nell'immediato: nello specifico, si trovava Controparte_2
nell'esercizio commerciale di sua proprietà “Petit Bonbon”, mentre era Persona_1
di passaggio.
Entrambe confermano che l'attrice era riversa in terra ed era stata già soccorsa da alcuni passanti si trovava su una sedia, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.
La teste sul punto, dichiara “Sono a conoscenza dei fatti per cui è causa in CP_2
quanto una mattina ero nel mio negozio in via Nizza 115 quando mi hanno chiamato
delle persone dicendomi che era caduta una signora che non conoscevo.”; aggiunge,
8 inoltre, di aver chiamato personalmente la Centrale Operativa del 118 (cfr. doc. n. 1
di produzione attorea).
La , invece, dichiara: “Mi trovavo in via Nizza in credo fosse nel Per_1 Pt_1
luglio 2020 quando ho visto delle persone sul marciapiede di fronte mi sono
avvicinata per curiosità ed ho visto che si trattava della mia collega Parte_2
che subito mi ha riferito di essere caduta e di essersi fatta male alla spalla sinistra”.
È dirimente la concorde descrizione dello stato del marciapiede, disconnesso e in dislivello e senza alcuna segnalazione del pericolo.
6.3 Sul punto, è necessario aggiungere che l'attrice ha prodotto nel presente giudizio fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della caduta (cfr. allegato n.2 produzione di parte attrice) e lo stesso resistente ha prodotto una Pt_1
documentazione fotografica datata 24.02.2021, successivamente al sinistro ma antecedente alla riparazione, sicuramente effettuata (cfr. allegato 4 produzione parte attrice).
Tale corredo fotografico trova conferma nei testimoni escussi, che hanno riconosciuto le foto mostrate in sede di deposizione;
documentazione fotografica che conferma la prospettazione dei fatti compiuta da parte attrice, cui si rinvia.
In particolare, la afferma: “Andando al parcheggio a prendere la macchina Per_1
ho fatto dalle foto al luogo dove è caduta la mia amica e mi sono resa conto del
dislivello”, e ancora: “Riconosco dalle foto esibitemi ed allegate alla produzione di
parte attrice il luogo e il punto della caduta dove è evidenziata la presenza del
dislivello”.
Lo stesso può dirsi della che dichiara: “Riconosco dalle foto esibitemi il mio CP_2
negozio e il marciapiede antistante lo stesso”.
9 6.4. Non da ultimo, si rimanda alla documentazione medico – sanitaria prodotta dall'attrice a conferma delle lesioni subite a seguito della caduta.
7. Nel caso di specie, dunque, parte attrice (su cui incombeva il relativo onere) ha fornito adeguata dimostrazione di tutti i presupposti per la applicazione della norma:
a) sussiste di certo il rapporto di custodia tra la strada ed il , peraltro Parte_1
non contestato;
b) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di una mattonella disconnessa lasciata priva di riparazione e non segnalata nella sua pericolosità;
c) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta
(cioè con un'attività preventiva di adeguata chiusura/livellamento delle mattonelle ovvero di posizionamento a regola d'arte e/o di segnalazione del pericolo) l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza dello sfalsamento, in sostanza, l'attrice non sarebbe caduta).
7.2 3.1 La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto -
trattandosi di situazione di pericolo immanentemente connessa alla struttura e/o alla pertinenza del bene – dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così
provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita.
Difatti, dall'escussione dei testi e dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel giudizio emerge che la frattura dell'omero sinistro sia stato causato dalla caduta
10 dovuta alla presenza di un dislivello sul manto del marciapiede creatosi a seguito dell'abbassamento di una striscia delle mattonelle di pavimentazione.
8. Venendo all'analisi del concorso di colpa e del rapporto con il caso fortuito, si ribadisce che non spetta al danneggiato dare la prova della propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
8.1 Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere
– secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima, ad esempio, a causa di una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (Sul punto,
cfr. Cass. civ., sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057).
Tuttavia, l'accertamento sulla condotta del danneggiato potrà assumere rilevanza, ai fini della riduzione o dell'esclusione del risarcimento, ai sensi dell'art. 1227, 1° o 2°
co. c.c., rilevabile d'ufficio dal giudice in base alle risultanze processuali agli atti.
Nel caso di specie, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, non può
ravvisarsi che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta della danneggiata,
cui non è imputabile alcuna disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227,
comma primo, c.c., non essendo emerso dall'istruttoria espletata alcun comportamento anomalo della stessa attrice.
8.2 Deve sottolinearsi, infatti, dall'analisi del corredo fotografo, che il marciapiede era libero da ulteriori anomalie indicative di eventuali ostacoli tali da ingenerare nell'attrice l'adozione di una maggiore attenzione e scorgere il dissesto della
11 mattonella. Alla luce delle evidenze probatorie, di cui si è dato conto, non si stima alcun contributo causale della condotta dell'attrice.
9. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attrice abbia riportato: “Per quanto
attiene il danno permanente, residuano, quali postumi di rilevanza medico – legale,
gli esiti anatomo funzionali della frattura scomposta del collo chirurgico omero sin.
con distacco del trochite omerale, rimaneggiamento morfo – strutturale della testa
omerale, sclerosi sub-condrale del bordo glenoideo scapolare, aumento di ampiezza
della rima articolare scapolo omerale, rappresentati da: AL sx : modica
alterazione del profilo della spalla sin. con ipotonotrofia del muscolo deltoide e dei
muscoli del braccio rispetto ai controlaterali (minus 1 cm ); dolore alla
digitopressione dell'articolazione scapolo – omerale, impegno funzionale
dell'articolazione scapolo – omerale con limitazione di 1 /3 dei movimenti attivi e
passivi di elevazione anteriore, abduzione, rotazione interna ed esterna e
retropulsione dell'arto”. (cfr. pag. 7 CTU a firma del dott. ). Persona_2
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame della periziata.
È possibile ritenersi accertati a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste,
quantificate nei seguenti termini:
- il periodo di inabilità deve essere indicato in I.T.P. (al 75%) per giorni 30 (trenta);
I.T.P. (al 50%) per giorni 30 (trenta); I.T.P. (al 25%) per giorni 30 (trenta).
Quanto al danno biologico, il CTU ha individuato una quantificazione pari al 5%.
12 Sul punto il Tribunale ritiene congruo ed equo un aumento al 6% in ragione delle risultanze degli esami cui l'infortunata si è sottoposta e degli esiti riportati, valutate anche alla luce della consulenza tecnica di parte attrice.
Nello specifico, si valorizzano la natura della frattura (scomposta del collo chirurgico omero sinistro con distacco del trochite omerale) e il lungo ciclo di terapie riabilitative
(cfr. documentazione medica di parte attrice).
9.1 Ciò posto, il giudicante ritiene opportuno procedere alla quantificazione del danno.
Sul punto si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d.
“micropermanenti”, per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139 c.a.p.), come recentemente ribadito dalla
Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 32373/2023.
Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le
Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
Si aggiunga altresì che, con il DPR n. 12 del 13/01/2025 è stata pubblicata la c.d.
Tabella Unica Nazionale, entrata in vigore il 05.03.2025 e applicabile, ai sensi dell'art. 5 del suddetto decreto (disposizioni transitorie), ai sinistri verificatisi successivamente alla data della sua entrata in vigore.
9.2 Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro: 69 anni
Percentuale di invalidità permanente: 6 %
13 Punto danno biologico: € 1.915,76
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 30
Danno non patrimoniale risarcibile € 7.586,00
Invalidità temporanea parziale al 75% € 2.587,50
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 862,50
Totale danno biologico temporaneo €5.175,00
Totale generale = € 12.761,00
9.3 All'importo così calcolato non può essere applicata la personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie, stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né provati danni ulteriori.
9.2 Per quanto attiene, infine, alle spese mediche sostenute, l'attrice ha documentato allegando all'atto di citazione le fatture relative alle visite mediche sostenute
(consulenze ortopediche e fisiatriche), agli esami radiologici, scontrini relativi all'acquisto di farmaci, fattura di acquisto “immobilizzatore braccio e spalla”, nonché
fattura per un ciclo di n. 38 sedute di “stimolazione magnetica funzionale”, il tutto per un totale pari a € 1.420,00.
Le predette spese mediche, il cui esborso è documentato, sono congrue e pertinenti,
perché riguardano il sinistro in oggetto e sono riconducibili alle terapie che la parte
14 attrice ha dovuto sopportare, come confermato dalle risultanze delle visite mediche allegate.
10. In conclusione, tenuto conto del danno non patrimoniale e delle spese mediche ammesse a rimborso, in accoglimento della domanda di il Parte_2 [...]
è condannato al pagamento della somma totale di € 14.181,00 di cui € Parte_1
12.761,00 a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali oltre interessi legali su tale somma, devalutata alla data del sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat fino al saldo e € 1.420,00 per spese mediche;
somma rivalutata come sopra.
Al pagamento di suddette somme deve essere condannato il , in Parte_1
persona del legale rappresentante p.t.
11. Le spese di lite seguono la soccombenza sono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 147/22 e s.m., calcolate in base ai valori tra minimi e medi sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato e delle attività effettivamente espletate.
Parimenti, le spese di CTU seguono la soccombenza e sono poste definitivamente e per intero, a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
, disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_2
1) accerta la responsabilità del nella verificazione del sinistro;
Parte_1
2) per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Parte_1
pagamento in favore di delle seguenti somme: A) € 12.761,00, oltre Parte_2
interessi legali su tale somma, devalutata al sinistro ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat, dal 30.07.2020 al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
sull'importo come determinato all'attualità sono successivamente
15 dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo;
nonché B) € 1.420,00 oltre interessi e rivalutazione come indicato in motivazione, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale;
3) condanna il alla rifusione delle spese processuali, che liquida Parte_1
in € 3.500,00 per onorari ed € 264,00 per spese vive (€ 237,00 per contributo unificato ed € 27,00 per marca da bollo), oltre al rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge;
pone definitivamente e per intero le spese di CTU,
come liquidate con separato decreto in corso di causa, a carico del . Parte_1
Così deciso in data 17.04.2025 all'esito della discussione orale.
Il giudice
Francesco Rossini
16