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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA RG 558/2019
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa CI MA presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. US ER VI giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 30.09.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 21 ottobre 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 558/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa CI MA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. US ER SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 558/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 720/2019 del Tribunale di Potenza pubblicata il
23.09.2019 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 654/2008, non notificata in materia di risarcimento danni da responsabilità professionale.
TRA
Pag. 1 di 14 (c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Del Guercio, con domicilio in Avellino alla Via
[...]
De Meo, 2I
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bonito Oliva CP_1 C.F._3 con domicilio in Potenza alla Piazza della Costituzione Italiana, 42
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano Longo, CP_2 C.F._4 con domicilio in Potenza alla Via Nazario Sauro, 102
APPELLATO
***
Conclusioni della parte in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 19.02.2008 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio I'avv. per ottenerne la condanna al risarcimento dei CP_3 danni patiti in conseguenza della declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Melfi in data
10.09.2005. Esponevano gli attori che all'esito del giudizio abbreviato il G.u.p. presso il
Tribunale di Melfi li aveva condannati alla pena della reclusione, avendoli riconosciuti, tra l'altro, colpevoli dell'omicidio di e di tentato omicidio dei germani di Persona_1 quest'ultimo, e , comminando la pena di venti anni di Controparte_4 Controparte_5 reclusione a e 19 anni, sei mesi e 10 giorni a;
il proprio Parte_1 Parte_2 difensore, , avverso detta sentenza, aveva proposto tardivamente appello che, CP_3 pertanto, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Assise d'Appello di Potenza
(sentenza n. 2/2006 depositata il 02.01.2007); l'adempimento del dovere di diligenza da parte dell'indicato professionista avrebbe invece consentito agli appellanti di avere un esito positivo, considerato, da un lato, che aveva raggiunto un accordo con la Parte_1
Procura generale sulla riduzione della pena e, dall'altro, avrebbe ottenuto Parte_2 la rimodulazione del trattamento sanzionatorio applicato a attraverso la valorizzazione di taluni elementi di fatto trascurati dal giudice di primo grado;
invocavano quindi la responsabilità per omissione dell'avv. e ne chiedevano la condanna al CP_3 pagamento di una somma non inferiore ad euro 50.000,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, e della somma di euro 1,000.00 per il risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell'esborso erogato per le competenze professionali del convenuto.
2. Dichiarato inizialmente contumace, l'avv. Donalo PA si costituiva nel corso del
Pag. 2 di 14 giudizio, instando per il rigetto della domanda risarcitoria.
3. Istruito con l'interrogatorio formale di quest'ultimo, il procedimento veniva dichiarato interrotto in ragione del decesso della parte convenuta.
4. Riassunto il giudizio nei confronti di e quali eredi dell'ayv. CP_2 CP_1
, si costituiva in giudizio esclusivamente che deduceva la CP_3 CP_2 nullità dell'atto di riassunzione del processo interrotto, non sanata in ragione della mancata costituzione di un coerede e la conseguente estinzione del giudizio;
nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda in ragione della mancata asseverazione del nesso causale tra la tempestiva proposizione del gravame e l'accoglimento dei motivi posti a supporto dello stesso.
5. Disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata decisa con sentenza n. 634/2020, pubblicata il 03.11.2020 e notificata il
04.02.2021 con la quale il Tribunale di POTENZA ha così disposto: “1) dichiara estinto i giudizio;
2) dichiara integralmente compensate tra e e il Parte_1 Parte_2 resistente costituito le spese di lite;
3) dichiara non doversi provvedere sulle CP_2 spese tra i ricorrenti e il resistente non costituito .” CP_1
6. Il Tribunale ha motivato la decisione ritenendo in sintesi il ricorso per la riassunzione del giudizio non contenesse gli estremi della domanda ai sensi dell'art. 303, comma secondo,
c.p.c, e che, dunque, fosse inidoneo a instaurare il contraddittorio con i successori universali di , considerato che nell'atto di riassunzione si esprimeva la causa petendi solo CP_3 con riferimento ad uno degli attori e cioè a , affermando che aveva Parte_1 concordato la pena con la procura, ma nulla esprimeva circa le ragioni di responsabilità nei confronti di . Ha affermato inoltre il Tribunale che la costituzione di uno solo Parte_2 degli eredi non è idonea a sanare il difetto.
7. Quanto alle spese, il Tribunale ha stimato equo dichiararle integralmente compensate tra i ricorrenti in riassunzione e il resistente costituito, "in ossequio ai parametri normativi ratione temporis applicabili e in ragione della necessità di non acuire maggiormente i rapporti tra le parti, anche a fronte dell'assunzione di responsabilità del de cuius, , fatta nella CP_3 comparsa di costituzione depositata in data 30.09.2008".
8. Con atto notificato tempestivamente il 24.10.2029 e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la predetta sentenza, così concludendo: “piaccia alla corte adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare inesistente la causa di estinzione del giudizio di primo grado, come erroneamente ritenuta dal tribunale di potenza in composizione monocratica, in via principale, con riferimento alle posizioni processuali di entrambi gli attori, ora odierni appellanti;
in subordine con riferimento alla posizione processuale del solo;
ed, all'esito, ove non ritenga di dover Parte_1 disporre la rimessione degli atti al giudice di prima istanza, come da giurisprudenza e dottrina
Pag. 3 di 14 minoritaria, decidere la causa nel merito, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante;
e per l'effetto accogliere integralmente la domanda come già proposta innanzi al tribunale di potenza, e così pronunziare condanna a carico dei convenuti, attuali appellati,
E , quali eredi dell'originaria parte processuale deceduta, avv. CP_2 CP_1 [...]
, al risarcimento dei danni patiti dagli istanti per la causale meglio esposta ed illustrata CP_3 nell'atto di citazione, che qui si intende integralmente richiamata e, comunque, in premessa sommariamente esposta, danni da individuarsi, quanto alla posizione del , Parte_1 nel non aver potuto usufruire della sconto di pena come concordato, ex art. 599 c.p.p., con la procura generale presso la corte di appello competente, così dovendo scontare una pena maggiore di circa sei anni;
e, quanto alla posizione del;
danni da ravvisarsi Parte_2 nella sicura perdita di “chance”, per aver perduto la possibilità di ottenere una riforma della sentenza di condanna a suo carico;
danni da liquidarsi, per la loro stessa natura, ex art. 1226 cc, e, comunque, in somma non inferiore ad euro 50.000; somma da ridursi proporzionalmente in caso di accoglimento del gravame solo in riferimento alla posizione del come innanzi subordinatamente richiesto;
oltre interessi di legge;
ed oltre il Parte_1 ristoro del danno patrimoniale di euro mille, per l'infruttuoso esborso al professionista convenuto per la proposizione dell'appello; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione."
9. Con il primo motivo di gravame gli appellanti, dopo aver riportato il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del primo grado e dell'atto di riassunzione, criticano la sentenza nella parte in cui ha pronunziato l'estinzione del giudizio per nullità del ricorso in riassunzione, ritenendo che non contenesse gli elementi essenziali che potessero consentire agli eredi di individuare l'oggetto del giudizio interrotto con riferimento alla posizione di . Parte_2
Affermano gli appellanti che, di contro, l'atto riassuntivo conteneva, in relazione ad entrambi gli attori, tutti gli estremi della domanda, come richiesto dall'art. 303 comma secondo c.p.c. in quanto emergeva chiaramente sia il petitum, e cioè la somma richiesta a titolo di risarcimento in riferimento alla (pur) sommaria descrizione del fatto posto a fondamento della richiesta risarcitoria, sia la causa petendi, e cioè le ragioni per cui la domanda era stata proposta, fondate sulla illustrata negligenza professionale dell'originario convenuto per avere egli tardivamente proposto l'appello, con tutte le conseguenze derivatene anche se sommariamente illustrate.
10. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui, pur avendo espressamente ritenuto che la domanda fosse specificata con riferimento alla posizione di , non ha dichiarato l'estinzione solo nei confronti di Parte_1 Parte_2
, trattandosi di cause scindibili.
[...]
11. Gli appellanti concludono poi, come sopra riportato, per l'accoglimento dell'appello e, nel merito l'accoglimento delle domande poste in primo grado.
Pag. 4 di 14 12. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e formulando CP_1 appello incidentale condizionato all'ipotesi di accoglimento del secondo motivo, affermando a sua volta che anche con riferimento alla posizione di l'atto di Parte_1 riassunzione non consentiva di individuare compiutamente gli estremi della domanda;
ha argomentato inoltre circa l'infondatezza nel merito delle domande, così concludendo "1. rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e 2. nel caso di Parte_1 Parte_2 accoglimento del secondo motivo di gravame proposto dai Sig.ri e Parte_1 [...] accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, accertare che il ricorso Pt_2 in riassunzione proposto nel giudizio di primo grado era carente, sia sul piano del petitum che sul piano della causa petendi, in relazione alle posizioni di entrambi gli appellanti e, conseguentemente, accertata, su tali presupposti, la nullità dello stesso ricorso in riassunzione, confermare l'intervenuta estinzione del giudizio di primo grado, 3. nel caso di accoglimento dell'appello principale e di rigetto dell'appello incidentale condizionato, rigettare le domande proposte dai Sig.ri e in quanto infondate in Parte_1 Parte_2 fatto ed in diritto, 4. in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite".
13. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e nel merito il rigetto delle CP_2 domande, così concludendo: "Perché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia respingere l'appello, confermando la estinzione del procedimento, in subordine, confermare la estinzione del procedimento con riferimento alla domanda del e, pronunciandosi sulla Parte_2 domanda riassunta dal voglia respingerla, con la condanna dei convenuti al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014."
14. Con ordinanza del 17.6.2025 questa Corte ha invitato le parti ad interloquire, assegnando all'uopo alle parti termine per note difensive, sulla questione della capacità processuale degli appellanti in considerazione dell'art. 32 comma terzo del codice penale secondo cui il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale.
15. Con note del dì 11.7.2025 gli appellati hanno dedotto e documentato che Parte_1 ha espiato integralmente la pena in data 5 marzo 2018 e in data 22 maggio Parte_2
2019.
16. Con ordinanza del 15.07.2025, è stata fissata l'udienza del 21 ottobre 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
17. All'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
18. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
19. Preliminarmente, in rito, va osservato che gli appellanti hanno dimostrato che al momento
Pag. 5 di 14 della proposizione dell'appello, notificato in data 24.10.2019 entrambi avevano riacquistato la capacità di agire, esseno terminata per entrambi la pena detentiva. Ne consegue che, non soltanto avevano già capacità processuale in relazione al proposito appello, ma si è anche determinata la sanatoria ex tunc degli atti di primo grado, in virtù dell'insegnamento pacifico della Suprema Corte di cassazione (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010 secondo cui "L'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del
2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore;
principio ribadito da ultimo, ad esempio da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26948 del 14/11/2017 e molte altre).
20. Passando all'esame dell'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 si osserva quanto segue.
21. Si legge nel ricorso in riassunzione in primo grado, riportato anche nell'atto di appello, che, oltre all'indicazione del Giudice, del numero di ruolo e delle parti istanti, e della volontà di proseguire il giudizio, gli appellanti hanno altresì esposto quanto segue: "(..) premesso che i prefati attori con atto di citazione del 19/2/2008 hanno convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Potenza il compianto Avv. per ivi sentir pronunciare la sua CP_3 condanna al risarcimento dei danni, quantificati in somma non inferiore a 51.000,00 euro,
e/o altra meglio ritenuta, oltre spese e accessori di legge;
lamentando una negligente condotta professionale quale loro difensore in un procedimento a loro carico per omicidio in danno di tale e di tentato omicidio in danno di suoi germani oltre reati Persona_1 accessori;
in quanto veniva tardivamente proposto l'appello contro la sentenza di primo grado appello che se fosse stato tempestivo avrebbe prodotto esiti positivi anche e soprattutto per la posizione di per il quale ex art 599/4° era stata Parte_1 concordata con la P.G. presso la Corte di Appello una pena assai più mite di quella subita in primo grado, cosa risultata non più realizzabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del gravame;
che in corso di causa, il difensore del convenuto, Avv. Raffaele De Bonis all'udienza del 15/4/2015, dichiarava la MORTE del proprio assistito;
con il conseguente prodursi dell'interruzione del processo ex art 300 c.p.c chiedono che venga fissata a norma dell'art 303 cpc un'udienza apposita per consentire agli istanti di riassumere l'innanzi
Pag. 6 di 14 descritto giudizio nei confronti degli eredi dell'avv. nelle persone dei signori CP_3
e (….)". CP_1 CP_2
22. Emerge pertanto che detto atto conteneva non soltanto le indicazioni generali richieste dall'art. 125 c.p.c. compreso il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche quella specifica indicata dall'art. 303 comma secondo c.p.c. e cioè gli estremi della domanda, avendo i ricorrenti indicato appunto, sebbene sommariamente, l'oggetto del giudizio, la domanda e i fatti di causa e comunque tutti gli elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta e ad individuare il giudizio che si voleva proseguire. Risulta quindi rispettato il disposto normativo così come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha infatti chiarito che: "L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità - direttamente controllabile in sede di legittimità - il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Pertanto per la validità del ricorso per riassunzione per morte di una delle parti è sufficiente che esso contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13597 del 21/07/2004) ed anche: "Il ricorso per riassunzione del processo, interrotto per morte di una delle parti (in relazione alla previsione di cui all'art. 303 cod. proc. civ.), è valido qualora esso contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, senza la necessità che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi della domanda proposta. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12506 del 29/05/2007).
Tale principio interpretativo e applicativo della norma, peraltro, è a sua volta conforme al principio, anch'esso più volte rimarcato, ancor più di recente e in diverse casistiche, dalla
Suprema Corte che richiama il "più generale dovere di positiva collaborazione fra i soggetti del processo", in un'ottica di perseguimento del diritto di accesso al giudice, ai sensi dell'articolo 6, § 1, CEDU e di limitazione delle interpretazioni formalistiche" (si veda Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2498 del 27/01/ 2022) nonché conforme all'indicazione di
"privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla
Pag. 7 di 14 luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito, processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito" (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024).
23. Va chiarito anche che la completezza del ricorso ai fini della riassunzione va riferita alla posizione di entrambi gli attori, sebbene i ricorrenti si fossero soffermati maggiormente sulla posizione di;
la circostanza, infatti che il ricorso fosse più analitico e Parte_1 sovrabbondante per una delle domande non esclude che per l'altra fosse comunque sufficiente, secondo i parametri sopra indicati. Era infatti sufficiente per comprendere il contenuto della domanda proposta, il riferimento alla mancata proposizione nei termini dell'appello per entrambi gli attori e alla possibilità, di entrambi, di avere esiti favorevoli.
Ferma poi la valutazione nel merito se le domande fossero o meno fondate o sufficientemente allegate e provate.
24. Il primo motivo di appello principale va quindi accolto e con esso resta assorbito il secondo con il quale si invoca la mancata estinzione del giudizio quantomeno rispetto a Parte_1
.
[...]
25. Dall'accoglimento del primo motivo per le ragioni sopra esposte discende altresì il rigetto dell'appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ma basato su argomenti esattamente contrari a quelli qui sopra espressi. L'appellante incidentale invoca, cioè, l'insufficienza del ricorso in riassunzione anche con riferimento alla posizione di
- invece ritenuta sufficiente dal Tribunale, sebbene non idonea ad impedire Parte_1
l'estinzione di tutto il giudizio -; tale deduzione e motivo di appello tuttavia, come visto, è del tutto infondata essendo il ricorso sufficiente per entrambe le posizioni.
26. Accolto il primo motivo di appello principale e rigettato l'appello incidentale, la sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la causa va quindi delibata nel merito, in questo grado di giudizio.
27. Sul punto infatti va osservato che la sentenza di primo grado è stata resa dal Giudice monocratico all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dello scambio di conclusionali e repliche, onde vale il seguente principio: "Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art.
Pag. 8 di 14 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito." (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del
26/09/2019)
28. Passando quindi all'esame delle domande svolte in primo grado dagli appellanti, si deve osservare, ancora in via preliminare di rito, che, sempre in applicazione del sopra richiamato principio di "strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi", si deve considerare che gli appellanti abbiano rispettato anche il disposto dell'art. 346 c.p.c. avendo riproposto le domande non esaminate in primo grado nelle conclusioni ed avendone altresì fatto una sommaria esposizione nella narrazione dei fatti di causa. Ferma la delibazione circa a fondatezza delle stesse.
29. Sta di fatto che le domande possono trovare solo parziale accoglimento.
30. Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Sul punto va ricordato che "La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2638 del 05/02/2013).
31. Nel caso che ci occupa, pur essendo intangibile l'accertato inadempimento del professionista che non ha proposto nei termini di legge l'appello penale per il quale aveva ricevuto mandato, tuttavia, non vi è prova che ove l'appello fosse stato tempestivo, l'esito avrebbe avuto buone probabilità di esser favorevole.
32. Ed anzi dalla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Appello agli atti emerge la dimostrazione inversa. Infatti, la Corte d'Assise d'Appello, pur invertendo l'ordine delle questioni, ha espressamente e diffusamente dapprima trattato il merito dell'impugnazione esaminando e rigettando ognuno dei motivi di doglianza, per poi dichiararlo comunque inammissibile. Cosicché tale sentenza contiene una pronuncia di merito, che avrebbe potuto esser oggetto a sua volta di impugnazione e che invece è passata in giudicato ed esclude quindi, a questo punto con certezza, l'ipotesi di accoglimento nel merito dell'appello stesso.
33. Va infatti rilevato che dalla citata sentenza della Corte di Assise di Appello agli atti emerge
Pag. 9 di 14 che con la spiegata impugnazione gli appellanti avevano dedotto 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi e conseguenti per violazione dell'art. 415 bis c.p.p..; 2) assoluzione di dal concorso nel delitto di cui al capo A); 3) Parte_2 assoluzione di entrambi gli imputati dal concorso nel tentato omicidio di Persona_2
; 4) assoluzione di dal concorso nel reato di porto di
[...] Parte_2 pistola;
5) assoluzione di dal reato di cui al capo L); 6) assoluzione di Parte_2
dai reati di cui al capo I); 7) assoluzione di dai reati di cui al Parte_2 Parte_2 capo M); 8) non punibilità di entrambi per il delitto di omicidio di cui al capo A) per aver agito in stato di legittima difesa;
9) concessione dell'attenuante della provocazione con criterio di prevalenza;
10) concessione delle generiche con criterio di prevalenza su tutte le aggravanti;
11) rideterminazione della pena in meglio.
Su tali motivi la Corte ha affermato, in estrema sintesi:
1) quanto al primo motivo "non sussiste alcuna nullità né nella richiesta di rinvio a giudizio né degli atti successivi, atteso che già in data 21.4.2005 era stato notificato agli indagati avviso di conclusione delle indagini (...);
2) quanto al secondo "Infondato è il secondo motivo di gravame, ove si consideri che la prova del concorso morale di nell'omicidio di è di tutta Parte_2 Persona_1 evidenza. Infatti costui era animato da un movente di particolare spessore, atteso che, come innanzi detto, nutriva rancore ed odio nei confronti di e dei componenti Parte_3 della sua famiglia. (..) Il insomma era assillato dal desiderio di vendetta Parte_2 anche nei confronti degli altri componenti della famiglia , come dimostrano i numerosi Per_1 episodi delittuosi oggetto del presente procedimento, che vedevano i componenti delle due famiglie affrontarsi in usa sorta di faida. Ma, a parte tale movente imponente,- dalle indagini è emersa anche la prova specifica del concorso nell'omicidio, atteso che entrambi i Pt_2 uscirono di casa con il proposito di farsi giustizia (vedi dichiarazioni di ) e di Parte_1 attentare alla vita degli avversari, come prova la circostanza che si pose Parte_1 alla ricerca dei , armato di pistola, mentre il figlio era armato di roncola;
la condotta Per_1 tenuta nel contesto è stata chiaramente descritta dal teste il quale dopo Testimone_1 aver inteso l'esplosione di numerosi colpi di pistola;
notava che inseguiva Parte_1 uno dei fratelli impugnando ancora la pistola, mentre il figlio inseguiva, Per_1 Pt_2 armato di roncola ed incitava il padre a sparare contro costui, perché egli Controparte_4 non era in grado di raggiungerlo per colpirlo con la roncola";
3) quanto al terzo motivo la Corte afferma: "Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno inteso contestare il ritenuto concorso nel tentativo di omicidio di e . La difesa ha tentato, con la nota perspicacia, di Controparte_4 Controparte_5 frazionare l'azione, ponendo una cesura temporale e psicologica tra l'omicidio di Per_1
e l'inseguimento degli altri fratelli. Ma tale tesi non può essere accolta. Infatti dagli
[...]
Pag. 10 di 14 atti di indagine preliminare si evince che i alla vista dei tre fratelli , fermi Pt_2 Per_1 davanti al negozio;
all'interno del quale si trovavano la madre e la sorella, esternarono immediatamente il loro proposito di cagionare la morte di tutti e tre i fratelli (..) Deve quindi concludersi affermando che il primo colpo venne sparato all'indirizzo di tutte e tre le vittime - che l'azione materiale dei due imputati proseguì per conseguire l'evento morte degli altri due.
Ed il primo colpo era certamente idoneo per il tipo di arma per la distanza a cagionare la morte di tutte le vittime designate e la condotta era sorretta da un imponente dolo di omicidio, come dimostrano la morte di voluta con cinica determinazione". Persona_1
4) in reazione al quarto motivo di appello "Infondato è il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante difesa ha inteso contestare il ritenuto concorso di nel Parte_2 delitto di porto illegale di pistola di cui al capo C), riportandosi alle stesse motivazioni relative al ritenuto concorso in omicidio (..)". Infondato è il quinto motivo, inteso a contestare la sussistenza del reato di cui al capo L). Sul punto vale la pena di richiamare le dichiarazioni delle parti offese e del terzo trasportato , da cui si evince che nel corso Parte_4 dell'episodio accaduto in data 28.5.2004 impugnava un bastone-di ferro (…) Parte_2
5) La Corte di Assise ha altresì affermato: "Infondato è anche il motivo inteso a contestare la sussistenza dei reati rubricati al capo M). Infatti, a parte le dichiarazioni delle parti offese non vi è dubbio che la prova generica non può essere confusa con quella relativa a fatti analoghi accaduti il 27.5.2004. Si tratta, infatti, di distinti referti medici, rilasciati entrambi dal pronto soccorso dell'ospedale di Melfi ma il primo in data 27.5.2004, relativo ai fatti dello stesso giorno;
il secondo il 28.5.2004 relativo ai fatti accaduti in detto giorno.
7) La Corte ha ritenuto infondato altresì l'appello per i reati di cui al capo M) affermando "A parte le dichiarazioni delle vittime non smentite da alcun elemento di prova contraria anzi confermata dalla generica, da cui si desume che il costrinse con atteggiamento Pt_2 minaccioso a fermare la propria autovettura, con il chiaro proposito Controparte_4
d'ingenerare negli occupanti uno stato di panico e accettando il rischio che gli occupanti, ed in particolare un minore potessero subire lesioni, come - infatti accadde - per - Per_3
. Non è quindi configurabile la colpa, ma il dolo;
sia pure nella forma eventuale.
[...]
8) la Corte ha ritenuto infondata altresì la tesi della legittima difesa considerando che
"nessun elemento di prova, neppure indiziario autorizza a ritenere che i abbiano Per_1 minacciato i due come del resto riconosce lo stesso appellante. La circostanza che Pt_2 siano stati rinvenuti due bastoni è assolutamente inconferente;
Infatti, non risulta che detti bastoni appartenessero ai . I testi oculari non hanno minimamente accennato ai Per_1
armati di bastone. Addirittura, uno di essi veniva rinvenuto in una via diversa da Per_1 quella percorsa dai fratelli in fuga (…) Per_1
9) la Corte afferma che per le stesse ragioni “non è ipotizzabile l'attenuante della provocazione, certamente i hanno agito in stato di ira, ma alimentata dall'odio e dal Pt_2
Pag. 11 di 14 desiderio di vendetta, non cagionato da fatti ingiusti commessi dalla vittima. Inoltre, esiste una evidente sproporzione tra il fatto ingiusto, dedotto peraltro dalla difesa in maniera ipotetica ed assertiva”. (…)
10) La Corte afferma, inoltre che "Infondata è la pretesa di ottenere le generiche. Infatti pur avendo il primo giudice escluso la premeditazione con effetto di giudicato, non può non evidenziarsi in uno alla gravità del fatto per aver spento una giovane vita, la particolare intensità del dolo, desumibile dalla serie di precedenti fatti reato in danno, peraltro, di soggetti estranei al preteso torto subito ad opera di;
dalle modalità Parte_3 dell'azione, esplosione di numerosi colpi di pistola, tentativo di omicidio degli altri fratelli.
Insomma, i intendevano sterminare una intera famiglia, con una ferocia ed un Pt_2 cinismo tali che sono incompatibili con una qualsiasi ipotesi di attenuazione del fatto".
La Corte di Assise di Appello, quindi, conclude "Per tutte le esposte ragioni la pena va confermata, apparendo del tutto adeguata e rispondente ai parametri di cui all'art. 133 CP.
Altrettanto dicasi per gli aumenti per gli altri reati, avvinti nel vincolo della continuazione."
34. Si ribadisce, pertanto, che le motivazioni rese dalla Corte di Assise di Appello di Potenza dimostrano che, anche ove l'appello fosse stato tempestivo, la pena irrogata dal Tribunale a carico degli attuali appellanti sarebbe stata comunque confermata per entrambi.
35. Va anche osservato che le ragioni di rigetto di tutti i motivi di impugnazione con riferimento a ciascuno dei capi di imputazione ed alla valutazione delle circostanze attenuanti, per entrambi gli imputati, porta anche a ritenere che la Corte non avrebbe accolto nemmeno l'invocata ipotesi concordata tra Procura Generale e imputato, considerato che sul punto l'art. 599 bis c.p.p. lascia al Giudice dell'impugnazione la scelta di non accogliere la richiesta concordata tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio, precisando altresì che in tal caso la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.
36. Si riporta: "In materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena. (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01). (Rigetta, Corte Appello Cagliari, 24/04/2018).
(Cass. pen. n. 31247/2019).
37. Va anche osservato che nell'atto di citazione in primo grado non viene peraltro riportato e argomentato circa il contenuto specifico dell'accordo ex art 599 bis c.p.p., che non viene riportato in appello, né viene argomentato circa la sua astratta accoglibilità.
38. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va pertanto rigettata per entrambi gli appellanti.
39. Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale indicato dagli appellanti
Pag. 12 di 14 nella somma di euro 1.000,00 versata al professionista per la proposizione dell'appello medesimo, circostanza non contestata dalla controparte, né in primo né in secondo grado.
40. Sul punto infatti si deve osservare che, pacifica la tardività dell'appello proposto dall'avv.
su mandato degli odierni appellanti avverso la sentenza penale di primo grado, CP_3 la proposizione tardiva dell'appello ha reso del tutto inutile l'attività difensiva svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore dei propri assistiti;
con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista (si veda ad esempio Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del
26/02/2013), ovvero se pagato, vi è il diritto alla restituzione dello stesso, rappresentando esso anche un danno patrimoniale, certo, subito.
41. Gli eredi di PA DO vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore degli appellanti principali in solido al pagamento dell'importo di euro 1.000,00, oltre interessi legali a far tempo dalla domanda. Sul punto infatti, sebbene gli attori non abbiano specificatamente ribadito nelle conclusioni la richiesta di interessi di legge (espressamente formulata con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale), la relativa domanda deve considerarsi comunque implicita atteso che la Suprema Corte con pronuncia n.
20731/2024 ha chiarito che "costituiscono domande implicite (e, quindi, comprese nel thema decidendum anche in assenza di espressa domanda) la richiesta di riconoscimento degli interessi legali (Cass. 1913/2000; Cass. 977/1999; Cass. 11310/1998) o della rivalutazione
(Cass. 77/2003) in relazione ad una domanda avente ad oggetto la rifusione dei danni da atto illecito e, in generale, il pagamento di un debito di valore oppure la richiesta di pagamento degli interessi legali in quella di pagamento degli interessi al tasso bancario
(Cass.6495/1986)".
42. Attesa la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento parziale della domanda, vanno nuovamente regolate le spese del doppio grado di giudizio secondo il criterio della soccombenza. Esse vanno poste a carico degli appellati e a favore dell'avvocato degli appellanti dichiaratosi distrattario, e vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n.
55, e per questo grado di giudizio con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare devono essere utilizzati i valori medi previsti per lo scaglione sino ad euro 1.100,00 in base alla somma attribuita, con la maggiorazione del 30% prevista per la presenza d più parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e , avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto l'impugnazione della sentenza n. n. 720/2019 del Tribunale di Potenza, nonché sull'appello incidentale proposto da così provvede: CP_1
I. accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto condanna CP_1
Pag. 13 di 14 e , in solido tra loro, al pagamento in favore di e CP_2 Parte_1
, in solido tra loro, dell'importo di euro 1.000,00 (euro mille/00) a Parte_2 titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. a far tempo dal 19.2.2008;
II. rigetta l'appello incidentale;
III. condanna e in solido tra loro al pagamento in favore CP_1 CP_2 dell'avv. Pasquale del Guercio, quale difensore di e Parte_1 Parte_2
per dichiarato anticipo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
[...] che si liquidano in complessivi euro € 819,00 per il primo grado ed € 874,90 per questo grado oltre rimborso del contributo unificato di entrambi i giudizi ed oltre
15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge per la parte imponibile.
IV. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012 n.
228, e quindi dell'obbligo a carico di del versamento della somma pari a CP_1 quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione incidentale, se dovuto.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
US ER VI CI MA
Pag. 14 di 14
Sezione Civile
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati dott.ssa CI MA presidente dott.ssa Alessia D'Alessandro consigliere avv. US ER VI giudice ausiliario rel.
a scioglimento della riserva ex art. 127 ter c.p.c.; rilevato: che, con decreto depositato in data 30.09.2025, comunicato alle parti, è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 21 ottobre 2025; che sono state depositate note di trattazione scritta;
che l'odierna udienza è stata fissata per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; ha emesso la seguente sentenza.
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 558/2019
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott.ssa CI MA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. US ER SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 558/2019 Ruolo Generale, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 720/2019 del Tribunale di Potenza pubblicata il
23.09.2019 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 654/2008, non notificata in materia di risarcimento danni da responsabilità professionale.
TRA
Pag. 1 di 14 (c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Del Guercio, con domicilio in Avellino alla Via
[...]
De Meo, 2I
APPELLANTI E APPELLATI INCIDENTALI
CONTRO
, (c.f. ) rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bonito Oliva CP_1 C.F._3 con domicilio in Potenza alla Piazza della Costituzione Italiana, 42
APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE' CONTRO
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Feliciano Longo, CP_2 C.F._4 con domicilio in Potenza alla Via Nazario Sauro, 102
APPELLATO
***
Conclusioni della parte in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato in data 19.02.2008 e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio I'avv. per ottenerne la condanna al risarcimento dei CP_3 danni patiti in conseguenza della declaratoria d'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza resa dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Melfi in data
10.09.2005. Esponevano gli attori che all'esito del giudizio abbreviato il G.u.p. presso il
Tribunale di Melfi li aveva condannati alla pena della reclusione, avendoli riconosciuti, tra l'altro, colpevoli dell'omicidio di e di tentato omicidio dei germani di Persona_1 quest'ultimo, e , comminando la pena di venti anni di Controparte_4 Controparte_5 reclusione a e 19 anni, sei mesi e 10 giorni a;
il proprio Parte_1 Parte_2 difensore, , avverso detta sentenza, aveva proposto tardivamente appello che, CP_3 pertanto, era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'Assise d'Appello di Potenza
(sentenza n. 2/2006 depositata il 02.01.2007); l'adempimento del dovere di diligenza da parte dell'indicato professionista avrebbe invece consentito agli appellanti di avere un esito positivo, considerato, da un lato, che aveva raggiunto un accordo con la Parte_1
Procura generale sulla riduzione della pena e, dall'altro, avrebbe ottenuto Parte_2 la rimodulazione del trattamento sanzionatorio applicato a attraverso la valorizzazione di taluni elementi di fatto trascurati dal giudice di primo grado;
invocavano quindi la responsabilità per omissione dell'avv. e ne chiedevano la condanna al CP_3 pagamento di una somma non inferiore ad euro 50.000,00 a titolo di ristoro del danno non patrimoniale, e della somma di euro 1,000.00 per il risarcimento del danno patrimoniale patito in conseguenza dell'esborso erogato per le competenze professionali del convenuto.
2. Dichiarato inizialmente contumace, l'avv. Donalo PA si costituiva nel corso del
Pag. 2 di 14 giudizio, instando per il rigetto della domanda risarcitoria.
3. Istruito con l'interrogatorio formale di quest'ultimo, il procedimento veniva dichiarato interrotto in ragione del decesso della parte convenuta.
4. Riassunto il giudizio nei confronti di e quali eredi dell'ayv. CP_2 CP_1
, si costituiva in giudizio esclusivamente che deduceva la CP_3 CP_2 nullità dell'atto di riassunzione del processo interrotto, non sanata in ragione della mancata costituzione di un coerede e la conseguente estinzione del giudizio;
nel merito, sosteneva l'infondatezza della domanda in ragione della mancata asseverazione del nesso causale tra la tempestiva proposizione del gravame e l'accoglimento dei motivi posti a supporto dello stesso.
5. Disposto lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata decisa con sentenza n. 634/2020, pubblicata il 03.11.2020 e notificata il
04.02.2021 con la quale il Tribunale di POTENZA ha così disposto: “1) dichiara estinto i giudizio;
2) dichiara integralmente compensate tra e e il Parte_1 Parte_2 resistente costituito le spese di lite;
3) dichiara non doversi provvedere sulle CP_2 spese tra i ricorrenti e il resistente non costituito .” CP_1
6. Il Tribunale ha motivato la decisione ritenendo in sintesi il ricorso per la riassunzione del giudizio non contenesse gli estremi della domanda ai sensi dell'art. 303, comma secondo,
c.p.c, e che, dunque, fosse inidoneo a instaurare il contraddittorio con i successori universali di , considerato che nell'atto di riassunzione si esprimeva la causa petendi solo CP_3 con riferimento ad uno degli attori e cioè a , affermando che aveva Parte_1 concordato la pena con la procura, ma nulla esprimeva circa le ragioni di responsabilità nei confronti di . Ha affermato inoltre il Tribunale che la costituzione di uno solo Parte_2 degli eredi non è idonea a sanare il difetto.
7. Quanto alle spese, il Tribunale ha stimato equo dichiararle integralmente compensate tra i ricorrenti in riassunzione e il resistente costituito, "in ossequio ai parametri normativi ratione temporis applicabili e in ragione della necessità di non acuire maggiormente i rapporti tra le parti, anche a fronte dell'assunzione di responsabilità del de cuius, , fatta nella CP_3 comparsa di costituzione depositata in data 30.09.2008".
8. Con atto notificato tempestivamente il 24.10.2029 e Parte_1 Parte_2 hanno impugnato la predetta sentenza, così concludendo: “piaccia alla corte adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare inesistente la causa di estinzione del giudizio di primo grado, come erroneamente ritenuta dal tribunale di potenza in composizione monocratica, in via principale, con riferimento alle posizioni processuali di entrambi gli attori, ora odierni appellanti;
in subordine con riferimento alla posizione processuale del solo;
ed, all'esito, ove non ritenga di dover Parte_1 disporre la rimessione degli atti al giudice di prima istanza, come da giurisprudenza e dottrina
Pag. 3 di 14 minoritaria, decidere la causa nel merito, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante;
e per l'effetto accogliere integralmente la domanda come già proposta innanzi al tribunale di potenza, e così pronunziare condanna a carico dei convenuti, attuali appellati,
E , quali eredi dell'originaria parte processuale deceduta, avv. CP_2 CP_1 [...]
, al risarcimento dei danni patiti dagli istanti per la causale meglio esposta ed illustrata CP_3 nell'atto di citazione, che qui si intende integralmente richiamata e, comunque, in premessa sommariamente esposta, danni da individuarsi, quanto alla posizione del , Parte_1 nel non aver potuto usufruire della sconto di pena come concordato, ex art. 599 c.p.p., con la procura generale presso la corte di appello competente, così dovendo scontare una pena maggiore di circa sei anni;
e, quanto alla posizione del;
danni da ravvisarsi Parte_2 nella sicura perdita di “chance”, per aver perduto la possibilità di ottenere una riforma della sentenza di condanna a suo carico;
danni da liquidarsi, per la loro stessa natura, ex art. 1226 cc, e, comunque, in somma non inferiore ad euro 50.000; somma da ridursi proporzionalmente in caso di accoglimento del gravame solo in riferimento alla posizione del come innanzi subordinatamente richiesto;
oltre interessi di legge;
ed oltre il Parte_1 ristoro del danno patrimoniale di euro mille, per l'infruttuoso esborso al professionista convenuto per la proposizione dell'appello; con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione."
9. Con il primo motivo di gravame gli appellanti, dopo aver riportato il contenuto dell'atto di citazione introduttivo del primo grado e dell'atto di riassunzione, criticano la sentenza nella parte in cui ha pronunziato l'estinzione del giudizio per nullità del ricorso in riassunzione, ritenendo che non contenesse gli elementi essenziali che potessero consentire agli eredi di individuare l'oggetto del giudizio interrotto con riferimento alla posizione di . Parte_2
Affermano gli appellanti che, di contro, l'atto riassuntivo conteneva, in relazione ad entrambi gli attori, tutti gli estremi della domanda, come richiesto dall'art. 303 comma secondo c.p.c. in quanto emergeva chiaramente sia il petitum, e cioè la somma richiesta a titolo di risarcimento in riferimento alla (pur) sommaria descrizione del fatto posto a fondamento della richiesta risarcitoria, sia la causa petendi, e cioè le ragioni per cui la domanda era stata proposta, fondate sulla illustrata negligenza professionale dell'originario convenuto per avere egli tardivamente proposto l'appello, con tutte le conseguenze derivatene anche se sommariamente illustrate.
10. Con il secondo motivo di impugnazione gli appellanti criticano la sentenza nella parte in cui, pur avendo espressamente ritenuto che la domanda fosse specificata con riferimento alla posizione di , non ha dichiarato l'estinzione solo nei confronti di Parte_1 Parte_2
, trattandosi di cause scindibili.
[...]
11. Gli appellanti concludono poi, come sopra riportato, per l'accoglimento dell'appello e, nel merito l'accoglimento delle domande poste in primo grado.
Pag. 4 di 14 12. Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e formulando CP_1 appello incidentale condizionato all'ipotesi di accoglimento del secondo motivo, affermando a sua volta che anche con riferimento alla posizione di l'atto di Parte_1 riassunzione non consentiva di individuare compiutamente gli estremi della domanda;
ha argomentato inoltre circa l'infondatezza nel merito delle domande, così concludendo "1. rigettare l'appello proposto dai Sig.ri e 2. nel caso di Parte_1 Parte_2 accoglimento del secondo motivo di gravame proposto dai Sig.ri e Parte_1 [...] accogliere l'appello incidentale condizionato e, per l'effetto, accertare che il ricorso Pt_2 in riassunzione proposto nel giudizio di primo grado era carente, sia sul piano del petitum che sul piano della causa petendi, in relazione alle posizioni di entrambi gli appellanti e, conseguentemente, accertata, su tali presupposti, la nullità dello stesso ricorso in riassunzione, confermare l'intervenuta estinzione del giudizio di primo grado, 3. nel caso di accoglimento dell'appello principale e di rigetto dell'appello incidentale condizionato, rigettare le domande proposte dai Sig.ri e in quanto infondate in Parte_1 Parte_2 fatto ed in diritto, 4. in ogni caso, condannare gli appellanti al pagamento delle spese di lite".
13. Si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e nel merito il rigetto delle CP_2 domande, così concludendo: "Perché l'Ecc.ma Corte di Appello voglia respingere l'appello, confermando la estinzione del procedimento, in subordine, confermare la estinzione del procedimento con riferimento alla domanda del e, pronunciandosi sulla Parte_2 domanda riassunta dal voglia respingerla, con la condanna dei convenuti al Parte_1 pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, da liquidarsi secondo i parametri di cui al DM 55/2014."
14. Con ordinanza del 17.6.2025 questa Corte ha invitato le parti ad interloquire, assegnando all'uopo alle parti termine per note difensive, sulla questione della capacità processuale degli appellanti in considerazione dell'art. 32 comma terzo del codice penale secondo cui il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale.
15. Con note del dì 11.7.2025 gli appellati hanno dedotto e documentato che Parte_1 ha espiato integralmente la pena in data 5 marzo 2018 e in data 22 maggio Parte_2
2019.
16. Con ordinanza del 15.07.2025, è stata fissata l'udienza del 21 ottobre 2025 per la discussione orale dinanzi al collegio ex art. 281 sexies c.p.c., con termine per il deposito di eventuali note conclusionali fino a dieci giorni prima dell'udienza.
17. All'udienza del 21.10.2025, tenutasi in forma scritta la causa è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
18. L'appello è parzialmente fondato, nei limiti e per le ragioni di cui appresso.
19. Preliminarmente, in rito, va osservato che gli appellanti hanno dimostrato che al momento
Pag. 5 di 14 della proposizione dell'appello, notificato in data 24.10.2019 entrambi avevano riacquistato la capacità di agire, esseno terminata per entrambi la pena detentiva. Ne consegue che, non soltanto avevano già capacità processuale in relazione al proposito appello, ma si è anche determinata la sanatoria ex tunc degli atti di primo grado, in virtù dell'insegnamento pacifico della Suprema Corte di cassazione (per tutte Cass. Sez. U, Sentenza n. 9217 del 19/04/2010 secondo cui "L'art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009), secondo cui il giudice che rilevi un difetto di rappresentanza, assistenza o autorizzazione "può" assegnare un termine per la regolarizzazione della costituzione in giudizio, dev'essere interpretato, anche alla luce della modifica apportata dall'art. 46, comma secondo, della legge n. 69 del
2009, nel senso che il giudice "deve" promuovere la sanatoria, in qualsiasi fase e grado del giudizio e indipendentemente dalle cause del predetto difetto, assegnando un termine alla parte che non vi abbia già provveduto di sua iniziativa, con effetti "ex tunc", senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali. (Principio affermato relativamente a fattispecie di invalida costituzione in giudizio della persona incapace, inabilitata ed assistita dal curatore;
principio ribadito da ultimo, ad esempio da Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 15156 del 20/06/2017, Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26948 del 14/11/2017 e molte altre).
20. Passando all'esame dell'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 si osserva quanto segue.
21. Si legge nel ricorso in riassunzione in primo grado, riportato anche nell'atto di appello, che, oltre all'indicazione del Giudice, del numero di ruolo e delle parti istanti, e della volontà di proseguire il giudizio, gli appellanti hanno altresì esposto quanto segue: "(..) premesso che i prefati attori con atto di citazione del 19/2/2008 hanno convenuto in giudizio innanzi al
Tribunale di Potenza il compianto Avv. per ivi sentir pronunciare la sua CP_3 condanna al risarcimento dei danni, quantificati in somma non inferiore a 51.000,00 euro,
e/o altra meglio ritenuta, oltre spese e accessori di legge;
lamentando una negligente condotta professionale quale loro difensore in un procedimento a loro carico per omicidio in danno di tale e di tentato omicidio in danno di suoi germani oltre reati Persona_1 accessori;
in quanto veniva tardivamente proposto l'appello contro la sentenza di primo grado appello che se fosse stato tempestivo avrebbe prodotto esiti positivi anche e soprattutto per la posizione di per il quale ex art 599/4° era stata Parte_1 concordata con la P.G. presso la Corte di Appello una pena assai più mite di quella subita in primo grado, cosa risultata non più realizzabile a seguito della declaratoria di inammissibilità del gravame;
che in corso di causa, il difensore del convenuto, Avv. Raffaele De Bonis all'udienza del 15/4/2015, dichiarava la MORTE del proprio assistito;
con il conseguente prodursi dell'interruzione del processo ex art 300 c.p.c chiedono che venga fissata a norma dell'art 303 cpc un'udienza apposita per consentire agli istanti di riassumere l'innanzi
Pag. 6 di 14 descritto giudizio nei confronti degli eredi dell'avv. nelle persone dei signori CP_3
e (….)". CP_1 CP_2
22. Emerge pertanto che detto atto conteneva non soltanto le indicazioni generali richieste dall'art. 125 c.p.c. compreso il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio, ma anche quella specifica indicata dall'art. 303 comma secondo c.p.c. e cioè gli estremi della domanda, avendo i ricorrenti indicato appunto, sebbene sommariamente, l'oggetto del giudizio, la domanda e i fatti di causa e comunque tutti gli elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta e ad individuare il giudizio che si voleva proseguire. Risulta quindi rispettato il disposto normativo così come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale ha infatti chiarito che: "L'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che, per la sua validità - direttamente controllabile in sede di legittimità - il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto dell'atto stesso, come notificato alla controparte, onde verificarne la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo. Infatti la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mera mancanza di uno o più dei requisiti di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., bensì dalla impossibilità del raggiungimento dello scopo per effetto della mancanza di elementi essenziali quali: il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Pertanto per la validità del ricorso per riassunzione per morte di una delle parti è sufficiente che esso contenga sufficienti elementi idonei ad individuare il giudizio che si vuole proseguire, senza necessità che siano riprodotti nel medesimo tutti gli estremi della domanda proposta. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13597 del 21/07/2004) ed anche: "Il ricorso per riassunzione del processo, interrotto per morte di una delle parti (in relazione alla previsione di cui all'art. 303 cod. proc. civ.), è valido qualora esso contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, senza la necessità che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi della domanda proposta. (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 12506 del 29/05/2007).
Tale principio interpretativo e applicativo della norma, peraltro, è a sua volta conforme al principio, anch'esso più volte rimarcato, ancor più di recente e in diverse casistiche, dalla
Suprema Corte che richiama il "più generale dovere di positiva collaborazione fra i soggetti del processo", in un'ottica di perseguimento del diritto di accesso al giudice, ai sensi dell'articolo 6, § 1, CEDU e di limitazione delle interpretazioni formalistiche" (si veda Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2498 del 27/01/ 2022) nonché conforme all'indicazione di
"privilegiare il principio di "strumentalità delle forme" processuali senza vuoti formalismi, alla
Pag. 7 di 14 luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito, processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito" (Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024).
23. Va chiarito anche che la completezza del ricorso ai fini della riassunzione va riferita alla posizione di entrambi gli attori, sebbene i ricorrenti si fossero soffermati maggiormente sulla posizione di;
la circostanza, infatti che il ricorso fosse più analitico e Parte_1 sovrabbondante per una delle domande non esclude che per l'altra fosse comunque sufficiente, secondo i parametri sopra indicati. Era infatti sufficiente per comprendere il contenuto della domanda proposta, il riferimento alla mancata proposizione nei termini dell'appello per entrambi gli attori e alla possibilità, di entrambi, di avere esiti favorevoli.
Ferma poi la valutazione nel merito se le domande fossero o meno fondate o sufficientemente allegate e provate.
24. Il primo motivo di appello principale va quindi accolto e con esso resta assorbito il secondo con il quale si invoca la mancata estinzione del giudizio quantomeno rispetto a Parte_1
.
[...]
25. Dall'accoglimento del primo motivo per le ragioni sopra esposte discende altresì il rigetto dell'appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale, ma basato su argomenti esattamente contrari a quelli qui sopra espressi. L'appellante incidentale invoca, cioè, l'insufficienza del ricorso in riassunzione anche con riferimento alla posizione di
- invece ritenuta sufficiente dal Tribunale, sebbene non idonea ad impedire Parte_1
l'estinzione di tutto il giudizio -; tale deduzione e motivo di appello tuttavia, come visto, è del tutto infondata essendo il ricorso sufficiente per entrambe le posizioni.
26. Accolto il primo motivo di appello principale e rigettato l'appello incidentale, la sentenza di primo grado va quindi riformata nella parte in cui ha dichiarato l'estinzione del giudizio e la causa va quindi delibata nel merito, in questo grado di giudizio.
27. Sul punto infatti va osservato che la sentenza di primo grado è stata resa dal Giudice monocratico all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e dello scambio di conclusionali e repliche, onde vale il seguente principio: "Il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, ravvisandosi l'ipotesi di cui all'art.
Pag. 8 di 14 308, comma 2, c.p.c.; nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo grado - non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c. -, ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito." (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23997 del
26/09/2019)
28. Passando quindi all'esame delle domande svolte in primo grado dagli appellanti, si deve osservare, ancora in via preliminare di rito, che, sempre in applicazione del sopra richiamato principio di "strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi", si deve considerare che gli appellanti abbiano rispettato anche il disposto dell'art. 346 c.p.c. avendo riproposto le domande non esaminate in primo grado nelle conclusioni ed avendone altresì fatto una sommaria esposizione nella narrazione dei fatti di causa. Ferma la delibazione circa a fondatezza delle stesse.
29. Sta di fatto che le domande possono trovare solo parziale accoglimento.
30. Non può trovare accoglimento la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale. Sul punto va ricordato che "La responsabilità dell'avvocato - nella specie per omessa proposizione di impugnazione - non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente ed, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva, ed il risultato derivatone. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
2638 del 05/02/2013).
31. Nel caso che ci occupa, pur essendo intangibile l'accertato inadempimento del professionista che non ha proposto nei termini di legge l'appello penale per il quale aveva ricevuto mandato, tuttavia, non vi è prova che ove l'appello fosse stato tempestivo, l'esito avrebbe avuto buone probabilità di esser favorevole.
32. Ed anzi dalla lettura della sentenza della Corte d'Assise di Appello agli atti emerge la dimostrazione inversa. Infatti, la Corte d'Assise d'Appello, pur invertendo l'ordine delle questioni, ha espressamente e diffusamente dapprima trattato il merito dell'impugnazione esaminando e rigettando ognuno dei motivi di doglianza, per poi dichiararlo comunque inammissibile. Cosicché tale sentenza contiene una pronuncia di merito, che avrebbe potuto esser oggetto a sua volta di impugnazione e che invece è passata in giudicato ed esclude quindi, a questo punto con certezza, l'ipotesi di accoglimento nel merito dell'appello stesso.
33. Va infatti rilevato che dalla citata sentenza della Corte di Assise di Appello agli atti emerge
Pag. 9 di 14 che con la spiegata impugnazione gli appellanti avevano dedotto 1) nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi e conseguenti per violazione dell'art. 415 bis c.p.p..; 2) assoluzione di dal concorso nel delitto di cui al capo A); 3) Parte_2 assoluzione di entrambi gli imputati dal concorso nel tentato omicidio di Persona_2
; 4) assoluzione di dal concorso nel reato di porto di
[...] Parte_2 pistola;
5) assoluzione di dal reato di cui al capo L); 6) assoluzione di Parte_2
dai reati di cui al capo I); 7) assoluzione di dai reati di cui al Parte_2 Parte_2 capo M); 8) non punibilità di entrambi per il delitto di omicidio di cui al capo A) per aver agito in stato di legittima difesa;
9) concessione dell'attenuante della provocazione con criterio di prevalenza;
10) concessione delle generiche con criterio di prevalenza su tutte le aggravanti;
11) rideterminazione della pena in meglio.
Su tali motivi la Corte ha affermato, in estrema sintesi:
1) quanto al primo motivo "non sussiste alcuna nullità né nella richiesta di rinvio a giudizio né degli atti successivi, atteso che già in data 21.4.2005 era stato notificato agli indagati avviso di conclusione delle indagini (...);
2) quanto al secondo "Infondato è il secondo motivo di gravame, ove si consideri che la prova del concorso morale di nell'omicidio di è di tutta Parte_2 Persona_1 evidenza. Infatti costui era animato da un movente di particolare spessore, atteso che, come innanzi detto, nutriva rancore ed odio nei confronti di e dei componenti Parte_3 della sua famiglia. (..) Il insomma era assillato dal desiderio di vendetta Parte_2 anche nei confronti degli altri componenti della famiglia , come dimostrano i numerosi Per_1 episodi delittuosi oggetto del presente procedimento, che vedevano i componenti delle due famiglie affrontarsi in usa sorta di faida. Ma, a parte tale movente imponente,- dalle indagini è emersa anche la prova specifica del concorso nell'omicidio, atteso che entrambi i Pt_2 uscirono di casa con il proposito di farsi giustizia (vedi dichiarazioni di ) e di Parte_1 attentare alla vita degli avversari, come prova la circostanza che si pose Parte_1 alla ricerca dei , armato di pistola, mentre il figlio era armato di roncola;
la condotta Per_1 tenuta nel contesto è stata chiaramente descritta dal teste il quale dopo Testimone_1 aver inteso l'esplosione di numerosi colpi di pistola;
notava che inseguiva Parte_1 uno dei fratelli impugnando ancora la pistola, mentre il figlio inseguiva, Per_1 Pt_2 armato di roncola ed incitava il padre a sparare contro costui, perché egli Controparte_4 non era in grado di raggiungerlo per colpirlo con la roncola";
3) quanto al terzo motivo la Corte afferma: "Infondato è anche il terzo motivo di gravame, con il quale gli appellanti hanno inteso contestare il ritenuto concorso nel tentativo di omicidio di e . La difesa ha tentato, con la nota perspicacia, di Controparte_4 Controparte_5 frazionare l'azione, ponendo una cesura temporale e psicologica tra l'omicidio di Per_1
e l'inseguimento degli altri fratelli. Ma tale tesi non può essere accolta. Infatti dagli
[...]
Pag. 10 di 14 atti di indagine preliminare si evince che i alla vista dei tre fratelli , fermi Pt_2 Per_1 davanti al negozio;
all'interno del quale si trovavano la madre e la sorella, esternarono immediatamente il loro proposito di cagionare la morte di tutti e tre i fratelli (..) Deve quindi concludersi affermando che il primo colpo venne sparato all'indirizzo di tutte e tre le vittime - che l'azione materiale dei due imputati proseguì per conseguire l'evento morte degli altri due.
Ed il primo colpo era certamente idoneo per il tipo di arma per la distanza a cagionare la morte di tutte le vittime designate e la condotta era sorretta da un imponente dolo di omicidio, come dimostrano la morte di voluta con cinica determinazione". Persona_1
4) in reazione al quarto motivo di appello "Infondato è il quarto motivo di gravame con il quale l'appellante difesa ha inteso contestare il ritenuto concorso di nel Parte_2 delitto di porto illegale di pistola di cui al capo C), riportandosi alle stesse motivazioni relative al ritenuto concorso in omicidio (..)". Infondato è il quinto motivo, inteso a contestare la sussistenza del reato di cui al capo L). Sul punto vale la pena di richiamare le dichiarazioni delle parti offese e del terzo trasportato , da cui si evince che nel corso Parte_4 dell'episodio accaduto in data 28.5.2004 impugnava un bastone-di ferro (…) Parte_2
5) La Corte di Assise ha altresì affermato: "Infondato è anche il motivo inteso a contestare la sussistenza dei reati rubricati al capo M). Infatti, a parte le dichiarazioni delle parti offese non vi è dubbio che la prova generica non può essere confusa con quella relativa a fatti analoghi accaduti il 27.5.2004. Si tratta, infatti, di distinti referti medici, rilasciati entrambi dal pronto soccorso dell'ospedale di Melfi ma il primo in data 27.5.2004, relativo ai fatti dello stesso giorno;
il secondo il 28.5.2004 relativo ai fatti accaduti in detto giorno.
7) La Corte ha ritenuto infondato altresì l'appello per i reati di cui al capo M) affermando "A parte le dichiarazioni delle vittime non smentite da alcun elemento di prova contraria anzi confermata dalla generica, da cui si desume che il costrinse con atteggiamento Pt_2 minaccioso a fermare la propria autovettura, con il chiaro proposito Controparte_4
d'ingenerare negli occupanti uno stato di panico e accettando il rischio che gli occupanti, ed in particolare un minore potessero subire lesioni, come - infatti accadde - per - Per_3
. Non è quindi configurabile la colpa, ma il dolo;
sia pure nella forma eventuale.
[...]
8) la Corte ha ritenuto infondata altresì la tesi della legittima difesa considerando che
"nessun elemento di prova, neppure indiziario autorizza a ritenere che i abbiano Per_1 minacciato i due come del resto riconosce lo stesso appellante. La circostanza che Pt_2 siano stati rinvenuti due bastoni è assolutamente inconferente;
Infatti, non risulta che detti bastoni appartenessero ai . I testi oculari non hanno minimamente accennato ai Per_1
armati di bastone. Addirittura, uno di essi veniva rinvenuto in una via diversa da Per_1 quella percorsa dai fratelli in fuga (…) Per_1
9) la Corte afferma che per le stesse ragioni “non è ipotizzabile l'attenuante della provocazione, certamente i hanno agito in stato di ira, ma alimentata dall'odio e dal Pt_2
Pag. 11 di 14 desiderio di vendetta, non cagionato da fatti ingiusti commessi dalla vittima. Inoltre, esiste una evidente sproporzione tra il fatto ingiusto, dedotto peraltro dalla difesa in maniera ipotetica ed assertiva”. (…)
10) La Corte afferma, inoltre che "Infondata è la pretesa di ottenere le generiche. Infatti pur avendo il primo giudice escluso la premeditazione con effetto di giudicato, non può non evidenziarsi in uno alla gravità del fatto per aver spento una giovane vita, la particolare intensità del dolo, desumibile dalla serie di precedenti fatti reato in danno, peraltro, di soggetti estranei al preteso torto subito ad opera di;
dalle modalità Parte_3 dell'azione, esplosione di numerosi colpi di pistola, tentativo di omicidio degli altri fratelli.
Insomma, i intendevano sterminare una intera famiglia, con una ferocia ed un Pt_2 cinismo tali che sono incompatibili con una qualsiasi ipotesi di attenuazione del fatto".
La Corte di Assise di Appello, quindi, conclude "Per tutte le esposte ragioni la pena va confermata, apparendo del tutto adeguata e rispondente ai parametri di cui all'art. 133 CP.
Altrettanto dicasi per gli aumenti per gli altri reati, avvinti nel vincolo della continuazione."
34. Si ribadisce, pertanto, che le motivazioni rese dalla Corte di Assise di Appello di Potenza dimostrano che, anche ove l'appello fosse stato tempestivo, la pena irrogata dal Tribunale a carico degli attuali appellanti sarebbe stata comunque confermata per entrambi.
35. Va anche osservato che le ragioni di rigetto di tutti i motivi di impugnazione con riferimento a ciascuno dei capi di imputazione ed alla valutazione delle circostanze attenuanti, per entrambi gli imputati, porta anche a ritenere che la Corte non avrebbe accolto nemmeno l'invocata ipotesi concordata tra Procura Generale e imputato, considerato che sul punto l'art. 599 bis c.p.p. lascia al Giudice dell'impugnazione la scelta di non accogliere la richiesta concordata tra le parti, disponendo la prosecuzione del giudizio, precisando altresì che in tal caso la richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se la corte decide in modo difforme dall'accordo.
36. Si riporta: "In materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena. (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01). (Rigetta, Corte Appello Cagliari, 24/04/2018).
(Cass. pen. n. 31247/2019).
37. Va anche osservato che nell'atto di citazione in primo grado non viene peraltro riportato e argomentato circa il contenuto specifico dell'accordo ex art 599 bis c.p.p., che non viene riportato in appello, né viene argomentato circa la sua astratta accoglibilità.
38. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale va pertanto rigettata per entrambi gli appellanti.
39. Va invece accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale indicato dagli appellanti
Pag. 12 di 14 nella somma di euro 1.000,00 versata al professionista per la proposizione dell'appello medesimo, circostanza non contestata dalla controparte, né in primo né in secondo grado.
40. Sul punto infatti si deve osservare che, pacifica la tardività dell'appello proposto dall'avv.
su mandato degli odierni appellanti avverso la sentenza penale di primo grado, CP_3 la proposizione tardiva dell'appello ha reso del tutto inutile l'attività difensiva svolta dal professionista, dovendosi ritenere la sua prestazione totalmente inadempiuta ed improduttiva di effetti in favore dei propri assistiti;
con la conseguenza che in tal caso non è dovuto alcun compenso al professionista (si veda ad esempio Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4781 del
26/02/2013), ovvero se pagato, vi è il diritto alla restituzione dello stesso, rappresentando esso anche un danno patrimoniale, certo, subito.
41. Gli eredi di PA DO vanno quindi condannati in solido al pagamento in favore degli appellanti principali in solido al pagamento dell'importo di euro 1.000,00, oltre interessi legali a far tempo dalla domanda. Sul punto infatti, sebbene gli attori non abbiano specificatamente ribadito nelle conclusioni la richiesta di interessi di legge (espressamente formulata con riferimento alla domanda di risarcimento del danno non patrimoniale), la relativa domanda deve considerarsi comunque implicita atteso che la Suprema Corte con pronuncia n.
20731/2024 ha chiarito che "costituiscono domande implicite (e, quindi, comprese nel thema decidendum anche in assenza di espressa domanda) la richiesta di riconoscimento degli interessi legali (Cass. 1913/2000; Cass. 977/1999; Cass. 11310/1998) o della rivalutazione
(Cass. 77/2003) in relazione ad una domanda avente ad oggetto la rifusione dei danni da atto illecito e, in generale, il pagamento di un debito di valore oppure la richiesta di pagamento degli interessi legali in quella di pagamento degli interessi al tasso bancario
(Cass.6495/1986)".
42. Attesa la riforma della sentenza di primo grado con accoglimento parziale della domanda, vanno nuovamente regolate le spese del doppio grado di giudizio secondo il criterio della soccombenza. Esse vanno poste a carico degli appellati e a favore dell'avvocato degli appellanti dichiaratosi distrattario, e vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014 n.
55, e per questo grado di giudizio con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del
13.08.2022, in vigore dal 23.10.2022 ed in particolare devono essere utilizzati i valori medi previsti per lo scaglione sino ad euro 1.100,00 in base alla somma attribuita, con la maggiorazione del 30% prevista per la presenza d più parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e , avente ad Parte_1 Parte_2 oggetto l'impugnazione della sentenza n. n. 720/2019 del Tribunale di Potenza, nonché sull'appello incidentale proposto da così provvede: CP_1
I. accoglie per quanto di ragione l'appello principale e per l'effetto condanna CP_1
Pag. 13 di 14 e , in solido tra loro, al pagamento in favore di e CP_2 Parte_1
, in solido tra loro, dell'importo di euro 1.000,00 (euro mille/00) a Parte_2 titolo di risarcimento del danno patrimoniale oltre interessi legali ex art. 1284 comma primo c.c. a far tempo dal 19.2.2008;
II. rigetta l'appello incidentale;
III. condanna e in solido tra loro al pagamento in favore CP_1 CP_2 dell'avv. Pasquale del Guercio, quale difensore di e Parte_1 Parte_2
per dichiarato anticipo al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio
[...] che si liquidano in complessivi euro € 819,00 per il primo grado ed € 874,90 per questo grado oltre rimborso del contributo unificato di entrambi i giudizi ed oltre
15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge per la parte imponibile.
IV. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge 24.12.2012 n.
228, e quindi dell'obbligo a carico di del versamento della somma pari a CP_1 quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione incidentale, se dovuto.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Ausiliario estensore La Presidente
US ER VI CI MA
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