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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3014/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE VIII così composta:
Franca Mangano Presidente
Caterina Garufi Consigliere est.
Edoardo Mancini Giudice ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile di appello iscritta al n. 3014 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del
15.5.2025 senza la concessione di termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
Avv. in proprio (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._1 studio, sito in Latina, in Viale dello Statuto n.41 ricorrente
E
(CF. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso dall'Avv.to Maurizio Magrin, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione in appello, domiciliato presso il suo studio in
Latina, alla via Oslavia 41 resistente
OGGETTO: ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011 in riassunzione, a seguito di ordinanza del Tribunale di Latina di declaratoria di incompetenza– accertamento credito professionale.
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti introduttivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. e art. 14 d.lgs. n. 150/2011, depositato in data 26/09/2022 presso il Tribunale di Latina, l'avv. ssa
1 , premesso di avere ricevuto incarico da parte di Parte_1 per la proposizione dell'atto di appello avverso la Controparte_1 sentenza di primo grado emessa dal Tribunale civile di Latina e di aver assisto il predetto nel relativo procedimento d'impugnazione RG n.
7294/2016, chiedeva la condanna del al pagamento delle CP_1 spettanze professionali per l'attività espletata, per complessivi euro 4.439,55, comprensivi degli accessori di legge secondo i parametri di cui al DM n. 55 del 2014. Precisava che, definito il citato giudizio di appello con la sentenza 1712/2022 del 4/3/2022, aveva chiesto il pagamento del corrispettivo mediante trasmissione di due fatture, senza tuttavia ricevere riscontro dal cliente. si costituiva in giudizio eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la mancata formulazione di un preventivo delle spese occorrenti per l'espletamento della prestazione professionale;
nel merito, che il legale gli aveva anticipato un costo della causa in appello di complessivi euro 3.500,00 e che aveva già pagato al legale il dovuto versandolo, in parte, in contanti.
Con l'ordinanza n. 2273/2023 del 30/05/2023, il Giudice di primo grado dichiarava l'incompetenza funzionale del Tribunale di Latina in favore della Corte di Appello di Roma, concedendo termine di 30 giorni per la riassunzione del giudizio;
compensava le spese di lite del grado, “atteso il rilievo officioso dell'incompetenza”.
2. Con ricorso in riassunzione del 12.6.2023, l'avv. ssa si Pt_1 rivolgeva alla Corte, riproponendo la domanda di condanna del resistente al pagamento dei compensi dovuti. Precisava che, in data
14.7.22, la ricorrente aveva inviato per pec al nuovo procuratore
(nominato dal per il ricorso in Cassazione) la formale richiesta CP_1 di liquidazione degli onorari “allegando fattura per le spettanze dovute;
- In data 19.7.22 l'odierno ricorrente riceveva pec dal nuovo procuratore il quale comunicava che il cliente era stato ricevuto in pari data e che aveva provveduto alla consegna della fattura, fattura già di fatto in possesso del dal 14.7.22”. Stante il mancato CP_1 pagamento, riproponeva la domanda di condanna del al CP_1 pagamento di complessivi euro 4.439,55 (comprensivi di accessori di legge), con riguardo all'attività svolta nel giudizio celebrato innanzi alla
Corte di Appello di Roma, R.G. 7294/2016 contro
[...]
, conclusosi con la sentenza n.1712 del 4.3.2022. CP_2
3. Si costituiva in giudizio Ribadiva di non aver ricevuto alcun CP_1 preventivo e di non dover versare più nulla alla controparte, avendo già corrisposto all'avv. ssa la somma complessiva di euro 4.615,60 Pt_1
( precisamente, euro 800,00 in contanti nel novembre del 2016; in data
7.12.2016, l'ulteriore somma in contanti di euro 500,00, alla presenza
2 di;
in data 6.2.2017, euro 500,00 in contanti;
in data Testimone_1
1.12.2021 l'ulteriore somma in contanti di euro 500,00, alla presenza di
; in data 18.1.2022, l'ulteriore acconto in contanti di Testimone_2 euro 1.000,00, come da appunto scritto dall'avv. ssa su sua Pt_1 carta intestata, rilasciato al a titolo di ricevuta prodotto in atti;
CP_1
a fine marzo 2022, l'avv.ssa comunicava al che Pt_1 CP_1 residuava il pagamento di euro 1.315,60 che il effettuava a CP_1 mezzo bonifico in data 30.3.2022, con la causale riferitagli dall'Avv. ssa “A SALDO FATTURE PER COMPENSO DOVUTO”, Pt_1 prodotto in atti). Concludeva chiedendo di rigettare integralmente la pretesa di controparte ovvero, nella denegata ipotesi di accoglimento nell'an della pretesa avversaria, di rideterminare gli importi richiesti.
4. All'udienza del 15.5.2025, la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Giova rammentare che, per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 14 del d. lgs. n. 150/2011 (c.d. di semplificazione dei riti), i ricorsi ex art. 28 l. n. 794/1942 per la liquidazione delle spese, diritti ed onorari di avvocato nei giudizi civili “sono regolati dal rito sommario di cognizione (702 bis e ss. c.p.c. ndr), ove non diversamente disposto dal presente articolo” (v. art. 14, co. 1 d.lgs. cit). L'articolo 14 citato prevede, altresì, la competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale è stata svolta l'attività professionale della quale si chiede la liquidazione (Cass., Sez. Un., n. 4247/2020).
Nel caso di specie, il giudizio interessato dalla richiesta di liquidazione dei compensi professionali si è svolto innanzi a questa Corte territoriale
(RG APP. n. 7294/2016, definito con la sentenza n. 1712/2022) presso la quale, a seguito della declaratoria di incompetenza del Tribunale di
Latina, la richiesta di liquidazione degli onorari professionali è stata tempestivamente riassunta dall'avv.ssa nei confronti del Pt_1
CP_1
Ciò premesso, lo svolgimento dell'attività professionale non è in contestazione, essendo controversa, però, la misura del compenso, avendo prospettato il sia di aver concordato con la CP_1 professionista una somma minore di quella pretesa, che di aver effettuato una serie di versamenti in contanti e un bonifico finale per saldare la parcella del legale.
A tal riguardo, la Corte rileva che non risulta acquisita al giudizio valida fattura emessa dall'Avv. per il citato giudizio di appello. Pt_1
Difatti, l'avv. ssa ha prodotto una sola fattura, la n. 1 del Pt_1
7.2.2022 avente come oggetto “Onorari per attività come da conferimento incarico sottoscritto avverso la in Controparte_3 sede civile. Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1 commi da 54 a 89
3 della L. 190/2014 cosi come modificato dalla L. 208/2015 e dalla L.
145/2018” per euro 2.100,00. Come preme evidenziare, il documento non può essere utilmente richiamato in questa sede, trattandosi di parcella per onorari relativi a un diverso procedimento giudiziario (è pacifico che aveva conferito plurimi mandati professionali alla CP_1 avv. ssa ) rispetto a quello di interesse, svoltosi in appello ed Pt_1 avente ad oggetto l'opposizione del avverso il decreto CP_1 ingiuntivo ottenuto da per l'acquisto dell'auto Controparte_2
Lancia Thesis, conclusosi con la sentenza di questa Corte territoriale n.
1712 pubblicata il 15.3.2022. La fattura n. 8 del 2022, invece, asseritamente relativa al citato gravame, è stata solo richiamata dalla ricorrente sia negli atti processuali, che nelle mail scambiate con il anche ai fini della mediazione, senza essere mai prodotta in CP_1 giudizio.
In difetto di specifica prova da parte della istante, il quantum dei compensi dovuto può individuarsi, stando alle risultanze processuali, nella misura di euro 3500,00, importo che afferma aver CP_1 concordato con la legale, in misura omnicomprensiva, per il giudizio di appello.
Rispetto a tale importo, ha efficacemente documentato il CP_1 versamento della sola somma di euro 1315,50, con bonifico effettuato alla legale in data 30.3.2022, quindi, pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Roma nel giudizio citato, con la causale “a saldo fatture per i compensi dovuti”. Diversamente da quanto prospettato dal resistente, invece, il foglio manoscritto dalla avv.ssa datato 18.1.2022 non può assumere alcuna valenza, in Pt_1 quanto espressamente riferito a un giudizio penale seguito dalla professionista nell'interesse del Quanto agli asseriti pagamenti CP_1 in contanti, non vi sono validi elementi a riscontro, né potrebbe CP_1 supplire alla carenza di prova con l'eventuale testimonianza di soggetti occasionalmente presenti, considerato l'importo economicamente non irrilevante in questione, a norma dell'art. 2726 c.c. (con conseguente rigetto delle istanze istruttorie in tal senso presentate). In conclusione, va condannato al pagamento dell'importo di CP_1 euro 2.184,00 quale differenza tra l'importo concordato in via omnicomprensiva per lo svolgimento dell'incarico professionale e il versamento effettuato con bonifico.
6. Per le spese processuali di fase, le stesse sono compensate tra le parti stante la sostanziale soccombenza reciproca, avendo la Corte riconosciuto a favore del legale una somma corrispondente a poco meno la metà di quella originariamente pretesa (di complessivi euro
4.439,55).
4
PQM.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, accoglie parzialmente il ricorso proposto dall'avv.ssa Parte_1 ex art. 702 bis c.p.c. per il pagamento degli onorari professionali e, per l'effetto, condanna al pagamento a favore della Controparte_1 ricorrente della somma di euro 2.184,00, oltre interessi legali a far data della presente pronuncia.
Compensa le spese del presente giudizio tra le parti.
Così deciso in Roma, il 16.5.2025.
La Consigliera est.
Caterina Garufi La Presidente
Franca Mangano
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