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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 4187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4187 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5090/2022
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott. Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5090 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 27.06.2025, vertente tra nata a [...] - Costa d'Avorio (EE), il 29.11.1963, CF Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniele Papa C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Leo sito a Roma, Piazza
Mazzini, n. 8; appellante e
cod. fisc. , in persona del in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n° 12; appellato -contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Roma in materia di diniego del visto per motivi familiari ex art. 702 bis cpc nel procedimento iscritto al n. 30540/2021 R.G., depositata in cancelleria il 26.7.2022 e notificata in data 29.07.2022.
Conclusioni
« in riforma dell'ordinanza ex art. 702 - bis c.p.c resa dal Tribunale Parte_1 di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione, nel procedimento iscritto al n. 30540/2021 R.G., in data 20.6.2022, depositata in cancelleria il 26.7.2022, e comunicata dalla cancelleria in data 29.7.2022, accogliere la domanda originariamente proposta e accertare e dichiarare il diritto della sig.ra nata a [...] - Costa d'Avorio Parte_1
(EE), il 29.11.1963, a ricongiungersi con i figli nato il [...] Persona_1
a MONGA ALEPE - Costa d'Avorio (EE), e con nato il Persona_2
25.10.2000 a Oghlwapo - Costa d'Avorio ( EE) e per l'effetto ordinare al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata Italiana ad
Abidjan in Costa d'Avorio il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli della ricorrente, nato il [...] a [...] Persona_3
Alepe - Costa d'Avorio (EE) e per nato il [...] a Persona_2
Oghlwapo - Costa d'Avorio ( EE)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.09.2022 nata a [...] - Costa d'Avorio Parte_1
(EE), il 29.11.1963, esponeva di essere residente regolarmente in Italia da molti anni e di avere richiesto, nel 2017, il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare allo Sportello
Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura UTG di Palermo per riunirsi con i suoi figli
(all'epoca tutti) minorenni:
- nata il [...] a [...] - Costa d'Avorio (EE), Persona_4
- nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio (EE) Persona_5
- nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio Persona_2
(EE).
Il Commissario di Governo della Provincia di Palermo rilasciava il nullaosta, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di legge, in data 26.05.2017.
Presentata la documentazione necessaria per il ricongiungimento familiare da una persona delegata dalla ricorrente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assumeva che l'amministrazione resistente non aveva risposto alla richiesta;
silenzio che l'aveva costretta alla presentazione del ricorso.
Il MINISTERO degli AFFARI si costituiva e contestava la domanda di parte CP_1
ricorrente, affermando e documentando di aver notificato al delegato della ricorrente i documenti di pre – diniego e, successivamente, in assenza di deposito di documentazione integrativa da parte dell'istante, il diniego della domanda;
affermava l'esistenza di un contrasto nei documenti relativi alla persona indicata come padre dei tre minori concernente, in particolare, le date di nascita (nella documentazione depositata si leggeva
“discordanza della data di nascita del padre tra il passaporto e la copia integrale dell'atto di nascita dei minori”.
Il Tribunale, rilevata l'esistenza di un provvedimento di diniego esplicito motivato dalla constatazione di un errore nella formazione degli atti di nascita dei tre minori, rigettava il ricorso in forza della constatazione che l'istante non aveva fornito la prova del rapporto di filiazione della prole con il padre, chiamato a prestare il consenso al ricongiungimento familiare.
Si premetteva nell'atto di appello che, nel frattempo, la figlia più piccola aveva ottenuto (il
7 luglio 2022) il nulla osta dalla Prefettura e il relativo visto d'ingresso per motivi familiari valido dal 10.7.2022 al 24.7.2023 e la minore aveva fatto ingresso in Italia il 16.9.2022. In questo caso nessun dubbio sulla veridicità del certificato di nascita è stato sollevato.
A giustificazione del ricorso si esponeva che sulla sig.ra non gravava alcun onere Pt_1
probatorio in ordine alla paternità dei figli, ma soltanto in ordine al rapporto di maternità ai sensi dell'art. 29, c. 1, del TUI che afferma la necessità, ai fini del buon esito della procedura di ricongiungimento familiare, di provare esclusivamente il rapporto di parentela tra il cittadino straniero richiedente e il familiare con cui intende ricongiungersi in Italia.
Inoltre, si proseguiva, il tribunale non aveva tenuto in considerazione che i figli della ricorrente, sigg. e Persona_5 Persona_2
successivamente alla presentazione della domanda di ricongiungimento familiare in sede amministrativa e già alla data di introduzione del giudizio di primo grado erano divenuti maggiorenni e, conseguentemente, il loro espatrio non era già all'epoca subordinato al consenso del padre.
Ancora, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il tribunale si era pronunciato oltre le eccezioni fatte valere dall'amministrazione, motivando in sentenza in forza di nuovi elementi di fatto, asseritamente non provati, sui quali non si era nemmeno instaurato il contraddittorio tra le parti. In particolare, si legge in sentenza “L'amministrazione, nel contestare l'autenticità dei documenti prodotti dall'istante (passaporto e carta d'identità del padre) di fatto ha contestato il rapporto di filiazione dello stesso con i minori, rapporto di cui deve dare prova la ricorrente, anche attraverso la prova del DNA.”, pur riconoscendo che nel giudizio non potesse farsi ricorso al cd. “principio di cooperazione istruttoria”. Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato;
l'udienza del
26.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è tenuta nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note al tal fine depositate il procuratore dell'appellante ha richiamato le conclusioni già formulate nell'atto di appello;
la causa, trattenuta in decisione senza concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante la rinuncia della parte, è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
* * *
L'appello è fondato e va perciò accolto.
Dalla documentazione in atti, è ricostruibile che: - cittadina ivoriana Parte_1
nata il [...] e residente in Italia, otteneva il nulla osta al ricongiungimento familiare per i figli nata il [...] a [...] - Costa d'Avorio, Persona_4 [...]
nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio e Persona_5 [...]
nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio (decreto del Persona_2
Commissario del Governo per la Provincia di Palermo in data 26.05.2017); -l'Ambasciata
d'Italia in Costa d'Avorio negava il visto di ingresso in Italia ai figli della ricorrente, rilevando una discordanza della data di nascita tra quella riportata sul passaporto del padre dei minori e quella invece riportata nell'estratto di nascita dei figli con provvedimento del
16.03.2020.
La difesa dell'appellante non ha negato la circostanza ma ne ha affermato l'irrilevanza ai fini della domanda, dovendo la ricorrente provare il rapporto di filiazione rispetto a se medesima e non rispetto al padre e, comunque, risultando evidente la materialità dell'errore in cui è incorso l'Autorità amministrativa ivoriana nella redazione dei certificati di nascita dei minori, poiché gli stessi certificati di nascita individuano nato a Persona_6
Monga con date di nascita differenti (1) nel certificato di nascita della minore Persona_4
il padre è identificato in nato a [...] il [...]; 2) nel
[...] Persona_6
certificato di nascita del minore il padre è identificato in Persona_3 Persona_6
nato a [...] il [...]; 3) nel certificato di nascita del minore
[...] [...]
il padre è identificato in nato a [...] il Persona_2 Persona_6
21.12.1961).
La necessità, a questo punto, di provare la paternità mediante prova del DNA è stata espressa dal Tribunale di Roma e non dall'Amministrazione. Ebbene, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del TUI, “1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. …”.
Le divergenze sulla data di nascita del padre dei figli della appellante non appaiono idonei a far dubitare dell'autenticità degli estratti di nascita, anche perché ove vi fosse stata la volontà di falsificare i suddetti atti, verosimilmente, sarebbe stata prestata maggiore attenzione nel riportare i medesimi elementi tra gli stessi.
In ogni caso occorre dare atto che al momento della presentazione della domanda all'Ambasciata, nel 2017, i figli della ricorrente erano tutti minorenni mentre, al momento della presentazione del ricorso avverso il silenzio e/o provvedimento di diniego, in data
29.04.2021, i due figli più grandi della ricorrente ( nato il Persona_1
22.10.2001 a MONGA ALEPE - Costa d'Avorio e nato il Persona_2
25.10.2000 a Oghlwapo - Costa d'Avorio) avevano raggiunto la maggiore età e, dunque, per costoro, non era più necessario il consenso paterno. Inoltre, nell'appello non si è insistito per il ricongiungimento della figlia minore, perché già si era espressa in tal senso l'Amministrazione all'esito di altro procedimento amministrativo.
L'appello deve essere dunque accolto e va affermato il diritto dell'appellante al ricongiungimento con i suoi figli, divenuti medio tempore maggiorenni con conseguente disposizione di ordine all'Amministrazione di provvedere in conformità. Le spese di lite del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l'esito vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l'amministrazione resistente e considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07:
- in accoglimento dell'appello proposto da cittadina della Parte_1
Costa d'Avorio (EE), nata il [...] e in riforma della decisione di primo grado, così dispone: accerta e dichiara il diritto della sig.ra Parte_1
nata a [...] - Costa d'Avorio (EE), il 29.11.1963, a ricongiungersi con i figli
[...]
nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio (EE), Persona_1
e con nato il [...] a [...] - Costa Persona_2
d'Avorio ( EE) e per l'effetto ordina al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata Italiana ad Abidjan in Costa d'Avorio, il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli della ricorrente, nato il [...] Persona_3
a Monga Alepe - Costa d'Avorio (EE) e per Persona_2
nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio ( EE);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.6.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Maria Rosaria Ciuffi Anna Maria Pagliari
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PERSONE, FAMIGLIA, MINORI E PROTEZIONE INTERNAZIONALE
La Corte, composta dai magistrati: dott. Anna Maria Pagliari Presidente dott. Alberto Tilocca Consigliere dott. Maria Rosaria Ciuffi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 5090 del ruolo generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione all'udienza del 27.06.2025, vertente tra nata a [...] - Costa d'Avorio (EE), il 29.11.1963, CF Parte_1
, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Daniele Papa C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Loredana Leo sito a Roma, Piazza
Mazzini, n. 8; appellante e
cod. fisc. , in persona del in carica pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
tempore, rappresentato e difeso ex lege dall' Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n° 12; appellato -contumace con la partecipazione del Procuratore Generale.
OGGETTO: appello avverso ordinanza del Tribunale di Roma in materia di diniego del visto per motivi familiari ex art. 702 bis cpc nel procedimento iscritto al n. 30540/2021 R.G., depositata in cancelleria il 26.7.2022 e notificata in data 29.07.2022.
Conclusioni
« in riforma dell'ordinanza ex art. 702 - bis c.p.c resa dal Tribunale Parte_1 di Roma, Sez. Diritti della persona e immigrazione, nel procedimento iscritto al n. 30540/2021 R.G., in data 20.6.2022, depositata in cancelleria il 26.7.2022, e comunicata dalla cancelleria in data 29.7.2022, accogliere la domanda originariamente proposta e accertare e dichiarare il diritto della sig.ra nata a [...] - Costa d'Avorio Parte_1
(EE), il 29.11.1963, a ricongiungersi con i figli nato il [...] Persona_1
a MONGA ALEPE - Costa d'Avorio (EE), e con nato il Persona_2
25.10.2000 a Oghlwapo - Costa d'Avorio ( EE) e per l'effetto ordinare al Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata Italiana ad
Abidjan in Costa d'Avorio il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli della ricorrente, nato il [...] a [...] Persona_3
Alepe - Costa d'Avorio (EE) e per nato il [...] a Persona_2
Oghlwapo - Costa d'Avorio ( EE)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 28.09.2022 nata a [...] - Costa d'Avorio Parte_1
(EE), il 29.11.1963, esponeva di essere residente regolarmente in Italia da molti anni e di avere richiesto, nel 2017, il rilascio del nullaosta al ricongiungimento familiare allo Sportello
Unico dell'Immigrazione presso la Prefettura UTG di Palermo per riunirsi con i suoi figli
(all'epoca tutti) minorenni:
- nata il [...] a [...] - Costa d'Avorio (EE), Persona_4
- nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio (EE) Persona_5
- nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio Persona_2
(EE).
Il Commissario di Governo della Provincia di Palermo rilasciava il nullaosta, dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni di legge, in data 26.05.2017.
Presentata la documentazione necessaria per il ricongiungimento familiare da una persona delegata dalla ricorrente con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, assumeva che l'amministrazione resistente non aveva risposto alla richiesta;
silenzio che l'aveva costretta alla presentazione del ricorso.
Il MINISTERO degli AFFARI si costituiva e contestava la domanda di parte CP_1
ricorrente, affermando e documentando di aver notificato al delegato della ricorrente i documenti di pre – diniego e, successivamente, in assenza di deposito di documentazione integrativa da parte dell'istante, il diniego della domanda;
affermava l'esistenza di un contrasto nei documenti relativi alla persona indicata come padre dei tre minori concernente, in particolare, le date di nascita (nella documentazione depositata si leggeva
“discordanza della data di nascita del padre tra il passaporto e la copia integrale dell'atto di nascita dei minori”.
Il Tribunale, rilevata l'esistenza di un provvedimento di diniego esplicito motivato dalla constatazione di un errore nella formazione degli atti di nascita dei tre minori, rigettava il ricorso in forza della constatazione che l'istante non aveva fornito la prova del rapporto di filiazione della prole con il padre, chiamato a prestare il consenso al ricongiungimento familiare.
Si premetteva nell'atto di appello che, nel frattempo, la figlia più piccola aveva ottenuto (il
7 luglio 2022) il nulla osta dalla Prefettura e il relativo visto d'ingresso per motivi familiari valido dal 10.7.2022 al 24.7.2023 e la minore aveva fatto ingresso in Italia il 16.9.2022. In questo caso nessun dubbio sulla veridicità del certificato di nascita è stato sollevato.
A giustificazione del ricorso si esponeva che sulla sig.ra non gravava alcun onere Pt_1
probatorio in ordine alla paternità dei figli, ma soltanto in ordine al rapporto di maternità ai sensi dell'art. 29, c. 1, del TUI che afferma la necessità, ai fini del buon esito della procedura di ricongiungimento familiare, di provare esclusivamente il rapporto di parentela tra il cittadino straniero richiedente e il familiare con cui intende ricongiungersi in Italia.
Inoltre, si proseguiva, il tribunale non aveva tenuto in considerazione che i figli della ricorrente, sigg. e Persona_5 Persona_2
successivamente alla presentazione della domanda di ricongiungimento familiare in sede amministrativa e già alla data di introduzione del giudizio di primo grado erano divenuti maggiorenni e, conseguentemente, il loro espatrio non era già all'epoca subordinato al consenso del padre.
Ancora, in violazione dell'art. 112 c.p.c., il tribunale si era pronunciato oltre le eccezioni fatte valere dall'amministrazione, motivando in sentenza in forza di nuovi elementi di fatto, asseritamente non provati, sui quali non si era nemmeno instaurato il contraddittorio tra le parti. In particolare, si legge in sentenza “L'amministrazione, nel contestare l'autenticità dei documenti prodotti dall'istante (passaporto e carta d'identità del padre) di fatto ha contestato il rapporto di filiazione dello stesso con i minori, rapporto di cui deve dare prova la ricorrente, anche attraverso la prova del DNA.”, pur riconoscendo che nel giudizio non potesse farsi ricorso al cd. “principio di cooperazione istruttoria”. Il Procuratore Generale ha chiesto la conferma del provvedimento impugnato;
l'udienza del
26.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, si è tenuta nelle forme della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; nelle note al tal fine depositate il procuratore dell'appellante ha richiamato le conclusioni già formulate nell'atto di appello;
la causa, trattenuta in decisione senza concessione del termine per il deposito della comparsa conclusionale, stante la rinuncia della parte, è stata decisa nella camera di consiglio di seguito indicata.
* * *
L'appello è fondato e va perciò accolto.
Dalla documentazione in atti, è ricostruibile che: - cittadina ivoriana Parte_1
nata il [...] e residente in Italia, otteneva il nulla osta al ricongiungimento familiare per i figli nata il [...] a [...] - Costa d'Avorio, Persona_4 [...]
nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio e Persona_5 [...]
nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio (decreto del Persona_2
Commissario del Governo per la Provincia di Palermo in data 26.05.2017); -l'Ambasciata
d'Italia in Costa d'Avorio negava il visto di ingresso in Italia ai figli della ricorrente, rilevando una discordanza della data di nascita tra quella riportata sul passaporto del padre dei minori e quella invece riportata nell'estratto di nascita dei figli con provvedimento del
16.03.2020.
La difesa dell'appellante non ha negato la circostanza ma ne ha affermato l'irrilevanza ai fini della domanda, dovendo la ricorrente provare il rapporto di filiazione rispetto a se medesima e non rispetto al padre e, comunque, risultando evidente la materialità dell'errore in cui è incorso l'Autorità amministrativa ivoriana nella redazione dei certificati di nascita dei minori, poiché gli stessi certificati di nascita individuano nato a Persona_6
Monga con date di nascita differenti (1) nel certificato di nascita della minore Persona_4
il padre è identificato in nato a [...] il [...]; 2) nel
[...] Persona_6
certificato di nascita del minore il padre è identificato in Persona_3 Persona_6
nato a [...] il [...]; 3) nel certificato di nascita del minore
[...] [...]
il padre è identificato in nato a [...] il Persona_2 Persona_6
21.12.1961).
La necessità, a questo punto, di provare la paternità mediante prova del DNA è stata espressa dal Tribunale di Roma e non dall'Amministrazione. Ebbene, ai sensi dell'art. 29, c. 1, del TUI, “1. Lo straniero può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
b) figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidita' totale;
d) genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.
1-bis. Ove gli stati di cui al comma 1, lettere b), c) e d), non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorita' straniere, in ragione della mancanza di una autorita' riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sulla autenticita' della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossiribonucleico), effettuato a spese degli interessati. …”.
Le divergenze sulla data di nascita del padre dei figli della appellante non appaiono idonei a far dubitare dell'autenticità degli estratti di nascita, anche perché ove vi fosse stata la volontà di falsificare i suddetti atti, verosimilmente, sarebbe stata prestata maggiore attenzione nel riportare i medesimi elementi tra gli stessi.
In ogni caso occorre dare atto che al momento della presentazione della domanda all'Ambasciata, nel 2017, i figli della ricorrente erano tutti minorenni mentre, al momento della presentazione del ricorso avverso il silenzio e/o provvedimento di diniego, in data
29.04.2021, i due figli più grandi della ricorrente ( nato il Persona_1
22.10.2001 a MONGA ALEPE - Costa d'Avorio e nato il Persona_2
25.10.2000 a Oghlwapo - Costa d'Avorio) avevano raggiunto la maggiore età e, dunque, per costoro, non era più necessario il consenso paterno. Inoltre, nell'appello non si è insistito per il ricongiungimento della figlia minore, perché già si era espressa in tal senso l'Amministrazione all'esito di altro procedimento amministrativo.
L'appello deve essere dunque accolto e va affermato il diritto dell'appellante al ricongiungimento con i suoi figli, divenuti medio tempore maggiorenni con conseguente disposizione di ordine all'Amministrazione di provvedere in conformità. Le spese di lite del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili, nonostante l'esito vittorioso del ricorso, essendo rimasta contumace l'amministrazione resistente e considerata l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Procuratore Generale visti gli artt 7 e ss del D.lvo n. 251/07:
- in accoglimento dell'appello proposto da cittadina della Parte_1
Costa d'Avorio (EE), nata il [...] e in riforma della decisione di primo grado, così dispone: accerta e dichiara il diritto della sig.ra Parte_1
nata a [...] - Costa d'Avorio (EE), il 29.11.1963, a ricongiungersi con i figli
[...]
nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio (EE), Persona_1
e con nato il [...] a [...] - Costa Persona_2
d'Avorio ( EE) e per l'effetto ordina al Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, per il tramite dell'Ambasciata Italiana ad Abidjan in Costa d'Avorio, il rilascio del visto di ingresso per ricongiungimento familiare in favore dei figli della ricorrente, nato il [...] Persona_3
a Monga Alepe - Costa d'Avorio (EE) e per Persona_2
nato il [...] a [...] - Costa d'Avorio ( EE);
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.6.25
Il Consigliere relatore Il Presidente
Maria Rosaria Ciuffi Anna Maria Pagliari