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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/01/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8054/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8054 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del GdP”
TRA
De LA TO, rappr.to e difeso dall'avv. Fabio Zeppola come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari nei cui uffici domicilia ope legis in Bari alla via Melo da Bari, 97;
APPELLATA
Conclusioni come da verbale di udienza del 15.1.2025.
Ragioni della decisione
Il 06.03.2021 veniva elevato, da parte del Comando Polizia Municipale del Comune di Sammichele di
Bari verbale di accertamento di violazione al CDS n. 1037/2021 a carico di De LA TO, quale proprietario coobbligato in solido dell'autovettura Tg FF853WD, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada per aver superato in data 24.02.2021 il limite di velocità vigente sulla SS100 di 90 km/h.
pagina 1 di 7 Notificato il verbale il 20.4.2021, il De LA in data 08.06.2021 a mezzo pec proponeva tempestivamente ricorso al Prefetto di Bari ai sensi dell'art. 203 C.d.S. al fine di sentire pronunciare ordinanza di archiviazione.
In data 31.12.2021 il Prefetto adito rigettava il ricorso pronunciando ordinanza-ingiunzione n. M IT PR
BASPC 00149161 con cui veniva rigettato il ricorso e comminato il pagamento della somma di €
364,50.
Notificata l'ordinanza al ricorrente in data 25.01.2022, essa era impugnata innanzi al GdP di Bari il quale con sentenza n. 878/2024 del 18.07.2024, dep. 24.07.2024, ha rigettato il ricorso.
Proposto appello dal De LA TO con citazione notificata e iscritta a ruolo nel pomeriggio dello stesso giorno di deposito della sentenza, la Prefettura di Bari si è costituita in giudizio resistendo al gravame.
La causa è stata decisa alla odierna udienza con lettura e deposito della sentenza ai sensi degli art. 350
bis e 281 sexies cpc.
L'appello non è fondato e va rigettato.
Esaminiamo di seguito i singoli motivi.
Omessa motivazione dell'atto impugnato
Quanto alla censura di omessa motivazione sostanziale della ordinanza-ingiunzione n. M IT PR
BASPC 00149161 del 31.12.2021 dall'esame del provvedimento (in questo grado prodotto dalla
Prefettura) non può che confermarsi la positiva valutazione del primo giudice ossia che “l'ordinanza
ingiunzione contiene tutti gli elementi atti a rappresentare i motivi di rigetto del ricorso presentato
dinanzi al Prefetto e non si intuiscono le ragioni della invocata censura laddove gli argomenti posti a
base del provvedimento, sono stati ben articolati in risposta al ricorso e sufficientemente esplicitati sulla base delle risultanze provenienti dagli agenti accertatori, all'esito della ricostruzione del sinistro.”
A tanto deve aggiungersi che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice: devono pertanto qui valutarsi le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in pagina 2 di 7 quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass SSUU n. 1786/2010 e Cass n. 17799/2014).
Mancanza di taratura della strumentazione tecnica di accertamento.
L'apparato per il rilevamento usato nel caso di specie –Velomatic 512D- è stato regolarmente approvato con DM del Ministero delle Infrastrutture n. 5913 del 17.12.2014 e altrettanto regolarmente tarato, come da certificato prodotto in primo grado dal Comune opposto rilasciato da un laboratorio scientifico accreditato, documento giustamente richiamato dal giudice di pace. Il certificato è stato emesso il 14.12.2020 e quindi entro l'anno precedente la rilevazione dal Laboratorio di Misure
Industriali (LA.M.I.), Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) ACCREDIA n. 105. Trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282 del 13.6.2017, il quale allegato prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA.
Giova ricordare che ove lo strumento rivelatore del superamento dei limiti di velocità sia approvato e sottoposto a verifiche periodiche di taratura –come avvenuto nel caso di specie- la sua efficacia probatoria opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, a dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 11574 del 11.5.2017; Cass. 18354 del
12.7.2018). La suddetta prova di difetto di funzionalità, come giustamente rilevato dalla difesa erariale,
nel caso de quo non è stata data.
Violazione dell'art. 200 cds per mancata contestazione immediata.
Anche questo motivo di opposizione è stato correttamente ritenuto infondato dal giudice di prime cure in quanto, così come chiarito nel verbale, l'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e) prevede che la contestazione immediata non è necessaria se, come è avvenuto nel caso di specie, a fronte dell'
"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito
in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari". Inoltre a mente del pagina 3 di 7 comma 1 ter dell'art. 201 C.d.S., ove ricorra una delle ipotesi di cui comma 1-bis, -come nel caso di specie, ove per di più la lettera e) è espressamente richiamata nel verbale opposto- il verbale notificato agli interessati non deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, trattandosi di ipotesi di contestazione differita sempre consentita per previsione di legge.
Nel verbale de quo, pertanto, si menziona correttamente che la contestazione successiva è espressamente consentita, per la violazione di eccesso di velocità, dall'art. 201 co. 1 bis lett. e) del CdS,
e tanto è del tutto sufficiente a giustificare la deroga al principio generale codicistico di necessaria contestazione immediata delle violazioni.
Alcuna necessità vi era nel caso in esame di emissione del decreto prefettizio ex art. 4 l. n. 168/2002 di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente perché la postazione di rilevamento de quo, così come indicato nel verbale, non era una postazione di controllo da remoto senza presenza diretta dell'operatore di polizia ma una postazione presidiata id est direttamente gestita dagli agenti della Polizia Locale (cfr Cass. n. 21091 del 12.10.2010; Cass. n. 16622 del 2019; Cass. n.
18560 del 2022).
Violazione degli artt. 79 e 80 reg. CdS. Segnaletica non visibile.
Il motivo di opposizione è stato giustamente rigettato dal giudice onorario perché, come documentato in primo grado da Comune, era presente in loco la segnaletica col simbolo della Polizia Locale
destinata a rendere visibile la postazione in osservanza del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017. Non vi è alcuna prova che tale segnaletica non fosse visibile perché non rispettosa dei “parametri dimensionali” previsti dall'art. 80 reg. cds.
Quanto alla mancata collocazione, in violazione dell'art. 104 reg. att. Cds, del segnale del limite di velocità dopo una intersezione precedente la postazione di controllo si rileva che l'appellante non ha provato che “poche centinaia di metri prima della postazione di controllo” vi fosse una intersezione ed anzi deve escludersi ciò essendo la SS100 in quel tratto una strada a quattro corsie con spartitraffico centrale. Ove mai intersezione vi fosse realmente stata comunque non era necessaria alcuna ripetizione pagina 4 di 7 del segnale del limite di velocità trattandosi di violazione del limite ordinario di 90 km/h vigente sulle strade extraurbane in tutta la rete nazionale, ove non diversamente previsto.
Violazione degli artt. 43 cds e 183 reg. cds.
Quanto alla violazione per difetto di visibilità dei Vigili degli artt. 43 cds e 183 reg cds (secondo cui
“Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all' articolo 12
del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla
strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di
vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca”), deve rilevarsi che i Vigili non erano impegnati ad “operare sulla strada” ma, come emerge dalle foto in atti, erano fuori della sede stradale a presidiare la postazione temporanea di rilevazione, per cui alcuna necessità di loro visibilità nelle forme di cui alla norma del regolamento vi era anche perché in siffatta ipotesi è la postazione che deve essere visibile e non l'agente che la presidia.
Non occorre che la postazione di controllo sia resa visibile solo con la presenza costante di agenti in uniforme poiché il DM n. 282 del 13 giugno 2017, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, prevede che essa possa essere assicurata in tre modi tra loro alternativi, ossia col segnale con il simbolo della forza di Polizia operante;
con la presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
col dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: nel caso in esame, per rendere visibile la postazione è stata utilizzata sia la prima che la seconda delle tre modalità così come documentato in atti.
Violazione dell'art 385 reg. att. cds
L'eccezione di nullità del verbale per mancata indicazione di tutti gli elementi necessari alla individuazione della violazione è infondata e va respinta.
Quanto al contenuto del verbale di accertamento di violazione al codice della strada in caso di contestazione non immediata, l'art. 201 del codice prevede che “Qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e
con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
pagina 5 di 7 novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore” mentre l'art. 385 reg. cds al comma 1 dispone che “Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all' articolo 384, non abbia
potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale
con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata,” e al comma 4, nel rinviare all'art. 383 co. 4, richiama la previsione per cui “4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1
allegato, che fa parte integrante del presente regolamento;
se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.”
Ebbene, il verbale oggetto di causa risulta essere completo e conforme alle previsioni di legge quanto al suo contenuto essenziale sopra individuato, oltre che al modello regolamentare, in quanto indica in modo preciso e dettagliato l'autovettura sanzionata, orario, località e tipo di condotta oggetto della contestazione.
In relazione alla eccepita violazione dell'art. 385 reg. att. CdS per mancata sottoscrizione deve rilevarsi che il verbale opposto è regolarmente firmato a stampa dall'accertatore così come consentito dall'art. 3
co. 2 d.lgs. n. 39 del 1993, a mente del quale “Se per la validità…degli atti (indicati nel primo comma ossia gli “atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni”) emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”. Inoltre il comma 3 dell'art. 385 prevede espressamente che “I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.”.
Nel caso de quo è quindi valida la notifica di copia del verbale redatto con sistema meccanizzato e firmato a stampa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55
del 2014 con riferimento al rito (lavoro), al valore della causa e all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da De LA TO avverso la sentenza del G.d.P. di Bari n. 878/2024 del 18.7.2024 dep. 24.7.2024,
disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'appello;
2) condanna De LA TO alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Prefettura di
Bari liquidate in euro 641,00 (studio 210 introduttiva 126 tratt. 126 decisionale 179) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto l'appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso in Bari il 15.1.2025
Il Giudice
Dott. Sergio Cassano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 8054 del Ruolo Generale anno 2024 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del GdP”
TRA
De LA TO, rappr.to e difeso dall'avv. Fabio Zeppola come da mandato in atti;
APPELLANTE
E
Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Bari, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari nei cui uffici domicilia ope legis in Bari alla via Melo da Bari, 97;
APPELLATA
Conclusioni come da verbale di udienza del 15.1.2025.
Ragioni della decisione
Il 06.03.2021 veniva elevato, da parte del Comando Polizia Municipale del Comune di Sammichele di
Bari verbale di accertamento di violazione al CDS n. 1037/2021 a carico di De LA TO, quale proprietario coobbligato in solido dell'autovettura Tg FF853WD, con cui gli veniva contestata la violazione dell'art. 142, comma 8, del Codice della Strada per aver superato in data 24.02.2021 il limite di velocità vigente sulla SS100 di 90 km/h.
pagina 1 di 7 Notificato il verbale il 20.4.2021, il De LA in data 08.06.2021 a mezzo pec proponeva tempestivamente ricorso al Prefetto di Bari ai sensi dell'art. 203 C.d.S. al fine di sentire pronunciare ordinanza di archiviazione.
In data 31.12.2021 il Prefetto adito rigettava il ricorso pronunciando ordinanza-ingiunzione n. M IT PR
BASPC 00149161 con cui veniva rigettato il ricorso e comminato il pagamento della somma di €
364,50.
Notificata l'ordinanza al ricorrente in data 25.01.2022, essa era impugnata innanzi al GdP di Bari il quale con sentenza n. 878/2024 del 18.07.2024, dep. 24.07.2024, ha rigettato il ricorso.
Proposto appello dal De LA TO con citazione notificata e iscritta a ruolo nel pomeriggio dello stesso giorno di deposito della sentenza, la Prefettura di Bari si è costituita in giudizio resistendo al gravame.
La causa è stata decisa alla odierna udienza con lettura e deposito della sentenza ai sensi degli art. 350
bis e 281 sexies cpc.
L'appello non è fondato e va rigettato.
Esaminiamo di seguito i singoli motivi.
Omessa motivazione dell'atto impugnato
Quanto alla censura di omessa motivazione sostanziale della ordinanza-ingiunzione n. M IT PR
BASPC 00149161 del 31.12.2021 dall'esame del provvedimento (in questo grado prodotto dalla
Prefettura) non può che confermarsi la positiva valutazione del primo giudice ossia che “l'ordinanza
ingiunzione contiene tutti gli elementi atti a rappresentare i motivi di rigetto del ricorso presentato
dinanzi al Prefetto e non si intuiscono le ragioni della invocata censura laddove gli argomenti posti a
base del provvedimento, sono stati ben articolati in risposta al ricorso e sufficientemente esplicitati sulla base delle risultanze provenienti dagli agenti accertatori, all'esito della ricostruzione del sinistro.”
A tanto deve aggiungersi che il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice: devono pertanto qui valutarsi le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in pagina 2 di 7 quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (cfr. Cass SSUU n. 1786/2010 e Cass n. 17799/2014).
Mancanza di taratura della strumentazione tecnica di accertamento.
L'apparato per il rilevamento usato nel caso di specie –Velomatic 512D- è stato regolarmente approvato con DM del Ministero delle Infrastrutture n. 5913 del 17.12.2014 e altrettanto regolarmente tarato, come da certificato prodotto in primo grado dal Comune opposto rilasciato da un laboratorio scientifico accreditato, documento giustamente richiamato dal giudice di pace. Il certificato è stato emesso il 14.12.2020 e quindi entro l'anno precedente la rilevazione dal Laboratorio di Misure
Industriali (LA.M.I.), Laboratorio Accreditato di Taratura (LAT) ACCREDIA n. 105. Trattasi di laboratorio idoneo alla taratura periodica ai sensi dell'allegato al DM n. 282 del 13.6.2017, il quale allegato prevede che le verifiche iniziali e periodiche di taratura siano eseguite, con emissione di certificato di taratura, da laboratori di taratura accreditati da ACCREDIA.
Giova ricordare che ove lo strumento rivelatore del superamento dei limiti di velocità sia approvato e sottoposto a verifiche periodiche di taratura –come avvenuto nel caso di specie- la sua efficacia probatoria opera fino a quando sia accertato, nel caso concreto, sulla base di circostanze allegate dall'opponente e debitamente provate, il difetto di costruzione, installazione o funzionamento del dispositivo elettronico essendo onere dell'opponente, quale parte promotrice del giudizio, a dare prova del difetto di funzionalità dell'apparecchiatura utilizzata (Cass. n. 11574 del 11.5.2017; Cass. 18354 del
12.7.2018). La suddetta prova di difetto di funzionalità, come giustamente rilevato dalla difesa erariale,
nel caso de quo non è stata data.
Violazione dell'art. 200 cds per mancata contestazione immediata.
Anche questo motivo di opposizione è stato correttamente ritenuto infondato dal giudice di prime cure in quanto, così come chiarito nel verbale, l'art. 201 C.d.S., comma 1-bis, lett. e) prevede che la contestazione immediata non è necessaria se, come è avvenuto nel caso di specie, a fronte dell'
"accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti
dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito
in tempo successivo", "il veicolo oggetto del rilievo è a distanza dal posto di accertamento o comunque
nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari". Inoltre a mente del pagina 3 di 7 comma 1 ter dell'art. 201 C.d.S., ove ricorra una delle ipotesi di cui comma 1-bis, -come nel caso di specie, ove per di più la lettera e) è espressamente richiamata nel verbale opposto- il verbale notificato agli interessati non deve contenere anche l'indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, trattandosi di ipotesi di contestazione differita sempre consentita per previsione di legge.
Nel verbale de quo, pertanto, si menziona correttamente che la contestazione successiva è espressamente consentita, per la violazione di eccesso di velocità, dall'art. 201 co. 1 bis lett. e) del CdS,
e tanto è del tutto sufficiente a giustificare la deroga al principio generale codicistico di necessaria contestazione immediata delle violazioni.
Alcuna necessità vi era nel caso in esame di emissione del decreto prefettizio ex art. 4 l. n. 168/2002 di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità senza obbligo di fermo immediato del conducente perché la postazione di rilevamento de quo, così come indicato nel verbale, non era una postazione di controllo da remoto senza presenza diretta dell'operatore di polizia ma una postazione presidiata id est direttamente gestita dagli agenti della Polizia Locale (cfr Cass. n. 21091 del 12.10.2010; Cass. n. 16622 del 2019; Cass. n.
18560 del 2022).
Violazione degli artt. 79 e 80 reg. CdS. Segnaletica non visibile.
Il motivo di opposizione è stato giustamente rigettato dal giudice onorario perché, come documentato in primo grado da Comune, era presente in loco la segnaletica col simbolo della Polizia Locale
destinata a rendere visibile la postazione in osservanza del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13 giugno 2017. Non vi è alcuna prova che tale segnaletica non fosse visibile perché non rispettosa dei “parametri dimensionali” previsti dall'art. 80 reg. cds.
Quanto alla mancata collocazione, in violazione dell'art. 104 reg. att. Cds, del segnale del limite di velocità dopo una intersezione precedente la postazione di controllo si rileva che l'appellante non ha provato che “poche centinaia di metri prima della postazione di controllo” vi fosse una intersezione ed anzi deve escludersi ciò essendo la SS100 in quel tratto una strada a quattro corsie con spartitraffico centrale. Ove mai intersezione vi fosse realmente stata comunque non era necessaria alcuna ripetizione pagina 4 di 7 del segnale del limite di velocità trattandosi di violazione del limite ordinario di 90 km/h vigente sulle strade extraurbane in tutta la rete nazionale, ove non diversamente previsto.
Violazione degli artt. 43 cds e 183 reg. cds.
Quanto alla violazione per difetto di visibilità dei Vigili degli artt. 43 cds e 183 reg cds (secondo cui
“Gli agenti preposti alla regolazione del traffico e gli organi di polizia stradale di cui all' articolo 12
del codice, durante i servizi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del codice quando operano sulla
strada devono essere visibili a distanza, sia di giorno che di notte, mediante l'uso di appositi capi di
vestiario o dell'uniforme confezionati con tessuto rifrangente di colore bianco o grigio argento a luce riflessa bianca”), deve rilevarsi che i Vigili non erano impegnati ad “operare sulla strada” ma, come emerge dalle foto in atti, erano fuori della sede stradale a presidiare la postazione temporanea di rilevazione, per cui alcuna necessità di loro visibilità nelle forme di cui alla norma del regolamento vi era anche perché in siffatta ipotesi è la postazione che deve essere visibile e non l'agente che la presidia.
Non occorre che la postazione di controllo sia resa visibile solo con la presenza costante di agenti in uniforme poiché il DM n. 282 del 13 giugno 2017, quanto alle modalità per rendere visibili le postazioni di controllo sulla rete stradale, prevede che essa possa essere assicurata in tre modi tra loro alternativi, ossia col segnale con il simbolo della forza di Polizia operante;
con la presenza di personale in uniforme o dell'autoveicolo di servizio contraddistinto dalle insegne di istituto;
col dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: nel caso in esame, per rendere visibile la postazione è stata utilizzata sia la prima che la seconda delle tre modalità così come documentato in atti.
Violazione dell'art 385 reg. att. cds
L'eccezione di nullità del verbale per mancata indicazione di tutti gli elementi necessari alla individuazione della violazione è infondata e va respinta.
Quanto al contenuto del verbale di accertamento di violazione al codice della strada in caso di contestazione non immediata, l'art. 201 del codice prevede che “Qualora la violazione non possa
essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e
con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro
pagina 5 di 7 novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore” mentre l'art. 385 reg. cds al comma 1 dispone che “Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all' articolo 384, non abbia
potuto aver luogo all'atto dell'accertamento della violazione, l'organo accertatore compila il verbale
con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata,” e al comma 4, nel rinviare all'art. 383 co. 4, richiama la previsione per cui “4. Il verbale deve in genere essere conforme al modello VI.1
allegato, che fa parte integrante del presente regolamento;
se redatto con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati, deve riportare le stesse indicazioni contenute nel modello.”
Ebbene, il verbale oggetto di causa risulta essere completo e conforme alle previsioni di legge quanto al suo contenuto essenziale sopra individuato, oltre che al modello regolamentare, in quanto indica in modo preciso e dettagliato l'autovettura sanzionata, orario, località e tipo di condotta oggetto della contestazione.
In relazione alla eccepita violazione dell'art. 385 reg. att. CdS per mancata sottoscrizione deve rilevarsi che il verbale opposto è regolarmente firmato a stampa dall'accertatore così come consentito dall'art. 3
co. 2 d.lgs. n. 39 del 1993, a mente del quale “Se per la validità…degli atti (indicati nel primo comma ossia gli “atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni”) emessi sia prevista
l'apposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento
prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile”. Inoltre il comma 3 dell'art. 385 prevede espressamente che “I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l'intestazione dell'ufficio o comando predetti.”.
Nel caso de quo è quindi valida la notifica di copia del verbale redatto con sistema meccanizzato e firmato a stampa.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex DM n. 55
del 2014 con riferimento al rito (lavoro), al valore della causa e all'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da De LA TO avverso la sentenza del G.d.P. di Bari n. 878/2024 del 18.7.2024 dep. 24.7.2024,
disattesa ogni altra istanza, richiesta o difesa, così provvede:
pagina 6 di 7 1) rigetta l'appello;
2) condanna De LA TO alla rifusione delle spese di giudizio in favore della Prefettura di
Bari liquidate in euro 641,00 (studio 210 introduttiva 126 tratt. 126 decisionale 179) per onorario, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU Spese Giustizia sussistono i presupposti perché la parte che ha proposto l'appello versi un ulteriore importo a titolo di Contributo Unificato.
Così deciso in Bari il 15.1.2025
Il Giudice
Dott. Sergio Cassano
pagina 7 di 7